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Decisione

36.2008.57

Istanza di revisione di decisione negativa dell'UAM,che ha concesso la riduzione del premio solo al figlio minorenne,non ai genitori.Verificare se modifica di reddito nel periodo tra dopo la decisione

29 settembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i tre figli, studenti, gli interessati non capiscono il motivo per il quale

anch'essi, come i figli, non possano

avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

C. Considerata

questa comunicazione come un'istanza

di revisione con decisione del 14 febbraio 2008 (doc. A3) l'UAM l'ha dichiarata irricevibile, dato che nessuna delle condizioni

previste dall'art. 13 cpv. 1

RLCAMal si era realizzata.

La decisione su

reclamo del 26 marzo 2008 (doc. A1) ricalca esattamente questa decisione

negativa e respinge il reclamo del 13 marzo 2008 (doc. A2).

D. Il

22 aprile 2008 (doc. I) gli assicurati hanno inoltrato ricorso al TCA contro l'ultima decisione negativa dell'UAM chiedendo la concessione del diritto alla

riduzione dei premi LAMal anche per loro stessi e non solo per la figlia

minorenne, facendo leva sulla circostanza che le loro entrate ammontano ora a

Fr. 5'666.- al mese, con obbligo di mantenere ancora i tre figli agli studi.

E. Con

dettagliata risposta di causa del 27 giugno 2008 (doc. VII) l'Ufficio assicurazione malattia ha proposto

di respingere il ricorso. L'Amministrazione

ha spiegato di avere stabilito il diritto dei ricorrenti alla riduzione del

premio LAMal partendo dal reddito lordo mensile medio accertato in virtù dell'attuale art. 31 lett. m RLCAMal siccome c'è stata una diminuzione delle entrate dall'agosto 2007, anziché procedere con l'applicazione del reddito imponibile desunto

dalla notifica di tassazione 2005. Ritenendo quindi i redditi conseguiti dai

coniugi dal 1° novembre 2007 (Fr. 5'335,95 lordi rispettivamente Fr. 4'881.- netti), si ottiene un reddito annuo netto (Fr. 58'572.-) inferiore a quello esposto nella notifica

di tassazione su reclamo 2005 (Fr. 90'362.-). Con l'adempimento

dell'art. 31 lett. m RLCAMal,

il diritto al sussidio è stato calcolato partendo dal reddito mensile di Fr. 5'335,95 che, convertito con le tabelle

ufficiali, dà un reddito determinante pari a Fr. 39'000.-, importo che permette solo di concedere il diritto alla

riduzione del premio alla figlia minorenne, ma non ai genitori.

La differenza fra la

concessione del sussidio nel 2007 a tutta la famiglia e l'esclusione, per il 2008, proprio dei

coniugi, è dovuta all'applicazione

della notifica di tassazione 2004 nel primo caso ed al calcolo autonomo dei

redditi del 2007 nel secondo caso.

Per quanto attiene all'istanza di revisione strictu sensu,

l'Ufficio assicurazione malattia

ha evidenziato che dopo l'emissione

della decisione del 31 dicembre 2007 non si è realizzata una delle due

condizioni previste dall'art.

13 RLCAMal, siccome il reddito conseguito mensilmente dai ricorrenti agli inizi

del 2008 è addirittura aumentato rispetto alla fine del 2007 (Fr. 5'400,60 lordi, ovvero Fr. 4'941,20 netti), perciò non è data la

revisione della decisione.

Sulla scorta dell'affermazione che i ricorrenti non ricevono

la tredicesima mensilità (doc. IX), l'Amministrazione ha rifatto i calcoli ed è comunque giunta alla

conclusione che l'istanza di

revisione va respinta, dato che anche in tal caso v'è stato un aumento dei redditi e non una riduzione in virtù dell'art. 31 lett. m RLCAMal applicabile su rinvio

dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (doc.

XIII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

Occorre

rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della

legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il

precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al

capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra

immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel

Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è

dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in

vigore.

Resta quindi da

esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il

nuovo Regolamento.

In caso di modifica

delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di

regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31

gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).

Nella fattispecie,

dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008, è il nuovo regolamento

RLCAMal che va posto alla base del presente giudizio.

nel merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2008

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

del 10 ottobre 2007. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante

è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I

limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti

dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-

è il reddito di riferimento.

4.

A

norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal, gli assicurati possono presentare un'istanza

di revisione sia della decisione di riduzione del premio sia dell'importo di

riduzione del premio:

a) a seguito

dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento;

b) nel caso

si verifichino le situazioni di cui all'art. 31 RLCAMal.

Per il nuovo art. 13 cpv. 2 RLCAMal, l'istanza

di revisione deve essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi di tali

condizioni.

In una recente

sentenza (STCA del 7 agosto

2008, 36.2008.51) questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sull'entrata in vigore il 16 novembre 2007 del

nuovo RLCAMal, con cui il Consiglio di Stato ha voluto limitare in ordine di

tempo la possibilità offerta agli assicurati di formulare un'istanza di revisione contro le decisioni

emesse dall'Ufficio

assicurazione malattia. Rispetto al precedente art. 48 RLCAMal, infatti, che prevedeva

che gli assicurati potevano presentare in ogni momento un'istanza di revisione contro l'operato dell'amministrazione in materia di sussidi, il nuovo capoverso 2 dell'art. 13 RLCAMal limita a tre mesi

dal verificarsi delle situazioni previste al capoverso 1 il momento entro cui

presentare l'istanza.

Con questa limitazione

di tempo il Consiglio di Stato ha voluto meglio distinguere il rimedio

straordinario della revisione dalle possibilità ordinarie offerte dall'art. 11 cpv. 1

lett. b-d RLCAMal.

In questo senso, se l'assicurato presenta per la prima volta

un'istanza di sussidio, egli

può formularla – scostandosi dalla regola della presentazione entro la fine dell'anno che precede la corresponsione della

riduzione di premio (art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal) –, se date determinate

premesse, ancora nel corso dell'anno medesimo per il quale chiede la riduzione di premio (art. 11 cpv. 1 lett. b-d RLCAMal).

Nella fattispecie, sulla

scorta di quest'ultima

considerazione, va osservato che poiché i ricorrenti hanno già formulato una

prima domanda di riduzione del premio LAMal nell'agosto 2007, la loro lettera dell'11 febbraio 2008 all'UAM – giunta oltre i trenta giorni di tempo per interporre

reclamo - va valutata quale istanza di revisione e non come una prima domanda

di sussidio. Di conseguenza, la stessa può essere inoltrata all'amministrazione

soltanto entro il termine di tre mesi dal verificarsi delle situazioni di

cui all'art. 13 cpv. 1 RLCAMal e non più nel corso di tutto l'anno in esame (2008) come previsto dall'art. 11 RLCAMal.

5.

Nel

caso concreto, non è stata emessa una tassazione per l'inizio di assoggettamento fiscale (art. 13 cpv. 1 lett. a RLCAMal).

Resta dunque da

analizzare se è dato uno degli estremi di cui all'art. 31 RLCAMal (art. 13 cpv. 1 lett. b RLCAMal).

In virtù dell’art. 31

RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in

particolare, nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso

del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per

sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,

nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai

sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione

dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione

svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate

in Svizzera o tassate alla fonte.".

Con la modifica del 9

luglio 2008 (BU 37/2008 dell'11

luglio 2008) entrata retroattivamente in vigore al 1° gennaio 2008, al citato

elenco è stata aggiunta la lettera o, che prevede:

"o) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e

giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità

primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in

considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione

cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

Nell'ambito di un'istanza di revisione, di rilievo è la situazione posteriore alla decisione

negativa dell'UAM riguardante

il diritto alla riduzione del premio di cassa malati, ossia successiva

al 31 dicembre 2007 ed esistente sino all'emanazione

della decisione su reclamo portante sull'istanza

di revisione dell'11 febbraio

2008, quindi fino al 26 marzo 2008.

Se uno dei casi

enumerati dall'art. 31 RLCAMal

si realizza, allora l'istanza

di revisione va accolta ed occorre ripronunciarsi sul diritto alla riduzione

del premio di cassa malati degli insorgenti.

Se nessuna ipotesi

torna applicabile, l'amministrazione

(rispettivamente il Giudice) non può procedere con la revisione della decisione

formale e l'istanza di revisione

va dunque respinta.

6.

Più

concretamente, data la situazione dei ricorrenti, d'avviso del TCA l'unica ipotesi contemplata dall'art. 31 RLCAMal – a cui rinvia, come visto,

l'art. 13 cpv. 1 lett. b

RLCAMal - che potrebbe tornare applicabile va identificata con la lettera m,

secondo cui deve esserci una diminuzione importante del reddito netto da attività

dipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto al

medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione applicabile all'anno per il quale gli assicurati chiedono

il sussidio. Pertanto, occorre esaminare se le

entrate nette dei ricorrenti dal 1° gennaio 2008 in poi sono diminuite

rispetto al reddito netto stabilito dalla notifica di tassazione 2005.

Dal 1° ottobre 2007 la

signora __________ ha iniziato una nuova attività come venditrice, lavorando dapprima

al 50%, poi al 60%. Su un salario di base lordo di Fr. 3'800.- mensili, nel mese di gennaio 2008 l'assicurata ha incassato Fr. 3'924,45 netti comprensivi sia degli assegni

di Fr. 109,80 per ciascuno dei due figli, sia della retribuzione di Fr. 1'873,40 lordi per ore straordinarie di

lavoro. Nel mese di febbraio 2008, la retribuzione è stata di Fr. 2'280.- lordi più Fr. 109,80 x 2, ossia Fr. 2'201,65 netti. Nel mese di marzo 2008 sono

aumentati gli assegni per i figli con conseguente versamento della differenza

dovuta nel mese precedente, mentre il salario mensile di base è rimasto sempre

il medesimo di Fr. 2'280.-, per

ottenere un salario netto di Fr. 2'352,85.

Nel 2008 l'assicurato riceve una rendita mensile dall'AVS di Fr. 2'916.- (il totale comprende la rendita completava per il coniuge e le

rendite semplici per i tre figli) ed incassa un salario netto di Fr. 550.- per un'attività lucrativa dipendente.

Riassumendo, riportando

queste somme sull'arco di un

anno per poterle comparare con la notifica di tassazione applicabile, si ottiene

da un lato che nel 2008 i ricorrenti possono contare su un'entrata netta media assommante a Fr.

75'507.- ([Fr. 3'924,45 +

Fr. 2'201,65 + 2'352,85] : 3 mesi x 12 mesi [conseguita

dalla moglie] + (Fr. 2'916.- +

Fr. 550.-) x 12 mesi [incassati dal marito].

D'altro lato, la notifica di tassazione IC

2005.

ha ritenuto delle entrate nette di Fr. 90'362.- (Fr. 31'231.- [salario netto da attività dipendente]

+ Fr. 1'063.- [rendita della

previdenza professionale] + Fr. 34'068.- [rendita AVS] + Fr. 24'000.- [rendita vitalizia dall'assicurazione sulla vita]).

Visto quanto precede, i

redditi medi netti conseguiti nel 2008 dagli insorgenti sono

effettivamente inferiori ai redditi netti fissati nella notifica di

tassazione applicabile (IC 2005). Ciò comporta che, in specie, i requisiti d'applicazione dell'art. 31 lett. m RLCAMal sono soddisfatti e, conseguentemente, la

prima condizione cumulativa prevista dall'art. 13 cpv. 1 RLCAMal è adempiuta.

7.

Per

quanto concerne la seconda condizione, quella relativa alla tempestività dell'inoltro

dell'istanza di revisione di una decisione dell'UAM (art. 13 cpv. 2 RLCAMal),

va ricordato che il termine di tre mesi decorre dal verificarsi, in concreto,

della diminuzione dei redditi netti degli assicurati (art. 31 lett. m RLCAMal).

In concreto l'agosto 2007 quando v'è stata la soppressione della rendita vitalizia del marito. Ne consegue

che già in sede di istanza di riduzione del premio la circostanza doveva essere

segnalata e la domanda di revisione dovrebbe essere dichiarata intempestiva.

Non occorre comunque analizzare oltre il tema della tempestività poiché nel

merito, purtroppo, i ricorrenti non possono beneficiare dell'aiuto sociale.

8.

In

merito all'art. 31 RLCAMal, va

osservato che il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del

reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime:

STCA del 18 gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA

del 25 aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA

del 24 settembre 2008, 36.2008.48) rilevando come:

" 2.2 (…)

quando sia accertato un reddito inferiore

a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione

debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e

quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione

del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione

del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per

l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve

partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito (...) cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il

sussidio soggettivo.".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto,

che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del

reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i

dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia

decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati

nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

In concreto il reddito

mensile medio, convertito, non permette la concessione del sussidio. L’esame

degli importi lordi conseguiti dai coniugi per il 2008 va fissato in Fr. 6'427.- ({Fr. 4'373.- [salario lordo moglie di gennaio 2008] + Fr. 2'499,60 [salario lordo moglie di febbraio

2008] + Fr. 2'650,80 [salario

lordo moglie di marzo 2008] + Fr. 2'550.- [salario lordo moglie di marzo 2008] + Fr. 2'550.- [salario lordo moglie di aprile 2008]}

: 5 mesi + Fr. 586,60 [salario lordo mensile marito nel 2008] + Fr. 2'916.- [rendita AVS per tutta la famiglia]).

A proposito del

computo della rendita AVS che percepisce il ricorrente, va evidenziato come, in

una recente sentenza in ambito di assicurazione invalidità pubblicata in DTF

134.

V 15, al considerando 2.3 il Tribunale federale abbia stabilito che la rendita

per figli dell'assicurazione invalidità

non può essere versata direttamente al figlio maggiorenne. Se applicato per

analogia in concreto nei redditi dei ricorrenti andrebbe computata l'intera rendita mensile AVS che il genitore

beneficiario riceve per sé (Fr. 1'445), il coniuge (Fr. 433) ed i tre figli (Fr. 346 x 3), sebbene uno

solo di essi sia minorenne e quindi rientri nel calcolo del diritto della riduzione

del premio LAMal dei genitori. La questione non merita comunque di essere

risolta in questa sede. Alla luce dei valori ritenuti dall’amministrazione nel

suo scritto doc.XIII [sia riferito al gennaio 2008 che per il periodo dal

febbraio 2008], valori che possono essere condivisi siccome debitamente

comprovati dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in maniera adeguata e

conforme ai precetti procedurali, non è possibile concedere il sussidio. Il

reddito netto accertato, convertito a mano delle apposite tabelle, non permette

l’aiuto sociale. Dal 1° novembre il reddito netto ricordato dall'UAM è stato di

CHF 4'4723.55 e, dal 1° febbraio 2008, assomma a CHF 4'876.05. Come ricordato

la conversione di tale importo in reddito ipotetico dà una cifra che supera i

limiti (cfr. doc. XIII). L’uso delle tabelle di conversione allestite

dall’amministrazione delle contribuzioni, che per loro natura non possono

attagliarsi perfettamente al caso concreto, è obbligatorio. Come rammenta quindi

l’UAM secondo il calcolo, favorevole ai ricorrenti, si giunge ad un reddito

determinante di Fr. 37'000, che

dà sempre diritto alla riduzione del premio di cassa malati soltanto per la figlia

minorenne, ma non anche ai suoi genitori.

In queste circostanze,

il ricorso interposto da questi ultimi deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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