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Decisione

36.2008.6

Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM; int

19 febbraio 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro

esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta

da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida,

l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di

permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle

conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1 OAMal).

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,

l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro

mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art.

105 b cpv. 2)

Se

l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3).

Conformemente

all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la

rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo

pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione.

Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il

periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle

prestazioni. La sospensione termina non

appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della

richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai

certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le

disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante

la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non

possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.

Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle

partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione

irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le

condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a

carico dei costi.

Come

rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della

legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se

l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve

informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute

all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare

l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può

cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7

capoversi 1 e 2 della legge.

4. In

concreto RI 1 non ha pagato i 3 mesi reclamati da CO 1, circostanza che il ricorrente

non smentisce.

RI

1 non ha comprovato il pagamento del suo debito verso la Cassa. Egli si oppone

al pagamento con argomenti che sono già stati analizzati dal TCA nelle citate

sentenze. Come rammentato da ultimo nella sentenza 3 ottobre 2007:

" (...)

Pendente la causa formante l’inc. 36.2006.151 tra

le medesime parti il TCA ha chiesto all’assicuratore di trasmettere gli accordi

che derogano all’art. 90 cpv. 1 OAMal, poiché la Cassa aveva chiesto, già a

fine dicembre 2005, il pagamento dei premi dovuti per i mesi di gennaio,

febbraio e marzo 2006 (doc. XI inc. 36.2006.151).

Con scritto 22 settembre 2006 l’assicuratore aveva

precisato che il ricorrente, dal 1° marzo 1987, ha sempre pagato i premi trimestralmente

ed aveva allegato copia della proposta di assicurazione del 26 novembre 1986

(doc. XII + Bis inc. 36.2006.151). Nella sua impugnativa il signor RI 1 non

indica, e nemmeno rende verosimile, che detta situazione giuridica sia mutata

in corso dell’anno 2006. Va quindi ammesso l’obbligo di pagare anticipatamente

trimestralmente il premio dovuto e la richiesta della Cassa va ammessa. La

procedura seguita dalla Cassa (richiamo, diffida, precetto esecutivo, decisione

di rigetto dell’opposizione: cfr. art. 64a LAMal e 90 OAMal) è pure corretta.

L’insorgente fa valere che il Canton Ticino ha già

pagato gran parte del suo premio (così come ha già fatto nelle precedenti

procedure). Come già rammentato nella sentenza 36.2006.151 va ricordato che, a

prescindere da quanto l’autorità cantonale versa all’assicuratore per la

riduzione del premio, comunque l’interessato, per la parte non coperta dal

sussidio, resta obbligato a versare l’importo dovuto nei termini pattuiti.

Poiché l’assicurato non ha versato quanto dovuto nei modi e nei tempi concordati,

l’assicuratore era legittimato a mettere in atto la procedura prevista dagli

art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA (analogamente a quanto ritenuto nella

sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006).

L’assicurato fa valere, nuovamente come nelle altre

procedure decise, presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati,

chiedendone la compensazione con quanto da lui dovuto. La richiesta non può

essere accolta. Come già evocato nella sentenza 12 ottobre 2006 (inc.

36.2006.151) con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K 114/03),

pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:

"

Nella

più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI,

questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle

assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati,

contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di

prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza

ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto

che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art.

5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto

la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da

quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine). Orbene,

la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio

della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli

della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che

esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione

contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria

appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della

compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei

premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e

dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure

previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in

effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata

delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo

del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter

sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto

assicurativo. Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto."

Il

ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti

crediti nei confronti della Cassa. (...)"

RI

1 ribadisce l'esistenza di suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Come

già rammentato CO 1 dovrà procedere all'emanazione di formali decisioni sui

punti controversi tra le parti (diritti del signor RI 1) ma l'assicurato non

può trattenere il premio dovuto a compensazione di sue pretese.

Come

rammentato nella sentenza 3 ottobre 3007:

" (...) l’assicuratore dovrà provvedere

all’emanazione di una decisione formale tramite la quale motiverà il mancato

riconoscimento delle pretese del signor RI 1. A questo scopo gli atti sono già

stati trasmessi ad CO 1. L’assicuratore dovrà svolgere, se non lo ha ancora

fatto, gli accertamenti necessari. Se il ricorrente ritiene che, con ingiustificato

ritardo, l’assicuratore non emana i provvedimenti dovuti, pur adempiendo alle

richieste dell’assicuratore di produrre i documenti necessari (se disponibili

od ottenibili), potrà rivolgersi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

mediante ricorso per denegata giustizia. Il signor RI 1 indica di non avere

autorizzato la compensazione di premi da lui dovuti con suoi crediti nei

confronti dell’assicuratore. Il tema non è in discussione alla luce della

decisione su opposizione impugnata. CO 1 pretende il versamento di premi

scaduti, anticipatamente dovuti come agli accordi tra le parti e non indica

compensazione con crediti dell’assicurato. (...)

5. RI

1 protesta indennità in suo favore a causa dell'atteggiamento tenuto

dall'assicuratore. In merito nella sentenza 3 ottobre 2007 il TCA aveva

evidenziato:

" (...)

L’insorgente postula ancora il versamento di

indennità per il tempo da lui messo a disposizione affinché CO 1 non approfitti

della sua posizione dominante. Alla luce dell’esito della procedura appare che CO

1 non ha approfittato della sua posizione, ha esercitato gli obblighi e diritti

che le derivano dalla legge, procedendo mediante diffida, quindi con la

precettazione e le decisioni che le competono per l’incasso di premi dovuti.

Diverso è il discorso dei diritti rivendicati dall’assicurato sui quali dovrà

chinarsi nei tempi più contenuti. In ogni caso al ricorrente non possono qui

essere riconosciuti diritti di sorta (...)"

Analogo

discorso vale qui oggi.

RI

1 è in ritardo nel pagamento dei premi dovuti e le motivazioni per opporsi al pagamento

sono già state più volte esaminate dal TCA. Il suo atteggiamento diviene, così,

palesemente defatigatorio. Egli con il suo agire cagiona il suo impegno. Già è

stato comunicato al signor RI 1 come fare valere correttamente i suoi diritti.

6. Accertata l'entità

del premio ed il debito di RI 1 occorre esaminare se il ricorrente debba

inoltre versare gli importi delle spese pretese da CO 1.

Come

evocato in precedenza e sulla scorta dei principi già ricordati nelle sentenze

citate se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in

misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art.

105 b cpv. 3 OAMal).

In

concreto chiede complessivamente CHF 40.- di spese amministrative a fronte del

sollecito e della diffida. Agli atti CO 1 ha prodotto le condizioni

d'assicurazione che fondano il suo diritto alla percezione di dette spese. Gli

importi sono equilibrati e consoni. Gli stessi sono palesemente dovuti.

Come

ricordato nella sentenza 3 ottobre 2007:

" (...)

L’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che

l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei

richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e

di fr. 30.-.

(...)

L’importo di fr. 40.-- (fr. 10 + fr. 30) per

trimestre è dovuto (...)

Gli importi delle spese esecutive non formano

invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa

L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003

no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non

essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22

luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K

68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03). (...)"

L'importo

dovuto da RI 1 assomma quindi a CHF 77.45 x 3 + CHF 40.- = CHF 272.35.

7. CO

1 chiede interesse al 5% - ed il tasso è corretto - dal 16 giugno 2007.

In

merito al tema degli interessi nella sentenza 3 ottobre 2007 è stato rilevato

come:

" (...)

Infine, circa gli interessi (...), per l'art. 26

cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente

riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di

breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti

ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90

cpv. 2 OAMal).

Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05),

pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo

l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione

di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi

non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere

desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.

Come rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo,

Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:

"

Verzugszinsen

sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet,

dass Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen

darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung,

aus der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche

Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer

Beitragsforderung eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine

Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit gestützt auf die

einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen werden

können.

Nicht verlangt ist

somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt

werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff

<<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art.104 Abs. 1 OR zu verstehen.

Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche

Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche

Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher,

Verzugszinsen, 63)."

A proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32

ad art. 26, rammenta:

"

(…)

Mit der Einführung

einer allgemeinen Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die

bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien grundsätzlich der

Verzugszinspflicht."

Nel caso di specie l’insorgente non ha versato

quanto si è impegnato a solvere trimestralmente entro l’inizio del mese di

luglio ed ottobre. Per questo motivo l’assicuratore chiede interessi al 5% dal

15 dicembre 2006 (cfr. art. 90 OAMal; cfr. STFA del 26 agosto 2004, K 68/04,

dove il ricorrente si era accordato con la Cassa per il pagamento semestrale

dei premi [cfr. consid. 6 della citata STFA] e gli interessi dovuti sui premi

arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a decorrere con il 1° gennaio

2003 [cfr. consid. 5.3 e 8 della citata STFA]).

In concreto tuttavia alla luce dell’art. 17.1 delle

condizioni generali (richiamata qui la sentenza 12 ottobre 2006) “l’assicurato

che, dopo vari richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora.

Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni, l’assicurato

diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla prossima scadenza e

viene introdotta una procedura di riscossione in via di pignoramento o in via

di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato è tenuto a partecipare alle

spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione,

rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.”

Le parti si sono pertanto accordate nel senso che

con la scadenza dei premi (in concreto 1.7.2006 e 1.10.2006), l’assicurato non

si trova immediatamente in mora. Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito

in mora (cfr. art. 17.1. prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è

seguita da pagamento entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente

debitore dei premi dovuti (cfr. art. 17.1 seconda frase CGA). Nel caso di

specie l’ultima diffida risale al 15 dicembre 2006 per gli interessi

dell’ultimo trimestre. L’interesse va allora ammesso a partire dal 21 dicembre

2006 mentre per il primo trimestre dovrebbe essere il 21 settembre 2006 ma CO 1

ha (cfr PE) rinunciato alla percezione degli interessi sino al 15 dicembre

2006.

Correttamente CO 1 ha ritenuto che gli interessi

non possono essere chiesti sulle spese di diffida ed esecutive, analogamente a

quanto previsto per le partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40). (...)"

In

concreto gli interessi decorrono trascorsi 5 giorni dalla diffida e cioè dal 22

giugno 2007 e non dal 16 giugno 2007 come voluto dall'assicuratore.

8. Alla

luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto e l'opposizione interposta

al PE __________ dell'UE di __________ del 16 agosto 2007 è rigettato per CHF

272.35 e tre interessi al 5% su CHF 232.35 dal 22 giugno 2007.

9. Come

evocato nella sentenza 3 ottobre 2007:

" (...)

L’insorgente, come già indicato nella sentenza 12

ottobre 2006 e per gli stessi motivi ivi contenuti, non ha diritto a rimborso

delle spese di procedura da lui sostenute rispettivamente a vedersi riconoscere

ripetibili in questa sede. La procedura di ricorso é infatti retta dal diritto

cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61

LPGA). In particolare per l’art. 61 let. g LPGA il ricorrente patrocinato che

vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito

dal tribunale delle assicurazioni. (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e

le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89

consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss). L’importo è determinato senza tener

conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità

del procedimento. L’art. 20 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura é per

principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per

leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le

spese di procedura. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle

ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). L'Alta corte

federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il

diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta

solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro

svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una

perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati

ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF

110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1997, pag. 394).

In concreto non vi sono palesemente i presupposti

per accordare all’insorgente il diritto a ripetibili e al rimborso delle spese

sostenute, anzi il ricorso, ai limiti della temerarietà, avrebbe potuto provocare

il carico di tassa di giustizia e spese (alla luce delle 2 sentenze già emesse

e note al ricorrente) se non fosse per l’inesattezza dell’amministrazione a

calcolare la data di decorrenza dell’interesse richiesto. Di conseguenza il

ricorso è solo minimamente ammesso alla luce delle considerazioni esposte, non

si percepiscono tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili. (...)"

Ebbene

l'atteggiamento del ricorrente ha comportato 4 sentenze dal TCA di analogo

tenore. Il comportamento temerario non sarà ulteriormente tollerato e ciò anche

a fronte di esigue imprecisioni di CO 1. RI 1 è avvisato che, qualora

persistesse nel suo atteggiamento con le medesime modalità ed argomentazioni,

verrà in futuro percepita tassa di giustizia e saranno attribuite, a controparte,

ripetibili.

10. Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,

che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e

che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le

Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è riformata nel senso dei considerandi.

Di

conseguenza:

1.1. RI 1 è condannato a

pagare all'assicuratore CO 1 l'importo di CHF 272.35 oltre interessi al 5% su

CHF 232.35 dal 22 giugno 2007.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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