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Decisione

36.2008.56

Domanda di sussidio 2008. Superamento minimo dei limiti fissati dalla legge che il giudice non può rivedere

19 maggio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, __________, senza attività e coniugato con __________, __________, ha

chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le

malattie per il 2008 con formulario datato 6 ottobre 2007 cui ha annesso le

polizze assicurative emesse da __________.

La

domanda è stata respinta e, con reclamo 11 febbraio 2008, RI 1, ha contestato

il provvedimento producendo all'amministrazione una distinta di entrate ed

uscite, segnalando grave malattia di cui è affetta la moglie con importanti

spese di cura.

L'amministrazione

ha respinto il reclamo evidenziando il superamento dei limiti per la

concessione del sussidio.

B. Con

ricorso 11 aprile 2008 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

indicando il percepimento, negli anni precedenti, del sussidio. Egli segnala

poi come il reddito imponibile ritenuto (non dal funzionario ma dalla legge

voluta dal Gran Consiglio Ticinese) sia contenuto e come le sue spese necessarie

siano superiori a tale limite. Nelle sue implicite conclusioni RI 1 chiede la

concessione del sussidio.

C. L'Ufficio

Assicurazione Malattia propone la reiezione del ricorso segnalando come, per

volontà dell'esecutivo cantonale - delegata dal Parlamento - si debba far capo

alla tassazione 2005 al fine di determinare il diritto al sussidio del

ricorrente. L'amministrazione constata come il limite sia (di poco) superato

poiché il reddito imponibile sia di CHF 32'500.- che, sempre per volontà del

Parlamento, va arrotondato al mille franchi superiore e quindi a CHF 33'000.-.

Questo limite è superiore a quello di legge (CHF 32'000.-).

Nella

sua risposta di causa l'UAM ha inoltre verificato l'assenza di una diminuzione

del reddito da ultimo conseguito dai signori __________ (CHF 40'640.40 annui),

ciò che non permette la determinazione del diritto al sussidio al di fuori

della tassazione applicabile.

Al

ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l'assunzione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

Considerandi

2.

Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle persone

sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del

reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di

un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito

dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le

persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2008

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si

vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta

cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono

quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone

sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°

figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF

50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione

di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è

stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

A

norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente -

nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006

inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a) il periodo fiscale determinante per

l'accertamento del reddito e

della sostanza imponibili;

b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di

ogni

singolo assicuratore;

c) la quota media cantonale ponderata;

d) i

limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

- persone sole,

- famiglie,

- reddito di riferimento;

e) la quota minima a carico degli assicurati;

f) gli importi di sostanza imponibile

non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g) l'importo minimo annuo di sussidio;

h) il limite di reddito massimo per

l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei

premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i) l'aumento dei limiti di reddito

previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a

seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.

4.

Come

indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato

l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato

mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio)

in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento

delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento

d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni

di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta

dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di riferimento (ossia

quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annual­mente)

e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla

persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile

ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno - appositamente

allestite dalla Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verifi­cando il

sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il

calcolo autonomo del reddito nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il

biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato 18 maggio 1994, già modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera

autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale

determi­nante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inatti­vità lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­

mento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo

dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da

rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a

pagina 100, il RLCAMal 1994 aveva già subito alcune modifiche vigenti -

retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d

ed m era stato così modificato:

" d) persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esi-

stenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante;

(...)

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Il

tenore delle modifiche del marzo 2007 è stato ripreso nel nuovo testo del 16 novembre

2007.

all'art. 31 che qui trova applicazione.

5.

A

proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;

36.2003

/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio

2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in

re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così

espresso (il riferimento è fatto alle norme previgenti):

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui

l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…) 2.5. Va qui

subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia

decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati

nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

6.

In

concreto i dati ritenuti dall'UAM e riportati nella decisione qui contestata

non sono posti in discussione dal ricorrente. In effetti la tassazione cui

l'amministrazione, ed il giudice, deve fare riferimento è quella dell'anno

2005.

Questa

tassazione prevede un reddito imponibile di 32'500.- franchi. Si tratta di un

reddito che va, per legge (come rammentato nelle considerazioni che precedono),

arrotondato al mille franchi superiore. In quanto tale, anche se di poco, il

reddito limite è superato ed a ragione l'UAM ha negato il sussidio.

Il

giudice deve attenersi alle norme volute dal legislatore e non può scostarsene

tranne in rare eccezioni che qui non ricorrono. Il Parlamento cantonale ha

imposto questi severi limiti per la concessione dei sussidi. Nella sentenza 23

ottobre 2006 in re B. 36.2006.71, ed in altre coeve, il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha esaminato il caso in cui il Consiglio di Stato ha fissato,

nel suo decreto 25 ottobre 2005 per i sussidi relativi all'anno 2006, un limite

addirittura inferiore a quello legale. In quelle sentenze è stato in

particolare evidenziato come l'art. 65 cpv. 2 LAMal preveda che le riduzioni

dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei

Cantoni di cui all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni

provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate,

su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari

più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché

il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non

debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi (art. 65 cpv. 3

LAMal).

Sempre

nelle sentenze citate, in particolare nel giudizio in re B. 36.2006.71 a pag.

12, questo Tribunale ha sottolineato:

" L’art. 51 della Costituzione della Repubblica e

Cantone del Ticino (Cost./Ti) stabilisce che “l’autorità in quanto non

riservata al popolo è esercitata dai tre poteri tra loro distinti e separati,

il Legislativo, l’Esecutivo e il Giudiziario”.

Il principio della separazione dei poteri

costituisce un diritto costituzionale dei cittadini (cfr. STF del 10 novembre

2005.

nella causa X.,1P.441/2005; DTF 131 I 291 consid. 2.1; DTF 128 I 327

consid. 2.1 e riferimenti, consid. 1.3 inedito).

L'art. 59 cpv. 1 lett. c della Cost./Ti prevede

che il Gran Consiglio "adotta, modifica o respinge progetti di legge o di

decreto legislativo".

Secondo l’art. 70 lett. b della Cost./Ti il

Consiglio di Stato, "riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio,

cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran

Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti,

risoluzioni o altre disposizioni".

(…)

Per costante giurisprudenza federale il

significato di una norma deve essere inteso innanzitutto in senso letterale. Se

il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo

ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito

scostarsi dal senso letterale solo ove esistano motivi seri per ritenere che

esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono

risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma in

questione, così come dalla relazione con altre disposizioni (cfr. STFA del 2

febbraio 2006 nella causa S., B 124/04; DTF 131 V 93; DTF 131 V 128; DTF 135 V

232; RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105

consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

Secondo la giurisprudenza, si può derogare

eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca

a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del

legislatore (SVR 2006 ALV Nr. 11). Devono cioè esistere delle ragioni

obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal

senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono

di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione

in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III

91.

consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V

364.

consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid.

4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102

consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19

pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452;

Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132;

DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure:

Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1,

pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

(…)

Il testo dell’art. 49 LCAMal prevede che,

ritenuti i limiti fissati dalla presente legge, il Consiglio di Stato determina

ogni anno le basi di calcolo del sussidio ed in particolare i parametri

elencati alle lettere da a) a i).

Dal tenore letterale del disposto emerge che il

legislatore ha delegato al Consiglio di Stato la possibilità di fissare, ogni

anno, le basi di calcolo per il sussidio enumerate alle lettere da a) a i), in

particolare il limite di reddito per l’ottenimento del sussidio da parte delle

famiglie (art. 49 lett. d LCAMal).

La norma precisa tuttavia che l’Esecutivo

determina i parametri, “ritenuti i limiti fissati dalla presente legge”.

L’interpretazione letterale del testo della norma

va nel senso che il Consiglio di Stato ha ricevuto la competenza di adattare,

tra l’altro, i limiti di reddito, riservati comunque i limiti contenuti nella

legge stessa.

Questa conclusione è confermata da

un’interpretazione storica. Infatti il testo della legge che conferisce la

delega al Consiglio di Stato è stato adottato nel tenore oggi in vigore su

proposta della Commissione della gestione e delle finanze. Il progetto di legge

che figura nel Messaggio 4474 del 3 gennaio 1996 non prevedeva infatti la frase

iniziale “ritenuti i limiti fissati dalla presente legge” (cfr. pag. 75 del

Messaggio).

A proposito dell’art. 49 LCAMal il rapporto n.

4474.

R/ 4504R e 4474A R del 5 giugno 1997 della Commissione della gestione e

delle finanze, a pag. 15, precisa:

" Con

questo articolo viene ancorata nella legge la competenza del Consiglio di Stato

di adeguare annualmente le basi di calcolo dei sussidi; tenuto conto tuttavia

dei limiti fissati nella legge stessa (ad es. i limiti di reddito dell’art. 29

o il reddito di riferimento dell’art. 32). Il Consiglio di Stato può adeguare

dunque in modo dinamico, come previsto ad esempio dalla legge federale sulle

prestazioni complementari e come contemplato dalla vecchia LCAM, la qmcp, i

limiti di reddito che danno diritto al sussidio, la quota minima a carico degli

assicurati, l’importo minimo di sussidio ecc.. Occorre chiedersi se questa

esclusiva competenza conferita all’Esecutivo cantonale sia opportuna o se non

si debba valutare la possibilità di attribuire al Gran Consiglio la competenza

di legiferare in una materia, quella delle basi di calcolo dei sussidi, che ha

ripercussioni dirette ed immediate sul portamonete del cittadino.

La

Commissione della gestione è giunta alla conclusione che una delega di competenza

in materia di basi di calcolo dei sussidi del Consiglio di Stato è senz’altro

proponibile. Al legislativo infatti compete pur sempre la facoltà di

intervenire allorquando viene presentato il messaggio sui preventivi, che in caso

di cambiamenti di parametri in materia di sussidi per le assicurazioni sociali,

con conseguenti ripercussioni sulle finanze cantonali, potrà essere oggetto di

osservazioni e proposte concrete di emendamenti in sede parlamentare. Dunque al

Legislativo è comunque garantita la possibilità di esprimere un parere in

merito a decisioni del Consiglio di Stato in materia di sussidi per le

assicurazioni sociali.

Nell’ambito

della Commissione si è voluto comunque esaminare quali conseguenze

comporterebbe un conferimento di competenza al Gran Consiglio in materia di

limiti di reddito (art. 49d). A tale riguardo va innanzitutto sottolineato che

il concetto che sta alla base della LCAMal è quello del sussidio mirato;

quest’ultimo deve dunque andare a beneficio di chi ha un reddito inferiore al

minimo vitale. Attualmente è allo studio dell’amministrazione cantonale una

possibilità di armonizzazione delle leggi sociali, in modo tale che gli

interventi puntuali a favore del singolo cittadino possano essere coordinati

sulla base delle varie leggi sociali in vigore e possano permettere soprattutto

di evitare che il soggetto cada in regime di assistenza pubblica. In questo

contesto rimandiamo anche alla proposta in esame di far riferimento nelle leggi

sociali al principio di reddito disponibile piuttosto che a quello di reddito

imponibile (vedi par. 3.7 di questo rapporto).

Il

Consiglio di Stato sta in altre parole elaborando un nuovo concetto, che

intende presentare al Gran Consiglio possibilmente ancora nel 1997, di non

facile attuazione e che ha quale obiettivo fondamentale il coordinamento fra le

varie leggi sociali in vigore come pure la ricerca di importanti equilibri e

meccanismi, tali appunto da evitare il ricorso all’assistenza pubblica. Orbene,

il conferimento di una competenza al Gran Consiglio in materia di limiti di

reddito potrebbe comportare la possibilità per il Legislativo di toccare una

variabile importante, con conseguente rottura degli equilibri perseguiti dal

Consiglio di Stato con l’armonizzazione delle leggi sociali. Di riflesso, la

Commissione è del parere di confermare la proposta formulata nel disegno di

legge che conferisce al Consiglio di Stato in materia di limiti di reddito,

quali basi per il calcolo dei sussidio."

(…)

Dai lavori parlamentari qui sopra esaminati,

emerge con evidenza che il Gran Consiglio, al momento di adottare la LCAMal ha

deciso di conferire al Consiglio di Stato la facoltà di adeguare le basi di

calcolo per l’ottenimento del sussidio elencate all’art. 49 LCAMal.

Dopo ampio dibattito, il Parlamento ha infatti

rifiutato di attribuire sistematicamente (e cioè ogni anno) al Gran Consiglio,

il compito di stabilire i limiti di reddito per accedere al sussidio.

La delega in tal senso al Consiglio di Stato è

chiara e ampia (cfr. in questo senso le considerazioni di G. Corti, “Riduzioni

individuali di premio dell’assicurazione malattia e competenze del Consiglio di

Stato”, in RtiD I-2006 pag. 401 e seg., in particolare pag. 403 nota 3 e pag.

412). L’Esecutivo cantonale è competente per fissare le basi di calcolo del

sussidio elencate all’art. 49 LCAMal tramite decreto esecutivo.

Tale delega non è tuttavia illimitata.

(…)

Questo Tribunale ritiene pertanto che il

legislativo, confermando l’aggiunta della frase “ritenuti i limiti fissati

dalla presente legge”, abbia voluto, da una parte, evitare di conferire una

delega in bianco all’Esecutivo cantonale, e, d’altra parte, abbia comunque

inteso permettergli la modifica dei parametri per l’ottenimento del sussidio

con una certa elasticità.

In altri termini, secondo il TCA, il Consiglio di

Stato può non solo aumentare ma anche diminuire i limiti di reddito. Infatti a

differenza dell’art. 4 LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998, secondo cui il

Consiglio federale “può aumentare in modo adeguato gli importi …”, l’art. 49

LCAMal non contiene questa limitazione (adeguamento possibile solo verso

l’alto). Comunque, il Consiglio di Stato non può, tramite decreto esecutivo,

scendere sotto i limiti fissati nella legge.

Questa conclusione, confortata

dall’interpretazione letterale e da quella storica è peraltro confermata anche

dalla sistematica della legge, la quale, dopo l’enumerazione di importi sulla

base dei quali vengono fissati i sussidi (art. da 29 a 39 LCAMal e da 44 a 47

LCAMal), prevede, all’art. 49 LCAMal, la competenza dell’Esecutivo per la determinazione

annua delle basi di calcolo del sussidio, “ritenuti i limiti fissati dalla presente

legge”, in precedenza.

Essa si rivela pure conforme allo scopo della

norma che è quella di permettere al Consiglio di Stato di procedere con

adattamenti di dettaglio, lasciando quelli sostanziali al Parlamento.

A questo proposito va rilevato che l’obiettivo,

pure comprensibile, di “conferire al Consiglio di Stato la facoltà di

intervenire sugli oggetti ivi elencati – come logico e financo necessario – nei

tempi più brevi possibili” (cfr. G. Corti, art. cit., in RtiD I-2006 pag.

408-409) non è sufficiente per rendere inapplicabile l’art. 49 LCAMal, così

come risulta dall’interpretazione letterale, storica, sistematica e

teleologica.

Sta semmai all’Esecutivo proporre e al Parlamento

adottare le misure adeguate per risolvere questo problema (ad esempio

modificando i limiti stessi o il tenore della delega al Consiglio di Stato)."

Da

quanto precede discende che il giudice non può staccarsi dal limite di legge

qui superato. Ciò anche se tale limite appare oggettivamente contenuto e può

condurre a negare il sussidio anche a persone, come il ricorrente, che si

trovano in difficoltà. Solo il Parlamento può procedere ad una modifica dei

parametri minimi per la concessione dei sussidi.

Il

ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza

attribuzione di ripetibili.

7.

Con

il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata

in vigore.

A

proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova

legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett.

a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è

ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza,

sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.

95.

LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto

federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti

costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di

diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del

diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente

può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo

manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e

l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.

Possono

essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la

decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art.

99.

LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di

quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è

necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso

non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che

venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal

fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

Infine,

l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario

simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella

stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni

applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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