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Decisione

36.2008.60

Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Confermata anche la decisione in ambito LAMal tramite la quale l'assicuratore ha deciso di versare un'indennità g

18 giugno 2010Italiano106 min

Source ti.ch

Fatti

I. Pendente

causa le parti si sono ulteriormente espresse in merito, producendo ulteriore

documentazione sulla quale hanno potuto presentare osservazioni (doc. XI e

seguenti, inc. 36.2008.60).

L. Con

decreto del 27 agosto 2008 il Giudice delegato del TCA ha ordinato la

congiunzione delle cause 36.2008.60 e 32.2008.96, ha dato facoltà alle parti di

visionare entrambi gli incarti, ha designato il dr. med. __________, medico

perito certificato SIM, specialista FMH reumatologia, quale perito ed ha

fissato un termine scadente il 29 settembre 2008 per formulare i quesiti (doc.

XXII, inc. 36.2008.60).

M. Il

29 settembre 2008 il TCA ha notificato i quesiti peritali al dr. med. __________,

il quale, dopo aver visitato l’interessato il 10 ottobre 2008, ha trasmesso il suo referto il 20 ottobre 2008 (doc. XXVII, inc. 36.2008.60). Le parti si sono

espresse in merito (doc. XXIX e seguenti).

N. Ritenuto

che il perito ha rilevato come “l’attuale esame reumatologico, richiede

dunque un completamento diagnostico in ambito neurologico specialistico” e

che “l’ipotizzata sindrome dell’apertura toracica superiore, con

parestesie-ipoestesie ai polpastrelli delle mani, va confermata da uno

specialista FMH in neurologia” (doc. XXVII, inc. 36.2008.60), il 3 dicembre

2008 il TCA ha contattato il dr. med. __________, tramite e-mail, chiedendogli se

sarebbe stato disponibile “per allestire una perizia che dovrebbe essere

consegnata al TCA al più tardi verso la metà del mese di marzo 2009”. Lo stesso giorno lo

specialista ha affermato di essere di principio a disposizione e che la

conferma definitiva sarebbe dipesa dal volume della perizia e dalle condizioni.

Il 4 dicembre 2008 il TCA ha ricontattato il dr. med. __________ per informarlo

che “la perizia reumatologica fatta allestire da questo Tribunale, di 20

pagine, contiene già l’elenco di tutti gli atti medici dell’incarto e la

descrizione dell’anamnesi familiare, personale, sistemica e sociale

dell’assicurato. La perizia neurologica dovrebbe pertanto “limitarsi” a

stabilire se, dal punto di vista neurologico, l’assicurato è abile oppure

inabile al lavoro nella sua precedente attività e in altre attività leggere e

confacenti al suo stato di salute” e che “l’unica condizione, oltre a

quella temporale (se possibile la perizia dovrebbe essere allestita entro metà

marzo 2009), sarebbe quella di visitare l’assicurato presso uno studio medico o

un ospedale del canton Ticino per evitargli uno spostamento fino a __________.”

Il

4 dicembre 2008 lo specialista ha rilevato di poter “vedere il paziente in

Ticino in Gennaio o Febbraio.” (cfr. plico doc. XXXIV, inc. 36.2008.60)

O. Con

decreto del 12 dicembre 2008 il Giudice delegato del TCA ha incaricato il dr.

med. __________ di allestire una perizia neurologica, trasmettendogli l’intero

incarto con le domande (doc. XXXV, inc. 36.2008.60).

P. Il

29 aprile 2009, tramite e-mail, il TCA ha chiesto al perito di indicare i tempi

previsti per l’allestimento del referto, mentre il 2 giugno 2009 ha sollecitato lo specialista ad indicare se la visita aveva già avuto luogo (doc. XXXVI, inc.

36.2008.60). Il 5 agosto 2009 il perito è stato nuovamente sollecitato ed il 2

settembre 2009 è pervenuta al TCA copia della convocazione del ricorrente per

l’esame peritale fissato il 12 novembre 2009 (doc. XXXVIII, inc. 36.2008.60),

seguita da un sollecito del Giudice delegato che ha chiesto al perito di

rispondere ai quesiti subito dopo la visita del ricorrente (doc. XXXIX, inc.

36.2008.60). Dopo aver sollecitato nuovamente il perito in data 16 dicembre

2009 (doc. XL, inc. 36.2008.60), 2 febbraio 2010 (doc. XLI, inc. 36.2008.60), 6

aprile 2010 (doc. XLII, inc. 36.2008.60) e 5 maggio 2010 (doc. XLIII, inc.

36.2008.60), il 17 maggio 2010 il Dr. med. __________ ha trasmesso al TCA il

referto datato 14 maggio 2010 (doc. XLIV, inc. 36.2008.60). Lo stesso giorno il

TCA ha chiesto, tramite e-mail, alcune delucidazioni sulla perizia ed ha

trasmesso il referto, insieme alla nuova presa di posizione (doc. XLV, inc.

36.2008.60), alle parti per presentare osservazioni entro il 31 maggio 2010 (doc.

XLVI, inc. 36.2008.60).

Dopo

ulteriori solleciti telefonici al perito, il 10 giugno 2010 è pervenuto al TCA

l’intero incarto 36.2008.60 e 32.2008.96.

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

2.

Per

quanto concerne l’assicurazione per l’invalidità, va rammentato che il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge

federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del

diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a

DTF V 329).

Ne

discende che nel caso in esame si applicano le norme materiali in vigore fino

al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a

tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 14 aprile 2008, data

della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In

concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a

revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni

legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata

sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009

del 19 maggio 2009, consid. 2; cfr. per quanto concerne l’applicazione delle

nuove norme anche la sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

3.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°

gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata con una sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05,

consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA

del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4.

Va

ancora evidenziato come in ambito di assicurazione malattie giusta l'art. 72

cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità

giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi

possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il

diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato

sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti,

il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della

malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante

corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità

giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore

di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto

dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità

giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni

compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa

parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la

durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la

capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità

giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della

LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha

diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla

concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

A norma dell'art. 72 cpv. 6 LAMal, l'articolo

19.

LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al

finanziamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Sono fatti salvi

altri accordi contrattuali.

5.

Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche

all'attuale art. 72 LAMal (RAMI

1998.

KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al

lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria

attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando

l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute

(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches

Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).

L'art. 6 LPGA prevede che è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in

precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004,

consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La questione a sapere se esista

un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a

prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico.

Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il

giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a

rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987

pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzio-ne della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa

viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di

salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la

professione normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno si

distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale

guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la

sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece,

è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure

l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria

professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, pag. 228).

In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione

malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assicurazioni

sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le

conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un

principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale

anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della

normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c;

DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111

V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la graduazione

dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va

considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole

nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di

utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi,

ragionevolmente esigibili.

Del resto, deve essere ricordato che il

principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere

da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

6.

In

concreto l’insorgente ha contestato la produzione delle condizioni generali

d’assicurazione (di seguito CGA) del 2007 da parte dell’assicuratore in luogo

di quelle del 2004. La convenuta rileva che di regola, nell’ambito della LAMal,

a differenza della LCA, trovano applicazione le CGA valide al momento dello

stato di fatto contestato (in concreto versamento di una prestazione del 37% a

partire dal 12 marzo 2008) e non della conclusione del contratto. Nella

fattispecie il ricorrente non contesta che l’indennità giornaliera va versata in

caso d’incapacità al lavoro di almeno il 25%, in proporzione al grado

dell’incapacità al lavoro stessa (cfr. l’art. 13 delle CGA 2007). Per il resto,

visto come le contestazioni concernono in sostanza la valutazione medica della

capacità lavorativa, il raffronto dei redditi ed il termine di adattamento,

trovano applicazione le norme della LAMal e la giurisprudenza sviluppata dal TF

in questi anni. Per cui la questione non merita ulteriore approfondimento.

7.

Per

quanto concerne la capacità lavorativa del ricorrente, l’11 maggio 2007 il

medico fiduciario della Cassa, dr. med. __________, malattie reumatiche,

fisiatria e riabilitazione FMH, dopo aver visitato l’insorgente ha affermato:

"

(…)

Attuale: ha sofferto da diversi anni di

dolori lombari, peg­giorati in particolare nel 2003 quando fu diagnosticata una

ernia discale al livello L5/S1, operata dal Dr. __________ in settembre del 2003. L'evoluzione post-operatoria sarebbe stata lenta ma infine il paziente ha comunque potuto ri­prendere

il suo lavoro in forma normale (dalla primavera 2004 in poi). Riferisce di dolori lombari contenuti fino a dicembre del 2006 quando essi si sono

riaccentuati con ri­percussioni nella gamba sinistra, giustificando la presente

inabilità lavorativa. Nel suo certificato per l'Assicurazio­ne CO 1 del

22.12.2006

il medico curante Dr. __________, __________, ha diagnosticato una

dorsolombosciatalgia con irradiazione dei dolori negli arti inferiori. Ha

quindi provveduto ad una RM della colonna lombare. L'esame del 10.01.2007

presso l'__________ ha evidenziato un'avanzata osteocondrosi al livello L5/S1,

sede del pregresso intervento chirurgico; al livello L4/5 vi è invece un'ernia

discale mediolaterale sinistra lussata caudalmente, comprimente la radice di L5

omolate­rale.

Fu quindi chiesta una rivalutazione dal

neurochirurgo Dr. __________. Nel suo controllo del 05.02.2007 egli suggerì una

infiltrazione periradicolare al livello L4/5 a sinistra, escludendo per intanto

una procedura chirurgica, non da ul­timo perché "il paziente comunque è

assolutamente contrario a qualsiasi genere di intervento". Secondo il

paziente la infiltrazione non avrebbe portato ad alcun beneficio sog­gettivo.

E' quindi stato chiesto un secondo parere neuro­chirurgico presso il __________.

Il Professor __________ conferma nella sua valutazione del 12.03.2007

l'indicazione di principio per un intervento chirurgico che consisterebbe in

una spondilodesi posteriore a due livelli (in presenza di

un'insufficienza/instabilità bisegmentaria). Ancora prima di intervenire lo

specialista consigliò però di chiarire la situazione professionale dato che con

o senza intervento il lavoro svolto non sarebbe più proponibile.

Il paziente riferisce di ulteriori

dolori lombosacrali ri­sentiti di intensità altalenante con ad intervalli

irradia­zioni nella coscia sinistra, specialmente lungo il lato dor­sale fino

al ginocchio, regione che avrebbe perso il tatto. Parallelamente avverte un

formicolio alla pianta del piede sinistro. Il tutto tende a peggiorare nelle

ore serali o restando fermo per più di un'ora circa (seduto od in piedi). Trae

un certo sollievo dal camminare. A volte è presente un dolore lombare al colpo

di tosse. La forza negli arti infe­riori sarebbe simmetrica; solo

occasionalmente avverte un senso di cedimento di quella sinistra.

Nessuna sintomatologia nella gamba

destra.

Quale cura ricorre al bisogno a dei

FANS. Si applica creme. Effettua bagni. Non sono state prescritte delle

fisioterapie.­

(…)

Diagnosi

- Sindrome lombovertebrale e radicolare

irritativa inter­mittente e cronica a sinistra (L5 ?) in/con

turbe statiche del rachide

(tendenzialmente piatto) alterazioni degenerative bisegmentali tra L4 ed S1:

- L4/5: ernia discale paramediana a

sinistra, lussata caudalmente, comprimente la radice L5 omolaterale

- L5/S1: netta osteocondrosi con ampia

reazione spondi­lotica anteriore in stato dopo asportazione di una ernia

discale nel 2003

Commento

All'origine della presente inabilità

lavorativa in qualità di imbianchino in proprio vi sono impedimenti funzionali

significativi dati da alterazioni degenerative bisegmentali tra L4 ed S1 dove

il paziente ha subito un intervento di erniectomia e discectomia L5/S1

nell'autunno del 2003 con lo sviluppo di una netta osteocondrosi ed al livello

L4/5 dove è stata riscontrata un'ernia discale comprimente la radice L5

omolaterale. La patologia morfologica spiega in forma esauriente la

sintomatologia clinica caratterizzata da una parte da un'irritabilità meccanica

della cerniera lombosa­crale e dall'altra parte di una radicolopatia algica

inter­mittente nella gamba sinistra (probabilmente L5). Come giu­stamente sottolineato

dal neurochirurgo Professor __________ __________, la presente patologia porta

a delle limitazioni funzionali con o senza intervenzione chirurgica con la ne­cessità

di rivalutare la situazione professionale del pa­ziente. Le condizioni di

salute del signor RI 1 sem­brano essersi stabilizzate al punto che appare

possibile anche valutare la sua capacità funzionale residuale:

- sollevamento e/o trasporto di

carichi:

molto leggeri (fino a 5 kg): normale

leggeri (fino a 10 kg): ridotta

medi (fino a 25 kg): esigua

pesanti (oltre a 25 kg): nulla

sopra il piano delle spalle:

- di 5 kg: ridotta

+ di 5 kg: nulla

manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

leggeri/di precisione: normale

medi: lievemente ridotta

pesanti: molto ridotta

posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

a braccia elevate: ridotta

con rotazione: ridotta

seduta e piegata in avanti: lievemente

ridotta (con l'appoggio sulle braccia)

eretta e piegata in avanti: ridotta

inginocchiata: lievemente ridotta

con ginocchia in flessione: normale

-mantenere posizioni statiche:

seduta ed eretta: non oltre un'ora

senza interruzione

- spostarsi/camminare:

per tragitti corti e medi (fino a 2 km circa): normale

per tragitti più lunghi: con brevi

interruzioni

su terreni accidentati: lievemente

ridotta

salire/scendere scale: lievemente

ridotta (incluse scale a pioli)

- diversi:

l'impiego delle due mani all'altezza di

un tavolo è possibile in forma normale.

Non credo, che la capacità lavorativa

per le mansioni manuali della professione di imbianchino possa superare il 30%

costringendo il signor RI 1 di limitarsi a piccoli interventi di rifinitura

ecc., preferibilmente senza dover lavorare sopra l'altezza delle spalle. Per le

mansioni ammi­nistrative da lui pure gestite (contatto con la clientela,

progettazione, preventivi, ecc.) non vi è alcuna limitazione. Non posso

giudicare la relativa percentuale delle mansioni manuali e di quelle

amministrative svolte ciò che andrebbe eventualmente verificato con il paziente

in ditta.

Per un'attività lucrativa consona alle

presenti limitazioni il signor RI 1 è da considerare abile al lavoro al 100% ed

a partire da subito. Si tratta per intanto di una valuta­zione teorica che non

prende in considerazione la situazione professionale specifica del paziente

(titolare di una picco­la ditta)." (Doc. 9, inc. 36-2008.60)

Il

9.

giugno 2008 il Dr. med. __________, FMH reumatologia, ha rilevato:

" (…)

VALUTAZIONE: Sindrome

lombospondilogena cronica

- osteocondrosi

Modic li L5/S1 in stato dopo microdiscectomia

-

ernia discale L4/L5 di medie dimensioni, mediolateraie sinistra, senza

neurocompressione (IRM 10.01.2007)

Sindrome

dell'apertura toracica bilaterale

(…)

DISCUSSIONE:

Il quadro clinico attuale è quello di

una sindrome lombospondilogena cronica senza evidenza per una sindrome

radicolare irritativodeficita-ria, senza evidenza per una claudicatio di

radice. Può essere utilizzato anche il termine "insufficienza

segmentale/instabilità". La RM del 10.01.2007 mostra a livello L5/S1 operato

nel 2003 un'osteocondrosi Modic Il (con edema sottocondrale) mentre al livello

superiore vi è un'ernia discale L4/L5 di medie dimensioni che potrebbe

comprimere la radice L5 nel recesso laterale di sinistra (come detto però

attualmente non vi é alcuna evidenza clinica per una neurocompressione).

Per quanto riguarda le parestesie che

il paziente lamenta alle due mani quando gli arti superiori sono oltre

l'orizzontale, si tratta di una sindrome dell'apertura toracica che è insorta

da quando il paziente non è più attivo fisicamente, in relazione al

decondizionamento della muscolatura.

Dal punto di vista terapeutico, per

quanto riguarda la schiena, sono a mio avviso indicate di preferenza misure conservative.

(…) E' già stata discussa la possibilità di una fusione L4/L5 e L5/S1. Si

tratta di un'opzione senz'altro ragionevole e con buone possibilità di

migliorare la situazione almeno a breve termine, sapendo però che a medio-lungo

termine i risultati sono spesso insoddisfacenti.

Per quanto riguarda la sindrome

dell'apertura toracica, è raccoman-dabile la realizzazione regolare degli

appositi esercizi.

Per quanto riguarda la capacità

lavorativa, ritengo che il lavoro di imbianchino non sia più esigibile. Per

quanto riguarda i compiti amministrativi che la gestione della ditta implica o

qualunque altro lavoro d'ufficio, dal punto di vista reumatologico il paziente

è da ritenere abile al lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto nella misura

del 20%. In un'attività leggera e adatta, che eviti posizioni statiche

prolungate, permetta quindi frequenti cambiamenti di posizione e brevi pause

per sgranchirsi, eviti movimenti ripetitivi di flessione-estensione e rotazione

del tronco, permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti

di dover mantenere a lungo gli arti superiori sopra l'orizzontale, il paziente

è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del

20-30%." (Doc. X/bis, inc. 36.2008.60)

Il

23.

giugno 2008 il dr. med. __________, medico fiduciario della Cassa, ha preso

posizione, affermando:

"

(…)

Non riprendo i dettagli anamnestici e

clinici, ben riassunti nel suddetto rapporto e che riflettono in modo ben

parago­nabile le mie di un anno fa. Le sue conclusioni diagnostiche riguardanti

il rachide lombare sono simili delle mie ecce­zion fatta per la componente

radicolare da me ancora riscon­trata (probabile irritazione di L5 a sinistra),

dal Dr. __________ invece apparentemente non più evidente con dolori residuali

nella gamba sinistra interpretati piuttosto di natura spondilogena

(muscolo-tendineo). Nell'ottica di ciò si potrebbe al limite parlare di un

certo miglioramento della situazione anche se l'impatto sulla capacità fisica

residuale sarà probabilmente minimo. Il reumatologo ha inol­tre constatato una

"sindrome dell'apertura toracica bilate­rale" da me non rilevata.

Essa compromette l'uso delle brac­cia nel sopra dell'orizzontale, cose che

indipendentemente da questa diagnosi è già stata considerata nella mia valu­tazione

(portare pesi sopra il piano delle spalle: - di 5 kg ridotta, + di 5 kg nulla; posizioni di lavoro a braccia ele­vate: ridotta).

Dal profilo medico non vi sono quindi

differenze significa­tive tra le due valutazioni. La stabilità delle condizioni

di salute del paziente da me ipotizzata (permettendo la valutazione dell'esigibilità

già in maggio del 2007) si è quindi confermata.

Da parte mia avevo considerato

esigibile in forma normale (al 100%) un'attività lucrativa consone alle

limitazioni stabilite. Quelle descritte del Dr. __________ e pag. 3 del suo

rapporto non indicano impedimenti che non sarebbero stati considerati da me (ed

in forma più dettagliata).

Che il Dr. __________ giunga ad una

riduzione della capacità lavora-tiva per un lavoro consone ed esse (nella

misura del 20-30%) si spiega dal fatto che agli ritiene il rendimento del

paziente ridotto, cosa che non condivido dato che le caratteristiche di un

lavoro amministrativo come da lui (e da me) suggerito permettono di adeguarsi

alle limitazioni in un modo da non interferire con la resa.

Visto che dal profilo medico la nuova

valutazione reumatolo­gica un anno dalla mia non contiene aspetti medici con

mag­giori limitazioni della capacità funzionale del paziente di quelle da me

già considerate, ritengo che la vostra deci­sione di un'abilità lavorativa del

100% per un lavoro adatto venga mantenuta."

(Doc. 16, inc. 36.2008.60)

Viste

le divergenze circa la capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere,

il TCA ha affidato al dr. med. __________, __________, specialista FMH reumatologia,

l’allestimento di una perizia. Il 20 ottobre 2008 lo specialista ha affermato:

" (…)

Diagnosi

Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in

- Ernia discale mediolaterale a sinistra L4/5

- Osteocondrosi L5/S 1 in

-- Esiti da

discectomia per ernia discale a sinistra L5/S 1 con radicolopatia S 1 a sinistra, il 13.10.2003

- Disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con

minima scoliosi destroconvessa lombare, compensata)

- Decondizionamento muscolare

Sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in

- Sbilancio e decondizionamento muscolare

(…)

Anamnesi secondo la presentazione dell'assicurato:

Da circa 10 - 12 anni (quindi dal

1996-1998) circa sono comparsi per la prima volta dolori al rachide lombare sotto

forma di blocco iperalgico apparso una mattina nel fondo schiena, a tal punto

che non riusciva a stare in piedi. Si era in seguito recato dal medico curante,

il quale aveva realizzato una radiografia ed una risonanza magnetica della

colonna lombare, alla quale vedeva un'ernia discale; veniva prescritta una

fisioterapia, alla quale stava meglio quando la faceva, quando riprendeva il

lavoro ritornavano anche i dolori. Nel 2003, il neurochirurgo consultato Dr. __________,

notava che la nota ernia discale era ulteriormente fuoriuscita toccando i punti

vitali, per cui nel settembre 2003 veniva sottoposto ad intervento

neurochirurgico. Nel periodo postoperatorio, dopo circa 1 - 2 mesi, i dolori

erano molto peggio di prima "atroci", così da non poter scendere dal

letto, neanche per poter pulire i denti, i sintomi erano quasi più intensi di

prima dell'intervento; il Dr. __________ comunicava all'assicurato durante la

degenza presso la Clinica __________ che c'era un'ernia discale anche al

segmento soprastante a quello operato, aspetto che spiegava il fatto che il

dolore alla schiena si era spostato "se n'era aggiustato uno, ma ne è nato

un altro"; nel 2005 veniva praticata presso la Clinica __________,

un'infiltrazione nella schiena in sala operatoria. Nel mese di febbraio 2006

riprendeva a lavorare, i periodi lavorativi venivano alternati da periodi di

malattia, a tal punto che nel dicembre 2006 il paziente non ce l'ha più fatta,

"e mi son messo in malattia". In quel periodo i medici curanti si

limitavano a prescrivergli antidolorifici e fisioterapia. Nel 2007 o 2008 il

medico curante gli ha praticato un'ulteriore iniezione nella schiena.

Ora i dolori lombari persistono, nella

parte bassa della schiena e si diramano a cintura associati ad un pizzicchio e

ad addormentamento della coscia e del polpaccio sinistro, che coinvolge il

piede sinistro, le lombalgie sono continue e profonde, presenti anche di notte,

quando si deve girare nel letto, persistono sull'arco della giornata,

aumentando verso sera, al mattino fa fatica ad avviarsi a seguito dei dolori,

specialmente durante la prima ½ ora, in seguito, con il movimento, il dolore si

alleggerisce pur rimanendo lì costante, l'addormentamento rimane fisso nella

gamba sinistra, il pizzicchio nel polpaccio peggiora al movimento, alle manovre

di Valsalva si intensificano i dolori lombari, camminando in salita pure, non

sa se i dolori aumentano stando seduto o in piedi, ma non può stare seduto più

di 30 - 60 minuti, vi è pure un peggioramento delle lombalgie chinandosi.

Dopo l'intervento neurochirurgico alla

colonna lombare sono comparsi dolori stiranti alla colonna cervicale che

persistono tuttora, non notturni, che si diramano verso le parti trasverse dei

muscoli trapezi dalle due parti, specialmente verso le scapole bilaterali, ed

aumentano stando seduto. Alzando le braccia avverte un addormentamento delle

dita II - V ai polpastrelli delle mani bilaterali. Contro i dolori assume

attualmente un analgesico di cui non ricorda il nome, il quale inizia con

"Tr", è una scatola gialla con scritta nera, del quale assume 3

capsule al giorno; da 1 - 2 giorni ha iniziato ad assumere "pillole per

l'ansia", 1 alla sera, di cui non ricorda il nome.

(…)

Valutazione:

Il signor RI 1, RI 1, indica di

lamentare, dal 1996-1998 circa, dolori al rachide lombare insorti sotto forma

di blocco iperalgico, per cui veniva sottoposto dal medico curante, ad

accertamenti radiologici, con risonanza magnetica della colonna lombare, alla

quale si evidenziava un'ernia discale; i dolori allora miglioravano a sedute di

fisioterapia, ma si riaccentuavano, appena riprendeva l'attività come impiegato

imbianchino; per questo motivo, il 13.10.2003, veniva sottoposto ad intervento

di discectomia L5/S 1 a sinistra; il signor RI 1 descrive che dopo circa 1-2

mesi dall'intervento, i dolori erano molto peggio dì prima definiti da lui

atroci, così da non poter scendere dal letto neanche per l'igiene personale, i

sintomi erano quasi più intensi di prima dell'intervento; il Dr. __________,

neurochirurgo curante, scriveva il 2.12.2003 che al primo controllo

postoperatorio effettuato il 17.11.2003, il paziente accusava lievi dolori

residui lombari e che il 2.12.2003 poteva registrare un netto miglioramento in

assenza di una radicolopatia ma un lieve dolore lombare residuo, a tal punto da

definire la prognosi abbastanza favorevole. Alla visita attuale, il signor RI 1

riferisce che ancora durante la degenza presso la __________, il neurochirurgo

curante gli comunicava che c'era un'ernia discale anche al segmento soprastante

a quello operato, aspetto che spiegava il fatto che il dolore alla schiena si

era spostato; di fatti, nello scritto del neurochirurgo curante del 2.12.2003,

veniva descritta un'importante discopatia in L4/5 e L5/S1 con prolasso discale

laterale L4/5 a sinistra ed importante prolasso discale laterale L5/S1 con

radicolopatia S1 a sinistra, quest'ultimo segmento poi operato il 13.10.2003

con asportazione dell'ernia discale L5/S1. L'assicurato, risultante inabile al

lavoro dal 28.8.2003, riprendeva l'attività professionale in forma normale

dalla primavera 2004; stando alle sue indicazioni, a partire dal 2004, si era

poi messo in proprio, come imbianchino; stando al rapporto medico dello

specialista in reumatologia Dr. __________, che visitava il paziente l'11.5.2007,

fino nel dicembre 2006 i dolori lombari rimanevano contenuti con allora

riaccentuazione con ripercussione nella gamba sinistra portante ad un'inabilità

lavorativa completa; lo specialista in reumatologia interpellato dal medico

curante, Dr. __________, __________, che visitava il paziente il 9.6.2008,

descriveva che dopo aver ripreso a lavorare al 100 %, vi era stato nuovamente

un peggioramento dei dolori lombari, percepiti come fitte, come pugnalate con

persistenza di lieve ipoestesia posteriore all'arto inferiore sinistro fino

alla pianta del piede sinistro con difficoltà alla deambulazione durante la

quale lamentava soprattutto lombalgie. Il paziente indica che nel mese di

febbraio 2006 riprendeva a lavorare ed i periodi lavorativi venivano alternati

da periodi di malattia, a tal punto che nel dicembre 2006, non ha più potuto

lavorare; di fatti, il medico curante, gli attestava un'inabilità lavorativa al

100.

% a decorrere dal 13.12.2006, indicando la diagnosi di dorsolombo-sciatalgia

con irradiazione dei dolori agli arti inferiori; il medico curante richiedeva

una risonanza magnetica della colonna lombare, realizzata il 10.1.2007, alla

quale il radiologo coinvolto riscontrava un'erniazione discale a livello L4/5

discretamente lussata inferiormente con indentazione sull'origine della radice

di L5 a sinistra, al segmento operato L5/S1 riscontrava un'avanzata

osteocondrosi senza indizi per recidive erniarie. Il Dr. __________,

neurochirurgo curante, lo rivedeva il 5.2.2007 procedendo ad un'infiltrazione

periradicolare L4/5 a sinistra escludendo un procedere chirurgico,

infiltrazione che non portava ad alcun beneficio soggettivo, per cui il medico

curante lo inviava per una seconda opinione presso il __________ dell'Ospedale __________,

dove si parlava di sintomi di insufficienza-instabilità segmentaria, per cui si

proponeva di procedere ad un intervento strumentato con PLIF ai 2 segmenti

coinvolti con l'intenzione di ridurre la sintomatologia algica ripristinando

una capacità lavorativa almeno parziale se non addirittura completa in funzione

dell'attività svolta. Su incarico della CO 1, l'11.5.2007, il signor RI 1 veniva visitato dallo specialista in reumatologia Dr. __________ di __________, al

quale riferiva dolori lombosacrali di intensità variabile, con irradiazione

nella coscia sinistra, specialmente lungo il lato dorsale fino al ginocchio con

formicolii alla pianta del piede sinistro, in aumento durante le ore serali,

stando fermo prolungatamente, in diminuzione camminando, dolori necessitanti un

consumo di antireumatici non steroidei, saltuario; la mobilità della colonna

lombare appariva altamente limitata di 2/3 alle lateroflessioni bilaterali con

dolori gluteali a sinistra alla lateroflessione verso destra, l'estensione

risultava moderatamente ridotta di 1/3, la flessione raggiungeva una distanza

dito-pavimento a 15 cm circa; all'esame neurologico, il Dr. __________

ritrovava debole il riflesso patellare a destra, assente il riflesso patellare

a sinistra, assente il riflesso achilleo a sinistra; il signor RI 1 dopo

un'inabilità lavorativa al 100 % dal 13.12.2006 al 22.5.2007, stando agli atti,

riprendeva l'attività lavorativa come imbianchino in proprio, al 100 %, il

23.5

; a causa di un infortunio intercorrente con ferita al pollice

sinistro, risultava tuttavia inabile al lavoro al 100 % dal 23.5.2007 a seguito

dell'infortunio. Il 9.6.2008, consultava lo specialista in reumatologia, Dr. __________,

su indicazione del medico curante, al quale segnalava dolori lombari con lieve

ipoestesia posteriore all'arto inferiore sinistro fino alla pianta del piede

sinistro, in aggiunta presentava pure una sensazione di addormentamento alle

mani, quando teneva le braccia sopra l'orizzontale, senza parestesie notturne.

La colonna lombare appariva fortemente ridotta ai movimenti in presenza di una

resistenza attiva, a differenza della visita precedente presso lo specialista

in reumatologia Dr. __________ dell'11.5.2007, erano ora presenti simmetrici i

riflessi patellari, rimaneva assente il riflesso achilleo a sinistra, la

manovra di Lasègue veniva descritta bloccata a 30° per accorciamento della

muscolatura ischiocrurale, senza irradiazione radicolare agli arti inferiori;

le parestesie appariscenti alle dita delle mani a braccia elevate, venivano

spiegate dal Dr. __________ come conseguenza di una sindrome dell'apertura

toracica superiore, in quanto notava che alla rotazione esterna in abduzione

delle spalle, a sinistra, comparivano parestesie e spariva il polso radiale,

senza soffi; la sindrome dell'apertura toracica superiore, veniva vista dal

reumatologo consultato come conseguenza dell'inattività fisica, in relazione al

decondizionamento muscolare. Alla visita attuale, il signor RI 1 descrive una

persistenza dei dolori lombari, nella parte bassa della schiena, irradianti a

cintura, associati a disestesie, ipoestesia della coscia e del polpaccio

sinistro, coinvolgente anche il piede sinistro con lombalgie predominanti

continue profonde, anche notturne, quando si deve girare nel letto, persistenti

sull'arco della giornata, in aumento verso sera e all'avvio, in leggera

diminuzione al movimento, dolori che aumentano in posizioni statiche, a tal

punto da non poter stare seduto per più di 30 - 60 minuti, come pure

chinandosi; contro questi dolori, assume ora un analgesico di cui non si

ricorda il nome, alla frequenza di 3 capsule al giorno; in iperlordosi della

colonna lombare, con minima scoliosi destroconvessa compensata, il manto

muscolare è decondizionato, la mobilità del rachide lombare, risulta

analogamente ridotta, come già stato riscontato in precedenza dai reumatologici

coinvolti, con Schober attuale a 10/14 cm, per una distanza dita-suolo

anteriore a 44 cm, prestazione che non si spiega se si pensa ad una manovra di

Lasègue ottenuta fino a circa 80°, con impatto muscolare, quindi corrispondente

ad un pseudo-Lasègue positivo, con irradiazione dorsale nella gamba sinistra,

si riconferma la presenza di riflessi patellari bilaterali come già constatato

dal Dr. __________, attualmente vivi e simmetrici, il riflesso achilleo a

destra è debole, quello a sinistra permane mancante, come già riscontrato dal

Dr. __________. Il paziente riferisce pure, dolori cervicali stiranti non

notturni, che si irradiano verso le parti trasverse dei muscoli trapezi dalle

due parti ma anche verso le scapole, soprattutto stando seduto, patologia

finora mai documentata agli atti sebbene riferita presente dal 2003, quindi

dopo l'intervento neurochirurgico alla colonna lombare; la colonna cervicale

risulta soltanto minimamente limitata alla flessione passiva con impatto

muscolare a seguito di un accorciamento della muscolatura suboccipitale,

vengono lamentati stiramenti a fine corsa, senza dolori, si confermano

indolenzite le parti trasverse dei muscoli trapezi dalle due parti; sono

assenti deficit cervicoradicolari; la mobilità delle spalle avviene

liberamente, senza sintomatologia di attrito, i test resistivi normali

indolori, depongono contro una lesione maggiore alle cuffie rotatorie delle

spalle; al momento dell'esame, non vengono riferiti disturbi della sensibilità

mantenendo le braccia elevate; non ho indizi clinici per una neuropatia

compressiva ai nervi ulnari e/o radiali, la sensibilità dolorifica è comunque

diffusamente diminuita al braccio sinistro come pure nella regione

anterolaterale del polpaccio e al dorso del piede sinistro, quest'ultimo

deficit già noto da esami precedenti. L'attuale esame reumatologico, richiede

dunque un completamento diagnostico in ambito neurologico specialistico.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi

richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi reumatologiche

seguenti con conseguenza sulla capacità lavorativa: sindrome lombospondilogena

cronica a sinistra in ernia discale mediolaterale a sinistra L4/5,

osteocondrosi L5/S1 in esiti da discectomia per ernia discale a sinistra L5/S1

con radicolopatia S1 a sinistra, il 13.10.2003, disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con minima scoliosi

destroconvessa lombare, compensata), decondi-zionamento muscolare, sindrome

cervicospondilogena bilaterale cronica in sbilancio e decondizionamento

muscolare.

L'ipotizzata sindrome dell'apertura

toracica superiore, con parestesie-ipoestesie ai polpastrelli delle mani, va

confermata da uno specialista FMH in neurologia.

Sul piano terapeutico, è sicuramente

auspicabile, visto lo sbilancio e decondizionamento muscolare, un intenso

programma di ricondizio-namento progressivo della muscolatura, rivolto anche a

stabilizzare la colonna lombare, aumentando così la resistenza agli sforzi

fisici; i neurochirurghi finora consultati dal medico curante, erano

dell'opinione che, in caso di persistenza dei sintomi, poteva essere proposto

un intervento di stabilizzazione della colonna lombare tramite PLIF

bisegmentale L4/5 e L5/S 1, aspetto che andrà ora riconsiderato, in quanto le

cure medicamentose-fisiatriche, non hanno portato ad un cambiamento della

sintomatologia lombosciatalgica a sinistra con prevalenza dei sintomi

d'instabilità/ insufficienza segmentale derivanti dai segmenti lombari alterati

L4/5 e L5/S1.

Le misure terapeutiche citate, sono in

grado di migliorare la qualità di vita del paziente, riducendo la

sintomatologia algica, ottenendo una maggiore resistenza agli sforzi fisici;

gli interventi terapeutici conservativi e chirurgici citati, non saranno però

necessariamente in grado di incrementare la capacità funzionale e di carico

residua nel paziente.

Mentre lo stato muscolare è in grado di

migliorare alle cure citate, le alterazioni degenerative note, subiranno un

incremento, associato all'invecchiamento, con ulteriore diminuzione della

mobilità attiva e passiva del rachide lombare, senza che questa costituisca

motivo sicuro di un'ulteriore riduzione della capacità funzionale e di carico e

quindi della capacità lavorativa.

Per quanto riguarda la capacità

funzionale e di carico attuale:

L'assicurato può molto spesso sollevare

e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre

i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare

pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti,

talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale.

L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta

effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta

ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti,

spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la

flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta

di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato

può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno

accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

L'attività professionale principale di

imbianchino, richiede una posizione di lavoro quasi esclusivamente in posizione

eretta con frequenti movimenti di flessione e torsione del tronco, con

necessità di lavorare anche con braccia elevate, in iperestensione della

colonna vertebrale, per esempio quando deve pitturare soffitti e parti alte dei

muri. Stando alle indicazioni del signor RI 1, a partire dal 2004, ha iniziato un'attività come imbianchino in proprio, ditta che dall'ottobre al

dicembre 2007 occupava 2 operai, poi un operaio dall'aprile al maggio 2008; ora

il paziente non ha più dipendenti fissi, ma accetta mandati da clienti,

delegandoli poi in subappalto; quest'ultima attività è dunque di tipo

amministrativo-gestionario.

Stando alle informazioni acquisite, è

risultato inabile al lavoro nella misura del 100 % a , decorrere dal 28.8.2003

fino nella primavera 2004, in seguito, stando al questionario per il datore di

lavoro pervenuto all'assicurazione invalidità del cantone Ticino, redatto il

20.7

, inabile al lavoro nella misura del 100 % dal 26.6.2006 al 16.7.2006,

al 100 % dal 2.12.2006 in avanti.

Sulla base delle patologie

reumatologiche riscontrate, giudico l'assicurato in un'attività che tiene

pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua sopramenzionata,

abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a

decorrere dal 2.12.2006, data a partire dalla quale, i medici curanti del

paziente, attestavano un'inabilità lavorativa del 100 % per l'ultima attività

principale esercitata di pittore-decoratore.

Come sopradescritto, l'attività di

imbianchino in senso stretto non rispecchia in gran parte i limiti funzionali e

di carico profilati, per cui giudico l'assicurato, come imbianchino,

analogamente al Dr. __________, specialista FIM in reumatologia, __________,

che aveva valutato il paziente in precedenza l'1.5.2007, abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa, ma con una diminuzione del rendimento del

70.

%.

Nelle mansioni puramente amministrative

e di gestione della ditta, espletate dal signor RI 1, premesso che vi sia, come

usualmente è il caso, in un'attività esercitata in proprio, la possibilità di

alternare frequentemente le posizioni corporee, senza dover rimanere

forzatamente seduto oltre 30 - 45 minuti, il paziente è abile al lavoro in

misura completa, quindi al 100 % con un rendimento massimo del 100 %, sempre a

decorrere dal 2.12.2006.

La capacità lavorativa dell'assicurato

può essere migliorata tramite un aiuto al collocamento, in attività che tiene

pienamente conto dei limiti funzionali e di carico citati prima.

Rispondo ora alle vostre domande:

A Quesiti presentati dall'UAI e dal

ricorrente:

1)

Descriva il perito lo stato di salute di RI 1, indicando da quando sono

presenti le patologie riscontrate, e formuli la diagnosi e la prognosi a corto

e medio-lungo termine.

Lo stato di salute di RI 1 viene

descritto nei particolari nei capitoli soprastanti.

I dolori al rachide lombare sono

apparsi sotto forma di blocco iperalgico inaugurale, nella seconda metà degli

anni 90, circa nel 1996-1998, ed avevano poi portato ad una prima risonanza

magnetica della colonna lombare, alla quale si vedeva un'ernia discale; nel 2003,

venivano poi descritti importanti discopatie L4/5 e L5/S1 con prolasso discale

laterale L4/5 a sinistra ed importante prolasso discale laterale L5/S1 con

radicolopatia S1 a sinistra, che portava poi ad un intervento di asportazione

dell'ernia discale L5/S1 a sinistra il 13.10.2003.

La sindrome cervicospondilogena

bilaterale, viene indicata dal paziente, presente dal 2003.

Le diagnosi poste sono:

Sindrome lombospondilogena cronica a

sinistra in

- Ernia discale mediolaterale a

sinistra L4/5

- Osteocondrosi L5/S1 in

-- Esiti

da discectomia per ernia discale a sinistra L5/S1 con radicolopatia S1 a

sinistra, il 13.10.2003

-

Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi

lombare con minima scoliosi destroconvessa lombare, compensata)

- Decondizionamento muscolare

Sindrome cervicospondilogena bilaterale

cronica in

- Sbilancio e decondizionamento

muscolare

Per quanto riguarda la prognosi a corto

e medio-lungo termine, alle terapie adeguate, citate prima, lo stato della

muscolatura può essere sicuramente migliorato; le alterazioni degenerative note

subiranno un incremento, associato all'invecchiamento, con ulteriore

diminuzione della mobilità attiva e passiva del rachide, senza che questa

costituisca motivo sicuro di un'ulteriore riduzione della capacità funzionale e

di carico e quindi della capacità lavorativa.

2)

Quali patologie hanno un'influenza duratura sulla capacità lavorativa

dell'assicurato? In particolare quali sono le limita-zioni funzionali nella sua

abituale attività (descriva breve-mente l'attività precedentemente esercitata)

e in quale misura questa attività è ancora esigibile (grado dell'incapacità

lavorativa)?

Le patologie descritte nella diagnosi

hanno un'influenza duratura sulla capacità lavorativa dell'assicurato.

L'attività professionale principale dell'assicurato era quella di imbianchino,

quindi richiedeva una posizione di lavoro quasi esclusivamente in posizione

eretta con movimenti frequenti di flessione e torsione del tronco, con

necessità di lavorare con braccia elevate, in iperestensione della colonna

vertebrale, per esempio quando doveva pitturare soffitti e parti alte dei muri.

Il danno alla salute descritto,

permette all'assicurato soltanto di effettuare talvolta lavori al di sopra

della testa, di effettuare talvolta la rotazione del tronco, di assumere

talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di mantenere talvolta la

posizione in piedi di lunga durata, può salire soltanto di rado scale a pioli.

Mettendo a confronto le posizioni di

lavoro richieste dall'attività di imbianchino con le limitazioni funzionali

appena menzionate, vediamo che la capacità lavorativa nell'ultima attività

principale di imbianchino, risulta notevolmente compromessa, aspetto che si

traduce in una notevole riduzione del rendimento, da me quantificata, sull'arco

di una giornata lavorativa normale, nella misura del 70 %.

3)

Tali patologie (rispettivamente il loro influsso sulla capacità lavorativa)

possono essere migliorate tramite adeguate misure mediche o terapeutiche? In

caso affermativo, con quali misure?

Le patologie riferite nella diagnosi,

non possono essere migliorate tramite adeguate misure mediche o terapeutiche a

tal punto da avere un influsso sulla capacità lavorativa.

4)

A partire da quando sussiste una inabilità lavorativa pari almeno al 20 %?

Risulta un'inabilità lavorativa al 100

% dal 26.6.2006 fino al 16.7.2006 e al 100 % dal 2.12.2006 in avanti.

5)

Quale è stata in seguito l'evoluzione dell'incapacità lavorativa?

Sulla base degli atti, delle dichiarazioni

del paziente, non è più stato in grado di riprendere l'attività principale come

imbianchino, a decorrere dal 2.12.2006.

6) Quali sono i limiti funzionali

dell'assicurato?

L'assicurato può molto spesso sollevare

e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre

i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare

pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti,

talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale.

L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta

effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta

ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti,

spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la

flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta

di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato

può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno

accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

7)

RI 1 può svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di salute? In

caso di risposta affermativa, quali attività può svolgere, in che misura (grado

dell'incapacità lavorativa ed eventuali limitazioni) e da quando? In

particolare in attività più leggere e consone al suo stato di salute, vi sarebbe

un rendimento ridotto nell'espletamento di queste mansioni (se sì, in che

misura)?

Il signor RI 1 può svolgere attività

lavorative confacenti al suo stato di salute. Si tratta di attività che tengono

pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritti al

punto precedente. In una simile attività, giudico il signor RI 1 abile al

lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % a decorrere

dal 2.12.2006, data a partire dalla quale, i medici curanti del paziente,

attestavano un'inabilità lavorativa al 100 % per l'ultima attività principale

esercitata di pittore-decoratore.

8)

È possibile migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato tramite

provvedimenti reintegrativi?

La capacità lavorativa dell'assicurato

può essere senz'altro migliorata collocandolo in un'attività che tiene

pienamente conto dei suoi limiti funzionali e di carico descritti prima.

9)

Rispetto al rapporto dell' 11 maggio 2007 del Dr. med. __________, lo stato

di salute di RI 1 è migliorato, peggiorato o rimasto invariato?

Lo stato di salute di RI 1, è

sostanzialmente rimasto invariato, rispetto al rapporto dell' 11 maggio 2007

del Dr. med. __________.

B Ulteriori

quesiti posti dall'assicuratore malattie:

1)

Dica il perito se condivide la valutazione del Dr. med. __________ (dell'11

maggio 2007, doc. 9 e complemento del 23 giugno 2008, doc. 16). In caso di

risposta negativa ne indichi i motivi.

Condivido la valutazione del Dr. med. __________

dell' 11 maggio 2007 e del 23 giugno 2008, giungendo alle stesse conclusioni

per quanto riguarda la capacità lavorativa per l'ultima attività principale

come imbianchino ed in attività adatta allo stato di salute come in un lavoro

amministrativo e di gestione.

2)

RI 1 può eseguire lavori amministrativi? In caso di risposta affermativa, con

quale grado di capacità lavorativa?

RI 1 può eseguire lavori amministrativi

con un grado di capacità lavorativa del 100 %.

3)

Dica il perito se condivide la seguente affermazione del Dr. med. __________

(rapporto del 23 giugno 2008, doc. 16):"... che il Dr. __________ giunga

ad una riduzione della capacità lavorativa per un lavoro consono ad esse (nella

misura del 20­30%) si spiega dal fatto che egli ritiene il rendimento del

paziente ridotto, cosa che non condivido dato che le caratteristiche di un

lavoro amministrativo come da lui (e da me) suggerito permettono di adeguarsi

alle limitazioni in modo da non intervenire con la resa...".

Condivido l'affermazione del Dr. med. __________

nel suo rapporto del 23 giugno 2008, doc. 16: ".... che il Dr. __________

giunga ad una riduzione della capacità lavorativa per un lavoro consono ad esse

(nella misura del 20-30%) si spiega dal fatto che egli ritiene il rendimento

del paziente ridotto, cosa che non condivido dato che le caratteristiche di un

lavoro amministrativo come da lui (e da me) suggerito permettono di adeguarsi

alle limitazioni in modo da non intervenire con la resa ...". Come

segnalato nella mia valutazione, nelle mansioni puramente amministrative e di

gestione della ditta, svolte dal signor RI 1, lo giudico abile al lavoro in

misura completa, quindi al 100 % con un rendimento massimo del 100 %, sempre a

decorrere dal 2.12.2006, premesso che vi sia, come usualmente è il caso in

un'attività esercitata in proprio, la possibilità di alternare frequentemente

le posizioni corporee, senza dover rimanere forzatamente seduto oltre 30 - 45

minuti.

Spero che queste mie risposte alle

vostre domande siano esaustive e complete; rimango a vostra più completa

disposizione, per ogni complemento d'informazione, ringraziando per la fiducia

accordatami e salutandovi molto cordialmente." (Doc. XXVII, inc.

36.2008

)

Con

perizia del 14 maggio 2010 il dr. med. __________, direttore del __________, __________

presso l’Ospedale __________, ha affermato:

" (…)

3.

Valutazione

Questo ex imbianchino di 45 anni è

oggetto di una perizia per la presenza cronica (dal 2004) ed invalidante

(incapacità lavorativa completa dal dicembre 2006) di lombalgie e (meno spesso)

lombosciatalgie sinistre apparse dopo una microdiscectomia L5-S1 per ernia

discale effettuata nel 2003.

L'anamnesi ma soprattutto l'esame

clinico e le indagini radiologiche effettuate (fra l'altro una RM lombare nel

2007) parlano contro una affezione neurogena (radicolare o spinale/irritativa o

deficitaria) quale causa principale del quadro clinico attuale.

Se da un lato un leggero deficit

radicolare senso-motorio S1 a sinistra è probabile (e già documentato negli

esami clinici precedenti), la descrizione dei disturbi e l'esame clinico

parlano infatti per una sindrome dolorosa d'origine non neurogena.

I dolori sono legati principalmente ad

una sindrome lombospondiloge-na con alterazioni degenerative e stato dopo

intervento chirurgico a livello L5-S1, così come a disturbi statici della

colonna lombosacrale.

I seguenti elementi: 1) descrizione

della sintomatologia, 2) associa-zione dei dolori a disturbi di

concentrazione/memoria ed un umore deflesso, 3) esame clinico della colonna con

solo discrete anomalie, 4) presenza all'esame clinico di una componente

funzionale dei deficit sensitivi depongono in favore di una componente

psichica/psicologica della sintomatologia attuale.

4.

In risposta alle vostre

domande

1)

Indichi il perito se RI 1 è affetto (da quando) da patologie neurologiche

(diagnosi), nonché la prognosi a corto-medio e lungo termine?

Diagnosi:

1.

Lombosciatalgie croniche a

predominanza sinistra con su

-

leggero deficit radicolare S1 a sinistra in stato dopo microdiscectomia

L5-S1 (2003)

-

sindrome lombospondilogena su alterazioni degenerative e disturbi statici

della colonna lombosacrale

-

componente psichica/psicologica probabile con disturbi cognitivi e

dell'umore

Prognosi a corto-medio e lungo

termine:

Si tratta di una sindrome dolorosa

cronica della durata di più di 6 anni con un'incapacità lavorativa totale di

più di 2 anni. Questa situazione clinica lascia prevedere una cattiva prognosi.

2)

Dal punto vista neurologico quali patologie hanno un'influenza duratura

sulla capacità lavorativa dell'assicu-rato? In particolare quali sono le

limitazioni funzionali nella sua abituale attività lavorativa e in quale misura

questa attività è ancora esigibile (grado dell'incapacità lavorativa)?

La sintomatologia dolorosa attuale non

è spiegabile con un'irritazione o lesione del sistema nervoso periferico o

centrale. In accordo con le diagnosi poste (risposta alla prima domanda)

ritengo che una componente neurogena dei disturbi sia in secondo piano.

Il fatto che la ditta del paziente sia

fallita nell'estate 2009 e che il paziente si sia separato dalla moglie nel

maggio 2009 sono fattori che hanno sicuramente contribuito all'apparizione di

disturbi psichici che influiscono negativamente sul quadro clinico.

Il lavoro di imbianchino è a mio avviso

sulla base delle patologie diagnosticate non più esigibile al 100%. In

un'attività leggera ed adatta (frequenti cambiamenti di posizione, brevi pause,

assenza di movimenti ripetitivi di flessione ed estensione e rotazione del

tronco) riconosco però un'abilità al lavoro del 70%.

Limitazioni funzionali: vedi

risposta alle domande 6 e 7.

3)

Tali patologia (rispettivamente il loro influsso sulla capacità lavorativa)

possono essere migliorate tramite adeguate misure medico terapeutiche? In caso

affermativo con quali misure?

Credo che la situazione potrebbe essere

migliorata con un trattamento di tipo psicoterapico ed eventualmente con

antidepressivi (con una preferenza per quelli che influiscono positivamente la

soglia del dolore). Sulla base dell'impressione ricavata dai documenti e

durante la mia perizia che il paziente non sia un candidato suscettibile di un

importante sospetto miglioramento della situazione con questo tipo di

intervento.

Sono invece convinto che un intervento

di tipo neurochirurgico/ ortopedico avrebbe poche possibilità di migliorare la

situazione, comportando invece un serio rischio di peggiorare. Non posso infine

escludere la possibilità che un trattamento conservativo/fisioterapico

intensivo (eventualmente in ambito stazionario) possa migliorare la sintomatologia.

4)

A partire da quando sussiste una inabilità lavorativa pari almeno al 20%?

Dal 02.12.2006.

5)

Qual è stata in seguito l'evoluzione dell'incapacità lavorati-va?

Dal dicembre 2006 il paziente non ha

più lavorato come imbianchino (incapacità lavorativa totale).

6) Quali sono i limiti

funzionali dell'assicurato?

L'anamnesi permette di riconoscere la

presenza cronica di dolori lombari quotidiani presenti già al risveglio

mattutino ma aumentati* alla posizione seduta prolungata (tipicamente se più di

un'ora) ed in presenza di movimenti ripetitivi di rotazione/antero- e

retroflessione della colonna lombare.

* limiti funzionali

7)

RI 1 può svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di salute? In

caso di risposta affermativa quale attività può svolgere e in che misura (grado

dell'incapacità lavorativa ed eventuali limitazioni) e da quando? In

particolare in attività più leggere e consone al suo stato di salute vi sarebbe

un rendimento ridotto nell'espletamento di queste mansioni (se si, in che

misura)?

In un'attività lavorativa confacente al

suo stato di salute ritengo il paziente abile al lavoro al 100% con un

rendimento al 100%.

Le limitazioni funzionali

dell'assicurato sono le seguenti:

-

Sollevamento/trasporto di carichi: limitazione esigua fino a 10 kg, importante fino a 25 kg, completa oltre 25 kg.

-

Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere: limitazione esigua per

oggetti leggeri, importante per oggetti pesanti.

-

Posizione di lavoro: limitazione esigua per la posizione seduta/eretta fino

ad un'ora senza interruzione, limitazione importante per la posizione

seduta/eretta per più di un'ora senza interruzione

-

Dinamica: limitazione medio-importante per movimenti ripetitivi di

rotazione, antero ­e retroflessione della colonna lombare

-

Spostarsi e camminare: nessuna limitazione in piano, lievemente ridotta per

terreni accidentati, per salire/scendere le scale.

8)

RI 1 può eseguire lavori amministrativi? In caso di risposta affermativa

con quale grado di capacità lavorativa?

Nonostante la perizia (recte: presenza)

di dolori quotidiani non riconosco una riduzione della capacità lavorativa

nell'ambito di un lavoro amministrativo (capacità lavorativa del 100%).

9)

E' possibile migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato tramite

provvedimenti reintegrativi?

Come già segnalato (risposta alla

domanda 3) un trattamento di tipo psicoterapico ed antidepressivo così come un

trattamento fisioterapico intensivo (per un certo periodo eventualmente in

regime stazionario) potrebbero migliorare la sindrome dolorosa e quindi la

capacità lavorativa dell'assicurato. La cronicità della sindrome dolorosa e il

suo carattere invalidante da anni rappresentano comunque elementi prognostici

negativi.

Osservazioni finali

1.

La

diagnosi precedentemente evocata di sindrome dell'apertura toracica bilaterale

(Dr. __________, 09.06.2008) non può essere confermata/non é più attuale.

2.

Non

ho ritenuto necessaria per questa perizia la ripetizione dell'esame di RM lombo­sacrale

(eseguita l'ultima volta il 10.01.2007)." (Doc. XLIV, inc. 36.2008.60)

Il

18.

maggio 2009 il TCA ha chiesto al dr. med. __________:

" Egregio Prof.

Dr. med. __________,

abbiamo ricevuto la

perizia neurologica affidatale il 12 dicembre 2008.

Dalla medesima rileviamo

che alla risposta 2 afferma che "il lavoro di imbianchino è a mio

avviso sulla base delle patologie diagnosticate non più esigibile al 100%. In

un'attività leggera ed adatta (frequenti cambiamenti di posizione, brevi pause,

assenza di movimenti ripetitivi di flessione ed estensione e rotazione del

tronco) riconosco però un'abilità al lavoro del 70%".

Alla risposta 7 figura

invece che "in un'attività confacente al suo stato di salute ritengo il

paziente abile al lavoro al 100% con rendimento al 100%"

Le chiediamo cortesemente

di voler precisare (1) qual è la capacità lavorativa in un'attività leggera ed

adatta allo stato di salute del ricorrente (70% oppure 100% ?), (2) da quando e

(3) qual è la capacità lavorativa come imbianchino.” (doc. XLV)

Lo

specialista ha affermato:

" Le mie

risposte sono da interpretare come una stima della capacità lavorativa:

- al 70% come imbianchino

(comprendente mansioni amministrative e di gestione*)

- al 100% in un'attività

confacente al suo stato di salute

*per lo svolgimento

delle quali non ci sono limitazioni

Sulla base dei miei

documenti la riduzione dell'abilità lavorativa sussiste dal 2.12.2006.” (doc.

XLV)

Con

osservazioni del 28 maggio 2010 l’UAI ha affermato:

" (…)

Con annotazioni 27 maggio qui in

annesso, il Dr. med. __________ del SMR dopo aver rilevato che dalla citata

perizia risulta che 'la sintomatologia dolorosa attuale non è spiegabile con

un' irritazione o lesione del sistema nervoso periferico o centrale", ha

espresso la seguente valutazione:

"In considerazione dell'assenza

d'una patologia neurologica che spieghi i disturbi i limiti funzionali

stabiliti in occasione della perizia reumatologica rimangono validi. Il dr. __________

indica la presenza d'una componente psichica / psicologica divenuta rilevante

dal 2009 (quindi posteriore la decisione UAI) in seguito al fallimento e alla

separazione dalla moglie." (…)" (Doc. XLVII, inc. 36.2008.60)

Il

dr. med. __________ ha rilevato:

" (…)

Attuale perizia neurologica richiesta dal TCA del 12.11.2009 (datata

14.5

):

Diagnosi di sindrome dell'apertura toracica non può essere

confermata

Diagnosi posta:

lombo sciatalgie croniche a predominanza sinistra con/su

leggero deficit radicolare S1 a sinistra in stato dopo

microdiscectomia L5/S1 nel 2003

sindrome lombospondilogena su alterazioni degenerative e disturbi

statici della colonna lombosacrale componente psichica / psicologica probabile

con disturbi cognitivi e dell'umore

la sintomatologia dolorosa attuale

non è spiegabile con un'irrita-zione o lesione del sistema nervoso periferico o

centrale.

Valutazione:

In considerazione dell'assenza d'una

patologia neurologica che spieghi i disturbi i limiti funzionali stabiliti in

occasione della perizia reumatologica rimangono validi.

Il dr. __________ indica la presenza

d'una componente psichica / psicologica divenuta rilevante dal 2009 (quindi

posteriore la decisione UAI) in seguito al fallimento e alla separazione dalla

moglie."

(Doc. XLVII/1, inc. 36.2008.60)

8.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante

che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su

degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscen-za dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03,

consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicurato-re. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezza-mento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongo-no di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des

Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

9.

Va

innanzitutto rilevato che le parti sono concordi nel ritenere che l’interessato

non è più in grado di svolgere in maniera completa la precedente attività

lavorativa di imbianchino ed occorre esaminare se, e in che misura, può esercitare

un’attività leggera e confacente al suo stato di salute.

Viste

le divergenze emerse tra il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ (cfr.

consid. 7) e considerato che in corso di causa è emersa la possibile presenza

di una patologia neurologica invalidante non sufficientemente indagata, il TCA

ha ordinato l’allestimento di una perizia reumatologica, ad opera del dr. med. __________,

medico perito certificato SIM, specialista FMH reumatologia e di una perizia

neurologica eseguita dal dr. med. __________, direttore del __________, __________,

dalle quali, come si vedrà meglio in seguito, non c’è nessun motivo per

distanziarsi.

Per

quanto concerne il referto del dr. med. __________, va evidenziato che lo

specialista ha redatto un rapporto di 20 pagine, approfondito, completo e

scevro di contraddizioni con il quale ha valutato ed esaminato in maniera

completa tutti i punti litigiosi, fondandosi su esami approfonditi e prendendo

in considerazione tutti i mali di cui si lamenta l’insorgente. Il perito, a

conoscenza dell’anamnesi dell’assicurato, è stato chiaro nell’esposizione delle

correlazioni mediche e nell’apprezzamento della situazione medica (cfr. doc. XXVII,

inc. 36.2008.60).

Dal

citato referto del 20 ottobre 2008 emerge che l’interessato, nato nel 1964, è affetto

da una sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in ernia discale

mediolaterale a sinistra L4/5, osteocondrosi L5/S1 in esiti da discectomia per

ernia discale a sinistra L5/S1 con radicolopatia S1 a sinistra, il 13 ottobre

2003, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi

lombare con minima scoliosi destroconvessa lombare, compensata),

decondizionamento muscolare, sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in

sbilancio e decondizio-namento muscolare.

Dopo

aver descritto ed esaminato nei minimi dettagli tutti gli atti prodotti dalle

parti, l’anamnesi familiare, personale e l’anamnesi secondo la presentazione

dell’assicurato, sistemica e sociale ed aver effettuato l’esame reumatologico,

il dr. med. __________ ha giudicato l’interessato, in un’attività che tiene

pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta nel

referto, abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere

dal 2 dicembre 2006, data a partire dalla quale i medici curanti hanno

attestato un’inabilità lavorativa al 100% per l’ultima attività principale esercitata

di pittore-decoratore. Per contro l’attività di imbianchino non rispecchia in

gran parte i limiti funzionali per cui lo ha giudicato abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa ma con una diminuzione del rendimento del

70%.

Nelle

mansioni puramente amministrative e di gestione della ditta, premesso che vi

sia la possibilità di alternare frequente-mente le posizioni corporee, senza

dover rimanere forzatamente seduto oltre 30-45 minuti, l’interessato è abile al

lavoro in misura completa, quindi al 100% con un rendimento massimo del 100%,

sempre a decorrere dal 2 dicembre 2006.

Il

dr. med. __________ ha poi precisato di condividere la valutazione del dr. med.

__________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medico

fiduciario dell’assicuratore malattie, contenuta nel rapporto del 23 giugno

2008.

ed ha spiegato per quale motivo si scosta invece dalle conclusioni del dr.

med. __________, FMH reumatologia (cfr. doc. XXVII).

Del

resto il ricorrente, chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, pur

annunciando, il 28 novembre 2008, la produzione di eventuali osservazioni ad

opera del dr. med. __________, non ha trasmesso ulteriori certificati medici

atti a sovvertire le pertinenti conclusioni del perito giudiziario (doc. XXXIII,

inc. 36.2008.60).

Ne

segue che le conclusioni del referto del dr. med. __________, univoche e

convincenti, vanno confermate.

A

proposito delle valutazioni di altri medici intervenuti prece-dentemente ed in

particolare del dr. med. __________, primario del __________ dell’ospedale __________

e del curante, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, va rilevato

che, ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il

Tribunale federale in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di

fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la

sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza

esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche

sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio

2007.

consid. 2) e che occorre considerare che per il rapporto di fiducia

esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,

vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.

5.4

e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

Va

ancora evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4)

Ciò

vale anche nel caso di specie, dove il perito, Dr. med. __________ al termine

di un esame approfondito dell’intera fattispecie ha concluso che dal punto di

vista reumatologico non vi è alcuna incapacità lavorativa in attività leggere.

In

concreto questo Tribunale non intravede alcun motivo per scostarsi da questa

valutazione.

Ritenuto

che nella perizia reumatologica il dr. med. __________ ha affermato che “l’attuale

esame reumatologico, richiede dunque un completamento diagnostico in ambito

neurologico specialistico” e che “l’ipotizzata sindrome dell’apertura

toracica superiore, con parestesie-ipoestesie ai polpastrelli delle mani, va

confermata da uno specialista FMH in neurologia”, il TCA ha incaricato il

dr. med. __________ di allestire una perizia neurologica.

Dal

referto del 14 maggio 2010, che l’insorgente non ha contestato, emerge che alla

questione di sapere, dal punto di vista neurologico, quali patologie hanno

un’influenza duratura sulla capacità lavorativa dell’assicurato, il perito ha

rilevato che “la sintomatologia dolorosa attuale non è spiegabile con

un’irritazione o lesione del sistema nervoso periferico o centrale. In accordo

con le diagnosi poste (risposta alla prima domanda; ndr: leggero deficit

radicolare S1 a sinistra in stato dopo microdiscectomia L5-S1 (2003), sindrome

lombospondilogena su alterazioni degenerative e disturbi statici della colonna

lombosacrale, componente psichica/psicologica probabile con disturbi cognitivi

dell’umore), ritengo che una componente neurogena sia in secondo piano.”

Lo

specialista ha aggiunto che “il fatto che la ditta del paziente sia fallita

nell’estate 2009 e che il paziente sia separato dalla moglie nel maggio 2009

sono fattori che hanno sicuramente contribuito all’apparizione di disturbi

psichici che influiscono negativamente sul quadro clinico.” ed ha concluso

per un’incapacità lavorativa del 100% come imbianchino e del 30% in attività

adatte e confacenti al suo stato di salute, mentre alla questione di sapere se

l’interessato può svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di

salute, ha risposto che l’insorgente è abile al lavoro al 100% con un

rendimento del 100%. Chiamato a precisare meglio il grado di capacità

lavorativa dell’interessato in un’attività adatta e confacente allo stato di

salute del ricorrente, il perito ha confermato la capacità lavorativa al 100%

in attività leggere, precisando che la capacità al lavoro al 70% è da riferire

all’attività di imbianchino comprendente mansioni amministrative e di gestione

(doc. XLV, inc. 36.2008.60).

Ritenuto

che anche la perizia neurologica, che non è del resto stata contestata tramite

atti medici di altri specialisti, risponde ai crismi posti dalla giurisprudenza

per ritenerla fedefacente, questo TCA deve concludere che anche dal punto di

vista neurologico l’interessato può svolgere un’attività leggera e confacente

al suo stato di salute nella misura del 100%.

Infine

per quanto concerne la presenza di disturbi psichici, va evidenziato che il dr.

med. __________ nella sua perizia del 20 ottobre 2008 aveva segnalato che

l’’insorgente “da 1-2 giorni ha iniziato ad assumere “pillole per l’ansia””

(pag. 9 doc. XXVII, inc. 36.2008.60), mentre il dr. med. __________ ha

affermato come “il fatto che la ditta del paziente sia fallita nell’estate

2009.

e che il paziente sia separato dalla moglie nel maggio 2009 sono fattori

che hanno sicuramente contribuito all’apparizione di disturbi psichici che

influiscono negativamente sul quadro clinico.” (pag. 12 doc. XLIV, inc. 36.2008.60).

La

presenza di una componente psichica è sorta ed è divenuta rilevante unicamente

in un periodo successivo all’emissione delle decisioni impugnate che determinano

il limite temporale dell’esame da parte del giudice chiamato ad esprimersi nel

merito del provvedimento amministrativo (aprile-maggio 2008) e una sua

incidenza sulla capacità lavorativa va semmai decisa con un altro provvedimento

amministrativo, così come l’asserito peggiora-mento globale dello stato di

salute dell’insorgente rispetto al novembre 2008 (cfr. pag. 9 doc. XLIV, inc.

36.2008

).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il TCA deve pertanto concludere che

l’insorgente è completamente abile al lavoro in un’attività leggera e

confacente al suo stato di salute con le limitazioni descritte nelle perizie

del dr. med. __________ e del Dr. med. __________.

10.

Va

ora esaminato se il termine di 4 mesi assegnato dall’assicu-ratore all’insorgente

per adattarsi al nuovo stato valetudinario è conforme alla giurisprudenza.

Se, come nel caso di specie, l'assicurato, per considerazioni legate

all'obbligo di ridurre il danno, è tenuto a cambiare professione,

l'assicuratore malattia deve sollecitarlo in tal senso e assegnargli un

adeguato termine transitorio durante il quale perdura tuttavia l'obbligo di

versare l'indennità per perdita di guadagno (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123

consid. 3a, sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1). Di conseguenza,

l'assicuratore malattia che vuole porre fine al versamento delle indennità

giornaliere deve, se la riduzione del danno può essere ragionevolmente pretesa

dall'assicurato, impartirgli un termine per trovare un impiego adatto al suo

stato di salute (SJ 2000 II pag. 440, sentenza K64/05 del 29 giugno 2006,

consid. 4.1).

Secondo

invalsa giurisprudenza, di regola viene considerato adeguato un termine di 3-5

mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza

K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239

consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach

KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di

adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza

del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI

1998.

no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato

della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del

periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete,

quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le

capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.

consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7

agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante

la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123

consid. 3a; Eugster, op. cit., pag. 519). Né, per quanto è dato di vedere, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di

un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da

parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti

posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e

in SJ 2000 II pag. 440).

11.

Nel

caso di specie l’assicuratore ha concesso all’interessato un termine di 4 mesi

per trovare un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute. Ora

ritenuta l’ancora giovane età dell’interessato, nato nel 1964, la sua

situazione professionale e la capacità lavorativa completa in attività

confacenti al suo stato di salute, un termine di adattamento di 4 mesi è

conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza (cfr. sentenza

K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.3.”Alla luce dei principi suesposti,

giustamente i primi giudici potevano ritenere insufficiente il termine di

transizione così assegnato dall'assicuratore malattia. Estendendolo a quattro

mesi, essi hanno legittimamente fatto uso del margine di apprezzamento loro

concesso dalla giurisprudenza in materia. Apprezzamento, quello operato dalla

Corte cantonale, giustificato, oltre che dall'età dell'interessata, pure dalla

situazione professionalmente difficile della medesima che non sembra disporre di

alcuna formazione professionale particolare (cfr. a tal proposito RAMI 2000 no.

KV 112 pag. 125).”).

In

questo contesto il ricorrente afferma che in virtù della giurisprudenza

pubblicata in DTF 111 V 235, avrebbe diritto al versamento di indennità totali

fino al suo esaurimento poiché avrebbe diritto anche ad una riformazione

professionale. A prescindere dalla circostanza che, come si vedrà in seguito,

il diritto ad una riformazione professionale gli è stata giustamente negata

dall’UAI, va comunque evidenziato come in DTF 129 V 460 il TF ha stabilito che l'assicurato

non può sottrarsi all'obbligo di ridurre il danno incombentegli nei confronti

dell'assicuratore malattia invocando il fatto che egli è in attesa di

provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità. L’Alta Corte ha affermato:

" 3. Streitig und zu prüfen bleibt, ob der Versicherte seiner

Schadenminderungspflicht dadurch nachgekommen ist, dass er sich am 7. Dezember

2000.

bei der Invalidenversicherung für berufliche Eingliederungsmassnahmen angemeldet

hat.

3.1

Die Vorinstanz hat hiezu unter Hinweis auf BGE 111 V 235 ausgeführt, der Versicherte habe sich am 7. Dezember 2000 sogleich

bei der IV-Stelle Bern für die Durchführung beruflicher Eingliederungsmassnahmen

angemeldet. Entsprechende Vorkehren seien seitens der Invalidenversicherung

jedoch erst mit Verfügung vom 31. Oktober 2001 in Form von Berufsberatung sowie der Abklärung beruflicher Eingliederungsmöglichkeiten getroffen

worden. Der Aufenthalt in der Eingliederungsstätte Z. sei gar erst mit

Verfügung vom 20. März 2002 festgesetzt worden. Weder aus den Akten der

IV-Stelle noch den sonstigen Unterlagen sei ersichtlich, dass die Verzögerungen

zwischen der Anmeldung und den beruflichen Eingliederungsmassnahmen durch den

Versicherten verursacht worden seien. Es habe sich demzufolge um Verzögerungen

gehandelt, die dem Versicherten nicht angelastet werden dürften. Dieser habe

weder ahnen können noch wissen müssen, dass die beruflichen Abklärungen erst 15

Monate nach seiner Anmeldung beginnen würden. Verzögerungen bei der

Durchführung von beruflichen Massnahmen von einem Jahr und mehr seien nicht

notorisch. Da der Versicherte jederzeit mit der Anordnung beruflicher

Massnahmen habe rechnen müssen, hätte er sich höchstens für kurzzeitige

Einsätze melden können. Dies hätte seine Vermittelbarkeit auf dem

Arbeitsmarkt stark beeinträchtigt. Es sei ihm demnach nicht zumutbar gewesen,

für vorher nicht bestimmbare, kurze Zeiten eine Erwerbstätigkeit zu suchen.

(…)

4.

4.1

Der Anspruch auf Wartetaggelder der

Invalidenversicherung gemäss Art. 22 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 18 Abs.

1.

und 2 IVV setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass die versicherte Person

in der gewohnten Erwerbstätigkeit eine mindestens 50%ige Arbeitsunfähigkeit

aufweist und die Eingliederungsfähigkeit in subjektiver und objektiver Hinsicht

so weit rechtsgenüglich erstellt ist, dass Eingliederungsmassnahmen - und nicht

bloss Abklärungsmassnahmen - ernsthaft in Frage kommen. Nicht erforderlich ist

hingegen, dass die Durchführung der Eingliederungsmassnahmen bereits

beschlossen ist (AHI 1997 S. 169 Erw. 3a; Urteil S. vom 7. August 2002, I

705/01). Insofern erweist sich die von der IV-Stelle im

invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren wiederholt vertretene Auffassung,

wonach Wartetaggelder seitens der Invalidenversicherung erst dann ausgerichtet

werden können, wenn eine konkrete berufliche Eingliederungsmassnahme

bevorsteht, als unrichtig.

Der Umstand, dass ein

in seiner gewohnten, d.h. bis zum Eintritt des Gesundheitsschadens ausgeübten

Tätigkeit zu mindestens 50% arbeitsunfähiger Versicherter während der Zeit, in

der sich Umschulungsmöglichkeiten abzuzeichnen beginnen, in Erfüllung der

Schadenminderungspflicht eine Erwerbstätigkeit ausübt, schliesst den Anspruch

auf ein Wartetaggeld der Invalidenversicherung grundsätzlich nicht aus, ist

jedoch bei dessen Bemessung zu berücksichtigen (BGE 117 V 275 Erw. 2, 3;

MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

MURER/STAUFFER [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, Ziff. II/3a zu Art. 22 IVG).

4.2

Demgegenüber setzt der Taggeldanspruch nach KVG

eine mindestens hälftige Arbeitsunfähigkeit (Art. 72 Abs. 2 KVG) voraus, welche

wie schon unter dem KUVG unter Berücksichtigung des bisherigen

Berufes festzusetzen ist, solange von der versicherten Person vernünftigerweise

nicht verlangt werden kann, ihre restliche Arbeitsfähigkeit in einem anderen

Berufszweig zu verwerten. Nach Ablauf einer angemessenen Anpassungszeit hängt

der Taggeldanspruch davon ab, ob und wie sich die Verwertung der

Restarbeitsfähigkeit auf den krankheitsbedingten Erwerbsausfall im bisherigen

Beruf und auf den damit zusammenhängenden Taggeldanspruch auswirkt. Dies ergibt

sich aus der Schadenminderungspflicht (vgl. GEBHARD EUGSTER: Zum Leistungsrecht

der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG: Recueil de travaux en

l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, S. 518;

BGE 114 V 283 Erw. 1d und 287 Erw. 3d je mit Hinweisen). Diese stellt die

Anweisung an die versicherte Person dar, nach Eintritt des Schadens alle ihr

möglichen und zumutbaren Massnahmen zu treffen, um diesen zu mindern oder zu

beheben. Sie ist als allgemeiner Grundsatz des Sozialversicherungsrechts bei

der Leistungsfestsetzung regelmässig und zwingend zu beachten (BGE 117 V 400).

4.3

Aus der schwierigen Vermittelbarkeit eines

Versicherten kann kein Anspruch auf das versicherte Krankengeld abgeleitet

werden. Diesem Faktor ist bei der Ermittlung des zumutbaren Verdienstes

Rechnung zu tragen. Grundsätzlich haben nicht die Krankenkassen das Risiko der

schwierigen Vermittelbarkeit zu übernehmen. Dazu besteht jedoch die wichtige

Ausnahme, dass sie dem zur Schadenminderung durch Berufswechsel verpflichteten

Versicherten praxisgemäss eine gewisse Übergangsfrist zur Stellensuche und zur

Anpassung an die veränderten Verhältnisse einzuräumen haben (BGE 114 V 289 Erw.

5b).

4.4

Der Anspruch auf Wartetaggelder der

Invalidenversicherung beginnt gemäss Art. 18 Abs. 2 IVV zu dem Zeitpunkt, in

welchem die IV-Stelle aufgrund ihrer Abklärungen feststellt, dass

Eingliederungsmassnahmen angezeigt sind, spätestens aber vier Monate nach

Eingang der Anmeldung. Der Anspruch setzt voraus, dass Eingliederungsmassnahmen

ernsthaft in Frage kommen. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die

Durchführung der Eingliederungsmassnahmen bereits beschlossen ist (vgl. Erw.

4.1

hievor). Liegt demnach eine Anmeldung bei der Invalidenversicherung vor und

kommen Eingliederungsmassnahmen ernsthaft in Frage, besteht ein Anspruch auf

Wartetaggelder der Invalidenversicherung, dagegen kein solcher auf die weitere

Auszahlung von Krankentaggeldern. Werden demgegenüber Massnahmen der

Invalidenversicherung nicht ernsthaft ins Auge gefasst, und wird daher ein

Anspruch auf Wartetaggelder abgelehnt, besteht der Anspruch

auf Krankentaggelder weiter. In diesem Fall trifft den Versicherten gegenüber

der Krankenkasse eine Schadenminderungspflicht. Dieser Pflicht kann sich der

Versicherte indessen nicht mit der Begründung, er warte auf Massnahmen der

Invalidenversicherung, entziehen, da solche eben nicht ernsthaft in Erwägung

gezogen werden, andernfalls ein Anspruch auf Wartetaggelder der

Invalidenversicherung bestünde.

5.

5.1

Im vorliegenden Fall hat der Versicherte ab August 2000

Krankentaggelder bezogen. Mit Verfügung der Helsana vom 29. November 2000 wurde

ihm mitgeteilt, die Taggeldleistungen würden nach einer Übergangsfrist von vier

Monaten per 31. März 2001 eingestellt. Gleichzeitig wurde der Versicherte auf

die Umschulungsmassnahmen der Invalidenversicherung und die damit verbundenen

möglichen Taggeldzahlungen hingewiesen. Aus diesem Grund hat sich L. am 7.

Dezember 2000 bei der Invalidenversicherung zum Bezug von Leistungen angemeldet.

Anlässlich einer telefonischen Unterredung vom 27. März 2001 hat der Vertreter

des Versicherten die IV-Stelle um Wartetaggelder ersucht. Dieses Begehren hat

er mit Schreiben vom 28. Juni 2001 wiederholt. Am 7. September 2001 wurde ihm

von Seiten der IV-Stelle mitgeteilt, ein Wartetaggeld könne erst dann

ausgerichtet werden, wenn eine konkrete berufliche Eingliederungsmassnahme

bevorstehe. Dies sei noch nicht der Fall. Vorerst müssten weitere

Abklärungsmassnahmen getroffen werden.

5.2

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der

Versicherte von der Beschwerdeführerin ordnungsgemäss auf seine

Schadenminderungspflicht und auf mögliche Taggeldleistungen der

Invalidenversicherung hingewiesen worden ist. Zudem

wurde ihm die übliche Übergangsfrist von vier Monaten zur Arbeitssuche gewährt.

Ein Gesuch um Wartetaggelder der Invalidenversicherung wurde mit der Begründung

abgelehnt, es stehe noch nicht fest, ob es überhaupt zu Leistungen der

Invalidenversicherung kommen werde, da die erstmaligen Abklärungen noch nicht

abgeschlossen seien. Ob dies in Anbetracht der langen Dauer der Abklärungen

unter dem Aspekt, dass Eingliederungsmassnahmen lediglich ernsthaft in Betracht

gezogen werden müssen (Urteil S. vom 7. August 2002, I 705/01), zu Recht

erfolgte, braucht im vorliegenden Verfahren nicht geprüft zu werden (vgl.

zuletzt Urteil O. vom 26. August 2003, I 753/02). Jedenfalls konnte und

musste der Versicherte unter diesen Umständen nicht mit unmittelbar

bevorstehenden Massnahmen rechnen. Er war demnach nicht

gehindert, seiner Schadenminderungspflicht nachzukommen.

5.3

Es kann offen bleiben, ob sich der vorliegende Fall

mit dem BGE 111 V 235 zu Grunde liegenden Sachverhalt vergleichen lässt, da sich die

Rechtslage seit dem Erlass des genannten Urteils verändert hat: Art. 18 Abs. 2

IVV, wonach Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung spätestens

nach vier Monaten seit der Anmeldung besteht, ist erst seit 1. Juli 1992 in Kraft. Dem damaligen Beschwerdeführer konnte daher die entsprechende Bestimmung nicht

entgegengehalten werden.

5.4

Nicht gehört werden kann der Einwand, der

Versicherte habe sich höchstens kurzfristig für eine andere Stelle bewerben

können und sei daher schwer vermittelbar gewesen, da sich dies nicht zu Lasten

des Krankenversicherers auswirken darf und dem Versicherten eine angemessene

Übergangsfrist eingeräumt wurde (vgl. Erw. 4.3). Dass der Beschwerdegegner

tatsächlich gewillt war, eine andere Anstellung anzunehmen, ergibt sich

schliesslich aus dem Umstand, dass er sich bei der Arbeitslosenversicherung

gemeldet hat.“ (sottolineature del redattore)

Analogamente,

nel caso di specie, l’assicuratore con la decisio-ne formale del 12 novembre 2007 ha assegnato all’insorgente un termine di 4 mesi per cambiare professione, mentre il 14 aprile

2008.

l’UAI ha deciso che non erano dati i presupposti per poter accedere a

provvedimenti di reintegrazione professionale. Egli, come nel caso giudicato

dal TF, non poteva e non doveva pertanto ritenere che misure di questo tipo gli

sarebbero state assegnate a breve. Non era pertanto impedito di dar seguito al

suo obbligo di ridurre il danno.

12.

Va

ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato

effettuato correttamente.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001

pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre

anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una

parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non

rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in

misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag.

276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no.

1.

pag. 67 consid. 5c).

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concreta-mente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

13.

In

concreto l’UAI ha utilizzato un ammontare di fr. 63'375, pari al salario

conseguito nel 2006 dall’insorgente (cfr. doc. AI 21-2, inc. 32.2008.96),

mentre l’assicuratore contro le malattie di fr. 76'700 (ossia fr. 5'900 x 13

come dichiarato dal datore di lavoro ad CO 1, doc. 3, inc. 36.2008.60).

Come

rileva il ricorrente, in concreto, per quanto concerne la rendita AI, va preso

in considerazione l’ammontare percepito nel 2007, ossia all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 12; 1 anno dal dicembre 2006:

cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007),

mentre per il diritto a prestazioni dell’assicurazione malattie va utilizzato

il salario verosimilmente percepito nel 2008 (ossia da quando inizia il diritto

a prestazioni parziali [12 marzo 2008]).

L’UAI

rileva giustamente che il 20 luglio 2007 il datore di lavoro ha dichiarato che

l’insorgente quell’anno avrebbe conseguito un reddito di fr. 70'800 all’anno,

ossia fr. 5'900 per dodici mensilità (cfr. risposta 2.11, doc. AI 15-2, inc.

32.2008

; nonché risposta 2.10 dove non viene indicata la tredicesima e la risposta

2.12

dove la tredicesima non figura).

Tuttavia,

come si vedrà in seguito pur utilizzando l’ammontare più favorevole al

ricorrente, ossia fr. 76'700 (fr. 78'234 nel 2008, ossia con l’adeguamento del

2% secondo l’evoluzione dei salari pubblicata in www.bfs.admin

e in “la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95), il diritto alla rendita

AI non sarebbe comunque dato ed anche l’indennità versata dall’assicuratore

malattie non sarebbe superiore a quella già erogata.

14.

Per

determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il

rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e giurisprudenza citata).

A

quest'ultimo proposito va infatti rilevato che per determinare il reddito da

invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi

l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è

determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo

rendimento (DTF 104 V 90).

Le

attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare

come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC

1970.

pag. 338 consid. 2). La prova dell'esistenza di un salario sociale è

tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i

salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8

consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio

1996).

Nell'ambito

dell'apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i

datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un

salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure

una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti degli indizi di

una prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag.

336).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti)

oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di

lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Nel caso di un invalido che, dopo

l'insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non

impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di

principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)

conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul

posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell'ISS

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto

2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF

129.

V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare

che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo

ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito

ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella

TA1 dell'ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Tramite

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00,

und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).

La questione è stata di recente

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

(…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale

federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il

reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al

salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve

essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF

134.

V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X

41.7

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel

2007.

(+ 1,6%, cfr. l’evoluzione dei salari, stima trimestrale pubblicata in www.bfs.admin, nonché la vie économique 6-2010

tabella 10.2 pag. 95).

Nel

2008, sulla base della tabella TA1, l’interessato avrebbe un salario di fr. 59'979

(4’806: 40 X 41.6 [cfr. la vie économique 6-2010 tabella 9.2 pag. 94] X 12).

La

diminuzione dell’importo è dovuta alla circostanza che si tratta di salari

teorici.

Questo

importo diverge da quello, errato, utilizzato dall’assicura-tore malattie e

corrisponde a quello utilizzato, per il 2007, dall’UAI.

L’assicurato,

quale imbianchino-decoratore, avrebbe guadagnato fr. 76’700 nel 2007.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 dove le professioni che percepiscono un salario maggiore, in

particolare quelle relative alle attività finanziarie, non sono quelle del

ricorrente).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, l’allora

TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar

(vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht

mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten

15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der

leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,

angemessen Rechnung getragen”).

In

una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti

sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza

del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato

che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio

2005.

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio

2004.

nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54

anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto

che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28

cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che

questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio

della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V

419.

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di

trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri

obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104

consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24

febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale –

chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la

riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni

importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità,

previdenza professionale, assicurazio-ne contro gli infortuni e assicurazione

contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo

indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la

riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla

salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare

gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di

un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una

riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005

nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la

riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile

soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella

causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del

10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del

23.

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori

legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo

senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23

febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15%

motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli

altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Va

qui evidenziato che con recente sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 il

TF, nel caso di un assicurato abile in attività leggere all’80%, cui era stata

riconosciuta una deduzione del 5%, ha affermato quanto segue:

"

(…)

A ciò si aggiunge che in nessun caso si

giustificherebbe, nell’eve-nienza concreta, una deduzione superiore al 20% per

tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V

75), che nella fattispecie in esame possono essere riconosciute per la capacità

lavorativa residua (cfr. a tal proposito ISS 2004, pag. 25, T6*), per i limiti

funzionali anche in un’attività sostitutiva e per la lunga assenza dal mondo

del lavoro.

6.2

Non entrano invece realisticamente

in linea di considerazione altri motivi di riduzione. In particolare,

contrariamente a quanto invoca il ricorrente, l’età (56 anni al momento della

decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito

ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr.

ISS 2004, pag. 65, TA9). Allo stesso modo di quanto si verifica del resto per

la cittadinanza svizzera, ritenuto che anche questo fattore consente di

conseguire, statisticamente, un reddito superiore al valore mediano (cfr. ISS

2004, pag. 69, TA12; cfr. pure sentenza 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid.

5.2.2

). Per contro, in considerazione del genere di attività (semplici e

ripetitive) in cui il ricorrente è in grado di sfruttare (parzialmente) la sua

capacità lavorativa residua, il modesto (a mente dell’insorgente) grado di

formazione (certificato di capacità quale fabbro) non incide in maniera

rilevante).”

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 10% (5% per l’attività

leggera e 5% per il fatto che un cambiamento di professione implicherebbe una

difficoltà di adattamento). L’assicuratore malattie in sede di opposizione ha

ritenuto una riduzione del 15% senza tuttavia applicarla.

Il

TCA ritiene che la valutazione dell’UAI, tenuto conto della giurisprudenza

sopra riportata, ed in particolare dell’ancora giovane età del ricorrente che

si trova da diversi anni in Svizzera, dove è ben integrato, della conoscenza

della lingua del posto, della completa capacità lavorativa in attività

adeguate, sia corretta.

Tuttavia,

anche volendo prendere in considerazione una riduzione, generosa, del 15%, nel

preciso caso di specie non vi sarebbe alcuna differenza.

Per

quanto concerne il 2007, partendo da un salario da valido di fr. 70'800 ed una

riduzione del 10% del salario da invalido a fr. 54’130, si otterrebbe un grado

d’invalidità del 24%, che aumenterebbe al 33% prendendo in considerazione

l’ipotesi più favorevole al ricorrente (salario da valido di fr. 76'700 e

riduzione del 15% del salario da invalido a fr. 51’122), ossia, comunque, un

grado non pensionabile.

Per

quanto concerne il 2008 invece, utilizzando l’ipotesi più favorevole per il

ricorrente (salario da valido di fr. 78'234 e da invalido ridotto del 15% a fr.

50’982), l’indennità giornaliera da versare dall’assicuratore malattie sarebbe

del 35%, ossia inferiore rispetto a quanto calcolato anche dalla cassa malati.

Tuttavia,

questo TCA, che in linea di

principio può riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli

dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V

166), considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una

reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà

(cfr. sentenza del 23 giugno 2003, U 192/02; sentenza del 22 aprile 2003, U

334/02; sentenza del 2 giugno 2003, C 119/02; sentenza del 17 giugno 2003, H

313/01; DTF 119 V 249).

Aggiornando

il salario da valido e da invalido al 2009 ed al 2010 (ritenuto comunque che

ciò vale per l’assicurazione invalidità dato che il versamento delle

prestazioni di malattia si esaurisce dopo 720 giorni), il grado d’invalidità

non raggiungerebbe il 40% e rimarrebbe anzi al 35%. Infatti, nel 2009 i salari

da valido ed invalido andrebbero aumentati del 2,1% (cfr. stima trimestrale

dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata su www.bfs.admin e la vie économique 6-2010

tabella 10.2 pag. 95) per un grado d’invalidità, secondo i dati più favorevoli

al ricorrente, del 35% (fr. 52'053 per il salario da invalido e fr. 79'877 per

il salario da valido). Allo stesso modo per il 2010, aumentando i salari del

1,2% (cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata su

www.bfs.admin), si raggiungerebbe un grado

d’invalidità del 35% (52'678 per il salario da invalido e fr. 80'836 per il

salario da valido).

Ne segue che anche su

questo punto le decisioni vanno tutelate.

15.

Va

ora esaminato se l’insorgente ha diritto a provvedimenti professionali.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a

ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno

o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono

previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) il

collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art.

17.

cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di

un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110

consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo

la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico

dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedi-menti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

16.

Con

la decisione impugnata l’UAI ha motivato la reiezione della richiesta di

provvedimenti professionali con la circostanza che il grado d’invalidità è

inferiore al 20% (cfr. doc. AI 24-2). In sede di risposta l’UA ha poi

evidenziato che:

"

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l’insieme delle misure reintegrative necessarie e adegua-te a

procurare al richiedente un’opportunità di guadagno approssima-tivamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno. Non vi

è diritto ad una riformazione professionale se l’assicurato è sufficientemente

riadattato ed è possibile procurargli un’attività corrispondente alle sue

attitudini senza una formazione supplementare. In un’attività idonea, come

quelle indicate della consulente in integrazione professionale, il ricorrente

risulta piena-mente abile con una perdita economica e quindi un’invalidità del

16%. Non ci sono quindi i presupposti per una reintegrazione professio-nale.”

(doc. IV, inc. 32.2008.96)

L’interessato

ha preso posizione sulla risposta dell’UAI (doc. VI, inc. 32.2008.96).

In

concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20% (cfr.

consid. 14), la decisione dell’UAI merita conferma.

Infatti,

la circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale nel

tenore attualmente in vigore (simile a quello in vigore precedentemente, cfr.

sentenza 32.2008.204 del 24 giugno 2009):

"

4010.

Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

– a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

– la persona assicurata deve essere

idonea all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado

di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile

con l’invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve

essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente

valorizzabile.

(…)

4013.

Se una persona assicurata è

sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro

adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione

professionale non è necessaria.”

Nel

caso di specie la consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 25

gennaio 2008, non ha motivato il rifiuto solo con il grado d’invalidità del

20%, ma ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di natura

professionale, osservando che “non è possibile una riqualifica

professionale secondo l’art. 17 LAI perché l’A. non ha nessuna formazione di

base e perché il grado di invalidità non raggiunge il 20%. Inoltre, la bassa

scolarizzazione dell’A. e le difficoltà di scrittura in italiano non sono una

base sufficiente per iniziare una formazione di tipo AFC. Su richiesta si può

valutare un aiuto al collocamento e/o un’introduzione presso un nuovo datore di

lavoro.” (doc. AI 21-1).

Ritenuto

che l’interessato è capace al lavoro al 100% in attività semplici e confacenti

al suo stato di salute ed in particolare che potrebbe “lavorare come

fattorino, impiegato di logistica, venditore di materiale leggero oppure

nell’industria come operaio o addetto alla sorveglianza o al controllo merce

senza sollevare pesi importanti” (doc. AI 21-2) e nell’ambito di mansioni

amministrative (contatto con la clientela, progettazione, preventivi, ecc.;

cfr. doc. decisione formale dell’assicuratore malattie, doc. 12, inc.

36.2008

), la decisione dell’amministra-zione merita conferma (cfr. anche

sentenza 32.2008.204 del 24 giugno 2009).

17.

Infine,

l’insorgente fa valere l’assunzione di ulteriori prove ed in particolare, oltre

ad una perizia, testi, edizioni documenti, richiamo atti, ecc..

Pendente

causa il TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia reumatologica e di una

perizia neurologica sulle quali le parti hanno avuto la possibilità di

esprimersi ampiamente.

Le parti

hanno inoltre prodotto ulteriore documentazione medica.

Alla

luce degli accertamenti effettuati, che permettono di decidere nel merito dei

ricorsi presentati dall’insorgente, questo TCA ritiene di aver chiarito

l’intera fattispecie e rinuncia all’assunzione di ulteriori prove che non

sarebbero atte a sovvertire l’esito delle vertenze.

Va

a questo proposito rammentato che conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c e riferimenti).

18.

Mentre

la causa in ambito di assicurazione malattie è, di regola, gratuita art. 61

lett. a LPGA), per quanto concerne l’assicurazione federale per l’invalidità,

l’art. 69 cpv. 1bis LAI prevede che la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti