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Decisione

36.2008.52

Domanda di revisione di una decisione formale cresciuta in giudicato emanata da una Cassa malati. Condizioni della revisione

11 giugno 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i premi validi nel Canton Ticino con effetto dal 1° maggio 2006 (doc. 14, inc.

36.2006.242),

le

censure sollevate dalla CO 1 sono state respinte con decisione su reclamo del 6

novembre 2006 (doc. 18, inc. 36.2006.242),

con

tempestivo ricorso del 5 dicembre 2006 l’assicuratore è insorto contro la predetta

decisione (doc. I, inc. 36.2006.242),

con

sentenza del 18 giugno 2007 (inc. 36.2006.242) il TCA ha accolto il ricorso

della Cassa malati, giacché l’RI 1 non era competente ad emettere una decisione

su tale tema ed ha, tra l’altro, affermato:

"

(…)

Il __________ ha

invece unicamente una funzione di controllo ed interviene, tramite decisione,

quando una persona non risulta affiliata alla LAMal malgrado l’obbligo

assicurativo.

Se una persona è già

affiliata, la competenza per decidere in merito alle questioni inerenti

l’assicurazione obbligatoria appartiene alla Cassa, conformemente all’art. 49

LPGA.

Tuttavia l’RI 1, se,

come nel caso di specie, ritiene che un assicurato sia domiciliato nel nostro

Cantone, può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale

conformemente all’art. 49 LPGA. L’autorità __________ sarà legittimata dapprima

ad opporsi e poi, se lo riterrà necessario, ad interporre ricorso al TCA in

applicazione dell’art. 59 LPGA (“ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione

al suo annullamento o alla sua modificazione”). Recentemente il TF ha infatti

ammesso la possibilità di ricorso dell’ufficio della socialità di una città

contro una decisione emessa da una cassa malati (cfr. STF dell’8 gennaio 2007,

K 18/06).

In queste condizioni

la decisione impugnata va annullata giacché l’autorità __________ non è

competente a decidere in merito.”,

su

richiesta dell’RI 1, la Cassa malati CO 1, in data 21 settembre 2007 ha emesso

una decisione formale tramite la quale ha stabilito che PI 1 paga regolarmente

i suoi premi nel Canton __________, dove è domiciliato (doc. 39),

il

25 settembre 2007 l’RI 1 ha trasmesso uno scritto alla Cassa malati CO 1 affermando:

"

lo scrivente Ufficio, richiamato il suo

precedente intervento 20 agosto 2007 al riguardo, ha preso atto della decisione

formale 21 settembre 2007 di CO 1 Cassa malati in base alla quale si evince

che:

“la CO 1 Cassa malati __________,

dopo approfondita indagine, ha potuto con certezza stabilire che il luogo ove

il Signor PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, ove si

situa il centro dei suoi interessi (…) è il Comune di __________, nel Canton __________”;

La CO 1 Cassa malati

conferma che il Signor PI 1 paga regolarmente i premi assicurativi validi per

il Cantone di __________, e questo a far stato del 1° gennaio 2005, in considerazione

del luogo ove il Signor PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente, che coincide con quello in cui si situa il centro dei suoi

interessi (…)” (doc. A3),

il

23 ottobre 2007 l’RI 1 ha scritto al Comune di __________ affermando:

"

(…)

Ora la decisione di

specie è cresciuta in giudicato, in quanto lo scrivente Ufficio non ha

proceduto ad alcuna impugnazione.

Nemmeno la persona

interessata ha manifestato reazioni di segno contrario.

Considerato quanto

sopra, il Comune di __________ è invitato a voler provvedere di conseguenza, in

quanto, giusta l’art. 23 cpv. 2 CC, “Nessuno può avere contemporaneamente il

suo domicilio in più luoghi”.

Questo Ufficio invita

parimenti il Comune di __________ a voler confermare nei tempi più brevi

possibili lo stralcio del domicilio prefato.

Nel contempo informa

codesta Autorità comunale che, alla luce di quanto precede, il Cantone Ticino

non riconoscerà più alcun obbligo di intervento nei confronti del signor PI 1,

con particolare riferimento agli oneri finanziari che possono derivare da

eventuali ospedalizzazioni cantonali o extracantonali.” (doc. 42),

una

lettera dello stesso tenore è stata inviata anche al Comune di __________ (doc.

43),

il

31 ottobre 2007 l’assicuratore ha scritto due lettere distinte di analogo

contenuto (di cui una in tedesco) ai due citati Comuni, affermando:

" (…)

oggetto della sua decisione formale 21 settembre 2007 (allegato 2) era

unicamente stabilire il chiaro legame esistente tra il luogo di domicilio

fiscale e la regione di pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria di

base.

Tramite la

summenzionata decisione, la CO 1 Cassa malati __________ ha stabilito che

all’esistenza del domicilio fiscale nel Canton __________ (allegato 3),

andavano affiancati i premi assicurativi relativi tale regione.

Contrariamente a

quanto tendenziosamente sostenuto RI 1, la cassa non ha mai minimamente insinuato

che il domicilio civile del Signor PI 1, attualmente in __________, debba

essere stabilito nel Comune di __________, nel Canton __________, sposando al

contrario sin dall’inizio di codesta incresciosa vicenda la tesi dallo stesso

Lodevole __________, ossia come “nulla osta ad una persona di avere domicilio

fiscale e civile/politico in due differenti Comuni” (allegato 4).” (doc. 45),

con scritto

7 novembre 2007 __________ di __________ ha informato l’RI 1 che:

"

(…) vi ribadiamo quanto già comunicato in data 7

luglio 2006, ovvero che nulla osta ad una persona avere il domicilio fiscale e

civile/politico in due differenti Comuni.

A questo proposito, a

seguito della vostra, sempre del 23.10, al Comune di __________, questi ci ha

comunicato, come da allegata lettera, del 30.10, che il sig. PI 1 non viene

domiciliato nel loro comune, fermo restando che lo stesso vi sia imposto

fiscalmente.

Anche la CO 1 si è,

con scritto 31.10, inviatovi in copia, espressa in merito alla vostra missiva,

facendo presente in grassetto, di non aver mai insinuato che il domicilio

civile del sig. PI 1 debba essere stabilito nel Comune di __________; anzi,

alla lettura dall’allegato 2, ossia dalla decisione del 21.9 alla vostra

attenzione, non sembrerebbe che dalla STCA del 18.6.2007 emerga che

l’assicuratore malattia possa decidere in merito al luogo di domicilio.” (allegato

B al doc. 47),

il

Comune di __________, il 30 ottobre 2007, ha affermato:

" Gemäss

heutigem Telefongespräch mit Herrn PI 1 wird kein Wohnsitzwechsel vollzogen. Hr.

PI 1 will seinen zivilrechtlichen Wohnsitz in __________ und den Aufenthalt in

der Gemeinde __________ beibehalten.“ (allegato A al doc. 47),

il

22 novembre 2007 l’RI 1 ha nuovamente scritto all’assicuratore chiedendo la revisione

della decisione formale, “richiamati i novum determinatisi dopo la decisione

CO 1 21 settembre 2007.” (doc. 8),

con

decisione formale del 19 dicembre 2007, confermata dalla decisione su opposizione

del 17 marzo 2008, l’assicuratore ha respinto l’opposizione, rilevando in sostanza

che gli scritti dei due Comuni interessati non costituiscono fatti nuovi,

poiché contengono fatti conosciuti sin dall’inizio dall’autorità __________

(doc. 9 e 15),

tramite

ricorso del 2 aprile 2008 l’RI 1 è tempestivamente insorto al TCA, sviluppando

le argomentazioni già evidenziate in precedenza (doc. I),

tramite

risposte del 21 aprile 2008 (doc. III), rispettivamente 24 aprile 2008 (doc.

IV), PI 1 e la Cassa malati CO 1 hanno proposto la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario saranno riprese in corso di motivazione,

le

parti si sono ulteriormente espresse in merito (doc. VI e seguenti),

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non

è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1

LPTCA,

oggetto

del contendere è unicamente la questione a sapere se sono dati i presupposti

per una revisione della decisione del 19 dicembre 2007 dell’assicuratore (doc.

A9),

per l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza,

a

norma dell’art. 53 cpv. 2 LPGA l’assicuratore può tornare sulle decisioni o

sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza,

l’assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA),

per

l’art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se

sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato

influenzato da un crimine o da un delitto,

la

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG, nel frattempo abrogato

(Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

642/04 del 6 dicembre 2005], cfr. sentenza U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid.

4.2),

sono

nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca

della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora

noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine

del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und

Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor

Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire

a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti

e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir

provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i

nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente

deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna

ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se

egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza

che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti

oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla

fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,

il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.

Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale

potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291

consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199

consid. 5 pag. 205),

nel

caso di specie il ricorrente sostiene di voler far valere quattro fatti nuovi

(doc. I, pag. 4 e seguenti), salvo poi limitare, in gran parte, il suo ricorso

in una critica della decisione formale del 21 settembre 2007 e del successivo

comportamento dell’assicuratore, dei due Comuni interessati e dell’assicurato,

nonché della sentenza del 18 giugno 2007 di questo Tribunale (inc.

36.2006.242), cresciuta incontestata in giudicato, ritenendo di essere

maggiormente competente e veloce per poter decidere in merito al luogo di

domicilio degli assicurati,

si

rileva qui che la sentenza del TCA è nel frattempo cresciuta in giudicato e l'RI

1 non ha contestato la successiva decisione dell’assicuratore del 21 settembre

2007,

l’RI

1 critica in numerosi passaggi del suo ricorso la decisione formale del 21 settembre

2007, riproponendo i concetti di domicilio (fiscale e civile) e censurando

nuovamente la conclusione cui è giunto l’assicuratore,

per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce

il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,

DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),

se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b),

in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione, ossia sapere se sono dati gli estremi per una revisione della

decisione della Cassa del 21 settembre 2007,

pertanto

laddove l’amministrazione contesta il contenuto della sopra citata decisione e

la sentenza del TCA del 18 giugno 2007 (inc. 36.2006.242), il ricorso si rivela

irricevibile,

le

censure rivolte dall'RI 1 contro la decisione impugnata non possono essere recepite,

l’amministrazione

afferma che né l’assicuratore (tramite gli scritti del 31 ottobre 2007, doc. 45

e 46), né i due Comuni coinvolti (scritti del 30 ottobre 2007 e 7 novembre 2007,

allegati A e B al doc. 47), né l’assicurato (scritto del Comune di __________ del

30 ottobre 2007, allegato A al doc. 47) riconoscono “il carattere costitutivo

della decisione” presa, ossia, secondo l’RI 1, l’accertamento di un domicilio

civile nel Canton __________ e il conseguente obbligo di abbandonare il domicilio

di __________,

questa

circostanza, a prescindere dalla fondatezza delle conclusioni tratte dall’RI 1,

non è un fatto nuovo, bensì, semmai, un fatto verificatosi dopo la fine del

procedimento, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, poteva ancora essere addotto e non va pertanto considerato non potendo

fondare una domanda di revisione,

sia

come sia, dagli atti emerge che quanto scritto dai Comuni coinvolti, nonché da PI

1 nei mesi di ottobre e novembre 2007, è una ripetizione di quanto, i medesimi

attori, avevano già precisato negli anni precedenti,

già

nella decisione del 21 settembre 2007 l’assicuratore evidenzia la differenza

che intercorre tra domicilio definito “fiscale” e domicilio chiamato “civile/politico”

(consid. 7 della decisione: “[…] l’assicuratore può tranquillamente riferire

che il Signor PI 1 enumera un domicilio fiscale nel comune di __________, così

come uno civile-politico nel comune di __________, e questo “ritenuto come

nulla osta ad una persona di avere domicilio fiscale e civile-politico in due

differenti Comuni (lettera __________ del comune di __________, del 7 luglio

2006)”, cfr. anche consid. 13) e al consid. 12 in fine afferma

esplicitamente che “l’applicazione dell’art. 41 cpv. 3 LAMal, più volte

invocato dal Lodevole RI 1, implica dunque un chiaro riferimento

all’assoggettamento fiscale del paziente (DTF K 108/04, pto. 5.6, ultima

frase), e non al suo luogo di domicilio giusta l’art. 23 CC” e al

consid. 13 che “forte di queste argomentazioni, la CO 1 Cassa malati __________

ha stabilito, mantenuto e, tramite la presente decisione formale, conferma, che

il montante del premio applicabile al Signor PI 1 per l’assicurazione

obbligatoria di base resta quello del suo domicilio fiscale nel Canton __________”

(sottolineatura del redattore),

pertanto

le considerazioni espresse negli scritti del 31 ottobre 2007 di CO 1, del 30

ottobre 2007 del Comune di __________ (di cui __________ fa parte: cfr. www.__________________________________________________.cfm:

“Die Gemeindegrenzen __________ umfassen … __________", e del 7 novembre 2007 del Comune di __________ non fanno che

ribadire concetti già noti alle parti, mentre la circostanza che l’assicuratore

ha ritenuto che il luogo dove vanno pagati i premi è il luogo dove vengono

pagate le tasse doveva (ed era) già evidente all’RI 1 con la decisione formale

del 21 settembre 2007 e poteva essere contestato con la stessa,

la

decisione del 21 settembre 2007, seppure non sempre limpida in tutti i suoi aspetti,

ha il pregio di essere chiara per quanto concerne l’elemento cardine ritenuto

dall’assicuratore a motivazione della sua decisione, ossia l’aspetto fiscale,

ancora

una volta va ribadito che se l’RI 1 non avesse condiviso la conclusione cui è

giunta la Cassa, la quale ha fatto riferimento al domicilio fiscale, avrebbe

potuto impugnare la decisione al TCA,

non

avendolo fatto, l’amministrazione non può ora, tramite una domanda di revisione,

contestare il contenuto della medesima,

va

pure ribadito come dal ricorso dell’RI 1 traspaia una certa insofferenza per la

soluzione adottata con la sentenza del 18 giugno 2007 di questo Tribunale

(36.2006.242), presa nella composizione completa della Camera, lamentela qui

non ricevibile,

dagli

scambi epistolari emerge inoltre un’incomprensione di fondo tra i diversi

attori coinvolti circa il concetto di domicilio fiscale e di domicilio politico,

che questa procedura, che si protrae da diverso tempo, non contribuisce di

certo a risolvere,

abbondanzialmente,

per evitare ulteriori inutili ricorsi, va rilevato che per l’art. 23 cpv. 1 CCS

il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei

suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404;

DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100),

perché

possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,

che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di

residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,

dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag.

238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata),

vi

è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo

periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti

di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue

relazioni interpersonali,

la

continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di

domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in

tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare

il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi

rapporti con esso (DTF 41 II 51),

l’intenzione

di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze

- rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e dev’essere riconoscibile

per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid.

2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata),

secondo

il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono

i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia

(DTF 88 III 135),

per

contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate

le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1,

consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono

unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per

sé, determinanti,

va,

peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di

rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente

che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza,

delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una

certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51),

in

concreto alla luce del fatto che PI 1 abita nel Canton __________ dal 1995,

lavora nel vicino Canton __________ da oltre 3 anni, ha un’auto targata __________

dal 4 settembre 2007 (cfr. doc. 38: “a partire da martedì prossimo 04.09.07

la mia automobile sarà targata __________ e non più Ticino”), paga le tasse

a __________ dal 2004, va dal medico nel Canton __________ (cfr. allegato al

doc. 25, nonché doc. 38), mentre in Ticino si reca raramente e per dormire deve

andare dai propri genitori, la conclusione cui è giunta la Cassa, di ritenere

che l’interessato debba pagare i premi nel Canton __________, dove ha il centro

dei suoi interessi e delle sue relazioni, può essere condivisa, anche se le

argomentazioni contenute nella risposta di causa della Cassa (che comunque non

fanno parte integrante della decisione) non appaiono del tutto pertinenti,

alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va confermata, mentre

il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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