36.2008.6
Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM; int
19 febbraio 2008Italiano26 min
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Numero d'incarto:
36.2008.6
Data decisione, Autorità:
19.02.2008, TCA
Titolo:
Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM; interesse del 5% annuo dovuto solo a partire dalla costituzione in mora
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 7 cpv. 4 LAMAL
art. 60 LAMAL
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 64 let. a LAMAL
art. 80 LAMAL
art. 88 LAMAL
art. 26 LPGA
art. 38 cpv. 1 LPGA
art. 38bis cpv. 2 LPGA
art. 60 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 20 LPTCA
art. 22 LPTCA
art. 82 let. a LTF
art. 83 LTF
art. 86 LTF
art. 95 LTF
art. 97 LTF
art. 99 LTF
art. 100 LTF
art. 113 LTF
art. 116 LTF
art. 132 LTF
art. 90 OAMAL
art. 93 OAMAL
art. 103 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.6
IR/sc
Lugano
19 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
dicembre 2007 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha già interessato questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel corso
dei recenti mesi con tre distinti ricorsi formanti gli incarti 36.2006.151
(evaso con sentenza 12 ottobre 2006) 36.2007.27 (evaso con sentenza 7 maggio
2007) e 36.2007.147 (evaso con sentenza 3 ottobre 2007).
Il
signor RI 1, come ricordano le sentenze citate, è affiliato presso la Cassa
malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con un
premio mensile di CHF 77.45 dal 1° gennaio 2007 e ciò grazie al sussidio del Cantone.
Con
atto 8 gennaio 2008 RI 1 ha impugnato al TCA la decisione su opposizione 4
dicembre 2007 con cui CO 1 ha respinto l'opposizione interposta al provvedimento
amministrativo del medesimo assicuratore datato 18 settembre 2007.
Più
specificatamente CO 1 ha considerato come non avrebbe pagato i premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure di marzo, aprile e maggio 2007 per complessivi CHF
77.45 mensili.
Il
versamento dell'importo è stato richiamato e sollecitato con il carico delle
relative spese amministrative (CHF 10.-- per il richiamo e CHF 30.-- ulteriori
per il sollecito). Il 21 agosto 2007 CO 1 ha fatto spiccare il PE __________
nei confronti del debitore, atto esecutivo cui l'escusso si è opposto.
B. Mediante
l'uso di un formulario CO 1 ha deciso, il 18 settembre 2007, il rigetto dell'opposizione
formulata al PE. L'opposizione alla decisione formale è del successivo 22 ottobre
2007.
Come
indicato l'assicuratore ha emesso il 4 dicembre 2007 la decisione su opposizione
con cui ha confermato il suo credito oltre gli accessori.
Con
ricorso 8 gennaio 2008 (nel suo tenore nel solco delle contestazioni già decise
da questo Tribunale con le sentenze citate) RI 1 impugna la decisione su
opposizione, indicando che l'assicuratore avrebbe "una decisione cantonale
per il sussidio totale" non rimborsando nulla. Egli rileva quindi di
"adeguarsi alla prassi adottata dalla Cassa malati: resta in attesa della
decisione cantonale definitiva".
RI
1 evidenzia poi che CO 1 riceve "... un contributo cantonale di
sussidio" ed ha quindi "... garanzia da parte del Cantone stesso del
pagamento di (quasi) il 75% del premio ... per tutto l'anno seguente".
Il
ricorrente ribadisce che CO 1 tratterebbe arbitrariamente importi senza emettere
decisioni a riguardo subendo la lentezza degli "enti preposti" e
contesta di riflesso le spese amministrative protestando una
"compensazione per il tempo e non solo".
CO
1 si oppone all'accoglimento del gravame con motivi che, dove necessario, saranno
ripresi in corso di motivazione.
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il
gravame appare tempestivo siccome formulato nel termine legale di 30 giorni.
nel merito
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati
premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i
costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le
riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU
2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo
l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli
assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora
compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota
percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93
cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie,
gli assicuratori possono esercitare un’assicu-razione per la quale gli
assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista
nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali
ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani
adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse
per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere
valide in tutto il Cantone.
Per
l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,
assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze
della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato
non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione
per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni
finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora
e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo
informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di
vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le
prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma
dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
L'art.
90 cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di
regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai
sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a
cpv. 1 OAMal).
Fatti
I
premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro
esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta
da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida,
l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di
permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle
conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1 OAMal).
Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,
l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro
mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art.
105 b cpv. 2)
Se
l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3).
Conformemente
all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione
dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la
rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo
pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione.
Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il
periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle
prestazioni. La sospensione termina non
appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della
richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai
certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le
disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante
la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non
possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.
Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle
partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione
irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le
condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a
carico dei costi.
Come
rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della
legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se
l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve
informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni
ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima
della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino
a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto
termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute
all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare
l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può
cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7
capoversi 1 e 2 della legge.
4. In
concreto RI 1 non ha pagato i 3 mesi reclamati da CO 1, circostanza che il ricorrente
non smentisce.
RI
1 non ha comprovato il pagamento del suo debito verso la Cassa. Egli si oppone
al pagamento con argomenti che sono già stati analizzati dal TCA nelle citate
sentenze. Come rammentato da ultimo nella sentenza 3 ottobre 2007:
" (...)
Pendente la causa formante l’inc. 36.2006.151 tra
le medesime parti il TCA ha chiesto all’assicuratore di trasmettere gli accordi
che derogano all’art. 90 cpv. 1 OAMal, poiché la Cassa aveva chiesto, già a
fine dicembre 2005, il pagamento dei premi dovuti per i mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2006 (doc. XI inc. 36.2006.151).
Con scritto 22 settembre 2006 l’assicuratore aveva
precisato che il ricorrente, dal 1° marzo 1987, ha sempre pagato i premi trimestralmente
ed aveva allegato copia della proposta di assicurazione del 26 novembre 1986
(doc. XII + Bis inc. 36.2006.151). Nella sua impugnativa il signor RI 1 non
indica, e nemmeno rende verosimile, che detta situazione giuridica sia mutata
in corso dell’anno 2006. Va quindi ammesso l’obbligo di pagare anticipatamente
trimestralmente il premio dovuto e la richiesta della Cassa va ammessa. La
procedura seguita dalla Cassa (richiamo, diffida, precetto esecutivo, decisione
di rigetto dell’opposizione: cfr. art. 64a LAMal e 90 OAMal) è pure corretta.
L’insorgente fa valere che il Canton Ticino ha già
pagato gran parte del suo premio (così come ha già fatto nelle precedenti
procedure). Come già rammentato nella sentenza 36.2006.151 va ricordato che, a
prescindere da quanto l’autorità cantonale versa all’assicuratore per la
riduzione del premio, comunque l’interessato, per la parte non coperta dal
sussidio, resta obbligato a versare l’importo dovuto nei termini pattuiti.
Poiché l’assicurato non ha versato quanto dovuto nei modi e nei tempi concordati,
l’assicuratore era legittimato a mettere in atto la procedura prevista dagli
art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA (analogamente a quanto ritenuto nella
sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006).
L’assicurato fa valere, nuovamente come nelle altre
procedure decise, presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati,
chiedendone la compensazione con quanto da lui dovuto. La richiesta non può
essere accolta. Come già evocato nella sentenza 12 ottobre 2006 (inc.
36.2006.151) con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K 114/03),
pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:
"
Nella
più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI,
questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle
assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati,
contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di
prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza
ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto
che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art.
5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto
la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da
quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine). Orbene,
la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio
della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli
della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che
esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione
contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria
appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della
compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei
premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e
dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure
previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in
effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata
delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo
del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter
sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto
assicurativo. Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto."
Il
ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti
crediti nei confronti della Cassa. (...)"
RI
1 ribadisce l'esistenza di suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Come
già rammentato CO 1 dovrà procedere all'emanazione di formali decisioni sui
punti controversi tra le parti (diritti del signor RI 1) ma l'assicurato non
può trattenere il premio dovuto a compensazione di sue pretese.
Come
rammentato nella sentenza 3 ottobre 3007:
" (...) l’assicuratore dovrà provvedere
all’emanazione di una decisione formale tramite la quale motiverà il mancato
riconoscimento delle pretese del signor RI 1. A questo scopo gli atti sono già
stati trasmessi ad CO 1. L’assicuratore dovrà svolgere, se non lo ha ancora
fatto, gli accertamenti necessari. Se il ricorrente ritiene che, con ingiustificato
ritardo, l’assicuratore non emana i provvedimenti dovuti, pur adempiendo alle
richieste dell’assicuratore di produrre i documenti necessari (se disponibili
od ottenibili), potrà rivolgersi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
mediante ricorso per denegata giustizia. Il signor RI 1 indica di non avere
autorizzato la compensazione di premi da lui dovuti con suoi crediti nei
confronti dell’assicuratore. Il tema non è in discussione alla luce della
decisione su opposizione impugnata. CO 1 pretende il versamento di premi
scaduti, anticipatamente dovuti come agli accordi tra le parti e non indica
compensazione con crediti dell’assicurato. (...)
5. RI
1 protesta indennità in suo favore a causa dell'atteggiamento tenuto
dall'assicuratore. In merito nella sentenza 3 ottobre 2007 il TCA aveva
evidenziato:
" (...)
L’insorgente postula ancora il versamento di
indennità per il tempo da lui messo a disposizione affinché CO 1 non approfitti
della sua posizione dominante. Alla luce dell’esito della procedura appare che CO
1 non ha approfittato della sua posizione, ha esercitato gli obblighi e diritti
che le derivano dalla legge, procedendo mediante diffida, quindi con la
precettazione e le decisioni che le competono per l’incasso di premi dovuti.
Diverso è il discorso dei diritti rivendicati dall’assicurato sui quali dovrà
chinarsi nei tempi più contenuti. In ogni caso al ricorrente non possono qui
essere riconosciuti diritti di sorta (...)"
Analogo
discorso vale qui oggi.
RI
1 è in ritardo nel pagamento dei premi dovuti e le motivazioni per opporsi al pagamento
sono già state più volte esaminate dal TCA. Il suo atteggiamento diviene, così,
palesemente defatigatorio. Egli con il suo agire cagiona il suo impegno. Già è
stato comunicato al signor RI 1 come fare valere correttamente i suoi diritti.
6. Accertata l'entità
del premio ed il debito di RI 1 occorre esaminare se il ricorrente debba
inoltre versare gli importi delle spese pretese da CO 1.
Come
evocato in precedenza e sulla scorta dei principi già ricordati nelle sentenze
citate se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in
misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art.
105 b cpv. 3 OAMal).
In
concreto chiede complessivamente CHF 40.- di spese amministrative a fronte del
sollecito e della diffida. Agli atti CO 1 ha prodotto le condizioni
d'assicurazione che fondano il suo diritto alla percezione di dette spese. Gli
importi sono equilibrati e consoni. Gli stessi sono palesemente dovuti.
Come
ricordato nella sentenza 3 ottobre 2007:
" (...)
L’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che
l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei
richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e
di fr. 30.-.
(...)
L’importo di fr. 40.-- (fr. 10 + fr. 30) per
trimestre è dovuto (...)
Gli importi delle spese esecutive non formano
invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa
L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003
no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non
essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo
relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22
luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K
68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03). (...)"
L'importo
dovuto da RI 1 assomma quindi a CHF 77.45 x 3 + CHF 40.- = CHF 272.35.
7. CO
1 chiede interesse al 5% - ed il tasso è corretto - dal 16 giugno 2007.
In
merito al tema degli interessi nella sentenza 3 ottobre 2007 è stato rilevato
come:
" (...)
Infine, circa gli interessi (...), per l'art. 26
cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di
breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti
ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90
cpv. 2 OAMal).
Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05),
pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo
l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione
di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi
non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere
desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.
Come rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo,
Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:
"
Verzugszinsen
sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet,
dass Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen
darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung,
aus der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche
Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer
Beitragsforderung eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine
Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit gestützt auf die
einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen werden
können.
Nicht verlangt ist
somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt
werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff
<<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art.104 Abs. 1 OR zu verstehen.
Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche
Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche
Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher,
Verzugszinsen, 63)."
A proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32
ad art. 26, rammenta:
"
(…)
Mit der Einführung
einer allgemeinen Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die
bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien grundsätzlich der
Verzugszinspflicht."
Nel caso di specie l’insorgente non ha versato
quanto si è impegnato a solvere trimestralmente entro l’inizio del mese di
luglio ed ottobre. Per questo motivo l’assicuratore chiede interessi al 5% dal
15 dicembre 2006 (cfr. art. 90 OAMal; cfr. STFA del 26 agosto 2004, K 68/04,
dove il ricorrente si era accordato con la Cassa per il pagamento semestrale
dei premi [cfr. consid. 6 della citata STFA] e gli interessi dovuti sui premi
arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a decorrere con il 1° gennaio
2003 [cfr. consid. 5.3 e 8 della citata STFA]).
In concreto tuttavia alla luce dell’art. 17.1 delle
condizioni generali (richiamata qui la sentenza 12 ottobre 2006) “l’assicurato
che, dopo vari richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora.
Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni, l’assicurato
diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla prossima scadenza e
viene introdotta una procedura di riscossione in via di pignoramento o in via
di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato è tenuto a partecipare alle
spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione,
rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.”
Le parti si sono pertanto accordate nel senso che
con la scadenza dei premi (in concreto 1.7.2006 e 1.10.2006), l’assicurato non
si trova immediatamente in mora. Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito
in mora (cfr. art. 17.1. prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è
seguita da pagamento entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente
debitore dei premi dovuti (cfr. art. 17.1 seconda frase CGA). Nel caso di
specie l’ultima diffida risale al 15 dicembre 2006 per gli interessi
dell’ultimo trimestre. L’interesse va allora ammesso a partire dal 21 dicembre
2006 mentre per il primo trimestre dovrebbe essere il 21 settembre 2006 ma CO 1
ha (cfr PE) rinunciato alla percezione degli interessi sino al 15 dicembre
2006.
Correttamente CO 1 ha ritenuto che gli interessi
non possono essere chiesti sulle spese di diffida ed esecutive, analogamente a
quanto previsto per le partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40). (...)"
In
concreto gli interessi decorrono trascorsi 5 giorni dalla diffida e cioè dal 22
giugno 2007 e non dal 16 giugno 2007 come voluto dall'assicuratore.
8. Alla
luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto e l'opposizione interposta
al PE __________ dell'UE di __________ del 16 agosto 2007 è rigettato per CHF
272.35 e tre interessi al 5% su CHF 232.35 dal 22 giugno 2007.
9. Come
evocato nella sentenza 3 ottobre 2007:
" (...)
L’insorgente, come già indicato nella sentenza 12
ottobre 2006 e per gli stessi motivi ivi contenuti, non ha diritto a rimborso
delle spese di procedura da lui sostenute rispettivamente a vedersi riconoscere
ripetibili in questa sede. La procedura di ricorso é infatti retta dal diritto
cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61
LPGA). In particolare per l’art. 61 let. g LPGA il ricorrente patrocinato che
vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito
dal tribunale delle assicurazioni. (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e
le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89
consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss). L’importo è determinato senza tener
conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità
del procedimento. L’art. 20 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura é per
principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per
leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le
spese di procedura. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle
ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). L'Alta corte
federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il
diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta
solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro
svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una
perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati
ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF
110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1997, pag. 394).
In concreto non vi sono palesemente i presupposti
per accordare all’insorgente il diritto a ripetibili e al rimborso delle spese
sostenute, anzi il ricorso, ai limiti della temerarietà, avrebbe potuto provocare
il carico di tassa di giustizia e spese (alla luce delle 2 sentenze già emesse
e note al ricorrente) se non fosse per l’inesattezza dell’amministrazione a
calcolare la data di decorrenza dell’interesse richiesto. Di conseguenza il
ricorso è solo minimamente ammesso alla luce delle considerazioni esposte, non
si percepiscono tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili. (...)"
Ebbene
l'atteggiamento del ricorrente ha comportato 4 sentenze dal TCA di analogo
tenore. Il comportamento temerario non sarà ulteriormente tollerato e ciò anche
a fronte di esigue imprecisioni di CO 1. RI 1 è avvisato che, qualora
persistesse nel suo atteggiamento con le medesime modalità ed argomentazioni,
verrà in futuro percepita tassa di giustizia e saranno attribuite, a controparte,
ripetibili.
10. Con il 1° gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,
che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e
che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a
questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le
Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg.).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è riformata nel senso dei considerandi.
Di
conseguenza:
1.1. RI 1 è condannato a
pagare all'assicuratore CO 1 l'importo di CHF 272.35 oltre interessi al 5% su
CHF 232.35 dal 22 giugno 2007.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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