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Decisione

36.2008.67

Richiesta di un sussidio da parte di un assicurato il cui reddito imponibile della tassazione determinante è nullo. Calcolo autonomo del reddito

21 agosto 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 ha postulato, il 20 agosto 2007, la concessione del sussidio per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2008 (doc. I).

B. La

richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito

determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.

L’UAM, dopo aver accertato un reddito imponibile nullo nel 2005 ed un salario

lordo di fr. 4'166.65 con effetto dal dicembre 2007, ha calcolato un reddito

determinante di fr. 38'000, superiore al limite che conferisce il diritto alla

riduzione del premio giusta l’art. 29 lett. a LCAMal.

C. Contro

la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto, facendo valere che il

reddito determinante da prendere in considerazione per la concessione del

sussidio 2008 è quello della tassazione 2005, ciò che gli darebbe diritto di

ottenere l’aiuto statale (doc. I).

D. Mediante

osservazioni del 26 maggio 2008 l’UAM propone la reiezione del ricorso.

L’autorità cantonale, dopo aver rammentato che il reddito imponibile risultante

dalla tassazione 2005 è nullo, ha applicato le norme di cui agli art. 31 lett.

c LCAMal e 17 Reg. LCAMal ed ha calcolato un reddito mensile di fr. 4'166.65

che, convertito secondo le tabelle ufficiali comporta un reddito imponibile di

fr. 38'000, che non dà diritto al sussidio (doc. V).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

Considerandi

2.

Occorre

rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della

legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il

precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al

capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra

immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel

Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è

dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in

vigore.

Resta quindi da

esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il

nuovo Regolamento.

In caso di modifica

delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di

regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza K 139/06 del 31

gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).

Nella fattispecie,

dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008 il nuovo regolamento va

posto alla base del presente giudizio.

nel merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2008

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si

vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo-sta

cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono

quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie

e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a

CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della

riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di

premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

4.

Con

l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva

commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento

d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta

cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il

reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

5.

Il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.:

sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004,

inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.

36.2004

; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15

febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata

l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.

LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento

di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario

procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito

imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.

Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito

imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione

competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di

conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la

fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la

loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni

ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti

ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.

36.2003

/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre

spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente

riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il

TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione

per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre

deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di

attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non

è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con

il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di

trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3

settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale

l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva

conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo

Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del

premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la

sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia

economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del

14.

settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.

36.2005

-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005

(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del

30.

novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

6.

Nel

caso in esame il ricorrente contesta il calcolo effettuato dall’amministrazione

ritenendo che, siccome la tassazione determinante per ottenere il sussidio per

il 2008 è quella relativa al 2005, egli avrebbe diritto all’aiuto statale

essendo il suo reddito imponibile nullo.

In

realtà l’amministrazione ha agito correttamente.

Infatti,

l’art. 31 lett. c LCAMal prevede l’accertamento autonomo del reddito delle

persone sole che esercitano un’attività lucrativa con un reddito imponibile

nullo o il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-.

Siccome

nella tassazione 2005 del ricorrente figura un reddito nullo (doc. A2), l’UAM ha

successivamente applicato l’art. 17 cpv. 1 Reg. LCAMal (corrispondente al

vecchio art. 52 Reg. LCAMal), per il quale le persone sole con reddito

imponibile nullo (ciò è il caso del ricorrente) o totale dei redditi registrati

nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, sono esentate dallo

specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno

un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai

sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base

mensile.

Come ricordato nella sentenza 7 maggio 2007

(36.2007.41; cfr. anche sentenza del 1° febbraio 2008, inc. 36.2008.4) citata

dall’amministrazione nelle sue osservazioni, secondo l’Ordinan-za 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è

di CHF 18'140.-

In altri termini se, al

momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato ha un’imposizione

nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve

verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare

il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18’140.-

annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non

intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale

obbligo incombe ai genitori (in questo senso la sentenza del 7 marzo 2005, inc.

36.2005.6

e la sentenza del 15 marzo 2005, inc. 36.2004.149), rispettivamente

di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della

tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od

insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro

entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del

premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a

fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in

formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla

persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a

fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione

di base.

7.

In

concreto quindi l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia doveva, come rettamente

ha fatto, procedere all’accertamento del reddito conseguito dal ricorrente

nell’imminenza dell’anno per il quale il sussidio è stato richiesto. Dagli atti

emerge che l’insorgente, con effetto dal 17 dicembre 2007, consegue un importo

di fr. 50'000 annui (fr. 4'166.65 al mese, cfr. allegati al doc. 1).

Va

qui ribadito che per costante giurisprudenza di questa Corte, le uniche

deduzioni ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi

(cfr. consid. 5). Per cui i debiti contratti nei confronti del __________ e

dell’__________, fatti valere con lettera del 12 gennaio 2008 all’UAM, non

possono essere presi in considerazione.

In

applicazione dell’art. 17 cpv. 2 Reg. LCAMal, giusta il quale il diritto alla

riduzione di premio e l’importo della stessa sono definiti tramite la

trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle

tabelle ufficiali di conversione, l’autorità cantonale è correttamente giunta

all’importo di fr. 38'000, nettamente superiore al limite che conferisce il

diritto alla riduzione di premio in applicazione dell’art. 29 lett. a LCAMal

(fr. 20'000 per le persone sole).

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e

spese.

8.

In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),

in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli art. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può

essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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