36.2008.48
Persona coniugata riceve il sussidio.Si separa legalmente.Senza tassazione come separato,occorre accertare autonomamente i redditi lordi,poi convertirli.Dedurre i contributi alimentari effettivamente
24 settembre 2008Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.48
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, TCA
Titolo:
Persona coniugata riceve il sussidio.Si separa legalmente.Senza tassazione come separato,occorre accertare autonomamente i redditi lordi,poi convertirli.Dedurre i contributi alimentari effettivamente versati al figlio o da versare in teoria?Questione aperta.Telefonata a UAM.Testimone non contestato
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CONVERSIONE DEL REDDITO
LIMITI DI CONCESSIONE
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE
REDDITO LORDO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 let. a LCAMAL
art. 67 let. c RLCAMAL
art. 69 cpv. 2 RLCAMAL
art. 72 cpv. 1 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.48
TB
Lugano
24 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegatodel Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 febbraio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1977, il 10 agosto 2006 (doc. 1) ha trasmesso all'Ufficio Assicurazione Malattia il
formulario per la richiesta della riduzione individuale dei premi per l'anno 2007 a favore suo, della moglie __________
e del figlio __________. Il sussidio è stato concesso a tutta la famiglia per l'intero anno 2007.
Il 26 giugno 2007
(doc. 1) l'UAM ha informato l'assicurato che, saputo che quest'ultimo si era separato legalmente dalla
moglie il 9 maggio 2007 (recte: 10 maggio), egli veniva ora considerato
come persona sola e non più come nucleo familiare, perciò il suo diritto al
sussidio doveva essere riesaminato e ricalcolato sulla base delle sue entrate
lorde mensili dal 1° maggio 2007, data l'assenza di una notifica di tassazione come persona separata.
Fondandosi sia sui
dati dichiarati nel formulario per l'accertamento del reddito in mancanza della tassazione fiscale
applicabile sia sulla documentazione prodotta dall'assicurato, il 13 luglio 2007 (doc. 1) l'Amministrazione gli ha comunicato che il diritto alla riduzione
individuale dei premi LAMal concessagli in precedenza per tutto l'anno 2007 veniva annullato per il periodo
dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2007.
B. Il
1° settembre 2007 (doc. 8) l'UAM
ha emanato una decisione in tal senso, contro la quale il 12 settembre 2007
(doc. 2) l'assicurato ha
formulato reclamo, evidenziando che lo stipendio di agosto è inferiore alle sue
precedenti entrate e che dal 1° ottobre 2007 sarà disoccupato, senza contare
che deve sempre fare fronte all'obbligo di mantenimento del figlio.
C. Sulla
scorta della documentazione trasmessa, a richiesta dell'UAM, dall'assicurato,
il 28 febbraio 2008 (doc. A1) l'Amministrazione ha emesso la decisione su reclamo con cui, esposti i
calcoli a suffragio della sua conclusione, ha negato il diritto alla riduzione
dei premi LAMal, siccome il reddito imponibile annuo era pari a Fr. 24'000.- e quindi superava il limite di Fr. 20'000.-.
D. Con
ricorso del 27 marzo 2008 RI 1 critica l'Ufficio Assicurazione Malattia che ha calcolato il suo diritto
basandosi sui redditi lordi incassati nel 2007, anziché sul reddito
imponibile come fa l'autorità
fiscale. Fondandosi invece sul reddito lordo, l'UAM non ha così tenuto conto delle deduzioni dei contributi sociali,
degli alimenti e delle sue spese professionali. Il ricorrente chiede dunque di
attendere l'emanazione della
notifica di tassazione 2007. Poi, menziona che sua mamma ha contattato telefonicamente
un funzionario dell'Amministrazione,
il quale le ha detto che avrebbe avuto diritto almeno in parte al sussidio.
Le osservazioni dell'11 aprile 2008 (doc. III) dell'Ufficio Assicurazione Malattia propongono
un nuovo calcolo del reddito lordo del ricorrente, giungendo ad un reddito
imponibile annuo di Fr. 29'000.-
e confermando così il rifiuto del diritto alla riduzione del premio di cassa
malati.
Il giudice delegato ha
invitato l'assicurato a
produrre nuova documentazione (doc. V) sulla quale (doc. VI) l'Amministrazione ha potuto pronunciarsi
(doc. VIII). Il 20 maggio 2008 (doc. XII) si è tenuta un'udienza per l'audizione di un teste, dipendente dell'Amministrazione cantonale.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
In caso di modifica
delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione
transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31 gennaio 2008; DTF 131 V
9 consid. 1).
Nella fattispecie,
dato che le prestazioni richieste riguardano il 2007, è il vecchio regolamento RLCAMal
che va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2007
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale
nel 2006 (STCA 36.2006.71, 72,
120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo
fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di
reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato
a Fr. 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a Fr.
32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a Fr. 50'000.-. Il
limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli
di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a Fr.
60'000.- (reddito della famiglia).
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall'Esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) nei casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può
anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. L'art.
31 LCAMal prevede infatti che il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 52 cpv. 2 ed art. 72
RLCAMal):
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 RLCAMal (art. 31 nRLCAMal), il
reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili".
5. A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra
le ultime: STCA del 18 gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008,
36.2008.4; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008,
36.2008.94) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto
al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo
reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso
del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello
più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto,
che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante
del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto
con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5.
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature
ed evidenziature in grassetto della redattrice).
6. Quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal - in particolare
ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito lordo
inferiore a quello accertato mediante la notifica di
tassazione applicabile del periodo di riferimento -, l'Amministrazione
deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il
nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo
di tabelle appositamente allestite.
Per l’art. 72 cpv. 1
RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l'Amministrazione delle contribuzioni, allestisce
le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito
imponibile. Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito
lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo
essere, per la loro stessa natura, in connessione con il caso concreto in cui
vengono applicate.
L'UAM acquisisce dunque tutte le
informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge
impone.
In sede di risposta,
esso ha quindi ricalcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo del
ricorrente conseguito nel 2007 – più recenti elementi a disposizione e dunque
più prossimi all'anno del
sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti, alla luce delle
tabelle di conversione, per concedergli ugualmente la riduzione del premio di
cassa malati per il 2007.
Sulla scorta dei
certificati di disoccupazione e di salario prodotti dall'assicurato, è emerso che quest'ultimo ha guadagnato nei mesi da maggio a
settembre 2007 uno stipendio lordo di Fr. 18'117,10 ed ha incassato Fr. 8'698,80 di indennità di disoccupazione da ottobre a dicembre 2007; a questi
importi si è aggiunto l'assegno
familiare mensile per complessivi Fr. 1'471,60. L'Amministrazione
ha poi posto in deduzione i contributi alimentari (teorici) che l'assicurato deve versare al figlio (Fr. 4'200.-) e gli assegni di famiglia (Fr. 1'471,60). Riportando quindi il reddito lordo
risultante (Fr. 28'287,50 – Fr.
5'671,60 = Fr. 22'615,90) su sette mesi (da maggio a
dicembre) e convertendo con le apposite tabelle il reddito lordo mensile
ottenuto (Fr. 22'615,90 : 7
mesi = Fr. 3'230,85), l'UAM giunge ad un reddito imponibile annuo pari
a Fr. 29'000.- e di conseguenza
ha confermato il rifiuto del diritto alla riduzione del premio di cassa malati.
7. Nel
caso concreto, il ricorrente ha presentato l'istanza per la riduzione del premio di cassa malati nell'agosto 2006, quindi precedentemente il
decreto del Pretore emesso in via supercautelare il 10 maggio 2007 (doc. 1) dal
Giudice civile, il quale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato il figlio alle cure della madre ed ha decretato che l'assicurato deve versare alla moglie Fr.
600.- mensili - a cui vanno aggiunti gli assegni familiari - a titolo di
contributo di mantenimento per il figlio.
Di conseguenza, in
primo luogo l'insorgente,
separato per sentenza giudiziaria e senza figli conviventi, va considerato
persona sola in virtù dell'art.
26 cpv. 1 lett. b LCAMal, quindi vale il limite di reddito di Fr. 20'000.-.
In secondo luogo,
conformemente al citato art. 67 RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle
modifiche riguardanti lo statuto personale e/o economico dell'interessato.
Vista la summenzionata
situazione, torna applicabile l'art. 67 lett. c RLCAMal, essendo intervenuta una separazione
giudiziaria e non essendoci una tassazione fiscale applicabile. Infatti, la tassazione
che fa stato per i sussidi del 2007 è la IC/IFD 2004, ma a quel momento l'insorgente viveva ancora con la moglie, mentre
nel 2007 vi è stata le separazione giudiziaria cosicché i suoi redditi
imponibili del 2004 differiscono dalla situazione reale che si presentava nel
2007 come persona separata. Onde accertare la situazione economica dell'assicurato nel 2007, il 16 settembre 2008
(doc. XIV) il Tribunale ha richiamato dall'autorità fiscale competente l'incarto fiscale del ricorrente, ottenendo però dall'Ufficio di tassazione di __________ soltanto
la dichiarazione d'imposta
compilata dall'assicurato (doc.
XVbis), non essendo ancora disponibile la prima notifica di tassazione quale
separato.
È quindi corretto che
l'Amministrazione abbia
proceduto ad accertare i redditi dell'assicurato a mezzo di un modulo ufficiale (art. 69 cpv. 2 RLCAMal).
Ora, siccome il ricorrente ha lavorato fino a fine settembre 2007 ed in seguito
è entrato in disoccupazione, per il calcolo del suo reddito lordo vanno
ritenute le entrate conseguite dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2007 sia come
salario sia sottoforma di indennità di disoccupazione.
Le buste paga agli
atti (doc. A2) riportano uno stipendio mensile lordo di Fr. 3'300.- per i mesi di maggio, giugno e
luglio, mentre di Fr. 2'971.-
in agosto a causa della deduzione del 20% per malattia e di Fr. 5'246,10.- in settembre grazie alla
gratifica, per un totale di Fr. 18'117,10.-. A questo importo vanno aggiunti gli assegni di famiglia (Fr.
183.- x 5 mesi = Fr. 915.-).
Il certificato delle
prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione (doc. A4) attesta delle indennità giornaliere lorde
complessive versate al ricorrente nel 2007 pari a Fr. 8'698,80 e degli assegni per i figli ammontanti
a Fr. 556,60.
In totale, quindi, nel
periodo da maggio a dicembre 2007 il ricorrente ha guadagnato Fr. 28'287,50 lordi.
Contrariamente a
quanto chiede l'insorgente,
dunque, i redditi di partenza da ritenere per la determinazione del diritto
alla riduzione del premio LAMal sono lordi. Dall'importo risultante si determina poi il reddito "netto",
tuttavia non procedendo allo stesso modo in cui si comporta l'autorità fiscale.
8. Nell'ambito
dei sussidi di cassa malati, infatti, per quanto attiene alle possibili deduzioni
dal reddito (lordo) accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto
restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti
versati ed interessi su debiti ipotecari.
In particolare, nelle sentenze
36.2003.99/112 e 36.2003.116 del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità
di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale.
Nella sentenza 36.2004.33 il TCA ha
ammesso, come d’altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli
alimenti che l’assicurato era costretto a versare, negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava
parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca
presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per
Fatti
i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza
secondaria e quelle di trasporto.
Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 del 3 settembre 2004, in cui era
ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo
per la successiva conversione.
Nella sentenza 19 ottobre 2004
(36.2004.129), questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione
dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed
ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e
di doppia economia domestica.
Le recenti STCA del 19
febbraio 2008 (36.2008.14), del 21 agosto 2008 (36.2008.67), del 27 agosto 2008
(36.2008.81) e del 10 settembre 2008 (36.2008.94) confermano ulteriormente la
consolidata prassi di questo Tribunale.
L'unica deduzione che può essere fatta
validamente valere nella fattispecie concerne quindi il contributo di
mantenimento che il ricorrente deve versare mensilmente al figlio.
Nel decreto supercautelare del 10
maggio 2007 (doc. A2), il Pretore di __________ ha stabilito in Fr. 600.-,
oltre agli assegni familiari, la somma del contributo alimentare mensile che l'assicurato
deve versare alla (ex) moglie a favore di __________. Il 28 giugno 2007 (doc.
5) il Pretore ha modificato in Fr. 540.- l'importo del contributo alimentare,
siccome il padre si accollava il pagamento di Fr. 56,20 per il premio di cassa
malati del figlio.
Ora, dalla documentazione agli atti si
evince che il ricorrente ha versato solo una parte dei contributi alimentari
dovuti in suo favore, tanto che con decreto del 20 settembre 2007 il summenzionato
Pretore è intervenuto nuovamente, facendo ordine al datore di lavoro dell'assicurato
di trattenere direttamente dal salario conseguito da quest'ultimo l'importo
mensile di Fr. 540.- oltre all'assegno familiare, e di riversarlo alla moglie a
favore del figlio.
Un'altra parte dei contributi dovuti
sono stati invece anticipati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
D'avviso del TCA, la situazione
concreta è tale che non occorre esaminare se dai redditi lordi conseguiti dall'assicurato
debbano essere dedotti soltanto i contributi alimentari effettivamente
versati dal ricorrente al figlio, oppure gli alimenti che teoricamente l'assicurato
deve riconoscergli.
Infatti, anche deducendo il maggiore
dei due importi, ossia la somma che l'insorgente dovrebbe versare ogni mese a
Considerandi
favore del figlio minorenne, il reddito ottenuto, commutato secondo le tabelle
edite dall'Ufficio assicurazione malattia, non permette comunque all'assicurato
di avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati.
In effetti, dal reddito lordo di Fr. 28'287,50
vanno dedotti sia il contributo alimentare (ipotetico) che avrebbe dovuto versare
al figlio (Fr. 600.- per maggio 2007 + [Fr. 540.- x 7 mesi da giugno a dicembre
2007]), sia gli assegni di famiglia ricevuti dal datore di lavoro (Fr. 183.- x
5.
mesi) e dalla cassa disoccupazione (Fr. 193,95 per ottobre 2007 + Fr. 185,55
per novembre 2007 + Fr. 177,10 per dicembre 2007). Si ottiene così un reddito ammontante
a Fr. 22'435,90 (Fr. 28'287,50 - Fr. 4'380.- - Fr. 915.- -
Fr. 556,60) che, riportato sugli otto mesi (e non 7 come erroneamente ritenuto
dall'UAM) del periodo determinante, dà un reddito lordo mensile medio pari a Fr.
2'804,50.
Procedendo poi alla commutazione di
questo reddito lordo mensile mediante le note tabelle di conversione edite dall'Ufficio
assicurazione malattia (art. 72 cpv. 1 RLCAMal), si ottiene un reddito
imponibile di Fr. 25'000.-. Questo importo supera però il
limite di reddito per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole stabilito
in Fr. 20'000.- dal Consiglio di Stato (art. 29 lett. a LCAMal), ciò che non
permette quindi al ricorrente di avere diritto alla riduzione del premio di
cassa malati.
Da ultimo occorre
evidenziare, come ha ben esposto l'Ufficio assicurazione malattia, che qualora la notifica di
tassazione IC 2007 dell'assicurato,
in qualità di persona separata, dovesse evidenziare un reddito imponibile inferiore
a quello qui ritenuto, egli avrà la facoltà di introdurre in qualsiasi momento al
medesimo Ufficio un'istanza di
revisione della decisione giusta l'art. 48 lett. a RLCAMal.
9.
Per
quanto concerne la questione della telefonata effettuata dalla mamma dell'assicurato ad un funzionario dell'UAM successivamente alla ricezione della
decisione negativa del 1° settembre 2007, il TCA ha espressamente indetto un'udienza avvenuta il 20 maggio 2008. Durante la stessa è stato
ascoltato in qualità di testimone __________, funzionario dell'UAM che ha riconosciuto di avere avuto nel
settembre 2007 un colloquio telefonico con la mamma del ricorrente,
consigliandola di interporre reclamo contro la decisione negativa. Il teste ha
però affermato di non averle né garantito né promesso che, alla luce della
situazione che si presentava, l'Amministrazione avrebbe concesso al figlio il diritto alla riduzione
del premio di cassa malati anche nella seconda parte dell'anno come persona separata, siccome l'UAM non rilascia promesse simili (doc. XII).
Nel corso della citata
udienza, il ricorrente non ha contestato queste affermazioni e nemmeno ha più ribadito
che l'Amministrazione avrebbe detto
che "la mia situazione finanziaria così come era esposta, con i documenti
da me inviati, sarebbe stato tenuto in considerazione almeno se non per intero,
ma anche in parte avrei avuto diritto al sussidio, perché allora non attendere,
la notifica tassazione per l'anno 2007?" (doc. I).
In effetti, i
documenti prodotti dal ricorrente riguardanti le sue entrate nel periodo
maggio-dicembre 2007 sono stati oggetto di un nuovo calcolo del suo diritto al
sussidio da parte dell'UAM, ma
le cifre ottenute non permettono, come ha potuto verificare questo stesso
Tribunale, di accogliere la sua richiesta di concessione del diritto alla
riduzione del premio LAMal per i mesi da maggio a dicembre 2007.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster