36.2008.77
Richiesta tardiva di sussidio nella convinzione di avere trasmesso la domanda nei termini di legge. Invio non trasmesso per raccomandata, assenza di corrispondenza relativa all'istanza. Onere della pr
22 luglio 2008Italiano22 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2008.77
Data decisione, Autorità:
22.07.2008, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di sussidio nella convinzione di avere trasmesso la domanda nei termini di legge. Invio non trasmesso per raccomandata, assenza di corrispondenza relativa all'istanza. Onere della prova dell'avvenuto invio a carico dell'assicurato
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.77
ir/td
Lugano
22 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 maggio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, __________, residente a __________, coniugato con __________, __________, e
padre di __________, __________, ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2008, e ciò a mano di
formulario ottenuto presso la Cancelleria comunale di __________ ed inoltrato
il 7 gennaio 2008.
L’amministrazione
ha ritenuto tardiva la domanda siccome inoltrata al di fuori dei termini e l’ha
perciò respinta. Il reclamo 10 aprile 2008 non ha avuto miglior sorte siccome
rigettato con decisione 16 maggio 2008 con cui l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia ha confermato tardività dell’istanza.
B. Con
atto del 29 maggio 2008 RI 1 ha impugnato la decisione dell’amministrazione
indicando, come per il precedente anno 2006, di avere atteso l’invio del
formulario per la domanda del sussidio 2008. Non avendolo ricevuto l’assicura-to
si è rivolto il 4 gennaio 2008 all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia,
telefonicamente, ottenendo l’invio di un formulario da inoltrare
all’amministrazione stessa. RI 1 contesta il rifiuto del sussidio
ribadendo l’assenza di invio del formulario e contestando il
fatto che non gli sarebbe stata indicata, in scritti e decisioni, la necessità
di rinnovare annualmente la domanda di sussidio. Il ricorrente chiede quindi
l’annullamento del provvedimento e la concessione del sussidio.
Con
osservazioni puntuali e dettagliate, che verranno riprese – laddove necessario
- in corso di motivazione, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia postula la
reiezione del ricorso.
A
RI 1 è stata offerta la possibilità di domandare l’acquisizione di nuove prove
e di ulteriormente esprimersi in merito.
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA
36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito
determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno
2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli
stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-
è il reddito di riferimento.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente)
nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in
specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva
commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle
tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal):
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 31
RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a)
per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c)
gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono
avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la
riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di
sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni
oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel gennaio 2008,
nei primi giorni del mese (il 4 il formulario è stato chiesto
all’amministrazione ed il 7 gennaio è stato rispedito dall’assicurato all’UAM).
Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio
2008 è la tassazione 2005, che l’assicurato, tassato in via ordinaria, da tempo
ha a disposizione come desumibile dagli atti fiscali.
Poiché
l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.
LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la previgente regolamentazione:
" I sussidi individuali
devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece
giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza
del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,
oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la
competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati
di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza
subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che
risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale
i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono
considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente
non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.
Alla
luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile e giustificato. In questo senso il ricorrente rileva come il mancato
rispetto del termine sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario
da parte dell’amministrazione.
7. L’art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a
tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005
in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se
il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione
del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In
casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della
decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e
della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni
membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,
come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,
circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la
famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento
dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché
conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la
decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed
inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel
caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo
stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato
dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa
mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi
2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia).
L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto
lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di
quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui
sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004
emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno
dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure
valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione
dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata
come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio
dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente
la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di
ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come
anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22
settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del
modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità
diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni
errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte
dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che
soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza
della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda
ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli
stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo
giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse
stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla
ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a
fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,
sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di
avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di
giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”
8. In
concreto, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, RI 1 ritiene che
la causa del ritardo sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulari
da parte dell’amministrazione. Ora al punto che precede è citata la
giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette
di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La materia è
retta da norme che debbono essere note. D’altra parte l’amministrazione
cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a disposizione delle
persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di
sussidio, possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo stesso ricorrente
ha indicato di avere egli stesso chiesto all’UAM una copia del formulario
quando ha rilevato il mancato invio da parte dell’amministrazione cantonale.
Ciò è avvenuto in tempi brevissimi. Come visto il mancato invio non giustifica
il ritardo, come pure la pretesa mancata informazione della necessità di
inoltrare annualmente una nuova domanda per ottenere il sussidio. L’art.
55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la negligenza nell’inoltro dell’istanza di
sussidio, ossia il mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento per
dimenticanza o mancata conoscenza, non è considerata motivo valido per il
riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. La mancata consapevolezza
dell’inoltro annuale della domanda non può quindi essere ritenuto sufficiente,
per costante prassi di questo Tribunale, per giustificare il ritardo (in questo
senso le sentenze citate dall’amministrazione a pagina 3 delle sue osservazioni).
In buona sostanza la legge, che il cittadino è presunto conoscere, prevede che
il sussidio sociale dello Stato destinato ai bisognosi venga versato a
richiesta dei cittadini che giustifichino la situazione di bisogno. A tal fine
le norme prevedo-no l'inoltro annuale di una domanda di riduzione del premio assortita
dalla produzione della necessaria documentazione. Il mancato invio dei formulari
da parte dell'amministrazione all'assicurato non libera quest'ultimo del
rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle condizioni per beneficare
del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un formulario (non si dimentichi che
si tratta di invii di massa fondati su indicazioni rilevate dai sistemi
informatici) ad un assicurato che non adempie i presupposti per l'aiuto sociale
non conferisce allo stesso nessun diritto alla protezione della sua buona fede.
9. RI
1 indica che il sito del Cantone sarebbe impreciso sull’aspetto del sussidio.
Al proposito egli produce non una Hard Copy della pagina del sito cantonale cui
si riferisce ma una trascrizione del contenuto del testo che sostiene essere
pubblicato. Ebbene le informazioni contenute in quelle note non appaiono in se
scorrette poiché fanno correttamente riferimento alla necessità di domandare i
sussidio a mano di un formulario ufficiale, che viene spedito ai potenziali
beneficiari, ed in assenza di spedizione può essere domandato alla cancelleria
comunale o presso l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, gli annessi da
produrre appaiono correttamente indicati. L’unica imprecisione delle note
riportate, è il rinvio al concetto di tassazione biennale mentre la tassazione
è divenuta annuale dal 2003 in Ticino. Questa notizia imprecisa non permette
però all’assicurato di vantare la sua buona fede e non impone
all’amministrazione di garantire allo stesso la salvaguardia di diritti.
Come ricordato da
ultimo nella sentenza del 26 novembre 2007 in re S (36.2007.115) di regola un'informazione erronea è vincolante
quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di
persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva
riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato
nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II
387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid.
2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In
concreto l’amministrazione non ha rilasciato alcuna informazione in una
situazione concreta al ricorrente. L’imprecisione (riportata sulle note del
doc. 3) appariva poi palesemente riconoscibile ad ogni cittadino chiamato
annualmente alla redazione della sua dichiarazione fiscale. Non è quindi
possibile al Giudice concedere, in questa sede, l’aiuto sociale richiesto da RI
1. Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
10.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale
(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al
Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30
giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso
previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF,
con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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