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Decisione

36.2008.30

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal. Conferma della giurisprudenza di questo Tribunale circa l'inapplicabilità dell'art. 64a LAMal per i debiti sorti prima della sua entr

28 marzo 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

E. 5.1, 495 E. 4.1; 129 V 373

E. 3.3; 126 V 40

E. 5a; 125 I 471

E. 4a, je mit Hinweisen).“, l’Alta Corte ha rinviato l’incarto a questo

Tribunale poiché non avrebbe esaminato se le condizioni di applicazione del

nuovo diritto, ed in particolare dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, sono adempiute nel

caso di specie,

come

emerge dalla sentenza del 26 ottobre 2006 sopra riportata, il TCA ritiene di

aver esaminato anche questo aspetto, non considerando applicabile l’art. 64a

cpv. 1 LAMal in virtù della precedente prassi dell’allora TFA del 26 luglio

2006 (ossia tre mesi prima dell’emanazione della sentenza da parte del TCA),

del

resto, come prassi di questo Tribunale, con l’ordinanza di intimazione del

ricorso e di assegnazione del termine di risposta, il TCA ha ordinato alla convenuta

la produzione “degli atti completi” (cfr. doc. II, inc. 36.2006.116,

punto 1b circostanza questa che deve essere sfuggita al pur attento esame dei

giudici lucernesi),

per

cui, ritenuto che CO 1 aveva già prodotto l’intero incarto, nel quale non vi

era traccia di eventuali messe in mora ex art. 64a cpv. 1 LAMal, che

l’assicuratore non aveva affermato di aver applicato l’art. 64a cpv. 1 LAMal e

che il TFA, in due occasioni, in casi in cui le decisioni su opposizione erano

state emanate nel 2006, aveva fatto riferimento a quanto figurava nelle

sentenze del TCA il quale aveva “correttamente

ed esaurientemente esposto il disciplinamento applicabile nella fattispecie.”, non vi era alcun motivo, da parte di questo Tribunale, di decidere

differentemente, tenuto conto inoltre che, vista la gravissima misura di

sospensione cui era stata sottoposta l’insorgente, la procedura doveva essere

ancora più celere e veloce del solito,

sia

come sia, pur dovendo lamentare l'assenza di una decisione di principio sul tema,

sin dall'inizio, da parte del Tribunale Federale, sentenza chiara in tutti i

suoi aspetti come pareva essere auspicato dall'assicuratore qui in causa e da

altri che hanno adito la Corte Federale, e pur dovendo constatare l'apparente

contradditorietà dei giudizi federali espressi (ciò che non semplifica il

lavoro del giudice cantonale), considerato che l’Alta Corte ha deciso di

rinviare l’incarto per esaminare se le condizioni di applicazione del nuovo

diritto, ed in particolare dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, fossero date, il TCA, pur

ribadendo che detto articolo non può essere applicato per debiti sorti prima

della sua entrata in vigore, ha proceduto agli accertamenti richiesti,

il

Giudice delegato, rammentato che il precetto litigioso sul quale si basava la sospensione

era del __________ e l’attestato di carenza beni del __________, ha chiesto

alla Cassa se nel periodo 1999-2005, rispettivamente dal 1° gennaio 2006, sono

state rispettate le condizioni dell’art. 64a LAMal,

con

scritto dell’11 marzo 2008 l’assicuratore ha affermato che:

“A seguito della sentenza del 26.07.2006 del Tribunale federale (K

80/06) circa la concessione dell’effetto sospensivo pendente lite la nostra

cassa malati non ha mai messo in atto la sospensione delle prestazioni per

l’assicurata in rubrica. Dal momento in cui l’effetto sospensivo al ricorso è

stato definitivamente concesso le prestazioni sono state regolarmente

corrisposte (anche retroattivamente).

D’altronde la sig.ra RI 1 è assicurata presso la __________ a far

tempo dal 01.01.2008, il che suppone l’assenza d’arretrati a fine 2007.

In queste circostanze anche se un’ipotetica sospensione delle prestazione

versione 2006 dovesse essere dichiarata lecita non potrebbe lo stesso (più)

essere messa in atto. CO 1 non dispone dunque più di un interesse attuale a

vedere giudicata la presente vertenza riguardo ad una sospensione delle

prestazioni LAMal. In queste circostanze CO 1 rinuncia nella presente causa ad

avvalersi di un’eventuale sospensione delle prestazioni sulla base della

legislazione entrata in vigore nel 2006 (art. 64a LAMal).” (doc. VI)

il

13 marzo 2008 il Giudice delegato del TCA ha comunicato a CO 1 che “permane

in sospeso comunque la questione delle tasse di giustizia – e non delle

ripetibili che secondo la Corte lucernese non possono essere attribuite.”

(doc. VII),

lo

stesso giorno il rappresentante dell’interessata ha scritto al TCA affermando

in particolare che:

“(…)

Nel

gennaio 2008, la mia curatelata si è recata per ritirare dei medicamenti alla Farmacia

__________ di __________, dove le è stato comunicato che la copertura

assicurativa era sospesa. Ho telefonato all’agenzia, dove mi è stato confermato

che la copertura assicurativa era sospesa perché era stata disdetta con effetto

dal 31 dicembre 2007. Di fatto, la mia curatelata era senza la copertura obbligatoria

per l’assicurazione malattia. Non ho richiesto una conferma scritta a CO 1.

in

considerazione dell’evidente mancanza da parte di CO 1, ho quindi deciso di

chiedere alla cassa malati __________ (la stessa che avevo contattato per il

2007) di assicurare la mia curatelata a partire dal 1. gennaio 2008, cosa che è

avvenuta.

(….)

con

raccomandata alla mia curatelata 28 febbraio 2008 (allegato C), quindi dopo

aver ricevuto la lettera di codesto tribunale, CO 1 ha comunicato che la

disdetta non era possibile, siccome sussistono degli arretrati, pretendendo

inoltre di non conoscere il nome del nuovo assicuratore (che ricordo è indicato

nella mia lettera del 18 febbraio),

il

1. marzo 2008 (Allegato D) CO 1 ha finalmente inviato alla mia curatelata (ben

sapendo dell’esistenza di un curatore amministrativo) la polizza

d’assicurazione 2008.

In

conseguenza di ciò, né io, né tantomeno la mia curatelata, sappiamo quale sia

il suo assicuratore malattia.” (doc. VIII)

Il 17 marzo l’UAM, ha

affermato:

“(…)

Considerandi

Questa

Autorità ritiene tale orientamento di CO 1 non solo grave, ma decisamente

temerario, in quanto giunge posteriormente ad una pronunzia della nostra

massima istanza – STF 31.01.2008 – che almeno su un punto ha il pregio della

chiarezza: ratione temporis, l’art. 64a LAMal non è invocabile, soprattutto nel

Cantone Ticino, in virtù del diritto cantonale allora di riferimento, per fatti

succeduti prima del 1° gennaio 2006.

L’ostinata

resistenza di CO 1 ad un così chiaro indirizzo giurisprudenziale è francamente

incomprensibile, tanto più che il medesimo assicuratore non protesta eventuali

crediti scoperti posteriori al 31 dicembre 2005.” (doc. X)

Lo

stesso giorno CO 1 ha affermato:

“Ribadiamo

il nostro scritto dell’11 marzo 2008 ed il fatto che la signora RI 1 è assicurata

presso la __________ a far tempo dal 1° gennaio 2008.

Lo

scritto CO 1 del 28 febbraio 2008 è da considerarsi nullo e non avvenuto,

trattandosi di un disguido interno. La polizza d’assicurazione CO 1 __________

può dunque essere eliminata. Le mutazioni interne sono state avviate per porre

fine al 31.12.2007 al rapporto assicurativo, come d’altronde già confermato a

suo tempo alla pagine 2 dello scritto del 14 dicembre 2006 della nostra agenzia

di __________.” (doc. XI)

Il 19 marzo 2008

l’assicuratore ha dichiarato che:

“confermiamo

con la presente che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

della signora RI 1 si è estinta il 31 dicembre 2007. L’assicuratore malattie __________

ci ha già confermato l’accettazione della signora RI 1 dal 1° gennaio 2008.

Le

lettera del 28 febbraio 2008 inviata per errore alla signora RI 1 è da

considerare nulla. Vi preghiamo di scusarci per questo errore e per gli

inconvenienti causati.” (doc. XIII)

va

qui evidenziato che per costante giurisprudenza federale, la decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR

1997.

UV 81, p. 294),

se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b),

in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione su opposizione del 1° maggio 2006 e cioè sulla sospensione dal

pagamento delle prestazioni LAMal.

Le

altre questioni evocate dalla ricorrente, ed in particolare il cambiamento di

assicuratore, esulano dalla presente vertenza e potranno semmai essere oggetto

di altra procedura amministrativa,

in

particolare, se lo riterrà necessario, l’insorgente potrà chiedere

all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale circa la fine del

rapporto assicurativo. Contro la decisione formale l’interessata potrà

inoltrare un’opposizione e, se non sarà soddisfatta del nuovo provvedimento

amministrativo, un ricorso a questo Tribunale,

per

quanto concerne invece l’oggetto del contendere, ossia la sospensione dal pagamento

delle prestazioni dal 1° gennaio 2006, il ricorso deve essere accolto e la

decisione impugnata annullata per almeno tre motivi,

innanzitutto,

il TCA ritiene che l’art. 64a LAMal non possa venir applicato in caso di debiti

anteriori al 1° gennaio 2006 (cfr. le già citate STCA del 2

giugno 2006 [36.2006.50+81] e del 20 marzo 2006 [36.2006.40]),

in

secondo luogo l’assicuratore stesso ha affermato di non aver più alcun

interesse giuridico attuale a mantenere la sospensione, giacché l’insorgente è

affiliata presso un altro assicuratore, “il che suppone l’assenza di

arretrati a fine 2007.” (doc. VI; per un caso in cui il TF non ha proceduto

ad un esame dettagliato della fattispecie in seguito alla presa di posizione

dell’amministrazione in sede di osservazioni, ossia dopo la notifica della

risposta di causa, cfr. sentenza H 180/06 e 183/06 del 21 dicembre 2007,

consid. 6.5),

infine,

la Cassa malati, interpellata espressamente da questo Tribunale in ossequio alla

sentenza dell’Alta Corte, non è stata in grado di fornire, come d’altra parte

era prevedibile visto che il TCA aveva già richiamato l’intero incarto

dall’assicuratore (circostanza che al TF non poteva sfuggire alla lettura degli

atti), nessuna documentazione atta a comprovare l’adempimento delle condizioni

poste dall’art. 64a cpv. 1 LAMal,

vista

comunque la leggerezza con cui CO 1 ha trattato e continua a trattare

l’assicurata (cfr. lettera del 28 febbraio 2008, doc. C, e successivi scritti

di scuse al Tribunale) si impone anche in questa procedura il carico della

tassa di giustizia e delle spese alla Cassa malati,

l’assicuratore

ha tra l'altro nuovamente imposto a questo Tribunale la necessità, inizialmente,

di interpellarlo nuovamente vista la contraddittorietà tra lo scritto dell’11

marzo 2008 trasmesso al TCA (doc. VI) e quello del 28 febbraio 2008 trasmesso,

per raccomandata, alla ricorrente (doc. C),

queste

tasse e spese non sono da confondere con quelle di fr. 1'000, rispettivamente

di fr. 300 della sentenza del 26 ottobre 2006 (inc. 36.2006.116), non annullate

dal TF nella sentenza del 31 gennaio 2008,

infatti

il dispositivo della citata sentenza recita:

“1.

Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso

che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

del 26 ottobre 2006, la causa è rinviata all’istanza di primo grado perché

proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda un

nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è respinto.”,

al

considerando 8. il TF ha annullato unicamente l’assegnazione delle ripetibili alla

ricorrente ed ha rinviato la causa al TCA per accertare se gli estremi di una

sospensione fossero dati dal 1° gennaio 2006 in virtù dell’entrata in vigore del

nuovo diritto, ed in particolare dell’art. 64a LAMal (“In questa limitata

misura, come pure sul controverso punto relativo al diritto a ripetibili della

resistente [… omissis … ], il ricorso deve essere accolto.”),

pertanto

le tasse di giustizia di fr. 1'000 e le spese di fr. 300 sono dovute indipendentemente

dall’esito della presente procedura poiché su questo punto la sentenza del 26

ottobre 2006 (inc. 36.2006.116) è cresciuta in giudicato,

copia

della sentenza va trasmessa anche all’UAM, quale autorità competente in ambito

cantonale circa la sospensione della remunerazione delle prestazioni derivanti

dalla LAMal,

il

TCA prende atto delle argomentazioni del TFA relative alle ripetibili e vi si

adegua non senza rilevare che i curatori non agiscono gratuitamente per i loro

pupilli e che, in casu, l'atteggiamento dell'amministrazione così come

l'ammessa competenza del rappresentante andavano valutati diversamente tanto da

giustificare ripetibili, ma tant'è.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali di fr. 50.- sono poste a

carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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