36.2008.36
Un'istanza di revisione formulata entro 30 giorni dall'emanazione di una decisione dell'UAM va considerata come un reclamo. La sostanza imponibile, anche se derivante da un diritto d'usufrutto e/o d'a
2 giugno 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2008.36
Data decisione, Autorità:
02.06.2008, TCA
Titolo:
Un'istanza di revisione formulata entro 30 giorni dall'emanazione di una decisione dell'UAM va considerata come un reclamo. La sostanza imponibile, anche se derivante da un diritto d'usufrutto e/o d'abitazione, deve essere computata al suo beneficiario,che chiede il sussidio. Come a livello fiscale
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
DIMINUZIONE DEL REDDITO
DIRITTO DI ABITAZIONE
DIRITTO DI USUFRUTTO
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 30 LCAMAL
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 40 LT
art. 31 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.36
TB
Lugano
2 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 febbraio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel 1918, il 15 agosto 2007 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) il
formulario per la richiesta della riduzione individuale del premio di cassa
malati per l'anno 2008.
Con decisione del 5 novembre
2007 (doc. 2A) l'UAM ha accolto
la domanda dell'assicurata.
B. Il
5 dicembre 2007 (doc. 2) l'interessata
ha formulato un reclamo/istanza di revisione avverso questa decisione, poiché la
riduzione concessa del premio di Cassa malati è di (soli) Fr. 16,70 al mese (doc.
2B), mentre per il 2007 questo contributo è stato di Fr. 281,70 (doc. 1). L'assicurata fa valere che la sostanza risultante
dalla sua tassazione fiscale è di proprietà della figlia, mentre lei beneficia
soltanto di un diritto d'abitazione
su questo fondo sito a __________. Chiede dunque di ripristinare l'importo del sussidio concessole nel 2007.
C. Con
decisione del 17 gennaio 2008 (doc. 7) l'UAM ha respinto l'istanza
di revisione dell'assicurata, evidenziando
il calcolo che ha portato alla definizione del diritto alla riduzione del
premio dato un reddito determinante di Fr. 20'000.- (Fr. 200.- annui).
D. Contro
questa decisione negativa l'assicurata
ha inoltrato reclamo il 28 gennaio 2008 (doc. 8) ed il 4 febbraio 2008 (doc. 9)
l'Amministrazione ha emanato la
decisione su reclamo che ripropone il succitato calcolo, il quale parte da un
reddito imponibile di Fr. 15'800.-
desunto dalla notifica di tassazione IC 2005 a cui è stato aggiunto 1/15 della
sostanza imponibile risultante dalla differenza tra il forfait di Fr. 150'000.- ed il valore di stima di Fr. 200'000.- imputato fiscalmente all'assicurata, beneficiaria di un diritto d'abitazione sul fondo di proprietà della
figlia.
E. Il
27 febbraio 2008 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA contro l'ultima decisione
negativa dell'UAM, ribadendo che
le sue entrate si limitano alla rendita AVS mensile di Fr. 1'878.- e che la sostanza indicata nella sua
notifica di tassazione appartiene alla figlia, mentre la ricorrente detiene
solo un diritto d'abitazione
che non le permette dunque di disporne a suo piacimento. Trova quindi ingiusto
che le sia computato il valore di stima di questa proprietà, mentre più
corretto sarebbe computare agli assicurati unicamente le proprietà di cui
dispongono realmente. Pertanto, il suo reddito dovrebbe essere accertato
autonomamente come previsto dall'art. 31 LCAMal.
F. Con
risposta di causa del 17 marzo 2008 (doc. III) l'Ufficio assicurazione malattia propone di respingere il ricorso,
confermando, elencandolo nei dettagli passo per passo, il calcolo che l'ha portato alla determinazione dell'importo di Fr. 200.- annui quale diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Inoltre, riscontrando un reddito AVS
per il 2008 di Fr. 22'536.-
contro i Fr. 21'924.- dell'anno precedente, a suo dire non vi sono gli
estremi per procedere con l'accertamento
autonomo del reddito.
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.
, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve situare al 4 febbraio 2008
(doc. C), quando l'UAM ha
emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il
nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
3.
Nel
caso concreto, la decisione di concessione del diritto alla riduzione del
premio di cassa malati è del 5 novembre 2007 ed il reclamo/istanza di revisione
del ricorrente è stato formulato il 5 dicembre 2007. Siccome l'assicurata ha agito entro il termine di
trenta giorni per interporre reclamo contro le decisioni dell'Ufficio assicurazione malattia previsto
dall'art. 76 cpv. 1 LCAMal e
quindi rispettando le vie di diritto che le erano state indicate (reclamo all'UAM entro 30 giorni e poi ricorso al TCA), il suo atto del 5 dicembre 2007 va
considerato come un reclamo e non come un'istanza di revisione.
Infatti, il rimedio di
diritto ordinario (reclamo) prevale su quello straordinario (revisione), il
primo essendo oltretutto via di diritto che maggiormente tutela gli assicurati.
L'UAM avrebbe quindi dovuto trattare lo
scritto del 5 dicembre 2007 come un reclamo. L'aver per contro considerato questo atto come un'istanza di revisione non ha comunque leso i
diritti dell'assicurata, che ha
potuto ugualmente impugnare la decisione su reclamo dell'UAM con un ricorso davanti a questo Tribunale,
il quale può dunque esaminarlo nel merito.
nel
merito
4.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA
36.2006
, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito
determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno
2005.
I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli
stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-
è il reddito di riferimento.
5.
Di
principio, quindi, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente)
nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il legislatore
ticinese ha riservato l'accertamento
del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva
commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle
ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal):
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
In virtù dell’art. 31
RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte."
6.
In
primo luogo, l'insorgente va
considerata persona sola, quindi vale il limite di reddito di Fr. 20'000.-.
In secondo luogo,
conformemente al citato art. 31 lett. c RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurata soltanto se vi sono delle modifiche
riguardo lo statuto personale e/o economico dell'interessata.
Nel caso concreto,
solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile. Occorre
però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito da pensioni,
rendite e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili. In altre parole, le rendite AVS conseguite dall'assicurata nel 2008 (Fr. 1'878.- x 12 = Fr. 22'536.-) devono essere inferiori alle sue entrate percepite nel 2005 (doc.
10: Fr. 21'924.- desunto dalla
IC 2005), dato che per il 2008 la tassazione applicabile si riferisce all'anno 2005.
Le cifre esposte danno
atto dell'impossibilità di
applicare l'art. 31 lett. m
RLCAMal, visto che non v'è
alcuna (importante) diminuzione del reddito dell'assicurata. Non è quindi possibile procedere con l'accertamento autonomo del reddito come
preteso dalla ricorrente.
Il diritto alla
riduzione del premio di cassa malati per il 2008 va dunque calcolato sulla base
del citato art. 30 LCAMal, che definisce le modalità di calcolo del reddito determinante.
7.
Da
un lato occorre così tenere conto del reddito imponibile desunto dalla notifica
di tassazione IC 2005 (art. 30 lett. a LCAMal); d'altro lato, di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta
sempre dalla notifica IC 2005, ma solo per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- (art. 30 lett. b LCAMal).
È sulla questione del
computo di questa sostanza che l'assicurata ha formulato il suo ricorso, basandolo sulla tesi di non
essere proprietaria di alcun bene immobile, ma di disporre unicamente di un
diritto d'abitazione sull'immobile di proprietà della figlia, perciò
alcun importo può esserle computato a titolo di sostanza.
A questo proposito, l'Ufficio assicurazione malattia ha bene esposto
quali sono i principi applicabili dal profilo del diritto al sussidio nell'ipotesi in cui un assicurato sia al beneficio
di un diritto d'usufrutto e/o
di un diritto d'abitazione su
un immobile.
In virtù dell'art. 40 LT, la sostanza gravata da
usufrutto è computata all'usufruttuario
e ciò analogamente all'imposta
immobiliare, che viene prelevata dall'usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 291 LT).
Come rammenta l'autorità cantonale, rifacendosi
alla giurisprudenza della Camera di diritto tributario sviluppata sotto l'egida
della LT del 1976, il TCA ha stabilito che la sostanza imponibile, anche se
derivante da un diritto di usufrutto, deve essere computata al suo
beneficiario che ha chiesto la riduzione del premio di cassa malati (STCA dell'8
maggio 2008, inc. 36.2008.25; STCA del 26 settembre 2007, inc. 36.2007.71; STCA
dell’8 ottobre 2002, inc. 36.2002.77 e STCA del 22 aprile 1999, inc.
36.1999
). Lo stesso dicasi per quanto concerne il diritto d'abitazione
di cui all'art. 776 CC, giacché il diritto d'abitazione è stato assimilato
dalla CDT ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 vLT (beni gravati da
usufrutto o costituiti in enfiteusi), in quanto forma qualificata di usufrutto
(RTT 1982 pag. 183; Sentenza della CDT n. 446 del 28 novembre 1984 nella causa
A.C.).
Pertanto, tutta la sostanza imponibile dell'assicurata
deve essere presa in considerazione, diritto d'abitazione compreso, nei limiti
previsti dalla legge. Ciò comporta che il valore di stima della (nuda)
proprietà detenuta dalla figlia va ritenuta per la determinazione del diritto
alla riduzione del premio LAMal dell'insorgente, proprio come accade a livello
fiscale, dove è il beneficiario del diritto d'usufrutto e/o del diritto d'abitazione
ad esporre fiscalmente il valore di stima del fondo, non il suo (nudo)
proprietario.
Tutto ben considerato, quindi, è a giusta ragione che l'UAM ha fatto capo alla tassazione IC 2005
per stabilire l'ammontare del
reddito determinante per il diritto al sussidio del 2008, conformemente a
quanto previsto dal DE del 10 ottobre 2007.
Per prassi di questo TCA, ogni tassazione è presunta conforme alla
realtà e l'amministrazione ne è vincolata.
Dalla tassazione IC 2005 (doc. 10) emerge un reddito imponibile
complessivo di Fr. 15'800.-, a
cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza di Fr. 199'000.- esposta nelle sue tassazioni in
qualità di beneficiaria di un diritto d'abitazione su di essa, fermo restando la deduzione della quota
esente di Fr. 150'000.-. Si ottiene così, dopo l'arrotondamento al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), un
importo complessivo di Fr. 20'000.- (Fr. 15'800.- + [(Fr. 199'000.-
– Fr. 150'000.-) x 1/15]).
In qualità di persona sola, la ricorrente ha diritto a beneficiare
della riduzione del suo premio di cassa malati che, come ha ben
dettagliatamente esposto l'Amministrazione,
ammonta annualmente a Fr. 200.-, ovvero ad un contributo mensile di Fr. 16,70.
Una soluzione diversa
non è ipotizzabile, perciò il ricorso deve essere integralmente respinto.
8.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale
(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al
Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30
giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso
previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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