36.2008.67
Richiesta di un sussidio da parte di un assicurato il cui reddito imponibile della tassazione determinante è nullo. Calcolo autonomo del reddito
21 agosto 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2008.67
Data decisione, Autorità:
21.08.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di un sussidio da parte di un assicurato il cui reddito imponibile della tassazione determinante è nullo. Calcolo autonomo del reddito
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
REDDITO IMPONIBILE NULLO
REDDITO LORDO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 let. a LCAMAL
art. 31 let. c LCAMAL
art. 17 cpv. 1 RLCAMAL
art. 17 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.67
cs
Lugano
21 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 aprile 2008
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 ha postulato, il 20 agosto 2007, la concessione del sussidio per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2008 (doc. I).
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito
determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.
L’UAM, dopo aver accertato un reddito imponibile nullo nel 2005 ed un salario
lordo di fr. 4'166.65 con effetto dal dicembre 2007, ha calcolato un reddito
determinante di fr. 38'000, superiore al limite che conferisce il diritto alla
riduzione del premio giusta l’art. 29 lett. a LCAMal.
C. Contro
la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto, facendo valere che il
reddito determinante da prendere in considerazione per la concessione del
sussidio 2008 è quello della tassazione 2005, ciò che gli darebbe diritto di
ottenere l’aiuto statale (doc. I).
D. Mediante
osservazioni del 26 maggio 2008 l’UAM propone la reiezione del ricorso.
L’autorità cantonale, dopo aver rammentato che il reddito imponibile risultante
dalla tassazione 2005 è nullo, ha applicato le norme di cui agli art. 31 lett.
c LCAMal e 17 Reg. LCAMal ed ha calcolato un reddito mensile di fr. 4'166.65
che, convertito secondo le tabelle ufficiali comporta un reddito imponibile di
fr. 38'000, che non dà diritto al sussidio (doc. V).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Considerandi
2.
Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
In caso di modifica
delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di
regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza K 139/06 del 31
gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).
Nella fattispecie,
dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008 il nuovo regolamento va
posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo-sta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della
riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di
premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4.
Con
l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva
commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento
d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il
reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
5.
Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.:
sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004,
inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004
; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre
deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di
attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non
è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con
il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di
trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3
settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale
l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva
conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo
Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la
sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del
14.
settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.
36.2005
-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005
(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del
30.
novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6.
Nel
caso in esame il ricorrente contesta il calcolo effettuato dall’amministrazione
ritenendo che, siccome la tassazione determinante per ottenere il sussidio per
il 2008 è quella relativa al 2005, egli avrebbe diritto all’aiuto statale
essendo il suo reddito imponibile nullo.
In
realtà l’amministrazione ha agito correttamente.
Infatti,
l’art. 31 lett. c LCAMal prevede l’accertamento autonomo del reddito delle
persone sole che esercitano un’attività lucrativa con un reddito imponibile
nullo o il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-.
Siccome
nella tassazione 2005 del ricorrente figura un reddito nullo (doc. A2), l’UAM ha
successivamente applicato l’art. 17 cpv. 1 Reg. LCAMal (corrispondente al
vecchio art. 52 Reg. LCAMal), per il quale le persone sole con reddito
imponibile nullo (ciò è il caso del ricorrente) o totale dei redditi registrati
nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, sono esentate dallo
specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno
un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai
sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base
mensile.
Come ricordato nella sentenza 7 maggio 2007
(36.2007.41; cfr. anche sentenza del 1° febbraio 2008, inc. 36.2008.4) citata
dall’amministrazione nelle sue osservazioni, secondo l’Ordinan-za 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è
di CHF 18'140.-
In altri termini se, al
momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato ha un’imposizione
nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve
verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare
il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18’140.-
annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non
intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale
obbligo incombe ai genitori (in questo senso la sentenza del 7 marzo 2005, inc.
36.2005.6
e la sentenza del 15 marzo 2005, inc. 36.2004.149), rispettivamente
di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della
tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od
insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro
entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del
premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a
fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in
formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla
persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a
fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione
di base.
7.
In
concreto quindi l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia doveva, come rettamente
ha fatto, procedere all’accertamento del reddito conseguito dal ricorrente
nell’imminenza dell’anno per il quale il sussidio è stato richiesto. Dagli atti
emerge che l’insorgente, con effetto dal 17 dicembre 2007, consegue un importo
di fr. 50'000 annui (fr. 4'166.65 al mese, cfr. allegati al doc. 1).
Va
qui ribadito che per costante giurisprudenza di questa Corte, le uniche
deduzioni ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi
(cfr. consid. 5). Per cui i debiti contratti nei confronti del __________ e
dell’__________, fatti valere con lettera del 12 gennaio 2008 all’UAM, non
possono essere presi in considerazione.
In
applicazione dell’art. 17 cpv. 2 Reg. LCAMal, giusta il quale il diritto alla
riduzione di premio e l’importo della stessa sono definiti tramite la
trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle
tabelle ufficiali di conversione, l’autorità cantonale è correttamente giunta
all’importo di fr. 38'000, nettamente superiore al limite che conferisce il
diritto alla riduzione di premio in applicazione dell’art. 29 lett. a LCAMal
(fr. 20'000 per le persone sole).
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e
spese.
8.
In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli art. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può
essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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