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Decisione

36.2008.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi ausiliari “Guanti Ansell, Mucus Extraktor, pinze ombelicali, Mediset

IVF Champ, Serenità Traversa, Sana cuscinetti, Flawa mutande, Raucotupf

bastoncini con ovatta” (fr. 157.15) non rientrano nell’OPre (doc. A).

L’8

settembre 2008 il TCA ha interpellato l’assicuratore chiedendogli per quale motivo

la decisione impugnata si pronuncia unicamente su un importo di fr. 180.65, allorché

la fattura del 17 novembre 2007 ammonta a fr. 429.40. Il Tribunale ha chiesto

se la differenza è stata rimborsata (in caso di risposta affermativa, per quale

motivo), se sulla differenza non è stata emanata alcuna decisione (in tal caso

si chiedeva all’assicuratore di spiegarne il motivo) o se anche sull’importo

rimanente è stata emessa una decisione (doc. X).

Il

3 ottobre 2008 la Cassa ha affermato che “il saldo, che avrebbe

eventualmente potuto essere da noi riconosciuto, non poteva essere versato in

quanto inferiore al saldo della franchigia contrattuale annua, la quale non era

stata superata al momento dei fatti. A questo proposito richiamiamo il

contenuto della nostra missiva del 05 dicembre 2007.” (doc. XIII). Con

quest’ultimo scritto l’assicuratore ha informato l’insorgente che “le

ritorniamo pertanto, in allegato e a nostro scarico, la fattura che ci ha inviato,

in quanto l’importo totale riconosciuto delle spese è inferiore alla franchigia

annuale prevista dal suo contratto assicurativo.” (doc. VI/Bis).

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce

il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,

DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione impugnata, ossia il rifiuto del rimborso dell’importo di fr.

180.65. Nella misura in cui l’interessata chiede l’assunzione anche

dell’importo rimanente, il ricorso si rivela irricevibile in assenza di una

decisione in merito.

Questo

Tribunale non può comunque condividere le motivazioni della Cassa che non ha

emanato una decisione circa l’assunzione dei costi delle altre poste della

fattura. Infatti, trattandosi di prestazioni effettuate nell’ambito della

gravidanza della ricorrente (cfr. doc. 1, lettera dell’assicuratore alla

ricorrente sulle norme regolanti la maternità), se dovute esse sono esenti da

franchigia in applicazione dell’art. 64 cpv. 7 LAMal che, come

si vedrà meglio in seguito, prevede che per le prestazioni di maternità

l’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi.

Sia

come sia, l’assicuratore si sarebbe dovuto pronunciare comunque con una decisione

formale anche su questo aspetto. L’incarto gli va pertanto trasmesso affinché si

esprima tramite decisione anche in merito all’assunzione degli ulteriori costi elencati

nella fattura litigiosa.

nel merito

4. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore è tenuto ad assumersi

i costi dell’importo di fr. 180.65 per i medicinali “Hibidil e Bepanthene” (fr.

23.50) e i mezzi ausiliari “Guanti Ansell, Mucus Extraktor, pinze ombelicali,

Mediset IVF Champ, Serenità Traversa, Sana cuscinetti, Flawa mutande, Raucotupf

con ovatta” (fr. 157.15, cfr. doc. VI/Bis).

5. Per

l’art. 25 cpv. 1 LAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e

i relativi postumi.

Queste

prestazioni comprendono in particolare i medicamenti prescritti dal medico

(art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal).

Conformemente

all’art. 34 cpv. 1 LAMal per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre

quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25-33.

Le

prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed

economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici (art.

32 cpv. 1 LAMal).

Una

prestazione è efficace quando ci si può oggettivamente attendere il risultato terapeutico

voluto dal trattamento della malattia, ossia l’eliminazione dell’affezione somatica

o psichica (DTF 128 V 165 consid. 5c/aa; RAMI 2000 n. KV 132 pag. 281 consid.

2b). La questione dell’appropriatezza della prestazione

si apprezza in funzione del beneficio diagnostico o terapeutico

dell’applicazione nel caso particolare, tenendo conto dei rischi e dello scopo

terapeutico (DTF 127 V 146 consid. 5). L’appropriatezza

rileva di regola da criteri medici ed è strettamente legata alla questione

dell’indicazione medica; quando l’indicazione medica è chiaramente stabilita,

il carattere appropriato della prestazione lo è ugualmente (DTF 125 V 99

consid. 4a). Il criterio dell’economicità concerne il rapporto tra i costi e il

beneficio della misura, quando nel caso concreto differenti forme e o metodi di

trattamento efficaci e appropriati entrano in linea di conto per combattere la

malattia (DTF 127 V 146 consid. 5).

6. A

norma dell’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della legge federale del 6

ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Per

l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,

mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda

un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro. Il cpv. 2

prevede che sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita

avvenuta.

Giusta

l’art. 5 LPGA la maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva

convalescenza della madre.

A

norma dell’art. 29 cpv. 1 LAMal oltre i costi delle prestazioni in caso di

malattia, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume

quelli delle prestazioni specifiche di maternità.

Per

il cpv. 2 queste comprendono:

a.

gli esami di controllo durante e dopo la

gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un

medico;

b.

il parto a domicilio, all’ospedale o in un

istituto semiospedaliero, come pure l’assistenza del medico o della levatrice;

c.

la necessaria consulenza per l’allattamento;

d.

i costi delle cure e della degenza del neonato

sano, finché soggiorna con la madre all’ospedale.

Per

l’art. 33 cpv. 1 LAMal il Consiglio federale può designare le prestazioni

fornite da un medico o chiropratico i cui costi non sono assunti

dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo sono soltanto

a determinate condizioni.

L’art.

33 cpv. 2 LAMal prevede che il Consiglio federale definisce le prestazioni di

cui all’articolo 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le

prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 31

capoverso 1.

A

norma dell’art. 33 cpv. 5 LAMal può delegare al Dipartimento o all’Ufficio

federale le competenze di cui ai capoversi 1-3.

Il

Consiglio federale, incaricato dell’esecuzione della LAMal (art. 96 LAMal), ha

delegato la competenza al Dipartimento federale dell’interno (art. 33 lett. d

OAMal), il quale ha emanato l’OPre.

Le

prestazioni specifiche di maternità a carico della LAMal, senza prelievo di franchigia,

sono elencate agli art. da 13 a 16 dell’OPre.

7. Per l’art.

64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia; art.

64 cpv. 2 lett. a LAMal) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia

(aliquota percentuale; art. 64 cpv. 2 lett. b LAMal).

L’art.

64 cpv. 7 LAMal prevede che per le prestazioni di maternità l’assicuratore non

può riscuotere alcuna partecipazione ai costi.

8. In

concreto l’assicuratore ha rifiutato il rimborso dei costi dei farmaci Hibidil

e Bephantene per un importo complessivo di fr. 23.50, poiché non figurano

nell’elenco dei medicamenti con tariffa e neppure nell’elenco delle specialità.

Per quanto concerne l’importo di fr. 157.15 relativo ai mezzi ausiliari guanti

Ansell, Mucus Extractor, Mediset IVF Champ, Serenità Traversa, Sana cuscinetti,

mutande Flawa, Raucutupf bastoncini d’ovatta, il rifiuto è dettato dalla

circostanza che l’EMAp non ne prevede il rimborso.

9. Conformemente

all’art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal (in relazione con gli art. 34 e 37 e OAMal),

l’Ufficio federale, dopo aver sentito le competenti commissioni e conformemente

ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6, appronta un

elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con

l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere

anche i prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i

preparati originali.

Per

l’art. 73 OAMal l’ammissione in un elenco può essere vincolata a limitazioni.

La limitazione può segnatamente concernere la quantità e le indicazioni

mediche.

Queste

limitazioni sono degli strumenti di controllo dell’economicità e non una forma

di razionalizzazione delle prestazioni (RAMI 2001, KV 158 pag. 158 consid. 2d). Hanno inoltre come scopo di escludere o limitare la

possibilità di utilizzare abusivamente medicamenti dell’elenco delle specialità

(DTF 129 V 42 consid. 5.2 in fine; RAMI 2004 KV 272 p. 113 consid. 3.3.1; cfr.

anche DTF 128 V 167 consid. 5c/bb/bbb).

Tra

le disposizioni d’esecuzione emanate dal Consiglio federale agli art. 64 seg.

OAMal, rispettivamente dal Dipartimento (sulla base degli art. 65 cpv. 3 e 75 OAMal),

agli art. 30 segg. OPre, l’art. 65 cpv. 1 LAMal prevede che un medicamento

pronto per l’uso può essere ammesso nell’elenco delle specialità se è stato

validamente omologato dall’Istituto svizzero degli agenti terapeutici,

Swissmedic.

Per

l’art. 1 cpv. 1 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici

(legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 821.12), la legge, nell’intento di

tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che

vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore

qualitativo, sicuri ed efficaci.

Con

riserva delle eccezioni previste all’art. 9 cpv. 2 LATer, i medicamenti o le sostanze

ausiliarie farmaceutiche immessi in commercio devono soddisfare i requisiti

della Farmacopea, sempre che vi siano prescrizioni corrispondenti.

Chi

chiede l’omologazione di un medicamento o di un procedimento è tenuto ad attestare

che il medicamento o il procedimento è di qualità, sicuro e efficace (art. 10

cpv. 1 lett. a LATer). Un medicamento non sarà autorizzato se emerge dalla documentazione

che presenta un rapporto beneficio-rischio negativo al momento dell’utilizzo al

quale è destinato, se non ha l’efficacia terapeutica voluta o se questa non è

sufficientemente provata, o ancora se la sua composizione non corrisponde a quella

indicata (Messaggio del 1° marzo 1999, FF 1999 3151 seg.).

La

domanda di omologazione deve contenere tutti i dati e i documenti necessari

alla valutazione, in particolare la designazione del medicamento (lett. a), le

proprietà terapeutiche e gli effetti indesiderati (lett. e), la

caratterizzazione del prodotto, le informazioni relative al medicamento, le

modalità di dispensazione e d’uso (lett. f).

Tra

le esigenze relative all’informazione professionale sul medicamento destinata

alle persone autorizzate alla prescrizione, alla dispensazione o

all’utilizzazione di medicamenti per uso umano (art. 13 dell’Ordinanza

dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per

l’omologazione di medicamenti; Ordinanza per l’omologazione di medicamenti,

OOMed, RS 812.212.22), il richiedente deve menzionare, tra i requisiti, le indicazioni

e le possibilità d’impiego del medicamento (art. 3 dell’allegato 4 all’OOMed).

L’informazione professionale è di principio pubblicata nel compendio svizzero

dei medicamenti (cfr. art. 2 dell’allegato 4 all’OOMed e cifra 331.3 delle

istruzioni dell’UFAS sulle liste di specialità citata in DTF 130 V 532, consid.

3.2.1).

Swissmedic

comunica al richiedente l’esito positivo della perizia (art. 6 dell’Ordinanza

sui medicamenti; OM, RS 812.212.21) prima di autorizzare la vendita di un

medicamento quando le condizioni sono adempiute (art. 16 LATer); la decisione

di omologazione è corredata di un documento che definisce i dettagli materiali

e giuridici salienti della decisione (riassunto delle caratteristiche dei

prodotti; art. 7 cpv. 4 OM). Se in seguito il titolare dell’autorizzazione

intende modificare l’informazione professionale o un’indicazione o un’aggiunta

di dati, deve chiedere l’autorizzazione di Swissmedic (art. 10 OM).

10. Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in DTF 130 V 352, ha evidenziato come, dal sistema

di ammissione nell’elenco delle specialità, la limitazione operata dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in merito alle indicazioni mediche

(art. 73 OAMal) può riferirsi soltanto alle indicazioni terapeutiche per le

quali Swissmedic ha autorizzato la commercializzazione del prodotto (consid.

3.2, 3.3 e 5.2). Di principio un medicamento figurante nell’elenco delle

specialità può essere preso a carico dell’assicurazione malattia sociale

soltanto se è stato prescritto per delle indicazioni mediche conformi a quelle

approvate da Swissmedic. Risulta in effetti dal sistema d’ammissione dei medicamenti

nell’elenco delle specialità che l’esame dell’UFAS e della Commissione federale

dei medicamenti a proposito dell’efficacia, dell’appropriatezza e

dell’economicità di un medicamento si riferisce unicamente alle indicazioni

terapeutiche esaminate e approvate da Swissmedic (consid. 3.2 e 3.3). Un

medicamento figurante nell’elenco delle specialità, utilizzato – “al di fuori

dell’etichetta” – per altre indicazioni rispetto a quelle autorizzate da

Swissmedic e alle quali fa riferimento l’istruzione destinata agli specialisti,

non è, di regola, assunto dall’assicurazione obbligatoria per le cure

medico-sanitarie.

L’elenco

delle specialità ha un carattere esaustivo e vincolante (DTF 130 V 532 consid.

3.4; cfr. anche DTF 128 V 161, consid. 3b/bb). Da una parte i costi dei medicamenti

che non sono menzionati nell’elenco non devono di regola essere assunti

dall’assicuratore (DTF 130 V 532 consid. 3.4, RAMI 2004 KV 272 pag. 112 consid.

3.2.1; SVR 2004 KV n. 9 pag. 30 consid. 4.2), d’altra parte per quanto concerne

il sistema delle liste dedotto dall’art. 34 cpv. 1 LAMal, l’elenco delle

specialità contiene un’enumerazione esaustiva delle differenti posizioni (DTF

130 V 532 consid. 3.4). Ne discende che un medicamento utilizzato per altre

indicazioni oltre a quelle previste nell’elenco delle specialità deve essere

considerato un medicamento “fuori lista” e non è pertanto soggetto all’obbligo

di rimborso previsto dall’assicurazione obbligatoria (DTF 130 V 532 consid

3.4).

In

DTF 131 V 349 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha dovuto giudicare un caso di

assunzione dei costi per un medicinale menzionato senza limitazioni nell’elenco

delle specialità e dispensato con un dosaggio superiore a quello autorizzato da

Swissmedic.

L’Alta

Corte ha precisato che dal profilo dell’ammissione e quindi anche

dell’inserimento nell’elenco delle specialità, l’indicazione medica e il

dosaggio di un medicinale sono strettamente e indissolubilmente legati tra

loro. L’utilizzo del medicinale per indicazioni mediche non approvate da

Swissmedic e/o in un dosaggio superiore non è atto, salvo eccezioni, a

giustificare un obbligo di assunzione a carico dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie.

Infine,

con sentenza pubblicata in DTF 134 V 83, il TF, a proposito dell’elenco delle

specialità e dell’assunzione dei costi del medicamento “New Fill” ha affermato

che in considerazione del carattere positivo ed esaustivo

dell'EA, dell'EMAp e dell'elenco delle specialità, questo prodotto -

indipendentemente dalla sua qualifica di medicamento o di dispositivo medico ai

sensi della LATer (art. 4 cpv. 1 lett. a e b) - non costituisce una prestazione

a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il

trattamento della lipodistrofia di cui soffre un assicurato in cura per AIDS

(consid. 3.2 e 4).

11. In

concreto la prestazione della levatrice di fr. 3'312.80, effettuata nell’ambito

del parto del 9 gennaio 2008 avvenuto a domicilio, è stata onorata

dall’assicuratore conformemente alla convenzione tariffaria in vigore tra la

federazione svizzera delle levatrici e gli assicuratori malattia per il

rimborso delle loro prestazioni (doc. 9).

L’art. 3 della convenzione

prevede in particolare che:

"

1 Les assureurs-maladie

paient à la sage-femme les frais des médicaments, pour autant que leur usage

soit en rapport avec l’accouchement et la naissance et que leur administration

par la sage-femme soit conforme aux dispositions cantonales en vigueur. Font foi:

-

La liste des

spécialités comprenant les preparations pharmaceutiques et les medicament

confectionnes recommandés pour la prescription aux frais des assurers-maladie

(LS)

-

La liste des génériques (annexe de

la LS).

Considerandi

2.

Les assureurs-maladie paient à la sage-femme les frais de matériel

d’usage courant selon les forfaits indiqués au chapitre II. Tarif, ou, là où

aucun forfait n’est convenu, selon LMT, LS et Lima.

Si

l’assurée se procure le matériel d’usage courant demandé par la sage-femme

-

au moyen d’une ordonnance médicale

à la charge des assureurs, la sage-femme devrà déduire du forfait le montant

correspondant lorsqu’elle établira sa facture;

-

à ses propres frais, la sage-femme

devra lui rembourser le montant correspondant mais pourra prétendre normalement

au forfait.”

Il

capitolo II della convenzione prevede un forfait di fr. 165 per il materiale di

uso corrente (doc. XIII, II.Tarif/B.4).

12.

Per

quanto concerne i medicamenti, rilevato che “Hibidil” e “Bephantene” non rientrano

né nell’elenco dei medicamenti con tariffa (EMT), né nell’Elenco delle Specialità

(ES), a giusta ragione l’assicuratore non li ha rimborsati (cfr. www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/00265/index.html?lang=it

e www.bag.admin.ch/themen/kranken

versicherung/00263/00264/00265/index.html?lang=fr&webgrab_path=http://www.galinfo.net//batchhtm/Index_B.htm),

applicando correttamente l’art. 3 §1 della citata convenzione che prevede il rimborso

dei medicamenti compresi nella lista.

L’insorgente

non può neppure beneficiare delle due eccezioni normalmente citate dall’Alta

Corte.

In

particolare, il Tribunale federale, di regola, riconosce due eccezioni al

principio dell’esaustività delle liste (cfr. tuttavia la DTF 134 V 83, dove

queste due eccezioni non sono state citate): la prima quando il medicamento

costituisce una misura preparatoria indispensabile all’esecuzione di una

prestazione assunta dall’assicurazione di base (complesso terapeutico: DTF 130

V 532 consid. 6.1; RAMI 1998 KV 991 pag. 305 consid. 3).

La

seconda eccezione è stata riconosciuta dall’Alta Corte se è necessario prescrivere

un medicamento figurante nella lista delle specialità per un’indicazione diversa

rispetto a quella per la quale è stata autorizzata, quando una malattia che

minaccia la vita del paziente oppure provoca una grave e cronica affezione alla

salute del paziente, non può essere curata diversamente in maniera efficace per

mancanza di alternative terapeutiche.

Il

medicamento può tuttavia essere amministrato a carico dell’assicurazione di

base solo se esistono delle ragioni serie per ammettere che il farmaco presenta

un’utilità terapeutica importante (curativa o palliativa). In questo caso ci si

può ispirare alle condizioni alle quali Swissmedic può autorizzare per una

durata limitata lo smercio o la dispensazione di medicamenti non omologati

usati nella cura di malattie suscettibili d’avere esito letale qualora detta

autorizzazione sia compatibile con la protezione della salute, dall’impiego di

detti medicamenti si possa attendere una grande utilità terapeutica e non siano

disponibili medicamenti equivalenti (art. 9 cpv. 4 LATer; DTF 130 V 532 consid.

6.

).

13.

In

concreto, la seconda eccezione va esclusa già di primo acchito. La ricorrente

non soffriva di alcuna malattia che minacciava la sua vita, né che provocava

una grave e cronica affezione alla salute.

Per

quanto concerne la prima eccezione (complesso terapeutico) va evidenziato quanto

segue.

Nella

decisione su opposizione l’assicuratore ha affermato che “secondo le informazioni

in nostro possesso, il caso in esame non rientra nella nozione di complesso

terapeutico.” (doc. III).

Interpellato

in merito da questo Tribunale che ha chiesto la trasmissione delle “informazioni

in nostro possesso” l’assicuratore ha evidenziato che “dopo aver analizzato

il dossier dal profilo medico” il medico di fiducia, dr. med. __________,

“ci ha comunicato oralmente che il caso in esame non rientra nella nozione di

complesso terapeutico per quanto attiene i farmaci “Bephantene” e “Hibidil”.”

(doc. XIII).

Per

cui l’assicuratore si è accontentato di una comunicazione orale del medico di

fiducia per quanto concerne la nozione del complesso terapeutico, senza

effettuare accertamenti approfonditi per cerziorarsi circa la necessità dei

medicamenti prescritti dalla dr.ssa med. __________ e senza trasmettere a

questo Tribunale alcuna presa di posizione scritta ufficiale del proprio medico

fiduciario. L’assicuratore non ha effettuato alcun accertamento neppure presso

le levatrici. Tuttavia, alla luce della documentazione agli atti, non vi sono

elementi che possano far ritenere che il medicamento “Bephantene” e il

medicamento “Hibidil”, per complessivi fr. 23.15, costituiscano una misura

preparatoria indispensabile all’esecuzione della prestazione assunta

dall’assicurazione di base (DTF 130 V 532 consid. 6.1; RAMI 1998 KV 991 pag.

305.

consid. 3), ossia al parto effettuato in casa, né l’assicurata ha portato

una prova in tal senso.

14.

Per

quanto concerne l’ammontare di fr. 157,15 inerente i “guanti Ansell”, “Mucus

Extraktor”, “Mediset IVF Champ”, “Serenità Traversa”, “Sana

Cuscinetti”, “Mutande Flawa”, “Raucutupf bastoncini con ovatta”

l’assicuratore, con il pagamento dell’importo complessivo di fr. 3'312.80 per

le prestazioni della levatrice, comprendente il forfait di fr. 165 per il

materiale d’uso corrente, ha rimborsato le prestazioni secondo quanto previsto

dalla convenzione in vigore (doc. 9). Per cui l’interessata non può chiedere all’assicuratore

il pagamento del materiale di uso corrente utilizzato dalla levatrice.

Spetterà

eventualmente all’interessata chiedere il rimborso dell’importo di fr. 157.15

direttamente al fornitore di prestazioni (cfr. anche art. 89 cpv. 3 LAMal) o

alla levatrice.

15.

Infine,

per quanto concerne l’affermazione dell’insorgente secondo cui “se io avessi

partorito in ospedale tali spese sarebbero state sostenute dall’assicurazione

perché fanno parte del “forfait” che l’ospedale fattura. Non ritengo corretto

che, per il solo fatto di aver presentato una fattura dettagliata, io debba

essere penalizzata”, va ribadito che anche la convenzione tariffaria in

vigore tra la federazione svizzera delle levatrici e gli assicuratori malattia

per il rimborso delle loro prestazioni prevede un forfait di fr. 165. Inoltre,

come emerge dallo scritto della Cassa del 3 ottobre 2008, un parto in ospedale

non necessariamente risulta più oneroso di un parto a domicilio (doc. XIII).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. L’incarto

è trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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