36.2008.45
Ricorso per denegata giustizia stralciato dai ruoli in seguito all'emanazione della decisione formale. Assegnazione di ripetibili
29 aprile 2008Italiano19 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2008.45
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia stralciato dai ruoli in seguito all'emanazione della decisione formale. Assegnazione di ripetibili
DENEGATA GIUSTIZIA
RIPETIBILI
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 52 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.45
cs
Lugano
29 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2008 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che RI
1 è affiliato per l’assicurazione malattie obbligatoria delle cure
medico-sanitarie presso CO 1,
il
16 marzo 2007 all’assicurato sono state notificate 4 differenti comminatorie di
fallimento, a nome di CO 1 per importi di fr. 1'480.95, fr. 481.10, fr. 687.65 e
fr. 588.95,
RI
1 ha interposto opposizione,
con
4 distinti scritti del 26 marzo 2007 __________ di __________ ha informato
l’interessato che contro la comminatoria di fallimento non è ammessa
l’opposizione ma, secondo l’art. 85a LEF, “l’escusso può domandare, se del
caso, in ogni tempo al Tribunale del luogo di esecuzione, l’accertamento
dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una
dilazione.” (doc. 10a-10d),
tramite
“richiesta di accertamento dell’inesistenza dei debiti elencati nelle comminatorie
di fallimento e pretesi dalla CO 1 - nei doc. 1-2-3-4 Allegati”, RI 1 si è
rivolto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
chiedendo, tra l’altro, di annullare le comminatorie di fallimento, di rimborsargli
la somma di fr. 3'755.80 oltre a interessi e di rimborsare immediatamente il
maggior incasso avuto dall’assicuratore negli ultimi tre anni in seguito al
versamento del sussidio cantonale per il pagamento dei premi dell’assicurazione
obbligatoria (doc. A11),
con
ordinanza del 4 aprile 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello ha trasmesso l’istanza al Pretore di __________ per competenza (doc.
A12),
il
5 aprile 2007 il Segretario assessore della Pretura di __________ a sua volta
ha trasmesso l’incarto al Giudice di pace del __________ ad __________ siccome
la domanda riguarda 4 procedure esecutive differenti tutte di un valore
inferiore a fr. 2'000 (doc. A13c),
tramite
scritto del 19 aprile 2007 la Giudicatura di pace di __________ha chiesto un
anticipo spese giudiziarie di fr. 500, prontamente pagato dall’assicurato (doc.
A13a),
il
12 luglio 2007 si è tenuta un’udienza innanzi alla Giudicatura di pace __________
da cui emerge che l’assicuratore, in base all’art. 64a LAMal ha sospeso il
diritto alle prestazioni dell’istante, che CO 1 si è impegnata a verificare e a
controllare determinate pretese del signor RI 1, a calcolare il dovuto ed a
presentare il conteggio dare-avere tra le parti, che le comminatorie di fallimento
vengono tenute in sospeso, che l’interessato si è detto d’accordo sul fatto che
l’assicuratore compenserà il suo “avere” con il “dare” all’assicurato o
viceversa ed infine che entro inizio settembre le parti avrebbero dovuto
comunicare al Giudice di pace se la procedura deve proseguire (doc. A20),
dopo
alcuni scambi di corrispondenza, tra cui uno scritto di CO 1 del 5 dicembre
2007 tramite il quale l’assicuratore ha precisato che “per un problema
informatico purtroppo non siamo ancora riusciti ad evadere la sua richiesta.”
(doc. A30), su richiesta di RI 1 il Giudice di pace ha riattivato la procedura,
assegnando all’assicuratore un termine scadente il 31 gennaio 2008 per comunicargli
la decisione presa circa l’eventuale accordo intervenuto tra le parti e
riferita alle vertenze agli atti (doc. A34),
il
12 febbraio 2008 il Giudice di pace del __________ ha ordinato la sospensione
delle procedure ed assegnato a RI 1 un termine di 30 giorni “affinché possa
far valere le sue richieste di accertamento dell’inesistenza dei debiti
elencati nelle comminatorie di fallimento, davanti all’autorità amministrativa,
Tribunale cantonale delle assicurazioni” con la precisazione che in caso di
mancata presentazione dell’azione, scaduto il termine fissato, le procedure
sarebbero state riattivate (doc. 1),
in
data 12 marzo 2008 con atto intitolato “richiesta di accertamento
inesistenza dei debiti elencati nelle comminatorie di fallimento da parte della
società CO 1- __________”, RI 1 si è rivolto a questo Tribunale, chiedendo
in particolare la condanna di CO 1 al rimborso di fr. 19'374.20, il ritiro di
tutte le procedure esecutive e fallimentari nei suoi confronti, la trasmissione
dell’incarto al Ministero Pubblico e l’autorizzazione a rendere pubblica
l’intera faccenda (doc. I),
con
sentenza del 18 marzo 2008 (inc. 36.2008.44) il TCA ha dichiarato l’istanza irricevibile
in mancanza di una decisione formale ed ha trattato il citato scritto del 12
marzo 2008 come ricorso per denegata giustizia in applicazione dell’art. 56
cpv. 2 LPGA per il ritardo con il quale CO 1 (non) ha risposto, tramite un conteggio
chiaro e comprensibile, alle richieste di rendiconto dell’assicurato,
tramite
ricorso del 16 aprile 2008 RI 1 è insorto al Tribunale federale contro la pronunzia
cantonale (9C 315/2008),
il
17 aprile 2008 CO 1 ha trasmesso al TCA copia della decisione formale emessa lo
stesso giorno, con la quale, dopo aver ripercorso l’intera vicenda, ha deciso:
" 1. La sospensione della rimunerazione delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo
la LAMal è annullata.
Considerandi
2.
L’arretrato
(premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese) è compensato con
gli importi ai quali avete diritto secondo la LAMal a titolo di rimborso per prestazioni
di cure e medicinali.”
interpellato
dal TCA circa il mantenimento del ricorso per denegata giustizia (doc. XII), il
ricorrente ha deciso di non ritirare l’impugnativa con argomenti che, laddove
necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. XIII),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA,
giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (STFA I 387/03 del 23 ottobre
2003, consid. 3).
Va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art.
52.
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,
secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego
di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di
una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a
e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108.
V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),
il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito
che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente
autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso
se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione
della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti
sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4
BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA
ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e
della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata
la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),
nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella
causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è
stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che
aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),
il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un
ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego
o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.
Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura,
questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
2.
LPGA,
da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nel caso concreto già il 12 luglio 2007 CO 1, innanzi al Giudice di
Pace competente in ambito di esecuzione e fallimenti, si era impegnata a
verificare e a controllare la situazione “dare/avere” del ricorrente
(cfr. STCA del 18 marzo 2008, inc. 36.2008.44),
nel
corso del mese di agosto 2007 l’insorgente ha trasmesso a CO 1 ulteriore documentazione
richiesta dall’assicuratore,
il
5.
dicembre 2007, dopo un sollecito del ricorrente, CO 1 ha precisato che “per
un problema informatico purtroppo non siamo ancora riusciti ad evadere la sua richiesta”
(doc. A30 inc. 36.2008.44),
il
Giudice di pace, dopo un nuovo intervento di RI 1, ha riattivato la procedura
assegnando all’assicuratore un termine scadente il 31 gennaio 2008 per
comunicargli la decisione presa circa l’eventuale accordo intervenuto tra le
parti e riferita alle vertenze agli atti (doc. A34, inc. 36.2008.44),
in
assenza di una presa di posizione dell’assicuratore il Giudice di Pace ha assegnato
a RI 1 un termine per inoltrare un’istanza a questo Tribunale,
CO
1.
ha emanato la decisione formale richiesta solo il 17 aprile 2008 (doc. XI/1),
dopo che il Tribunale aveva assegnato all’assicuratore un termine di 20 giorni
(sospeso dalle ferie giudiziarie) per prendere posizione in merito al ricorso
per denegata giustizia presentato da RI 1 in data 18 marzo 2008,
l’assicuratore
ha pertanto impiegato 9 mesi (dall’udienza del 12 luglio 2007 all’emanazione
della decisione formale del 18 aprile 2008) per emanare una decisione circa i
rapporti di dare e avere con l’insorgente,
a
non averne dubbio, visto il lungo tempo trascorso (oltre 9 mesi per emettere
una decisione formale, pur dando atto che nel frattempo l’assicuratore ha
effettuato qualche accertamento nel corso del mese di agosto e che il 24
gennaio 2008 ha trasmesso alcuni conteggi all’assicurato) e la relativa
facilità con la quale la Cassa avrebbe potuto decidere immediatamente in merito
(si tratta di stabilire i rapporti di dare e avere tra le parti sulla base
della documentazione a disposizione della Cassa), vi è una denegata giustizia,
tuttavia,
nella misura in cui, pendente causa e prima della risposta, l’assicuratore ha
emanato una decisione, la causa va stralciata dai ruoli,
l’insorgente
intende mantenere l’impugnativa per diversi motivi,
innanzitutto
ritiene che sia inutile presentare opposizione alla CO 1 quando esiste un
Tribunale competente per decidere in merito,
questa
censura va respinta siccome la LPGA, applicabile all’assicurazione contro le
malattie (cfr. art. 1 LAMal), prevede non solo la possibilità, bensì l’obbligo,
di presentare opposizione contro la decisione formale (eccezione: richiesta di
risarcimento danni; art. 78 cpv. 4 seconda frase LPGA; cfr. anche Kieser,
ATSG-Kommentar, Berna-Zurigo-Losanna 2003, pag. 796 n. 40 ad art. 78) presso
l’assicuratore per potere poi adire il Tribunale cantonale competente contro la
decisione su opposizione (cfr. art. art. 53 cpv. 1 LPGA),
per
il resto le lamentele sollevate con lo scritto 28 aprile 2008 sono rivolte
contro il contenuto della decisione formale 21 aprile 2008, considerata
lacunosa dall’insorgente, il quale ha aumentato a fr. 19'692.75 l’importo
chiesto quale rimborso a suo favore ed ha ribadito la necessità di ritirare
tutte le procedure esecutive e fallimentari,
come
visto l'oggetto di un ricorso per denegata
o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere sulle censure di merito del
ricorrente (cfr. SVR 2001 KV 38, p. 109s.), poiché non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura,
pertanto
il TCA non può decidere nel merito delle censure sollevate con lo scritto 28
aprile 2008, il quale va trasmesso alla CO 1 affinché lo tratti come opposizione
alla sua decisione formale del 17 aprile 2008 ed emani il provvedimento
amministrativo di sua competenza, contro il quale l’insorgente potrà ricorrere
a questo Tribunale,
tuttavia,
per quanto concerne la richiesta di fr. 10'000 per risarcimento danni (cfr.
doc. I) la Cassa è tenuta ad emanare una specifica decisione ex art. 78 cpv. 2
LPGA direttamente impugnabile a questo Tribunale (cfr. art. 78 cpv. 3 LPGA),
su
questo punto il ricorso va respinto, ritenuto che non vi è denegata giustizia, trattandosi
di una richiesta sollevata in sede di ricorso a questo Tribunale (doc. I; in precedenza,
innanzi alla Camera esecuzioni e fallimenti l’interessato aveva domandato la
condanna dell’assicuratore per danno morale, calunnie e diffamazioni per un importo
di fr. 2'000, doc. A11), ma l’incarto va trasmesso all’assicurazione per
l’immediata emanazione di una decisione,
per
quanto concerne le accuse di truffa e appropriazione indebita e la richiesta di
trasmettere l’intero incarto al Ministero Pubblico, questo Tribunale ritiene,
alla luce della documentazione prodotta dalle parti, che non vi siano gli
estremi per trasmettere gli atti alle autorità penali, ma che, se lo ritiene opportuno, il ricorrente può direttamente sottoporre
al Ministero Pubblico la fattispecie,
infine,
per quanto concerne l’autorizzazione a rendere di pubblico dominio questo caso
e la sentenza in oggetto, va rammentato che l’insorgente stesso non è tenuto al
segreto per gli atti che lo concernono,
nella
misura in cui nel caso di specie CO 1 ha avuto un comportamento temerario, non
dando seguito alle numerose sollecitazioni provenienti dal ricorrente e dal Giudice
di pace, sono date le condizioni per mettere a suo carico le spese di giustizia
e per assegnare al ricorrente le ripetibili (cfr. sentenza K 63/06 del 5
settembre 2007 consid. 5.5; cfr. per analogia DTF 127 V 105 e DTF 110 V 132
consid. 4d pag. 134),
infatti,
secondo l’art. 61 lett. g il ricorrente che vince la causa ha diritto al
rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle
assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso,
ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
Nell’ambito
di tale articolo il TFA ha statuito che vi è una pretesa di diritto federale
alle ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso
in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 109 V 71).
Questa
situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai
ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al
Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese
dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC
1984.
p. 283),
Kieser,
ATSG-Kommentar, Basilea-Zurigo-Ginevra 2003, ad art. 61 nota 99 pag. 630
rammenta:
" (…)
Als Obsiegen gilt insoweit grundsätzlich auch die Rückweisung an den
Versicherungsträger zur weiteren Abklärung, das Abschreiben des Verfahrens
infolge Gegenstandslosigkeit oder gegebenenfalls der Abschluss eines
Vergleiches (vgl. BGE 110 V 57). Der Rückzug der Beschwerde kann dann einen
Anspruch auf eine Parteientschädigung begründen, wenn Anlass für die
Einreichung einer Beschwerde bestand (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93 E. 4.c. a.E.;
Zünd, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht,
243)." (sottolineatura del
redattore),
per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata,
di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22
LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,
DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394),
nel
caso di specie l’assicurato ha dovuto intervenire in una fattispecie di non
facile, per lui, risoluzione a causa soprattutto del comportamento della Cassa
che malgrado i numerosi interventi da parte dell’insorgente e del Giudice di
Pace ha impiegato diversi mesi prima di emanare una decisione formale. Dagli
atti emerge che la causa riveste per l’assicurato un’importanza notevole,
poiché era stato sospeso dal pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal
e perché rivendica ancora un importo di oltre fr. 19'000 all’assicuratore.
Inoltre sono stati spiccati nei suoi confronti dei precetti esecutivi e delle
comminatorie di fallimento,
gli
sforzi profusi dall’interessato sono sicuramente proporzionati al risultato
ottenuto e il lavoro svolto gli ha verosimilmente impedito notevolmente la sua
normale attività,
all’insorgente,
che ha dovuto difendersi da solo, vanno pertanto assegnate ripetibili,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui non va stralciato dai ruoli in quanto
divenuto privo di oggetto, è respinto.
2. Lo
scritto 28 aprile 2008 va trasmesso a CO 1 affinché lo tratti alla stregua di
un’opposizione alla sua decisione formale del 17 aprile 2008.
3. L’incarto
è trasmesso a CO 1 affinché emetta una decisione ex art. 78 cpv. 2 LPGA sulla
pretesa di risarcimento di fr. 10'000.-.
4. La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese fissate in fr. 100 sono poste a
carico di CO 1, la quale verserà fr. 500 (IVA inclusa) a RI 1 a titolo di
ripetibili.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
6.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro
la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione.
7. Copia per
conoscenza al Giudice di pace del __________ ad __________, __________
(riferimento incarti __________).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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