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36.2008.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2008Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

Il mancato rispetto di questa norma comporta, o

può comportare a determinate condizioni, una reticenza.

Infatti, giusta l'art. 6 LCA nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2006, per il capoverso 1 se alla conclusione del

contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o

sottaciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a

proposito del quale era stato interpellato per scritto, l'assicuratore ha il diritto

di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento

in cui perviene allo stipulante.

Secondo l'art. 6 cpv. 2 LCA, il diritto di recesso si estingue quattro

settimane dopo che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

Per l'art. 6 cpv. 3 LCA, quando il contratto è sciolto per recesso

in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua

prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è

stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del

danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore

ha diritto a restituzione.

Giusta l'art. 6 cpv. 4 LCA, in caso di recesso da un contratto d'assicurazione

sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l'assicuratore

fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto (questo principio era

formulato, fino al 31 dicembre 2005, dall'art. 25 cpv. 4 vLCA).

Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la novella

legislativa della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 che ha modificato tra gli altri, e

per quanto qui interessa, anche l'art. 6 relativo alla reticenza ed alle sue conseguenze ("Se

alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato

inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al contratto

purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe cognizione della

reticenza" - rescissione del contratto ex

tunc). La differenza tra la vecchia e la nuova normativa è sostanziale,

poiché con la nuova disposizione, al fine di attenuare le severe conseguenze in

cui incorreva l'assicurato in

caso di reticenza (rescissione del contratto ex tunc, obbligo per lo

stipulante di restituire le prestazioni ricevute, mentre l'assicuratore conserva il proprio diritto al

premio convenuto), il legislatore ha sì mantenuto il diritto alla rescissione

del contratto e la liberazione dall'obbligo di prestazioni, ma alla sola condizione che esista un nesso

causale tra il fatto taciuto o dichiarato in modo inesatto ed il sinistro

intervenuto in seguito. Di conseguenza, l'obbligo dell'assicuratore

di fornire la prestazione rimane intatto se la reticenza non ha influito sull'insorgenza del sinistro o sull'estensione della prestazione da fornire.

Negli altri casi tale obbligo viene meno e l'assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni già effettuate

(Messaggio del 9 maggio 2003 concernente una legge sulla sorveglianza delle

imprese di assicurazione e la modifica della legge federale sul contratto d'assicurazione, FF 2003 pag. 3249, pag. 3298;

cfr. sentenze della II CCA del 17 dicembre 2007, inc. n. 12.2006.218 e del 19

febbraio 2008, inc. n. 12.2007.67).

Riguardo all'art. 6 LCA, la nuova legge non contiene alcuna disposizione

transitoria, per cui tornano applicabili le norme transitorie di cui all'art. 102 LCA, il cui cpv. 4 dispone che si

applicano per analogia gli art. 882 e 883 vCO, nel frattempo sostituiti dagli

art. 1 e segg. del Titolo finale del CC. L'art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC recita che gli effetti giuridici di fatti

anteriori all'entrata in vigore

del codice civile sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del

diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono

verificati. Perciò gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la

loro forza obbligatoria ed i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv.

2). La compilazione errata di un formulario e la mancata comunicazione di fatti

rilevanti per la valutazione del rischio costituiscono fatti ai sensi dell'art. 1 Tit. fin. CC, per cui ogni violazione

dell'obbligo di notifica

avvenuta prima del 31 dicembre 2005 va valutata secondo il diritto in vigore a

quel momento, anche se tali fatti sono stati resi noti solo dopo il 1° gennaio

2006. In tal caso, l'assicuratore

ha la possibilità di recedere dal contratto nell'estensione e con le conseguenze previste dall'art. art. 6 vLCA e di richiedere la restituzione

delle prestazioni eseguite. Determinante è quindi unicamente il momento dell'avvenuta violazione dell'obbligo di dichiarare i fatti decisivi da

parte del proponente (cfr. anche Eva Pouget-Hänseler,

Anzeigepflichtverletzung: Auswirkung der Revision auf die Praxis, in HAVE/REAS

2006, pag. 32; cfr. citate sentenze della II CCA del 17 dicembre 2007, inc.

12.2006.218 e del 19 febbraio 2008, inc. 12.2007.67).

Stando così le cose, in concreto, visto che la

presunta reticenza sarebbe stata commessa il 21 settembre 2006, giorno in cui l'attrice ha sottoscritto la proposta

assicurativa e l'11 ottobre

2006, data in cui la polizza è stata emessa dall'assicuratore e trasmessa all'interessata, sono quindi applicabili i nuovi disposti legali in

vigore dal 1° gennaio 2006 ed in particolare l'art. 6 nLCA sulla reticenza, la cui nozione corrisponde a quella del

vecchio diritto.

A proposito delle disposizioni legali citate, va

inoltre osservato che l'art. 4 LCA

è una norma di diritto dispositivo (artt. 97 e 98 LCA). Ne discende che le CGA

possono contenere delle regole meno severe per lo stipulante rispetto a quelle

previste dall'art. 4 LCA. Per

esempio, l'assicuratore può

rinunciare ad esigere che le risposte del proponente siano date per iscritto.

L'art. 6 LCA è invece una

norma semi imperativa, alla quale non è possibile derogare in sfavore dell'assicurato (art. 98 LCA).

2.3. In virtù

dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri

doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b, DTF 72 II 124; Roelli/Keller/ Tännler, Kommentar zum

Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105).

Secondo costante giurisprudenza, confermata

ancora il 26 settembre 2008 dal Tribunale federale (STF 4D_80/2008, consid.

2.1.2), per potere giudicare se il proponente è incorso in reticenza, non sono

da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri puramente

oggettivi. La legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a

comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio

di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei

fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza

effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo

criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso

(DTF 118 II 333 consid. 2b; DTF 116 II 338 consid. 1c; DTF 96 II 204). Ciò significa,

ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione personale

dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di

formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; DTF 109 II

60 consid. 2b) e della situazione del proponente, ritenuto comunque che il

grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche

esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in

campo assicurativo (Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

Basilea 2001, n. 26 ad art. 4 e riferimenti). In altri termini, ciò che conta

non è l'esattezza oggettiva, ma

la correttezza soggettiva della dichiarazione che il proponente è in grado di

rendere ritenuta la sua situazione personale (Nef, op. cit., n. 27

ad art. 4 LCA).

Come sottolineato ancora di recente dalla nostra Massima istanza

(STF 4A_45/2008 del 23 aprile 2008, consid. 4.1.2; DTF 134 III

511, consid. 3.3.2), i fatti intesi dall'art. 4 LCA sono tutti gli elementi

che devono essere presi in considerazione per l'apprezzamento del rischio e che

possono aiutare l'assicuratore riguardo all'estensione del rischio da coprire,

ossia tutte le circostanze che permettono di concludere all'esistenza di

fattori di rischio (DTF 118 II 333 consid. 2a p. 336). Si tratta dunque dell'insieme

dei fatti che sono di natura ad influenzare, nel caso particolare, il sopraggiungere,

l'intensità e l'importanza del rischio, quindi non soltanto i fatti che fanno

nascere il rischio, ma anche tutti quelli che permettono di dedurre

retrospettivamente l'esistenza di un rischio (Nef,

op. cit., n. 12 ad art. 4 LCA).

Secondo la giurisprudenza, è decisivo determinare se ed in quale

misura il proponente poteva dare in buona fede una risposta inesatta all'assicuratore

tenuto conto delle circostanze concrete e secondo la conoscenza personale che

aveva della situazione e, nel caso concreto, tenuto conto ancora delle

indicazioni che gli avevano dato delle persone qualificate. Il proponente deve

domandarsi seriamente se esiste un fatto che rientra nelle domande dell'assicuratore;

egli adempie al suo obbligo se dichiara, oltre ai fatti che conosce senza

pensarci, quelli che non possono sfuggirgli se riflette accuratamente ai

quesiti postigli (DTF 118 II 333 consid. 2b; Nef,

op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA). Colui che sottace delle affezioni sporadiche

che poteva ragionevolmente in buona fede considerare come senza importanza per

la valutazione del rischio, senza doverle considerare come una ricaduta o come

dei sintomi di una malattia imminente acuta, non viola il suo dovere d'informazione

(DTF 116 II 338 consid. 1b).

L'Alta Corte (citata

STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4)

ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i

fatti a proposito dei quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle domande

precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del

rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti di natura ad influire

sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto o di concluderlo

alle condizioni concordate. Questa presunzione tende a facilitare la prova dell'importanza

di un fatto per la conclusione del contratto alle condizioni previste, rovesciando

l'onere della prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e riferimenti). Rimane comunque

possibile, per il proponente, provare che l'assicuratore avrebbe concluso il

contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a conoscenza del

fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato in modo inesatto

(DTF 92 II 342 consid. 5; Nef,

op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA).

L'assicuratore è autorizzato a porre domande su tutte le circostanze

che sono di natura ad influenzare seriamente la sua determinazione d'accettare o rifiutare la proposta d'assicurazione (DTF 68 II 328, JdT 1943 I

241).

Spetta all'assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le domande

relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi deve

dichiararli (OG ZH in RUA XIII n. 16).

Non esiste un obbligo generale per l'assicuratore di informarsi personalmente

sui fatti importanti per l'apprezzamento

del rischio ed esso ha il diritto d'ammettere che il proponente ha risposto correttamente. V'è del resto un principio generale che vuole

che colui che si fonda sulle dichiarazioni della parte contraente possa fidarsi

delle stesse, senza essere tenuto a controllarne l'esattezza mediante delle verifiche (DTF 118 II 333).

Il proponente deve indicare i fatti che conosce o

che dovrebbe conoscere (TF in RUA VI n. 51). Egli deve menzionare i fatti importanti

per l'apprezzamento del

rischio, ma non tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento

della conclusione del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in

merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e

nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha

l'obbligo di rispondere

soltanto alle domande che l'assicuratore

ha formulato correttamente. Inoltre, egli non solo deve dichiarare i fatti che

gli vengono in mente senza riflettere, ma anche quelli che non possono

sfuggirgli se riflettesse seriamente alle domande dell'assicuratore (DTF 116 V 218; DTF 109 II 60).

Se l'assicurato non ha risposto ad una domanda, l'assicuratore non potrà prevalersi di questo fatto per rescindere il

contratto, a meno che dal contesto particolare (altre risposte del proponente)

la domanda lasciata in bianco possa essere ritenuta evasa in un determinato

senso e che questa risposta costituisca una reticenza su un fatto importante (Carron, La loi fédérale sur le contrat

d'assurance, Ed. Universitaires

Fribourg Suisse 1997, pag. 13 n. 37; DTF 110 II 499). Se delle circostanze

importanti non hanno fatto oggetto di domande, in generale non se ne potrà

dedurre una reticenza.

Per contro, non c’è un errore del proponente

quando egli attribuisce in buona fede a un termine il senso che assume correntemente,

senza preoccuparsi del suo significato tecnico (DTF 116 II 338, DTF 96 II 204;

cfr. anche sentenza della II CCA del 13 luglio 2006, inc. n. 12.2005.148).

Il proponente deve agire conformemente alle

regole della buona fede, rispondendo alle domande poste (RUA VIII n. 41).

Occorre quindi determinare in che misura il proponente poteva, in buona fede,

dare una risposta negativa ad una domanda sottopostagli dall'assicuratore, secondo la conoscenza che

egli aveva della situazione (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34).

Il proponente può far capo alla sua ignoranza su

un fatto non dichiarato solo se questa ignoranza non è dovuta ad una grave

negligenza da parte sua (TF in RUA VI n. 51). La non attenzione o la negligenza

del proponente danno luogo all'invocazione

della reticenza da parte dell'assicuratore

(sentenza ticinese pubblicata in RUA VII n. 50).

Tuttavia, il proponente perde i suoi diritti

anche quando ignora la falsità delle sue dichiarazioni, a condizione che questa

ignoranza implichi un errore da parte sua. Per contro, non c'è un errore del proponente quando egli

omette di dichiarare dei fatti conosciuti da parte di soli professionisti,

oppure quando egli attribuisce in buona fede ad un termine il senso che assume

correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico. Il proponente dell'assicurazione è quindi legittimato ad attribuire

ai termini tecnici del questionario che non gli sono familiari e che non gli

sono stati spiegati, il senso che normalmente si dà nel loro contesto ed in

particolare il senso che hanno nel linguaggio comune (DTF 116 II 338) ed il

senso che si dà loro nel luogo di domicilio (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34).

Per verificare la conformità delle risposte,

occorre determinare se il proponente conosceva o doveva conoscere la loro

erroneità o la loro inesattezza, e si terrà conto, per questo, di tutto il contesto

personale, ossia della sua intelligenza, della sua formazione e della sua

esperienza (DTF 116 II 338), del grado della sua cultura (DTF 111 II 388) e

della sua situazione (DTF 118 II 333).

Riguardo all'esattezza delle risposte fornite, occorre considerare gli aspetti

soggettivi connessi al proponente. In altri termini, il fatto di ignorare in

maniera volontaria o per negligenza una circostanza può essere opposto al

proponente.

2.4. Nell'ambito di una assicurazione individuale

contro gli infortuni, la domanda che porta su un trattamento medico di una

certa durata, senza precisare cosa si intenda per "certa durata", dà

luogo ad incertezza, apparendo generica e non può quindi fondare una

reticenza (RUA XVII n. 7). Costituisce invece reticenza – nello stesso ambito –

il fatto di tacere l’esistenza di una incapacità lavorativa al 50% (RUA XVI n.

5 citata da Benoit

Carron, op. cit., pag. 12, nn. 34 e 35).

In merito alla conclusione di una assicurazione

sulla vita, costituisce reticenza negare di avere sofferto di male allo stomaco

quando siano stati consultati due medici in proposito e ciò anche se gli esami

non hanno rilevato l’esistenza di malattie gravi (RUA XV n. 22).

Nell'assicurazione contro le malattie, la domanda a sapere se negli

ultimi cinque anni sia stata eseguita una radiografia verte su di un fatto

importante, non tanto per la radiografia come tale quanto per le indicazioni

che se ne possono dedurre riferibili al rischio assicurabile (Carron, op. cit., pag. 15 n. 42),

mentre l'assicuratore non

può invocare la reticenza a fronte di risposta imprecisa a domanda non

intelligibile per tutti e se il proponente non l’aveva compresa (DTF 101 II

339). Inoltre, se il questionario si riferisce ad uno stato di malattia, non

c'è reticenza quando l'assicurato, profano in materia, in buona

fede si crede non affetto da malattie dorso-lombari, e dopo un breve

trattamento, da dolori susseguenti ad uno specifico infortunio. Diversa sarebbe

la problematica se il questionario concernesse soltanto i dolori sofferti (DTF

101 II 339, JdT 1977 I 627).

La giurisprudenza ha ammesso reticenza, con

riferimento all'assicurazione

contro le malattie, per domande alle quali non sia stata data veritiera o

completa risposta relativa a precedenti patologie del tubo digerente (Carron, op. cit., pag. 23 n. 64).

Non può essere

inoltre ritenuta una reticenza laddove il proponente l'assicurazione ometta di segnalare dei sintomi di una malattia alla

domanda tendente a sapere di quale malattia importante abbia sofferto, ciò se

la malattia sia stata indicata (TA del Cantone Ticino, in RUA XVII n. 6).

Come ricorda Carron (citando un giudizio del

Cantone Svitto pubblicato in RUA XVI n. 9),

"

Comme la réticence ne peut être admise qu’avec la

plus grande retenue, sa preuve n’est pas apportée lorsque les médecins

traitants du preneur d’assurance n’étaient pas au courant d’un petit infarctus

qu’il aurait subi et n’ont décelé aucune trace de troubles cardiaques.".

È d’altra parte possibile per il proponente dell'assicurazione dimostrare che la domanda

alla quale ha risposto con reticenza non sia stata determinante per la

conclusione del contratto da parte dell'assicuratore (cfr. comunque l’art. 4 cpv. 3 LCA), e che l'assicuratore avrebbe ugualmente concluso il

contratto se fosse stato a conoscenza del fatto (SJ 1986 557).

2.5. La

conseguenza di una reticenza è che l'assicuratore non è (più) vincolato al

contratto se ne sia receduto entro 4 settimane dalla cognizione della

reticenza.

L'assicuratore può recedere dal contratto, ma può

anche rinunciarvi, come prevede l'art. 8 cifra 5 LCA.

La giurisprudenza ha precisato che, a tal fine,

non basta un avviso di scadenza di un premio (RUA XVI n. 31) o la concessione

di un ulteriore termine per il versamento dei premi in conseguenza al ricovero

della persona interessata (RUA VIII nn. 51/55) o se vi sono state liquidazioni

di sinistri senza che l'assicuratore fosse a conoscenza sicura di un caso di

reticenza. L'assicuratore che propone all'assicurato il mantenimento del

contratto previo nuovo esame dello stato di salute (esame medico completo) non

può recedere dal contratto (RUA III n. 42 pag. 56).

2.6. Nel caso di

specie, con specifico formulario sono state poste alla proponente 24 domande

circa il suo stato di salute. Con le risposte date, l'attrice ha in sostanza affermato che le sue condizioni di salute

erano molto buone, avendo risposto negativamente a tutte le domande tranne alla

prima.

Più specificatamente, l'attrice ha ammesso di essere stata, negli ultimi cinque anni, sotto

trattamento e/o controllo per motivi di salute presso un medico, un

chiropratico, un terapista, uno psichiatra, uno psicologo, un naturopata, un

medico naturalista o altro medico specializzato (domanda n. 1). Tuttavia, ha

negato di assumere e/o di avere assunto medicamenti negli ultimi cinque anni

(domanda n. 2), di avere conseguenze di infortunio, malformazioni, infermità

congenite (domanda n. 3), di prevedere di sottoporsi ad un trattamento e/o

consultazione presso un medico (domanda n. 4), di essere stata inabile al

lavoro negli ultimi cinque anni (domanda n. 5), di avere o di avere avuto

problemi di salute negli scorsi 5 anni (domanda n. 6), di percepire o di avere

percepito prestazioni AI, LAINF o altre istituzioni (domanda n. 7), essere

incinta (domanda n. 8) e di avere o di avere avuto problemi ginecologici o

malattie al seno (domanda n. 8.1).

Il formulario specifica, poi, che se si è

risposto affermativamente ad una o più delle precedenti domande, occorre

rispondere anche alle successive fornendo maggiori informazioni. Rispondendo No

alla prima (domanda n. 9): "Ha, oppure ha avuto negli scorsi 5 anni, uno

dei seguenti disturbi della salute?", sono seguite 14 risposte negative,

riguardanti malattie psichiche o neurologiche (domanda n. 9.1), malattie alle

vie respiratorie (domanda n. 9.2), malattie cardiovascolari (domanda n. 9.3),

malattie del sangue (domanda n. 9.4), cistopatie e malattie veneree (domanda n.

9.5), tumori/granulomi o cancro (domanda n. 9.6), malattie agli organi

addominali/organi viscerali (domanda n. 9.7), malattie del metabolismo e

disfunzioni ghiandolari (domanda n. 9.8), malattie delle ossa, delle parti

molli e delle articolazioni (domanda n. 9.9), malattie della pelle o degli

organi di senso (domanda n. 9.10), malattie del naso o della gola (domanda n.

9.11), disturbi neurovegetativi, allergie (domanda n. 9.12), si è sottoposto ad

un test dell'AIDS con riscontro

HIV positivo (domanda n. 10) e consuma rispettivamente ha consumato regolarmente

droghe (domanda n. 11). Eccetto le domande 9.6, 9.12, 10 e 11, tutte le altre

(da 9.1 a 9.11) elencano diversi esempi di malattia e/o specificano gli organi

che sono interessati dalla domanda.

A piè di pagina, l'attrice ha precisato,

relativamente alla domanda n. 1, che si è trattato di un infortunio per il

quale è stata in cura dal 25 maggio 2006 al 2 giugno 2006 presso l'Ospedale __________ di __________.

2.7. A proposito

di quest'ultima affermazione,

va subito rilevato come la stessa sia in parte errata. Infatti, l'attrice è caduta dal balcone il 25 maggio

2005 ed è stata ricoverata fino al successivo 2 giugno presso il predetto

ospedale a causa delle intervenute fratture del bacino e del cranio.

L'attrice sostiene

trattarsi di un errore di distrazione, visto che è solo l'indicazione dell'anno che è sbagliata e dato che nel 2006 non è mai stata ricoverata

in strutture mediche.

A mente dell'assicuratore, invece, questa imprecisione non può medicalmente

essere ritenuta irrilevante. Il convenuto si è fondato sul parere del dr. med. __________,

il quale, espressamente interpellato su tutte le incongruenze riscontrate in

merito alla compilazione del noto formulario sullo stato di salute, al punto

tre del suo rapporto del 1° luglio 2008 (doc. 35) si è pronunciato sulla

questione dell'infortunio.

Contestualizzando i sintomi descritti dall'attrice come apparsi per la prima volta

nell'agosto 2006 con l'infortunio occorso nel maggio 2006, il

medico ha affermato che questi sintomi non avrebbero potuto essere distinti

dalla frattura del bacino.

In realtà, la rottura del bacino è occorsa un

anno prima e non vi sono state conseguenze, come la paziente stessa ha

confermato rispondendo alla domanda n. 3.

Quest'ultima attestazione può essere confermata dal risultato della

radiografia del bacino eseguita il 25 gennaio 2007 dallo specialista curante

dr. med. __________, il quale, nel suo rapporto del 10 aprile 2007 (doc. Q), ha

descritto un importante assottigliamento dello spazio articolare della

coxofemorale destra senza formazione di osteofiti, una piccola cisti

sottocondrale del tetto acetabolare destro, un solo minimo assottigliamento

dello spazio articolare dell'anca

sinistra, esiti di frattura del ramo pubico ed ischiatico destro ed una buona

consolidazione delle fratture. Viste queste conseguenze mediche, a dire dell'esperto a cui si è rivolto l'assicuratore, in così poco tempo dalla

sottoscrizione del formulario sullo stato di salute era impossibile che si

fossero sviluppate queste modifiche delle ossa. La coxartrosi è una malattia

degenerativa, che di principio dura tanti anni finché deve essere impiantata

una protesi totale all'anca.

Egli ritiene pertanto improponibile che l'attrice non abbia menzionato nel settembre 2006 questo problema,

benché, secondo il medico dr. med. __________, già ad agosto 2006 ella

lamentava dolori all'anca.

Anche l'insieme delle affezioni

tra l'infortunio con la

frattura del bacino nel 2005 e la coxartrosi del 2006 non è verosimile, perché

la frattura del bacino si è velocemente consolidata, ossia i dolori sono

diminuiti con il tempo, mentre quelli all'anca sono aumentati. Dall'esame delle prestazioni riconosciute dal precedente assicuratore è

altrettanto chiaro che sono stati effettuati dei trattamenti che la paziente

non ha menzionato. I dolori dovuti alla frattura del bacino possono essere ben

distinti dal punto di vista medico da quelli causati dall'articolazione dell'anca. I dolori da frattura sono localizzati e diminuiscono con il

consolidamento progressivo. I dolori all'articolazione dell'anca

compaiono con il logorio dell'articolazione,

dove i primi sintomi si presentano stando spesso in piedi e molto

frequentemente con l'attività

sportiva. Anche la diffusione dei dolori è un altro criterio che permette di

differenziare la frattura del bacino dall'artrosi dell'anca.

La frattura del bacino provoca dolori nel punto della frattura, mentre i dolori

all'articolazione dell'anca si estendono alla coscia ed all'articolazione del ginocchio. Pure da un

esame si ottengono risultati differenti: dolori sono presenti nella zona della

frattura in caso di rottura ossea, mentre i dolori della coxartrosi danno luogo

a delle limitazioni nel movimento dell'articolazione dell'anca,

come pure nella rotazione interna ed esterna della coscia. Qualora non si

riesca ad ottenere un chiaro quadro della situazione, il medico curante

dovrebbe fugare quest'ultimo

dubbio con una radiografia, poiché diverso è il trattamento medico a dipendenza

che si tratti di un'incipiente

coxartrosi o di esiti della precedente frattura del bacino. Secondo il dr. med.

__________, il medico curante si è posto queste questioni, tanto che l'attrice è stata in cura medica. In

conclusione, il decorso, la diffusione, i trattamenti ed i medicamenti

comprovano che si tratta forzatamente di una nuova malattia, che non ha nulla a

che fare con l'infortunio.

Unitamente a queste chiare spiegazioni, il TCA osserva, come accennato dal dr. med. __________,

che nel suo referto del 10 aprile 2007 redatto all'indirizzo del collega dr. med. __________, che l'ha invitato a visitare l'attrice, il dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica, ha diagnosticato una discreta coxartrosi

bilaterale più accentuata a destra. Nell'anamnesi, ha indicato che dal mese di agosto 2006 quest'ultima lamenta disturbi nella regione dell'anca destra, tanto da trovarsi limitata soprattutto

durante le attività sportive quali le escursioni in montagna, dove lamenta

dolori soprattutto in discesa. Per questi motivi, assume regolarmente Tilur

retard. Ha poi individuato degli esiti di frattura del ramo pubico destro

dovuti all'infortunio del 2005.

L'esame clinico non ha

evidenziato una deambulazione con zoppia, la mobilità delle anche è solo

leggermente ridotta a livello dell'anca destra senza dolori durante i movimenti forzati. Dall'esame radiologico esperito il 25 gennaio

2007 la coxartrosi non risultava ancora così importante e l'esame clinico mostrava ancora una buona

mobilità dell'anca. Prima di

intervenire chirurgicamente con l'impianto di una protesi totale, il chirurgo ha suggerito un'infiltrazione intra-articolare dell'anca destra per confermare l'origine dei dolori.

Scrivendo sempre al collega, il 3 luglio 2007

(doc. 8) il dr. med. __________ gli ha riferito di avere visitato l'attrice il 28 giugno precedente e di avere

fissato l'intervento di

impianto di una protesi totale dell'anca destra per il 27 luglio 2007, siccome l'infiltrazione intra-articolare eseguita il 2 maggio 2007 ha sì dato

luogo ad un importante miglioramento dei dolori per circa quattro settimane, ma

in seguito la sintomatologia è ricomparsa, limitando la paziente nelle proprie

attività; inoltre, trattandosi di una coxartrosi destra sintomatica, dal punto

di vista conservativo non v'erano

molte possibilità di miglioramento.

Rispondendo ad un questionario sottopostogli il

18 luglio 2007 (doc. O) dall'assicuratore

a seguito di una richiesta dell'attrice del marzo 2007 per la fisioterapia, il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia generale, il 26 luglio 2007 (doc. P) ha

diagnosticato una coxartrosi destra. Egli ha precisato che, per questo motivo,

l'interessata è in sua cura dal

17 gennaio 2007 (domanda n. 1) e che ella era al corrente di questo disturbo prima

della sottoscrizione della proposta assicurativa del 21 settembre 2006, avendo

interpretato questi dolori come conseguenza dell'infortunio del maggio 2005, ma, a quel momento, la diagnosi di

coxartrosi non era conosciuta (domanda n. 2). L'esperto ha inoltre precisato di avere curato l'attrice intervenendo il 29 settembre 2004

con un'artroscopia con

meniscectomia mediale al ginocchio sinistro (domanda n. 6).

2.8. Fondandosi

sulla circostanza che già nell'agosto 2006 l'attrice lamentava disturbi nella

regione dell'anca destra e che la coxartrosi è una malattia di lungo corso che

quindi non si sviluppa nell'arco di pochi mesi, l'assicuratore ha concluso che

al 21 settembre 2006, ovvero al momento di compilare il formulario sullo stato

di salute, l'interessata era a conoscenza della sua malattia, perciò ha

risposto erroneamente alle domande nn. 3, 4, 6 e 9.9, ciò che ha condotto all'applicazione dell'art. 6 LCA.

A discolpa, l'attrice ha invocato la sua buona

fede nell'essersi conformata alle indicazioni fornitele dal consulente

assicurativo __________. Ella ha evidenziato di averlo peraltro contattato

telefonicamente in merito all'infortunio del 2005 prima di sottoscrivere il

contratto assicurativo, informandolo delle conseguenze avute (frattura del

bacino e del cranio) e chiedendogli a quel proposito lumi sulla compilazione

del questionario. Il consulente le avrebbe risposto che l'infortunio nulla

centrava con la malattia - evento assicurato -, pertanto quanto occorso nel

2005 nulla avrebbe mutato per rapporto alle polizze assicurative che stava per

stipulare. Questa informazione, a suo dire, l'avrebbe indotta in errore,

siccome l'attrice si sarebbe poi limitata, in buona fede, ad approfondire solo

gli aspetti legati alle malattie e non anche quelli derivanti dall'infortunio,

motivo per il quale ha risposto negativamente a tutte le domande associando all'infortunio

gli eventuali disturbi esistenti, dato che non soffriva per malattie.

A questo proposito, l'assicuratore ha negato che

il consulente in questione sia un agente stipulatore; d'avviso del convenuto,

egli è invece solo un agente negoziatore. È infatti soltanto il Servizio dell'esame

del rischio che valuta ed accorda le coperture complementari che gli assicurati

richiedono.

2.9. Il TCA è dunque chiamato a verificare se la

consulenza che __________ ha fornito all'assicurata può comportare, per l'assicuratore, l'obbligo

di doversi assumere le prestazioni assicurative derivanti dalla degenza in

camera privata presso __________. Questa Corte deve esaminare se le (eventuali)

errate spiegazioni dell'agente assicurativo circa la compilazione del

formulario sullo stato di salute possano vincolare l'assicuratore.

Quanto a sapere se un agente assicurativo debba

essere ritenuto responsabile nei confronti di un assicurato in merito alla non

conoscenza da parte di quest'ultimo della reale portata di una clausola, il

nuovo art. 34 LCA, in vigore dal 1° gennaio 2006, porta sulla responsabilità

dell'assicuratore per i suoi

intermediari.

Nel suo nuovo tenore, questa norma prevede che nei

confronti dello stipulante, l'assicuratore

risponde anche degli atti del proprio intermediario.

L'art. 34 nLCA regola la responsabilità dell'assicuratore per i

suoi intermediari.

La disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2005 ("Di

fronte allo stipulante l'agente si ritiene autorizzato a fare per

l'assicuratore gli atti abitualmente inerenti alle funzioni di un

agente della sua categoria o quelli che l'agente suol fare col

tacito consenso dell'assicuratore (cpv. 1). L'agente

non ha facoltà di modificare le condizioni generali di assicurazione né il favore

né a danno dello stipulante (cpv. 2)") era alla base della distinzione

tra gli agenti che trattano gli affari (agenti negoziatori) e gli agenti che li

concludono (agenti stipulatori). Il Consiglio federale, nel suo Messaggio (FF

2003 3298), ha riconosciuto che questa distinzione era talvolta fonte di

insicurezza per gli stipulanti nei confronti delle trattative con l'intermediario

e pertanto ne ha proposto l'eliminazione. Con la nuova norma è decaduto il

vecchio capoverso 2, che limitava l'agire degli agenti, poiché ora i loro atti

impegnano sempre le imprese di assicurazione da essi rappresentate.

In virtù dell'art. 98 LCA, il contenuto di questa

norma non può essere modificato mediante convenzione a danno dello stipulante o

dell'avente diritto, essendo di

diritto semi imperativo.

La nozione di intermediario (agente nel

testo francese) è vasta. Per determinare di quale tipo d'intermediario si tratta, occorre ricordare

che con questa modifica legislativa, in vigore dal 2006, gli intermediari

assicurativi dell'art. 34 LCA sono

stati sottoposti alla nuova Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di

assicurazione (LSA) del 17 dicembre 2004, anch'essa in essere dal 1° gennaio 2006, che sostituisce la precedente

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 1978. Lo scopo era di disciplinare

l'intermediazione assicurativa

sulla falsariga della Direttiva 2002/92/CE approvata dall'UE il 15 gennaio 2003 (GU L 9 pag. 3),

laddove si è previsto l'obbligo d'iscrizione per determinati intermediari,

l'esigenza di qualifiche professionali adeguate e della garanzia finanziaria (FF 2003 pagg. 3268-3270).

Gli artt. 40-45 LSA trattano espressamente degli

intermediari assicurativi, i quali sono, indipendentemente dalla loro designazione,

persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse

di imprese di assicurazione o di altre persone (art. 40 LSA).

Gli intermediari assicurativi non vincolati

giuridicamente, economicamente o in altro modo a un'impresa di assicurazione devono

farsi iscrivere nel registro (art. 43 cpv. 1 LSA), che è pubblico (art. 42

cpv. 2 LSA).

Gli altri intermediari assicurativi hanno il

diritto di farsi iscrivere nel registro (art. 43 cpv. 2 LSA).

Nel registro è iscritto soltanto chi dimostra di

avere qualifiche professionali sufficienti o, se si tratta di una persona

giuridica, dimostra di disporre di un numero sufficiente di collaboratori in

possesso di tali qualifiche (art. 44 cpv. 1 lett. a LSA) e chi ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile

professionale o ha fornito garanzie finanziarie equivalenti (art. 44 cpv. 1

lett. b LSA).

Inoltre, in occasione del primo contatto, gli

intermediari assicurativi devono fornire all'assicurato almeno le seguenti informazioni: a. la loro identità e il

loro indirizzo; b. se le coperture assicurative da essi offerte in un

determinato ramo assicurativo provengono da una sola o da più imprese di

assicurazione e quali sono tali imprese; c. i loro legami contrattuali con le

imprese di assicurazione per le quali opera e i nomi di tali imprese; d. la

persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni

errate in relazione alla loro attività d'intermediazione;

e. il trattamento dei dati personali, in

particolare lo scopo, l'estensione

e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione (art. 45 cpv. 1 LSA).

Infine, tutte queste informazioni devono essere

fornite su un supporto durevole e accessibile per l'assicurato (art. 45 cpv. 2 LSA).

Queste norme rinviano agli artt. 182-190 OS

(Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione

private – Ordinanza sulla sorveglianza – RS 961.011) ed in particolare all'art. 183 OS (obbligo d'iscrizione), all'art. 184 (qualifiche professionali), all'art. 185 (condizioni personali) ed all'art. 186 (garanzie finanziarie).

La nuova legge sulla sorveglianza concerne dunque

due tipi di intermediari: vincolati o non vincolati all'assicuratore, il criterio di distinzione consiste nel volume delle

commissioni riscosse dal o dagli assicuratori con il quale o i quali l'intermediario collabora. La legge sulla

sorveglianza prevede che l'intermediario

non vincolato all'assicuratore, per avere il diritto di esercitare la sua attività,

deve essere iscritto in un registro, la cui iscrizione è subordinata a delle

condizioni formali, come il certificato di capacità professionale e l'assicurazione di responsabilità civile che

copre i danni al patrimonio.

Niente di tutto ciò è invece previsto per gli intermediari

vincolati, che possono quindi esercitare senza sorveglianza statale.

Se ne deduce che lo Stato intende intervenire nei

confronti degli intermediari indipendenti (non vincolati); per

gli altri, se intrattengono rapporti stretti con uno o due assicuratori, spetta

a questi ultimi sorvegliarli. L'assicuratore ne ha i mezzi vista proprio l'esistenza di

questo particolare rapporto. Lo stesso non potrebbe evidentemente capitare con

gli intermediari non vincolati poiché, per definizione, hanno solo una

relazione alla lontana con l'assicuratore di cui propongono i prodotti.

In questo senso, l'intermediario vincolato è sorvegliato

dall'assicuratore, mentre l'intermediario non vincolato ricade sotto la

sorveglianza dello Stato.

Nella misura in cui l'intermediario vincolato è sorvegliato

dall'assicuratore e che quest'ultimo dispone dei mezzi adatti a questo scopo, è

corretto dedurre delle conseguenze in termini di responsabilità. L'assicuratore

risponde quindi degli atti dei suoi intermediari vincolati.

Dal punto di vista dello stipulante, questo nuovo sistema è ugualmente

coerente: se è stato mal consigliato da un intermediario non vincolato,

egli dovrà rivolgersi all'intermediario medesimo; la solvibilità del

responsabile è garantita dall'esistenza di un'assicurazione di responsabilità

civile. Se l'errato consiglio emana invece da un intermediario vincolato,

lo stipulante potrà rivolgersi all'assicuratore, il quale potrà a sua volta, se

del caso, rifarsi contro il suo intermediario (Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, n. 386

pag. 174 e 175).

Ne discende che l'art. 34 LCA deve essere interpretato nel senso

che il termine intermediario concerne gli intermediari vincolati all'assicuratore

nel senso previsto dalla LSA. Si tratta quindi, essenzialmente, degli

intermediari a regìa (sono vincolati all'assicuratore da un contratto di lavoro

e, per questo motivo, non godono né di un'indipendenza giuridica né di un'autonomia

economica.

Percepiscono un salario fisso assortito da una parte variabile dipendente

dal successo del loro lavoro. Non hanno rischi commerciali legati alla loro

attività, Brulhart, op. cit., n.

376 pag. 169), degli intermediari d'assicurazione indipendenti (sono dei veri

imprenditori, vincolati all'assicuratore da un contratto d'agenzia giusta gli

artt. 418a segg. CO. Essi si assumono tutte le spese e la loro rimunerazione

consiste in commissioni, la cui fissazione dipende dal risultato della loro

attività e dai negozi giuridici alla cui conclusione hanno partecipato, Brulhart, op. cit., n. 375 pag. 169) e

di altre forme di intermediari purché adempiano alle condizioni degli art. 43

LSA e 183 OS per potere essere qualificati come vincolati.

L'intermediario mandatario non rientra in questa categoria:

egli agisce su mandato del suo cliente (lo stipulante) e non dell'assicuratore.

Esamina e decide con quale compagnia assicurativa il futuro stipulante concluderà

un contratto. Contrariamente all'agente, l'intermediario mandatario non riceve

istruzioni dall'assicuratore. Egli rappresenta gli interessi del suo cliente e

non quelli della società d'assicurazioni. Riceve degli onorari dal suo mandante.

Il contratto concluso tra l'intermediario mandatario ed il suo cliente si basa

sugli artt. 394 segg. CO (Brulhart,

op. cit., n. 378 pag. 170).

Con la revisione della LCA e della LSA, per ciò

che concerne la questione della responsabilità dell'assicuratore per i suoi intermediari, non v'è quindi più

la distinzione fra l'agente negoziatore (o acquisitore) da una parte, e

l'agente stipulatore dall'altra, prevista in precedenza dall'art. 34 cpv. 2 vLCA.

In questo senso, nell'ambito della sottoscrizione di un contratto assicurativo, qualsiasi

fatto rispettivamente indicazione o consiglio un intermediario assicurativo vincolato

abbia compiuto rispettivamente fornito ad uno stipulante, quest'agente, sia esso negoziatore o stipulatore,

ha attivato la responsabilità dell'assicuratore.

Di conseguenza, in virtù della nuova norma, va

ritenuta di principio fondata l'affermazione del convenuto secondo cui il consulente e venditore con

il quale l'attrice ha trattato

non è abilitato a concedere coperture assicurative offerte da CV 1, ma solo a

proporle, poiché __________ è un agente negoziatore e non stipulatore (doc. III

punto 11). Per contro, diversa è la questione dell'attivazione della responsabilità dell'assicuratore da parte dell'agente, che deve seguire i nuovi criteri legali esposti e non più i

precedenti previsti dall'art.

34 cpv. 2 vLCA.

Concretamente, l'attrice sostiene che, a sua specifica domanda, l'intermediario le ha risposto che l'infortunio del 2005 nulla centrava con la

malattia, che era l'evento

assicurato. Dal canto suo l'agente,

sentito dal TCA, ha precisato

"di avere indicato alla sig.ra unicamente che l'infortunio e le sue conseguenze erano

indifferenti nell'ambito

dell'assicurazione

obbligatoria sociale e che non potevano avere delle conseguenze." (doc. VII).

Il teste intendeva con ciò che l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal

non fa distinzione di sorta fra gli assicurati, ma affilia tutte le persone

indipendentemente dal loro stato di salute, proprio perché è un'assicurazione di carattere sociale retta

dal diritto pubblico. È per contro l'assicurazione complementare che, trattandosi di una copertura supplementare

che sottostà al diritto privato, è autorizzata a scegliere chi affiliare,

utilizzando come criterio soprattutto le condizioni di salute delle persone

interessate che vengono dichiarate nel formulario sullo stato di salute.

Nella fattispecie, dall'udienza effettuata è emerso dunque che l'indicazione data dall'intermediario è stata fraintesa dall'attrice che, determinatasi sulla scorta di quello che ha compreso, è

stata portata a rispondere negativamente a tutte le domande del questionario

sullo stato di salute.

Ora, viste le condizioni legali esposte

riguardanti la natura e le caratteristiche dell'intermediario, occorrerebbe ancora verificare l'adempimento delle stesse in riferimento

alla persona di __________ - in particolare, se è un intermediario assicurativo

vincolato o non vincolato -, al fine di determinare se l'agente, con le sue informazioni fornite

alla ricorrente, abbia effettivamente impegnato giuridicamente l'assicuratore.

Ciò nonostante, l'esame della responsabilità dell'assicuratore ex art. 34 nLCA verso l'attrice può qui rimanere irrisolto, poiché la controversia può

essere decisa sulla scorta di altri elementi.

2.10. Infatti, alla

base dell'art. 6 LCA v'è il

principio della buona fede. Così, l'assicuratore può, in caso di risposta

inesatta dell'assicurato alle domande relative alla portata del rischio,

fondarsi sulla reticenza e recedere dal contratto solo se le domande della proposta

di assicurazione sono comprensibili per tutti.

Riguardo a questa conclusione, nella

sentenza del 26 settembre 2005 (5C.103/2005) il Tribunale federale ha esaminato

la questione dell'esistenza della reticenza in un assicurato che soffriva di

dolori lombari e che, proprio per questi motivi, ha paragonato la sua

situazione a quella giudicata il 27 maggio 2003 dalla stessa autorità (STF 5C.56/2003).

Tuttavia l'Alta Corte, esprimendosi su questo parallelo (consid. 5.2), ha

stabilito che la situazione in esame si distingueva dalla precedente per

diversi motivi. Dopo avere elencato alcune differenze fra le due fattispecie, l'autorità

giudiziaria federale ha argomentato che il ricorrente della STF 5C.56/2003 non

è stato vittima di una malattia, come l'attuale ricorrente, ma di un

infortunio. A questo proposito, la giurisprudenza considera che un profano in

medicina non deve considerare come dei veri mal di schiena che devono essere

menzionati al momento della conclusione di un'assicurazione malattia dei dolori

lombari scaturiti da un infortunio, che scompaiono dopo un trattamento

relativamente breve e che non riappaiono (DTF 101 II 339 consid. 2b, JdT 1977 I 627). Diversa sarebbe la problematica

se il questionario sullo stato di salute concernesse soltanto i dolori sofferti.

Come evidenziato (cfr. consid. 2.3), inoltre, la presenza di una

reticenza non va valutata né in virtù di soli criteri

puramente soggettivi né di criteri puramente oggettivi. Occorre per contro prendere

in considerazione la situazione personale dell'assicurato, con particolare

riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, alla sua esperienza

ed alla sua situazione, ritenuto comunque che il grado di diligenza

nell'adempimento dell'obbligo d'informazione deve anche essere esaminato e

giudicato sotto il profilo della buona fede.

Trasponendo questi principi alla presente controversia, i disturbi

al bacino di cui l'attrice ha iniziato a lamentarsi nell'agosto 2006 (doc. Q) e

che si sono fatti più frequenti e dolorosi nel dicembre 2006 (doc. U) tanto da

portarla (solo) il 25 gennaio 2007 a consultare il chirurgo dr. med. __________

(doc. U), non potevano essere da essa stessa ritenuti, in qualità di

persona non esperta in materia, come un'incipiente coxartrosi – ossia una

malattia -, ma plausibilmente come mere conseguenze della frattura del bacino –

e quindi dall'infortunio del 2005 - che per più di un anno non si erano manifestate.

Del resto, lo stesso chirurgo curante ha affermato che l'attrice

ha interpretato questo disturbo, di cui era effettivamente a conoscenza prima

del 21 settembre 2006, come conseguenza dell'infortunio del maggio 2005 (doc.

P).

Alla luce delle considerazioni che precedono, d'avviso di questo Tribunale, è quindi in

buona fede, rifacendosi alle conseguenze dell'evento infortunistico del 2005, che l'attrice ha risposto negativamente ai quesiti riguardo alle

conseguenze d'infortunio (domanda

n. 3), alla previsione di sottoporsi ad un trattamento o una consultazione

medica (domanda n. 4) ed alle malattie delle ossa e delle articolazioni

(domanda n. 9.9).

Per quanto concerne le domande n. 2, n. 5, n. 6 e

n. 7, alle quali l'assicuratore

ritiene che l'attrice abbia

risposto in maniera fallace, il TCA osserva che per sapere se il convenuto abbia a giusta ragione

riconosciuto una reticenza da parte dell'attrice nel rispondervi, occorre interpretare questi quesiti.

2.11. Per costante

giurisprudenza, al contratto d'assicurazione si applicano i principi generali

dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non

contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia

infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (DTF 118

Considerandi

II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto

d'assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il

giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla

cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la "vera e

concorde volontà dei contraenti", se del caso in modo empirico, basandosi

su indizi (art 18 cpv. 1 CO). Se non gli è possibile stabilire tale reale

volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale

volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano

e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio

dell'affidamento: DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122; DTF 126 III 119

consid. 2a pag. 120; DTF 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza

di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il giudice

dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la

conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 125 III 305 consid.

2b pag. 308). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai

termini utilizzati dalle parti, seppur chiari: dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare

che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro

si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una

clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il

fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar

intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso

dell'accordo concluso (DTF 128 III 212 consid. 2b/bb pag.

215, consid. 3c pag. 221; DTF 127 III 444 consid. 1b; Christine Chappuis, Note

à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair,

in: SJ 2002 I pag. 155). Sussidiariamente,

all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed

alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio "in

dubio contra stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore

di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a).

L'art. 33 in fine LCA ne è un'espressione (DTF 115 II 264 consid. 5a pag. 269).

Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti

discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente

prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in

assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio

venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; DTF 118 II 342 consid. 1a pag.

344).

2.12

La domanda n.

2.

del questionario sullo stato di salute, cui AT 1 ha risposto negativamente,

ha il seguente tenore:

" Assume medicamenti o ne ha assunti negli ultimi 5 anni?".

Il quesito è chiaro e comprensibile, ma

l’assicurata – alla luce delle informazioni ottenute da __________ e da lei

fraintese e visto il grave infortunio del 2005 - poteva riferirsi alle sole

conseguenze dell’infortunio e quindi rispondere negativamente. Non occorre qui,

alla luce dell’esito della procedura, indagare oltre al fine di accertare se, a

seguito dell’intervento al menisco, l’attrice abbia o meno assunto medicamenti in

conseguenza all’operazione chirurgica del 2004, circostanza che appare comunque

presumibile.

Per quanto attiene la domanda n. 5:

" Negli

ultimi 5 anni è stato/a inabile al lavoro per oltre 4 settimane?"

la ricorrente ha chiaramente omesso di indicare l'intervento di artroscopia

al ginocchio sinistro, mentre ha segnalato l’infortunio del 2005 specificando

unicamente la durata dell'ospedalizzazione. Questo evento ha comportato, con

tutta verosimiglianza, una inabilità lavorativa, fosse anche solo durante il

periodo di degenza. Non occorre indagare al fine di accertare i periodi di

inabilità dell’assicurata nel lustro precedente la sottoiscrizione della polizza

e non occorre verificare se la durata di tali periodi raggiunga le 4 settimane.

Alla luce del fatto che la signora AT 1 è casalinga essa poteva comunque

legittimamente dare, come ogni altro lettore attento ed in buona fede,

l’interpretazione alla domanda riferendola all’esercizio di una attività

lavorativa remunerata al di fuori delle mura domestiche. L'attrice ha infatti indicato

di non essere stata inabile al lavoro siccome casalinga e non attiva

professionalmente per conto di terzi, e quindi si è ritenuta persona non

esercitante un’attività lavorativa nel senso del termine esposto. L’attività di

casalinga (di inestimabile valore all’interno della famiglia) non è esercitata

dietro remunerazione e non viene risentita come obbligo ai sensi ai sensi degli

art. 319 e segg. del Codice delle Obbligazioni con diritti ed obblighi nei

confronti del datore di lavoro.

Questa interpretazione, data da una persona non cognita in campo

assicurativo, d'avviso del TCA, va protetta in applicazione del principio

"in dubio contra stipulatorem". La modalità in cui la domanda

è posta non permetteva, come indicato, all’attrice di fornire una risposta

diversa. La signora AT 1 non si è impegnata ad esercitare un’attività

remunerata, dedicando il suo tempo ad un lavoro e ciò seguendo le istruzioni di

un datore di lavoro.

Per quanto attiene alla domanda n. 6:

" Ha problemi di salute o ne ha avuti negli scorsi 5 anni?".

AT 1 non ha menzionato altri problemi di salute, oltre al grave

incidente segnalato. Dagli atti medici prodotti agli atti emerge che dal 30

agosto 2004 al 24 febbraio 2005 l'attrice è stata curata dal dr. med. __________,

come indicato in precedenza, per problemi al ginocchio sinistro (doc. 18), il

curante, il 29 settembre 2004, ha eseguito un'artroscopia con meniscectomia

mediale. A questo proposito, il dr. med. __________, collaboratore dipendente

di CV 1, sulla scorta dei richiamati conteggi informatici delle prestazioni

riconosciute all'interessata dal precedente assicuratore (doc. 14), ha osservato

che questo trattamento, durato sei mesi, doveva forzatamente essere menzionato

dall'interessata, poiché protrattosi per un lasso di tempo piuttosto

importante, quindi impossibile da dimenticare, come ha invece affermato l'attrice

a sua discolpa.

Di questi fatti l'interessata

non ha fatto alcun cenno all'assicuratore, il quale ha deciso per la stipulazione di un contratto

di assicurazione senza esserne a conoscenza. Questi elementi sia

soggettivamente, per l’attrice, che oggettivamente non potevano che essere considerati

rilevanti ai fini dell'apprezzamento

del rischio assicurativo da parte dell’assicuratore convenuto. A mente

di questo Tribunale, dunque, la questione del menisco doveva effettivamente essere

evidenziata dall'interessata.

Vero è che la domanda n. 6 richiama almeno in parte la domanda n.

1, cui l'attrice aveva già risposto affermativamente. Ciò non toglie che l'operazione

di artroscopia con meniscectomia mediale al ginocchio sinistro doveva essere

menzionata nel formulario sul suo stato di salute e ciò attraverso una risposta

positiva sicuramente alla domanda n. 6.

L'interessata non poteva inoltre non rispondere affermativamente

anche al quesito n. 9.9, che concerne espressamente le ginocchia ("Ha,

oppure ha avuto negli scorsi 5 anni, malattie delle ossa, delle parti molli e

delle articolazioni (ad es. colonna vertebrale, ernia del disco, sciatica,

reumatismi, artrosi, artrite, dolori a spalle, schiena, ginocchia, gomiti,

legamenti, ecc.)?").

Alla domanda n. 7:

" Percepisce

o ha percepito prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI), dell'assicurazione

militare (AM), dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o di altre

istituzioni simili? Se sì allegare una copia (ad esempio della decisione

AI).",

correttamente l'attrice ha risposto negativamente in quanto, quale

casalinga, ossia persona non attiva professionalmente nel senso precedentemente

esposto, è credibile l’assenza di versamento di indennità giornaliere dalla

LAINF (cui non era assicurata) a seguito dell’evento infortunistico del 2005

rispettivamente versamenti AI o IPG per la malattia del 2004 non sono stati accertati.

In virtù dei principi d'interpretazione citati non si può rimproverare all'attrice

di essere stata reticente nel rispondere negativamente a questa domanda.

Visto quanto precede, in particolare le risposte

fallaci alle domande 6 e 9.9, l'assicurata avrebbe potuto dimostrare che la falsa o inesatta

dichiarazione sullo stato di salute riferita al mancato annuncio della malattia

al ginocchio del 2004, non avrebbe influenzato la determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto alle

condizioni convenute (Nef, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA; Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, pag. 141 ad

art. 4). Tuttavia, oltre a non essere riuscita in questa

prova, dalla documentazione agli atti è emerso esattamente il contrario, ossia

che se l'assicuratore avesse

conosciuto la reale situazione fisica dell'attrice, non avrebbe concluso alcun contratto (doc. 35).

In conclusione, dunque,

questa Corte ritiene che AT 1 sia stata reticente nel sottacere, alla domanda

n. 6 ed al quesito n. 9.9, i problemi di salute derivanti dall'artroscopia con

meniscectomia mediale al ginocchio sinistro.

2.13

Nulla muta

all'esistenza di una reticenza

da parte dell'attrice, l’affermazione

secondo cui il convenuto doveva essere a conoscenza dei suoi problemi di

salute, dal momento che era anche il suo assicuratore per la copertura

obbligatoria LAMal per le cure mediche di base e che, in tale veste, era già

intervenuto per il pagamento di diverse prestazioni ambulatoriali obbligatorie.

In effetti dagli atti emerge unicamente dal 1° gennaio 2007 l'attrice è coperta da __________ per le

prestazioni di base con inizio dell’assicurazione contemporanea alle coperture

complementari sottoscritte a settembre 2006. Pertanto unicamente dal 1 gennaio

2007.

l’assicuratore potrebbe essere venuto a conoscenza dei problemi di salute

dell'interessata (riferiti a

quel momento però alla coxartrosi e non al problema del menisco risalente al

2004).

L’assicuratore

ha sollevato il tema dell’esistenza di due distinte identità assicurative distinte

in campo (per la copertura LAMal e per quella dipendente dall’applicazione

della LCA) per cui non necessariamente quanto noto nell’ambito della LAMal

obbligatoria doveva esserlo nell’ambito delle coperture rette dalla LCA. Questo

tema sarà ulteriormente ripreso più avanti. Qui basti rilevare unicamente come

in una sentenza nota alla parte convenuta (decisione 21 marzo 2005 inc.

36.2004

) il TCA ha analizzato il problema della sua competenza a fronte di

una società assicuratrice le complementari distinta dall’assicuratrice sociale

ma con integrazione delle due compagnie, ammettendo la sua competenza (cfr.

cons. 2.1. sino a 2.4.). In concreto l’assicurazione sociale e quella

complementare sono gestite da due entità giuridiche diverse anche se appartenenti

al medesimo gruppo assicurativo, hanno la medesima sede e gli stessi

collaboratori (perlomeno per il servizio giuridico come questo TCA ha potuto

verificare in più occasioni). De facto __________ e CV 1 sono società diverse

facenti capo alle medesime persone e senza reali pareti divisorie tra loro.

L’esistenza di due entità giuridiche effettivamente diverse potrebbe comportare

che la conoscenza di determinati fatti da parte di una società potrebbe non

implicare automaticamente la trasmissione di tali informazioni all'altra società (cfr. citata sentenza della

II CCA del 17 dicembre 2007, consid. 2.3). Da evidenziare comunque, anche se si

volesse solo per ipotesi ammettere la non comunicazione in seno alle due entità

di CV 1, che, in concreto, l’assicuratore convenuto e __________ dispongono di

un unico indirizzo (una casella postale), dove, come rammentato in corso

d’udienza, la posta viene aperta indistintamente, verificata e smistata. Non

solo. Come desumibile dagli atti i conteggi operati dall’assicuratore sociale e

da quello complementare avvengono in atti unici, ossia sul medesimo conteggio

vengono analizzati i diritti al rimborso degli assicurati sia nell’ottica

dell’obbligatoria che delle complementari sottoscritte. Porre a carico

dell’assicurata il distinguo delle due società si rivelerebbe, in concreto ed a

fronte a ciò che precede, lesivo della buona fede processuale.

Peraltro, l'art. 12 cpv. 2 LAMal prevede che le casse malati possono offrire,

oltre all'assicurazione sociale

malattie ai sensi della LAMal, assicurazioni complementari. Giusta l'art. 12 cpv. 3 LAMal, le assicurazioni

menzionate al capoverso 2 sono rette dalla LCA. Per l'art. 13 OAMal, le casse possono esercitare le assicurazioni

complementari previste nell'art.

12.

cpv. 2 LAMal se sono autorizzate dal Dipartimento federale di giustizia e

polizia.

La LAMal, normativa di diritto pubblico, si

applica quindi soltanto all'assicurazione malattia sociale, mentre le

assicurazioni complementari offerte dalle casse malati, contrariamente a quanto

succedeva in ambito LAMI, sono diventate di diritto civile e sono rette dalla

LCA.

Questa netta divisione materiale fra

assicurazione sociale contro le malattie ed assicurazioni complementari operata

dalla LAMal sarà maggiormente visibile dall'anno prossimo, quando gli assicuratori saranno obbligati a meglio

distinguere fisicamente le fatturazioni in ambito LAMal dalle fatturazioni

concernenti le coperture complementari LCA. In tal modo, i dati sensibili degli

assicurati non potranno più essere facilmente trasferiti da un assicuratore all'altro, quand'anche l'assicuratore

sociale e l'assicuratore

privato appartengano al medesimo gruppo assicurativo.

2.14

Accertata l'esistenza di una

reticenza come esposto in precedenza occorre verificare le conseguenze della

stessa nell’ottica dell’art. 6 LCA secondo la modifica in vigore dal 2006, ed

in particolare l'art. 6 cpv. 3 LCA, secondo cui

" Quando

il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'ob-bligo dell'assicuratore

di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se

il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere

o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto

sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione." (sottolineatura della

redattrice).

Il Messaggio di accompagnamento alla novella legislativa FF 2003 a

pagina 3249 precisa che l’assicuratore può

" Liberarsi

dall’obbligo di fornire la sua prestazione soltanto a condizione che esista un

nesso causale tra il fatto taciuto o dichiarato in modo inesatto e il sinistro

intervenuto.”

In concreto l'assicuratore ha invocato la reticenza dell'attrice

nell'ambito dell'intervento di coxartrosi all'anca destra, che ha comportato un

suo ricovero presso la __________ di __________ dal 26 luglio 2007 al 6 agosto

2007.

Come esposto nelle considerazioni che precedono una reticenza va unicamente

ritenuta in relazione all'artroscopia al ginocchio sinistro, evento questo che

manifestamente non ha influito sull'insorgere della malattia all'anca,

per di più destra. Una causalità tra i due eventi non viene nemmeno sostenuta

dall’assicuratore convenuto in causa. I due eventi non sono palesemente

connessi o dipendenti l'uno dall'altro.

Di conseguenza, è certo che non v'è alcun nesso di

causalità fra l'evento del 2004 al ginocchio (evento taciuto) e l'avvenuta operazione

di coxartrosi all'anca destra (Brulhart,

op. cit., n. 478 pag. 217). Pertanto, l'applicazione dell'art. 6 cpv. 3 LCA fa

sì che in specie l'assicuratore non possa liberarsi dall'obbligo di

fornire le prestazioni dovute. Ne consegue, visto come l'accertata reticenza non abbia

influito sull'insorgenza del danno

in discussione, l'obbligo dell'assicuratore di fornire le sue prestazioni

e quindi la convenuta dovrà onorare la degenza in camera privata tra il 26

luglio 2007 ed il 6 agosto 2007, per la quale il 6 novembre 2007 __________ ha

fatturato all'attrice l'importo di Fr. 20'696.- quale differenza di classe (classe comune/classe privata

forfait C) per l'intervento di protesi

totale all'anca destra.

2.15

Va ancora

rammentato come nella sentenza del 14 ottobre 2008 (4A_177/2008) il Tribunale

federale ha esaminato il tema della tempestività della disdetta, con effetto ex

tunc, in caso di reticenza. Riferendosi al testo precedentemente in vigore

dell’art. 6 LCA l’alta Corte, analizzando un caso di reticenza per avere

l’assicurato sottaciuto l’esistenza di coperture parallele a quella in essere

con la compagnia in causa, ha ribadito come l’onere di provare il rispetto del

termine delle 4 settimane fosse dell’assicuratore. Non diversamente va nel caso

concreto. Il TF ha in particolare considerato:

" La

questione di sapere in quali circostanze si ritiene che l’assicuratore abbia

preso conoscenza della reticenza attiene … al diritto. (…) il termine di

quattro settimane inizia a decorrere dal momento in cui l'assicuratore è

informato su tutti i punti che concernono la reticenza, ovvero dal momento in

cui dispone di informazioni affidabili che gli permettono di acquisire la certezza

che una reticenza è stata commessa; non bastano semplici sospetti … Considerato

il tenore della missiva, nella quale l'opponente ha indicato l'esistenza di una

relazione contrattuale con le altre due compagnie di assicurazione vita, e

tenuto conto del fatto ch'essa è stata spedita solo tre mesi dopo l'emissione

della polizza assicurativa della ricorrente, rispettivamente solo quattro mesi

dopo la compilazione del formulario nel quale aveva negato di aver stipulato

altri contratti di assicurazione per indennità giornaliere, i giudici ticinesi

hanno ritenuto che, omettendo di reagire a questo scritto, la ricorrente si è

scientemente rifiutata di prendere conoscenza della reticenza. (…) La

ricorrente non può seriamente pretendere che la lettera del … contenesse

soltanto elementi per nutrire un "vago sospetto di reticenza”. Questo

documento non contiene meri indizi a favore dell'avvenuta stipulazione di

contratti con altre compagnie, bensì attesta esplicitamente l'esistenza di

altri contratti d'assicurazione e indica chiaramente i nominativi delle

compagnie assicurative coinvolte.” (cons. 5)

In

concreto vi sono più elementi che permettono di ritenere intempestiva la

reazione dell’assicuratore (quand’anche fosse ammessa una reticenza sullo

specifico punto relativo alla coxartrosi, ciò che nelle considerazioni

precedenti è stato escluso). Da un lato, come correttamente sollevato

dall’attrice, vi sono le fatture mediche che l’assicuratore sociale ha onorato,

a fronte di specifiche indicazioni di terapie e per prestazioni specifiche e

chiare (l’infiltrazione o la radiografia al bacino, ad esempio). Ma quand’anche

si volesse prescindere da ciò, dalla documentazione medica agli atti emerge che

l’assicuratore convenuto ha ricevuto dal dr. med. __________, in copia, una

serie di comunicazioni mediche specifiche dettagliate precise e puntuali, relative

alla coxartrosi di cui soffriva l’attrice. In particolare i certificati medici

del 10 aprile 2007 (con tanto di diagnosi, di anamnesi, di resoconto dell’esame

clinico, di indicazione dell’esito della “Radiografia del bacino del 25.1.2007”

e di valutazione del procedere), del 3 maggio 2007 (successiva

all’infiltrazione, con indicazione precisa del decorso), del 3 luglio 2007 (con

cui il dott. __________ conferma la diagnosi, precisa il decorso della malattia,

specifica l’esito solo temporaneamente positivo dell’infiltrazione, e segnala

la necessità dell’intervento operatorio) nonché del 27 luglio 2007

(trasmissione del rapporto operatorio). Questa documentazione era già stata a

suo tempo trasmessa in copia anche a CV 1, __________ circostanza questa

confermata in sede d’udienza dal rappresentante dell’assicuratore secondo cui:

" questi

documenti, pervenuti all'assicuratore, sono con tutta verosimiglianza stati

aperti da funzionari competenti e con conoscenze mediche, da essi vagliati e

quindi trasmessi al medico fiduciario. Questi documenti sono stati considerati

rientranti nell'ambito della LAMal obbligatoria. Questi documenti fisicamente

devono esistere probabilmente all'interno del dossier LAMal ma non sono stati

acquisiti nell'incarto relativo alla LCA. Questa situazione si è verificata

poiché CV 1 ha comunque un unico recapito postale." (doc. VII).

Non solo. In sede d’udienza il teste sentito ha

prodotto un telescritto pervenuto dalla clinica interessata il 28 giugno 2007

in cui si indica il previsto ricovero dell’attrice per il 26 luglio successivo

per la “protesi totale dell’anca destra” con una previsione di durata del

ricovero di 12 giorni.

Come indicato in precedenza la circostanza

secondo cui documenti trasmessi genericamente all’assicuratore (identificato

dal dott. __________ nei suoi scritti mediante la sigla CV 1, e non il nome

completo della società che gestisce i contratti LAMAl rispettivamente i

contratti LCA, e trasmessi all’unico indirizzo delle due società) siano stati

inseriti nel dossier LAMal, e non in quello LCA, non può essere posta a carico

dell’attrice. L’assicuratore convenuto ha ricevuto i rapporti (oltre al

preavviso di ricovero), che ha comunque nuovamente richiamato nell’ambito della

pratica LCA in discussione al curante (doc. 21), e dagli stessi non ha tratto

quelle conclusioni che già potevano apparire necessarie mediante la

trasmissione delle fatture per le cure subite dall’inizio dell’anno 2007 e che

si riferivano alla diagnosi di coxartrosi. Alla luce della massa di

informazioni precise e dettagliate di cui disponeva la società convenuta già a

partire dalla fine del mese di aprile 2007, in ogni modo con il preavviso di

entrata in clinica trasmesso il 28 giugno 2008 e comunque alla luce di quanto

era a conoscenza dai giorni immediatamente seguenti il 3 luglio 2007, la

reazione del 28 agosto 2008 (doc. 19) appare decisamente intempestiva non

rispettando manifestamente le 4 settimane imposte dalla legge.

Quand’anche si volesse ammettere una reticenza

con riferimento alla coxartrosi di cui l’attrice soffriva, la reazione

dell’assicuratore sarebbe intempestiva.

2.16

Alla luce

delle considerazioni che precedono l'assicuratore deve riconoscere all'attrice le prestazioni pattuite per il caso di malattia dal 26

luglio 2007 al 6 agosto 2007. La petizione deve pertanto essere accolta nella

misura in cui chiede la condanna dell'assicuratore convenuto al pagamento della fattura di Fr. 20'696.- emessa dalla citata Clinica e

relativa ai costi per la classe privata. I costi del reparto comune, fatturati

in Fr. 13'104.-, sono già stati presi a carico da __________ per l'intervento di protesi totale all'anca. Per quanto concerne gli interessi di mora del 5% richiesti

dall'attrice sulla somma che l'assicuratore è condannato a versare, gli

stessi decorrono dal 15 febbraio 2008 (doc. 31), ovvero dalla prima valida

messa in mora, e non dal 1° settembre 2007.

Ne deriva che la petizione va accolta interamente

riguardo alla condanna del capitale da versare, mentre gli interessi creditori

vanno modificati come indicato.

2.17

L'attrice rivendica il rimborso di Fr. 1'312,70

a titolo di spese legali antecedenti la causa giudiziaria. Non si tratta di

prestazioni contrattualmente dovute. La pretesa non può, in quanto tale, essere

accolta in questa sede. Vincente in causa, siccome patrocinata, l'attrice ha diritto a ripetibili che rendono

comunque priva d'oggetto questa

richiesta.

2.18

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Con il 1°

gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del

17.

giugno 2005 (LTF).

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),

la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1

LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni

soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il

valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non

raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile

contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e

dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso

per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di

regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti

delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia

civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a

LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui

fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento

è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo

95.

Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le

conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario

in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un

ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che

"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due

ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo

le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

In concreto, con la petizione, l’attrice chiede

la condanna della convenuta al pagamento di un importo di CHF 20’696, oltre ad

interessi, somma inferiore (anche se si comprendessero le spese legali

reclamate) ai limiti che permettono il ricorso in materia civile sulla base del

valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta ai sensi delle considerazioni

esposte.

1.1. Di conseguenza, l'assicuratore convenuto è condannato a pagare

all'attrice i costi derivanti

dall'intervento di protesi totale

all'anca destra in classe

privata, ossia Fr. 20'696.-

oltre interessi del 5% dal 15 febbraio 2008.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà all'attrice Fr. 2'000.-

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro la presente sentenza è data la possibilità

di ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) alla luce delle motivazioni

esposte nelle considerazioni che precedono. L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri

casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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