36.2008.62
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6 ottobre 2008Italiano32 min
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Numero d'incarto:
36.2008.62
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, TCA
Titolo:
Indennità perdita di guadagno.Pareri medici curanti e medici interpellati dall'assicuratore.Solo questi ultimi sono molto dettagliati,chiari e completi,perciò TCA si basa su di essi.100% abile,quindi non si pone il problema del reinserimento professionale;non si guarda se termine 3-5 mesi rispettato
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
ASSICURAZIONE INDIVIDUALE
INDENNITÀ GIORNALIERA
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 72 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.62
TB
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 30 aprile
2008 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. AT
1, 1947, è stato alle dipendenze della __________ di __________ come operaio
addetto alle consegne dal 1989 fino al licenziamento del 1° marzo 2007 per il
30 giugno (doc. 20), poi posticipato diverse volte fino al 31 dicembre 2007
(doc. 38) a causa della sua malattia. Tramite il datore di lavoro, l'assicurato beneficiava della copertura
complementare assicurativa __________ contro la perdita di guadagno presso CV 1.
Inabile al lavoro al
100% dal 1° marzo 2007 per depressione (docc. 2 e 3), il 18 aprile 2007 (doc.
9) l'assicurato è stato sottoposto
ad una visita medica fiduciaria e, sulla scorta del rapporto del medico
psichiatra, il 25 aprile 2007 (doc. 10) l'assicuratore malattia gli ha comunicato che avrebbe riconosciuto la
sua totale inabilità lavorativa per la sindrome da disadattamento soltanto fino
a fine mese.
B. Sulla
scorta di nuovi certificati medici che attestavano una continua incapacità lavorativa
del 100%, il 13 ottobre 2007 (doc. 43) l'assicurato è stato rivisto dal medesimo medico interpellato dall'assicuratore ed il 29 ottobre 2007 (doc. 44)
quest'ultimo l'ha considerato inabile al lavoro al 100%
fino al 31 dicembre 2007.
C. Il
1° gennaio 2008 (doc. 51) l'interessato
è passato alla copertura individuale e, giudicato inabile al 100% dai suoi
medici curanti, l'assicuratore
ha chiesto un terzo parere alla psichiatra già chiamata in causa, sulla cui risposta
il 28 gennaio 2008 (doc. 56) ha ribadito che dall'inizio dell'anno non
v'erano più motivi medici per
continuare a versargli le indennità per perdita di guadagno.
D. A
richiesta dell'assicurato, CV 1
l'ha sottoposto il 26 febbraio
2008 (doc. 62) ad una perizia (neutra) presso un altro medico psichiatra e,
abile al 100%, il 4 marzo (doc. 61) gli ha riconosciuto il versamento di
indennità giornaliere fino al 29 febbraio 2008.
E. Con
petizione del 30 aprile 2008 (doc. I) AT 1, rappresentato dal RA 1 di __________,
ribadisce di essere inabile al lavoro al 100% e pertanto di essere impossibilitato
ad annunciarsi all'assicurazione
contro la disoccupazione, come per contro suggeritogli dall'assicuratore malattia, tutt'al più che quest'ultimo deve comunque concedergli un termine d'adattamento di 3-5 mesi prima di
interrompere il versamento delle prestazioni, anche se egli non è più vincolato
da un contratto di lavoro. L'attore
chiede al TCA di condannare CV
1 a versargli le indennità giornaliere, lasciando all'autorità giudiziaria la facoltà
di decidere fino a quando.
F. L'avv. RA 2, in rappresentanza dell'assicuratore malattia, il 9 giugno 2008
(doc. V) ha negato all'attore il
riconoscimento di un periodo di adattamento e quindi di continuare a versargli
le indennità per perdita di guadagno. A suo dire, la giurisprudenza citata dall'assicurato riguardo all'obbligo di concedergli 3-5 mesi per
riadattarsi non è attinente alla fattispecie, siccome dal 1° marzo 2008 l'attore ha riacquistato la piena capacità
lavorativa e quindi può tornare a svolgere il suo lavoro. Se poi non trova un'occupazione, spetta alla Cassa di
disoccupazione e non all'assicuratore
malattia assumersene il rischio.
L'attore ha prodotto un nuovo rapporto del
suo medico psichiatra (doc. B), sul quale l'assicuratore ha potuto determinarsi (doc. XI).
considerato in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Il
TCA deve esaminare se,
correttamente, l'assicuratore ha
negato all'attore il diritto di
(continuare a) ricevere dal 1° marzo 2008 indennità giornaliere per perdita di
guadagno, siccome nuovamente abile al lavoro al 100%.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate – e delle comunicazioni degli assicuratori
LCA - in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione
litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel marzo 2008
(doc. 61).
Occorre dunque
stabilire la capacità lavorativa dell'attore a quel momento e, successivamente, valutare se effettivamente
l'assicuratore sia tenuto a
concedere da tre a cinque mesi di tempo all'interessato per cercarsi una nuova attività lucrativa.
3. Il
1° gennaio 2008 l'attore è
passato all'assicurazione
individuale contro la perdita di guadagno. L'art. 46 delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera ai sensi della LCA, edizione 2005 (doc. 66), specifica
che in caso di (libero) passaggio vengono accordate le prestazioni d'assicurazione precedenti, a condizione che
esse siano adeguate alla nuova situazione. Fanno stato le condizioni e le tariffe
dell'assicurazione individuale
vigenti al momento del passaggio. Inoltre, ai fini della determinazione del
diritto, fanno stato per analogia gli articoli 32 e 33 che definiscono come
sono calcolate le prestazioni di indennità giornaliera.
Quindi, l'art. 12 delle CGA dell'assicurazione collettiva prevede che se in
base a quanto constatato dal medico l'assicurato è totalmente inabile al lavoro, CV 1 paga l'indennità giornaliera prevista dal contratto.
Giusta l'art. 13 CGA, in caso di parziale inabilità
al lavoro pari almeno al 25%, l'indennità giornaliera viene erogata in proporzione al grado d'inabilità lavorativa.
In virtù dell'art. 14
CGA, se l'assicurato è da considerarsi disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI,
l'assicuratore corrisponde le prestazioni fino a concorrenza dell'indennità di
disoccupazione persa secondo determinati criteri.
L'art. 16 CGA considera incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. Dopo 3 mesi d'incapacità al lavoro si prendono in
considerazioni anche mansioni esigibili in un'altra professione o in un altro campo d'attività.
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha estrapolato
dall'art. 72 LAMal il concetto di inabilità lavorativa: è incapace al lavoro
colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per
il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato
del lavoro equilibrato.
L'incapacità di
lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente
dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Nell'ambito
dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA
esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno
(STF del 23 ottobre 1998,5C.176/1998, consid. 2c).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto, deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
4. Circa
l'incapacità lavorativa dell'attore, va osservato come il medico curante dr.
med. __________, FMH in medicina interna, l'abbia certificata fissando un grado del 100% sin dal primo
giorno della malattia, ossia il 1° marzo 2007 (doc. 2), prescrivendo un
trattamento farmacologico per contrastare la depressione reattiva sorta con la
lettera di licenziamento. Il curante aveva inizialmente previsto la ripresa lavorativa
al 1° aprile 2007 ed il termine della cura al 31 maggio 2007 (doc. 4).
Poi, i vari certificati
medici attestano mensilmente semplicemente un'incapacità
di lavoro totale fino almeno al 31 dicembre 2007, mentre il 9 maggio 2007 (doc. 13) il curante specifica che l'inabilità
lavorativa è dovuta alla depressione, che l'assicurato soffre di insonnia e che
è preoccupato per il suo futuro, non riuscendo a concepire eventuali altri
impieghi dove potrebbe essere utile.
Vedendo il perdurare
della malattia, il 18 aprile 2007 (doc. 9) l'assicuratore ha sottoposto l'attore ad una visita presso la dr. med. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, la quale ha esposto la situazione attuale, l'anamnesi, i disturbi soggettivi attuali, l'esame clinico e la diagnosi di sindrome da
disadattamento (ICD10 F43.2). Nella sua valutazione, l'esperta ha ricondotto questa sindrome ansioso depressiva di natura
reattiva con malessere soggettivo alla notizia del licenziamento ricevuta dapprima
verbalmente in febbraio, poi per iscritto il 1° marzo 2007. L'attore ha considerato come inatteso e
soprattutto ingiusto il suo licenziamento, ciò che l'ha portato ad essere (molto) preoccupato di non più riuscire a
trovare un'attività lavorativa
vista la sua età, tendendo ad assumere una posizione passiva regressiva.
La specialista ha concluso
considerando l'assicurato
inabile al lavoro al 100% per altre due settimane, quindi fino al 1°
maggio 2007, dopodiché ha ritenuto utile che l'interessato si iscriva alla disoccupazione per potere recuperare il
proprio ruolo lavorativo, visto che ha riacquistato la sua piena capacità
lavorativa.
Il dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto in cura l'attore dal 3 aprile 2007 e nel breve rapporto del 22 maggio 2007
(doc. 14) allestito all'indirizzo
dell'assicuratore ha posto le
diagnosi di disturbo distimico endo reattivo, disturbo dell'adattamento e disturbo di personalità
evitante e dipendente, con conseguente impossibilità di reinserimento in
qualsiasi ambito lavorativo. È seguito da una psicologa psicoterapeuta, dallo
stesso psichiatra e dal suo medico curante; inoltre, segue una psicofarmacoterapia
per i suoi disturbi ansiosi depressivi. L'assicurato soffre poi di apnee notturne di non chiara origine. Per
questi motivi, l'ha giudicato
inabile al lavoro al 100% per problemi psichici e psicosomatici.
La dr. med. __________
è stata chiamata a pronunciarsi sul parere dei due medici curanti e nel suo
rapporto del 14 giugno 2007 (doc. 22) ha sottolineato che il dr. med. __________
non ha precisato quali sono i motivi per cui il paziente non ha potuto
riprendere l'attività
lavorativa. Ripercorrendo l'anamnesi
esposta nel suo primo referto, la psichiatra non ha rilevato elementi nuovi a
livello clinico nel rapporto del collega, tali che possano invalidare la sua
precedente presa di posizione, tanto che egli non ha segnalato alcun
peggioramento posteriore al suo parere. I due referti sono quindi
sovrapponibili, perciò ella ha ribadito che il paziente va considerato abile al
lavoro al 100% dal 1° maggio 2007, quindi l'incapacità lavorativa è nulla.
Neppure il certificato
del dr. med. __________ apporta delle novità rispetto a quanto già esposto.
L'attore è stato degente presso la Clinica __________
di __________ dal 24 maggio 2007 al 22 settembre 2007 (doc. 53). Nel rapporto
intermedio di degenza del 18 giugno 2007 (doc. 26), stilato dal capoclinica dr.
med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, egli ha posto la diagnosi
di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2) ed ha specificato che
il ricovero è dovuto a causa di una riacutizzazione della sintomatologia
ansio-depressiva, siccome l'assicurato
stava diventando sempre più aggressivo in casa, con conseguenti notevoli
tensioni in seno alla famiglia. Rispetto al momento dell'entrata in Clinica, dove l'interessato era molto agitato, molto evitante
e sfuggente con diminuzione delle emozioni osservabile dalla mimica facciale,
inespressiva, povera gestualità ed isolamento affettivo, vi è stata poi una
parziale remissione della sintomatologia, seppure rimangano ancora forti quote
ansiose che controindicano le dimissioni. Il paziente è in cura psicofarmacologica,
esegue colloqui individuali psicologici e terapie fisiorilassanti.
Il 10 luglio 2007
(doc. 31) il medico psichiatra interpellato dall'assicuratore si è pronunciato anche su questo rapporto e, preso atto
dello stato di salute dell'assicurato
al momento del suo ricovero, l'ha
ritenuto giustificato così pure la concessione di indennità giornaliere, ma limitatamente
al periodo di degenza.
Terminato il ricovero
in Clinica, l'attore è stato
dichiarato inabile al lavoro al 100% dal suo psichiatra curante per il
mese di ottobre 2007 (doc. 39), perciò l'assicuratore l'ha
riconvocato presso la dr. med. __________ per una seconda visita medica avvenuta
il 13 ottobre 2007. Nel suo rapporto del 18 seguente (doc. 43), la specialista
ha esposto la situazione attuale del paziente, l'anamnesi ed il decorso ripercorrendo i pareri dei colleghi che l'hanno preceduta, riferendo poi delle
impressioni soggettive dell'assicurato
sull'esito positivo del
ricovero, siccome la depressione e l'ansia sarebbero migliorate discretamente. A causa di alcuni episodi
di svenimento, l'interessato è
stato visitato da un cardiologo e si sarebbe sottoposto ad una terapia specifica
contro la tubercolosi. Soggettivamente, il paziente ha riferito la sensazione
di testa confusa, svenimenti, astenia, facili sudorazioni notturne, ansia
notturna, insonnia intermedia tanto da dormire solo 2-3 ore per notte a causa
del continuo svegliarsi per tensione ed ansia che lo portano ad alzarsi e poi
riaddormentarsi e nuovamente alzarsi; quando deve fare degli sforzi si sente
subito stanco e si deve riposare, ha segnalato episodi lipotimici. Nella
descrizione della sua giornata tipo, l'attore si dedica con piacere interamente alla famiglia, si sente ben
sostenuto e capito dalla moglie. Non ha ancora una progetto chiaro per il
futuro, pensa che non riuscirà più a trovare un posto di lavoro vista l'età e pensa che se troverà qualcosa si
tratterà solo di qualche piccolezza. L'esperta ha diagnosticato una sindrome da disadattamento (ICD10
F43.22). La psichiatra ha poi esaminato clinicamente il paziente, concludendo
ad una sintomatologia ansiosa sub depressiva di modica entità; i disturbi
soggettivi riferiti dal paziente e l'esame clinico oggettivo hanno permesso di rilevare una sindrome di
grado lieve. Pertanto, l'incapacità
lavorativa al 100% dal profilo psichiatrico non risulta giustificata, essendo
abile al 100% senza alcuna restrizione. È ad ogni modo importante
stimolare l'assicurato a
cercarsi una nuova attività per recuperare il proprio ruolo lavorativo, iniziando
ad annunciarsi alla disoccupazione. Rispondendo alle domande sottopostele dall'assicuratore, la specialista ha precisato
che i disturbi oggettivi consistono solo in una lieve deflessione timica,
mentre non vi sono né disturbi ansiosi evidenti né disturbi cognitivi o
psicotici. Inoltre, l'attuale malattia
non giustifica più un'incapacità
del 100% per soli problemi psichici tanto dal punto di vista soggettivo quanto
oggettivo. Quindi, dal profilo psichiatrico il paziente non presenta alcuna patologia
interferente sulla capacità lavorativa, può dunque esercitare qualsiasi
attività lucrativa al 100% senza alcuna restrizione, possibilmente però
evitando di rientrare presso l'attuale
datore di lavoro che l'ha licenziato,
poiché ciò potrebbe determinare un nuovo peggioramento del suo stato di salute.
Infine, le cure messe in atto dallo psichiatra curante sono adatte al caso.
Il dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha conosciuto l'attore durante il soggiorno in Clinica dove la diagnosi fu di una
sindrome mista ansioso-depressiva reattiva al licenziamento e dal 14 dicembre
2007 lo segue privatamente. Nel suo rapporto medico evolutivo dell'11 gennaio 2008 (doc. 53), il curante ha
spiegato che il licenziamento del marzo 2007 è stato vissuto come ingiusto ed
arbitrario, circostanza che ha portato l'assicurato a sviluppare una sindrome da disadattamento con reazione
ansiosa depressiva, che progressivamente si è incestata creando una
modificazione del suo comportamento e delle sue capacità relazionali, sociali e
lavorative. Dal profilo soggettivo, il paziente presenta degli importanti
disturbi del sonno, profondi e continui stati d'angoscia e paura che possa succedere qualcosa a lui e/o alla sua
famiglia, le sue capacità cognitive sono ridotte con riduzione della
concentrazione, dell'attenzione,
della vigilanza e della memoria; spesso a casa si irrita ed ha delle crisi di
agitazione psicomotorie diurne con eteroaggressività. Pertanto, la sua incapacità
lavorativa è del 100% e vale per un periodo di tempo prolungato.
Anche su questo
referto l'assicuratore ha
chiesto il parere della psichiatra a cui ha fatto già diverse volte capo, la
quale il 24 gennaio 2008 (doc. 55) ha concluso che quanto riferito dal collega
non aggiunge nulla di nuovo dal punto di vista né del decorso né dello stato
oggettivo del paziente rispetto a quanto la psichiatra aveva già definito nel
suo rapporto del 18 ottobre 2007. Allora, non avendo ravvisato dal profilo
oggettivo i disturbi di tipo cognitivi riferiti dal paziente, l'aveva dichiarato abile al lavoro al 100%.
Il suo parere odierno conferma questo risultato.
A richiesta dell'attore (doc. 57), egli è stato sottoposto
ad un altro esame medico da parte di un nuovo esperto, scelto sempre dall'assicuratore, ma in questo caso quest'ultimo gli ha dato la possibilità di
sottoporre al nuovo psichiatra ulteriori quesiti (doc. 60). Il dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo avere esaminato l'intera documentazione medica allestita dai
summenzionati colleghi, il 26 febbraio 2008 ha visitato l'assicurato. Nel suo referto del 4 marzo
2008 (doc. 62), il medico ha esposto la situazione attuale riassumendo i pareri
dei colleghi che hanno esaminato l'attore ed elencando poi i dati soggettivi, dove quest'ultimo ha lamentato ancora degli stati di
nervosismo e insonnia, di violenza verbale in casa, di alzarsi di notte, di
avere dei momenti di panico, di avere difficoltà a stare con la gente e di essere
preoccupato per il suo futuro; tuttavia, ha dichiarato che sarebbe disposto ad
andare subito a lavorare se qualcuno gli offrisse un lavoro qualsiasi come
operaio o manovale. Soggettivamente, l'insonnia è migliorata, così pure lo stato di ansia; egli si sente
più tranquillo anche durante il giorno. Riferito dell'anamnesi sociale e dell'esame clinico, l'esperto
ha posto la diagnosi di lieve sintomatologia ansiosa-depressiva. Nella sua
valutazione, lo psichiatra ha osservato che non esistevano dei sintomi psicopatologici
di rilevanza clinica che in qualche modo potevano interferire sulla capacità
lavorativa e sul funzionamento sociale dell'assicurato, valutato anche che il senso di abbattimento e di
preoccupazione riscontrato durante l'esame clinico poteva essere inquadrato a livello diagnostico in una
sintomatologia ansiosa-depressiva lieve, corrispondente a modalità reattive
adeguate, ma non attribuibile ad un'evoluzione psichica patologica. Pertanto, lo specialista ha ritenuto
ragionevolmente proponibile ed esigibile la ripresa completa di un'attività lavorativa, come quella
precedentemente svolta, in misura completa, al più tardi dal 3 marzo 2008.
Inoltre, una ripresa lavorativa era indicata pure dal profilo terapeutico al
posto della somministrazione di farmaci. Anch'egli, infine, ha valutato controindicato, per motivi medico-psichiatrici,
tornare a lavorare nel periodo di disdetta presso l'attuale datore di lavoro.
Il rapporto del 10
aprile 2008 (doc. A2) del dr. med. __________ è identico al precedente dell'11 gennaio 2008. Egli l'ha completato soltanto specificando che dal
lato psichico l'attore è andato
incontro ad un'evoluzione della
sindrome da disadattamento in una sindrome depressiva persistente con un
sonnambulismo, quindi la sua incapacità lavorativa è del 100% e per un
periodo di tempo indeterminato.
Nel referto del 14
luglio 2008 (doc. B) lo stesso psichiatra ha evidenziato che l'attore soffre di una marcata sindrome
depressiva persistente con un disturbo non organico del ritmo sonno-veglia. Ha
precisato che nel marzo (recte: febbraio) 2008 l'assicurato ha inoltrato domanda per una rendita AI e che continuano le
crisi lipotimiche, i disturbi del ritmo sonno-veglia con fenomeni di sonnambulismo
ed amnesie. L'interessato si
sente fortemente inutile, si isola socialmente ed ha sviluppato un'irritabilità ed un'intolleranza a tutti i rumori ed allo stress, spesso è confuso.
Questa situazione ha creato forte stress in famiglia, portando pure la moglie
ad essere caduta in una crisi depressiva che necessita di trattamento
psichiatrico. Per l'attore è
Considerandi
stato quindi previsto un ricovero in una clinica psichiatrica e, nell'insieme, egli è quindi inabile al lavoro in
maniera completa e continuativa.
5.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Tali criteri di valutazione debbono
guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie
rette dalla LCA, come quella in discussione.
6.
Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritenute le conclusioni
a cui sono giunti gli specialisti dr. med. __________ nei referti del 20 aprile
2007, 14 giugno 2007, 10 luglio 2007, 18 ottobre 2007 e 24 gennaio 2008 e dr.
med. __________ nel parere del 4 marzo 2008, entrambi medici psichiatri
interpellati dall'assicuratore,
le certificazioni del generalista curante dr. med. __________, le
considerazioni del 22 maggio 2007 dello psichiatra curante dr. med. __________,
come pure le annotazioni dell'11
gennaio, del 10 aprile e del 14 luglio 2008 del collega dr. med. __________ anch'egli medico curante, fa proprie le conclusioni
formulate dal dr. med. __________ nella determinazione della capacità lavorativa dell'assicurato dal 1° marzo 2008 in poi.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti
medici, d'avviso del TCA, il medico curante internista ha
unicamente certificato mensilmente l'incapacità lavorativa dell'attore. Solo in un'occasione
ha menzionato i sintomi soggettivi di forte insonnia e di grande difficoltà nel
prefigurarsi il futuro.
Il primo psichiatra
curante, a cui l'assicurato è
stato inviato dal suo medico FMH in medicina interna, ha redatto un breve rapporto
in cui si è limitato ad esporre la diagnosi ed i rimedi messi in atto (colloqui
e psicofarmaci) per aiutare l'attore.
Egli ha poi osservato in due occasioni che quest'ultimo è inabile al lavoro al 100% e che quindi non può essere
inserito professionalmente in un altro ambito lavorativo.
Quanto ai tre rapporti
medici presentati dal dr. med. __________ che ha conosciuto l'interessato durante il suo soggiorno alla
Clinica __________ e che, alla sua uscita, è poi diventato il suo psichiatra
curante, va innanzitutto osservato che i primi due sono identici. Rispetto al
primo, il secondo precisa soltanto la diagnosi che si è evoluta sull'arco di un anno, passando da sindrome da
disadattamento con reazione ansiosa e depressiva in sindrome depressiva
persistente con un sonnambulismo. In secondo luogo, contenutisticamente questi tre
referti espongono solo le conseguenze di questa sindrome dal profilo soggettivo.
Non v'è però un esame approfondito
del soggetto. Inoltre, il terzo attestato riporta in sostanza la medesima
diagnosi e gli stessi disturbi di insonnia, sonnambulismo, amnesie, crisi
lipotimiche, confusione e tensione familiare già evidenziati nei suoi
precedenti certificati. Nuovi appaiono l'intolleranza a tutti i rumori e allo stress.
I numerosi pareri
allestiti dalla dr. med. __________, interpellata appositamente dall'assicuratore malattia, sono invece molto dettagliati,
chiari e completi, poiché espongono minuziosamente la situazione attuale, l'anamnesi, i disturbi soggettivi attuali, l'esito dell'esame clinico, la diagnosi, la valutazione del medico ed il
procedere, come pure l'eventuale
necessità di ulteriori cure e se vi sono misure terapeutiche o diagnostiche che
possono aumentare la capacità lavorativa dell'attore. Questi elementi di valutazione sono in particolare contenuti
nei lunghi rapporti relativi alla prima (doc. 9) ed alla seconda (doc. 43) visita
personale dell'assicurato. Gli
altri referti sono stati emessi, sempre a richiesta dell'assicuratore, a titolo di parere su ogni
certificato medico rilasciato da un curante. Diligentemente, infatti, CV 1
sottoponeva per esame alla specialista che ha scelto di consultare per questa
fattispecie, tutti i rapporti medici che terzi redigevano sull'interessato, affinché si confrontasse con essi.
Da ultimo in ordine di
tempo, sulla questione si è pronunciato il dr. med. __________, anch'egli chiamato in causa dall'assicuratore e, pertanto, non qualificabile
come perito neutro malgrado sia stata data la possibilità all'attore di sottoporre dei quesiti allo
specialista nell'ambito della
sua valutazione psichiatrica. Comunque, anche questo referto medico è completo
e descrive in modo circostanziato la situazione attuale, i dati soggettivi, l'anamnesi sociale dell'interessato, l'esame clinico, la diagnosi e, infine, espone la propria valutazione
conclusiva riguardante l'esigibilità
dell'esercizio di un'attività lucrativa. Nel suo esame lo
specialista si è basato su tutti gli atti clinici allestiti dai colleghi e
nelle sue conclusioni ha esposto un quadro piuttosto positivo delle condizioni
di salute dell'interessato, il
quale ammette che v'è stato un
lieve miglioramento sintomatologico, soprattutto per quanto concerne gli stati
di ansia e l'insonnia. Pertanto,
anche a livello diagnostico la sintomatologia ansiosa-depressiva è diventata lieve,
siccome l'esame clinico ha
portato lo psichiatra a non evidenziare dei sintomi psicopatologici di
rilevanza clinica che possano interferire sulla sua capacità lavorativa,
considerando quindi ragionevolmente proponibile ed esigibile, oltre che auspicata,
la ripresa completa di un'attività
lucrativa a breve termine.
Il TCA osserva inoltre che nessuno fra i
medici curanti ha contestato compiutamente tanto le valutazioni della dr. med. __________
quanto quelle del dr. med. __________. Gli specialisti a cui l'attore si è rivolto si sono infatti limitati
ad esporre la diagnosi, indicare i disturbi soggettivi ed attestare l'inabilità lavorativa totale. In
particolare, a proposito dell'ultimo
esame psichiatrico a cui l'interessato
si è sottoposto, il suo medico curante, dr. med. __________, anziché
confrontarsi con lo stesso, ha semplicemente redatto un nuovo (breve) rapporto tuttavia
identico al precedente di quattro mesi prima. Anche il suo terzo ed ultimo
certificato menziona unicamente i disturbi soggettivi dell'attore già sostanzialmente evidenziati
negli altri due referti medici.
L'evocata persistenza
di una sindrome depressiva che impedisce all'interessato di svolgere qualsiasi attività lucrativa non è
stata giustificata a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni
di esami clinici effettuati.
Quanto alle diagnosi formulate
dai medici intervenuti su invito dell'assicuratore, le stesse sono essenzialmente simili, non vi sono infatti
particolari discrepanze.
A questo proposito, va
osservato che in occasione della seconda visita personale dell'attore, la psichiatra dr. med. __________ ha
in effetti osservato come la sintomatologia ansiosa sub depressiva fosse di
modica entità e che i disturbi soggettivi riferiti dal paziente e l'esame clinico oggettivo permettevano di
rilevare una sindrome di grado lieve.
Anche il dr. med. __________
ha riconosciuto l'esistenza di
una sintomatologia ansiosa-depressiva nell'attore, ma l'ha
valutata come lieve e, soprattutto, di nessun impedimento della capacità
lavorativa dell'interessato.
Anzi, la ripresa di un lavoro sarebbe auspicata anche dal punto di vista
terapeutico.
Di medesimo parere è
stata a più riprese la dr. med. __________, la quale aveva concluso i suoi
rapporti evidenziando che prima l'interessato intraprendeva un'attività lucrativa, meglio era per sé stesso e quindi gli suggeriva
di annunciarsi alla disoccupazione per invogliarlo a rientrare nel mondo del
lavoro.
A proposito della
psichiatra interpellata dall'assicuratore,
il TCA osserva ancora, per
esempio, che, alla luce della valutazione data dal capo clinica riguardo allo
stato di salute dell'attore al
momento dell'entrata alla
Clinica __________, la stessa era concorde con il ricovero, quindi non ha
sempre giudicato l'interessato
abile al lavoro nella misura del 100%.
Ora, secondo il TCA, le conclusioni a cui è giunto lo
psichiatra dr. med. __________ non si discostano nel complesso da quelle
dedotte dalla collega che ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in ben
cinque occasioni e, fatto salvo il citato episodio della degenza in Clinica, la
stessa ha sempre affermato che l'attore godeva di una piena capacità lavorativa, giudicando che l'affezione che lo colpiva non lo impediva comunque,
dal profilo psichiatrico, di esercitare un'attività lucrativa.
Oltre ad essere
particolarmente descrittivi, non va dimenticato che due rapporti (su cinque) della
psichiatra - peraltro i più completi - sono stati redatti dopo avere personalmente
visitato l'assicurato e non
solo dopo l'esame di meri atti
medici.
Tutto ben considerato,
quindi, da un punto di vista psichiatrico vanno confermate le dettagliate,
chiare e complete conclusioni del secondo medico consultato dall'assicuratore, che sono soprattutto
sostenute da un attento esame personale dello stato di salute dell'interessato.
Non va poi dimenticato
che la valutazione del dr. med. __________ si avvicina più di tutte, in ordine
di tempo, a stabilire le condizioni di salute dell'attore al momento in cui l'assicuratore malattia ha interrotto il versamento delle indennità
giornaliere per perdita di guadagno.
Richiamata dunque la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
argomentazioni dello specialista in psichiatria che ha sia incontrato personalmente
l'assicurato il 26 febbraio 2008, sia preso visione di tutti i precedenti atti
dei medici interpellati dall'attore e dall'assicuratore.
Le conclusioni di questo esperto possono quindi essere definite chiare,
complete ed attendibili e, soprattutto, non sufficientemente contrastate dai
pareri dei medici di parte né prima dell'emanazione della comunicazione del 4 marzo 2008 né, soprattutto, a
seguito della stessa con l'introduzione
della petizione.
Pertanto, il risultato
a cui è giunto il medico consultato da CV 1 va condiviso nella misura in cui ha
valutato che la ripresa completa di un'attività lavorativa dell'attore,
come quella precedentemente svolta, al 100%, era esigibile al più tardi dal 3
marzo 2008, mentre fino ad allora l'incapacità lavorativa era nulla.
7.
Stabilito
quindi che l'attore è abile al
lavoro nella misura del 100% dal 3 marzo 2008, viene a cadere l'esame della censura del termine di
adattamento professionale da concedere all'interessato prima che l'assicuratore possa interrompere il versamento di prestazioni,
indipendentemente dall'(in)esistenza
di un valido contratto di lavoro.
In effetti, essendo
pienamente abile al lavoro, non si pone più la questione del reinserimento
professionale dal punto di vista assicurativo. Semmai, dato che l'attore è idoneo al collocamento potrà
intervenire l'assicurazione
contro la disoccupazione.
In queste circostanze,
è a buon diritto che l'assicuratore
ha interrotto il versamento di indennità giornaliere per malattia a favore dell'attore. Tuttavia, quest'ultimo ha diritto al riconoscimento delle
prestazioni per perdita di guadagno non solo fino al 29 febbraio 2008, bensì
fino al 2 marzo 2008 compreso.
8.
Nella
commisurazione del valore di causa, in concreto esso è rappresentato dalla
pretesa di versamento di indennità giornaliere formulata dall'attore, che tuttavia non è stata
quantificata come tale.
Essa va ciononostante
posta in relazione alla richiesta di continuare a ricevere le prestazioni
assicurative per ancora 3-5 mesi nelle vesti del termine di adattamento
professionale.
Il valore litigioso va
pertanto stabilito in al massimo Fr. 18'420.- (Fr. 122,80 al giorno x 30 giorni x 5 mesi).
Pur se minimamente vincente
in causa e rappresentato da un patronato, all'attore non vengono attribuite ripetibili alla luce dell'entità della
ragione qui ottenuta a fronte delle pretese formulate.
Secondo l'art. 49 cpv.
2.
LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è parzialmente accolta.
§ L'assicuratore malattia verserà all'attore le prestazioni di legge fino al 2 marzo 2008 compreso.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non vengono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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