36.2008.51
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7 agosto 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2008.51
Data decisione, Autorità:
07.08.2008, TCA
Titolo:
Istanza di revisione di una domanda tardiva. Termine per inoltrare la revisione: 3 mesi e non più in ogni momento. Analogia con il diritto federale. C'è stata una modifica dei redditi, ma è stata annunciata dopo 4 mesi anziché 3. La telefonata all'UAM non è stata comprovata.Non c'è info errata UAM
DIMINUZIONE DEL REDDITO
INTEMPESTIVITÀ
PERSONA SOLA
PREMIO
REVISIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 13 RLCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.51
TB
Lugano
7 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 febbraio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1987 e disoccupata dall'estate
2006, il 21 marzo 2007 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) il formulario per la richiesta
della riduzione individuale del premio di cassa malati per l'anno 2007.
Con decisione del 30 aprile 2007 (doc. 5) l'UAM ha respinto la domanda dell'assicurata siccome tardiva.
1.2. Il 30
novembre 2007 (docc. A4 e 2) l'assicurata ha inviato all'amministrazione
una lettera, evidenziando che le sue condizioni economiche si sono modificate
dal 1° agosto precedente, poiché da allora non percepisce più le indennità di
disoccupazione e non ha postulato l'assistenza sociale. Ha quindi chiesto che le sia concessa la
riduzione del premio LAMal dal luglio 2007.
1.3. Considerata questa
comunicazione come un'istanza
di revisione, l'UAM ha accertato
il reddito dell'assicurata dal
1° agosto 2007 in poi (docc. 3 e 4) e con decisione del 4 febbraio 2008 (docc.
B1 e 8) l'ha dichiarata irricevibile,
dato che la situazione si è modificata (già) dal 1° agosto 2007 e quindi il (nuovo)
termine di tre mesi per interporre un'istanza di revisione è stato superato.
1.4. Contro
questa decisione negativa l'assicurata
ha inoltrato reclamo l'8 febbraio
2008 (docc. A1 e 9) ed il 18 febbraio 2008 (doc. 10) l'amministrazione ha emanato la decisione su reclamo che respinge le
lamentele della reclamante, ribadendo che l'istanza di revisione è stata inoltrata tardivamente, ovvero oltre il
termine di tre mesi dalla modifica della sua situazione previsto dall'art. 13 cpv. 2 del nuovo RLCAMal.
1.5. Dapprima con
scritto del 7 marzo 2008 (docc. A2 e 11) indirizzato all'amministrazione, poi con un nuovo atto del
26 marzo 2008 (doc. I), l'assicurata
ha inoltrato ricorso al TCA
contro l'ultima decisione
negativa dell'UAM chiedendo la concessione della riduzione dei premi LAMal da agosto a dicembre
2007. La ricorrente ha osservato che, vista la sua giovane età, a quel tempo non
era al corrente dei termini legali entro i quali presentare la richiesta di
sussidio. Vista però la sua precaria situazione finanziaria, che si protrae da
quando è rimasta senza lavoro nel luglio 2006, a suo dire, non le si può negare
il diritto al sussidio per gli ultimi cinque mesi del 2007.
1.6. Con risposta
di causa del 18 aprile 2008 (doc. V) l'Ufficio assicurazione malattia propone di respingere il ricorso,
confermando che l'entrata in
vigore, il 16 novembre 2007, del nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie
(RLCAMal), ha comportato che un'istanza di revisione deve essere fatta valere entro tre mesi dal
verificarsi delle situazioni previste al capoverso 1 dell'art. 13 RLCAMal. In specie è applicabile l'art. 31 lett. m RLCAMal, dato che la
cessazione del versamento delle indennità di disoccupazione ha comportato un'effettiva diminuzione delle entrate della
ricorrente. Tuttavia, quest'ultima
ha domandato all'UAM di
rivedere la sua posizione soltanto dopo quattro mesi dal verificarsi di questa
diminuzione di reddito, ovvero il 30 novembre 2007, e quindi la domanda di revisione
non è tempestiva secondo il citato art. 13 cpv. 2 RLCAMal.
Del successivo scambio di corrispondenza fra le
parti sarà detto, se necessario, in corso di motivazione (docc. VII, IX e XI).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni
finali l'art. 62 precisa che lo
stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo
RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre
2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è
entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in
questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni
impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione
litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107
V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve situare al 18 febbraio 2008 (doc. 10), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su
reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto,
va posto alla base del presente giudizio.
nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta,
secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha
definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che,
a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nell'ottobre 2006 (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17
ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF
50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di
premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
2.3. A
norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (equivalente all'art. 48 vRLCAMal), gli
assicurati possono presentare un'istanza di revisione sia della decisione di
riduzione del premio sia dell'importo di riduzione del premio:
a) a seguito
dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento;
b) nel caso
si verifichino le situazioni di cui all'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal).
L'istanza di revisione deve essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi
di tali condizioni (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).
Con l'entrata in vigore il 16 novembre 2007 del nuovo RLCAMal, il
Consiglio di Stato ha voluto limitare in ordine di tempo la possibilità offerta
agli assicurati di formulare un'istanza di revisione contro le decisioni emesse dall'Ufficio assicurazione malattia.
Infatti, il precedente art. 48 RLCAMal prevedeva
che gli assicurati potevano presentare in ogni momento un'istanza di revisione contro l'operato dell'amministrazione in materia di sussidi.
Il nuovo capoverso 2 dell'art. 13 RLCAMal, per contro, limita a tre mesi dal
verificarsi delle situazioni previste al capoverso 1 il momento entro cui
presentare un'istanza di revisione.
Con la modifica del Regolamento, il termine entro
cui un assicurato può agire è stato espressamente ridotto, poiché la precedente
versione – in ogni momento – era effettivamente troppo vaga e vasta e,
dando la possibilità agli assicurati di mettere in discussione in qualsiasi
momento le decisioni dell'UAM già
cresciute in giudicato, poteva dare luogo a risultati in sé scioccanti.
D'avviso di questa Corte, con la modifica qui in esame il legislatore,
che ha delegato al Consiglio di Stato la competenza di procedere in tal senso,
si è allineato ai termini previsti in ambito federale.
Infatti, gli artt. 66-68 della Legge federale
sulla procedura amministrativa (PA) del 28 dicembre 1968 trattano della domanda
di revisione di una decisione. Per quanto concerne i termini per inoltrare
questa domanda, l'art. 67 cpv. 1 PA – modificato dal 1° gennaio 2007 con la messa in funzione del Tribunale amministrativo
federale -, prevede che essa debba essere indirizzata per iscritto all’autorità
di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più
tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso.
Anche la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1°
gennaio 2003, all'art. 53 cpv.
1 tratta dell'istanza di
revisione, ma non menziona alcun termine.
Kieser, commentando questa norma, fa esplicito
riferimento al succitato art. 67 cpv. 1 e 2 PA, evidenziando che la regola ivi
contenuta, oltre a costituire un principio generale, è anche applicabile in
virtù del rinvio espresso contenuto all'art. 55 cpv. 1 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, N. 16 ad art. 53, pag. 537).
Inoltre, a mente del TCA, con questa limitazione di tempo il Consiglio di Stato ha voluto
meglio distinguere il rimedio straordinario della revisione dalle possibilità ordinarie
offerte dall'art. 11 cpv. 1 lett. b-d RLCAMal (art. 45 cpv. 1 lett. b-d vRLCAMal).
In questo senso, se l'assicurato presenta per la prima volta un'istanza di sussidio, egli può formularla –
scostandosi dalla regola della presentazione entro la fine dell'anno che precede la corresponsione della
riduzione di premio (art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal) -, se date determinate
premesse, ancora nel corso dell'anno medesimo per il quale chiede la riduzione di premio (art. 11 cpv. 1 lett. b-d RLCAMal).
Se, invece, l'assicurato ha già ottenuto una decisione relativa alla prima domanda
di sussidio ed ha intenzione di contestarla anche dopo lo scadere del termine
legale ordinario di trenta giorni per inoltrare un reclamo (art. 76 cpv. 1
LCAMal), allora non gli resta che formulare un'istanza di revisione della presa di posizione dell'UAM, ma entro tre mesi dal verificarsi
delle situazioni enumerate all'art. 31 RLCAMal oppure se viene emessa una tassazione per inizio di
assoggettamento fiscale (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).
Sulla scorta di quest'ultima considerazione, va osservato che poiché l'assicurata ha già
formulato una prima domanda di riduzione del premio LAMal nel marzo 2007, la
sua lettera del 30 novembre 2007 all'UAM non può che essere considerata come
un'istanza di revisione e non come una prima
domanda di sussidio. Di conseguenza, la stessa può essere inoltrata all'amministrazione
soltanto entro il termine di tre mesi dal verificarsi delle situazioni di
cui all'art. 13 cpv. 1 RLCAMal e non più nel corso di tutto il 2007 come
previsto dal citato art. 11 RLCAMal.
Va pertanto verificato se questo nuovo termine è
stato rispettato.
2.4. In virtù
dell’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato
autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge
o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso
di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa
o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-,
secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza
non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una
tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di
inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi
della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a
causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da
attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e
assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte."
2.5. Nel caso
concreto, non è stata emessa una tassazione per l'inizio di assoggettamento fiscale (art. 13 lett. a RLCAMal).
Resta dunque da analizzare se è dato uno degli
estremi di cui al citato art. 31 RLCAMal (art. 13 lett. b RLCAMal).
Di rilievo è la situazione successiva al
30 aprile 2007, ossia posteriore alla decisione negativa dell'UAM e sino all'introduzione dell'istanza
di revisione qui in oggetto, quindi il 30 novembre 2007.
Se uno dei casi enumerati dall'art. 31 RLCAMal si realizza, allora l'istanza di revisione va accolta e l'UAM deve ripronunciarsi sul diritto alla
riduzione del premio di cassa malati dell'assicurata.
Se nessuna ipotesi torna applicabile, l'amministrazione non può procedere con la
revisione della sua decisione e l'istanza di revisione va dunque respinta.
2.6. Più
concretamente, quando la ricorrente ha inoltrato la domanda di sussidio (marzo
2007), dal luglio 2006 era senza lavoro e dal settembre successivo percepiva le
indennità di disoccupazione.
Al momento della
formulazione dell'istanza di revisione della decisione dell'UAM del 30 aprile 2007, ossia il 30 novembre 2007, l'assicurata aveva iniziato un mese prima a svolgere
saltuariamente un lavoro in fabbrica, che le ha fruttato un guadagno piuttosto
contenuto (doc. 7: da ottobre a dicembre 2007: Fr. 200.- + Fr. 400.- + Fr. 1'600.-, circa Fr. 800.- al mese: doc. 4). Quindi,
dal maggio 2007 al novembre 2007 la situazione economica dell'assicurata era effettivamente cambiata
rispetto alla situazione esistente al momento in cui la ricorrente ha chiesto
la prima volta la riduzione del suo premio LAMal.
Ora, la circostanza che con la fine di luglio
2007 l'insorgente ha cessato di
percepire le indennità di disoccupazione ed a fine ottobre 2007 ha iniziato a svolgere
di tanto in tanto un'attività
lavorativa che le ha comportato degli introiti ridotti, è indubbiamente un elemento
sorto dopo l'emanazione
della decisione negativa che ha modificato, diminuendole, le entrate dell'assicurata.
Stante quanto precede, dal maggio 2007 al novembre
2007 v'è effettivamente stato
un mutamento nel quadro economico della ricorrente.
Pertanto, l'art. 31 lett. m RLCAMal può essere applicato alla fattispecie e,
conseguentemente, la prima condizione cumulativa prevista dall'art. 13 cpv. 1 RLCAMal è adempiuta.
Tuttavia, come visto, la modifica delle
condizioni economiche dell'insorgente è sopraggiunta il 1° agosto 2007, con la
realizzazione dell'art. 31 lett. m RLCAMal. A partire da questo momento, quindi
– se non addirittura prima, visto che la ricorrente sapeva da tempo che le sue
indennità di disoccupazione sarebbero terminate a fine luglio 2007 –, ha
iniziato a decorrere il termine legale di tre mesi per inoltrare un'istanza di
revisione. Formulandola (solo) il 30 novembre 2007, è a buon diritto che l'UAM
l'ha definita irricevibile siccome inoltrata in ritardo di un mese.
2.7. Alla luce di
ciò, e del fatto che la seconda condizione cumulativa di cui all'art. 13 cpv. 2 RLCAMal non si è
realizzata, correttamente una domanda di revisione non poteva essere inoltrata
in assenza dei necessari presupposti enumerati dalla predetta norma.
Conseguentemente, non è data ragione per
accogliere la richiesta della ricorrente di rivedere la decisione negativa dell'UAM emanata il 30 aprile 2007, ovvero di
riesaminare nel merito la domanda stessa del sussidio di cassa malati
procedendo con l'accertamento
autonomo del reddito come previsto dall'art. 31 RLCAMal su rinvio dell'art. 13 RLCAMal.
Non va inoltre dimenticato che le condizioni per
potere procedere con la revisione di una decisione dell'UAM sono diverse da quelle normalmente esaminate quando un
assicurato postula la riduzione del premio di cassa malati.
In questo senso, malgrado la ricorrente abbia rilevato
di avere difficoltà economiche, questo Tribunale deve limitare il suo esame ed
accertare se, nel periodo determinante, si sia realizzato almeno uno dei
casi enumerati dall'art. 31
RLCAMal, ciò che si è sì verificato, ma che è stato tuttavia segnalato all'autorità competente con un mese di ritardo
rispetto al termine legale di tre mesi.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la
decisione impugnata va confermata.
2.8. A nulla vale
inoltre l'affermazione della
ricorrente secondo cui "prima della fine di ottobre 2007 ho telefonato
loro spiegando il caso, e mi è stato consigliato di interporre un'istanza di revisione per poter rivedere la
mia richiesta di sussidio della cassa malati 2007, ma è stato omesso di
informarmi che la stessa doveva essere presentata entro il termine di tre mesi.
In effetti ho aspettato un mese e ho provveduto."
(doc. VII).
Spetta a chi vuol fare valere un diritto
apportare la prova di quanto sostiene in virtù, oltretutto, del principio
secondo cui le parti devono collaborare alla raccolta delle prove (STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.241, STCA del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 17 gennaio 2006, inc. 36.2005.102).
Nella fattispecie, l'insorgente non è stata in grado di fornire elementi concreti sufficienti
atti ad accertare sia la telefonata che afferma di avere effettuato all'UAM nell'ottobre 2007, sia il contenuto della medesima. L'assicurata non ha infatti fornito il nome
della o delle persone con le quali avrebbe parlato.
A prescindere dalla particolarità delle richieste
sottoposte dall'assicurata all'UAM, va comunque evidenziato come era di importanza
fondamentale l'indicazione dei
nomi dei funzionari che le avrebbero fornito le supposte indicazioni – a suo
dire - imprecise o fuorvianti per la necessaria verifica.
Tuttavia, quand'anche si ammettesse che la summenzionata affermazione
della ricorrente sia vera, non risultano comunque esserle state fornite informazioni
erronee da parte delle autorità competenti.
Secondo
la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, DTF 129 I 170
consid. 4.1, DTF 126 II 387 consid. 3a; STFA H 167/04 e H 168/04 del 21 luglio
2006; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr.,
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a).
In concreto, non ci
sono state informazioni erronee vincolanti fornite dall'amministrazione. Nel mese di ottobre 2007, infatti, vigeva ancora il vecchio Regolamento
che non prevedeva, come visto, un termine entro cui proporre un'istanza
di revisione. In questo senso, l'informazione che il funzionario avrebbe dato all'assicurata
era a quel momento corretta e quindi non v'è alcunché da rimproverare
all'Ufficio assicurazione malattia.
Inoltre, siccome l'assetto
normativo è mutato successivamente a questa comunicazione, come tale la stessa –
rivelatasi errata soltanto dal 16 novembre 2007 in poi - non può
vincolare l'UAM né quindi proteggere la buona fede dell'interessata,
perciò questo principio non viene in aiuto alla ricorrente.
In queste circostanze, le giustificazioni che quest'ultima ha fornito, come per altri analoghi
casi, non possono pertanto essere ritenute valide.
A giusta ragione l'amministrazione ha quindi considerato tardivo l'inoltro
dell'istanza di revisione del 30 novembre 2007. La decisione su reclamo
impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
2.9. In virtù
dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in
vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può
essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario
in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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