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Decisione

36.2008.41

Restituzione di premi pagati in troppo calcolati sulla base della tariffa applicabile in un altro Cantone. Inizio della decorrenza del termine di perenzione di un anno da quando l'assicurato avrebbe d

3 luglio 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i minorenni è diminuito).

Dopo

questo forte aumento, il premio è rimasto uguale nel 2003, è leggermente

aumentato, di circa fr. 8 al mese, nel 2004, e di circa fr. 12 al mese nel 2005

e nel 2006 è tornato a salire fortemente.

Per cui

l’interessata non aveva un motivo particolare per chinarsi nuovamente sulla

fattispecie. Non si può infatti esigere da un’assicurata in buona fede e non

avvezza al calcolo dei premi di Cassa malati, che, dopo aver effettuato il

primo pagamento, accerti in occasione di ogni versamento o di ogni modifica di

premio l’esattezza dell’applicazione del tariffario cantonale che la concerne

(cfr. per un caso in cui non è stata richiesta alla Cassa di disoccupazione,

che aveva commesso un iniziale errore di calcolo, una verifica in occasione di

ogni versamento periodico delle prestazioni l’esattezza dell’entità delle

stesse: STFA C 68/01 del 3 luglio 2002; C 30/05 del 26 aprile 2006).

Non si può

infatti chiedere ad un assicurato una maggior attenzione rispetto a quella che

si pretende dall’amministrazione, che di principio dovrebbe conoscere meglio i

meccanismi che regolano le assicurazioni sociali, nell’ambito della

restituzione di prestazioni versate a torto sulla base dell’art. 25 cpv. 1 e 2

LPGA (cfr. consid. 2.3).

Del resto,

dalla polizza d’assicurazione, che la Cassa è tenuta ad inviare all’inizio di

ogni anno (in casu: 2003, 2004, 2005 e 2006), l’insorgente non avrebbe potuto

comprendere che il premio applicato era quello del Canton __________. Infatti,

mentre nella polizza figura chiaramente se l’infortunio è incluso oppure è

escluso e quale franchigia viene applicata, non risulta invece se l’ammontare

del premio richiesto si riferisce alla tariffa del Canton __________ oppure a

quella del Canton Ticino. L’unica indicazione contenuta nella polizza è infatti

quella relativa all’Agenzia competente. Tuttavia la circostanza che ci sia scritto

“__________” non significa ancora che il premio applicato è quello del Canton __________.

Non va

poi dimenticato che l’insorgente, appena accortasi, nel luglio 2006,

dell’errata applicazione della tariffa, ha immediatamente chiesto informazioni

all’assicuratore.

Alla luce

di tutto quanto appena esposto e della giurisprudenza menzionata in precedenza,

applicando per analogia il principio secondo cui - giova ricordarlo - in caso di errore dell'amministrazione il termine non

decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui

l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo rendersi conto dello

sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile, questa Corte deve concludere che, nella presente fattispecie, il

termine di perenzione di un anno per chiedere la restituzione dei premi pagati

in eccesso è iniziato a decorrere nel luglio 2006, quando l’interessata,

rientrata in Ticino, in seguito alla forte diminuzione del premio richiesto, si

è accorta di aver pagato per 4 anni un premio calcolato secondo parametri

errati.

In queste

condizioni la domanda del 15 settembre 2006 è tempestiva.

2.6. Va ora

esaminato a quanto ammonta l’importo da restituire. L’assicurata chiede fr.

8'138.90, la Cassa malati ritiene che la differenza tra i premi, nel corso dei

4 anni, sia di fr. 6'171.50.

Dagli

atti prodotti dall’assicuratore emerge dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002

l’interessata ha pagato fr. 377.80 (doc. 5c) al mese in luogo di fr. 225.80

(doc. 5a e b), per una differenza di fr. 912 .

Nel 2003

invece di fr. 377.80 (doc. 5e) al mese, avrebbe dovuto pagare fr. 249 (doc. 5d),

ossia fr. 1'545.60 in meno.

Nel 2004

la differenza è di fr. 1'267.20 (fr. 385.30 [doc. 5g] invece di fr. 279.70

[doc. 5f]).

La

ricorrente nel 2005 ha pagato fr. 397.30 (doc. 5i) al mese invece di fr. 290.30

([doc. 5h] differenza di fr. 1'284).

Infine

nel 2006, per i primi 7 mesi ha pagato fr. 487.10 (doc. 5j), invece di fr. 321

(opposizione pag. 3), per un importo di fr. 1'162.70.

Per cui

l’importo dei premi pagati in troppo è di fr. 6'171.50.

2.7. La

ricorrente chiede anche, genericamente, il pagamento di “interessi legali di

mora.”

A questo proposito

va rilevato che fino all’entrata in vigore della LPGA, la corresponsione di

interessi di mora, laddove non espressamente prevista a norma di legge, poteva

avvenire eccezionalmente e soltanto in evenienze isolate che particolarmente

urtavano il senso del diritto, come ad esempio in presenza di manovre illecite

o puramente dilatorie (sentenza K 44/06 del 20 febbraio 2008, consid. 11.1, DTF

119 V 78 consid. 3a pag. 81, cfr. anche DTF 127 V 439 consid. 4 pag. 446 seg.).

In particolare per i premi dell’assicurazione malattia non era previsto il

prelievo di interessi moratori (cfr. sentenza K 68/04 del 26 agosto 2004,

consid. 7.2; SVR 2001, KV nr. 31, consid. 2a; Kieser, op. cit., ad art.

26 n. 4, pag. 295 e n. 32 pag. 309).

In

concreto alla Cassa non può essere addebitato alcun simile comportamento.

Considerandi

A partire

dal 1° gennaio 2003, la LPGA, all’art. 26 cpv. 1, ha invece istituito un

obbligo generalizzato nei confronti dell’assicurazione sociale di corrispondere

interessi di mora o rimunerativi sui crediti di contributi dovuti o di

contributi indebitamente riscossi. Al Consiglio federale è stata data la

possibilità di prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve

durata.

Per

l’art. 90a cpv. 1 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003, gli

interessi compensativi ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA sono versati

per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall’assicuratore e

per differenze di premi che l’assicuratore deve risarcire ai sensi

dell’articolo 7 capoversi 7 e 8 LAMal, purché la pretesa sia superiore a 3000

franchi e non venga saldata dall’assicuratore entro 6 mesi. Per il cpv. 2 il

tasso sull’interesse compensativo ammonta al 5 per cento all’anno. Per il

calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 7

dell’ordinanza dell’11 settembre 2002 concernente la legge sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali.

A norma

dell’art. 7 cpv. 2 OPGA l’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle

prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il

suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e

cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento. Per il

cpv. 3 se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora,

conformemente all’art. 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse

di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della

quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione

complessiva.

In DTF

133.

V 9, il TF, a proposito dell’art. 26 cpv. 2 LPGA (diritto a interessi di

mora in caso di pagamento di arretrati) ha stabilito che l’obbligo di versare

interessi di mora giusta tale disposto comincia per l’insieme delle prestazioni

maturate fino a quel momento 24 mesi dalla nascita del diritto in quanto tale,

e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (cfr.

anche DTF 131 V 358) e, a proposto dell’art. 7 cpv. 2 OPGA, ha precisato, al

consid. 3.3, che:

"

Indessen betrifft Art. 7 ATSV nur die

Berechnungsweise nach Entstehung des Anspruchs auf Verzugszins und sagt nichts

aus über diesen Beginn."

A

proposito della decorrenza degli interessi Kieser, op cit., n.

8.

ad art. 26 pag. 297, così si esprime:

" Veruzgszinsen sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu

entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass der Gläubiger bei der Schuldnerin die

Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer

Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des Rechtsverhältnisses

oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann

die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt das ATSG nicht fest.

Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche

Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen werden können." (sottolineatura

del redattore)

In concreto l’art. 90a

cpv. 2 OAMal rinvia all’art. 7 OPGA per il calcolo, mentre l’art. 90a cpv. 1

OAMal prevede che gli interessi sono versati per premi non dovuti che vengono

restituiti o compensati dall’assicuratore (purché come in concreto la pretesa

sia superiore a 3000 franchi), se il debito non viene saldato entro 6 mesi.

L’ordinanza non indica,

neppure nelle versioni tedesca (“[…] und vom Versicherer nicht innert sechs

Monaten beglichen wird.”) e francese („[…] et qu’elle ne soit pas acquittée

dans les six mois“), cosa si intende per “saldato entro 6 mesi” (6

mesi da quando è stato pagato il premio non dovuto oppure da quando è stata

chiesta la restituzione oppure da quando è cresciuta in giudicato la sentenza

che impone all’assicuratore la restituzione, ecc.).

Il TCA, con sentenza del

12.

ottobre 2006, inc. 36.2006.151, ha già avuto modo di stabilire che gli

interessi sui premi in arretrato dovuti dall’assicurato alla Cassa malati decorrono,

di principio, dal 1° giorno del mese per il quale i premi sono dovuti. Ciò in

applicazione dell’art. 90 cpv. 1 vOAMal (ora art. 90 OAMal), per il quale i

premi devono essere pagati in anticipo, di regola mensilmente (cfr. anche art.

102.

cpv. 2 CO: “quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o

risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente

fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.”),

tranne se le parti comprovano di aver previsto un altro termine, ad esempio

nelle CGA.

A questo proposito va

segnalata la sentenza K 68/04 del 26 agosto 2004 [parzialmente pubblicata in

RAMI 2004, KV 306, pag. 463] dove il ricorrente si era accordato con la Cassa

per il pagamento semestrale dei premi (cfr. consid. 6 della sentenza) e gli

interessi dovuti sui premi arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a

decorrere con il 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 5.3 e 8 della sentenza), così

come sui premi dovuti nel 2002 (cfr. consid. 7.1. non pubblicato), nonché la

sentenza K 88/05 del 1° settembre 2006 dove gli interessi al 5% sui premi non

pagati sono stati fatti decorrere dal 1° giorno di ogni mese per il premio del rispettivo

mese (cfr. in particolare consid. B e 5).

In concreto, per garantire

la parità di trattamento nel caso contrario, ossia laddove l’assicuratore deve

restituire i premi all’assicurato, questo Tribunale ritiene che gli interessi,

al 5% (art. 90a cpv. 1 OAMal), vanno calcolati a partire dal momento in cui

l’importo non dovuto è stato pagato.

Per cui nel caso di

specie, allorché sui premi pagati in troppo nel 2002, ossia su

fr. 912, gli interessi al 5% decorrono dal 1° gennaio 2003 (cfr. sentenza K

68/04 del 26 agosto 2004, consid. 7.2), per i premi pagati successivamente

l’interesse decorre dal giorno del pagamento.

Su questo

punto l’incarto deve essere rinviato all’assicuratore per un calcolo preciso

degli interessi dovuti.

In questo

senso il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va modificata

nel senso che l’assicuratore è condannato a versare all’insorgente fr.

6'171.50. Per il resto l’incarto è rinviato alla Cassa per il calcolo degli

interessi conformemente a quanto esposto nel presente considerando.

Alla

ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali

(art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che CO 1 è condannata a versare a RI

1 fr. 6'171.50. Per il resto l’incarto è rinviato a CO 1 affinché calcoli gli

interessi al 5% conformemente al considerando 2.7.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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