36.2008.30
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal. Conferma della giurisprudenza di questo Tribunale circa l'inapplicabilità dell'art. 64a LAMal per i debiti sorti prima della sua entr
28 marzo 2008Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.30
Data decisione, Autorità:
28.03.2008, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal. Conferma della giurisprudenza di questo Tribunale circa l'inapplicabilità dell'art. 64a LAMal per i debiti sorti prima della sua entrata in vigore
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 64A LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.30
cs
Lugano
28 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio
di cui alla sentenza K 139/06 del 31 gennaio 2008 del Tribunale federale nella
causa promossa con ricorso del 29 maggio 2006 (inc. 36.2006.116) da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° maggio
2006 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
scritto 5 luglio 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RA 1, curatore di RI 1,
affiliata per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in
virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, il pagamento delle prestazioni derivanti
dall’assicurazione sociale, a causa della presenza di un attestato di carenza
beni del __________ (doc. 4, inc. 36.2006.116). Copia della lettera è stata
trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “come
avviso all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.”
(doc. 4, inc. 36.2006.116). Il 22 luglio 2005 l’assicurata ha chiesto alla
Cassa l’emanazione di una decisione formale (doc. 5, inc. 36.2006.116). Il 10
ottobre 2005 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha formalmente sospeso
il pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal,
poiché il citato ACB non sarebbe ancora interamente pagato (doc. 3, inc.
36.2006.116),
in
seguito alle contestazioni dell’interessata, il 1° maggio 2006 CO 1 ha emanato
la decisione su opposizione, confermando la sospensione del pagamento delle prestazioni,
poiché non sarebbe ancora stato pagato il sopra citato ACB (doc. 1, inc.
36.2006.116),
il
29 maggio 2006 RI 1, sempre rappresentata dal curatore, ha inoltrato tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo contestualmente il ripristino dell’effetto sospensivo
(doc. I, inc. 36.2006.116),
tramite
risposta del 22 giugno 2006 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso (doc.
IX, inc. 36.2006.116), mentre l’IAS, con scritto del 14 giugno 2006, ne ha auspicato
l’accoglimento (doc. VI, inc. 36.2006.116),
con
decreto del 12 giugno 2006, confermato dal TFA in data 26 luglio 2006 (causa K
80/06), il TCA ha concesso l’effetto sospensivo al ricorso (doc. V, inc.
36.2006.116),
il
26 ottobre 2006 il TCA, sulla base delle numerose sentenze emesse nel frattempo
dal Tribunale federale in merito al tema della sospensione del pagamento delle
prestazioni derivanti dalla LAMal, ha accolto il ricorso di RI 1, ha annullato
la decisione impugnata, ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'000 e le spese
processuali di fr. 300 a carico di CO 1, la quale è stata condannata a versare
fr. 2'000 a titolo di ripetibili alla ricorrente,
l’assicuratore
ha impugnato la predetta pronunzia al Tribunale federale,
con
sentenza del 31 gennaio 2008 (causa K 139/06) l’Alta Corte ha parzialmente
accolto il ricorso, nel senso che ha confermato la conformità del diritto
cantonale al diritto federale in vigore fino al 31 dicembre 2005 e
l’impossibilità, nel caso di specie, di procedere con la sospensione perlomeno
fino a tale data. Per il resto ha annullato l’assegnazione delle ripetibili
alla ricorrente e rinviato la causa per un complemento istruttorio al TCA per i
seguenti motivi:
“8.
Resterebbe a questo punto da valutare se la CO 1 fosse altrimenti abilitata
a disporre, quantomeno a partire dall'anno 2006, la sospensione della rimunerazione
delle prestazioni in virtù del nuovo diritto, entrato in vigore il 1° gennaio
2006, che subordina la validità della misura all'adempimento di altre
condizioni formali, quali ad esempio l'indicazione espressa delle conseguenze
della mora (art. 64a cpv. 1 LAMal). L'adempimento dei nuovi requisiti legali,
che prevedono tra l'altro anche la possibilità di pronunciare la sospensione
una volta formulata la domanda di prosecuzione dell'esecuzione e già con la
notifica all'ufficio cantonale incaricato (art. 64a cpv. 2 LAMal), non avendo
tuttavia fatto l'oggetto di accertamento specifico (nel caso concreto) da parte
del primo giudice né di discussione delle parti, si impone il rinvio della
causa all'istanza precedente per esame di questo aspetto. In questa limitata
misura, come pure sul controverso punto relativo al diritto a ripetibili della
resistente, sul quale questa Corte ha, in altra vertenza, recentemente avuto
modo di statuire negando il riconoscimento di indennità di parte per l'assistenza
fornita da un curatore non giurista e apparentemente non in possesso di una
specifica formazione nella specifica materia (cfr. sentenze K 63/06 del
5 settembre 2007, consid. 5.5, e K 123/06 del 6 dicembre 2007, consid.
3), il ricorso dev'essere accolto.”
in
ossequio a quanto deciso dal TF questo Tribunale ha proceduto agli accertamenti
necessari sui quali le parti hanno potuto esprimersi in merito e delle cui
risultanze si dirà in corso di motivazione (doc. da IV a XIV),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA,
in
concreto il TF ha rinviato la causa al TCA per valutare se l’assicuratore fosse
abilitato a disporre, quantomeno dal 1° gennaio 2006, la sospensione della
rimunerazione delle prestazioni in virtù del nuovo diritto, ed in particolare
dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, giacché la questione non avrebbe fatto l’oggetto di
un accertamento specifico,
l’art.
64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005 ed in vigore
dal 1° gennaio 2006, prevede al cpv. 1 che se l’assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo
per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le
conseguenze della mora,
con
sentenza del 20 marzo 2006 (inc. 36.2006.40), confermata dal TF il 26 luglio
2006 (k 45/06), in un caso simile al presente nel quale un altro assicuratore
aveva sospeso la remunerazione delle prestazioni con decisione su opposizione
del 9 febbraio 2006, il TCA aveva affermato:
“L’accenno al nuovo articolo 64a LAMal fatto dall’assicuratore in sede
di decisione su opposizione, non ha alcun valore nella misura in cui la
decisione formale iniziale è stata emanata prima dell’entrata in vigore della
modifica legislativa e la grave misura di sospensione si basava inizialmente
sull’art. 90 OAMal, il cui tenore è modificato dal 1.1.2006. Del resto in sede
di risposta (cfr. doc. VI), l’assicuratore ha ribadito di fondare la
sospensione dal pagamento di ogni prestazione LAMal, oltre che sulle CGA,
sull’art. 90 OAMal, citando il contenuto in vigore fino al 31.12.2005 (cfr.
anche STFA del 28 gennaio 2005 nella causa D., K 117/04, consid. 2.1 e DTF 129
V 455, consid. 1).
Va poi abbondanzialmente rilevato che l’assicuratore non ha trasmesso
documentazione atta a comprovare di aver diffidato per iscritto l’assicurato e
di avergli assegnato un termine supplementare di 30 giorni con l’indicazione
delle conseguenza della mora come richiesto dall’art. 64a cpv. 1 LAMal in
vigore dal 1.1.2006.”
L’Alta
Corte, nel confermare la sentenza di questo Tribunale, ha rilevato che:
“1.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento
applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.” (sottolineatura del redattore),
con
sentenza del 2 giugno 2006 (inc. 36.2006.50+81) il TCA, in un caso relativo ad
una sospensione della rimunerazione delle prestazioni derivanti
dall’assicurazione malattie obbligatoria in cui l’assicuratore aveva respinto
le censure tramite decisione su opposizione del 14 marzo 2006, aveva affermato:
“Con il 1. gennaio 2006 è entrata in
vigore una modifica della LAMal e dell’OAMal in merito alla conseguenza della
mora in caso di mancato pagamento dei premi dell’assicurazione di base (art.
64a LAMal e 90 OAMal; cfr. RU 2005 3587; FF 2004 3869).
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme
sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V
4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
In concreto la cassa, con decisioni (formale e su opposizione) emanate
nel 2005 e nel 2006, fa valere premi e partecipazioni alle spese relativi ad
anni precedenti il 2006.
Vanno pertanto applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2005
(cfr. anche STFA del 28 gennaio 2005 nella causa D., K 117/04, consid. 2.1 e
DTF 129 V 455, consid. 1).
L’accenno al nuovo articolo 64a LAMal fatto dall’assicuratore in sede
di decisione su opposizione, non ha alcun valore nella misura in cui la
decisione formale iniziale è stata emanata prima dell’entrata in vigore della
modifica legislativa e la grave misura di sospensione si basava inizialmente
sull’art. 90 OAMal, il cui tenore è modificato dal 1.1.2006. Del resto in sede
di risposta (cfr. doc. VI, inc. 36.2006.81), l’assicuratore ha ribadito di
fondare la sospensione dal pagamento di ogni prestazione LAMal, oltre che sulle
CGA, sull’art. 90 OAMal, citando il contenuto in vigore fino al 31.12.2005
(cfr. anche STFA del 28 gennaio 2005 nella causa D., K 117/04, consid. 2.1 e
DTF 129 V 455, consid. 1).
Va poi abbondanzialmente rilevato che l’assicuratore non ha trasmesso
documentazione atta a comprovare di aver diffidato per iscritto l’assicurato e
di avergli assegnato un termine supplementare di 30 giorni con l’indicazione
delle conseguenza della mora come richiesto dall’art. 64a cpv. 1 LAMal in
vigore dal 1.1.2006.”
con
pronunzia K 79/06 del 26 luglio 2006 il Tribunale federale ha nuovamente affermato:
“1.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento
applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.” (sottolineatura del redattore),
sulla
base delle sopraccitate sentenze, 3 mesi dopo, in data 26 ottobre 2006, questo
Tribunale ha emanato la sentenza nella causa in esame, affermando tra l’altro:
“neppure
il nuovo art. 64a LAMal entrato in vigore il 1. gennaio 2006 può essere d’aiuto
all’assicuratore,
infatti
tale censura era già stata mossa dall’altro gruppo assicurativo in altre procedure,
dove il TCA aveva affermato (STCA del 20 marzo 2006, inc. 36.2006.40):
“L’accenno al nuovo articolo 64a LAMal fatto
dall’assicuratore in sede di decisione su opposizione, non ha alcun valore
nella misura in cui la decisione formale iniziale è stata emanata prima dell’entrata
in vigore della modifica legislativa e la grave misura di sospensione si basava
inizialmente sull’art. 90 OAMal, il cui tenore è modificato dal 1.1.2006. Del
resto in sede di risposta (cfr. doc. VI), l’assicuratore ha ribadito di fondare
la sospensione dal pagamento di ogni prestazione LAMal, oltre che sulle CGA,
sull’art. 90 OAMal, citando il contenuto in vigore fino al 31.12.2005 (cfr.
anche STFA del 28 gennaio 2005 nella causa D., K 117/04, consid. 2.1 e DTF 129
V 455, consid. 1).
Va poi abbondanzialmente rilevato che l’assicuratore
non ha trasmesso documentazione atta a comprovare di aver diffidato per
iscritto l’assicurato e di avergli assegnato un termine supplementare di 30
giorni con l’indicazione delle conseguenza della mora come richiesto dall’art.
64a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1.1.2006.”
queste
considerazioni, così come quelle, simili, contenute nella STCA del 2 giugno
2006 (inc. 36.2006.50), sfociate nelle STFA del 26 luglio 2006, K 45/06 e K
79/06, non sono state criticate dal TFA, che applica il diritto d’ufficio,”
nella
sentenza di rinvio del 31 gennaio 2008, senza peraltro indicare i motivi
dell’apparente modifica della propria precedente prassi (cfr., fra le tante,
DTF 133 V 37: “5.3.3 Sprechen keine entscheidenden Gründe zu Gunsten einer
Praxisänderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine
Praxisänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer
Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten
Rechtsanschauungen entspricht. Nach der Rechtsprechung ist eine bisherige
Praxis zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt oder wenn deren Verschärfung
wegen veränderter Verhältnisse oder zufolge zunehmender Missbräuche für zweckmässig
gehalten wird (BGE 131 V 110 E. 3.1; 130 V 372
Fatti
E. 5.1, 495 E. 4.1; 129 V 373
E. 3.3; 126 V 40
E. 5a; 125 I 471
E. 4a, je mit Hinweisen).“, l’Alta Corte ha rinviato l’incarto a questo
Tribunale poiché non avrebbe esaminato se le condizioni di applicazione del
nuovo diritto, ed in particolare dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, sono adempiute nel
caso di specie,
come
emerge dalla sentenza del 26 ottobre 2006 sopra riportata, il TCA ritiene di
aver esaminato anche questo aspetto, non considerando applicabile l’art. 64a
cpv. 1 LAMal in virtù della precedente prassi dell’allora TFA del 26 luglio
2006 (ossia tre mesi prima dell’emanazione della sentenza da parte del TCA),
del
resto, come prassi di questo Tribunale, con l’ordinanza di intimazione del
ricorso e di assegnazione del termine di risposta, il TCA ha ordinato alla convenuta
la produzione “degli atti completi” (cfr. doc. II, inc. 36.2006.116,
punto 1b circostanza questa che deve essere sfuggita al pur attento esame dei
giudici lucernesi),
per
cui, ritenuto che CO 1 aveva già prodotto l’intero incarto, nel quale non vi
era traccia di eventuali messe in mora ex art. 64a cpv. 1 LAMal, che
l’assicuratore non aveva affermato di aver applicato l’art. 64a cpv. 1 LAMal e
che il TFA, in due occasioni, in casi in cui le decisioni su opposizione erano
state emanate nel 2006, aveva fatto riferimento a quanto figurava nelle
sentenze del TCA il quale aveva “correttamente
ed esaurientemente esposto il disciplinamento applicabile nella fattispecie.”, non vi era alcun motivo, da parte di questo Tribunale, di decidere
differentemente, tenuto conto inoltre che, vista la gravissima misura di
sospensione cui era stata sottoposta l’insorgente, la procedura doveva essere
ancora più celere e veloce del solito,
sia
come sia, pur dovendo lamentare l'assenza di una decisione di principio sul tema,
sin dall'inizio, da parte del Tribunale Federale, sentenza chiara in tutti i
suoi aspetti come pareva essere auspicato dall'assicuratore qui in causa e da
altri che hanno adito la Corte Federale, e pur dovendo constatare l'apparente
contradditorietà dei giudizi federali espressi (ciò che non semplifica il
lavoro del giudice cantonale), considerato che l’Alta Corte ha deciso di
rinviare l’incarto per esaminare se le condizioni di applicazione del nuovo
diritto, ed in particolare dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, fossero date, il TCA, pur
ribadendo che detto articolo non può essere applicato per debiti sorti prima
della sua entrata in vigore, ha proceduto agli accertamenti richiesti,
il
Giudice delegato, rammentato che il precetto litigioso sul quale si basava la sospensione
era del __________ e l’attestato di carenza beni del __________, ha chiesto
alla Cassa se nel periodo 1999-2005, rispettivamente dal 1° gennaio 2006, sono
state rispettate le condizioni dell’art. 64a LAMal,
con
scritto dell’11 marzo 2008 l’assicuratore ha affermato che:
“A seguito della sentenza del 26.07.2006 del Tribunale federale (K
80/06) circa la concessione dell’effetto sospensivo pendente lite la nostra
cassa malati non ha mai messo in atto la sospensione delle prestazioni per
l’assicurata in rubrica. Dal momento in cui l’effetto sospensivo al ricorso è
stato definitivamente concesso le prestazioni sono state regolarmente
corrisposte (anche retroattivamente).
D’altronde la sig.ra RI 1 è assicurata presso la __________ a far
tempo dal 01.01.2008, il che suppone l’assenza d’arretrati a fine 2007.
In queste circostanze anche se un’ipotetica sospensione delle prestazione
versione 2006 dovesse essere dichiarata lecita non potrebbe lo stesso (più)
essere messa in atto. CO 1 non dispone dunque più di un interesse attuale a
vedere giudicata la presente vertenza riguardo ad una sospensione delle
prestazioni LAMal. In queste circostanze CO 1 rinuncia nella presente causa ad
avvalersi di un’eventuale sospensione delle prestazioni sulla base della
legislazione entrata in vigore nel 2006 (art. 64a LAMal).” (doc. VI)
il
13 marzo 2008 il Giudice delegato del TCA ha comunicato a CO 1 che “permane
in sospeso comunque la questione delle tasse di giustizia – e non delle
ripetibili che secondo la Corte lucernese non possono essere attribuite.”
(doc. VII),
lo
stesso giorno il rappresentante dell’interessata ha scritto al TCA affermando
in particolare che:
“(…)
Nel
gennaio 2008, la mia curatelata si è recata per ritirare dei medicamenti alla Farmacia
__________ di __________, dove le è stato comunicato che la copertura
assicurativa era sospesa. Ho telefonato all’agenzia, dove mi è stato confermato
che la copertura assicurativa era sospesa perché era stata disdetta con effetto
dal 31 dicembre 2007. Di fatto, la mia curatelata era senza la copertura obbligatoria
per l’assicurazione malattia. Non ho richiesto una conferma scritta a CO 1.
in
considerazione dell’evidente mancanza da parte di CO 1, ho quindi deciso di
chiedere alla cassa malati __________ (la stessa che avevo contattato per il
2007) di assicurare la mia curatelata a partire dal 1. gennaio 2008, cosa che è
avvenuta.
(….)
con
raccomandata alla mia curatelata 28 febbraio 2008 (allegato C), quindi dopo
aver ricevuto la lettera di codesto tribunale, CO 1 ha comunicato che la
disdetta non era possibile, siccome sussistono degli arretrati, pretendendo
inoltre di non conoscere il nome del nuovo assicuratore (che ricordo è indicato
nella mia lettera del 18 febbraio),
il
1. marzo 2008 (Allegato D) CO 1 ha finalmente inviato alla mia curatelata (ben
sapendo dell’esistenza di un curatore amministrativo) la polizza
d’assicurazione 2008.
In
conseguenza di ciò, né io, né tantomeno la mia curatelata, sappiamo quale sia
il suo assicuratore malattia.” (doc. VIII)
Il 17 marzo l’UAM, ha
affermato:
“(…)
Considerandi
Questa
Autorità ritiene tale orientamento di CO 1 non solo grave, ma decisamente
temerario, in quanto giunge posteriormente ad una pronunzia della nostra
massima istanza – STF 31.01.2008 – che almeno su un punto ha il pregio della
chiarezza: ratione temporis, l’art. 64a LAMal non è invocabile, soprattutto nel
Cantone Ticino, in virtù del diritto cantonale allora di riferimento, per fatti
succeduti prima del 1° gennaio 2006.
L’ostinata
resistenza di CO 1 ad un così chiaro indirizzo giurisprudenziale è francamente
incomprensibile, tanto più che il medesimo assicuratore non protesta eventuali
crediti scoperti posteriori al 31 dicembre 2005.” (doc. X)
Lo
stesso giorno CO 1 ha affermato:
“Ribadiamo
il nostro scritto dell’11 marzo 2008 ed il fatto che la signora RI 1 è assicurata
presso la __________ a far tempo dal 1° gennaio 2008.
Lo
scritto CO 1 del 28 febbraio 2008 è da considerarsi nullo e non avvenuto,
trattandosi di un disguido interno. La polizza d’assicurazione CO 1 __________
può dunque essere eliminata. Le mutazioni interne sono state avviate per porre
fine al 31.12.2007 al rapporto assicurativo, come d’altronde già confermato a
suo tempo alla pagine 2 dello scritto del 14 dicembre 2006 della nostra agenzia
di __________.” (doc. XI)
Il 19 marzo 2008
l’assicuratore ha dichiarato che:
“confermiamo
con la presente che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
della signora RI 1 si è estinta il 31 dicembre 2007. L’assicuratore malattie __________
ci ha già confermato l’accettazione della signora RI 1 dal 1° gennaio 2008.
Le
lettera del 28 febbraio 2008 inviata per errore alla signora RI 1 è da
considerare nulla. Vi preghiamo di scusarci per questo errore e per gli
inconvenienti causati.” (doc. XIII)
va
qui evidenziato che per costante giurisprudenza federale, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF
122.
V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR
1997.
UV 81, p. 294),
se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b),
in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione su opposizione del 1° maggio 2006 e cioè sulla sospensione dal
pagamento delle prestazioni LAMal.
Le
altre questioni evocate dalla ricorrente, ed in particolare il cambiamento di
assicuratore, esulano dalla presente vertenza e potranno semmai essere oggetto
di altra procedura amministrativa,
in
particolare, se lo riterrà necessario, l’insorgente potrà chiedere
all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale circa la fine del
rapporto assicurativo. Contro la decisione formale l’interessata potrà
inoltrare un’opposizione e, se non sarà soddisfatta del nuovo provvedimento
amministrativo, un ricorso a questo Tribunale,
per
quanto concerne invece l’oggetto del contendere, ossia la sospensione dal pagamento
delle prestazioni dal 1° gennaio 2006, il ricorso deve essere accolto e la
decisione impugnata annullata per almeno tre motivi,
innanzitutto,
il TCA ritiene che l’art. 64a LAMal non possa venir applicato in caso di debiti
anteriori al 1° gennaio 2006 (cfr. le già citate STCA del 2
giugno 2006 [36.2006.50+81] e del 20 marzo 2006 [36.2006.40]),
in
secondo luogo l’assicuratore stesso ha affermato di non aver più alcun
interesse giuridico attuale a mantenere la sospensione, giacché l’insorgente è
affiliata presso un altro assicuratore, “il che suppone l’assenza di
arretrati a fine 2007.” (doc. VI; per un caso in cui il TF non ha proceduto
ad un esame dettagliato della fattispecie in seguito alla presa di posizione
dell’amministrazione in sede di osservazioni, ossia dopo la notifica della
risposta di causa, cfr. sentenza H 180/06 e 183/06 del 21 dicembre 2007,
consid. 6.5),
infine,
la Cassa malati, interpellata espressamente da questo Tribunale in ossequio alla
sentenza dell’Alta Corte, non è stata in grado di fornire, come d’altra parte
era prevedibile visto che il TCA aveva già richiamato l’intero incarto
dall’assicuratore (circostanza che al TF non poteva sfuggire alla lettura degli
atti), nessuna documentazione atta a comprovare l’adempimento delle condizioni
poste dall’art. 64a cpv. 1 LAMal,
vista
comunque la leggerezza con cui CO 1 ha trattato e continua a trattare
l’assicurata (cfr. lettera del 28 febbraio 2008, doc. C, e successivi scritti
di scuse al Tribunale) si impone anche in questa procedura il carico della
tassa di giustizia e delle spese alla Cassa malati,
l’assicuratore
ha tra l'altro nuovamente imposto a questo Tribunale la necessità, inizialmente,
di interpellarlo nuovamente vista la contraddittorietà tra lo scritto dell’11
marzo 2008 trasmesso al TCA (doc. VI) e quello del 28 febbraio 2008 trasmesso,
per raccomandata, alla ricorrente (doc. C),
queste
tasse e spese non sono da confondere con quelle di fr. 1'000, rispettivamente
di fr. 300 della sentenza del 26 ottobre 2006 (inc. 36.2006.116), non annullate
dal TF nella sentenza del 31 gennaio 2008,
infatti
il dispositivo della citata sentenza recita:
“1.
Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso
che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 ottobre 2006, la causa è rinviata all’istanza di primo grado perché
proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda un
nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è respinto.”,
al
considerando 8. il TF ha annullato unicamente l’assegnazione delle ripetibili alla
ricorrente ed ha rinviato la causa al TCA per accertare se gli estremi di una
sospensione fossero dati dal 1° gennaio 2006 in virtù dell’entrata in vigore del
nuovo diritto, ed in particolare dell’art. 64a LAMal (“In questa limitata
misura, come pure sul controverso punto relativo al diritto a ripetibili della
resistente [… omissis … ], il ricorso deve essere accolto.”),
pertanto
le tasse di giustizia di fr. 1'000 e le spese di fr. 300 sono dovute indipendentemente
dall’esito della presente procedura poiché su questo punto la sentenza del 26
ottobre 2006 (inc. 36.2006.116) è cresciuta in giudicato,
copia
della sentenza va trasmessa anche all’UAM, quale autorità competente in ambito
cantonale circa la sospensione della remunerazione delle prestazioni derivanti
dalla LAMal,
il
TCA prende atto delle argomentazioni del TFA relative alle ripetibili e vi si
adegua non senza rilevare che i curatori non agiscono gratuitamente per i loro
pupilli e che, in casu, l'atteggiamento dell'amministrazione così come
l'ammessa competenza del rappresentante andavano valutati diversamente tanto da
giustificare ripetibili, ma tant'è.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali di fr. 50.- sono poste a
carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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