36.2008.57
Istanza di revisione di decisione negativa dell'UAM,che ha concesso la riduzione del premio solo al figlio minorenne,non ai genitori.Verificare se modifica di reddito nel periodo tra dopo la decisione
29 settembre 2008Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.57
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Istanza di revisione di decisione negativa dell'UAM,che ha concesso la riduzione del premio solo al figlio minorenne,non ai genitori.Verificare se modifica di reddito nel periodo tra dopo la decisione negativa e la decisione su reclamo sull'istanza di revisione.Accertamento dei redditi.Diminuzione
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CONVERSIONE DEL REDDITO
DIMINUZIONE DEL REDDITO
LIMITI DI CONCESSIONE
PREMIO
REVISIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 11 RLCAMAL
art. 13 RLCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.57
TB
Lugano
29 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 marzo 2008
emanata da
Istituto assicurazioni sociali - Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, genitori di tre figli di cui uno ancora minorenne, il 27 agosto 2007 (doc.
1) hanno inoltrato all'Ufficio
assicurazione malattia il formulario per la richiesta della riduzione
individuale del premio di cassa malati per l'anno 2008, accompagnato da uno scritto con cui avvertivano l'UAM di avere formulato reclamo contro le
notifiche di tassazione 2005 e 2006, che dal luglio 2007 la loro situazione
finanziaria era mutata non essendoci più l'introito della polizza sull'assicurazione vita di Fr. 2'000.- al mese e che dal 31 agosto 2007 __________ avrebbe perso il
lavoro, con ulteriore diminuzione delle loro entrate.
Il 30 novembre 2007 (doc.
A7) l'Amministrazione ha
chiesto agli assicurati di produrre i giustificativi relativi alla loro
situazione economica degli ultimi sei mesi e, su questa scorta (docc. A5 e A6),
con decisione del 31 dicembre 2007 (doc. 3) l'UAM ha accolto la domanda degli assicurati, limitatamente però al solo
diritto della figlia minorenne.
B. L'11 febbraio 2008 (doc. A4) gli assicurati hanno inviato all'amministrazione una lettera, evidenziando
che le loro condizioni economiche si sono modificate ulteriormente dal 1° febbraio,
ammontando ora a Fr. 5'616.-
mensili. Ritenuto come le entrate siano diminuite di Fr. 1'500.- al mese e che abbiano ancora a carico
Fatti
i tre figli, studenti, gli interessati non capiscono il motivo per il quale
anch'essi, come i figli, non possano
avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati.
C. Considerata
questa comunicazione come un'istanza
di revisione con decisione del 14 febbraio 2008 (doc. A3) l'UAM l'ha dichiarata irricevibile, dato che nessuna delle condizioni
previste dall'art. 13 cpv. 1
RLCAMal si era realizzata.
La decisione su
reclamo del 26 marzo 2008 (doc. A1) ricalca esattamente questa decisione
negativa e respinge il reclamo del 13 marzo 2008 (doc. A2).
D. Il
22 aprile 2008 (doc. I) gli assicurati hanno inoltrato ricorso al TCA contro l'ultima decisione negativa dell'UAM chiedendo la concessione del diritto alla
riduzione dei premi LAMal anche per loro stessi e non solo per la figlia
minorenne, facendo leva sulla circostanza che le loro entrate ammontano ora a
Fr. 5'666.- al mese, con obbligo di mantenere ancora i tre figli agli studi.
E. Con
dettagliata risposta di causa del 27 giugno 2008 (doc. VII) l'Ufficio assicurazione malattia ha proposto
di respingere il ricorso. L'Amministrazione
ha spiegato di avere stabilito il diritto dei ricorrenti alla riduzione del
premio LAMal partendo dal reddito lordo mensile medio accertato in virtù dell'attuale art. 31 lett. m RLCAMal siccome c'è stata una diminuzione delle entrate dall'agosto 2007, anziché procedere con l'applicazione del reddito imponibile desunto
dalla notifica di tassazione 2005. Ritenendo quindi i redditi conseguiti dai
coniugi dal 1° novembre 2007 (Fr. 5'335,95 lordi rispettivamente Fr. 4'881.- netti), si ottiene un reddito annuo netto (Fr. 58'572.-) inferiore a quello esposto nella notifica
di tassazione su reclamo 2005 (Fr. 90'362.-). Con l'adempimento
dell'art. 31 lett. m RLCAMal,
il diritto al sussidio è stato calcolato partendo dal reddito mensile di Fr. 5'335,95 che, convertito con le tabelle
ufficiali, dà un reddito determinante pari a Fr. 39'000.-, importo che permette solo di concedere il diritto alla
riduzione del premio alla figlia minorenne, ma non ai genitori.
La differenza fra la
concessione del sussidio nel 2007 a tutta la famiglia e l'esclusione, per il 2008, proprio dei
coniugi, è dovuta all'applicazione
della notifica di tassazione 2004 nel primo caso ed al calcolo autonomo dei
redditi del 2007 nel secondo caso.
Per quanto attiene all'istanza di revisione strictu sensu,
l'Ufficio assicurazione malattia
ha evidenziato che dopo l'emissione
della decisione del 31 dicembre 2007 non si è realizzata una delle due
condizioni previste dall'art.
13 RLCAMal, siccome il reddito conseguito mensilmente dai ricorrenti agli inizi
del 2008 è addirittura aumentato rispetto alla fine del 2007 (Fr. 5'400,60 lordi, ovvero Fr. 4'941,20 netti), perciò non è data la
revisione della decisione.
Sulla scorta dell'affermazione che i ricorrenti non ricevono
la tredicesima mensilità (doc. IX), l'Amministrazione ha rifatto i calcoli ed è comunque giunta alla
conclusione che l'istanza di
revisione va respinta, dato che anche in tal caso v'è stato un aumento dei redditi e non una riduzione in virtù dell'art. 31 lett. m RLCAMal applicabile su rinvio
dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (doc.
XIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
In caso di modifica
delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di
regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31
gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).
Nella fattispecie,
dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008, è il nuovo regolamento
RLCAMal che va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti
dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-
è il reddito di riferimento.
4.
A
norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal, gli assicurati possono presentare un'istanza
di revisione sia della decisione di riduzione del premio sia dell'importo di
riduzione del premio:
a) a seguito
dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento;
b) nel caso
si verifichino le situazioni di cui all'art. 31 RLCAMal.
Per il nuovo art. 13 cpv. 2 RLCAMal, l'istanza
di revisione deve essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi di tali
condizioni.
In una recente
sentenza (STCA del 7 agosto
2008, 36.2008.51) questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sull'entrata in vigore il 16 novembre 2007 del
nuovo RLCAMal, con cui il Consiglio di Stato ha voluto limitare in ordine di
tempo la possibilità offerta agli assicurati di formulare un'istanza di revisione contro le decisioni
emesse dall'Ufficio
assicurazione malattia. Rispetto al precedente art. 48 RLCAMal, infatti, che prevedeva
che gli assicurati potevano presentare in ogni momento un'istanza di revisione contro l'operato dell'amministrazione in materia di sussidi, il nuovo capoverso 2 dell'art. 13 RLCAMal limita a tre mesi
dal verificarsi delle situazioni previste al capoverso 1 il momento entro cui
presentare l'istanza.
Con questa limitazione
di tempo il Consiglio di Stato ha voluto meglio distinguere il rimedio
straordinario della revisione dalle possibilità ordinarie offerte dall'art. 11 cpv. 1
lett. b-d RLCAMal.
In questo senso, se l'assicurato presenta per la prima volta
un'istanza di sussidio, egli
può formularla – scostandosi dalla regola della presentazione entro la fine dell'anno che precede la corresponsione della
riduzione di premio (art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal) –, se date determinate
premesse, ancora nel corso dell'anno medesimo per il quale chiede la riduzione di premio (art. 11 cpv. 1 lett. b-d RLCAMal).
Nella fattispecie, sulla
scorta di quest'ultima
considerazione, va osservato che poiché i ricorrenti hanno già formulato una
prima domanda di riduzione del premio LAMal nell'agosto 2007, la loro lettera dell'11 febbraio 2008 all'UAM – giunta oltre i trenta giorni di tempo per interporre
reclamo - va valutata quale istanza di revisione e non come una prima domanda
di sussidio. Di conseguenza, la stessa può essere inoltrata all'amministrazione
soltanto entro il termine di tre mesi dal verificarsi delle situazioni di
cui all'art. 13 cpv. 1 RLCAMal e non più nel corso di tutto l'anno in esame (2008) come previsto dall'art. 11 RLCAMal.
5.
Nel
caso concreto, non è stata emessa una tassazione per l'inizio di assoggettamento fiscale (art. 13 cpv. 1 lett. a RLCAMal).
Resta dunque da
analizzare se è dato uno degli estremi di cui all'art. 31 RLCAMal (art. 13 cpv. 1 lett. b RLCAMal).
In virtù dell’art. 31
RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in
particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte.".
Con la modifica del 9
luglio 2008 (BU 37/2008 dell'11
luglio 2008) entrata retroattivamente in vigore al 1° gennaio 2008, al citato
elenco è stata aggiunta la lettera o, che prevede:
"o) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e
giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
Nell'ambito di un'istanza di revisione, di rilievo è la situazione posteriore alla decisione
negativa dell'UAM riguardante
il diritto alla riduzione del premio di cassa malati, ossia successiva
al 31 dicembre 2007 ed esistente sino all'emanazione
della decisione su reclamo portante sull'istanza
di revisione dell'11 febbraio
2008, quindi fino al 26 marzo 2008.
Se uno dei casi
enumerati dall'art. 31 RLCAMal
si realizza, allora l'istanza
di revisione va accolta ed occorre ripronunciarsi sul diritto alla riduzione
del premio di cassa malati degli insorgenti.
Se nessuna ipotesi
torna applicabile, l'amministrazione
(rispettivamente il Giudice) non può procedere con la revisione della decisione
formale e l'istanza di revisione
va dunque respinta.
6.
Più
concretamente, data la situazione dei ricorrenti, d'avviso del TCA l'unica ipotesi contemplata dall'art. 31 RLCAMal – a cui rinvia, come visto,
l'art. 13 cpv. 1 lett. b
RLCAMal - che potrebbe tornare applicabile va identificata con la lettera m,
secondo cui deve esserci una diminuzione importante del reddito netto da attività
dipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto al
medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione applicabile all'anno per il quale gli assicurati chiedono
il sussidio. Pertanto, occorre esaminare se le
entrate nette dei ricorrenti dal 1° gennaio 2008 in poi sono diminuite
rispetto al reddito netto stabilito dalla notifica di tassazione 2005.
Dal 1° ottobre 2007 la
signora __________ ha iniziato una nuova attività come venditrice, lavorando dapprima
al 50%, poi al 60%. Su un salario di base lordo di Fr. 3'800.- mensili, nel mese di gennaio 2008 l'assicurata ha incassato Fr. 3'924,45 netti comprensivi sia degli assegni
di Fr. 109,80 per ciascuno dei due figli, sia della retribuzione di Fr. 1'873,40 lordi per ore straordinarie di
lavoro. Nel mese di febbraio 2008, la retribuzione è stata di Fr. 2'280.- lordi più Fr. 109,80 x 2, ossia Fr. 2'201,65 netti. Nel mese di marzo 2008 sono
aumentati gli assegni per i figli con conseguente versamento della differenza
dovuta nel mese precedente, mentre il salario mensile di base è rimasto sempre
il medesimo di Fr. 2'280.-, per
ottenere un salario netto di Fr. 2'352,85.
Nel 2008 l'assicurato riceve una rendita mensile dall'AVS di Fr. 2'916.- (il totale comprende la rendita completava per il coniuge e le
rendite semplici per i tre figli) ed incassa un salario netto di Fr. 550.- per un'attività lucrativa dipendente.
Riassumendo, riportando
queste somme sull'arco di un
anno per poterle comparare con la notifica di tassazione applicabile, si ottiene
da un lato che nel 2008 i ricorrenti possono contare su un'entrata netta media assommante a Fr.
75'507.- ([Fr. 3'924,45 +
Fr. 2'201,65 + 2'352,85] : 3 mesi x 12 mesi [conseguita
dalla moglie] + (Fr. 2'916.- +
Fr. 550.-) x 12 mesi [incassati dal marito].
D'altro lato, la notifica di tassazione IC
2005.
ha ritenuto delle entrate nette di Fr. 90'362.- (Fr. 31'231.- [salario netto da attività dipendente]
+ Fr. 1'063.- [rendita della
previdenza professionale] + Fr. 34'068.- [rendita AVS] + Fr. 24'000.- [rendita vitalizia dall'assicurazione sulla vita]).
Visto quanto precede, i
redditi medi netti conseguiti nel 2008 dagli insorgenti sono
effettivamente inferiori ai redditi netti fissati nella notifica di
tassazione applicabile (IC 2005). Ciò comporta che, in specie, i requisiti d'applicazione dell'art. 31 lett. m RLCAMal sono soddisfatti e, conseguentemente, la
prima condizione cumulativa prevista dall'art. 13 cpv. 1 RLCAMal è adempiuta.
7.
Per
quanto concerne la seconda condizione, quella relativa alla tempestività dell'inoltro
dell'istanza di revisione di una decisione dell'UAM (art. 13 cpv. 2 RLCAMal),
va ricordato che il termine di tre mesi decorre dal verificarsi, in concreto,
della diminuzione dei redditi netti degli assicurati (art. 31 lett. m RLCAMal).
In concreto l'agosto 2007 quando v'è stata la soppressione della rendita vitalizia del marito. Ne consegue
che già in sede di istanza di riduzione del premio la circostanza doveva essere
segnalata e la domanda di revisione dovrebbe essere dichiarata intempestiva.
Non occorre comunque analizzare oltre il tema della tempestività poiché nel
merito, purtroppo, i ricorrenti non possono beneficiare dell'aiuto sociale.
8.
In
merito all'art. 31 RLCAMal, va
osservato che il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del
reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime:
STCA del 18 gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA
del 25 aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA
del 24 settembre 2008, 36.2008.48) rilevando come:
" 2.2 (…)
quando sia accertato un reddito inferiore
a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione
debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e
quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione
del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione
del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve
partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito (...) cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto,
che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del
reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i
dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
In concreto il reddito
mensile medio, convertito, non permette la concessione del sussidio. L’esame
degli importi lordi conseguiti dai coniugi per il 2008 va fissato in Fr. 6'427.- ({Fr. 4'373.- [salario lordo moglie di gennaio 2008] + Fr. 2'499,60 [salario lordo moglie di febbraio
2008] + Fr. 2'650,80 [salario
lordo moglie di marzo 2008] + Fr. 2'550.- [salario lordo moglie di marzo 2008] + Fr. 2'550.- [salario lordo moglie di aprile 2008]}
: 5 mesi + Fr. 586,60 [salario lordo mensile marito nel 2008] + Fr. 2'916.- [rendita AVS per tutta la famiglia]).
A proposito del
computo della rendita AVS che percepisce il ricorrente, va evidenziato come, in
una recente sentenza in ambito di assicurazione invalidità pubblicata in DTF
134.
V 15, al considerando 2.3 il Tribunale federale abbia stabilito che la rendita
per figli dell'assicurazione invalidità
non può essere versata direttamente al figlio maggiorenne. Se applicato per
analogia in concreto nei redditi dei ricorrenti andrebbe computata l'intera rendita mensile AVS che il genitore
beneficiario riceve per sé (Fr. 1'445), il coniuge (Fr. 433) ed i tre figli (Fr. 346 x 3), sebbene uno
solo di essi sia minorenne e quindi rientri nel calcolo del diritto della riduzione
del premio LAMal dei genitori. La questione non merita comunque di essere
risolta in questa sede. Alla luce dei valori ritenuti dall’amministrazione nel
suo scritto doc.XIII [sia riferito al gennaio 2008 che per il periodo dal
febbraio 2008], valori che possono essere condivisi siccome debitamente
comprovati dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in maniera adeguata e
conforme ai precetti procedurali, non è possibile concedere il sussidio. Il
reddito netto accertato, convertito a mano delle apposite tabelle, non permette
l’aiuto sociale. Dal 1° novembre il reddito netto ricordato dall'UAM è stato di
CHF 4'4723.55 e, dal 1° febbraio 2008, assomma a CHF 4'876.05. Come ricordato
la conversione di tale importo in reddito ipotetico dà una cifra che supera i
limiti (cfr. doc. XIII). L’uso delle tabelle di conversione allestite
dall’amministrazione delle contribuzioni, che per loro natura non possono
attagliarsi perfettamente al caso concreto, è obbligatorio. Come rammenta quindi
l’UAM secondo il calcolo, favorevole ai ricorrenti, si giunge ad un reddito
determinante di Fr. 37'000, che
dà sempre diritto alla riduzione del premio di cassa malati soltanto per la figlia
minorenne, ma non anche ai suoi genitori.
In queste circostanze,
il ricorso interposto da questi ultimi deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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