36.2008.40
Decisione con cui l'assicuratore malattia decide, per la terza volta, il medesimo credito. Ne bis in idem
16 aprile 2008Italiano33 min
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Numero d'incarto:
36.2008.40
Data decisione, Autorità:
16.04.2008, TCA
Titolo:
Decisione con cui l'assicuratore malattia decide, per la terza volta, il medesimo credito. Ne bis in idem
PROCEDURA
art. 79 LEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
art. 82 LEF
art. 52 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.40
ir/td
Lugano
16 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1
febbraio 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- che
mediante ricorso 6 marzo 2008 RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1 di __________,
si è rivolta al TCA impugnando una decisione su opposizione emessa da CO 1, Ufficio
Opposizioni di __________, e relativa a premi non pagati da __________, marito
della ricorrente, per il periodo corrente tra i mesi di aprile e settembre
2005;
- che,
più dettagliatamente, __________, 1936, domiciliato a __________ e coniugato
con la ricorrente, era assicurato - perlomeno nel 2005 - presso CO 1 di __________
con un premio mensile di CHF 361.80 (doc. 1);
- che,
ritenendosi creditrice dei premi per i mesi da aprile a settembre 2005, CO 1 ha
escusso __________ vedendosi notificare l'attestato di carenza beni del 13
marzo 2006, nell'ambito dell'esecuzione 679825, per un importo complessivo di
CHF 2'508.40;
- che,
alla luce di tale atto, CO 1 ha escusso (PE 24 aprile 2006 n° __________ dell'UE
di __________) RI 1 per il credito di CHF 2'170.80 oltre a spese, mora e anticipi
per complessivi CHF 266.50;
- che
la signora RI 1 si è opposta al PE (doc. 4) ed CO 1 ha emesso una decisione
formale (doc. 7) il 15 marzo 2006 con cui ha confermato il suo credito
rigettando l'opposizione al PE __________ dell'UE di __________;
- che
RI 1, tramite l'avv. RA 1, si è opposta alla decisione in discussione il 12
giugno 2006 (doc. 8). A tale atto ha fatto seguito la decisione su opposizione
29 settembre 2006 di CO 1, Servizio Centrale esecuzioni, con sede a __________,
con cui l'opposizione è stata respinta e la decisione di rigetto
dell'opposizione del 15 maggio 2006 "interamente confermata"
(doc. 9);
- che
la decisione su opposizione fa comunque riferimento all'esecuzione n° __________
in luogo dell'esecuzione relativa alla qui ricorrente;
- che
la decisione su opposizione è cresciuta pacificamente in giudicato così come
attestato dalla Cancelleria del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 22
novembre 2006;
- che
CO 1 ha chiesto all'UE di __________ la prosecuzione dell'esecuzione (doc. 11)
che l'Ufficio non ha potuto concretizzare (doc. 12) siccome "la
decisione su opposizione" rigetta l'opposizione al PE __________ ("no.
d'esecuzione errato");
- che
il 25 gennaio 2007 CO 1 ha quindi emesso una nuova decisione su opposizione
concernente "la decisione su opposizione emanata da CO 1" il
15 maggio 2006;
- che
con tale nuovo provvedimento l'assicuratore ha nuovamente respinto l'opposizione
alla decisione del 15 maggio 2006 dello stesso assicuratore;
- che
tale nuova decisione su opposizione, che non fa riferimento nel suo dispositivo
ad una precisa procedura esecutiva, è stata oggetto di impugnativa da parte
della signora RI 1, per il tramite del proprio patrocinatore, il 22 febbraio
2007;
- che,
con sentenza 18 aprile 2007, questo Tribunale, con le considerazioni giuridiche
qui ancora valide che saranno riprese più oltre, ha ritenuto - in sostanza -
che la "nuova" decisione su opposizione del gennaio 2007
accertava "nuovamente il medesimo credito", con il rilievo che
"non è ammissibile per CO 1 emanare una nuova decisione relativa allo
stesso credito da essa già giudicato in precedenza con decisione che non ha
fatto oggetto di contestazione ed è quindi cresciuta in giudicato. Ne fa ostacolo
il principio ne bis in idem. Nella misura in cui la decisione qui impugnata
rigetta invece l'opposizione interposta ad un PE diverso da quello considerato
nella decisione 29 settembre 2006 non è data - alla luce della giurisprudenza
più sopra per esteso riportata - una competenza di questo Tribunale. In effetti,
come visto, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può rigettare in via definitiva
l'opposizione formulata contro un PE solo quando esamina il merito della
fattispecie (v. ST 15 dicembre 2003 in re D. inc. 36.2003.49). La circostanza
non sembra essere sfuggita ai responsabili dell'assicuratore" i quali
si sono però limitati a proporre - nell'ambito della procedura 36.2007.35 - l'accoglimento
del gravame invece di annullare, prima della risposta di causa, la decisione
impugnata;
- che
la sentenza 36.2007.35 del 18 aprile 2007 ha accolto l'impugnativa di RI 1 annullando
la decisione impugnata con carico di tassa di giudizio e spese, oltre a ripetibili,
all'assicuratore;
- che
la citata sentenza non è stata impugnata al Tribunale Federale da parte degli
avveduti ed attenti, oltre che diligenti, collaboratori di CO 1 che hanno
certamente letto le motivazioni del TCA con attenzione recependone e
condividendone gli argomenti (in difetto di che vi sarebbe stata impugnativa
federale);
- che
il 3 ottobre 2007 (doc. 15) CO 1 ha sollecitato al signora RI 1 a pagare il
credito di CHF 2'170.80 oltre a spese ed interessi per oltre CHF 510.-;
- che
il sollecito è rimasto senza riscontro;
- che
il 23 ottobre 2007, con riferimento sempre alla "pratica n. __________"
CO 1 ha domandato l'escussione di RI 1 chiedendo all'UE competente di spiccare
un PE nuovo per il credito vecchio (sempre riferito ai premi del marito da
aprile a settembre 2005);
- che
l'UE ha spiccato il PE __________ il 6 novembre 2007 cui RI 1, tramite il marito,
si è opposto (doc. 17);
- che
CO 1, a firma dei collaboratori __________ e __________, ha emesso formale
decisione il 22 novembre 2007 con cui ha rigettato l'opposizione interposta al
PE __________ e riconoscendo il proprio credito, nel frattempo aumentato di
altre spese, di complessivi 2768.65;
- che
il 19 dicembre 2007 RI 1, tramite l'avv. RA 1, ha inoltrato opposizione a detta
decisione ed il successivo 1° febbraio 2008 CO 1 ha emesso una nuova decisione
su opposizione con cui ha ribadito come __________ non abbia pagato il premio
mensile di CHF 361.80 per i mesi da aprile a settembre 2005 per complessivi CHF
2'170.80, ha nuovamente ricordato la solidarietà del debito tra i coniugi,
l'infruttuosa esecuzione nei confronti del marito e l'escussione della moglie,
rigettando l'opposizione formulata dall'assicurata;
- che
tramite il proprio patrocinatore RI 1 si è aggravata al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni contro la citata decisione indicando nuovamente violazione
del principio "ne bis in idem";
- che,
con risposta di causa del 31 marzo 2008, CO 1 ha proposto la reiezione dell'impugnativa,
richiamando i fatti in maniera molto sommaria, senza approfondire giuridicamente
il tema e senza esame delle argomentazioni contenute nella sentenza 18 aprile
2007 tra le medesime parti e sul medesimo oggetto;
- che
CO 1 si è limitata a ribadire il sussistere del proprio credito - con il rilievo
qui che a tal proposito esiste una decisione su opposizione definitiva dal 29
settembre 2006 (Doc. 9) - e con l'evidenza che "il provvedimento
giudiziario … non ha giudicato il credito bensì la procedura" da cui
la perplessità derivante all'inoltro di analoga nuova procedura contro la
medesima debitrice per il medesimo credito. CO 1 rileva ancora di avere "perso
il procedimento a seguito di errori formali" non essendo intervenuta
una "valutazione materiale del credito" - con il rilievo qui
che tale "valutazione" dovrebbe già essere oggetto di
decisione cresciuta in giudicato v. doc. 9;
- che
RI 1, quale complemento istruttorio, ha chiesto l'acquisizione dell'inc.
36.2007.35 ciò che il giudice delegato ha fatto;
- che,
in diritto, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA ha già emanato numerose sentenze in
materia, si veda in particolare la sentenza 4 febbraio 2004 36.2003.14
rispettivamente la sentenza 25 gennaio 2005 36.2004.142-143. Questa autorità
giudiziaria può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
- che
la decisione 29 settembre 2006 accertata il credito dell'assicuratore nei confronti
della moglie, debitrice solidale, dell'assicurato __________, decisione cresciuta
in giudicato siccome non impugnata;
- che
nella decisione su opposizione qui impugnata, emessa il 1° febbraio 2008, si
accerta nuovamente (ed è la 3 volta!) il medesimo credito ma viene rigettata
l'opposizione a PE diverso;
- che
occorre qui riprendere i principi di diritto esposti in precedenza da questo
giudice nella sentenza tra le medesime parti sul medesimo oggetto, criteri che
il servizio giuridico dell'assicuratore non ha discusso, posto in discussione e
fors'anche neppure eccessivamente approfondito. Va qui ribadito che nella
sentenza 15 dicembre 2003 in re D. (inc. 36.2003.49) consid. 2.4. e seg. un'assicurata
lamentava come inammissibile l'apertura di nuova procedura per un credito già
precedentemente oggetto di esecuzione e lamentava la procedura decisionale
formale posta in atto dall'assicuratore. In quel caso questo Tribunale ha
esposto le seguenti motivazioni:
" Con sentenza del 10 settembre 2002 pubblicata in
DTF 128 III 383, il Tribunale federale ha rammentato che l'avvio di una seconda
esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro
della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione
dell'esecuzione o ha il diritto di farlo. Il TF ha affermato:
" La
question fondamentale, posée en l'espèce, de savoir s'il est admissible de
mener de front deux ou plusieurs poursuites au sujet d'une seule et même
créance a été soumise à plusieurs reprises au Tribunal fédéral, qui l'a résolue
da la manière suivante: une seconde poursuite pour la même créance n'est
inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la
continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que
dans ces cas qu'il ya un risque sérieux que le patrimonie du débiteur fasse
l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première
poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue
caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif
d'empêcher ce dernier d'êngager une nouvelle poursuite pour la même créance
(ATF 100 III 41 et les arrêts cités; arrêt B.54/1981 du 6 mai 1981, publié in
BISchK 1983 p. 128 ss)."
Il TF, con sentenza inedita del 14 gennaio 2003, figurante nel sito internet
dell'Alta Corte (www.bger.ch), inc.7B.263/2002 e relativa ad
esecuzione ___ dell'UE di __________, PE del 3 febbraio 2000, già oggetto di
discussione nella sentenza di questo TCA del 16 maggio 2001, ha affermato che:
" 1.
La Cassa Malati B.________ ha escusso A.________ con un precetto esecutivo del
3 febbraio 2000 (n. ______) spiccato dall'Ufficio di esecuzione di … . Il 4
aprile seguente la Cassa Malati B.________ ha rigettato l'opposizione
interposta dalla debitrice. Il rimedio presentato da quest'ultima al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino è stato respinto, nella misura in cui
era ricevibile, con sentenza del 16 maggio 2001. Il 12 luglio 2002, due giorni
dopo la richiesta di proseguimento dell'esecuzione, l'Ufficio ha comunicato
alla creditrice di non poter dar seguito alla domanda, poiché l'esecuzione è
perenta. Con precetto esecutivo del 16 luglio 2002 (n. 906592), notificato il 5
agosto 2002, la Cassa Malati B.________ ha nuovamente escusso A.________,
indicando quale titolo di credito la predetta sentenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni. Dopo aver fatto opposizione, la debitrice ha rilevato che
la creditrice aveva già avviato una procedura esecutiva per lo stesso credito e
ha chiesto all'Ufficio di stralciare il precetto esecutivo del luglio 2002. Il
2 settembre 2002 l'Ufficio le ha comunicato di non poter cancellare il precetto
dell'esecuzione in corso e che quello del febbraio 2000 non figura più nell'elenco
delle esecuzioni in quanto perento.
2. Con sentenza del 13
novembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato
da A.________. I giudici cantonali hanno rilevato che il giudizio del 16 maggio
2001, con cui il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il rimedio
presentato dall'assicurata contro la decisione della cassa malati procedente,
non è stato impugnato ed è pertanto cresciuto in giudicato al più tardi il 9
luglio 2001. A giusta ragione quindi, tenuto pure conto del periodo trascorso
fra la notifica del precetto esecutivo (11 febbraio 2000) e la richiesta di
rigetto dell'opposizione (4 aprile 2000), l'Ufficio ha ritenuto tardiva la domanda
di proseguimento del 10 luglio 2002 e ha dichiarato perenta l'esecuzione. Per
il resto, l'autorità di vigilanza ha indicato che l'inoltro di diverse
esecuzioni per lo stesso credito è unicamente inammissibile se il creditore ha
già chiesto la continuazione di un'esecuzione precedente o è in grado di farlo,
ciò che in concreto non si verifica, poiché la precedente esecuzione è perenta.
3. Con ricorso del 12
dicembre 2002 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di respingere [recte:
annullare] la sentenza dell'autorità di vigilanza, di annullare il precetto
esecutivo del 2 agosto 2002, di condannare la creditrice al pagamento di un
risarcimento danni di fr. 4'500.--, di ordinare all'Ufficiale di nuovamente
iscrivere nell'elenco delle esecuzioni il precetto esecutivo del 3 febbraio
2000 e di stralciare quello dell'agosto 2002, nonché di condannare l'Ufficio a
un risarcimento danni da stabilire. Dei motivi si dirà, per quanto necessario
ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono. Non è stata
chiesta una risposta al ricorso.
4. 4.1 Dopo aver narrato
Fatti
i fatti, la ricorrente ribadisce che la creditrice non aveva il diritto di
proporre una nuova esecuzione per il medesimo credito. Essa afferma di aver
inoltrato una domanda di revisione il 2 luglio 2001 contro la sentenza del 16
maggio 2001 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, motivo per cui questa
non era ancora cresciuta in giudicato. Il contrario accertamento dell'autorità
di vigilanza è pertanto errato. In queste circostanze la creditrice avrebbe
dovuto continuare la prima esecuzione, che non poteva essere dichiarata
perenta. L'escussa osserva inoltre che, ad eccezione dei casi previsti dagli
art. 85 e 85a LEF, il precetto esecutivo deve sempre rimanere iscritto
nell'elenco delle esecuzioni.
4.2 Come rilevato dalla
sentenza impugnata, l'avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è
inammissibile solamente se il creditore ha già chiesto, nel quadro della prima
procedura, la continuazione dell'esecuzione o ha il diritto di farlo. Infatti,
solo in tali casi sussiste un serio rischio che il patrimonio del debitore sia
oggetto a più riprese di un'esecuzione. Se per contro la procedura si è fermata
a causa di un'opposizione o è divenuta caduca in seguito all'inattività del
creditore, non vi è motivo di impedire a questi di iniziare una nuova
esecuzione (DTF 128 III 383 consid. 1.1). Giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF, il
diritto del creditore di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue
decorso un anno dalla notifica del precetto, atteso che, se è fatta
opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa
l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
4.3 La ricorrente
misconosce che la sua istanza di revisione non ha comportato una sospensione
del termine per chiedere il proseguimento dell'esecuzione, poiché la revisione
è una via di ricorso straordinaria, che non ha effetto sospensivo, contro una
decisione che ha acquisito forza di cosa giudicata (F.Hohl, Procédure civile,
vol. II, pag. 276, n. 3076 seg.). In queste circostanze a giusta ragione l'Ufficiale
ha dichiarato perento il precetto notificato l'11 febbraio 2000. Si può
tuttavia dare atto alla ricorrente che anche in siffatti casi l'esecuzione
rimane iscritta nell'apposito elenco, ma che giusta l'art. 10 Rform, nella
colonna che indica il risultato dell'esecuzione viene scritta la lettera E, la
quale significa estinzione in altro modo (ritiro della domanda da parte del
creditore o prescrizione). Giova però rilevare che la debitrice non è lesa
dall'infelice formulazione del provvedimento del 2 settembre 2002, in cui l'Ufficiale
le comunica che il precetto n. 732672 "non figura più nell'elenco delle
esecuzioni in quanto perente". Ora, essendo l'esecuzione estinta, la creditrice
non può domandarne il proseguimento, ragione per cui la notifica di un secondo
precetto esecutivo per il medesimo credito è lecita.
5. Infine, nella misura
in cui la ricorrente narra gli antecedenti della vicenda che la oppone alla
propria cassa malati o si duole della violazione dei suoi diritti costituzionali,
il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile, poiché l'art. 19 cpv. 1
LEF permette unicamente di deferire la decisione dell'autorità di vigilanza al
Tribunale federale entro dieci giorni dalla sua notificazione per violazione
del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla
Confederazione, ma non anche per la violazione di norme costituzionali (DTF 128
III 244 consid. 5, 122 III 34 consid. 1). Pure irricevibili si avverano le
richieste di risarcimento danni, che non sono di competenza delle autorità di
esecuzione e che, del resto, non sono in alcun modo motivate nel rimedio in
esame." (…)
2.5. Per l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione,
il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura
ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione
dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che
tolga espressamente l'opposizione.
L'art. 80 cpv. 1 LEF prevede che se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Per il cpv. 2 sono parificati alle sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (cifra 1), le decisioni di
autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di
denaro o la prestazione di garanzie (cifra 2) e, entro il territorio cantonale,
le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate
sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le
parifichi a sentenze esecutive (cifra 3).
Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva
di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Considerandi
Il cpv. 2 prevede che il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore
non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento
di debito.
2.6
Con una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78,
il TFA ha affermato:
" (….)
En cas d'opposition, à défaut d'une
décision passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être
ouverte (art. 82ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette
en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur
cette action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est
refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit
par le droit fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart des
cas."
Il 2 luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
" (….)
Il n'y alors aucun motif de dénier
aux autorités ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond
ensuite de l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi
de l'action en reconnaisance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle
paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler
les voies de la procédure administrative. (…) De telles solutions ne sont nullement
incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire indispensable
pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où l'action de l'Etat
avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler de manière exhaustive
le lien qui peut exister entre la poursuite ou la faillite et les voies de la
procédure administrative. L'assimilation des prononcés administratifs aux
jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite, se
justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont
antérieur au commandement de payer (art. 80 al. 2 LP)."
Il 23 febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
" (…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de
décision formelle relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme opposition,
la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss
LP, avec possibilité d'intenter une action en libération de dette en la forme
ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur cette action -
comme sur l'action du créancier si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79
LP) - est le tribunal des assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le
droit fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au
moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne
de compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle de la caisse
intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier
qui, sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaître ses droits par voie de procédure
ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de la
poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art. 80
LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP émane
d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du canton
du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue
force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent;
qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut rendre à
l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal
que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève formellement
l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force, l'office doit
continuer la poursuite sur simple réquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de
la cause Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour des céans relève que la
décision de la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir
la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La
procédure du tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure
où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la
poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à
concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette
hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de
mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite
(ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisés
dans la pratique est celle de la poursuite préalable à la décision, cette
dernière étant la conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela
conduit la caisse à rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit
parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou
partie par le juge des assurances sociales. Or si, selon l'arrêt Chollet, une
telle procédure est irrégulière, il n'y a cependant pas lieu d'annuler l'arrêt
cantonal rendu dans ces conditions, puisque le tribunal des assurances est
compétent, comme juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP, pour lever, par son
jugement sur le fond, l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19 consid. 1).
4.
- En l'espèce, on est en présence
d'une décision formelle consécutive à l'opposition formée au commandement de
payer par le débiteur.
Il convient tout d'abord de se
demander s'il existe une différence essentielle entre les voies b) e c) ci-dessus,
en d'autres termes si la jurisprudence des deux tribunaux fédéraux est
contradictoire ou incompatible.
Dans son arrêt, la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal fédéral admet que le créancier puisse
requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la
procédure de mainlevée d'opposition (art. 80 LP) lorsque, s'agissant d'un
prononcé administratif, celui-ci se réfère avec précision à la poursuite et
lève formellement l'opposition. Or, si la décision précède la poursuite, elle
ne satisfait naturellement pas à l'exigence posée par la Chambre des poursuites
Dispositivo
et faillites du Tribunal fédéral, car le prononcé administratif de la caisse ne
peut se référer à la poursuite introduite après coup, ni lever une opposition
qui n'a pu être formulée. Dans ce cas, il incombera à la caisse poursuivante de
solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant qu'elle ne puisse
requérir la continuation de la poursuite: c'est la voie préconisée par l'arrêt
Chollet précité. Dans ce sens, les deux jurisprudences ne sont ni
contradictoires ni incompatibles, parce qu'elles se réfèrent à des situations
différentes.
Quant à l'argumentation de l'Office
fédéral des assurances sociales, selon laquelle le juge ordinaire est le juge
civil, et non pas celui des assurances, elle n'est point pertinente. En effet,
il a été maintes fois rappelé que, dans les matières qui sont de son ressort,
le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP
et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le
fond (ATF 99 V 79) consid. a; ATFA 1968 p. 19 consid. 1)."
Infine, a proposito della competenza del giudice amministrativo,
Daniel Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, SchKG I, art. 1-87, pag. 621 segg., afferma:
" Unterliegt
der in Betreibung gesetzte Anspruch dem öffentlichen recht, so ist zu seiner
Beurteilung nicht der Zivilrichter, sondern dei Verwaltungsbehörde zuständig.
Das ordentliche Verfahern ist hierbei nicht der Zivilprozess sondern das Verwaltungsverfahren.
Gemäss dem in der Revision 1994 eingefügten Wortlaut, welcher eine langjährige
Praxis aufnimmt, kann hierbei die Verwaltungsbehörde zusammen mit ihrem
materiellen Entscheid den Rechtsvorschlag beseitigen. Verwaltungsbehörde ist
neben den Beschwerdeinstanzen insb. auch die erstinstanzlich verfügende
Behörde. Hiergegen wurden in der Literatur und von gewissen kantonalen
Instanzen starke Bedenken geäussert, da die verfügende Verwaltungsbehörde
üblicherweise Gläubiger und damit Partei des Betreibungsverfahrens ist, was mit
der Funktion des Vollstreckungsrichters, welche mit der Beseitigung des
Rechtsvorschlages ausgeübt wird, nicht vereinbar ist (….).
Angesicht der klaren
Position des Bundesgerichts (..omissis) sowie der kantonalen Praxis
(…omissis…), welche bei der Revision Niederschlag im Wortlaut von Art. 79
gefunden hat, sowie der entsprechenden Regelung in Spezialnormen (art. 57 Abs.
3 MWStV), muss de lege lata nicht näher auf diese Kritik eingegangen werden.
(…..)
Nur diejenigen
Verwaltungsbehörden können einen Rechtsvorschlag beseitigen, deren materielle
Verfügungen im Rechtsöffnungsverfahern zur definitiven Rechtsöffnung
berechtigen würden (BGE 107 III 65; Schwander, Schriftenreihe SAV, 36; Kofml,
1350). Dies sind Entscheide der Bundesbehörden und der kantonalen Behörden,
soweit sie das kantonale Recht den vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen
gleichsetzt (art. 81 Abs. 2 Ziff. 2 und 3).
Voraussetzung für die
Beseitigung des Rechtsvorschlages durch die Verwaltungsbehörde ist zudem, dass
die materielle Verfügung über den in Betreibung gesetzten Anspruch erst nach
erhobenem rechtsvorschlag und zusammen mit dessen Beseitigung erlassen wird.
Hat die Verwaltungsbehörde bereits vor Einleitung der Betreibung eine Verfügung
erlassen, so kann sie nicht nachträglich den Rechtsvorschalg beseitigen,
sondern muss das Verfahren der definitiven Rechtsöffnung einleiten (BGE 109 V
51; RegRat SZ, EGV 1995, 113; Oger OW, AB 1994/95, 19 f.; Vers.Ger. TG, RBOG
1991, 136; Oger. LU, LGVE 1983 II, 206). Vollstreckungsrichterliche Funktionen
kommen der Verwaltungsbehörde nur zu, wenn sie gleichzeitig materiell über den
Anspruch entscheidet, ansonsten keine definitive Rechtsöffnung für
Verwaltungsverfügungen mehr erteilt werden müsste und Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2
und 3 toter Buchstabe wäre. Unzulässig und ein Verstoss gegen die materiellen
Rechtskraft der ersten Verfügung wäre es auch, wenn die Verwaltungbehörde,
welche vor Einleitung der Betreibung eine Verfügung erlassen hat, diese nach erhobenem
Rechtsvorschlag materiell bestätigt, um gleichzeitig den Rechtsvorschlag
beseitigen zu können (Oger OW, AB 1994/95, 20). Ebenso unzulässig ist es, vor
Einleitung der Betreibung eine materielle Verfügung zu erlassen, in welcher ein
allfälliger künftiger Rechtsvorschalg beseitigt wird, da hierbei die Betreibung
noch gar nicht bezeichnet werden kann (Oger. OW, AB 1994/95, 19f). Die
Kompetenz, einen Rechtsvorschlag zu beseitigen, steht aufgrund des Wortlautes
von Art. 79 der verfügenden Behörde nur zu, nachdem der betrieben
Rechtsvorschlag erhoben hat. Aus dem gleichen Grund kann auch ein Zivilrichter
in einem Urteil vor Anhebung der Betreibung nicht einen künfitgen
Rechtsvorschlag beseitigen. Dies gilt auch im Bereich der Mehrwertsteuer, wo
die Eidgenössische Steuerverwaltung gem. Art. 57 Abs. 3 MWStV als zuständig
bezeichnet wird, einen Rechtsvorschlag zu beseitigen, diese Möglichkeit hat sie
nur, wenn noch keine rechstkräftige Verfügung vorliegt, die Verodnung kann das
SchKG als Bundesgesetz nicht derogieren.
Aus dem Erfordernis,
dass die Verwaltungsbehörde nur dann den Rechtsvorschlag beseitigen kann, wenn
sie erst nach dem Rechtsvorschlag über den in Betreibung gesetzten Anspruch
eine materielle Verfügung erlässt, schränkt den Anwendungsbereich dieser Praxis
ein. Der in Betreibung gesetzte Anspruch muss nämlich schon zum Zeitpunkt der
Zustellung des Zahlungbefehls fällig sein (N 10). Ist dies nicht der Fall, darf
die Verwaltungsbehörde in der nachfolgenden Betreibung den Rechtsvorschalg
nicht beiseitigen (Oger. LU, LGVE 1983 II, 208). Das Vorgehen gem. art. 79 kann
auch durch das offentliche Recht ausgeschlossen werden. Steuerforderungen
werden zwar üblicherweise auf ein bestimmtes Datum hin fällig, auch wenn sie
noch nicht veranlagt worden sind, doch verlangen üblicherweise die
Steuergesetzte, dass die Steuerforderungen zuerst durch Verfügung festzusetzen
sind, bevor sie in Betreibung gesetzt werden können (Adler, 258). Das Verfahren
nach Art. 79 wird hingegen häufig von Krankenkassen (Art. 88 Ab. 2 KVG, vormals
Art. 30 Abs. 4 aKUVG; BGE 119 V 331; 109 V 49 f.; 107 III 62) aber auch bei der
Mehrwertsteuer gem. Art. 57 Abs. 3 MWStV eingeschlagen, da hier die Forderung
schon vor dem Erlass einer Verfügung fällig wird. Zulässig ist das Verfahern
gem art. 79 auch im Bereich der übrigen Sozialversicherungen, doch bedarf es
hier triftiger Gründe, um eine Betreibung vor Erlass einer Verfügung
einzuleiten (Adler, 258)."
2.7. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge che il giudice delle assicurazioni
sociali può rigettare l'opposizione, di regola, solo quando deve statuire anche
nel merito della questione.
Ciò avviene nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 LEF,
laddove, prima di avviare la procedura, la Cassa ha fatto spiccare il precetto
esecutivo.
Il giudice amministrativo non è invece competente quando si tratta di
rigettare definitivamente l'opposizione sulla base dell'art. 80 LEF, ossia, per
ciò che concerne la fattispecie, sulla base di una sentenza cresciuta in
giudicato.
Nell'evenienza concreta l'assicuratore aveva già introdotto la procedura
di riconoscimento del suo credito (ex art. 79 LEF) nella causa sfociata nella
decisione del 16 maggio 2001 di questo TCA, il quale si è pronunciato nel
merito della pretesa fatta valere dalla Cassa, riconoscendo il credito
derivante dalle partecipazioni ai costi non solute dall'insorgente (inc.
__________).
L'assicuratore ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine di
un anno previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF per chiedere la continuazione della procedura.
Per cui, come era suo diritto (cfr. consid. 2.4 seg.), ha fatto spiccare un
altro precetto esecutivo.
Tuttavia, avendo il TCA già deciso nel merito della questione, la Cassa,
alfine di rigettare definitivamente l'opposizione, avrebbe dovuto procedere ex
art. 80 LEF e non ex art. 79 LEF, come invece ha fatto, chiedendo al giudice
competente (in concreto, visto l'esiguo valore di causa, il giudice di pace
come desumibile dall'art. 14 e 15 LALEF), il rigetto definitivo
dell'opposizione sulla base della sentenza del TCA che confermava la precedente
decisione della Cassa la quale condannava l'assicurata al pagamento dell'importo
posto in esecuzione.
Invece l'assicuratore, per il medesimo credito, ha rigettato l'opposizione
al precetto esecutivo fatto spiccare dopo l'emanazione della decisione da parte
del TCA.
Nel caso di specie questo TCA si è già pronunciato in maniera definitiva
sull'ammontare del debito dell'assicurata con la sentenza del 16 maggio 2001
(inc. __________). Questa sentenza è cresciuta in giudicato e le due domande di
revisione, anch'esse cresciute in giudicato, sono state respinte (inc.
__________ e __________, cfr. consid. 1.1). Il TFA ha inoltre respinto la
domanda di restituzione in intero dell'assicurata (STFA del 2 luglio 2003, K
34/03).
In simili condizioni la Cassa non poteva nuovamente esprimersi sul
medesimo importo dovuto durante il medesimo periodo per le medesime
prestazioni.
In proposito va rilevato che acquista cosa di forza giudicata una decisione
che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale,
quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso
infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva
delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per
contro, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che
esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed
identiche azioni la decisione non può più essere quindi modificata, se non a
determinate condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782).
In virtù del principio “ne bis in idem” infatti, il Tribunale non può
più pronunciarsi su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono
occupate in precedenza altre istanze competenti.
In queste circostanze la Cassa non poteva emettere una nuova decisione
di fissazione degli importi dovuti e nel contempo rigettare l'opposizione. Essa
avrebbe piuttosto dovuto seguire la procedura prevista dall'art. 80 LEF,
chiedendo al giudice competente in materia il rigetto definitivo
dell'opposizione sulla base della STCA del 16 maggio 2001.
La decisione impugnata va di conseguenza annullata.
Spetterà semmai alla Cassa chiedere il rigetto dell'opposizione definitiva
ex art. 80 LEF al Giudice di pace competente."
- che,
in concreto e come già evidenziato nella sentenza 18 aprile 2008, non è ammissibile
per CO 1 emanare una nuova decisione relativa allo stesso credito da essa già
giudicato in precedenza con decisione che non ha fatto oggetto di contestazione
ed è quindi cresciuta in giudicato. Ne fa ostacolo il principio ne bis in idem.
Nella misura in cui la decisione qui impugnata rigetta invece l'opposizione
interposta ad un PE diverso da quello considerato nella decisione 29 settembre
2006 non è data - alla luce della giurisprudenza più sopra per esteso riportata
- una competenza di questo Tribunale. In effetti, come visto, il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni può rigettare in via definitiva l'opposizione formulata
contro un PE solo quando esamina il merito della fattispecie (v. ST 15 dicembre
2003 in re D. inc. 36.2003.49). La circostanza non dovrebbe essere sfuggita ai
responsabili dell'assicuratore che dovrebbero avere esaminato approfonditamente
la sentenza 18 aprile 2007 (36.2007.35) prima di ulteriormente decidere;
- che,
come per la sentenza 18 aprile 2007, va ulteriormente ribadito che CO 1 ha agito
con superficialità e leggerezza e non ha adeguatamente esaminato il giudizio
dello scorso anno;
- che
la signora RI 1 ha quindi dovuto far capo ad un legale, seguire tutti gli stadi
della procedura ed impegnarsi (nonostante la limitata argomentazione
dell'impugnativa) per far valere le sue ragioni;
- che
visto l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va
rammentato come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince
la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal
tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla
difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso;
- che
l’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è
patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si
esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese
di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma
anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata
per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC
1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329);
- che
Ueli Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta
inoltre che:
" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo
von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden
kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei
erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine
Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,
Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240).
Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der
gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht
zugestimmt werden."
- che
in DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso
temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili
in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.
4;
- che
nel caso concreto la superficialità e la leggerezza dell'agire
dell'assicuratore, che nonostante una chiara sentenza che indicava (bastava la
semplice lettura) la via da percorrere, è palese e grossolana. Ciò impone il
carico di tasse di giustizia e spese ed il riconoscimento di indennità adeguate
in favore del ricorrente;
- che,
come rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni (36.2004.34):
" In virtù del diritto cantonale la materia è retta
dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la
marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese
processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente
è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene
alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai
principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)."
- che
in concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia fissata in CHF. 500.--
(leggermente superiore a quella dello scorso anno per la necessità di dettaglio
argomentativo maggiore ed a fronte di nuovi atti da verificare si evidenzia
comunque che detta tassa appare decisamente contenuta. Si inviata CO 1 a miglior
vaglio in futuro poiché i contribuenti ticinesi non debbono essere penalizzati
da tanta superficialità) e spese processuali cifrate in CHF. 100.--. CO 1 è
inoltre condannata al versamento alla signora RI 1 dell’importo di CHF. 500.--
a titolo di ripetibili commisurate all’impegno profuso dal rappresentante.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. La
tassa di giustizia cifrata in CHF 500.-- e le spese fissate in CHF 100.-- sono
poste a carico di CO 1 che verserà all'assicurata ricorrente, a titolo di
ripetibili, l'importo di CHF 500.-(comprensivo dell'IVA).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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