Lexipedia

Decisione

36.2008.74

Richiesta tardiva di sussidio nella convinzione di avere trasmesso la domanda nei termini di legge. Invio non trasmesso per raccomandata, assenza di corrispondenza relativa all'istanza. Onere della pr

22 luglio 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede

la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è

presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione

di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno

inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale

si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di

assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di

rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel

corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

7. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2007 è stata inoltrata nel corso del 2008,

la ricorrente sostiene – come sarà analizzato oltre – di averne inoltrata altra

sempre nel corso del 2007. Di per sé l’istanza 2008, anche se inoltrata pochi

giorni dopo l’inizio del nuovo anno (e dopo un periodo di vacanza

dell’assicurata in __________ presso i genitori) è tardiva, poiché trasmessa

oltre il termine previsto dall’art. 11 Reg. LCAMal più sopra riportato in

esteso. RI 1 è tassata alla fonte e, conseguentemente, avrebbe potuto inoltrare

la sua istanza entro il 2007. L’istanza trasmessa sul formulario ricevuto

presso la Cancelleria comunale di __________ è quindi tardiva e come tale non

poteva, come giustamente ritenuto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia,

essere ritenuta. La domanda di sussidio, per essere tempestiva, doveva essere inoltrata

all’amministrazione cantonale competente entro fine dicembre 2007.

Alla

luce delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente occorre verificare se effettivamente

la domanda di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2007 o se invece la

circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta di sussidio

inoltrata nel 2008 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà

verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

8. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di

procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

La LPAmm prevede – analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il

principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in

questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales

fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise

(RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate

dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano

di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57

pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid.

3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In

senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

9. Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria

incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è

sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si

tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può

essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza

con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita

secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si

trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex

art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa

V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali

aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un

rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la

prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della

verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,

non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa

R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima

Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre

1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato

che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio

mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio

sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere.

In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano

altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una

sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118

segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della

mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso

che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia,

la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).

Va

ancora rammentato come, in una recentissima sentenza di questo Tribunale (in re

R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il tema era analogo a

quello qui in discussione, è stato evidenziato come:

" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel

corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione

delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del

servizio signor __________, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“ …

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali

della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante

scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti

generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi

formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome

e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene

inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni

utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di

controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del

cambiamento del cognome della persona interessata.

I formulari così

trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio

rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione

temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi

far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta

di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai

potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con

due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP."

(…)

Sempre in termini generali il

responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:

“ …

per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,

entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei

formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le

decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di

ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano

una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di

posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale

scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso

che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio

economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande

di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi

vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo

una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente.

L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta

nella quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass.

(polizza assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio

2005).

(…)

… se una persona

chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004

correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi

interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga

corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."

10. Nel caso concreto RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente

la sua domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ammettendo

però di non avere operato l’invio a mezzo raccomandata e quindi non essendo in

grado di comprovare la spedizione altrimenti se non con l’indicazione di

parallelo invio della domanda di esenzione. RI 1 non ha neppure prodotto

corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa all’istanza 2007.

Il

Giudice delegato ha acquisito gli atti relativi all’esonero dell’assicurata

(trasmessi all’UAM con invio del 19 settembre 2007). Nel dossier sono contenuti

gli atti di cui all'inserto così come resi noti alla ricorrente. Tra essi non

figura comunque copia della domanda di sussidio o corrispondenza che vi faccia

riferimento.

Anche

il successivo rilievo della signora RI 1 relativo a possibile presenza della

sua domanda di riduzione nei dossier (domande di riduzione o domande e

esenzione) delle due coinquiline e colleghe studentesse universitarie non ha

dato alcun seguito ed anzi ha smentito la perfetta contemporaneità degli invii.

In sostanza occorre qui ritenere che RI 1 non ha dimostrato, come

la procedura le imponeva, l’invio del formulario ancora nel corso del 2007. RI

1 ha ragione nel sostenere che la legge non impone un invio raccomandato, una

tale forma non è prevista dalla LCAMal o dal relativo regolamento

d’applicazione. Ciò non toglie che la prova del tempestivo inoltro della

domanda pertocca all’assicurata ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono

sopportate dalla stessa, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti

precedenti. In questo senso, anche se non imposto dalla legge, l’invio

raccomandato permette all’assicurato di fare accertare, in caso di contestazione,

l’esistenza dell’invio e la data alla quale lo stesso è avvenuto. In concreto

il convincimento dell’invio non è sufficiente. Come visto gli atti acquisiti

dall’amministrazione e relativi all’esonero non contemplano alcun riferimento

alla domanda di sussidio 2007. Il fatto che l’amministrazione abbia

effettivamente ricevuto la domanda di esonero non significa ancora che nella

busta d’invio fosse pure contenuta la domanda di sussidio del 2007. Tale fatto,

in assenza di corrispondenza specifica in merito o di lettera accompagnatoria

precisante il congiunto inoltro della domanda di aiuto sociale, non permette di

avere la certezza che l’atto sia effettivamente pervenuto al destinatario. Un

possibile errore di confezione della busta d’invio non potendo essere escluso e

tale rischio non potendo essere assunto dall’amministrazione. Analogo ragionamento

vale per i dossier delle coinquiline anche non ha dato risultato alcuno

favorevole alla signora RI 1.

Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità

amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto,

deve dimostrare che l’invio sia avvenuto in maniera conforme, ossia, come

indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o mediante

produzione di corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa. RI 1

sostiene l’invio il 19 settembre 2007 all’amministrazione della busta

contenente la domanda d’esenzione dall’obbligo assicurativo, essa indica di

avere inserito in tale busta anche la domanda di riduzione del premio. Come indicato

gli atti richiamati non sorreggono minimamente la tesi della ricorrente,

infatti nessuna corrispondenza specifica l’esistenza di due oggetti, in sé così

diversi e con conseguenze differenti per lo Stato. Alla ricorrente non poteva

sfuggire che temi così diversi non sarebbero stati esaminati dal medesimo settore

dell’amministrazione. Neppure un biglietto di accompagnamento indicante, o

segnalante, l’esistenza di due procedure in se diverse. Nessun richiamo sul

formulario Ti 6.1 acquisito fa riferimento alla produzione di una domanda di

sussidio. In questo senso non basta all’assicurata sostenere che l’invio

pervenuto dall’amministrazione contenesse due formulari (con i relativi documenti

che andavano prodotti) relativi a procedure così diverse (esenzione

dall’obbligo assicurativo, da un lato, aiuto sociale per fronteggiare il

pagamento del premio, dall’altro). In assenza di elementi oggettivi concreti

atti a confermare tale tesi non può essere escluso, come indicato, un errore

nella composizione della busta da inviare, errore che non deve ripercuotersi

sull’autorità cantonale.

Questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa all’UAM

unicamente la domanda di sussidio pervenuta a gennaio 2008 e deve quindi

esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato

giustificato.

11. L’art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo

nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla

Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più

sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.

X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri

termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che

comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato

corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se

la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,

e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una

nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della

documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo

ritardo.”

Nella sentenza 36.2005.129 in re A. l’amministrazione

indicava la mancata ricezione di un formulario che l’assicurata segnalava come

spedito all’UAM, per posta semplice, dalla propria figlia che l’aveva aiutata

nella compilazione dello stesso. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non

ha ritenuto comprovato l’invio e sufficiente la motivazione per giustificare il

ritardo che si era verificato con l’inoltro di una nuova domanda.

12. In concreto il ritardo

è motivato, non diversamente che nel caso giudicato il 20 ottobre 2005 (in re

Z. inc. TCA 36.2005.114) e dal caso giudicato il 10 ottobre 2005 (36.2005.129),

dalla certezza dell’assicurata di avere tempestivamente trasmesso all’ammini-strazione

il documento necessario per l’ottenimento della riduzione dei premi. Tale

convinzione non è sufficiente come indicato. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal

prevede che la negligenza nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il

mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento per dimenticanza o

mancata conoscenza, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del

sussidio nella forma retroattiva. Non è quindi possibile al Giudice concedere,

in questa sede, l’aiuto sociale richiesto dal RI 1. Il ricorso va respinto

senza carico di tasse e spese.

13. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale

(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario

in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster