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36.2008.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente

dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Nell'ambito

dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA

esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno

(STF del 23 ottobre 1998,5C.176/1998, consid. 2c).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

4. Circa

l'incapacità lavorativa dell'attore, va osservato come il medico curante dr.

med. __________, FMH in medicina interna, l'abbia certificata fissando un grado del 100% sin dal primo

giorno della malattia, ossia il 1° marzo 2007 (doc. 2), prescrivendo un

trattamento farmacologico per contrastare la depressione reattiva sorta con la

lettera di licenziamento. Il curante aveva inizialmente previsto la ripresa lavorativa

al 1° aprile 2007 ed il termine della cura al 31 maggio 2007 (doc. 4).

Poi, i vari certificati

medici attestano mensilmente semplicemente un'incapacità

di lavoro totale fino almeno al 31 dicembre 2007, mentre il 9 maggio 2007 (doc. 13) il curante specifica che l'inabilità

lavorativa è dovuta alla depressione, che l'assicurato soffre di insonnia e che

è preoccupato per il suo futuro, non riuscendo a concepire eventuali altri

impieghi dove potrebbe essere utile.

Vedendo il perdurare

della malattia, il 18 aprile 2007 (doc. 9) l'assicuratore ha sottoposto l'attore ad una visita presso la dr. med. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, la quale ha esposto la situazione attuale, l'anamnesi, i disturbi soggettivi attuali, l'esame clinico e la diagnosi di sindrome da

disadattamento (ICD10 F43.2). Nella sua valutazione, l'esperta ha ricondotto questa sindrome ansioso depressiva di natura

reattiva con malessere soggettivo alla notizia del licenziamento ricevuta dapprima

verbalmente in febbraio, poi per iscritto il 1° marzo 2007. L'attore ha considerato come inatteso e

soprattutto ingiusto il suo licenziamento, ciò che l'ha portato ad essere (molto) preoccupato di non più riuscire a

trovare un'attività lavorativa

vista la sua età, tendendo ad assumere una posizione passiva regressiva.

La specialista ha concluso

considerando l'assicurato

inabile al lavoro al 100% per altre due settimane, quindi fino al 1°

maggio 2007, dopodiché ha ritenuto utile che l'interessato si iscriva alla disoccupazione per potere recuperare il

proprio ruolo lavorativo, visto che ha riacquistato la sua piena capacità

lavorativa.

Il dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto in cura l'attore dal 3 aprile 2007 e nel breve rapporto del 22 maggio 2007

(doc. 14) allestito all'indirizzo

dell'assicuratore ha posto le

diagnosi di disturbo distimico endo reattivo, disturbo dell'adattamento e disturbo di personalità

evitante e dipendente, con conseguente impossibilità di reinserimento in

qualsiasi ambito lavorativo. È seguito da una psicologa psicoterapeuta, dallo

stesso psichiatra e dal suo medico curante; inoltre, segue una psicofarmacoterapia

per i suoi disturbi ansiosi depressivi. L'assicurato soffre poi di apnee notturne di non chiara origine. Per

questi motivi, l'ha giudicato

inabile al lavoro al 100% per problemi psichici e psicosomatici.

La dr. med. __________

è stata chiamata a pronunciarsi sul parere dei due medici curanti e nel suo

rapporto del 14 giugno 2007 (doc. 22) ha sottolineato che il dr. med. __________

non ha precisato quali sono i motivi per cui il paziente non ha potuto

riprendere l'attività

lavorativa. Ripercorrendo l'anamnesi

esposta nel suo primo referto, la psichiatra non ha rilevato elementi nuovi a

livello clinico nel rapporto del collega, tali che possano invalidare la sua

precedente presa di posizione, tanto che egli non ha segnalato alcun

peggioramento posteriore al suo parere. I due referti sono quindi

sovrapponibili, perciò ella ha ribadito che il paziente va considerato abile al

lavoro al 100% dal 1° maggio 2007, quindi l'incapacità lavorativa è nulla.

Neppure il certificato

del dr. med. __________ apporta delle novità rispetto a quanto già esposto.

L'attore è stato degente presso la Clinica __________

di __________ dal 24 maggio 2007 al 22 settembre 2007 (doc. 53). Nel rapporto

intermedio di degenza del 18 giugno 2007 (doc. 26), stilato dal capoclinica dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, egli ha posto la diagnosi

di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2) ed ha specificato che

il ricovero è dovuto a causa di una riacutizzazione della sintomatologia

ansio-depressiva, siccome l'assicurato

stava diventando sempre più aggressivo in casa, con conseguenti notevoli

tensioni in seno alla famiglia. Rispetto al momento dell'entrata in Clinica, dove l'interessato era molto agitato, molto evitante

e sfuggente con diminuzione delle emozioni osservabile dalla mimica facciale,

inespressiva, povera gestualità ed isolamento affettivo, vi è stata poi una

parziale remissione della sintomatologia, seppure rimangano ancora forti quote

ansiose che controindicano le dimissioni. Il paziente è in cura psicofarmacologica,

esegue colloqui individuali psicologici e terapie fisiorilassanti.

Il 10 luglio 2007

(doc. 31) il medico psichiatra interpellato dall'assicuratore si è pronunciato anche su questo rapporto e, preso atto

dello stato di salute dell'assicurato

al momento del suo ricovero, l'ha

ritenuto giustificato così pure la concessione di indennità giornaliere, ma limitatamente

al periodo di degenza.

Terminato il ricovero

in Clinica, l'attore è stato

dichiarato inabile al lavoro al 100% dal suo psichiatra curante per il

mese di ottobre 2007 (doc. 39), perciò l'assicuratore l'ha

riconvocato presso la dr. med. __________ per una seconda visita medica avvenuta

il 13 ottobre 2007. Nel suo rapporto del 18 seguente (doc. 43), la specialista

ha esposto la situazione attuale del paziente, l'anamnesi ed il decorso ripercorrendo i pareri dei colleghi che l'hanno preceduta, riferendo poi delle

impressioni soggettive dell'assicurato

sull'esito positivo del

ricovero, siccome la depressione e l'ansia sarebbero migliorate discretamente. A causa di alcuni episodi

di svenimento, l'interessato è

stato visitato da un cardiologo e si sarebbe sottoposto ad una terapia specifica

contro la tubercolosi. Soggettivamente, il paziente ha riferito la sensazione

di testa confusa, svenimenti, astenia, facili sudorazioni notturne, ansia

notturna, insonnia intermedia tanto da dormire solo 2-3 ore per notte a causa

del continuo svegliarsi per tensione ed ansia che lo portano ad alzarsi e poi

riaddormentarsi e nuovamente alzarsi; quando deve fare degli sforzi si sente

subito stanco e si deve riposare, ha segnalato episodi lipotimici. Nella

descrizione della sua giornata tipo, l'attore si dedica con piacere interamente alla famiglia, si sente ben

sostenuto e capito dalla moglie. Non ha ancora una progetto chiaro per il

futuro, pensa che non riuscirà più a trovare un posto di lavoro vista l'età e pensa che se troverà qualcosa si

tratterà solo di qualche piccolezza. L'esperta ha diagnosticato una sindrome da disadattamento (ICD10

F43.22). La psichiatra ha poi esaminato clinicamente il paziente, concludendo

ad una sintomatologia ansiosa sub depressiva di modica entità; i disturbi

soggettivi riferiti dal paziente e l'esame clinico oggettivo hanno permesso di rilevare una sindrome di

grado lieve. Pertanto, l'incapacità

lavorativa al 100% dal profilo psichiatrico non risulta giustificata, essendo

abile al 100% senza alcuna restrizione. È ad ogni modo importante

stimolare l'assicurato a

cercarsi una nuova attività per recuperare il proprio ruolo lavorativo, iniziando

ad annunciarsi alla disoccupazione. Rispondendo alle domande sottopostele dall'assicuratore, la specialista ha precisato

che i disturbi oggettivi consistono solo in una lieve deflessione timica,

mentre non vi sono né disturbi ansiosi evidenti né disturbi cognitivi o

psicotici. Inoltre, l'attuale malattia

non giustifica più un'incapacità

del 100% per soli problemi psichici tanto dal punto di vista soggettivo quanto

oggettivo. Quindi, dal profilo psichiatrico il paziente non presenta alcuna patologia

interferente sulla capacità lavorativa, può dunque esercitare qualsiasi

attività lucrativa al 100% senza alcuna restrizione, possibilmente però

evitando di rientrare presso l'attuale

datore di lavoro che l'ha licenziato,

poiché ciò potrebbe determinare un nuovo peggioramento del suo stato di salute.

Infine, le cure messe in atto dallo psichiatra curante sono adatte al caso.

Il dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha conosciuto l'attore durante il soggiorno in Clinica dove la diagnosi fu di una

sindrome mista ansioso-depressiva reattiva al licenziamento e dal 14 dicembre

2007 lo segue privatamente. Nel suo rapporto medico evolutivo dell'11 gennaio 2008 (doc. 53), il curante ha

spiegato che il licenziamento del marzo 2007 è stato vissuto come ingiusto ed

arbitrario, circostanza che ha portato l'assicurato a sviluppare una sindrome da disadattamento con reazione

ansiosa depressiva, che progressivamente si è incestata creando una

modificazione del suo comportamento e delle sue capacità relazionali, sociali e

lavorative. Dal profilo soggettivo, il paziente presenta degli importanti

disturbi del sonno, profondi e continui stati d'angoscia e paura che possa succedere qualcosa a lui e/o alla sua

famiglia, le sue capacità cognitive sono ridotte con riduzione della

concentrazione, dell'attenzione,

della vigilanza e della memoria; spesso a casa si irrita ed ha delle crisi di

agitazione psicomotorie diurne con eteroaggressività. Pertanto, la sua incapacità

lavorativa è del 100% e vale per un periodo di tempo prolungato.

Anche su questo

referto l'assicuratore ha

chiesto il parere della psichiatra a cui ha fatto già diverse volte capo, la

quale il 24 gennaio 2008 (doc. 55) ha concluso che quanto riferito dal collega

non aggiunge nulla di nuovo dal punto di vista né del decorso né dello stato

oggettivo del paziente rispetto a quanto la psichiatra aveva già definito nel

suo rapporto del 18 ottobre 2007. Allora, non avendo ravvisato dal profilo

oggettivo i disturbi di tipo cognitivi riferiti dal paziente, l'aveva dichiarato abile al lavoro al 100%.

Il suo parere odierno conferma questo risultato.

A richiesta dell'attore (doc. 57), egli è stato sottoposto

ad un altro esame medico da parte di un nuovo esperto, scelto sempre dall'assicuratore, ma in questo caso quest'ultimo gli ha dato la possibilità di

sottoporre al nuovo psichiatra ulteriori quesiti (doc. 60). Il dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo avere esaminato l'intera documentazione medica allestita dai

summenzionati colleghi, il 26 febbraio 2008 ha visitato l'assicurato. Nel suo referto del 4 marzo

2008 (doc. 62), il medico ha esposto la situazione attuale riassumendo i pareri

dei colleghi che hanno esaminato l'attore ed elencando poi i dati soggettivi, dove quest'ultimo ha lamentato ancora degli stati di

nervosismo e insonnia, di violenza verbale in casa, di alzarsi di notte, di

avere dei momenti di panico, di avere difficoltà a stare con la gente e di essere

preoccupato per il suo futuro; tuttavia, ha dichiarato che sarebbe disposto ad

andare subito a lavorare se qualcuno gli offrisse un lavoro qualsiasi come

operaio o manovale. Soggettivamente, l'insonnia è migliorata, così pure lo stato di ansia; egli si sente

più tranquillo anche durante il giorno. Riferito dell'anamnesi sociale e dell'esame clinico, l'esperto

ha posto la diagnosi di lieve sintomatologia ansiosa-depressiva. Nella sua

valutazione, lo psichiatra ha osservato che non esistevano dei sintomi psicopatologici

di rilevanza clinica che in qualche modo potevano interferire sulla capacità

lavorativa e sul funzionamento sociale dell'assicurato, valutato anche che il senso di abbattimento e di

preoccupazione riscontrato durante l'esame clinico poteva essere inquadrato a livello diagnostico in una

sintomatologia ansiosa-depressiva lieve, corrispondente a modalità reattive

adeguate, ma non attribuibile ad un'evoluzione psichica patologica. Pertanto, lo specialista ha ritenuto

ragionevolmente proponibile ed esigibile la ripresa completa di un'attività lavorativa, come quella

precedentemente svolta, in misura completa, al più tardi dal 3 marzo 2008.

Inoltre, una ripresa lavorativa era indicata pure dal profilo terapeutico al

posto della somministrazione di farmaci. Anch'egli, infine, ha valutato controindicato, per motivi medico-psichiatrici,

tornare a lavorare nel periodo di disdetta presso l'attuale datore di lavoro.

Il rapporto del 10

aprile 2008 (doc. A2) del dr. med. __________ è identico al precedente dell'11 gennaio 2008. Egli l'ha completato soltanto specificando che dal

lato psichico l'attore è andato

incontro ad un'evoluzione della

sindrome da disadattamento in una sindrome depressiva persistente con un

sonnambulismo, quindi la sua incapacità lavorativa è del 100% e per un

periodo di tempo indeterminato.

Nel referto del 14

luglio 2008 (doc. B) lo stesso psichiatra ha evidenziato che l'attore soffre di una marcata sindrome

depressiva persistente con un disturbo non organico del ritmo sonno-veglia. Ha

precisato che nel marzo (recte: febbraio) 2008 l'assicurato ha inoltrato domanda per una rendita AI e che continuano le

crisi lipotimiche, i disturbi del ritmo sonno-veglia con fenomeni di sonnambulismo

ed amnesie. L'interessato si

sente fortemente inutile, si isola socialmente ed ha sviluppato un'irritabilità ed un'intolleranza a tutti i rumori ed allo stress, spesso è confuso.

Questa situazione ha creato forte stress in famiglia, portando pure la moglie

ad essere caduta in una crisi depressiva che necessita di trattamento

psichiatrico. Per l'attore è

Considerandi

stato quindi previsto un ricovero in una clinica psichiatrica e, nell'insieme, egli è quindi inabile al lavoro in

maniera completa e continuativa.

5.

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Tali criteri di valutazione debbono

guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie

rette dalla LCA, come quella in discussione.

6.

Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritenute le conclusioni

a cui sono giunti gli specialisti dr. med. __________ nei referti del 20 aprile

2007, 14 giugno 2007, 10 luglio 2007, 18 ottobre 2007 e 24 gennaio 2008 e dr.

med. __________ nel parere del 4 marzo 2008, entrambi medici psichiatri

interpellati dall'assicuratore,

le certificazioni del generalista curante dr. med. __________, le

considerazioni del 22 maggio 2007 dello psichiatra curante dr. med. __________,

come pure le annotazioni dell'11

gennaio, del 10 aprile e del 14 luglio 2008 del collega dr. med. __________ anch'egli medico curante, fa proprie le conclusioni

formulate dal dr. med. __________ nella determinazione della capacità lavorativa dell'assicurato dal 1° marzo 2008 in poi.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, d'avviso del TCA, il medico curante internista ha

unicamente certificato mensilmente l'incapacità lavorativa dell'attore. Solo in un'occasione

ha menzionato i sintomi soggettivi di forte insonnia e di grande difficoltà nel

prefigurarsi il futuro.

Il primo psichiatra

curante, a cui l'assicurato è

stato inviato dal suo medico FMH in medicina interna, ha redatto un breve rapporto

in cui si è limitato ad esporre la diagnosi ed i rimedi messi in atto (colloqui

e psicofarmaci) per aiutare l'attore.

Egli ha poi osservato in due occasioni che quest'ultimo è inabile al lavoro al 100% e che quindi non può essere

inserito professionalmente in un altro ambito lavorativo.

Quanto ai tre rapporti

medici presentati dal dr. med. __________ che ha conosciuto l'interessato durante il suo soggiorno alla

Clinica __________ e che, alla sua uscita, è poi diventato il suo psichiatra

curante, va innanzitutto osservato che i primi due sono identici. Rispetto al

primo, il secondo precisa soltanto la diagnosi che si è evoluta sull'arco di un anno, passando da sindrome da

disadattamento con reazione ansiosa e depressiva in sindrome depressiva

persistente con un sonnambulismo. In secondo luogo, contenutisticamente questi tre

referti espongono solo le conseguenze di questa sindrome dal profilo soggettivo.

Non v'è però un esame approfondito

del soggetto. Inoltre, il terzo attestato riporta in sostanza la medesima

diagnosi e gli stessi disturbi di insonnia, sonnambulismo, amnesie, crisi

lipotimiche, confusione e tensione familiare già evidenziati nei suoi

precedenti certificati. Nuovi appaiono l'intolleranza a tutti i rumori e allo stress.

I numerosi pareri

allestiti dalla dr. med. __________, interpellata appositamente dall'assicuratore malattia, sono invece molto dettagliati,

chiari e completi, poiché espongono minuziosamente la situazione attuale, l'anamnesi, i disturbi soggettivi attuali, l'esito dell'esame clinico, la diagnosi, la valutazione del medico ed il

procedere, come pure l'eventuale

necessità di ulteriori cure e se vi sono misure terapeutiche o diagnostiche che

possono aumentare la capacità lavorativa dell'attore. Questi elementi di valutazione sono in particolare contenuti

nei lunghi rapporti relativi alla prima (doc. 9) ed alla seconda (doc. 43) visita

personale dell'assicurato. Gli

altri referti sono stati emessi, sempre a richiesta dell'assicuratore, a titolo di parere su ogni

certificato medico rilasciato da un curante. Diligentemente, infatti, CV 1

sottoponeva per esame alla specialista che ha scelto di consultare per questa

fattispecie, tutti i rapporti medici che terzi redigevano sull'interessato, affinché si confrontasse con essi.

Da ultimo in ordine di

tempo, sulla questione si è pronunciato il dr. med. __________, anch'egli chiamato in causa dall'assicuratore e, pertanto, non qualificabile

come perito neutro malgrado sia stata data la possibilità all'attore di sottoporre dei quesiti allo

specialista nell'ambito della

sua valutazione psichiatrica. Comunque, anche questo referto medico è completo

e descrive in modo circostanziato la situazione attuale, i dati soggettivi, l'anamnesi sociale dell'interessato, l'esame clinico, la diagnosi e, infine, espone la propria valutazione

conclusiva riguardante l'esigibilità

dell'esercizio di un'attività lucrativa. Nel suo esame lo

specialista si è basato su tutti gli atti clinici allestiti dai colleghi e

nelle sue conclusioni ha esposto un quadro piuttosto positivo delle condizioni

di salute dell'interessato, il

quale ammette che v'è stato un

lieve miglioramento sintomatologico, soprattutto per quanto concerne gli stati

di ansia e l'insonnia. Pertanto,

anche a livello diagnostico la sintomatologia ansiosa-depressiva è diventata lieve,

siccome l'esame clinico ha

portato lo psichiatra a non evidenziare dei sintomi psicopatologici di

rilevanza clinica che possano interferire sulla sua capacità lavorativa,

considerando quindi ragionevolmente proponibile ed esigibile, oltre che auspicata,

la ripresa completa di un'attività

lucrativa a breve termine.

Il TCA osserva inoltre che nessuno fra i

medici curanti ha contestato compiutamente tanto le valutazioni della dr. med. __________

quanto quelle del dr. med. __________. Gli specialisti a cui l'attore si è rivolto si sono infatti limitati

ad esporre la diagnosi, indicare i disturbi soggettivi ed attestare l'inabilità lavorativa totale. In

particolare, a proposito dell'ultimo

esame psichiatrico a cui l'interessato

si è sottoposto, il suo medico curante, dr. med. __________, anziché

confrontarsi con lo stesso, ha semplicemente redatto un nuovo (breve) rapporto tuttavia

identico al precedente di quattro mesi prima. Anche il suo terzo ed ultimo

certificato menziona unicamente i disturbi soggettivi dell'attore già sostanzialmente evidenziati

negli altri due referti medici.

L'evocata persistenza

di una sindrome depressiva che impedisce all'interessato di svolgere qualsiasi attività lucrativa non è

stata giustificata a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni

di esami clinici effettuati.

Quanto alle diagnosi formulate

dai medici intervenuti su invito dell'assicuratore, le stesse sono essenzialmente simili, non vi sono infatti

particolari discrepanze.

A questo proposito, va

osservato che in occasione della seconda visita personale dell'attore, la psichiatra dr. med. __________ ha

in effetti osservato come la sintomatologia ansiosa sub depressiva fosse di

modica entità e che i disturbi soggettivi riferiti dal paziente e l'esame clinico oggettivo permettevano di

rilevare una sindrome di grado lieve.

Anche il dr. med. __________

ha riconosciuto l'esistenza di

una sintomatologia ansiosa-depressiva nell'attore, ma l'ha

valutata come lieve e, soprattutto, di nessun impedimento della capacità

lavorativa dell'interessato.

Anzi, la ripresa di un lavoro sarebbe auspicata anche dal punto di vista

terapeutico.

Di medesimo parere è

stata a più riprese la dr. med. __________, la quale aveva concluso i suoi

rapporti evidenziando che prima l'interessato intraprendeva un'attività lucrativa, meglio era per sé stesso e quindi gli suggeriva

di annunciarsi alla disoccupazione per invogliarlo a rientrare nel mondo del

lavoro.

A proposito della

psichiatra interpellata dall'assicuratore,

il TCA osserva ancora, per

esempio, che, alla luce della valutazione data dal capo clinica riguardo allo

stato di salute dell'attore al

momento dell'entrata alla

Clinica __________, la stessa era concorde con il ricovero, quindi non ha

sempre giudicato l'interessato

abile al lavoro nella misura del 100%.

Ora, secondo il TCA, le conclusioni a cui è giunto lo

psichiatra dr. med. __________ non si discostano nel complesso da quelle

dedotte dalla collega che ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in ben

cinque occasioni e, fatto salvo il citato episodio della degenza in Clinica, la

stessa ha sempre affermato che l'attore godeva di una piena capacità lavorativa, giudicando che l'affezione che lo colpiva non lo impediva comunque,

dal profilo psichiatrico, di esercitare un'attività lucrativa.

Oltre ad essere

particolarmente descrittivi, non va dimenticato che due rapporti (su cinque) della

psichiatra - peraltro i più completi - sono stati redatti dopo avere personalmente

visitato l'assicurato e non

solo dopo l'esame di meri atti

medici.

Tutto ben considerato,

quindi, da un punto di vista psichiatrico vanno confermate le dettagliate,

chiare e complete conclusioni del secondo medico consultato dall'assicuratore, che sono soprattutto

sostenute da un attento esame personale dello stato di salute dell'interessato.

Non va poi dimenticato

che la valutazione del dr. med. __________ si avvicina più di tutte, in ordine

di tempo, a stabilire le condizioni di salute dell'attore al momento in cui l'assicuratore malattia ha interrotto il versamento delle indennità

giornaliere per perdita di guadagno.

Richiamata dunque la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

argomentazioni dello specialista in psichiatria che ha sia incontrato personalmente

l'assicurato il 26 febbraio 2008, sia preso visione di tutti i precedenti atti

dei medici interpellati dall'attore e dall'assicuratore.

Le conclusioni di questo esperto possono quindi essere definite chiare,

complete ed attendibili e, soprattutto, non sufficientemente contrastate dai

pareri dei medici di parte né prima dell'emanazione della comunicazione del 4 marzo 2008 né, soprattutto, a

seguito della stessa con l'introduzione

della petizione.

Pertanto, il risultato

a cui è giunto il medico consultato da CV 1 va condiviso nella misura in cui ha

valutato che la ripresa completa di un'attività lavorativa dell'attore,

come quella precedentemente svolta, al 100%, era esigibile al più tardi dal 3

marzo 2008, mentre fino ad allora l'incapacità lavorativa era nulla.

7.

Stabilito

quindi che l'attore è abile al

lavoro nella misura del 100% dal 3 marzo 2008, viene a cadere l'esame della censura del termine di

adattamento professionale da concedere all'interessato prima che l'assicuratore possa interrompere il versamento di prestazioni,

indipendentemente dall'(in)esistenza

di un valido contratto di lavoro.

In effetti, essendo

pienamente abile al lavoro, non si pone più la questione del reinserimento

professionale dal punto di vista assicurativo. Semmai, dato che l'attore è idoneo al collocamento potrà

intervenire l'assicurazione

contro la disoccupazione.

In queste circostanze,

è a buon diritto che l'assicuratore

ha interrotto il versamento di indennità giornaliere per malattia a favore dell'attore. Tuttavia, quest'ultimo ha diritto al riconoscimento delle

prestazioni per perdita di guadagno non solo fino al 29 febbraio 2008, bensì

fino al 2 marzo 2008 compreso.

8.

Nella

commisurazione del valore di causa, in concreto esso è rappresentato dalla

pretesa di versamento di indennità giornaliere formulata dall'attore, che tuttavia non è stata

quantificata come tale.

Essa va ciononostante

posta in relazione alla richiesta di continuare a ricevere le prestazioni

assicurative per ancora 3-5 mesi nelle vesti del termine di adattamento

professionale.

Il valore litigioso va

pertanto stabilito in al massimo Fr. 18'420.- (Fr. 122,80 al giorno x 30 giorni x 5 mesi).

Pur se minimamente vincente

in causa e rappresentato da un patronato, all'attore non vengono attribuite ripetibili alla luce dell'entità della

ragione qui ottenuta a fronte delle pretese formulate.

Secondo l'art. 49 cpv.

2.

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ L'assicuratore malattia verserà all'attore le prestazioni di legge fino al 2 marzo 2008 compreso.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non vengono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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