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Decisione

36.2008.65

Cure a domicilio riconosciute da LAMal? Per prestazioni di cura si intendono i provvedimenti di cura che hanno scopi diagnostici o terapeutici. La pura sorveglianza diurna o notturna NON ha connotazio

26 novembre 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I signori __________,

__________ e __________, essendo infermieri diplomati, hanno eseguito sia delle

prestazioni infermieristiche che di cure di base. Gli assistenti di cura hanno

eseguito unicamente delle prestazioni di cure di base.

6.

La

convenzione fra Santésuisse (e quindi le casse malati) e gli aiuti domiciliari

(tra cui __________) prevede la fatturazione diretta per le prestazioni riconosciute

dalla Lamal. Quelle non riconosciute vengono invece fatturate direttamente al

paziente.

7.

Prima di

iniziare l'intervento abbiamo provveduto ad informare

il signor __________ per il tramite della signora __________ delle nostre condizioni

e di quello che normalmente viene riconosciuto dalle Casse malati.

Successivamente è intervenuto il signor __________

(genero del defunto signor __________) con il quale abbiamo anche concordato

una tariffa speciale per le ore direttamente a carico del paziente. Queste ore

si riferiscono alle prestazioni di sorveglianza.

8.

I primi

giorni di assistenza sono stati inseriti unicamente degli infermieri diplomati,

come da esplicita richiesta da parte dei familiari. Solo successivamente

abbiamo concordato con i familiari l'inserimento di personale ausiliario per ridurre il più possibile i

costi direttamente a carico del paziente.

__________ si è anche impegnata a

richiedere alla cassa malati CO 1 una copertura delle prestazioni superiore a

quello che normalmente ogni cassa malati coprirebbe secondo quanto previsto dalla

Lamal.".

Occorre dunque

determinare se le prestazioni dispensate da __________ e fatturate Fr. 10'694,80 debbano essere assunte dall'assicurazione obbligatoria contro le

malattie, oppure se, correttamente, siano state messe a carico dell'assicurato.

8. Giova

in primo luogo osservare che la società di aiuto domiciliare ha allestito due

distinte fatture riguardo alle cure prestate all'assicurato, determinando essa stessa quali prestazioni rientravano

nell'assicurazione LAMal e quali

ne erano escluse.

La fattura n. __________

del 31 maggio 2007 (doc. 3), indirizzata ad CO 1, indica il nome del cliente (__________),

la sua data di nascita, il suo domicilio, il tipo di trattamento (malattia) ed

il medico curante (dr. med. __________, __________).

Essa indica poi la

posizione/descrizione delle prestazioni dispensate, il nome del collaboratore,

il giorno della prestazione, il numero di ore impiegate, la quantità, la

tariffa oraria e l'importo

totale. Complessivamente, le prestazioni spitex fornite sono 60,17 per un

importo complessivo di Fr. 3'070,55

e sono state indicate come "cure di base C1", "cure di base

C2", "esami e cure" e "consigli e istruzione".

L'elenco dettagliato di queste prestazioni è

stato allestito nel documento intitolato "Assistenza __________ __________",

che specifica il cliente (__________) e l'indirizzo di fatturazione (CO 1). Riporta in maniera molto

dettagliata, per il periodo dal 5 al 13 maggio 2007, il giorno, la quantità, i

minuti, la posizione, la descrizione di ogni singola prestazione, il nome di

chi l'ha fornita ed il totale

del tempo impiegato (doc. VI/1).

Sei pagine specificano

le posizioni dispensate, quali la misurazione della pressione arteriosa, il

controllo del polso, il posizionamento dell'utente nel letto, l'alzarlo

o sdraiarlo con il sollevatore con l'aiuto (…), l'uso del

pappagallo, le cure infermieristiche, la misurazione del volume dell'urina, l'aiutare a bere, a mangiare, a vestirsi e svestirsi, il lavaggio di

cateteri del tipo Hickman/Port-a-cat, l'igiene completa a letto, lo svuotamento manuale dell'ampolla rettale, la cura dei denti e delle

protesi dentarie, la preparazione dei medicamenti, la somministrazione dei

medicamenti per via sottocutanea e orale, la misurazione della temperatura, l'osservazione o il controllo della

respirazione, la medicazione semplice, il taglio delle unghie della mano, le

cure di base in situazione semplice e stabile rispettivamente in situazioni complesse,

il consulto medico e la valutazione periodica.

La fattura n. __________,

sempre del 31 maggio 2007, è invece indirizzata all'assicurato medesimo ed è intitolata "fattura privata".

Essa indica la posizione, la descrizione, il giorno, la quantità, il prezzo e l'importo. Più specificatamente, precisa la posizione

indicando "ORE-I" per infermiere diplomato, "ORE-A" per assistente

di cura, "SUP-NOTT-C" per supplemento notturno assistente di cura o

per supplemento notturno infermiere diplomato e "SUP_FEST" per il

supplemento festivo infermiere diplomato. Il costo delle prestazioni fornite

dall'infermiere è di Fr. 63.-

all'ora, mentre di Fr. 35.- per l'assistente di cura.

Il supplemento notturno è di Fr. 5.- all'ora per entrambi. La fattura conteggia

poi in calce il totale parziale delle prestazioni a cui, aggiungendo l'IVA, si

ottiene un importo di Fr. 10'694,80.

Allegato a questa fattura

v'è il "Dettaglio

prestazioni fornite al signor __________ per il periodo 5.5.07/17.5.07"

(doc. VI/2), consistente in una tabella di cinque colonne. La prima colonna

riporta i giorni dal 5 al 17 maggio 2007; la seconda è intitolata "infermiere",

la terza "ass. cura", la quarta "CM" e la quinta "totale".

Interpretando queste

diciture si rileva per esempio che le 10 ore di cure prestate all'assicurato da un infermiere il 5 maggio sono

state suddivise in una quantità (e non ore) di 1,75 rispettivamente di 8,25 e

che solo queste ultime sono state assunte dalla Cassa malati.

Analizzando per

esempio l'11 maggio 2007, si

deduce che delle 24 ore di prestazioni fornite dall'assicurato, 6,99 sono state dispensate da un infermiere, 14 da un

assistente di cura per le restanti 3,01 non viene specificata la qualifica, ma

comunque sono state prese a carico dalla LAMal.

Queste cinque colonne

riportano un totale di 89,41 per la categoria degli infermieri, di 107,58 per

gli assistenti di cura e di 60,17 per la Cassa malati, per una quantità

complessiva di 257,16.

Ora, la fattura n. __________

riconosciuta dalla Cassa malati porta su una quantità di 60,17 corrispondente a

Fr. 3'070,55, mentre la fattura

n. __________ indirizzata all'assicurato

contabilizza una quantità di 305,24 (24,41 + 65 + 107,58 + 26,25 + 65 + 17), per

un totale di Fr. 10'694,80.

Anche la seconda fattura

riporta inoltre la tariffa oraria per le prestazioni fornite: Fr. 40.- per le

cure di base C1, Fr. 63.- per gli esami e le cure, Fr. 65.- per i consigli e l'istruzione, Fr. 61.- per le cure di base

C2.

9. Il

certificato medico del 3 maggio 2007 (doc. 10) del dr. med. __________, indirizzato

alla Cassa malati resistente, specificava la diagnosi dell'assicurato e la necessità di disporre a domicilio

di alcuni mezzi ausiliari. Il medico curante ha precisato che "Necessita

inoltre 24h/24h un'assistenza

infermieristica per igiene, mobilizzazione, cure di base e sorveglianza. Per

questo motivo desidero richiedere alla cassa malati se sia possibile prendere a

carico almeno una parte dei costi del noleggio delle varie infrastrutture e del

personale infermieristico.".

Il 9 maggio 2007 (doc.

5) la Cassa malati ha risposto direttamente all'assicurato, comunicandogli le condizioni per ottenere le cure

infermieristiche ed i mezzi ausiliari richiesti. L'ha inoltre informato che "l'assistenza diurna e notturna non è una prestazione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (Basis) e non rientra in linea di conto il versamento di

contributi dalle coperture assicurative integrative ospedaliere.".

Il 12 maggio 2007

(doc. 6), quindi, il dr. med. __________ ha confermato che l'assicurato "necessita di cura ed

osservazione 24 su 24 ore" e che "la gestione del succitato

paziente a domicilio è possibile solo grazie alla costante presenza di

personale medico specializzato, servizio fornito attualmente dalla ditta __________.

La prego perciò di dare il benestare per tale servizio infermieristico, pure

alla luce del fatto che i costi indotti da un'inevitabile ospedalizzazione supererebbero molto l'ammontare creato dalla gestione a domicilio.".

Nei suoi scritti, CO 1

ha sempre indicato che le prestazioni non prese a carico dalla LAMal

concernevano l'assistenza diurna

e notturna.

Anche la società di

assistenza a domicilio, rispondendo ai quesiti sottopostile dal TCA, ha specificato di avere concordato con

il genero dell'assicurato la

tariffa speciale per le ore direttamente a loro carico e che queste ore si

riferiscono alle prestazioni di sorveglianza (risposte n. 7 e 8).

La ricorrente,

peraltro, non ha mai contestato che l'addebito dell'importo

di Fr. 10'694,80 si riferisca alla

pura sorveglianza diurna e notturna del papà.

Le parti sono quindi

unanimi sull'oggetto della

vertenza, ossia sulla presa a carico o no da parte della LAMal delle

prestazioni di sorveglianza diurna e notturna di __________.

10. L'art. 7 cpv. 1 OPre recita che la LAMal si

assume i costi delle terapie e delle cure effettuate da infermieri e da

organizzazioni di cure e d'aiuto

a domicilio.

Il capoverso 2

specifica cosa si intende per prestazioni, ossia consigli e istruzioni (lett.

a), esami e cure (lett. b) e cure di base (lett. c). Ognuna di queste

prestazioni definisce a sua volta quali tipi di attività sono da esse comprese.

A questo proposito, il

Considerandi

TCA rileva che, come visto, la

fattura n. __________ indirizzata alla Cassa malati menziona proprio questa

catalogazione delle prestazioni offerte all'assicurato.

Quali prestazioni di

cura ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 OPre si devono intendere i provvedimenti di

cura che hanno scopi diagnostici o terapeutici (Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Soziale Sicherheit, n. 114; DTF 131 V

178.

consid. 2.2.2).

Infatti, affinché l'assistenza

domiciliare sia riconosciuta dalla LAMal, occorre una prescrizione o un mandato

medico (art. 8 cpv. 1 OPre), ciò che comporta che la persona ammalata deve

essere sottoposta ad un trattamento medico (Eugster, op. cit., n. 130). Decisivo per ammettere un obbligo

di prestazione da parte della Cassa malati è che si tratti di provvedimenti di

cura scaturenti da malattia e non di provvedimenti che sono necessari per altri

motivi personali o sociali (DTF 131 V 178 consid. 2.2).

Ne consegue che è

indubbio, come affermato dalla Cassa malati, che una prestazione di

sorveglianza diurna e/o notturna non rivesta questi criteri

"medici". Proprio per tale circostanza, questo tipo di aiuto non

rientra nell'elenco delle

prestazioni dell'art. 7 cpv. 2 OPre

più sopra riportato per esteso (cfr. consid. 6).

Pertanto, è a buon

diritto che la Cassa malati ha negato alla ricorrente la presa a carico da

parte della LAMal della fattura di Fr. 10'694,80 emessa il 31 maggio 2007 da __________.

11.

Neanche

la giurisprudenza citata dall'insorgente

le viene in aiuto.

La sentenza K 175/00

del 12 febbraio 2001 riguarda una persona che, dopo essere stata ospedalizzata,

è tornata a vivere a casa, dove ogni giorno riceveva delle cure per due ore al

giorno prestate da un'infermiera

e da un'assistente di cura.

Dopo sette anni di assunzione dei costi delle cure domiciliari, la Cassa malati ha avvisato l'assicurata che dall'anno seguente

avrebbe limitato le sue prestazioni ad un forfait giornaliero, corrispondente all'indennità

forfetaria per una persona degente in una casa di cura medicalizzata. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha giudicato che il

costo delle cure a domicilio era 1,9 volte superiore alle spese forfetarie per

una casa di cura ma, viste le circostanze del caso, non v'era una

disproporzione manifesta tale che la Cassa malati potesse limitare le sue

prestazioni ad un forfait giornaliero.

Nella sentenza K

201/00 del 13 settembre 2001, l'assicurato soffriva da diversi anni del morbo di Parkinson, di una paralisi

spastica degli arti inferiori e di un'ernia discale cervicale. Egli riceveva per due ore al giorno delle

cure domiciliari prestate da un'infermiera e da un'assistente

di cura. Come nel caso precedente, il TFA ha affermato quanto segue:

" 2.- Comme le Tribunal fédéral des assurances l'a

déjà précisé dans l'arrêt D. du 18 décembre 1998 (RAMA 1999 n° KV 64 p. 64 sv),

l'application du principe l'économicité ne signifie pas que l'assureur-maladie

sera toujours en droit de limiter la prise en charge des soins à domicile à ce

qu'il aurait à supporter en cas de séjour dans un home.

L'appréciation du caractère économique ne doit en effet pas s'effectuer

par une simple comparaison des frais de part et d'autre. Mais s'il existe,

entre ces deux mesures également adéquates, une disproportion manifeste, la

mise en oeuvre de soins à domicile ne peut plus être considérée comme

économique, même au regard d'intérêts légitimes de l'assuré.

Cela vaut aussi lorsque les soins à domicile s'avèrent dans le cas particulier

à la fois plus efficaces et plus appropriés que le séjour dans un home (cf. Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, p. 52).

Par ailleurs, et contrairement à certaines opinions de la doctrine, le

droit à des soins à domicile n'implique pas une priorité par rapport au

principe l'économicité au point qu'il n'y aurait plus besoin, dans ce cas, de

procéder à l'examen du caractère économique du traitement (ATF 126 V 334). Ce

principe fondamental garde au contraire son sens en ce qui concerne les

conditions de la prise en charge des coûts dans l'assurance sociale (cf art. 32

al. 1 LAMal). De même que le caractère économique du traitement n'autorise,

pour patients atteints de maladie aiguë, un séjour dans un hôpital au tarif des

établissements hospitaliers qu'aussi longtemps qu'un tel séjour est rendu

nécessaire par le but du traitement (ATF 124 V 362), cette même question se

pose, notamment en présence de malades chroniques, pour les soins à domicile ou

dans un home. A cet égard, les dispositions de l'art. 8a OPAS comme celles de

l'art. 9 al. 3 aOPAS font dépendre la prise en charge des prestations étendues

de soins à domicile de leur caractère économique au sens de l'art. 56 al. 1LAMal.",

ed ha concluso che i costi del forfait

giornaliero di Fr. 69.- della casa medicalizzata equivalevano a quelli dell'aiuto

domiciliare.

La ricorrente ha menzionato la sentenza

del 1° maggio 2001 (K 31/00), in cui da diversi anni l'assicurato era affetto

da morbo di Alzheimer, oltre che da gravi disturbi motori e di vista, che lo hanno

reso pressoché cieco. Da quando è insorta la malattia l'assicurato veniva

curato in casa. Operatori del servizio di cure domiciliari aiutavano la moglie

nell'assistenza dell'interessato. Anche in tale evenienza, la Cassa ha disposto

che avrebbe versato all'assicurato un'indennità forfetaria giornaliera massima

di Fr. 54.-, pari alla tariffa applicata agli ospiti delle case per anziani

medicalizzate. Controversa, in quel caso, era la questione

dell'economicità del trattamento a domicilio dell'interessato e quindi la presa

a carico da parte della Cassa malati delle prestazioni del Servizio di aiuto

domiciliare nella misura in cui queste superavano le spese di degenza in casa

per anziani. Non più controversa era invece la questione relativa all'efficacia

e appropriatezza del trattamento a domicilio e di una degenza in casa di cura.

Il carattere appropriato ed efficace di entrambe le misure era stato, almeno

implicitamente, riconosciuto dalle parti e accertato nel giudizio cantonale.

Evocando delle

sentenze da esso stesso emanate negli anni precedenti (cfr. consid. 2), il TFA (cfr.

consid. 2c) ha osservato di avere avuto modo di pronunciarsi sull'efficacia,

sull'appropriatezza e sull'economicità di una cura a domicilio, che comportava

per l'assicuratore malattia spese di oltre cinque volte superiori a quelle che

avrebbe ingenerato una degenza in casa di cura. Ritenendo in quella fattispecie

(STFA del 18 dicembre 1998 nella causa D., pubblicata in RAMI

1999.

KV 64 pag. 64) che, dal profilo medico, sia

un intervento allargato Spitex sia una degenza in una casa di cura erano da

qualificare come efficaci ed appropriati, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha esaminato la fattispecie sotto il profilo dell'economicità, rilevando che un

superamento dei costi di tale entità non consentiva di qualificare il trattamento

a domicilio come economico ai sensi dell'art. 56 LAMal. Nella

medesima sentenza, il Tribunale ha tuttavia rilevato come l'esame

dell'economicità non possa avvenire sulla base di una stretta comparazione dei

costi a carico dell'assicuratore malattia in caso di trattamento Spitex o di

degenza in casa di cura. Solo se i costi per prestazioni Spitex sono in una

sproporzione grossolana rispetto al contributo che le casse dovrebbero versare

in caso di degenza in casa di cura, il trattamento a domicilio risulta ineconomico.

In un'altra sentenza (cfr. consid. 2d),

inedita, del 5 ottobre 2000 (K 66/00), la nostra Massima istanza ha ricordato

che l'applicabilità del principio dell'economicità del trattamento non autorizza

automaticamente gli assicuratori malattia a limitare la retribuzione dei

servizi Spitex alle prestazioni che le casse sarebbero tenute ad erogare in

caso di degenza in casa di cura. L'intenzione del legislatore è di dare la preferenza,

di principio, al trattamento a domicilio rispetto a quello in ospedale o in

casa di cura e di permettere all'assicurato, nel limite del possibile, una cura

a domicilio, in ambiente abituale (FF 1992 I 123; Boll. uff. CN 1993 pag. 1824

seg. e 1839). Per queste considerazioni, il concetto di economicità del

trattamento non può essere interpretato in senso restrittivo (DTF 126 V 334).

In un altro caso ancora (sentenza K

59/00 del 22 settembre 2000), dovendosi pronunciare sull'economicità di un

trattamento a domicilio, laddove l'intervento richiesto dall'assicurato,

affetto da una grave forma di poliomielite, era di 270 ore per trimestre,

mentre l'assicuratore malattia intendeva riconoscere un indennizzo forfettario

massimo di 90 ore per il medesimo periodo, l'Alta Corte, tenuto conto delle

particolarità del caso, ha ugualmente qualificato come economico il trattamento

richiesto dall'assicurato. Ha riconosciuto come verosimile la tesi

dell'interessato, secondo cui un ricovero in una casa di cura ne avrebbe

pregiudicato notevolmente la qualità di vita e lo stato di salute. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha invece respinto le affermazioni della cassa

malati che considerava le spese di cura a domicilio in rapporto di grossolana

sproporzione rispetto alle spese di degenza in casa di cura, e, quindi,

ineconomiche ai sensi dell'art. 56 LAMal.

Nel predetto caso (DTF 126 V 334),

infine, in cui si è dovuta esprimere sull'economicità di prestazioni Spitex,

che, nella concreta fattispecie, risultavano notevolmente più efficaci ed appropriate

di un'eventuale degenza, ma superavano di tre volte e mezzo le spese di

quest'ultima, l'Alta Corte non ha ritenuto che la differenza di costi fosse in

manifesta sproporzione. Essa non ha quindi considerato ineconomico il trattamento

Spitex in oggetto (cfr. consid. 2e).

La continuazione della cura a

domicilio, oltre a costituire misura altrettanto efficace ed appropriata di

un'eventuale degenza in casa di cura, non provocava un aumento dei costi tale

da creare una grossolana sproporzione tra le spese di cura Spitex e quelle di

un'eventuale degenza in casa di cura e, quindi, da rendere il trattamento ineconomico

(cfr. consid. 2f).

Ora, questo Tribunale

evidenzia che la fattispecie in esame si differenzia in maniera considerevole dai

casi su cui si è pronunciato il Tribunale federale delle assicurazioni.

Con essi non è stato

messo in dubbio il tipo di prestazioni stesse ricevute dall'aiuto domiciliare che, rientrando nel

novero dell'art. 7 OPre, erano

pure efficaci ed appropriate. Queste fattispecie concernevano infatti prestazioni

che erano comunque contemplate dall'art. 7 OPre, ma che sono state contestate (soltanto) per la loro

pretesa ineconomicità. In buona sostanza nei casi di giurisprudenza citati si

trattava di cure mediche (riconosciute di principio) ma ritenute - come

indicato - ineconomiche.

Nel caso concreto si

tratta per contro del mancato riconoscimento di prestazioni da parte

dell'assicuratore, di cui ha beneficiato __________, poiché tali prestazioni

non costituiscono cure riconosciute in virtù dell'OPre.

La questione, qui, è

tutt'altra, perciò il richiamo

alla summenzionata giurisprudenza è ininfluente.

Non v'è infatti alcun dubbio che le prestazioni

fornite all'assicurato dall'aiuto domiciliare non rientrano nei

consigli e nelle istruzioni, negli esami e nelle cure e neppure nelle cure di

base dettagliatamente menzionate dal citato art. 7 cpv. 2 OPre.

Trattandosi invero di

pura sorveglianza dell'interessato,

l'attività svolta sia di giorno

che di notte dapprima da infermieri, poi da assistenti di cura da __________ (cfr.

risposta n. 9), non ha alcuna connotazione di cura medica, non avendo, a non

averne dubbio, né scopo terapeutico né tanto meno diagnostico e ciò nonostante

le richieste formulate dai curanti.

Come indicato, la LAMal

si assume i costi di prestazioni dispensate a domicilio che, oltre che

ad essere prescritte da un medico, concernono una persona sottoposta ad un

trattamento medico, ovvero che necessita di provvedimenti di cura ai sensi dell'art.

7.

cpv. 2 OPre scaturenti da malattia (cfr. consid. 10).

In conclusione, se i

provvedimenti diagnostici e terapeutici sono stati correttamente riconosciuti

dalla Cassa malati, è altrettanto giusto che le altre prestazioni (sorveglianza),

dettati da motivi personali o sociali, non rientrino nei compiti assunti dalla

LAMal.

12.

In

queste circostanze, la fattura n. __________ di Fr. 10'694,80 non va addebitata alla Cassa malati. Pertanto, il ricorso

deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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