36.2008.4
Domanda di sussidio 2008. Giovane che, avendo termninato la formazione, inizia un'attività lavorativa. Determinazione del reddito conseguito e sua commutazione. Sussidio negato
1 febbraio 2008Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.4
Data decisione, Autorità:
01.02.2008, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2008. Giovane che, avendo termninato la formazione, inizia un'attività lavorativa. Determinazione del reddito conseguito e sua commutazione. Sussidio negato
CONVERSIONE
PREMIO
REDDITO
RIDUZIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 17 agg. 2007 RLCAMAL
art. 31 agg. 2007 RLCAMAL
art. 62 agg. 2007 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.4
ir/td
Lugano
1 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 dicembre
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato in fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel 1985, nubile, domiciliata a __________, già studente, ha chiesto la
riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per
l’anno 2008. Quale persona che provvede al suo sostentamento RI 1 ha indicato
il padre __________. La domanda di aiuto sociale è stata inoltrata il 16 luglio
2007.
L’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha contattato la RI 1 per l’accertamento del reddito
avendo la stessa completato la sua formazione ed iniziato lo svolgimento di una
attività lucrativa. Verificato un introito lordo di CHF 3'300.- mensili (netto
CHF 2'973,35) per i mesi di da luglio ad ottobre ed in precedenza per i mesi di
maggio e giugno un salario di CHF 3'000.- lordi (netti CHF 2'699,65)
l’amministrazione ha respinto la domanda di sussidio siccome superati i limiti
di reddito dopo conversione degli importi introitati.
B. Con
scritto 1 novembre 2007, RI 1 aveva indicato di avere iniziato a lavorare ad aprile
2007 con un salario di CHF 3'000.- lordi per i primi 3 mesi e quindi con un salario
lordo di CHF 3'300.-. Secondo la signora RI 1 il reddito determinante di CHF
20'000.- non sarebbe raggiunto. Il 1° dicembre 2007, come indicato, l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha respinto la domanda di aiuto sociale contro cui
l’assicurata si è aggravata con reclamo 7 dicembre 2007.
Con
decisione su reclamo del 27 dicembre 2007 l’UAM ha ribadito i suoi calcoli ed
il superamento dei limiti di concessione del sussidio dopo conversione del reddito
conseguito dalla ricorrente.
C. RI
1 ricorre al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni evidenziando come nel 2005
fosse studentessa senza reddito per cui la sua tassazione è fondata su un reddito
imponibile di CHF 2'600.-. Il reddito imponibile della famiglia è inferiore ai
limiti per la concessione del sussidio, RI 1 rileva però che l’amministrazione
non vuole concederle l’aiuto sociale siccome lavora ed il reddito ritenuto,
convertito, non permetterebbe all’amministrazione di sussidiarla, circostanza
che contesta.
Dal
canto suo, con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di
motivazione, l’UAM propone la reiezione del ricorso e la conferma del
provvedimento impugnato.
All’assicurata
è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l’assunzione di precise prove. RI 1 ha ribadito il suo punto di vista
evidenziando un guadagno netto da aprile 2007 di CHF 28'128,65 che “tolte le
normali deduzioni” risulterebbe inferiore ai CHF 20'000.-.
Non
sono state acquisite ulteriori prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
3.
Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.
, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 27 dicembre 2007 (doc.
A5), quando l'UAM ha emanato la
decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il RLCAMal del 16
novembre 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
4.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le
persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della
riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di
premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
A
norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente -
nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006
inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di
ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i
limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito
previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.
5.
Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dalla Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando
il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo
per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato 18 maggio 1994, già modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera
autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da
rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a
pagina 100, il RLCAMal 1994 aveva già subito alcune modifiche vigenti -
retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d
ed m era stato così modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Il
tenore delle modifiche del marzo 2007 è stato ripreso nel nuovo testo del 16 novembre
2007.
all'art. 31 che qui trova applicazione.
6.
A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;
36.2003
/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio
2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in
re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così
espresso (il riferimento è fatto alle norme previgenti):
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito
sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che
vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del
reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i
dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la
delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e,
soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La
norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento
autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento,
in “altri casi particolari". (…)."
7.
Nella
tassazione 2005 di RI 1 è ritenuto un reddito imponibile di CHF 2'600 derivato
dal totale dei redditi fissato in CHF 3'484.- come rammentato
dall’amministrazione e non contestato dalla ricorrente. In sostanza quindi la
signora RI 1, nel 2005, come appare dalla tassazione agli atti non aveva un
reddito registrato nella tassazione superiore ai CHF 6'000.-. In virtù
dell’art. 52 RegLCAMal previgente al cpv. 1:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o
totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.
6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se
al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite
massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile."
Il Regolamento d’applicazione del 16 novembre 2007
prevede oggi la medesima regola all’art. 17 poiché le “persone sole” ed è il
caso della ricorrente siccome maggiorenne senza figli a carico, “con reddito
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
massimo per persone sole” ai sensi della LPC. Il cpv. 2 dell’art. 17 prevede
che il diritto alla riduzione è definita tramite la trasformazione delle
entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di
conversione.
Come
ricordato nella sentenza 7 maggio 2007 in re T. (36.2007.41) citata dall’amministrazione
nelle sue osservazioni, secondo l’Ordinanza
07.
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre
2006.
il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140.- In
altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio,
l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai
CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito
proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo
primario) non inferiore ai CHF 18’140.- annui, pari a CHF 1'511,65 mensili.
L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in
particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in
questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re
DP del 15 marzo 2005) rispettivamente di non intervenire in favore di coloro
che, successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante
inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino
un’attività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a
fronteggiare l’onere causato dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia.
Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da
parte dei genitori per i figli in formazione e dall’altro a fronte di
sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato
utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per
fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base. Se il giovane
dispone di una tassazione indicante un reddito inferiore ai CHF 6'000.- annui
l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti al fine di
determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o
meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile
del genitore della persona assicurata (sentenza TCA 36.2004.149 del 15 marzo
2003.
si vedano ancora le decisioni 36.2006.6 in re B. del 19 aprile 2006,
36.2006.210
in re Z. del 2 maggio 2007 e 17 aprile 2007 in re G. inc.
36.2007
).
8.
In
concreto quindi l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia doveva, come rettamente
ha fatto, procedere all’accertamento del reddito conseguito dalla ricorrente e
ciò nell’imminenza dell’anno per il quale il sussidio è stato richiesto.
Ebbene, il reddito conseguito da RI 1 nel corso degli ultimi 9 mesi, ossia da
quando ha iniziato a lavorare ed il suo statuto è cambiato, è – netto e secondo
il dire della stessa ricorrente – di CHF 28’128,65 pari a CHF 3'125,30 mensili
che, convertito, non permette la concessione del sussidio siccome pari ad un
reddito imponibile ipotetico di CHF 28'000.-. Quindi quand’anche si seguisse la
tesi ricorsuale il gravame non potrebbe essere accolto. La normativa fa comunque
riferimento ad un reddito lordo. Non occorre qui esaminare oltre per verificare
la correttezza di tale riferimento non cambiato dall’esecutivo cantonale in
occasione dell’adozione del RegLCAMal del 16 novembre 2007. Ne discende che il
gravame non può essere accolto.
9.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese.
In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la
presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in
materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1
LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF
prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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