36.2008.74
Richiesta tardiva di sussidio nella convinzione di avere trasmesso la domanda nei termini di legge. Invio non trasmesso per raccomandata, assenza di corrispondenza relativa all'istanza. Onere della pr
22 luglio 2008Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.74
Data decisione, Autorità:
22.07.2008, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di sussidio nella convinzione di avere trasmesso la domanda nei termini di legge. Invio non trasmesso per raccomandata, assenza di corrispondenza relativa all'istanza. Onere della prova dell'avvenuto invio a carico dell'assicurata
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.74
ir/td
Lugano
22 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 aprile
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, cittadina __________ nata nel __________, studentessa all’Università __________
è in possesso di un permesso di soggiorno annuale tipo B e tassata alla fonte.
Sino all’esonero avvenuto il 30 settembre 2007 essa è stata assicurata per le
malattie secondo la LAMal presso la __________ di __________. Mediante
formulario reperito presso la Cancelleria del Comune di __________, RI 1 ha chiesto
di essere posta al beneficio della riduzione del premio per l'anno 2007 (sino
al 30 settembre 2007) alla luce delle sue condizioni economiche indicando i genitori
all’estero. Il formulario, datato 16 gennaio 2008 e pervenuto
all’amministrazione il giorno successivo, è stato accompagnato da lettera in
cui RI 1 ha giustificato il ritardo segnalando di avere inoltrato
all’amministrazione, il 18 settembre 2007, una domanda analoga (su formulario
ottenuto presso la Cancelleria del Comune di __________, allora suo comune di
residenza) senza trattenerne copia e senza eseguire l’invio per raccomandata.
Dichiarata
tardiva la domanda l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta
di aiuto sociale dell’assicurata in data 26 febbraio 2008.
Il
reclamo 11 marzo 2008 di RI 1 non ha avuto miglior fortuna siccome rigettato
dall’amministrazione con la medesima argomentazione di tardività della
richiesta, con decisione del 23 aprile 2008.
B. Con
raccomandata a mano del 23 maggio 2008 RI 1 si è aggravata al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni contro il provvedimento dell’amministrazione. La
giovane assicurata evidenzia di avere inoltrato, mediante un unico invio
trasmesso per posta semplice nel settembre 2007, la domanda di esonero e quella
di sussidio 2007. La domanda di esonero è stata ricevuta ed evasa regolarmente
nel giro di pochi giorni mentre quella di sussidio non sarebbe pervenuta
all’UAM.
La
ricorrente richiama quindi il suo corretto comportamento, pur ammettendo assenza
di invio raccomandato, e chiede l’accoglimento dell’impugnativa.
Dal
canto suo l’amministrazione, con osservazioni puntuali che verranno riprese in
corso di motivazione laddove necessario, ribadisce la tardività della domanda
di aiuto sociale.
A
RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l’assunzione di specifiche prove.
C. Il
giudice delegato ha richiamato dall'amministrazione gli atti relativi alla
domanda di esonero 19 settembre 2007 ed ha eseguito un accertamento presso la
Cancelleria Comunale di __________ relativa alla tenuta di un "elenco (con
l'indicazione della data) delle persone cui viene consegnato il Formulario di
richiesta di riduzione dei premi" con verifica presso il Segretario
comunale che tale elenco non esiste presso il Comune di __________ (doc. VI).
Con
scritto 19 giugno 2008 l'assicurata ha segnalato di avere compilato la domanda
di esonero assieme a due altre studentesse chiedendo una verifica negli atti di
queste ragazze (... "che condividono il mio appartamento") per
verificare che "... la mia domanda di sussidio non sia finita, per errore,
negli incarti delle mie compagne ...".
L'amministrazione
ha eseguito la verifica risultata negativa (doc. X) evidenziando come le
colleghe della ricorrente abbiano inoltrato la domanda d'esenzione successivamente
(il 24 settembre 2007) a quella di RI 1.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
3. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione obbligatoria
contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente
Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve situare al 23 aprile 2008 (doc.
6), quando l'UAM ha emanato la
decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal
del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel
merito
4. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2007
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale
nell'ottobre 2006 (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e
sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento
del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale
per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio
per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni
delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è
stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il
riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della
famiglia).
5. Di
principio, quindi, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente)
nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici
casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con
successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire
dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal):
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 31
RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto
da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite
e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede
la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è
presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione
di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno
inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale
si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di
assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di
rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel
corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
7. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2007 è stata inoltrata nel corso del 2008,
la ricorrente sostiene – come sarà analizzato oltre – di averne inoltrata altra
sempre nel corso del 2007. Di per sé l’istanza 2008, anche se inoltrata pochi
giorni dopo l’inizio del nuovo anno (e dopo un periodo di vacanza
dell’assicurata in __________ presso i genitori) è tardiva, poiché trasmessa
oltre il termine previsto dall’art. 11 Reg. LCAMal più sopra riportato in
esteso. RI 1 è tassata alla fonte e, conseguentemente, avrebbe potuto inoltrare
la sua istanza entro il 2007. L’istanza trasmessa sul formulario ricevuto
presso la Cancelleria comunale di __________ è quindi tardiva e come tale non
poteva, come giustamente ritenuto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia,
essere ritenuta. La domanda di sussidio, per essere tempestiva, doveva essere inoltrata
all’amministrazione cantonale competente entro fine dicembre 2007.
Alla
luce delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente occorre verificare se effettivamente
la domanda di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2007 o se invece la
circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta di sussidio
inoltrata nel 2008 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà
verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.
8. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di
procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
La LPAmm prevede – analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il
principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in
questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195
consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales
fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise
(RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,
Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate
dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano
di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57
pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid.
3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In
senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
9. Per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria
incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento
organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è
sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si
tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può
essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza
con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita
secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si
trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex
art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa
V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali
aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un
rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la
prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della
verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,
non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa
R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima
Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre
1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato
che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio
mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio
sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere.
In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano
altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una
sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118
segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della
mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso
che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia,
la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).
Va
ancora rammentato come, in una recentissima sentenza di questo Tribunale (in re
R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il tema era analogo a
quello qui in discussione, è stato evidenziato come:
" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel
corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione
delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del
servizio signor __________, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“ …
l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta
di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali
della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante
scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente
beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti
generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi
formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome
e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene
inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni
utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di
controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del
cambiamento del cognome della persona interessata.
I formulari così
trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio
rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione
temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi
far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta
di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai
potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con
due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il
NIP."
(…)
Sempre in termini generali il
responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:
“ …
per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,
entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei
formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti
contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i
sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le
decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute
copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di
ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano
una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di
posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale
scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio
assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso
che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio
economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande
di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi
vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo
una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente.
L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta
nella quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass.
(polizza assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio
2005).
(…)
… se una persona
chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004
correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi
interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga
corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."
10. Nel caso concreto RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente
la sua domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ammettendo
però di non avere operato l’invio a mezzo raccomandata e quindi non essendo in
grado di comprovare la spedizione altrimenti se non con l’indicazione di
parallelo invio della domanda di esenzione. RI 1 non ha neppure prodotto
corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa all’istanza 2007.
Il
Giudice delegato ha acquisito gli atti relativi all’esonero dell’assicurata
(trasmessi all’UAM con invio del 19 settembre 2007). Nel dossier sono contenuti
gli atti di cui all'inserto così come resi noti alla ricorrente. Tra essi non
figura comunque copia della domanda di sussidio o corrispondenza che vi faccia
riferimento.
Anche
il successivo rilievo della signora RI 1 relativo a possibile presenza della
sua domanda di riduzione nei dossier (domande di riduzione o domande e
esenzione) delle due coinquiline e colleghe studentesse universitarie non ha
dato alcun seguito ed anzi ha smentito la perfetta contemporaneità degli invii.
In sostanza occorre qui ritenere che RI 1 non ha dimostrato, come
la procedura le imponeva, l’invio del formulario ancora nel corso del 2007. RI
1 ha ragione nel sostenere che la legge non impone un invio raccomandato, una
tale forma non è prevista dalla LCAMal o dal relativo regolamento
d’applicazione. Ciò non toglie che la prova del tempestivo inoltro della
domanda pertocca all’assicurata ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono
sopportate dalla stessa, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti
precedenti. In questo senso, anche se non imposto dalla legge, l’invio
raccomandato permette all’assicurato di fare accertare, in caso di contestazione,
l’esistenza dell’invio e la data alla quale lo stesso è avvenuto. In concreto
il convincimento dell’invio non è sufficiente. Come visto gli atti acquisiti
dall’amministrazione e relativi all’esonero non contemplano alcun riferimento
alla domanda di sussidio 2007. Il fatto che l’amministrazione abbia
effettivamente ricevuto la domanda di esonero non significa ancora che nella
busta d’invio fosse pure contenuta la domanda di sussidio del 2007. Tale fatto,
in assenza di corrispondenza specifica in merito o di lettera accompagnatoria
precisante il congiunto inoltro della domanda di aiuto sociale, non permette di
avere la certezza che l’atto sia effettivamente pervenuto al destinatario. Un
possibile errore di confezione della busta d’invio non potendo essere escluso e
tale rischio non potendo essere assunto dall’amministrazione. Analogo ragionamento
vale per i dossier delle coinquiline anche non ha dato risultato alcuno
favorevole alla signora RI 1.
Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità
amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto,
deve dimostrare che l’invio sia avvenuto in maniera conforme, ossia, come
indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o mediante
produzione di corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa. RI 1
sostiene l’invio il 19 settembre 2007 all’amministrazione della busta
contenente la domanda d’esenzione dall’obbligo assicurativo, essa indica di
avere inserito in tale busta anche la domanda di riduzione del premio. Come indicato
gli atti richiamati non sorreggono minimamente la tesi della ricorrente,
infatti nessuna corrispondenza specifica l’esistenza di due oggetti, in sé così
diversi e con conseguenze differenti per lo Stato. Alla ricorrente non poteva
sfuggire che temi così diversi non sarebbero stati esaminati dal medesimo settore
dell’amministrazione. Neppure un biglietto di accompagnamento indicante, o
segnalante, l’esistenza di due procedure in se diverse. Nessun richiamo sul
formulario Ti 6.1 acquisito fa riferimento alla produzione di una domanda di
sussidio. In questo senso non basta all’assicurata sostenere che l’invio
pervenuto dall’amministrazione contenesse due formulari (con i relativi documenti
che andavano prodotti) relativi a procedure così diverse (esenzione
dall’obbligo assicurativo, da un lato, aiuto sociale per fronteggiare il
pagamento del premio, dall’altro). In assenza di elementi oggettivi concreti
atti a confermare tale tesi non può essere escluso, come indicato, un errore
nella composizione della busta da inviare, errore che non deve ripercuotersi
sull’autorità cantonale.
Questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa all’UAM
unicamente la domanda di sussidio pervenuta a gennaio 2008 e deve quindi
esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato
giustificato.
11. L’art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista
non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo
nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla
Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia
regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più
sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.
X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri
termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che
comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato
corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se
la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,
e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una
nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della
documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita
dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo
ritardo.”
Nella sentenza 36.2005.129 in re A. l’amministrazione
indicava la mancata ricezione di un formulario che l’assicurata segnalava come
spedito all’UAM, per posta semplice, dalla propria figlia che l’aveva aiutata
nella compilazione dello stesso. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non
ha ritenuto comprovato l’invio e sufficiente la motivazione per giustificare il
ritardo che si era verificato con l’inoltro di una nuova domanda.
12. In concreto il ritardo
è motivato, non diversamente che nel caso giudicato il 20 ottobre 2005 (in re
Z. inc. TCA 36.2005.114) e dal caso giudicato il 10 ottobre 2005 (36.2005.129),
dalla certezza dell’assicurata di avere tempestivamente trasmesso all’ammini-strazione
il documento necessario per l’ottenimento della riduzione dei premi. Tale
convinzione non è sufficiente come indicato. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal
prevede che la negligenza nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento per dimenticanza o
mancata conoscenza, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del
sussidio nella forma retroattiva. Non è quindi possibile al Giudice concedere,
in questa sede, l’aiuto sociale richiesto dal RI 1. Il ricorso va respinto
senza carico di tasse e spese.
13. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale
(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario
in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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