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Decisione

36.2008.36

Un'istanza di revisione formulata entro 30 giorni dall'emanazione di una decisione dell'UAM va considerata come un reclamo. La sostanza imponibile, anche se derivante da un diritto d'usufrutto e/o d'a

2 giugno 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata nel 1918, il 15 agosto 2007 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) il

formulario per la richiesta della riduzione individuale del premio di cassa

malati per l'anno 2008.

Con decisione del 5 novembre

2007 (doc. 2A) l'UAM ha accolto

la domanda dell'assicurata.

B. Il

5 dicembre 2007 (doc. 2) l'interessata

ha formulato un reclamo/istanza di revisione avverso questa decisione, poiché la

riduzione concessa del premio di Cassa malati è di (soli) Fr. 16,70 al mese (doc.

2B), mentre per il 2007 questo contributo è stato di Fr. 281,70 (doc. 1). L'assicurata fa valere che la sostanza risultante

dalla sua tassazione fiscale è di proprietà della figlia, mentre lei beneficia

soltanto di un diritto d'abitazione

su questo fondo sito a __________. Chiede dunque di ripristinare l'importo del sussidio concessole nel 2007.

C. Con

decisione del 17 gennaio 2008 (doc. 7) l'UAM ha respinto l'istanza

di revisione dell'assicurata, evidenziando

il calcolo che ha portato alla definizione del diritto alla riduzione del

premio dato un reddito determinante di Fr. 20'000.- (Fr. 200.- annui).

D. Contro

questa decisione negativa l'assicurata

ha inoltrato reclamo il 28 gennaio 2008 (doc. 8) ed il 4 febbraio 2008 (doc. 9)

l'Amministrazione ha emanato la

decisione su reclamo che ripropone il succitato calcolo, il quale parte da un

reddito imponibile di Fr. 15'800.-

desunto dalla notifica di tassazione IC 2005 a cui è stato aggiunto 1/15 della

sostanza imponibile risultante dalla differenza tra il forfait di Fr. 150'000.- ed il valore di stima di Fr. 200'000.- imputato fiscalmente all'assicurata, beneficiaria di un diritto d'abitazione sul fondo di proprietà della

figlia.

E. Il

27 febbraio 2008 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA contro l'ultima decisione

negativa dell'UAM, ribadendo che

le sue entrate si limitano alla rendita AVS mensile di Fr. 1'878.- e che la sostanza indicata nella sua

notifica di tassazione appartiene alla figlia, mentre la ricorrente detiene

solo un diritto d'abitazione

che non le permette dunque di disporne a suo piacimento. Trova quindi ingiusto

che le sia computato il valore di stima di questa proprietà, mentre più

corretto sarebbe computare agli assicurati unicamente le proprietà di cui

dispongono realmente. Pertanto, il suo reddito dovrebbe essere accertato

autonomamente come previsto dall'art. 31 LCAMal.

F. Con

risposta di causa del 17 marzo 2008 (doc. III) l'Ufficio assicurazione malattia propone di respingere il ricorso,

confermando, elencandolo nei dettagli passo per passo, il calcolo che l'ha portato alla determinazione dell'importo di Fr. 200.- annui quale diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Inoltre, riscontrando un reddito AVS

per il 2008 di Fr. 22'536.-

contro i Fr. 21'924.- dell'anno precedente, a suo dire non vi sono gli

estremi per procedere con l'accertamento

autonomo del reddito.

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di

prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

Occorre

rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della

legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il

precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al

capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra

immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel

Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è

dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in

vigore.

Resta quindi da

esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il

nuovo Regolamento.

Conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al

momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.

1.

, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve situare al 4 febbraio 2008

(doc. C), quando l'UAM ha

emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il

nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

3.

Nel

caso concreto, la decisione di concessione del diritto alla riduzione del

premio di cassa malati è del 5 novembre 2007 ed il reclamo/istanza di revisione

del ricorrente è stato formulato il 5 dicembre 2007. Siccome l'assicurata ha agito entro il termine di

trenta giorni per interporre reclamo contro le decisioni dell'Ufficio assicurazione malattia previsto

dall'art. 76 cpv. 1 LCAMal e

quindi rispettando le vie di diritto che le erano state indicate (reclamo all'UAM entro 30 giorni e poi ricorso al TCA), il suo atto del 5 dicembre 2007 va

considerato come un reclamo e non come un'istanza di revisione.

Infatti, il rimedio di

diritto ordinario (reclamo) prevale su quello straordinario (revisione), il

primo essendo oltretutto via di diritto che maggiormente tutela gli assicurati.

L'UAM avrebbe quindi dovuto trattare lo

scritto del 5 dicembre 2007 come un reclamo. L'aver per contro considerato questo atto come un'istanza di revisione non ha comunque leso i

diritti dell'assicurata, che ha

potuto ugualmente impugnare la decisione su reclamo dell'UAM con un ricorso davanti a questo Tribunale,

il quale può dunque esaminarlo nel merito.

nel

merito

4.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2008

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si

vedano le sentenze TCA

36.2006

, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito

determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno

2005.

I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli

stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-

è il reddito di riferimento.

5.

Di

principio, quindi, l'amministrazione

fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento

(ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente)

nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il legislatore

ticinese ha riservato l'accertamento

del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva

commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle

ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal):

"a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b) delle

persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in

altri casi particolari."

In virtù dell’art. 31

RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente

dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso

del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per

sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,

nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai

sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione

dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione

svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate

in Svizzera o tassate alla fonte."

6.

In

primo luogo, l'insorgente va

considerata persona sola, quindi vale il limite di reddito di Fr. 20'000.-.

In secondo luogo,

conformemente al citato art. 31 lett. c RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurata soltanto se vi sono delle modifiche

riguardo lo statuto personale e/o economico dell'interessata.

Nel caso concreto,

solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile. Occorre

però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito da pensioni,

rendite e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili. In altre parole, le rendite AVS conseguite dall'assicurata nel 2008 (Fr. 1'878.- x 12 = Fr. 22'536.-) devono essere inferiori alle sue entrate percepite nel 2005 (doc.

10: Fr. 21'924.- desunto dalla

IC 2005), dato che per il 2008 la tassazione applicabile si riferisce all'anno 2005.

Le cifre esposte danno

atto dell'impossibilità di

applicare l'art. 31 lett. m

RLCAMal, visto che non v'è

alcuna (importante) diminuzione del reddito dell'assicurata. Non è quindi possibile procedere con l'accertamento autonomo del reddito come

preteso dalla ricorrente.

Il diritto alla

riduzione del premio di cassa malati per il 2008 va dunque calcolato sulla base

del citato art. 30 LCAMal, che definisce le modalità di calcolo del reddito determinante.

7.

Da

un lato occorre così tenere conto del reddito imponibile desunto dalla notifica

di tassazione IC 2005 (art. 30 lett. a LCAMal); d'altro lato, di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta

sempre dalla notifica IC 2005, ma solo per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- (art. 30 lett. b LCAMal).

È sulla questione del

computo di questa sostanza che l'assicurata ha formulato il suo ricorso, basandolo sulla tesi di non

essere proprietaria di alcun bene immobile, ma di disporre unicamente di un

diritto d'abitazione sull'immobile di proprietà della figlia, perciò

alcun importo può esserle computato a titolo di sostanza.

A questo proposito, l'Ufficio assicurazione malattia ha bene esposto

quali sono i principi applicabili dal profilo del diritto al sussidio nell'ipotesi in cui un assicurato sia al beneficio

di un diritto d'usufrutto e/o

di un diritto d'abitazione su

un immobile.

In virtù dell'art. 40 LT, la sostanza gravata da

usufrutto è computata all'usufruttuario

e ciò analogamente all'imposta

immobiliare, che viene prelevata dall'usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 291 LT).

Come rammenta l'autorità cantonale, rifacendosi

alla giurisprudenza della Camera di diritto tributario sviluppata sotto l'egida

della LT del 1976, il TCA ha stabilito che la sostanza imponibile, anche se

derivante da un diritto di usufrutto, deve essere computata al suo

beneficiario che ha chiesto la riduzione del premio di cassa malati (STCA dell'8

maggio 2008, inc. 36.2008.25; STCA del 26 settembre 2007, inc. 36.2007.71; STCA

dell’8 ottobre 2002, inc. 36.2002.77 e STCA del 22 aprile 1999, inc.

36.1999

). Lo stesso dicasi per quanto concerne il diritto d'abitazione

di cui all'art. 776 CC, giacché il diritto d'abitazione è stato assimilato

dalla CDT ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 vLT (beni gravati da

usufrutto o costituiti in enfiteusi), in quanto forma qualificata di usufrutto

(RTT 1982 pag. 183; Sentenza della CDT n. 446 del 28 novembre 1984 nella causa

A.C.).

Pertanto, tutta la sostanza imponibile dell'assicurata

deve essere presa in considerazione, diritto d'abitazione compreso, nei limiti

previsti dalla legge. Ciò comporta che il valore di stima della (nuda)

proprietà detenuta dalla figlia va ritenuta per la determinazione del diritto

alla riduzione del premio LAMal dell'insorgente, proprio come accade a livello

fiscale, dove è il beneficiario del diritto d'usufrutto e/o del diritto d'abitazione

ad esporre fiscalmente il valore di stima del fondo, non il suo (nudo)

proprietario.

Tutto ben considerato, quindi, è a giusta ragione che l'UAM ha fatto capo alla tassazione IC 2005

per stabilire l'ammontare del

reddito determinante per il diritto al sussidio del 2008, conformemente a

quanto previsto dal DE del 10 ottobre 2007.

Per prassi di questo TCA, ogni tassazione è presunta conforme alla

realtà e l'amministrazione ne è vincolata.

Dalla tassazione IC 2005 (doc. 10) emerge un reddito imponibile

complessivo di Fr. 15'800.-, a

cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza di Fr. 199'000.- esposta nelle sue tassazioni in

qualità di beneficiaria di un diritto d'abitazione su di essa, fermo restando la deduzione della quota

esente di Fr. 150'000.-. Si ottiene così, dopo l'arrotondamento al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), un

importo complessivo di Fr. 20'000.- (Fr. 15'800.- + [(Fr. 199'000.-

– Fr. 150'000.-) x 1/15]).

In qualità di persona sola, la ricorrente ha diritto a beneficiare

della riduzione del suo premio di cassa malati che, come ha ben

dettagliatamente esposto l'Amministrazione,

ammonta annualmente a Fr. 200.-, ovvero ad un contributo mensile di Fr. 16,70.

Una soluzione diversa

non è ipotizzabile, perciò il ricorso deve essere integralmente respinto.

8.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale

(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al

Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30

giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso

previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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