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Decisione

36.2008.87

La richiesta di assunzione dei costi di risanamento della dentatura è stata respinta poiché nessuna delle ipotesi previste dagli art. 17-19 OPre è stata adempiuta

2 febbraio 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I referti affidati

dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio

specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni

approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi

siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).

Per quel che riguarda

invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato

che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad

accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo

stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il

giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in

discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione

(DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

In relazione poi alle

attestazioni del medico curante, la nostra Massima istanza ha già ripetutamente

stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della

vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col

paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).

Non va poi dimenticato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA dell'8 ottobre 2002 nella

causa C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può

pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti

esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i

punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più

adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35 consid. 4b).

Infine, va rammentato

che per l’art. 57 cpv. 4 LAMal il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su

questioni d’ordine medico come pure su problemi relativi alla remunerazione e

all’applicazione delle tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le

condizioni d’assunzione d’una prestazione da parte dell’assicuratore. A norma

dell’art. 57 cpv. 5 LAMal il medico di fiducia decide autonomamente. Né

l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni

possono impartirgli istruzioni.

9. Nel

caso di specie, alla luce della documentazione agli atti, va esclusa di primo acchito

l’applicazione dell’art. 19 OPre, poiché le cure dentarie

effettuate non risultano essere state necessarie per conseguire le cure mediche

in caso delle ipotesi ivi enumerate.

Neppure

l’art. 18 OPre può essere applicato, ritenuto come tra le malattie del metabolismo

elencate alla lettera b, non vi sia il diabete mellito di tipo I di cui è

affetto l’insorgente e come le altre patologie non sono state diagnosticate.

Resta

da esaminare se può trovare applicazione l’art. 17 OPre.

Anche

in questo caso la risposta è negativa.

Infatti,

dalle chiare, univoche e convincenti risposte fornite dal dr. med. __________, medico

fiduciario interpellato dall’allora __________, emerge che il ricorrente non è

affetto neppure da una delle malattie dentarie elencate dall’art. 17 OPre (doc.

XIX). In particolare non è stata riscontrata la presenza né di granulomi

dentari interni (art. 17 lett. a cifra 1 OPre; risposta 5 doc. XIX), né di malattie

dei mascellari e dei tessuti molli (art. 17 let. c OPre, risposta 3 doc. XIX) e,

in particolare, neppure di cisti senza legami con elementi dentari (art. 17

lett. c cifra 4 OPre, doc. XXIII). Altre lesioni dentarie riconducibili ad

affezioni contemplate dall’OPre non sono presenti (cfr. risposta 2 doc. XIX).

Il

dr. med. __________ ha evidenziato come vi sia una differenza tra il granuloma

interno idiopatico, ai sensi dell’art. 17 lett. a cifra 1 OPre e altri

granulomi o cisti in relazione con elementi dentari. Infatti il primo si

manifesta all’interno del cavo polpare o nei canali di una polpa dentaria, in

un dente sotto altri aspetti apparentemente sano. La sua eziologia è

sconosciuta. Altri granulomi o cisti in relazione con elementi dentari si

manifestano invece di regola in seguito a complicanze di affezioni dentarie evitabili,

come la carie e la parodontite, e a lungo trascurate. Per questa ragione queste

lesioni, a differenza della prima, sono escluse dalla copertura

dell’assicurazione di base.

Questo

concetto è stato ripreso anche dal Tribunale federale in una

sentenza K 131/03 del 16 giugno 2004, dove la nostra Massima Istanza, a

proposito dei costi dell’allontanamento di una ciste, che tra l’altro si

trovava fuori dal parodonto (cfr. consid. 2.1), ha affermato:

" Im Urteil L. vom 19. Dezember 2001 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

klargestellt, dass eine radikuläre Zyste an der Wurzelspitze eines Zahnes liegt

und damit im Zusammenhang mit einem Zahnelement steht. Ob deren Behandlung als

ärztliche oder als zahnärztliche zu qualifizieren sei, könne nicht davon

abhängen, ob man die radikuläre Zyste als innerhalb oder ausserhalb des Parodonts

lokalisiert ansehe. Wichtiger erscheine vielmehr die enge Verbindung

zwischen Zahnelement und Zyste, wobei die Zyste meist nicht Ursache des

Zahnschadens, sondern dessen Folge sei und deren Behandlung oft im Zusammenhang

Considerandi

mit der Behandlung des Zahnschadens vorgenommen werde. Wegen dieser

engen Verbindung sei die Behandlung der radikulären Zyste grundsätzlich als

zahnärztliche Behandlung anzusehen und unterliege durch Umkehrschluss aus Art.

17.

lit. c Ziff. 4 KLV nicht der Leistungspflicht der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung. Anders verhalte es sich indessen, wenn sich

eine solche Zyste weit über ihren Ursprung entwickle und die enge Verbindung

mit dem Zahnelement verlasse, sodass deren Behandlung eine ärztliche sei.

4.

An der in Erw. 3

hiervor dargelegten Rechtsprechung ist festzuhalten.

Insbesondere bleibt der Umstand, dass Zysten im Zusammenhang mit

Zahnelementen ausserhalb des Parodonts liegen, für die Frage der Kostenpflicht

unerheblich. Dies geht denn auch aus dem Wortlaut von Art. 17 KLV hervor, indem

von Zysten als Erkrankung des Kieferknochens und der Weichteile (lit. c) und

nicht als Erkrankung des Parodonts (lit. b) die Rede ist. Im Urteil L. vom 19.

Dezember 2001 durchbrach die Zyste den Kieferknochen, mündete in die Kieferhöhle

aus und führte zu einer Sinusitis maxillaris. Im vorliegend zu beurteilenden

Fall hat ein solcher Durchbruch durch den Knochen nicht stattgefunden, auch

wenn die Zyste - wie Dr. med. et Dr. med. dent. C.________ dartut - grösser war

als im zitierten Urteil.

Vielmehr steht die Zyste in Beziehung zu Zahnwurzel 12 und hat die

enge Verbindung mit dem Zahnelement nicht verlassen, sodass die

Leistungspflicht der Krankenversicherung für die Entfernung der Zyste zu Recht

verneint worden ist.“ (sottolineatura del redattore)

Nel

caso di specie il medico interpellato dal TCA, dopo aver visionato le

radiografie sulla quali si è basato il dr. med. __________ per rilasciare il

certificato del 15 ottobre 2008, dove era stata indicata la presenza di cisti a

carico della LAMal (doc. Q), ha potuto chiaramente stabilire che esse sono in

relazione con elementi dentari e quindi i costi del risanamento non vanno

assunti dall’assicurazione di base (doc. XXII).

Il

certificato del dr. med. __________, anch’esso prodotto dal ricorrente, non

apporta nulla di nuovo rispetto a quanto già indicato in precedenza dagli altri

medici interpellati. Lo specialista si è infatti limitato ad attestare la

presenza di un quadro clinico desolante ed in particolare la presenza di

diversi resti di radice nelle due arcate da ambo i lati, molteplici

translucenze periapicali (almeno 10) e un osso esiguo in prossimità dei seni

paranasali mascellari, nonché la necessità di una cura specialistica per risanare

completamente lo stato di salute orale del paziente (doc. III/2). Ciò tuttavia

non significa ancora che l’assicurazione di base debba assumersi i costi della

cura. Come evidenziato correttamente dal dr. med. __________, il dr. med. __________

ha elencato la presenza di lesioni radiologiche (granulomi o cisti) attorno

all’apice delle radici, cioè in relazione con elementi dentari e dunque escluse

dalle prestazioni a carico dell’assicurazione di base (risposta 3, doc. XIX).

Dai

certificati del dr. med. __________ si evince infine che le affezioni dentarie

di cui è affetto l’insorgente sono da far risalire all’insufficiente cura dei

denti, trascurata a causa della fobia nei confronti di interventi dentari,

all’allergia agli anestetici locali e al latex e, indirettamente, al diabete,

ossia ad elementi che non rientrano nella lista, esaustiva, contemplata agli

art. 17-19 OPre.

In

queste circostanze, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del

medico fiduciario della Cassa, dr. med. __________, (cfr. più in generale sul ruolo

del medico fiduciario, l’art. 57 cpv. 4 e 5 LAMal e DTF 127 V 48; cfr. anche la

sentenza 8C_407/2007 dell’8 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro

gli infortuni, dove al consid. 3 il Tribunale federale ha confermato un

giudizio di questo TCA dove è stato ritenuto maggiormente attendibile il parere

espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente), nonché delle

affermazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________ e di tutti gli

altri specialisti, questo

Tribunale deve concludere che non è stato reso verosimile che sia realizzata

una delle ipotesi elencate esaustivamente agli art. 17-19 OPre.

Dai certificati medici è per

contro possibile concludere che la grave situazione dei denti del ricorrente è

piuttosto da ricondurre a diversi fattori tra cui la scarsa igiene orale e la

fobia delle cure dentarie.

Alla

luce di quanto sopra esposto non deve essere esaminato un ulteriore motivo di

rifiuto di assunzione dei costi sollevato inizialmente dall’assicuratore, ossia

il fatto che la cura è stata effettuata in una clinica privata fuori Cantone

(cfr. per le condizioni della presa a carico di trattamenti fuori Cantone l’art.

41.

LAMal) e non deve neppure essere approfondita la questione di sapere se la

tariffa applicata nel caso di specie è quella prevista in caso di interventi a

carico della LAMal.

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

10.

L’assicurato

chiede l’assunzione di ulteriori prove (documenti, testi, edizioni, richiamo

dalla Clinica __________ di __________ dell’intero incarto dell’insorgente) ed

in particolare l’allestimento di una perizia.

Questo

Tribunale rinuncia ad ulteriori accertamenti, così come all’allestimento di un

referto peritale. Gli atti prodotti dalle parti e gli accertamenti effettuati

dal TCA presso il medico fiduciario della Cassa sono infatti sufficienti per

poter escludere che le cure prestate al ricorrente vadano messe a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Va qui ancora rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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