36.2008.52
Domanda di revisione di una decisione formale cresciuta in giudicato emanata da una Cassa malati. Condizioni della revisione
11 giugno 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2008.52
Data decisione, Autorità:
11.06.2008, TCA
Titolo:
Domanda di revisione di una decisione formale cresciuta in giudicato emanata da una Cassa malati. Condizioni della revisione
REVISIONE PROCESSUALE
art. 53 LPGA
art. 61 let. i LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.52
cs
Lugano
11 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2008 inoltrato
dall'
RI 1,
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo
2008 emanata da
in relazione al caso:
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
PI 1,
ritenuto che il
23 novembre 2005 RI 1 (di seguito: RI 1), dopo aver rilevato che PI 1 dal 1° gennaio
2005 non pagava più i premi dell’assicurazione sociale obbligatoria nel Canton
Ticino bensì nel Canton __________, ha invitato la Cassa malati CO 1 a rettificare
il contratto assicurativo, nel senso di chiedere a PI 1 il pagamento dei premi
dovuti in caso di domicilio in Ticino (doc. 1, inc. 36.2006.242),
poiché
l’assicuratore non ha dato seguito alla richiesta dell’RI 1, l’autorità __________,
dopo numerosi scambi di corrispondenza con PI 1 e con la Cassa malati, con
decisione del 25 agosto 2006 ha stabilito che l’interessato è domiciliato nel
Canton Ticino giacché il Canton __________ va considerato quale semplice luogo
di lavoro e di domicilio fiscale, ed ha intimato all’assicuratore di applicare
Fatti
i premi validi nel Canton Ticino con effetto dal 1° maggio 2006 (doc. 14, inc.
36.2006.242),
le
censure sollevate dalla CO 1 sono state respinte con decisione su reclamo del 6
novembre 2006 (doc. 18, inc. 36.2006.242),
con
tempestivo ricorso del 5 dicembre 2006 l’assicuratore è insorto contro la predetta
decisione (doc. I, inc. 36.2006.242),
con
sentenza del 18 giugno 2007 (inc. 36.2006.242) il TCA ha accolto il ricorso
della Cassa malati, giacché l’RI 1 non era competente ad emettere una decisione
su tale tema ed ha, tra l’altro, affermato:
"
(…)
Il __________ ha
invece unicamente una funzione di controllo ed interviene, tramite decisione,
quando una persona non risulta affiliata alla LAMal malgrado l’obbligo
assicurativo.
Se una persona è già
affiliata, la competenza per decidere in merito alle questioni inerenti
l’assicurazione obbligatoria appartiene alla Cassa, conformemente all’art. 49
LPGA.
Tuttavia l’RI 1, se,
come nel caso di specie, ritiene che un assicurato sia domiciliato nel nostro
Cantone, può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale
conformemente all’art. 49 LPGA. L’autorità __________ sarà legittimata dapprima
ad opporsi e poi, se lo riterrà necessario, ad interporre ricorso al TCA in
applicazione dell’art. 59 LPGA (“ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione
al suo annullamento o alla sua modificazione”). Recentemente il TF ha infatti
ammesso la possibilità di ricorso dell’ufficio della socialità di una città
contro una decisione emessa da una cassa malati (cfr. STF dell’8 gennaio 2007,
K 18/06).
In queste condizioni
la decisione impugnata va annullata giacché l’autorità __________ non è
competente a decidere in merito.”,
su
richiesta dell’RI 1, la Cassa malati CO 1, in data 21 settembre 2007 ha emesso
una decisione formale tramite la quale ha stabilito che PI 1 paga regolarmente
i suoi premi nel Canton __________, dove è domiciliato (doc. 39),
il
25 settembre 2007 l’RI 1 ha trasmesso uno scritto alla Cassa malati CO 1 affermando:
"
lo scrivente Ufficio, richiamato il suo
precedente intervento 20 agosto 2007 al riguardo, ha preso atto della decisione
formale 21 settembre 2007 di CO 1 Cassa malati in base alla quale si evince
che:
“la CO 1 Cassa malati __________,
dopo approfondita indagine, ha potuto con certezza stabilire che il luogo ove
il Signor PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, ove si
situa il centro dei suoi interessi (…) è il Comune di __________, nel Canton __________”;
La CO 1 Cassa malati
conferma che il Signor PI 1 paga regolarmente i premi assicurativi validi per
il Cantone di __________, e questo a far stato del 1° gennaio 2005, in considerazione
del luogo ove il Signor PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente, che coincide con quello in cui si situa il centro dei suoi
interessi (…)” (doc. A3),
il
23 ottobre 2007 l’RI 1 ha scritto al Comune di __________ affermando:
"
(…)
Ora la decisione di
specie è cresciuta in giudicato, in quanto lo scrivente Ufficio non ha
proceduto ad alcuna impugnazione.
Nemmeno la persona
interessata ha manifestato reazioni di segno contrario.
Considerato quanto
sopra, il Comune di __________ è invitato a voler provvedere di conseguenza, in
quanto, giusta l’art. 23 cpv. 2 CC, “Nessuno può avere contemporaneamente il
suo domicilio in più luoghi”.
Questo Ufficio invita
parimenti il Comune di __________ a voler confermare nei tempi più brevi
possibili lo stralcio del domicilio prefato.
Nel contempo informa
codesta Autorità comunale che, alla luce di quanto precede, il Cantone Ticino
non riconoscerà più alcun obbligo di intervento nei confronti del signor PI 1,
con particolare riferimento agli oneri finanziari che possono derivare da
eventuali ospedalizzazioni cantonali o extracantonali.” (doc. 42),
una
lettera dello stesso tenore è stata inviata anche al Comune di __________ (doc.
43),
il
31 ottobre 2007 l’assicuratore ha scritto due lettere distinte di analogo
contenuto (di cui una in tedesco) ai due citati Comuni, affermando:
" (…)
oggetto della sua decisione formale 21 settembre 2007 (allegato 2) era
unicamente stabilire il chiaro legame esistente tra il luogo di domicilio
fiscale e la regione di pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria di
base.
Tramite la
summenzionata decisione, la CO 1 Cassa malati __________ ha stabilito che
all’esistenza del domicilio fiscale nel Canton __________ (allegato 3),
andavano affiancati i premi assicurativi relativi tale regione.
Contrariamente a
quanto tendenziosamente sostenuto RI 1, la cassa non ha mai minimamente insinuato
che il domicilio civile del Signor PI 1, attualmente in __________, debba
essere stabilito nel Comune di __________, nel Canton __________, sposando al
contrario sin dall’inizio di codesta incresciosa vicenda la tesi dallo stesso
Lodevole __________, ossia come “nulla osta ad una persona di avere domicilio
fiscale e civile/politico in due differenti Comuni” (allegato 4).” (doc. 45),
con scritto
7 novembre 2007 __________ di __________ ha informato l’RI 1 che:
"
(…) vi ribadiamo quanto già comunicato in data 7
luglio 2006, ovvero che nulla osta ad una persona avere il domicilio fiscale e
civile/politico in due differenti Comuni.
A questo proposito, a
seguito della vostra, sempre del 23.10, al Comune di __________, questi ci ha
comunicato, come da allegata lettera, del 30.10, che il sig. PI 1 non viene
domiciliato nel loro comune, fermo restando che lo stesso vi sia imposto
fiscalmente.
Anche la CO 1 si è,
con scritto 31.10, inviatovi in copia, espressa in merito alla vostra missiva,
facendo presente in grassetto, di non aver mai insinuato che il domicilio
civile del sig. PI 1 debba essere stabilito nel Comune di __________; anzi,
alla lettura dall’allegato 2, ossia dalla decisione del 21.9 alla vostra
attenzione, non sembrerebbe che dalla STCA del 18.6.2007 emerga che
l’assicuratore malattia possa decidere in merito al luogo di domicilio.” (allegato
B al doc. 47),
il
Comune di __________, il 30 ottobre 2007, ha affermato:
" Gemäss
heutigem Telefongespräch mit Herrn PI 1 wird kein Wohnsitzwechsel vollzogen. Hr.
PI 1 will seinen zivilrechtlichen Wohnsitz in __________ und den Aufenthalt in
der Gemeinde __________ beibehalten.“ (allegato A al doc. 47),
il
22 novembre 2007 l’RI 1 ha nuovamente scritto all’assicuratore chiedendo la revisione
della decisione formale, “richiamati i novum determinatisi dopo la decisione
CO 1 21 settembre 2007.” (doc. 8),
con
decisione formale del 19 dicembre 2007, confermata dalla decisione su opposizione
del 17 marzo 2008, l’assicuratore ha respinto l’opposizione, rilevando in sostanza
che gli scritti dei due Comuni interessati non costituiscono fatti nuovi,
poiché contengono fatti conosciuti sin dall’inizio dall’autorità __________
(doc. 9 e 15),
tramite
ricorso del 2 aprile 2008 l’RI 1 è tempestivamente insorto al TCA, sviluppando
le argomentazioni già evidenziate in precedenza (doc. I),
tramite
risposte del 21 aprile 2008 (doc. III), rispettivamente 24 aprile 2008 (doc.
IV), PI 1 e la Cassa malati CO 1 hanno proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario saranno riprese in corso di motivazione,
le
parti si sono ulteriormente espresse in merito (doc. VI e seguenti),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA,
oggetto
del contendere è unicamente la questione a sapere se sono dati i presupposti
per una revisione della decisione del 19 dicembre 2007 dell’assicuratore (doc.
A9),
per l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza,
a
norma dell’art. 53 cpv. 2 LPGA l’assicuratore può tornare sulle decisioni o
sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza,
l’assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA),
per
l’art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se
sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato
influenzato da un crimine o da un delitto,
la
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG, nel frattempo abrogato
(Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
642/04 del 6 dicembre 2005], cfr. sentenza U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid.
4.2),
sono
nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca
della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora
noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine
del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2
pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und
Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor
Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire
a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti
e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir
provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i
nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente
deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale
procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna
ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se
egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza
che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti
oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla
fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,
il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.
Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale
potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291
consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199
consid. 5 pag. 205),
nel
caso di specie il ricorrente sostiene di voler far valere quattro fatti nuovi
(doc. I, pag. 4 e seguenti), salvo poi limitare, in gran parte, il suo ricorso
in una critica della decisione formale del 21 settembre 2007 e del successivo
comportamento dell’assicuratore, dei due Comuni interessati e dell’assicurato,
nonché della sentenza del 18 giugno 2007 di questo Tribunale (inc.
36.2006.242), cresciuta incontestata in giudicato, ritenendo di essere
maggiormente competente e veloce per poter decidere in merito al luogo di
domicilio degli assicurati,
si
rileva qui che la sentenza del TCA è nel frattempo cresciuta in giudicato e l'RI
1 non ha contestato la successiva decisione dell’assicuratore del 21 settembre
2007,
l’RI
1 critica in numerosi passaggi del suo ricorso la decisione formale del 21 settembre
2007, riproponendo i concetti di domicilio (fiscale e civile) e censurando
nuovamente la conclusione cui è giunto l’assicuratore,
per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),
se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b),
in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione, ossia sapere se sono dati gli estremi per una revisione della
decisione della Cassa del 21 settembre 2007,
pertanto
laddove l’amministrazione contesta il contenuto della sopra citata decisione e
la sentenza del TCA del 18 giugno 2007 (inc. 36.2006.242), il ricorso si rivela
irricevibile,
le
censure rivolte dall'RI 1 contro la decisione impugnata non possono essere recepite,
l’amministrazione
afferma che né l’assicuratore (tramite gli scritti del 31 ottobre 2007, doc. 45
e 46), né i due Comuni coinvolti (scritti del 30 ottobre 2007 e 7 novembre 2007,
allegati A e B al doc. 47), né l’assicurato (scritto del Comune di __________ del
30 ottobre 2007, allegato A al doc. 47) riconoscono “il carattere costitutivo
della decisione” presa, ossia, secondo l’RI 1, l’accertamento di un domicilio
civile nel Canton __________ e il conseguente obbligo di abbandonare il domicilio
di __________,
questa
circostanza, a prescindere dalla fondatezza delle conclusioni tratte dall’RI 1,
non è un fatto nuovo, bensì, semmai, un fatto verificatosi dopo la fine del
procedimento, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, poteva ancora essere addotto e non va pertanto considerato non potendo
fondare una domanda di revisione,
sia
come sia, dagli atti emerge che quanto scritto dai Comuni coinvolti, nonché da PI
1 nei mesi di ottobre e novembre 2007, è una ripetizione di quanto, i medesimi
attori, avevano già precisato negli anni precedenti,
già
nella decisione del 21 settembre 2007 l’assicuratore evidenzia la differenza
che intercorre tra domicilio definito “fiscale” e domicilio chiamato “civile/politico”
(consid. 7 della decisione: “[…] l’assicuratore può tranquillamente riferire
che il Signor PI 1 enumera un domicilio fiscale nel comune di __________, così
come uno civile-politico nel comune di __________, e questo “ritenuto come
nulla osta ad una persona di avere domicilio fiscale e civile-politico in due
differenti Comuni (lettera __________ del comune di __________, del 7 luglio
2006)”, cfr. anche consid. 13) e al consid. 12 in fine afferma
esplicitamente che “l’applicazione dell’art. 41 cpv. 3 LAMal, più volte
invocato dal Lodevole RI 1, implica dunque un chiaro riferimento
all’assoggettamento fiscale del paziente (DTF K 108/04, pto. 5.6, ultima
frase), e non al suo luogo di domicilio giusta l’art. 23 CC” e al
consid. 13 che “forte di queste argomentazioni, la CO 1 Cassa malati __________
ha stabilito, mantenuto e, tramite la presente decisione formale, conferma, che
il montante del premio applicabile al Signor PI 1 per l’assicurazione
obbligatoria di base resta quello del suo domicilio fiscale nel Canton __________”
(sottolineatura del redattore),
pertanto
le considerazioni espresse negli scritti del 31 ottobre 2007 di CO 1, del 30
ottobre 2007 del Comune di __________ (di cui __________ fa parte: cfr. www.__________________________________________________.cfm:
“Die Gemeindegrenzen __________ umfassen … __________", e del 7 novembre 2007 del Comune di __________ non fanno che
ribadire concetti già noti alle parti, mentre la circostanza che l’assicuratore
ha ritenuto che il luogo dove vanno pagati i premi è il luogo dove vengono
pagate le tasse doveva (ed era) già evidente all’RI 1 con la decisione formale
del 21 settembre 2007 e poteva essere contestato con la stessa,
la
decisione del 21 settembre 2007, seppure non sempre limpida in tutti i suoi aspetti,
ha il pregio di essere chiara per quanto concerne l’elemento cardine ritenuto
dall’assicuratore a motivazione della sua decisione, ossia l’aspetto fiscale,
ancora
una volta va ribadito che se l’RI 1 non avesse condiviso la conclusione cui è
giunta la Cassa, la quale ha fatto riferimento al domicilio fiscale, avrebbe
potuto impugnare la decisione al TCA,
non
avendolo fatto, l’amministrazione non può ora, tramite una domanda di revisione,
contestare il contenuto della medesima,
va
pure ribadito come dal ricorso dell’RI 1 traspaia una certa insofferenza per la
soluzione adottata con la sentenza del 18 giugno 2007 di questo Tribunale
(36.2006.242), presa nella composizione completa della Camera, lamentela qui
non ricevibile,
dagli
scambi epistolari emerge inoltre un’incomprensione di fondo tra i diversi
attori coinvolti circa il concetto di domicilio fiscale e di domicilio politico,
che questa procedura, che si protrae da diverso tempo, non contribuisce di
certo a risolvere,
abbondanzialmente,
per evitare ulteriori inutili ricorsi, va rilevato che per l’art. 23 cpv. 1 CCS
il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei
suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404;
DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100),
perché
possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,
che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di
residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,
dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag.
238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata),
vi
è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo
periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti
di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue
relazioni interpersonali,
la
continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di
domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in
tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare
il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi
rapporti con esso (DTF 41 II 51),
l’intenzione
di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze
- rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e dev’essere riconoscibile
per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid.
2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata),
secondo
il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono
i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia
(DTF 88 III 135),
per
contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate
le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1,
consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono
unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per
sé, determinanti,
va,
peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di
rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente
che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza,
delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una
certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51),
in
concreto alla luce del fatto che PI 1 abita nel Canton __________ dal 1995,
lavora nel vicino Canton __________ da oltre 3 anni, ha un’auto targata __________
dal 4 settembre 2007 (cfr. doc. 38: “a partire da martedì prossimo 04.09.07
la mia automobile sarà targata __________ e non più Ticino”), paga le tasse
a __________ dal 2004, va dal medico nel Canton __________ (cfr. allegato al
doc. 25, nonché doc. 38), mentre in Ticino si reca raramente e per dormire deve
andare dai propri genitori, la conclusione cui è giunta la Cassa, di ritenere
che l’interessato debba pagare i premi nel Canton __________, dove ha il centro
dei suoi interessi e delle sue relazioni, può essere condivisa, anche se le
argomentazioni contenute nella risposta di causa della Cassa (che comunque non
fanno parte integrante della decisione) non appaiono del tutto pertinenti,
alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va confermata, mentre
il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto,
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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