36.2008.80
Assicurato, rappresentato da fiduciaria, postula il sussidio. Domanda tardiva per la pendenza di un reclamo contro la tassazione ed il mancato invio dei formulari. Ritardo ingiustificato
28 luglio 2008Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.80
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, TCA
Titolo:
Assicurato, rappresentato da fiduciaria, postula il sussidio. Domanda tardiva per la pendenza di un reclamo contro la tassazione ed il mancato invio dei formulari. Ritardo ingiustificato
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.80
IR/sc
Lugano
28 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 19 maggio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, cittadino __________ domiciliato a __________, coniugato con __________ e
padre di __________ (__________), ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2008, e ciò a mano di
formulario ottenuto presso la Cancelleria comunale di __________ e pervenuto
all’amministrazione il 4 febbraio 2008. A giustificazione del ritardo
nell’inoltro della richiesta la RA 1, che gestisce la procedura per il
ricorrente, ha indicato la mancata trasmissione del “modulo” al “nostro
ufficio”. L’amministrazione ha ritenuto la domanda inoltrata al di fuori dei
termini e l’ha perciò respinta. Il reclamo, datato 8 aprile 2008, secondo cui
la tardività è dovuta alla mancata trasmissione del formulario necessario per
l’inoltro della richiesta di riduzione del premio e la pendenza di un reclamo
contro la decisione di tassazione evaso solo il 5 dicembre 2007, non ha avuto
miglior sorte siccome rigettato con decisione 19 maggio 2008 con cui l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha ritenuto tardiva l’istanza.
B. Con atto del 9 giugno 2008 RI
1, con il patrocinio della RA 1, ha impugnato il provvedimento dell’am-ministrazione
indicando ricezione della decisione di tassazione 2005 il 17 ottobre 2007 e
successivo reclamo avverso la stessa evaso il 5 dicembre 2007. RI 1 evidenzia
quale conseguenza di ciò il mancato invio dei formulari necessari all’inoltro
della domanda di sussidio. Il ricorrente osserva poi che una copia del
formulario necessario alla richiesta di aiuto sociale non è stato domandato ai
competenti ufficio da parte della signora __________, a causa della perdita del
padre, e dal fiduciario per il numero elevato di clienti “essendo certi che
tali formulari arrivassero automaticamente”. Pur nella piena consapevolezza del
ritardo il ricorrente chiede se sia giusto, a fronte di un imponibile
inferiore ai CHF 6'000.- annui (pur con entrate complessive – comprensive del
valore locativo - di oltre CHF 72'400.- per un nucleo di 3 persone che abita in
casa propria, per quanto desumibile dagli atti prodotti), dovere fronteggiare
il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per un ritardo. Il
fiduciario del signor RI 1 chiede quindi al Tribunale di considerare che si
tratta di brave persone, e chiede di mettersi “una mano sulla coscienza ed infrangere,
almeno per una volta, le rigide e ferree regole” a fronte del breve ritardo.
Con
osservazioni puntuali e dettagliate, che verranno riprese – laddove necessario
- in corso di motivazione, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia postula la
reiezione del ricorso.
Ad
RI 1 è stata offerta la possibilità di domandare l’acquisizione di nuove prove
e di ulteriormente esprimersi in merito.
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal
periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA
36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito
determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno
2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli
stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-
è il reddito di riferimento.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente)
nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici
casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con
successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire
dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal):
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 31
RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS,
non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione della riduzione di premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per
le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione
di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del 2008,
nei primi giorni del mese di febbraio (il 4 il formulario è stato inoltrato
all’amministrazione). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il
termine previsto dal Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del
sussidio 2008 è la tassazione 2005, che l’assicurato, tassato in via ordinaria,
da tempo aveva a sua disposizione (pendente reclamo sarebbe stato possibile,
alla luce degli importi già ritenuti in sede di notifica di tassazione domandare
il sussidio). In altri termini RI 1 doveva domandare all’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia il sussidio anche in assenza di una tassazione rispettivamente di una
tassazione definitiva, a maggior ragione avendola ottenuta il 5 dicembre 2007
egli disponeva di tutto il necessario tempo per inoltrare la sua domanda di
aiuto sociale, in particolare perché, come egli stesso rileva, un tale aiuto
era decisamente importante per lui. Egli avrebbe dovuto quindi prestarvi la
massima attenzione come si vedrà in corso di motivazione.
Poiché
l’assicurato è tassato in via ordinaria quindi, in virtù dell’art. 11 lett. a
Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Come
ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale nel Messaggio n.
5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica
dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato
la previgente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il
31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il
ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre
2007.
Alla
luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile e giustificato. In questo senso il ricorrente rileva come il mancato
rispetto del termine sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario
da parte dell’ammini-strazione.
7. L’art.
11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista
non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo
nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata
dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia
regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più
Considerandi
sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.
X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri
termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che
comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4.
agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004.
di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati)
… all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque –
nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale
relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata
notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della
decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non
costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la
buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata,
a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta
dell’aiuto sociale, si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione
del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella
sede.
(…)
L’invio dei formulari a
chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione
ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio
in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che
precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.
36.2005
). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati
l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale
omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la
richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro
delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La
diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative
che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente
l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero
dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata
trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato
che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è costituita
dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di
avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata
ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto
invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova
dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e
l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di
una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento
della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita
dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo
ritardo.”
8.
In
concreto, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, il ricorrente
ritiene che la causa del ritardo sia da ricondurre alla mancata trasmissione
del formulari da parte dell’amministra-zione. Al punto che precede è citata la
giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette
di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La materia è
retta da norme che debbono essere note, d’altra parte l’amministrazione
cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a disposizione delle
persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di
sussidio, possono essere sempre consultati dagli utenti. Lo stesso ricorrente
ha usato palesemente un formulario ottenuto dall’am-ministrazione comunale.
Come visto il mancato invio non giustifica il ritardo, come pure la mancata
conoscenza della necessità di inoltrare annualmente una nuova domanda per ottenere
il sussidio. Il ricorrente, soprattutto laddove particolarmente bisognoso (come
ritenuto nel gravame) rispettivamente dove adeguatamente patrocinato e
rappresentato (come nel caso concreto) deve porre particolare attenzione e diligenza
alla tempestività nell’inoltro delle istanza di aiuto sociale. Il fatto che il
fiduciario non abbia prestato la necessaria attenzione al caso del cliente
potrà semmai comportare una sua responsabilità, di natura civile, per la
modalità con cui ha espletato il mandato ma ciò non permette di ritenere
giustificato il ritardo. Anche la morte del genitore della moglie del
ricorrente non permette di giustificare il ritardo nella richiesta del
formulario. In merito può qui essere fatto riferimento alla sentenza 16 agosto
2007.
(inc. 36.2007.86) dove il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aveva
evidenziato:
" Le malattie delle nonne, in particolare la distanza
della nonna materna domiciliata nella zona della … in … e la morte
successivamente sopravvenuta, hanno condotto l'intera famiglia di … a concentrarsi
su questi tristi eventi (malattia, morte) tanto da non rispettare i termini …
Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la
malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga
trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare
il ritardo nell'inoltro delle domande in questione. …
Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le
preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due
gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi
di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il
ritardo di … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui
essere ritenuto."
Quanto
precede a maggior ragione quando la moglie del ricorrente abbia fatto capo ad
un fiduciario per la salvaguardia dei proprio interesse, e quindi si sia
appoggiata ad un professionista. Il fatto che un fiduciario professionista
abbia numerosi clienti e non presti la dovuta attenzione alla gestione delle
procedure di uno di essi non può costituire un fatto giustificativo del ritardo
ma, come accennato, può far nascere una responsabilità di natura civile del
fiduciario verso il cliente. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la
negligenza nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il mancato rispetto dei
termini stabiliti dal regolamento per dimenticanza o mancata conoscenza, non è
considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva. La mancata attenzione e verifica della percezione dei formulari,
la mancata attenzione al rispetto dei termini previsti dalla legge - sufficientemente
ed adeguatamente lunghi per la ri-chiesta della diminuzione del premio - non
permettono al Tribunale di mettersi "una mano sulla coscienza" e di
imporre all’ente pubblico e quindi all’insieme dei contribuenti ticinesi (e non)
di prendere a carico la spesa derivante da una palese negligenza nel rispetto
dei termini. Si ribadisce qui che, stante l’importanza del sussidio per il
ricorrente, egli avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al rispetto dei
termini.
9.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale
(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al
Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30
giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso
previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario
in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster