36.2008.64
Domanda di sussidio 2008 rifiutata. Ricorso. Pendente la procedura la ricorrente produce nuovi elementi probatori. Diminuzione del reddito. Ricorso ammesso
23 giugno 2008Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.64
Data decisione, Autorità:
23.06.2008, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2008 rifiutata. Ricorso. Pendente la procedura la ricorrente produce nuovi elementi probatori. Diminuzione del reddito. Ricorso ammesso
DIMINUZIONE DEL REDDITO
RICORSO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 31v.13.11.07 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.64
ir/td
Lugano
23 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 aprile
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, divorziata, salariata, domiciliata a __________ ed assicurata presso __________
contro le malattie, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie. Con decisione 29 febbraio 2008 la domanda
è stata respinta ed il reclamo 13 marzo 2008 della signora RI 1 non ha avuto
miglior sorte siccome rigettato con decisione 18 aprile 2008.
Nel
suo reclamo la signora RI 1 ha indicato sua collaborazione part time con la Confederazione,
su chiamata, per traduzioni e verbalizzazioni nell'ambito di procedure d'asilo
e remunerazione "a 60 giorni" con diminuzione del lavoro "a
seguito delle severe restrizioni nella LAsi". La ricorrente evidenziava
poi cessazione della collaborazione con __________ da fine 2005 per malattia.
Come
indicato con il provvedimento 18 aprile 2008 l'UAM ha rigettato il reclamo ritenendo
il superamento del limite con la tassazione 2005 e, alla luce delle motivazioni
addotte, superamento del limite dopo conversione del nuovo reddito percepito.
B. Con
ricorso 26 aprile 2008 RI 1 si è aggravata al TCA contro il provvedimento 18
aprile facendo nuovamente valere le argomentazioni del reclamo, evidenziando
una tassazione 2006 per la quale l'imponibile IC ammonta a CHF 9'300.-,
indicando grave difficoltà economica.
Dal
canto suo l'UAM, con osservazioni del 19 maggio 2008 postula la reiezione dell'impugnativa.
Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove. La signora RI 1 ha prodotto
ulteriore documentazione attestante diminuzione del reddito nel corso del 2008
e, con osservazioni 18 giugno 2008, l'amministrazione ha ricalcolato il diritto
al sussidio proponendo al TCA l'accoglimento del ricorso.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
3.
Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.
, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve situare al 18 aprile 2008 (doc.
6), quando l'UAM ha emanato la
decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal
del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
4.
Con
proprie osservazioni 18 giugno 2008 l'UAM ha ricalcolato il diritto al sussidio
di RI 1 ammettendolo sulla scorta dei nuovi elementi prodotti, non noti
all'amministrazione in precedenza. Nel suo scritto 18 giugno l'UAM propone al
TCA di accogliere l'impugnativa.
Occorre
rilevare come il Tribunale debba esaminare nel merito la fattispecie poiché
solo entro il termine della presentazione della risposta di causa
l'amministrazione può modificare la decisione oggetto del ricorso. Tale termine
era qui scaduto.
nel
merito
5.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della
riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di
premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
6.
Con
l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento
d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il
reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti
casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
7.
In
concreto l'UAM ha fatto, in primis, riferimento ai dati fiscali della
ricorrente rilevati dalla tassazione 2005. L'imposta cantonale li ritenuta
dall'amministrazione fiscale supera i limiti per la concessione del sussidio
(v. doc. A6). La ricorrente lamenta mancata contestazione della tassazione
2006, qui comunque ininfluente. Va poi abbondanzialmente rilevato che comunque
l’interessata non avrebbe potuto prevalersi di una dimenticanza nel contestare
la tassazione determinante poiché questo Tribunale ha già più volte ribadito
che l’assicurato deve innanzitutto salvaguardare i propri interessi innanzi
all’autorità fiscale. Infatti l’UAM, ed il Tribunale, salvo eccezioni, non
possono scostarsi dai dati ritenuti in sede fiscale senza una valida e
particolare ragione. A questo proposito con sentenza del 19 settembre 2005
(inc. 36.2005.105) il TCA ha affermato:
" La lamentela non può essere recepita. Infatti, per
costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla
realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di
tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari
provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3,
DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a =
RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976
pag. 275 consid. 3a).
In concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede
fiscale la presunta dimenticanza di alcune deduzioni. … “
Va
ulteriormente rilevato come l'autorità amministrativa non possa far capo alla
tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello
determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente (come ricordato
nella sentenza 4 settembre 2007 in re R. 36.2007.118). Nella sentenza 11
ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come
unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato
dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per
una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore
dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v.
inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In
altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003
(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri
rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Nel caso concreto non è possibile quindi far capo alla
decisione di tassazione relativa al 2006 anche se più attuale e manifestamente
più favorevole (ancorché la ricorrente non abbia contestato la determinazione
del reddito come indicato nel suo ricorso). La scelta dell’esecutivo cantonale,
per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal
giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità
dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare riferimento – il
principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE
citato in entrata. Nella sentenza 36.2007.118 questo Tribunale aveva indicato
come:
"
La scelta del
legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare giustificata dalle recenti
modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni
con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dalla necessità di
trattare in maniera uguale tutti gli assicurati. Tale necessità di parità di
trattamento appare determinante. Come rammentato in precedenza l’utilizzo di
dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla possibilità per
l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito se dati precise
condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art. 67 Reg
LCAMal [ora art. 31
n.d.r.], in
particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative tabelle di
conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da
parte dell'amministrazione cantonale).
8.
Occorre
qui ora esaminare se, rispetto al periodo di computo della tassazione di
riferimento, RI 1 abbia visto i suo reddito diminuire in maniera importante.
Come
indicato nelle considerazioni che precedono se date le condizioni di cui
all'art. 31 RegLCAMal l'amministrazione calcola autonomamente il reddito
conseguito dall'assicurato e lo converte a mano di tabelle specificatamente
allestite.
9.
A
proposito di quest'ultima norma, il TCA ha emanato numerose sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;
36.2003
/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio
2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in
re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così
espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso
del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio
soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…) 2.5. Va qui
subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente
l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione
di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
A
proposito del concetto di reddito nella sentenza di principio, emessa dal TCA,
nella sua composizione completa, il 28 febbraio 2008, inc. 36.2007.172 in re
R., ha analizzato il tema in maniera approfondita. A quella sentenza può essere
fatto riferimento.
10.
In
concreto RI 1 ha conseguito, nel corso del 2007 uno stipendio lordo di CHF
35'892.-. Dagli accertamenti svolti in corso d'istruttoria è emerso però che,
per i primi 5 mesi del 2008, il reddito complessivo è diminuito per le ragioni
spiegate dalla ricorrente stessa, ossia le modifiche legislative in abito di
Legge sull'asilo che hanno condotto la signora RI 1 - che lavora su chiamata
per la Confederazione - a vedere diminuite le richieste di collaborazione.
Ebbene
sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente stessa emerge come
nel 2008 l'introito lordo complessivo conseguito da RI 1 assomma a CHF
11'593,10 pari a CHF 2'318,60 mensili.
Tale
importo, dal quale sono deducibili solo interessi passivi ed alimenti conformemente
a giurisprudenza, convertito a mano delle apposito tabelle conferisce il
diritto al sussidio come riconosce l'amministrazione. Alla luce di ciò il
ricorso va accolto la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati
all'amministrazione per una nuova decisione.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.
1.1
Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione
per una nuova decisione.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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