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Decisione

36.2008.77

Richiesta tardiva di sussidio nella convinzione di avere trasmesso la domanda nei termini di legge. Invio non trasmesso per raccomandata, assenza di corrispondenza relativa all'istanza. Onere della pr

22 luglio 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)

per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)

gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono

avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la

riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel gennaio 2008,

nei primi giorni del mese (il 4 il formulario è stato chiesto

all’amministrazione ed il 7 gennaio è stato rispedito dall’assicurato all’UAM).

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio

2008 è la tassazione 2005, che l’assicurato, tassato in via ordinaria, da tempo

ha a disposizione come desumibile dagli atti fiscali.

Poiché

l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,

oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza

subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che

risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale

i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono

considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente

non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.

Alla

luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile e giustificato. In questo senso il ricorrente rileva come il mancato

rispetto del termine sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario

da parte dell’amministrazione.

7. L’art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la

famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento

dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché

conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la

decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed

inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel

caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo

stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato

dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa

mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi

2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia).

L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto

lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di

quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui

sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004

emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno

dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure

valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio

dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente

la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di

ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come

anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22

settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

8. In

concreto, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, RI 1 ritiene che

la causa del ritardo sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulari

da parte dell’amministrazione. Ora al punto che precede è citata la

giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette

di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La materia è

retta da norme che debbono essere note. D’altra parte l’amministrazione

cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a disposizione delle

persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di

sussidio, possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo stesso ricorrente

ha indicato di avere egli stesso chiesto all’UAM una copia del formulario

quando ha rilevato il mancato invio da parte dell’amministrazione cantonale.

Ciò è avvenuto in tempi brevissimi. Come visto il mancato invio non giustifica

il ritardo, come pure la pretesa mancata informazione della necessità di

inoltrare annualmente una nuova domanda per ottenere il sussidio. L’art.

55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la negligenza nell’inoltro dell’istanza di

sussidio, ossia il mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento per

dimenticanza o mancata conoscenza, non è considerata motivo valido per il

riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. La mancata consapevolezza

dell’inoltro annuale della domanda non può quindi essere ritenuto sufficiente,

per costante prassi di questo Tribunale, per giustificare il ritardo (in questo

senso le sentenze citate dall’amministrazione a pagina 3 delle sue osservazioni).

In buona sostanza la legge, che il cittadino è presunto conoscere, prevede che

il sussidio sociale dello Stato destinato ai bisognosi venga versato a

richiesta dei cittadini che giustifichino la situazione di bisogno. A tal fine

le norme prevedo-no l'inoltro annuale di una domanda di riduzione del premio assortita

dalla produzione della necessaria documentazione. Il mancato invio dei formulari

da parte dell'amministrazione all'assicurato non libera quest'ultimo del

rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle condizioni per beneficare

del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un formulario (non si dimentichi che

si tratta di invii di massa fondati su indicazioni rilevate dai sistemi

informatici) ad un assicurato che non adempie i presupposti per l'aiuto sociale

non conferisce allo stesso nessun diritto alla protezione della sua buona fede.

9. RI

1 indica che il sito del Cantone sarebbe impreciso sull’aspetto del sussidio.

Al proposito egli produce non una Hard Copy della pagina del sito cantonale cui

si riferisce ma una trascrizione del contenuto del testo che sostiene essere

pubblicato. Ebbene le informazioni contenute in quelle note non appaiono in se

scorrette poiché fanno correttamente riferimento alla necessità di domandare i

sussidio a mano di un formulario ufficiale, che viene spedito ai potenziali

beneficiari, ed in assenza di spedizione può essere domandato alla cancelleria

comunale o presso l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, gli annessi da

produrre appaiono correttamente indicati. L’unica imprecisione delle note

riportate, è il rinvio al concetto di tassazione biennale mentre la tassazione

è divenuta annuale dal 2003 in Ticino. Questa notizia imprecisa non permette

però all’assicurato di vantare la sua buona fede e non impone

all’amministrazione di garantire allo stesso la salvaguardia di diritti.

Come ricordato da

ultimo nella sentenza del 26 novembre 2007 in re S (36.2007.115) di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II

387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid.

2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In

concreto l’amministrazione non ha rilasciato alcuna informazione in una

situazione concreta al ricorrente. L’imprecisione (riportata sulle note del

doc. 3) appariva poi palesemente riconoscibile ad ogni cittadino chiamato

annualmente alla redazione della sua dichiarazione fiscale. Non è quindi

possibile al Giudice concedere, in questa sede, l’aiuto sociale richiesto da RI

1. Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

10.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale

(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al

Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30

giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso

previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso

ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF,

con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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