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Decisione

36.2008.64

Domanda di sussidio 2008 rifiutata. Ricorso. Pendente la procedura la ricorrente produce nuovi elementi probatori. Diminuzione del reddito. Ricorso ammesso

23 giugno 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, divorziata, salariata, domiciliata a __________ ed assicurata presso __________

contro le malattie, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie. Con decisione 29 febbraio 2008 la domanda

è stata respinta ed il reclamo 13 marzo 2008 della signora RI 1 non ha avuto

miglior sorte siccome rigettato con decisione 18 aprile 2008.

Nel

suo reclamo la signora RI 1 ha indicato sua collaborazione part time con la Confederazione,

su chiamata, per traduzioni e verbalizzazioni nell'ambito di procedure d'asilo

e remunerazione "a 60 giorni" con diminuzione del lavoro "a

seguito delle severe restrizioni nella LAsi". La ricorrente evidenziava

poi cessazione della collaborazione con __________ da fine 2005 per malattia.

Come

indicato con il provvedimento 18 aprile 2008 l'UAM ha rigettato il reclamo ritenendo

il superamento del limite con la tassazione 2005 e, alla luce delle motivazioni

addotte, superamento del limite dopo conversione del nuovo reddito percepito.

B. Con

ricorso 26 aprile 2008 RI 1 si è aggravata al TCA contro il provvedimento 18

aprile facendo nuovamente valere le argomentazioni del reclamo, evidenziando

una tassazione 2006 per la quale l'imponibile IC ammonta a CHF 9'300.-,

indicando grave difficoltà economica.

Dal

canto suo l'UAM, con osservazioni del 19 maggio 2008 postula la reiezione dell'impugnativa.

Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l'assunzione di specifiche prove. La signora RI 1 ha prodotto

ulteriore documentazione attestante diminuzione del reddito nel corso del 2008

e, con osservazioni 18 giugno 2008, l'amministrazione ha ricalcolato il diritto

al sussidio proponendo al TCA l'accoglimento del ricorso.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1

LPTCA.

3.

Occorre

rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della

legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il

precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al

capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra

immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel

Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è

dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in

vigore.

Resta quindi da

esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il

nuovo Regolamento.

Conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al

momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.

1.

, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve situare al 18 aprile 2008 (doc.

6), quando l'UAM ha emanato la

decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal

del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

4.

Con

proprie osservazioni 18 giugno 2008 l'UAM ha ricalcolato il diritto al sussidio

di RI 1 ammettendolo sulla scorta dei nuovi elementi prodotti, non noti

all'amministrazione in precedenza. Nel suo scritto 18 giugno l'UAM propone al

TCA di accogliere l'impugnativa.

Occorre

rilevare come il Tribunale debba esaminare nel merito la fattispecie poiché

solo entro il termine della presentazione della risposta di causa

l'amministrazione può modificare la decisione oggetto del ricorso. Tale termine

era qui scaduto.

nel

merito

5.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille

franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2008

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si

vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta

cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono

quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie

e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a

CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della

riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di

premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

6.

Con

l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento

d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il

reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti

casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

7.

In

concreto l'UAM ha fatto, in primis, riferimento ai dati fiscali della

ricorrente rilevati dalla tassazione 2005. L'imposta cantonale li ritenuta

dall'amministrazione fiscale supera i limiti per la concessione del sussidio

(v. doc. A6). La ricorrente lamenta mancata contestazione della tassazione

2006, qui comunque ininfluente. Va poi abbondanzialmente rilevato che comunque

l’interessata non avrebbe potuto prevalersi di una dimenticanza nel contestare

la tassazione determinante poiché questo Tribunale ha già più volte ribadito

che l’assicurato deve innanzitutto salvaguardare i propri interessi innanzi

all’autorità fiscale. Infatti l’UAM, ed il Tribunale, salvo eccezioni, non

possono scostarsi dai dati ritenuti in sede fiscale senza una valida e

particolare ragione. A questo proposito con sentenza del 19 settembre 2005

(inc. 36.2005.105) il TCA ha affermato:

" La lamentela non può essere recepita. Infatti, per

costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla

realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3,

DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a =

RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976

pag. 275 consid. 3a).

In concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede

fiscale la presunta dimenticanza di alcune deduzioni. … “

Va

ulteriormente rilevato come l'autorità amministrativa non possa far capo alla

tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello

determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente (come ricordato

nella sentenza 4 settembre 2007 in re R. 36.2007.118). Nella sentenza 11

ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come

unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato

dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per

una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore

dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v.

inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In

altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003

(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri

rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione

ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Nel caso concreto non è possibile quindi far capo alla

decisione di tassazione relativa al 2006 anche se più attuale e manifestamente

più favorevole (ancorché la ricorrente non abbia contestato la determinazione

del reddito come indicato nel suo ricorso). La scelta dell’esecutivo cantonale,

per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal

giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità

dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare riferimento – il

principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE

citato in entrata. Nella sentenza 36.2007.118 questo Tribunale aveva indicato

come:

"

La scelta del

legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare giustificata dalle recenti

modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni

con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dalla necessità di

trattare in maniera uguale tutti gli assicurati. Tale necessità di parità di

trattamento appare determinante. Come rammentato in precedenza l’utilizzo di

dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla possibilità per

l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito se dati precise

condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art. 67 Reg

LCAMal [ora art. 31

n.d.r.], in

particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative tabelle di

conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da

parte dell'amministrazione cantonale).

8.

Occorre

qui ora esaminare se, rispetto al periodo di computo della tassazione di

riferimento, RI 1 abbia visto i suo reddito diminuire in maniera importante.

Come

indicato nelle considerazioni che precedono se date le condizioni di cui

all'art. 31 RegLCAMal l'amministrazione calcola autonomamente il reddito

conseguito dall'assicurato e lo converte a mano di tabelle specificatamente

allestite.

9.

A

proposito di quest'ultima norma, il TCA ha emanato numerose sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;

36.2003

/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio

2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in

re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così

espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso

del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci

si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso

dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il

Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente

l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio

soggettivo.".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…) 2.5. Va qui

subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia

decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati

nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente

l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione

di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

A

proposito del concetto di reddito nella sentenza di principio, emessa dal TCA,

nella sua composizione completa, il 28 febbraio 2008, inc. 36.2007.172 in re

R., ha analizzato il tema in maniera approfondita. A quella sentenza può essere

fatto riferimento.

10.

In

concreto RI 1 ha conseguito, nel corso del 2007 uno stipendio lordo di CHF

35'892.-. Dagli accertamenti svolti in corso d'istruttoria è emerso però che,

per i primi 5 mesi del 2008, il reddito complessivo è diminuito per le ragioni

spiegate dalla ricorrente stessa, ossia le modifiche legislative in abito di

Legge sull'asilo che hanno condotto la signora RI 1 - che lavora su chiamata

per la Confederazione - a vedere diminuite le richieste di collaborazione.

Ebbene

sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente stessa emerge come

nel 2008 l'introito lordo complessivo conseguito da RI 1 assomma a CHF

11'593,10 pari a CHF 2'318,60 mensili.

Tale

importo, dal quale sono deducibili solo interessi passivi ed alimenti conformemente

a giurisprudenza, convertito a mano delle apposito tabelle conferisce il

diritto al sussidio come riconosce l'amministrazione. Alla luce di ciò il

ricorso va accolto la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati

all'amministrazione per una nuova decisione.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.

1.1

Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione

per una nuova decisione.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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