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Decisione

36.2008.48

Persona coniugata riceve il sussidio.Si separa legalmente.Senza tassazione come separato,occorre accertare autonomamente i redditi lordi,poi convertirli.Dedurre i contributi alimentari effettivamente

24 settembre 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza

secondaria e quelle di trasporto.

Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 del 3 settembre 2004, in cui era

ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo

per la successiva conversione.

Nella sentenza 19 ottobre 2004

(36.2004.129), questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica.

Le recenti STCA del 19

febbraio 2008 (36.2008.14), del 21 agosto 2008 (36.2008.67), del 27 agosto 2008

(36.2008.81) e del 10 settembre 2008 (36.2008.94) confermano ulteriormente la

consolidata prassi di questo Tribunale.

L'unica deduzione che può essere fatta

validamente valere nella fattispecie concerne quindi il contributo di

mantenimento che il ricorrente deve versare mensilmente al figlio.

Nel decreto supercautelare del 10

maggio 2007 (doc. A2), il Pretore di __________ ha stabilito in Fr. 600.-,

oltre agli assegni familiari, la somma del contributo alimentare mensile che l'assicurato

deve versare alla (ex) moglie a favore di __________. Il 28 giugno 2007 (doc.

5) il Pretore ha modificato in Fr. 540.- l'importo del contributo alimentare,

siccome il padre si accollava il pagamento di Fr. 56,20 per il premio di cassa

malati del figlio.

Ora, dalla documentazione agli atti si

evince che il ricorrente ha versato solo una parte dei contributi alimentari

dovuti in suo favore, tanto che con decreto del 20 settembre 2007 il summenzionato

Pretore è intervenuto nuovamente, facendo ordine al datore di lavoro dell'assicurato

di trattenere direttamente dal salario conseguito da quest'ultimo l'importo

mensile di Fr. 540.- oltre all'assegno familiare, e di riversarlo alla moglie a

favore del figlio.

Un'altra parte dei contributi dovuti

sono stati invece anticipati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

D'avviso del TCA, la situazione

concreta è tale che non occorre esaminare se dai redditi lordi conseguiti dall'assicurato

debbano essere dedotti soltanto i contributi alimentari effettivamente

versati dal ricorrente al figlio, oppure gli alimenti che teoricamente l'assicurato

deve riconoscergli.

Infatti, anche deducendo il maggiore

dei due importi, ossia la somma che l'insorgente dovrebbe versare ogni mese a

Considerandi

favore del figlio minorenne, il reddito ottenuto, commutato secondo le tabelle

edite dall'Ufficio assicurazione malattia, non permette comunque all'assicurato

di avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

In effetti, dal reddito lordo di Fr. 28'287,50

vanno dedotti sia il contributo alimentare (ipotetico) che avrebbe dovuto versare

al figlio (Fr. 600.- per maggio 2007 + [Fr. 540.- x 7 mesi da giugno a dicembre

2007]), sia gli assegni di famiglia ricevuti dal datore di lavoro (Fr. 183.- x

5.

mesi) e dalla cassa disoccupazione (Fr. 193,95 per ottobre 2007 + Fr. 185,55

per novembre 2007 + Fr. 177,10 per dicembre 2007). Si ottiene così un reddito ammontante

a Fr. 22'435,90 (Fr. 28'287,50 - Fr. 4'380.- - Fr. 915.- -

Fr. 556,60) che, riportato sugli otto mesi (e non 7 come erroneamente ritenuto

dall'UAM) del periodo determinante, dà un reddito lordo mensile medio pari a Fr.

2'804,50.

Procedendo poi alla commutazione di

questo reddito lordo mensile mediante le note tabelle di conversione edite dall'Ufficio

assicurazione malattia (art. 72 cpv. 1 RLCAMal), si ottiene un reddito

imponibile di Fr. 25'000.-. Questo importo supera però il

limite di reddito per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole stabilito

in Fr. 20'000.- dal Consiglio di Stato (art. 29 lett. a LCAMal), ciò che non

permette quindi al ricorrente di avere diritto alla riduzione del premio di

cassa malati.

Da ultimo occorre

evidenziare, come ha ben esposto l'Ufficio assicurazione malattia, che qualora la notifica di

tassazione IC 2007 dell'assicurato,

in qualità di persona separata, dovesse evidenziare un reddito imponibile inferiore

a quello qui ritenuto, egli avrà la facoltà di introdurre in qualsiasi momento al

medesimo Ufficio un'istanza di

revisione della decisione giusta l'art. 48 lett. a RLCAMal.

9.

Per

quanto concerne la questione della telefonata effettuata dalla mamma dell'assicurato ad un funzionario dell'UAM successivamente alla ricezione della

decisione negativa del 1° settembre 2007, il TCA ha espressamente indetto un'udienza avvenuta il 20 maggio 2008. Durante la stessa è stato

ascoltato in qualità di testimone __________, funzionario dell'UAM che ha riconosciuto di avere avuto nel

settembre 2007 un colloquio telefonico con la mamma del ricorrente,

consigliandola di interporre reclamo contro la decisione negativa. Il teste ha

però affermato di non averle né garantito né promesso che, alla luce della

situazione che si presentava, l'Amministrazione avrebbe concesso al figlio il diritto alla riduzione

del premio di cassa malati anche nella seconda parte dell'anno come persona separata, siccome l'UAM non rilascia promesse simili (doc. XII).

Nel corso della citata

udienza, il ricorrente non ha contestato queste affermazioni e nemmeno ha più ribadito

che l'Amministrazione avrebbe detto

che "la mia situazione finanziaria così come era esposta, con i documenti

da me inviati, sarebbe stato tenuto in considerazione almeno se non per intero,

ma anche in parte avrei avuto diritto al sussidio, perché allora non attendere,

la notifica tassazione per l'anno 2007?" (doc. I).

In effetti, i

documenti prodotti dal ricorrente riguardanti le sue entrate nel periodo

maggio-dicembre 2007 sono stati oggetto di un nuovo calcolo del suo diritto al

sussidio da parte dell'UAM, ma

le cifre ottenute non permettono, come ha potuto verificare questo stesso

Tribunale, di accogliere la sua richiesta di concessione del diritto alla

riduzione del premio LAMal per i mesi da maggio a dicembre 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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