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Decisione

36.2008.61

Richiesta di pagamento di premi dell'assicurazione sociale contro le malattie in arretrato. Rigetto dell'opposizione. Spese e tassa di giustizia a carico del ricorrente che per la quinta volta si rivo

21 luglio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30

giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1

OAMal).

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,

l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro

mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art.

105 b cpv. 2)

Se

l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere

evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura

appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b

cpv. 3).

Conformemente

all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione

delle prestazioni (sistema del terzo

pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione.

Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il

periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle

prestazioni. La sospensione termina non

appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della

richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai

certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le

disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante

la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non

possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro

dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi,

delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese

d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più

assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere

la presa a carico dei costi.

Come

rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della

legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se

l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve

informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono

pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,

quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato

presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine

previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.

4. In

concreto l’insorgente non ha pagato i premi relativi agli ultimi 3 mesi del

2007, circostanza che il ricorrente non contesta.

Egli

si oppone al pagamento con argomenti che sono già stati esaminati dal TCA nelle

4 citate sentenze (consid. A). Come rammentato nella pronunzia del 3 ottobre

2007 (inc. 36.2007.147), citata da ultimo nella sentenza del 19 febbraio 2008

(inc. 36.2008.6):

" (...)

Pendente la causa formante l’inc. 36.2006.151 tra

le medesime parti il TCA ha chiesto all’assicuratore di trasmettere gli accordi

che derogano all’art. 90 cpv. 1 OAMal, poiché la Cassa aveva chiesto, già a

fine dicembre 2005, il pagamento dei premi dovuti per i mesi di gennaio,

febbraio e marzo 2006 (doc. XI inc. 36.2006.151).

Con scritto 22 settembre 2006 l’assicuratore aveva

precisato che il ricorrente, dal 1° marzo 1987, ha sempre pagato i premi trimestralmente

ed aveva allegato copia della proposta di assicurazione del 26 novembre 1986

(doc. XII + Bis inc. 36.2006.151). Nella sua impugnativa il signor RI 1 non

indica, e nemmeno rende verosimile, che detta situazione giuridica sia mutata

in corso dell’anno 2006. Va quindi ammesso l’obbligo di pagare anticipatamente

trimestralmente il premio dovuto e la richiesta della Cassa va ammessa. La

procedura seguita dalla Cassa (richiamo, diffida, precetto esecutivo, decisione

di rigetto dell’opposizione: cfr. art. 64a LAMal e 90 OAMal) è pure corretta.

L’insorgente fa valere che il Canton Ticino ha già

pagato gran parte del suo premio (così come ha già fatto nelle precedenti

procedure). Come già rammentato nella sentenza 36.2006.151 va ricordato che, a

prescindere da quanto l’autorità cantonale versa all’assicuratore per la

riduzione del premio, comunque l’interessato, per la parte non coperta dal

sussidio, resta obbligato a versare l’importo dovuto nei termini pattuiti.

Poiché l’assicurato non ha versato quanto dovuto nei modi e nei tempi concordati,

l’assicuratore era legittimato a mettere in atto la procedura prevista dagli

art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA (analogamente a quanto ritenuto nella

sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006).

L’assicurato fa valere, nuovamente come nelle altre

procedure decise, presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati,

chiedendone la compensazione con quanto da lui dovuto. La richiesta non può

essere accolta. Come già evocato nella sentenza 12 ottobre 2006 (inc.

36.2006.151) con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K 114/03),

pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:

"

Nella

più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI,

questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle

assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati,

contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di

prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza

ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto

che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art.

5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto

la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da

quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine). Orbene,

la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio

della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli

della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che

esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione

contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria

appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della

compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei

premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e

dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure

previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in

effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata

delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo

del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter

sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto

assicurativo. Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto."

Il

ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti

crediti nei confronti della Cassa. (...)"

L'insorgente

ribadisce, senza peraltro comprovarli, né allegare alcun giustificativo,

l'esistenza di suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Come già

rammentato la Cassa, alla quale l’incarto va trasmesso per competenza, deve

procedere all'emanazione di formali decisioni sui punti controversi tra le

parti, ma l'assicurato non può trattenere il premio dovuto a compensazione di

sue, asserite, pretese.

Come

rammentato nella sentenza 3 ottobre 3007 (inc. 36.2007.147):

" (...) l’assicuratore dovrà provvedere

all’emanazione di una decisione formale tramite la quale motiverà il mancato

riconoscimento delle pretese del signor RI 1. A questo scopo gli atti sono già

stati trasmessi ad CO 1. L’assicuratore dovrà svolgere, se non lo ha ancora

fatto, gli accertamenti necessari. Se il ricorrente ritiene che, con

ingiustificato ritardo, l’assicuratore non emana i provvedimenti dovuti, pur

adempiendo alle richieste dell’assicuratore di produrre i documenti necessari

(se disponibili od ottenibili), potrà rivolgersi al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni mediante ricorso per denegata giustizia. Il signor RI 1

indica di non avere autorizzato la compensazione di premi da lui dovuti con

suoi crediti nei confronti dell’assicuratore. Il tema non è in discussione alla

luce della decisione su opposizione impugnata. CO 1 pretende il versamento di

premi scaduti, anticipatamente dovuti come agli accordi tra le parti e non

indica compensazione con crediti dell’assicurato. (...) (sottolineatura del

redattore)

5. L’assicurato

protesta indennità in suo favore a causa dell'atteggiamento tenuto

dall'assicuratore. In merito nella sentenza 3 ottobre 2007 (inc. 36.2007.147) il

TCA aveva evidenziato:

" (...)

L’insorgente postula ancora il versamento di

indennità per il tempo da lui messo a disposizione affinché CO 1 non approfitti

della sua posizione dominante. Alla luce dell’esito della procedura appare che CO

1 non ha approfittato della sua posizione, ha esercitato gli obblighi e diritti

che le derivano dalla legge, procedendo mediante diffida, quindi con la

precettazione e le decisioni che le competono per l’incasso di premi dovuti.

Diverso è il discorso dei diritti rivendicati dall’assicurato sui quali dovrà

chinarsi nei tempi più contenuti. In ogni caso al ricorrente non possono qui

essere riconosciuti diritti di sorta (...)"

Analogo

discorso vale qui oggi.

L’insorgente

è in ritardo nel pagamento dei premi dovuti e le motivazioni per opporsi al

pagamento sono già state più volte esaminate dal TCA. Il suo atteggiamento

diviene, così, palesemente defatigatorio. Egli, con il suo agire, cagiona il

suo impegno. Al ricorrente è già stato comunicato come fare valere correttamente

i suoi diritti.

6. Accertata

l'entità del premio ed il debito del ricorrente occorre esaminare se l’insorgente

debba inoltre versare gli importi delle spese pretese dall’assicuratore.

Come

evocato in precedenza e sulla scorta dei principi già ricordati nelle sentenze

citate se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in

misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art.

105 b cpv. 3 OAMal).

In

concreto l’assicuratore chiede complessivamente fr. 40.- a fronte del sollecito

(fr. 10.--) e della diffida (fr. 30.--). Agli atti l’assicuratore ha prodotto

le condizioni d'assicurazione che fondano il suo diritto alla percezione di

dette spese (cfr. art. 17.1 CGA nonché art. 17.3). Gli importi sono proporzionati.

Gli stessi sono palesemente dovuti.

Come

ricordato nella sentenza 3 ottobre 2007:

" (...)

L’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che

l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei

richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e

di fr. 30.-.

(...)

L’importo di fr. 40.-- (fr. 10 + fr. 30) per

trimestre è dovuto (...)

Gli importi delle spese esecutive non formano

invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa

L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003

no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non

essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22

luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K

68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03). (...)"

L'importo

dovuto dal ricorrente assomma quindi a fr. 232.05 (fr. 77.45 + 77.45 + 77.15) di

premi + fr. 40 di spese di sollecito e diffida per un totale di fr. 272.05. L’interessato

deve inoltre fr. 30 di spese del precetto su cui tuttavia non è possibile

pronunciare il rigetto, poiché seguono le sorti del dell’esecuzione.

7. CO

1 chiede interessi al 5% dal 17 dicembre 2007. In sede di opposizione

l’assicuratore ha modificato l’inizio della decorrenza, fissandola al 23

dicembre 2007 (doc. 9).

In

merito al tema degli interessi nella sentenza 3 ottobre 2007 (inc. 36.2007.147)

è stato rilevato come:

" (...)

Infine, circa gli interessi (...), per l'art. 26

cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente

riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di

breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi

scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno

(art. 90 cpv. 2 OAMal).

Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05),

pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo

l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione

di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi

non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere

desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.

Come rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo,

Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:

"

Verzugszinsen

sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet,

dass Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen

darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung,

aus der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche

Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung

eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen

kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der

Fälligkeit angenommen werden können.

Nicht verlangt ist

somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt

werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff

<<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art.104 Abs. 1 OR zu verstehen.

Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche

Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche

Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher,

Verzugszinsen, 63)."

A proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32

ad art. 26, rammenta:

"

(…)

Mit der Einführung

einer allgemeinen Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die

bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien grundsätzlich der

Verzugszinspflicht."

Nel caso di specie l’insorgente non ha versato

quanto si è impegnato a solvere trimestralmente entro l’inizio del mese di

luglio ed ottobre. Per questo motivo l’assicuratore chiede interessi al 5% dal

15 dicembre 2006 (cfr. art. 90 OAMal; cfr. STFA del 26 agosto 2004, K 68/04,

dove il ricorrente si era accordato con la Cassa per il pagamento semestrale

dei premi [cfr. consid. 6 della citata STFA] e gli interessi dovuti sui premi

arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a decorrere con il 1° gennaio

2003 [cfr. consid. 5.3 e 8 della citata STFA]).

In concreto tuttavia alla luce dell’art. 17.1 delle

condizioni generali (richiamata qui la sentenza 12 ottobre 2006) “l’assicurato

che, dopo vari richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora.

Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni,

l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla

prossima scadenza e viene introdotta una procedura di riscossione in via di

pignoramento o in via di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato è

tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla

costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.”

Le parti si sono pertanto accordate nel senso che

con la scadenza dei premi (in concreto 1.7.2006 e 1.10.2006), l’assicurato non

si trova immediatamente in mora. Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito

in mora (cfr. art. 17.1. prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è

seguita da pagamento entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente

debitore dei premi dovuti (cfr. art. 17.1 seconda frase CGA). Nel caso di

specie l’ultima diffida risale al 15 dicembre 2006 per gli interessi

dell’ultimo trimestre. L’interesse va allora ammesso a partire dal 21 dicembre

2006 mentre per il primo trimestre dovrebbe essere il 21 settembre 2006 ma CO 1

ha (cfr PE) rinunciato alla percezione degli interessi sino al 15 dicembre

2006.

Correttamente CO 1 ha ritenuto che gli interessi

non possono essere chiesti sulle spese di diffida ed esecutive, analogamente a

quanto previsto per le partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40). (...)"

In

concreto gli interessi decorrono trascorsi 5 giorni dalla diffida del 17

dicembre 2007, e cioè dal 23 dicembre 2007 come indicato nella decisione su

opposizione.

8. Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto e l'opposizione interposta al PE __________

dell'UEF di __________ del 31 gennaio 2008 è rigettata per complessivi fr. 272.05,

oltre ad interessi al 5% su fr. 232.05 dal 23 dicembre 2007.

9. Come

evocato nella sentenza 19 febbraio 2008 (inc. 36.2008.6):

" (...)

L’insorgente, come già indicato

nella sentenza 12 ottobre 2006 e per gli stessi motivi ivi contenuti, non ha

diritto a rimborso delle spese di procedura da lui sostenute rispettivamente a

vedersi riconoscere ripetibili in questa sede. La procedura di ricorso é

infatti retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati

requisiti (cfr. art. 61 LPGA). In particolare per l’art. 61 let. g LPGA il ricorrente

patrocinato che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo

quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi

per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid.

7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss). L’importo è determinato

senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la

complessità del procedimento. L’art. 20 della legge di procedura per i ricorsi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura

é per principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per

leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le

spese di procedura. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle

ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). L'Alta corte

federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il

diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta

solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro

svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una

perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati

ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF

110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, pag. 394).

In concreto non vi sono palesemente

i presupposti per accordare all’insorgente il diritto a ripetibili e al

rimborso delle spese sostenute, anzi il ricorso, ai limiti della temerarietà,

avrebbe potuto provocare il carico di tassa di giustizia e spese (alla luce

delle 2 sentenze già emesse e note al ricorrente) se non fosse per

l’inesattezza dell’amministrazione a calcolare la data di decorrenza

dell’interesse richiesto. Di conseguenza il ricorso è solo minimamente ammesso

alla luce delle considerazioni esposte, non si percepiscono tasse e spese e non

vengono attribuite ripetibili. (...)"

Ebbene l'atteggiamento del ricorrente ha comportato 4 sentenze dal TCA

di analogo tenore. Il comportamento temerario non sarà ulteriormente tollerato

e ciò anche a fronte di esigue imprecisioni di CO 1. RI 1 è avvisato che,

qualora persistesse nel suo atteggiamento con le medesime modalità ed argomentazioni,

verrà in futuro percepita tassa di giustizia e saranno attribuite, a controparte,

ripetibili.”

Visto

l’atteggiamento defatigatorio del ricorrente, al medesimo vengono accollate le

spese di fr. 200.--, nonché la tassa di giustizia di fr. 100.--. Non si

attribuiscono, per il momento, ripetibili.

Va

infine ribadito che l’incarto va trasmesso all’assicuratore affinché emani le

decisioni di sua competenza per quanto concerne eventuali arretrati da

rimborsare all’assicurato. L’insorgente è reso attento che se l’assicuratore

non emanerà, in tempi brevi, la decisione richiesta, potrà inoltrare a questo

Tribunale un ricorso per denegata giustizia, tramite il quale dovrà tuttavia

indicare in cosa consiste l’eventuale ritardo e, tramite giustificativi, quali

sono le prestazioni da lui rivendicate.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Di

conseguenza:

L'opposizione

al PE n. __________ dell'UEF di __________ del 31 gennaio 2008 è rigettata in

via definitiva per l'importo di complessivi fr. 272.05.-- oltre interessi al 5%

su fr. 232.05 dal 23 dicembre 2007.

Considerandi

2.

L’incarto

è trasmesso all’assicuratore per l’emanazione di una decisione conformemente ai

considerandi.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 200.-- sono poste a carico di

RI 1. Non si attribuiscono ripetibili.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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