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Decisione

36.2008.81

Richiesta del sussidio respinta poiché il reddito imponibile supera il reddito determinante fissato dal decreto del Consiglio di Stato. In concreto non vi è neppure una diminuzione del reddito attuale

27 agosto 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 ha postulato, il 7 novembre 2007, la concessione del sussidio per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2008 (doc. I).

B. La

richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito

determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.

C. Contro

la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorta, facendo valere che il

reddito imponibile della tassazione 2006 ammonta a fr. 17'400, ossia un importo

che le darebbe diritto di ottenere il sussidio. L’insorgente rileva che anche

il reddito imponibile della tassazione 2005 è inferiore all’importo di fr.

20'000 determinante per beneficiare dell’aiuto statale (doc. I).

D. Mediante

osservazioni del 26 giugno 2008 l’UAM propone la reiezione del ricorso.

L’autorità cantonale, dopo aver accertato autonomamente il reddito conseguito

dalla ricorrente in applicazione dell’art. 31 lett. m) Reg. LCAMal è giunta

alla conclusione che, pur essendo il reddito netto conseguito inferiore a

quello imposto fiscalmente, anche dopo la conversione del medesimo sulla base

delle tabelle ufficiali (art. 36 cpv. 1 Reg. LCAMal), risulta comunque superiore

al limite di fr. 20'000 determinante per ottenere il sussidio (doc. III).

E. Con

osservazioni del 3 luglio 2008 l’interessata ha rilevato di aspettare un

bambino entro la fine dell’anno, ciò che le impedisce di lavorare regolarmente

con conseguente ulteriore diminuzione del reddito (doc. V).

F. Dopo

aver nuovamente calcolato il reddito determinante dell’interessata sulla base

dei nuovi dati da lei forniti, l’UAM ha ribadito che non sono dati i

presupposti per concedere il sussidio (doc. VII).

G. Il

22 luglio 2008 l’insorgente ha prodotto, su richiesta del TCA, i giustificativi

relativi al reddito conseguito nel 2008 (doc. IX e allegati). Chiamato a

presentare osservazioni scritte in merito, l’UAM ha ribadito che l’importo

conseguito è superiore al limite di fr. 20'000 stabilito per ottenere il

diritto al sussidio (doc. XI). Il 20 agosto 2008 il TCA ha informato la

ricorrente di aver richiamato la tassazione 2005 da cui emerge un reddito

imponibile di fr. 22'900 (doc. XV).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1

LPTCA.

Considerandi

2.

Occorre

rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della

legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il

precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo

delle disposizioni finali l'art.

62.

precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore.

Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì

16.

novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che

esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da

esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il

nuovo Regolamento.

In caso di modifica

delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di

regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza K 139/06 del 31

gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).

Nella fattispecie,

dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008 il nuovo regolamento va

posto alla base del presente giudizio.

nel merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2008

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si

vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta

cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono

quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie

e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a

CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della

riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di

premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

4.

Con

l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento

d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il

reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti

casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione

svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate

in Svizzera o tassate alla fonte.".

5.

Il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza

del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112

e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del

3.

settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7)

e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni

specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede

infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di

fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari". (…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata

l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.

LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento

di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario

procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito

imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.

Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito

imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione

competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di

conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la

fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la

loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni

ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti

ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112

e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia

economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello

fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come

d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che

l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente

che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato

di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era

ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129)

questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e

del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato

la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia

economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del

14.

settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95),

del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117)

e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005

(inc. 36.2005.66-67).

6.

Nel

caso in esame la richiesta di sussidio per il 2008 va innanzitutto esaminata sulla

base dei dati evinti dalla tassazione 2005, determinante ai fini di stabilire

il diritto all’aiuto statale (cfr. DE del 10 ottobre 2007). Dai dati fiscali,

contrariamente a quanto sembra emergere dal ricorso (doc. I, terzo paragrafo), risulta

un reddito imponibile di fr. 22'900 (doc. 6 e doc. XIV/Bis), superiore

all’importo limite di fr. 20'000 che conferisce il diritto al sussidio alle

persone sole. La tassazione 2006, che porta sul periodo fiscale 2006, ma che,

come si vedrà meglio in seguito, non è tuttavia applicabile, prevede invece un

reddito imponibile di fr. 17'400 (doc. A1).

In

ragione del fatto che l’interessata ha fatto valere una diminuzione del reddito

netto conseguito, l’UAM, dopo aver accertato, in conformità dell’art. 31 lett.

m Reg. LCAMal, l’avvenuta riduzione rispetto alla tassazione determinante, ha

proceduto al calcolo autonomo del reddito (cfr. art. 33 e 36 Reg. LCAMal).

Dalle

informazioni fornite dall’interessata, l’autorità cantonale ha accertato che al

momento dell’inoltro della richiesta l’insorgente conseguiva un reddito mensile

di fr. 2'796 (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio comprensivo

della tredicesima mensilità per il periodo 1.1.2007-17.11.2007 e delle

indennità dell’assicuratore malattie dal 18.11.2007 al 31.12.2007, cfr. il

calcolo riportato per esteso a pag. 4 delle osservazioni, doc. III). Dopo aver

convertito il guadagno conseguito in reddito imponibile sulla base della tabella

ufficiale di conversione (cfr. art. 33 e 36 Reg. LCAMal), l’UAM ha stabilito un

reddito determinante di fr. 24'000, sempre superiore al reddito minimo per

poter beneficiare del sussidio.

In

seguito alla richiesta del TCA di produrre i dati più recenti, l’UAM ha

ricalcolato il reddito conseguito dall’insorgente nel 2008. Dagli atti emerge

che nei premi sei mesi dell’anno l’interessata ha conseguito un importo lordo di

fr. 16'524.45 (2'666.60 + 860.20 + 1'118.25 + 579.90 + 3'090.05 + 2'814.85 +

2'114.30 + 3'280.30), ossia una media di fr. 2'754.075 al mese, per un

imponibile, dopo aver convertito il reddito in applicazione delle tabelle

ufficiali, di fr. 23'654, che arrotondato al mille franchi superiore (cfr. art.

30.

LCAMal), comporta un reddito imponibile di fr. 24'000, superiore al reddito

imponibile di fr. 20'000 conferente il diritto al sussidio.

Va

qui evidenziato come la (futura) nascita del figlio, per giurisprudenza

costante di questo Tribunale, non rientra tra i motivi previsti dall’art. 31

Reg. LCAMal, corrispondente al vecchio art. 67 Reg. LCAMal, che permettono di

calcolare il diritto al sussidio al di fuori della tassazione determinante. In

particolare con sentenza del 27 novembre 2003 (inc. 36.2003.84), il TCA ha

stabilito:

" Occorre domandarsi – come questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha fatto con la sentenza 6 febbraio 2002

(36.2001.71) - se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che

prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la

delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con

l’adozione dell’art. 67 RCAMal. In particolare va esaminato se la nascita di un

figlio, al di fuori del matrimonio con obbligo assunto di versargli alimenti,

possa costituire un caso di applicazione della determinazione d’ufficio del

reddito dell’assicurato anche se lo stesso ricorrente rammenta come la sua

busta paga, nonostante l’aumentare del costo della vita, sia rimasta la stessa

avendo egli raggiunto i massimi salariali versati dal datore di lavoro. In caso

di risposta affermativa la decisione di non ricevibilità emanata

dall’amministrazione sarebbe da annullare e gli atti da rinviare alla stessa

per un riesame nel merito della fattispecie.

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di

Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari”.

Come già ritenuto da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

nella sentenza 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re GS pubblicata in RDAT 2002 II

pag. 91 e segg. in specie pag. 93):

“ il

Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali

casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte

dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione

dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione

temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora

quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI

"dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così

ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle

persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi

specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI

rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza

sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza

finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita

di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere

ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.

Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che

– normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone

interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie

e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita

di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non

incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che

il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie

giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere

che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della

nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio,

non appare giustificata."

Nel caso concreto non si può quindi ritenere, alla luce della costante

prassi di questo TCA, la nascita di un figlio quale elemento che permetta di

accertare da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, autonomamente ed

indipendentemente dai dati fiscali, il reddito dell’assicurato. A ragione X

lamenta un aumento delle spese per il mantenimento di Y, e queste spese sono

effettivamente rese verosimili dalla firma della Convenzione agli atti, si

tratta di un aumento delle uscite per il ricorrente e non invece di una

diminuzione delle entrate che, alla luce della giurisprudenza, avrebbe invece

permesso all’UAM di esaminare autonomamente il reddito. Purtroppo non è

possibile ritenere applicabile l’art. 67 RegLCAMal al caso di specie,

l’assicurato potrà, semmai, per il futuro fare valere gli alimenti versati alla

piccola Y. Il fatto che la figlia sia nata al di fuori del matrimonio, e che

l’assegno famigliare venga percepito dalla madre della bambina, non muta

l’esito della procedura. Non sarebbe infatti giustificato un trattamento

differenziato del padre di un bambino nato al di fuori del matrimonio rispetto

a quello nato nell’ambito del matrimonio. In effetti anche se Y fosse nata

all’interno del matrimonio dell’assicurato egli non potrebbe, alla luce della

giurisprudenza citata, ottenere l’applicazione dell’art. 67 RegLCAMal. La

nascita di un figlio deve essere trattata in maniera uguale sia che la nascita

sia avvenuta nell’ambito dell’unione coniugale che al di fuori di essa.”

Come

rilevato dall’UAM, nel caso concreto, la nascita del figlio potrà semmai essere

oggetto di una nuova decisione per il motivo che l’interessata non sarà più

considerata persona sola, bensì famiglia.

Va

qui inoltre evidenziato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.

1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Va

infine rilevato come l'autorità amministrativa non possa far capo alla

tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello

determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente (come ricordato

nella sentenza 4 settembre 2007, inc. 36.2007.118). Nella sentenza 11 ottobre

2004.

(36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come

unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato

dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per

una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore

dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v.

inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In

altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003

(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri

rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione

ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo

cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art.

49.

LCAMal)."

Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo

alla decisione di tassazione 2006 anche se più attuale e più favorevole. La

scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere

discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed

imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito)

non permette di fare riferimento – il principio di legalità lo vieta – a dati

diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. Nella sentenza

36.2007.118

questo Tribunale aveva indicato come:

"

La scelta del

legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare giustificata dalle

recenti modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di

deduzioni con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dalla

necessità di trattare in maniera uguale tutti gli assicurati. Tale necessità di

parità di trattamento appare determinante. Come rammentato in precedenza

l’utilizzo di dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla

possibilità per l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito se

dati precise condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art.

67.

Reg LCAMal [ora

art. 31 n.d.r.], in

particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative tabelle di

conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da

parte dell'amministrazione cantonale)."

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

7.

In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),

la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in

materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1

LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF.

Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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