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Decisione

36.2008.80

Assicurato, rappresentato da fiduciaria, postula il sussidio. Domanda tardiva per la pendenza di un reclamo contro la tassazione ed il mancato invio dei formulari. Ritardo ingiustificato

28 luglio 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel

Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per

le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione

di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del 2008,

nei primi giorni del mese di febbraio (il 4 il formulario è stato inoltrato

all’amministrazione). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il

termine previsto dal Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del

sussidio 2008 è la tassazione 2005, che l’assicurato, tassato in via ordinaria,

da tempo aveva a sua disposizione (pendente reclamo sarebbe stato possibile,

alla luce degli importi già ritenuti in sede di notifica di tassazione domandare

il sussidio). In altri termini RI 1 doveva domandare all’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia il sussidio anche in assenza di una tassazione rispettivamente di una

tassazione definitiva, a maggior ragione avendola ottenuta il 5 dicembre 2007

egli disponeva di tutto il necessario tempo per inoltrare la sua domanda di

aiuto sociale, in particolare perché, come egli stesso rileva, un tale aiuto

era decisamente importante per lui. Egli avrebbe dovuto quindi prestarvi la

massima attenzione come si vedrà in corso di motivazione.

Poiché

l’assicurato è tassato in via ordinaria quindi, in virtù dell’art. 11 lett. a

Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Come

ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica

dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato

la previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il

31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il

ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre

2007.

Alla

luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile e giustificato. In questo senso il ricorrente rileva come il mancato

rispetto del termine sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario

da parte dell’ammini-strazione.

7. L’art.

11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo

nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata

dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più

Considerandi

sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.

X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri

termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che

comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4.

agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004.

di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati)

… all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque –

nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale

relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata

notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non

costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la

buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata,

a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta

dell’aiuto sociale, si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione

del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella

sede.

(…)

L’invio dei formulari a

chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione

ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio

in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che

precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.

36.2005

). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati

l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative

che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato

che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è costituita

dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di

avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata

ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto

invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova

dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e

l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di

una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento

della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo

ritardo.”

8.

In

concreto, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, il ricorrente

ritiene che la causa del ritardo sia da ricondurre alla mancata trasmissione

del formulari da parte dell’amministra-zione. Al punto che precede è citata la

giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette

di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La materia è

retta da norme che debbono essere note, d’altra parte l’amministrazione

cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a disposizione delle

persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di

sussidio, possono essere sempre consultati dagli utenti. Lo stesso ricorrente

ha usato palesemente un formulario ottenuto dall’am-ministrazione comunale.

Come visto il mancato invio non giustifica il ritardo, come pure la mancata

conoscenza della necessità di inoltrare annualmente una nuova domanda per ottenere

il sussidio. Il ricorrente, soprattutto laddove particolarmente bisognoso (come

ritenuto nel gravame) rispettivamente dove adeguatamente patrocinato e

rappresentato (come nel caso concreto) deve porre particolare attenzione e diligenza

alla tempestività nell’inoltro delle istanza di aiuto sociale. Il fatto che il

fiduciario non abbia prestato la necessaria attenzione al caso del cliente

potrà semmai comportare una sua responsabilità, di natura civile, per la

modalità con cui ha espletato il mandato ma ciò non permette di ritenere

giustificato il ritardo. Anche la morte del genitore della moglie del

ricorrente non permette di giustificare il ritardo nella richiesta del

formulario. In merito può qui essere fatto riferimento alla sentenza 16 agosto

2007.

(inc. 36.2007.86) dove il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aveva

evidenziato:

" Le malattie delle nonne, in particolare la distanza

della nonna materna domiciliata nella zona della … in … e la morte

successivamente sopravvenuta, hanno condotto l'intera famiglia di … a concentrarsi

su questi tristi eventi (malattia, morte) tanto da non rispettare i termini …

Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la

malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga

trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare

il ritardo nell'inoltro delle domande in questione. …

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le

preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due

gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi

di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il

ritardo di … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui

essere ritenuto."

Quanto

precede a maggior ragione quando la moglie del ricorrente abbia fatto capo ad

un fiduciario per la salvaguardia dei proprio interesse, e quindi si sia

appoggiata ad un professionista. Il fatto che un fiduciario professionista

abbia numerosi clienti e non presti la dovuta attenzione alla gestione delle

procedure di uno di essi non può costituire un fatto giustificativo del ritardo

ma, come accennato, può far nascere una responsabilità di natura civile del

fiduciario verso il cliente. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la

negligenza nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il mancato rispetto dei

termini stabiliti dal regolamento per dimenticanza o mancata conoscenza, non è

considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva. La mancata attenzione e verifica della percezione dei formulari,

la mancata attenzione al rispetto dei termini previsti dalla legge - sufficientemente

ed adeguatamente lunghi per la ri-chiesta della diminuzione del premio - non

permettono al Tribunale di mettersi "una mano sulla coscienza" e di

imporre all’ente pubblico e quindi all’insieme dei contribuenti ticinesi (e non)

di prendere a carico la spesa derivante da una palese negligenza nel rispetto

dei termini. Si ribadisce qui che, stante l’importanza del sussidio per il

ricorrente, egli avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al rispetto dei

termini.

9.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale

(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al

Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30

giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso

previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario

in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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