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Decisione

36.2008.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2009Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I termini d'attesa vengono computati sulla durata massima delle prestazioni

(art. 31.5 CGA).

In concreto, il contratto d'assicurazione collettiva stipulato nell'anno 2006 dal datore di lavoro dell'attore con l'assicuratore, ovvero la polizza n. __________ valida per il 2007, prevede

un'indennità giornaliera per

malattia del 90% del salario annuo assicurato AVS. La durata massima delle

prestazioni riconosciute dall'assicuratore

è di 730 giorni per ogni caso di malattia, detratto il termine d'attesa di 30 giorni.

Come visto, in virtù dell'art. 87 LCA il diritto alle prestazioni assicurative spetta per

legge direttamente al lavoratore, poiché il datore di lavoro si libera dal suo

obbligo di continuare a versargli il salario.

Interpretando ora la polizza assicurativa e le

condizioni generali applicabili alla fattispecie alla luce del principio

dell'affidamento (art. 18 CO; STF 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid 3.3; DTF

122 III 118 consid. 2a pag. 121 e riferimenti; DTF 112 II 245 consid. II/1c

pag. 253), risulta che le parti hanno inteso concludere un'assicurazione che copre la perdita di

guadagno subita a causa di un'incapacità

di lavoro causata da una malattia o da un infortunio. Il diritto all'indennità giornaliera per perdita di guadagno

è subordinato alla circostanza che l'assicurato subisca una perdita effettiva sul piano economico (art.

5.1 CGA). L'importo viene

calcolato sulla base dell'ultimo

salario percepito prima dell'inizio

del caso d'assicurazione (art.

29.1 CGA).

Si tratta quindi di un'assicurazione di danno.

2.7. In merito al

tema della sovrassicurazione qui in discussione, secondo l'art. 50.1 CGA il diritto contrattuale alle

prestazioni dall'assicurazione

collettiva d'indennità

giornaliera viene ridotto delle prestazioni versate da altre assicurazioni

private e sociali nonché del guadagno realizzabile da un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile (art. 44.5). In ogni caso viene versata al massimo la prestazione

contrattuale.

Secondo l'art. 50.2 CGA, in caso vi sia un obbligo a prestazioni da parte di

assicuratori sociali, l'assicuratore

ha il diritto di farsi restituire direttamente dagli stessi le prestazioni che

egli ha versato anticipatamente. L'assicuratore richiede direttamente dall'assicurazione federale d'invalidità in particolare il rimborso di prestazioni che ha versato

in considerazione di una rendita d'invalidità, a partire dall'inizio del versamento della rendita. L'importo della restituzione corrisponde all'ammontare del sovrindennizzo secondo l'art. 50.1.

In caso di ricorso all'assicuratore invece che al terzo responsabile o al suo assicuratore

di responsabilità civile, l'assicurato

deve cedere all'assicuratore i

suoi diritti nel quadro delle prestazioni accordate (art. 50.4 CGA).

Giusta l'art. 50.4 CGA, risarcimenti accordati da un terzo responsabile o dal

suo assicuratore di responsabilità civile vengono dedotti dalle prestazioni

dell'assicuratore.

Eventuali riduzioni effettuate in altre

assicurazioni non vengono coperte dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (art. 50.5 CGA).

Infine, per l'art. 50.6 CGA le prestazioni percepite indebitamente devono essere

restituite all'assicuratore.

Dal chiaro tenore delle CGA emerge che la volontà delle parti è

stata quella di concludere un'assicurazione che copre, in caso di versamento di

prestazioni da parte di altri assicuratori sociali (LAINF, assicurazione

militare o assicurazione invalidità), unicamente la differenza tra l'importo

dell'indennità giornaliera assicurata e l'ammontare complessivo versato dagli

altri assicuratori (cfr. STCA del 17 settembre 2008, 36.2008.46, STCA del 17 aprile

2008, 36.2007.170, STCA del 5 marzo 2008, 36.2007.132, STCA del 28 febbraio

2008, 36.2007.56, STCA del 4 agosto 2004, 36.2003.95).

2.8. Nel

dettaglio, sulla scorta di quanto annunciato il 30 giugno 2005 (doc. 6) dal

datore di lavoro in occasione della comparsa, due mesi prima, della malattia

dell'attore, l'assicuratore ha ritenuto un salario annuo

di Fr. 120'000.- per 40 ore di

lavoro alla settimana. Considerata un'inabilità lavorativa del 50% dal 22 aprile 2005 al 27 luglio 2005,

del 100% dal 28 luglio 2005 al 18 settembre 2005, del 70% dal 19 settembre 2005

al 31 dicembre 2005, del 50% dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2006, del 75% dal

1° maggio 2006 al 31 maggio 2006 e del 100% dal 1° giugno 2006, ossia al 21

aprile 2007, il convenuto ha erogato direttamente al beneficiario del contratto

assicurativo, quindi all'attore,

il 90% delle prestazioni di diritto.

Pertanto, dal 22 aprile 2005 al 21 aprile 2007 l'assicuratore

ha versato complessivamente Fr. 167'932,30 quali indennità giornaliere, ossia 730

giorni compresi i primi 30 giorni d'attesa, come risulta dai giustificativi di versamento (doc. 7).

In seguito, siccome il 20 gennaio 2006 l'attore ha domandato la concessione di una

rendita d'invalidità, il 12

ottobre 2007 (doc. A05) l'assicuratore

ha chiesto alla Cassa di compensazione __________ la restituzione di Fr. 23'205,85 a titolo di sovraindennizzo.

Questa somma è stata calcolata per il periodo dal

1° aprile 2006 al 21 aprile 2007, ovvero un anno dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato e quindi nel lasso di

tempo in cui, oltre alle indennità per perdita di guadagno erogate dall'assicuratore convenuto, si è aggiunta anche

la rendita d'invalidità

determinata dalla Cassa di compensazione __________.

In questo senso si inseriscono le due decisioni

del 19 febbraio 2008 dell'Ufficio

assicurazione invalidità. La prima (doc. 20) ha calcolato il diritto alla mezza

rendita AI dell'attore dal 1°

aprile 2006 al 31 luglio 2006 fissandolo in Fr. 4'300.- (Fr. 1'075.- x

4 mesi); la seconda (doc. 21) si riferisce al periodo dal 1° agosto 2006 al 30

novembre 2007 ed ha quantificato in Fr. 35'060.- ([Fr. 2'150.-

x 5 mesi del 2006] + [Fr. 2'210.-

x 11 mesi del 2007]) il diritto alla rendita intera d'invalidità.

Tuttavia, la somma di Fr.

39'360.- (Fr. 4'300.- + Fr. 35'060.-)

spettante formalmente all'assicurato quale rendita d'invalidità

è stata direttamente decurtata dall'UAI della parte che l'assicuratore ha

anticipato all'attore sotto forma di indennità giornaliere, nell'attesa che

intervenisse - come poi occorso - l'assicuratore sociale (UAI) dopo un anno

dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. a LAI).

Pertanto, nel periodo dal 1° aprile 2006 al 21

aprile 2007 l'ammontare di Fr. 23'205,85 (Fr. 4'300.- + Fr. 18'905,85) che l'Ufficio

assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurato in funzione della sua

perdita di guadagno (invalidità) è stato direttamente girato all'assicuratore

LCA che ha anticipato questa somma, anziché essere versato all'attore.

L'art. 85bis OAI permette infatti all'UAI di

agire in questo modo a specifica domanda – in questo caso – dell'assicuratore

malattie che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, ha effettuato degli anticipi e quindi può esigere che gli si versi

l'arretrato della rendita AI come compensazione e fino a concorrenza dei suoi

anticipi. L'assicuratore deve fare valere il suo diritto per mezzo di un formulario

speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al

momento della decisione dell'Ufficio AI.

Inoltre, anche l'art. 50.2 CGA, come visto,

permette all'assicuratore di farsi restituire direttamente dall'assicuratore

sociale, che ha un obbligo nei confronti del beneficiario, le prestazioni che il

primo ha versato anticipatamente al terzo.

Potendo dunque ricevere al massimo la prestazione

contrattuale, tutto ciò che il beneficiario riceve in più (da altre

assicurazioni private e sociali nonché come guadagno da attività lucrativa) deve

essere posto in riduzione del diritto contrattuale.

Detto in altri termini, se l'assicuratore ha già

versato le prestazioni spettanti di diritto al beneficiario della polizza

assicurativa, l'ammontare riconosciuto a quest'ultimo da altre assicurazioni deve

essere (ri)versato all'assicuratore CV 1 che ha anticipato queste prestazioni

mediante il versamento di indennità giornaliere. In questo modo, il diritto

contrattuale alle indennità viene ridotto nella misura di queste altre

prestazioni.

In caso contrario, l'importo ricevuto in

eccedenza dall'assicurato rispetto al suo diritto di potere beneficiare al

massimo della prestazione contrattuale concretizzerebbe un sovrindennizzo.

Nel caso concreto, oltre all'assicuratore privato

in questione è intervenuto un assicuratore sociale in favore dell'attore. Quindi,

in virtù dell'art. 50.2 CGA, l'assicuratore LCA può richiedere direttamente all'assicuratore

federale d'invalidità il rimborso di prestazioni che ha versato in

considerazione di una rendita d'invalidità, a partire dall'inizio del versamento

di questa rendita.

Più specificatamente, dal 1° aprile 2006 al 21

aprile 2007 l'assicuratore LCA ha riconosciuto e versato all'attore Fr. 107'482,05

a titolo di indennità giornaliere per la sua malattia insorta il 22 aprile 2005

(doc. A06). Questo calcolo, effettuato dall'assicuratore convenuto, va confermato,

poiché rispettoso delle condizioni contrattuali e, peraltro, nemmeno contestato

dall'attore.

Nello stesso periodo, come visto, l'UAI ha riconosciuto

all'attore delle rendite AI pari a Fr. 23'205,85.

L'attore avrebbe così conseguito un importo complessivo (teorico) pari

a Fr. 130'687,90 (Fr. 107'482,05 [indennità giornaliere dell'assicuratore malattie] + Fr. 23'205,85

[rendita AI]).

Ora, siccome la prestazione assicurata all'attore nel summenzionato periodo, ovvero l'importo a cui egli aveva diritto,

corrisponde alla somma delle indennità giornaliere che l'assicuratore LCA gli ha già versato (Fr.

107'482,05), le prestazioni di diritto che spettava all'assicuratore corrispondere

all'attore vanno ridotte delle prestazioni anticipate dall'assicuratore sociale

(art. 50.1 CGA).

Pertanto, siccome il convenuto ha già erogato all'attore l'importo di Fr. 107'482,05,

la differenza di Fr. 23'205,85, ossia la prestazione

sociale ricevuta dall'assicurazione

invalidità, costituisce l'ammontare del sovrindennizzo

che, giustamente, deve essere restituito dall'UAI all'assicuratore e non assegnato

all'assicurato.

Ne discende, dunque, che l'attore non può pretendere

che il convenuto gli riversi le prestazioni che l'UAI, sulla scorta dell'art.

85bis OAI e degli artt. 50.1 e 50.2 CGA, per il periodo dal 1° aprile 2006 al

21 aprile 2007 ha - correttamente - rimborsato all'assicuratore la somma di Fr.

23'205,85 (Fr. 4'300.- grado AI 50% + Fr. 18'905,85 grado AI 100%) in

compensazione.

Stanti le considerazioni che precedono, la petizione deve essere

respinta ed all'attore, soccombente, non vanno attribuite ripetibili. Di

conseguenza, la richiesta di ottenere Fr. 2'500.- non trova fondamento.

2.9. Nella

commisurazione del valore di causa, esso è rappresentato dalla pretesa di

versamento di Fr. 23'205,85

oltre interessi.

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in

materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è respinta.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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