36.2008.39
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 gennaio 2009Italiano33 min
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Numero d'incarto:
36.2008.39
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, TCA
Titolo:
Sovrindennizzo.Assicurazione di danno/somma.Assicuratore malattia LCA versa le indennità giornaliere all'assicurato.UAI concede la rendita AI.Assicuratore chiede alla Cassa di compensazione la restituzione di un importo a titolo di sovrindennizzo.È corretto che questo importo NON vada all'assicurato
ASSICURAZIONE COLLETTIVA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
CONTRATTO ASSICURATIVO
COORDINAMENTO
INDENNITÀ GIORNALIERA
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
SOVRAINDENNIZZO
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 112 CO
art. 324a CO
art. 87 LCA
art. 85bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.39
TB
Lugano
29 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 5 marzo 2008
di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. La ditta __________
di __________ ha stipulato un contratto collettivo per le indennità giornaliere
per perdita di guadagno presso CV 1. La polizza n. __________ è entrata in
vigore il 1° luglio 1993 (doc. 5) ed è stata modificata dapprima con effetto dal
1° gennaio 1999 (doc. 4), poi dal 1° gennaio 2007 (doc. 2).
Questi ultimi due contratti sottostanno alla LCA.
1.2. Il 30 giugno
2005 (doc. 6) lo stipulante ha annunciato all'assicuratore che dal 22 aprile 2005 il suo direttore, AT 1, era
inabile al lavoro.
CV 1 ha assunto il caso corrispondendo all'assicurato delle indennità giornaliere dal
22 maggio 2005 al 21 aprile 2007 per un totale di Fr. 167'932,30 (doc. 7).
1.3. Il 16
febbraio 2006 (doc. A02) AT 1 ha fatto richiesta di prestazioni AI per adulti
ed il 7 agosto 2007 (doc. A04) l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha emanato un progetto d'assegnazione di rendita, con cui concedeva all'assicurato il diritto alla mezza rendita d'invalidità dal 1° aprile 2006 al 31 luglio
2006 ed alla rendita intera AI dal 1° agosto 2007 in poi.
1.4. Con l'apposito formulario "Compensazione dei
pagamenti retroattivi dell'AVS/AI"
(doc. A05), il 12 ottobre 2007 l'assicuratore ha inoltrato alla Cassa di compensazione AVS/AI del
Canton __________ la propria richiesta di compensazione, cifrandola, per il periodo
dal 1° aprile 2006 al 21 aprile 2007, in Fr. 23'205,85.
In pari data l'assicuratore ha trasmesso al beneficiario il conteggio delle
prestazioni di indennità giornaliera derivanti dal contratto collettivo che,
con la percezione della rendita AI, ha messo in risalto il verificarsi di un
caso di sovraindennizzo (doc. A06), con conseguente richiesta alla Cassa di
compensazione del diritto di farlo valere, ciò che avrebbe portato alla
deduzione del citato importo dal versamento retroattivo della rendita AI all'assicurato.
1.5. Con due
distinte decisioni del 12 novembre 2007 l'UAI ha stabilito il diritto alla rendita AI a favore dell'assicurato.
Queste decisioni sono state sostituite da
altrettante decisioni del 19 febbraio 2008, in cui sono state retroattivamente cifrate
le rendite mensili spettanti all'assicurato così pure la compensazio-ne nei confronti di CV 1 per il
periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2006 (doc. 20) e dal 1° agosto 2006 al 30
novembre 2007 (doc. 21). Le rendite di Fr. 4'300.- e di Fr. 18'905,85
spettanti all'assicurato sono
state compensate con il diritto di regresso dell'assicuratore, cosicché gli è stata versata a saldo una rendita totale
di Fr. 16'154,15 dal 1° aprile
2006 al 30 novembre 2007.
1.6. Con
petizione del 5 marzo 2008 (doc. I) redatta in lingua tedesca e successivamente
tradotta in italiano (doc. III), AT 1 ha chiesto al Tribunale di dichiarare
nulle le pretese di compensazione del 12 ottobre 2007 dell'assicuratore e di stabilire che gli
ammontari di Fr. 4'300.- e di
Fr. 18'905,85 già girati dall'UAI a CV 1 gli siano invece riconosciuti,
oltre interessi dal momento del versamento all'assicuratore, poiché in virtù del contratto del 1993, e non delle
CGA del 2006, non v'è una sovrassicurazione. Inoltre, il TCA dovrebbe pronunciarsi sulla validità del contratto del 2007.
1.7. Con risposta
del 15 aprile 2008 (doc. V) CV 1 ha proposto di respingere le richieste dell'attore, siccome si è basata unicamente sull'art. 85bis OAI, che favorisce un buon
coordinamento tra le assicurazioni sociali evitando un sovraindennizzo per i periodi
durante i quali l'assicurato
riceve retroattivamente una rendita e tutela i terzi che hanno versato degli
anticipi in attesa che venga emanata una decisione definitiva dall'Ufficio assicurazione invalidità. L'art. 50 CGA del 2006 riprende questo
disposto legale, permettendo all'assicuratore di chiedere direttamente all'assicurazione federale d'invalidità il rimborso di prestazioni che ha versato in
considerazione di una rendita d'invalidità. Pertanto, le due decisioni del 19 febbraio 2008, che postulano
il rimborso del sovraindennizzo a favore dell'assicuratore, sono corrette.
L'attore ha ribadito l'inapplicabilità delle CGA del 2006, dato che l'evento assicurato è intervenuto il 22 aprile 2005 (doc. VII).
Il TCA ha trasmesso all'Ufficio
assicurazione invalidità la petizione e la risposta di causa per una presa di
posizione (doc. XV). Ha inoltre proceduto all'acquisizione di diversa documentazione di cui verrà detto, se
necessario, nel prosieguo del giudizio.
considerato in
diritto
2.1. Il TCA deve esaminare se l'attore ha diritto al rimborso da parte dell'assicuratore della somma di Fr. 23'205,85 che quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto dall'Ufficio assicurazione invalidità a titolo di sovraindennizzo, a
causa della concomitanza di prestazioni sopraggiunta dal 1° aprile 2006 al 21
aprile 2007.
2.2. Va
innanzitutto rammentato, come evocato in una sentenza del TF del 26 settembre
2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede
che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi
inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli
per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita
del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato
stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma,
cfr. Adrian
von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a
OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del
rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai
tribunali in questi casi, cfr. Adrian
von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in
caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 19-45, in particolare
pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore,
gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo
svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime
di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto
collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore
(sull'aspetto dell'equivalenza, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di
regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di
lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro
procede al versamento (Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore,
esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio
la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni,
se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella
pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei
premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
Già si è detto che nella pratica numerosi sono i datori di lavoro
che - come nel caso qui in esame - stipulano un contratto d'assicurazione d'indennità
giornaliere in caso di malattia, sottoposto alla LCA (Vincent Brulhart, L'assurance collective contre la perte de
gain, Le droit social dans la pratique de l'entreprise, Questions choisies,
Berna 2006, pagg. 95-112, in particolare pag. 101).
Il diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge
direttamente all'assicurato/lavoratore (art. 87 LCA; Hans-Rudolf Müller, op. cit., pag. 27; Vincent Brulhart, op. cit., pag. 102
seg.). In virtù di un contratto collettivo contro gli infortuni e le malattie,
con la realizzazione dell'evento assicurato (infortunio o malattia) il
beneficiario dell'assicurazione ha un diritto proprio verso l'assicuratore (Gebhard Eugster, Vergleich
der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach VVG, in:
Krankentaggeld-versicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo
2007, pagg. 47-98, in particolare pag. 78).
L'art. 87 LCA garantisce all'assicurato un diritto di pretesa diretta
nei confronti dell'assicuratore, e ciò anche quando il contratto assicurativo
prevede che il pagamento delle indennità giornaliere spetti al datore di
lavoro. Questo diritto di pretesa diretta mira a proteggere l'assicurato da un
comportamento da parte dello stipulante che potrebbe ledere il suo diritto alle
prestazioni ed allo stesso tempo deve impedire che lo stipulante/datore di
lavoro utilizzi impropriamente le prestazioni assicurative spettanti all'assicurato/lavoratore
e che quindi metta in pericolo il suo diritto. Malgrado questo diritto di
pretesa diretta, l'assicurato non è parte al contratto, anche se ne è il
beneficiario. L'assicurato detiene inoltre questo diritto nei confronti del
datore di lavoro in virtù del contratto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, op. cit., pagg. 27
e 30), ma soltanto se il dovere dello stipulante di fornire le proprie
prestazioni non è stato sospeso a causa del ritardo nel pagamento dei premi
(art. 20 cpv. 3 LCA) (Gebhard
Eugster, op. cit., pag. 78).
Il contratto stipulato dal datore di lavoro con l'assicurazione è
un contratto a favore di terzi (art. 112 CO; Vincent
Brulhart, op. cit., pag. 99).
Con la (valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia
collettiva il datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a
versare il salario (DTF 120 V 38 consid. 3); gli subentra l'assicuratore, il
quale non versa al lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, dal quale
andrebbero ancora dedotti i contributi sociali, bensì un'indennità giornaliera,
esente da tali contributi (Adrian
von Kaenel, op. cit., pag. 116).
2.3. L'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia può essere stipulata nella
forma di un'assicurazione di
somma o di un'assicurazione
contro i danni.
Va quindi esaminato quale tipo di assicurazione
hanno stipulato le parti.
Secondo dottrina e giurisprudenza, è data
un'assicurazione contro i danni se le parti hanno convenuto che la perdita di
guadagno è un presupposto per l'assegnazione delle prestazioni. L'assicurazione danni mira infatti a
rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni
dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall'assicurato. Prevale dunque il principio
dell'indennizzo e la legge
concede all'assicuratore un
diritto di regresso nei confronti di un eventuale terzo responsabile (art. 72
LCA).
L'assicurazione di somma, invece, permette
l'assegnazione di prestazioni indipendentemente dal fatto che l'evento
assicurato abbia causato un danno in senso giuridico (Honsel/Vogt/ Schnyder, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, pag. 9
segg. N. 29 segg. e giurisprudenza citata). Infatti, essa garantisce una
prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e
non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non
appena l'evento assicurato si
sia verificato (STF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr.
anche, sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione
d’indennità giornaliere in caso di malattie, la sentenza del 16 luglio 2007
nella causa 4A_168/2007 consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
Inoltre, l'assicurato può cumulare le prestazioni dell'assicurazione con le pretese di risarcimento nei confronti di un
eventuale responsabile (art. 96 LCA).
A proposito delle assicurazioni d'indennità giornaliera sottoposte alla
LAMal, occorre rilevare che l'assicurazione d'indennità giornaliera persegue lo
scopo di risarcire la perdita di guadagno intervenuta in seguito a malattia,
infortunio o maternità (cfr. art. 72 cpv. 1 seconda frase LAMal; Eugster, Krankenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U.
Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 196 N. 357; STFA
del 19 ottobre 2000, K 188/98; STFA del 2 marzo 2000, consid. 2a; DTF 126 V
495, 501).
Secondo dottrina (Eugster, Krankenversicherung, op. cit., pag. 196) e
giurisprudenza (RAMI 1998 pag. 420, 422), l'assicurazione indennità giornaliera
della LAMal è inoltre unicamente concepita come un'assicurazione per perdita di
guadagno ("eine reine Erwerbsausfallversicherung" RAMI 1998 pag. 421
consid. 2a; gli stessi principi valevano in ambito LAMI SVR 1998 KV Nr. 4 pag.
9 e giurisprudenza citata). Ciò non esclude tuttavia che, nel contratto di
assicurazione, vengano indicati quali rischi assicurati altri danni provocati
dalla malattia (RAMI 1998 pag. 421).
Per quanto concerne le assicurazioni sottoposte
alla LCA, il TF, circa l'assicurazione contro la perdita di salario, ha
affermato che un'assicurazione diretta a compensare la perdita effettiva di salario
è un'assicurazione contro i danni e non un'assicurazione di somma e, come tale,
è pertanto soggetta al principio indennitario secondo cui l'assicurazione non deve procurare un
profitto all'avente diritto, ma
deve limitarsi a compensare il danno economico derivantegli dalla realizzazione
del rischio (DTF 104 II 44).
A questo proposito, in una sentenza 5C.243/2006
del 19 aprile 2007, il TF ha affermato:
"
(…)
La demanderesse reproche à l'autorité cantonale
d'avoir faussement appliqué le droit fédéral en estimant que le contrat
d'assurance auquel elle a souscrit auprès de la défenderesse constitue une assurance
contre les dommages et non une assurance de sommes. Elle fait valoir que ce
contrat donne droit, en cas d'incapacité de travail entraînant une perte de
gain, à une somme journalière fixe et non à une indemnité calculée sur la base
d'un pourcentage de salaire. Selon elle, la défenderesse doit fournir les prestations
convenues dès que l'assuré est incapable de travailler, indépendamment de
savoir s'il a prouvé l'existence d'un dommage. Sur le vu de l'art. 96 LCA, la
perte économique qu'elle a subie ne saurait donc être compensée par l'assurance
de sommes conclue avec Z. Enfin, le Tribunal cantonal aurait estimé à tort que
les conditions générales d'assurance autorisent la défenderesse à tenir compte
de toute prestation allouée par un autre assureur, qu'il soit privé ou social.
3.1 La loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA;
RS 221.229.1) établit une distinction entre l'assurance contre les dommages
(régie par les art. 48 à 72 LCA), d'une part, et l'assurance de personnes (qui
relève des art. 73 à 96 LCA), d'autre part, sans toutefois définir ces deux
notions (Christian Boll, Commentaire bâlois, 2001, n. 1 des remarques
préliminaires à l'art. 48 LCA; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e
éd. 1991, p. 155).
L'assurance de personnes est celle qui a pour objet
une personne physique et où la prestation de l'assureur dépend généralement
d'un événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que maladie, accident,
lésion corporelle, invalidité ou décès (Viret, op. cit., p. 158; Moritz
Kuhn/Pascal Montavon, Droit des assurances privées, 1994, p. 85; Alfred Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1995, p. 168 et 271).
L'assurance de personnes se caractérise, par rapport
à l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire: elle est une
promesse de capital indépendante du montant effectif du préjudice subi par le
preneur ou l'ayant droit (ATF 49 II 364 consid. 3 p. 370; Viret, op. cit., p.
153 et 158; Kuhn/Montavon, op. cit., p. 85 s.). Ainsi, même dans le cas d'une
assurance qui, comme celle contre la maladie, a pour objet une personne
physique, on est en présence d'une assurance de personnes uniquement lorsque
les parties au contrat d'assurance n'ont subordonné la prestation de l'assureur
dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat qu'à la
survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires; on
est en revanche en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les
parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective une
condition autonome du droit aux prestations (ATF 104 II 44 consid. 4c p. 50;
119 II 361 consid. 4 p. 365 et l'auteur cité; Kuhn/Montavon, op. cit., loc.
cit.).
3.2 En l'occurrence, la police d'assurance prévoit
le paiement d'une indemnité journalière différée, d'un montant de 70 fr., dès
le 31e jour. Les conditions spéciales relatives à l'assurance maladie
complémentaire litigieuse (catégorie P.) ont pour titre "Assurance
d'indemnités journalières pour perte de gain". L'art. 1 ch. 1.1 de ces
conditions indique ce qui suit: "En contrepartie d'une perte de salaire ou
de gain consécutive à une incapacité de travail par suite de maladie ou
d'accident, Y. S.A. alloue, selon la couverture choisie par l'assuré, une ou
des indemnités journalières au sens des dispositions ci-après. Ces prestations
sont allouées jusqu'à concurrence de la perte économique réelle de
l'assuré". De plus, selon l'art. 2, l'ouverture du droit aux prestations
est déterminée par la survenance d'une incapacité de travail entraînant une
perte de gain (ch. 2.1), et l'assuré doit notamment fournir, pour faire valoir
son droit, une déclaration de perte de gain attestée par son employeur ou une
déclaration personnelle s'il est indépendant; en cette dernière occurrence, les
revenus déclarés à l'AVS, à défaut de ceux déclarés à l'administration fiscale,
servent de base pour le calcul de la perte de gain (ch. 2.3). Enfin, le chiffre
2.4 de cette dernière disposition prévoit que lorsqu'une incapacité de travail
n'est que partielle - mais d'au moins 50% - le dommage économique résultant de
la perte de gain ne donne droit qu'à une indemnité proportionnelle.
Il apparaît ainsi que le droit à une indemnité
journalière prévu par la police d'assurance perte de gain litigieuse est
subordonné à ce que l'assuré subisse une perte effective sur le plan
économique; en effet, le montant journalier est prévu en fonction non pas du
seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré, mais des conséquences économiques
réelles du sinistre pour celui-ci. Le fait que la police mentionne une
indemnité de 70 fr. par jour ne permet pas de déduire le contraire: cette somme
correspond au montant maximal assuré prévu par l'art. 1 ch. 1.2, c'est-à-dire à
la limite la plus élevée de la prestation en cas de sinistre. La fixation d'un
tel montant - aussi appelé somme d'assurance ou assurée (cf. art. 69 al. 1 LCA)
- n'empêche pas que seul le dommage effectif soit couvert (cf. notamment Raphaël
Tatti, La sur-assurance, la sous-assurance et la double assurance, thèse Lausanne
2005, p. 40 ss).
Interprétées au regard du principe de la confiance
(art. 18 CO; ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121 et les arrêts cités; 112 II 245
consid. II/1c p. 253), la police et les conditions spéciales en cause ne peuvent
ainsi être comprises que dans le sens que le risque couvert par le contrat est
la perte de gain effective, subie en raison d'une incapacité de gain
consécutive à une maladie ou un accident. Les juges cantonaux n'ont donc pas
enfreint le droit fédéral en qualifiant l'assurance litigieuse d'assurance
contre les dommages.“.
2.4. Pertanto,
la questione di sapere se si è in presenza dell'una o dell'altra forma di
assicurazione va decisa mediante l'interpretazione del contratto di
assicurazione e delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) ad esso
applicabili.
Per costante giurisprudenza, al contratto
d’assicurazione si applicano i principi generali dell’interpretazione dei
contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari
in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni
e, di riflesso, al Codice civile (STF del 9 ottobre 2006,5C.13/2006 consid.
3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di
un contratto d'assicurazione e
delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,
come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta
interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei
contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1
CO; STF 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche STF 4A_34/2007
del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà,
oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà
espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e
dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell'affidamento: STF 4A_34/2007, consid. 3.1;
STF 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5;
DTF 126 III 119 consid. 2a; DTF 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di
tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà
tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione
del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe
infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle
parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a
principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il
ricorso ad altri mezzi d'interpretazione;
sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile,
il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar
intendere che l'espressione
verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (STF
5C.13/2006, consid. 3.2; DTF 128 III 212 consid. 2b/bb
pag. 215, consid. 3c pag. 221; DTF 127 III 444 consid. 1b;
Christine Chappuis, Note à propos
des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in: SJ
2002 I pag. 155). Sussidiariamente, all'interpretazione di clausole redatte
esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione
il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno
lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (DTF 122 III 118
consid. 2a). L'art. 33 in
fine LCA ne è un’espressione (STF 5C.13/2006, consid. 3.2; DTF 115 II 264
consid. 5a pag. 269). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia,
che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione;
questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre
deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare
(DTF 122 III 118 consid. 2d; DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344).
2.5. In concreto,
per la verifica della fondatezza della pretesa dell'attore, occorre innanzitutto determinare quale contratto e, di riflesso,
quali Condizioni generali d'assicurazione costituiscono, insieme alla LCA ed al
CO, il fondamento legale su cui poggia il rapporto fra le parti.
Infatti, l'attore sostiene che sia applicabile alla fattispecie il primo
contratto in vigore dal 1° luglio 1993 (doc. B01).
L'assicuratore, per contro, ha basato la sua pretesa nei confronti
dell'UAI sulla scorta del
contratto in essere dal 1° gennaio 2007, e meglio delle CGA del 2006 ad esso
applicabili.
Il 16 giugno 1993 (doc. B01) il datore di lavoro
dell'attore ha stipulato un
contratto collettivo con CV 1 avente oggetto un'assicurazione d'indennità
giornaliera in caso di malattia e infortunio. Parte integrante del contratto n.
__________ erano le Condizioni generali d'assicurazione. Questo contratto, concluso per un tempo indeterminato,
poteva essere disdetto con un mese di preavviso per la fine di un quadrimestre,
altrimenti sarebbe stato rinnovato tacitamente per un altro quadrimestre.
Il 27 gennaio 1999 rispettivamente il 9 febbraio
1999 è stata sottoscritta fra le medesime parti una polizza assicurativa avente
il medesimo numero (__________), in vigore dal 1° gennaio 1999. Questo
contratto, che si basava sulle Condizioni generali d'assicurazione dell'assicurazione
collettiva d'indennità
giornaliera nell'edizione 1998
(doc. B03), sostituiva espressamente (pag. 4) il precedente contratto del 16
giugno 1993 (doc. B02).
Nel dicembre 2005 (doc. 3) CV 1 ha comunicato a __________
le modifiche delle CGA a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni sulle indennità per maternità e
gli ha trasmesso le nuove CGA valide dal 1° gennaio 2006, avvertendo che esse diventavano
parte integrante del contratto assicurativo e sostituivano le precedenti CGA.
Il 14 settembre 2006 (doc. C01) un intermediario
ha offerto a __________ una nuova assicurazione indennità giornaliera per
malattia e infortunio a far stato dal 1° gennaio 2007, laddove le prestazioni
rimanevano le stesse, mentre il premio annuo aumentava ed il salario assicurato
dipendeva dal salario assicurato dall'AVS e non più da una cifra stabilita dalle parti.
Lo stipulante non era d'accordo con questa nuova polizza assicurativa (doc. C02), così il 18
settembre 2006 (doc. C03) l'assicuratore
ha disdetto per la fine dell'anno
il contratto n. __________ del 27 gennaio 1999, dandogli modo di riflettere
sulla sottoscrizione della nuova proposta assicurativa. La ditta ha contestato
questa disdetta (doc. C04), ma il 7 novembre 2006 (doc. C05) l'intermediario l'ha consigliata di sottoscriverla. Così, l'11 novembre 2006, seppure non del tutto convinto (doc. C07), l'attore, in qualità di direttore di __________,
ha concluso un (nuovo) contratto assicurativo collettivo n. __________ con CV 1
valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, che sostituiva il precedente del
1999 (pag. 4) e si basava sulle CGA del 2006.
Con il pagamento dei premi da parte dello
stipulante, il 1° gennaio 2007 è entrato regolarmente in vigore questo (terzo)
contratto, con conseguente obbligo per l'assicuratore di versare le prestazioni dovute al beneficiario di
questa polizza, in specie all'attore
vista la sua malattia in essere dal 22 aprile 2005.
Dal canto suo, lo stipulante non ha contestato
questo (nuovo) contratto entro quattro settimane dal ricevimento della relativa
polizza a mezzo della possibilità offerta dall'art. 12 LCA, figurante peraltro in calce a pagina 4 dello stesso
contratto.
Nulla osta, dunque, a che esso abbia esplicato la
sua validità durante l'anno
2007, indipendentemente dalla circostanza che la conclusione dello stesso sia
stata "estorta" a __________.
In conclusione, dunque, fra le parti in causa fa ora
stato il più recente contratto assicurativo sottoscritto da entrambe, ovvero
quello del 31 ottobre 2006/11 novembre 2006, in essere dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, per la fattispecie valgono le CGA del 2006 (doc. 1), siccome parte
integrante dello stesso.
2.6. Stabilite
le CGA applicabili, occorre interpretarle per determinare se il contratto
assicurativo alla base della controversia in oggetto sia un'assicurazione contro i danni o di somma.
L'art. 5.1 delle Condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione
collettiva d'indennità
giornaliera, edizione 2006 (doc. 1), recita che nel quadro delle seguenti
condizioni e delle prestazioni stabilite nella polizza ed in eventuali Condizioni
complementari d'Assicurazione,
l'assicuratore concede una
protezione assicurativa contro le conseguenze economiche causate da incapacità
al lavoro in seguito a malattia e – qualora stipulato – in seguito a parto e
infortunio.
L'art. 5.2 CGA specifica che l'assicurazione è un'assicurazione
per danni.
La definizione dell'assicurazione danni è data dall'art. 8 CGA. L'assicurazione
danni copre la perdita di guadagno che risulta in seguito a malattia e – se
concordato – in seguito a parto e infortuni, computando però il salario che il
datore di lavoro continua a corrispondere nonché le prestazioni di altre
assicurazioni private e sociali o di altri aventi obbligo di pagamento. Il
pagamento della prestazione assicurata dipende dal fatto se e in quale misura
la persona assicurata ha subito un danno in seguito a malattia e – se
concordato – in seguito a parto e infortuni. Trova applicazione l'art. 50.
Giusta l'art. 28.1 CGA, le prestazioni assicurate vengono calcolate in base
agli accordi contrattuali.
Per l'art. 28.2 CGA, in caso d'incapacità al lavoro parziale le prestazioni vengono calcolate in
base al grado dell'incapacità
al lavoro. Un'incapacità al
lavoro inferiore al 25% non dà diritto ad alcuna prestazione.
Per il calcolo delle prestazioni vale come base l'ultimo salario percepito prima dell'incapacità al lavoro e soggetto a contribuzione
AVS, incluso un eventuale 13esimo salario mensile. Questo salario viene
calcolato per un anno intero e diviso per 365. Le norme AVS sono applicabili
anche per le persone non soggette a contribuzione AVS. Eventuali aumenti del
salario durante l'incapacità al
lavoro non vengono considerati (art. 29.1 CGA).
Per l'art. 29.3 CGA, salvo accordi contrattuali diversi, il reddito
assicurabile per persona e anno è limitato al doppio della somma massima del
reddito assicurato in vigore nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Il termine d'attesa inizia il primo giorno dell'incapacità al lavoro attestata dal medico, al più presto però cinque
giorni prima del primo trattamento medico (art. 30.1 CGA).
Per il calcolo del termine d'attesa, le giornate d'incapacità al lavoro parziale vengono
contate come giornate d'incapacità
al lavoro completa (art. 30.2 CGA).
Fatti
I termini d'attesa vengono computati sulla durata massima delle prestazioni
(art. 31.5 CGA).
In concreto, il contratto d'assicurazione collettiva stipulato nell'anno 2006 dal datore di lavoro dell'attore con l'assicuratore, ovvero la polizza n. __________ valida per il 2007, prevede
un'indennità giornaliera per
malattia del 90% del salario annuo assicurato AVS. La durata massima delle
prestazioni riconosciute dall'assicuratore
è di 730 giorni per ogni caso di malattia, detratto il termine d'attesa di 30 giorni.
Come visto, in virtù dell'art. 87 LCA il diritto alle prestazioni assicurative spetta per
legge direttamente al lavoratore, poiché il datore di lavoro si libera dal suo
obbligo di continuare a versargli il salario.
Interpretando ora la polizza assicurativa e le
condizioni generali applicabili alla fattispecie alla luce del principio
dell'affidamento (art. 18 CO; STF 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid 3.3; DTF
122 III 118 consid. 2a pag. 121 e riferimenti; DTF 112 II 245 consid. II/1c
pag. 253), risulta che le parti hanno inteso concludere un'assicurazione che copre la perdita di
guadagno subita a causa di un'incapacità
di lavoro causata da una malattia o da un infortunio. Il diritto all'indennità giornaliera per perdita di guadagno
è subordinato alla circostanza che l'assicurato subisca una perdita effettiva sul piano economico (art.
5.1 CGA). L'importo viene
calcolato sulla base dell'ultimo
salario percepito prima dell'inizio
del caso d'assicurazione (art.
29.1 CGA).
Si tratta quindi di un'assicurazione di danno.
2.7. In merito al
tema della sovrassicurazione qui in discussione, secondo l'art. 50.1 CGA il diritto contrattuale alle
prestazioni dall'assicurazione
collettiva d'indennità
giornaliera viene ridotto delle prestazioni versate da altre assicurazioni
private e sociali nonché del guadagno realizzabile da un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile (art. 44.5). In ogni caso viene versata al massimo la prestazione
contrattuale.
Secondo l'art. 50.2 CGA, in caso vi sia un obbligo a prestazioni da parte di
assicuratori sociali, l'assicuratore
ha il diritto di farsi restituire direttamente dagli stessi le prestazioni che
egli ha versato anticipatamente. L'assicuratore richiede direttamente dall'assicurazione federale d'invalidità in particolare il rimborso di prestazioni che ha versato
in considerazione di una rendita d'invalidità, a partire dall'inizio del versamento della rendita. L'importo della restituzione corrisponde all'ammontare del sovrindennizzo secondo l'art. 50.1.
In caso di ricorso all'assicuratore invece che al terzo responsabile o al suo assicuratore
di responsabilità civile, l'assicurato
deve cedere all'assicuratore i
suoi diritti nel quadro delle prestazioni accordate (art. 50.4 CGA).
Giusta l'art. 50.4 CGA, risarcimenti accordati da un terzo responsabile o dal
suo assicuratore di responsabilità civile vengono dedotti dalle prestazioni
dell'assicuratore.
Eventuali riduzioni effettuate in altre
assicurazioni non vengono coperte dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (art. 50.5 CGA).
Infine, per l'art. 50.6 CGA le prestazioni percepite indebitamente devono essere
restituite all'assicuratore.
Dal chiaro tenore delle CGA emerge che la volontà delle parti è
stata quella di concludere un'assicurazione che copre, in caso di versamento di
prestazioni da parte di altri assicuratori sociali (LAINF, assicurazione
militare o assicurazione invalidità), unicamente la differenza tra l'importo
dell'indennità giornaliera assicurata e l'ammontare complessivo versato dagli
altri assicuratori (cfr. STCA del 17 settembre 2008, 36.2008.46, STCA del 17 aprile
2008, 36.2007.170, STCA del 5 marzo 2008, 36.2007.132, STCA del 28 febbraio
2008, 36.2007.56, STCA del 4 agosto 2004, 36.2003.95).
2.8. Nel
dettaglio, sulla scorta di quanto annunciato il 30 giugno 2005 (doc. 6) dal
datore di lavoro in occasione della comparsa, due mesi prima, della malattia
dell'attore, l'assicuratore ha ritenuto un salario annuo
di Fr. 120'000.- per 40 ore di
lavoro alla settimana. Considerata un'inabilità lavorativa del 50% dal 22 aprile 2005 al 27 luglio 2005,
del 100% dal 28 luglio 2005 al 18 settembre 2005, del 70% dal 19 settembre 2005
al 31 dicembre 2005, del 50% dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2006, del 75% dal
1° maggio 2006 al 31 maggio 2006 e del 100% dal 1° giugno 2006, ossia al 21
aprile 2007, il convenuto ha erogato direttamente al beneficiario del contratto
assicurativo, quindi all'attore,
il 90% delle prestazioni di diritto.
Pertanto, dal 22 aprile 2005 al 21 aprile 2007 l'assicuratore
ha versato complessivamente Fr. 167'932,30 quali indennità giornaliere, ossia 730
giorni compresi i primi 30 giorni d'attesa, come risulta dai giustificativi di versamento (doc. 7).
In seguito, siccome il 20 gennaio 2006 l'attore ha domandato la concessione di una
rendita d'invalidità, il 12
ottobre 2007 (doc. A05) l'assicuratore
ha chiesto alla Cassa di compensazione __________ la restituzione di Fr. 23'205,85 a titolo di sovraindennizzo.
Questa somma è stata calcolata per il periodo dal
1° aprile 2006 al 21 aprile 2007, ovvero un anno dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato e quindi nel lasso di
tempo in cui, oltre alle indennità per perdita di guadagno erogate dall'assicuratore convenuto, si è aggiunta anche
la rendita d'invalidità
determinata dalla Cassa di compensazione __________.
In questo senso si inseriscono le due decisioni
del 19 febbraio 2008 dell'Ufficio
assicurazione invalidità. La prima (doc. 20) ha calcolato il diritto alla mezza
rendita AI dell'attore dal 1°
aprile 2006 al 31 luglio 2006 fissandolo in Fr. 4'300.- (Fr. 1'075.- x
4 mesi); la seconda (doc. 21) si riferisce al periodo dal 1° agosto 2006 al 30
novembre 2007 ed ha quantificato in Fr. 35'060.- ([Fr. 2'150.-
x 5 mesi del 2006] + [Fr. 2'210.-
x 11 mesi del 2007]) il diritto alla rendita intera d'invalidità.
Tuttavia, la somma di Fr.
39'360.- (Fr. 4'300.- + Fr. 35'060.-)
spettante formalmente all'assicurato quale rendita d'invalidità
è stata direttamente decurtata dall'UAI della parte che l'assicuratore ha
anticipato all'attore sotto forma di indennità giornaliere, nell'attesa che
intervenisse - come poi occorso - l'assicuratore sociale (UAI) dopo un anno
dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. a LAI).
Pertanto, nel periodo dal 1° aprile 2006 al 21
aprile 2007 l'ammontare di Fr. 23'205,85 (Fr. 4'300.- + Fr. 18'905,85) che l'Ufficio
assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurato in funzione della sua
perdita di guadagno (invalidità) è stato direttamente girato all'assicuratore
LCA che ha anticipato questa somma, anziché essere versato all'attore.
L'art. 85bis OAI permette infatti all'UAI di
agire in questo modo a specifica domanda – in questo caso – dell'assicuratore
malattie che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione
invalidità, ha effettuato degli anticipi e quindi può esigere che gli si versi
l'arretrato della rendita AI come compensazione e fino a concorrenza dei suoi
anticipi. L'assicuratore deve fare valere il suo diritto per mezzo di un formulario
speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al
momento della decisione dell'Ufficio AI.
Inoltre, anche l'art. 50.2 CGA, come visto,
permette all'assicuratore di farsi restituire direttamente dall'assicuratore
sociale, che ha un obbligo nei confronti del beneficiario, le prestazioni che il
primo ha versato anticipatamente al terzo.
Potendo dunque ricevere al massimo la prestazione
contrattuale, tutto ciò che il beneficiario riceve in più (da altre
assicurazioni private e sociali nonché come guadagno da attività lucrativa) deve
essere posto in riduzione del diritto contrattuale.
Detto in altri termini, se l'assicuratore ha già
versato le prestazioni spettanti di diritto al beneficiario della polizza
assicurativa, l'ammontare riconosciuto a quest'ultimo da altre assicurazioni deve
essere (ri)versato all'assicuratore CV 1 che ha anticipato queste prestazioni
mediante il versamento di indennità giornaliere. In questo modo, il diritto
contrattuale alle indennità viene ridotto nella misura di queste altre
prestazioni.
In caso contrario, l'importo ricevuto in
eccedenza dall'assicurato rispetto al suo diritto di potere beneficiare al
massimo della prestazione contrattuale concretizzerebbe un sovrindennizzo.
Nel caso concreto, oltre all'assicuratore privato
in questione è intervenuto un assicuratore sociale in favore dell'attore. Quindi,
in virtù dell'art. 50.2 CGA, l'assicuratore LCA può richiedere direttamente all'assicuratore
federale d'invalidità il rimborso di prestazioni che ha versato in
considerazione di una rendita d'invalidità, a partire dall'inizio del versamento
di questa rendita.
Più specificatamente, dal 1° aprile 2006 al 21
aprile 2007 l'assicuratore LCA ha riconosciuto e versato all'attore Fr. 107'482,05
a titolo di indennità giornaliere per la sua malattia insorta il 22 aprile 2005
(doc. A06). Questo calcolo, effettuato dall'assicuratore convenuto, va confermato,
poiché rispettoso delle condizioni contrattuali e, peraltro, nemmeno contestato
dall'attore.
Nello stesso periodo, come visto, l'UAI ha riconosciuto
all'attore delle rendite AI pari a Fr. 23'205,85.
L'attore avrebbe così conseguito un importo complessivo (teorico) pari
a Fr. 130'687,90 (Fr. 107'482,05 [indennità giornaliere dell'assicuratore malattie] + Fr. 23'205,85
[rendita AI]).
Ora, siccome la prestazione assicurata all'attore nel summenzionato periodo, ovvero l'importo a cui egli aveva diritto,
corrisponde alla somma delle indennità giornaliere che l'assicuratore LCA gli ha già versato (Fr.
107'482,05), le prestazioni di diritto che spettava all'assicuratore corrispondere
all'attore vanno ridotte delle prestazioni anticipate dall'assicuratore sociale
(art. 50.1 CGA).
Pertanto, siccome il convenuto ha già erogato all'attore l'importo di Fr. 107'482,05,
la differenza di Fr. 23'205,85, ossia la prestazione
sociale ricevuta dall'assicurazione
invalidità, costituisce l'ammontare del sovrindennizzo
che, giustamente, deve essere restituito dall'UAI all'assicuratore e non assegnato
all'assicurato.
Ne discende, dunque, che l'attore non può pretendere
che il convenuto gli riversi le prestazioni che l'UAI, sulla scorta dell'art.
85bis OAI e degli artt. 50.1 e 50.2 CGA, per il periodo dal 1° aprile 2006 al
21 aprile 2007 ha - correttamente - rimborsato all'assicuratore la somma di Fr.
23'205,85 (Fr. 4'300.- grado AI 50% + Fr. 18'905,85 grado AI 100%) in
compensazione.
Stanti le considerazioni che precedono, la petizione deve essere
respinta ed all'attore, soccombente, non vanno attribuite ripetibili. Di
conseguenza, la richiesta di ottenere Fr. 2'500.- non trova fondamento.
2.9. Nella
commisurazione del valore di causa, esso è rappresentato dalla pretesa di
versamento di Fr. 23'205,85
oltre interessi.
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in
materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è respinta.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro la presente sentenza è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117
LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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