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Decisione

36.2008.89

La richiesta di assunzione dei costi di un trattamento al laser e alla luce pulsata per la cura di cheloidi formatisi in seguito ad un incidente è stata respinta poiché questo tipo di trattamento è es

3 dicembre 2008Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I trattamenti laser vengono eseguiti per diverse

indicazioni, con diversi tipi di apparecchi e a seconda delle diagnosi e del

tipo di laser a disposizione. Il tariffario TarMed prevede una lista esaustiva

di indicazioni che possono essere trattate con determinati tipi di laser

unicamente. Chiaramente la tecnologia è più veloce della burocrazia e dunque

abbiamo sempre a disposizione nuove macchine che non sono contemplate in questi

cataloghi. Anche qui, se la Cassa Malati si impunta e si attiene alle

indicazioni scritte, generalmente il trattamento non viene riconosciuto e i

pazienti devono pagarselo privatamente.

Per tutte le condizioni citate nell’allegato 2,

ordinanza OPre, è però possibile effettuare dei trattamenti laser efficaci, con

apparecchi diversi; per molte indicazioni esistono altresì metodologie

terapeutiche alternative.

4.- Eventuali osservazioni.

Come avrà potuto notare i trattamenti sono

cominciati prima della mia comunicazione all’assicurazione infortuni poiché con

la paziente avevamo discusso la problematica già alla prima consultazione. La

famiglia RA 1 è stata informata che vi sono spesso forti problemi per la presa

a carico di questi trattamenti e ha deciso di iniziarli subito

indipendentemente dalla futura decisione dell’assicurazione. I trattamenti

hanno avuto un ottimo effetto e sono stati regolarmente pagati. In data

26.06.2008 sono state ritirate alcune fotografie fatte prima del trattamento.

Ho ancora a disposizione alcune foto effettuate in data 04.07.2008 che sono a

sua disposizione qualora lo richiedesse.” (doc. VI)

Con

scritto dell’8 ottobre 2008 il medico fiduciario dell’assicuratore ha preso

posizione, evidenziando, oltre alla possibilità di far capo a cure alternative,

il fatto che in concreto le cheloidi non sembrano ancora aver fatto la loro

apparizione (doc. X/Bis).

Dalle

affermazioni del dr. med. __________ e del medico fiduciario si evince che la

terapia al laser è stata effettuata per curare una patologia che avrebbe potuto

portare alla formazione di cheloidi.

Ciò tuttavia non è

rilevante. Infatti, ritenuto che l’assunzione dei costi a

carico della LAMal della cura al laser di questo tipo di malattia è

espressamente esclusa dall’OPre, a maggior ragione non c’è spazio neppure per

un rimborso delle prestazioni atte a curare la patologia che precede la

formazione dei cheloidi, ossia delle cicatrici ipertrofiche e

ipervascolarizzate con inizio di poichiloderma cutaneo che possono trasformarsi

in cheloide laddove la cicatrice continua a crescere in volume e dimensione

andando oltre la superficie originale della cicatrice.

Infatti,

come visto in precedenza l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), a

proposito della terapia al laser per curare cicatrici causate dall’acne (“lasertherapie

von Aknenarben”), con riferimento anche alla cura dei cheloidi, ha

rifiutato di mettere a carico dell’assicuratore malattie i costi

dell’intervento poiché figurava nella lista negativa dell’OPre (cfr. DTF 129 V 167).

A differenza per esempio di

quanto stabilito dal TFA in RAMI 1999 pag. 498 a proposito del RMI, l’esclusione

della presa a carico dei costi della terapia al laser in caso di cheloide è

giustificato dalla circostanza che il trattamento è stato valutato dalla

Commissione preposta, la quale è giunta alla conclusione che non si tratta di

una prestazione che può, al momento attuale, essere messa a carico della LAMal.

A differenza della RMI per la quale l’esclusione dal rimborso delle prestazioni

a carico della LAMal era piuttosto dovuta alla lentezza del processo

decisionale a causa del rodaggio della nuova legge (poiché il trattamento era

già scientificamente riconosciuto a livello mondiale) per quanto concerne la

laserterapia in caso di cheloidi la decisione è valida dal 1.1.2004. Pertanto

questo Tribunale non può scostarsi da quanto deciso dalla Commissione d’esperti

e sostituire il suo apprezzamento a quello degli specialisti che hanno

accuratamente valutato questo tipo di trattamento.

In queste condizioni non

vi è motivo per esaminare più approfonditamente la questione della patologia psichica.

Da una parte infatti gli

stessi genitori nel loro ricorso hanno affermato che la loro figlia non ha

voluto sottoporsi ad alcuna visita psichiatrica (doc. I); la presenza di una

patologia psichica va semmai piuttosto esclusa. D’altra parte, proprio perché l’OPre

esclude espressamente la terapia al laser nel caso di patologie quali quelle di

cui è affetta la ricorrente, non vi è comunque spazio per la presa a carico

della LAMal della cura prestata dal dr. med. __________.

Questo caso diverge da due

altre fattispeci giudicate dal TCA, dove questo Tribunale aveva condannato

l’assicuratore al pagamento delle terapie al laser perché le ricorrenti erano

entrambi affette da malattie rare la cui cura tuttavia non era stata esaminata

dalla Commissione d’esperti a causa della rarità della patologia. Nella

sentenza dell’11 giugno 2003, inc. 36.2002.64 si trattava di

un caso di una ragazza che soffriva di una forma gravissima di ipertricosi

lanuginosa congenita, malattia rarissima, presente solo in pochissime persone

al mondo, sviluppatasi in modo molto serio già all’età di 4 anni, mentre nella

sentenza del 13 giugno 2006, inc. 36.2005.22 il TCA ha giudicato il caso di

un’assicurata affetta da irsutismo e dalla sindrome di Rubinstein-Taybi.

Nel primo caso il TCA

aveva interpellato l’UFAS, il quale aveva evidenziato come:

"

1. l'allegato 1 all'OPre non rappresenta un

elenco esaustivo delle

prestazioni mediche

coperte dall'assicurazione malattie. Esso contiene solo le prestazioni

contestate e quindi esaminate dalla Commissione delle prestazioni. La

terapia al laser per l'hypertricosis lanuginosa congenita non è mai stata oggetto

di contestazione e quindi la Commissione delle prestazioni non se ne è mai

occupata.

Considerandi

2.

La Commissione delle prestazioni non si sta attualmente occupando di questa

prestazione perché non è stata avanzata alcuna richiesta in merito. Dato che la

prestazione non è mai stata oggetto di contestazioni, non è previsto l'inoltro

di tale richiesta.

3.

Dato che la hypertricosis lanuginosa congenita è una malattia rarissima, non

sono stati eseguiti studi che verificassero le terapie di questo disturbo.

Diventa altresì impossibile verificare scientificamente l'efficacia di

eventuali terapie, diversamente da come lo è, ad esempio, per farmaci contro

l'ipertensione. Una nostra ricerca su internet (Google) nella banca dati di

letteratura Medline ha sortito soltanto le seguenti indicazioni (vedi

allegati):

- per casi leggeri è possibile radere costantemente i peli

od optare per un altro tipo di depilazione (ma non si tratta di una cura);

- in un caso viene riferita l'evidente efficacia della

terapia al laser.

4.

L'economicità ai sensi dell'articolo 33 LAMal è intesa a evitare che una

nuova cura sia più cara di un trattamento equivalente già esistente. Dato che a

tutt'evidenza non esistono alternative terapeutiche, non è possibile esprimersi

sull'economicità.

Va aggiunto che l'hypertricosis lanuginosa

congenita è sì un disturbo ereditario e quindi connaturato, ma non compare

nell'elenco delle infermità congenite (allegato all'ordinanza sulle infermità

congenite).

Inoltre l'hypertricosis lanuginosa congenita può

manifestarsi a diversi livelli d'intensità. Pertanto la letteratura non parla

di "disease" (malattia), bensì di "disorder" (disturbo). Se

ad essere messi in questione sono l'obbligo di rimborsare dell'assicurazione

malattie (è stato riconosciuto il carattere patologico?) e l'esigibilità della

depilazione (che non è una cura) rispetto alla terapia al laser, bisognerà

analizzare tutte le caratteristiche del disturbo di questo singolo caso."

(sottolineature del redattore)

Nel secondo caso (inc.

inc. 36.2005.22) il TCA aveva stabilito che:

"

Alla luce della giurisprudenza sopra riportata, l’assenza

del trattamento al laser nell’ambito della cura dell’ipertricosi nell’elenco

figurante nell’OPre non significa ancora che i costi di tale intervento non

siano a carico degli assicuratori (cfr. anche STCA del 9 agosto 2005 nella

causa C., inc. 36.2004.173). E’ irrilevante la circostanza che

la Commissione di esperti non si sia pronunciata in merito. Determinante

sarebbe stato unicamente un eventuale intervento esplicito della Commissione

che escludeva espressamente l'intervento.

In assenza di indicazioni nell’OPre occorre

infatti esaminare se un trattamento è economico, efficace e idoneo nel caso di

specie.” (sottolineatura del redattore)

Per cui, quando l’OPre è

silente in merito ad una determinata cura, il Giudice esamina se vi sono le

condizioni per una presa a carico della LAMal, mentre se la medesima ordinanza

esclude l’assunzione dei costi di un trattamento, di principio non vi è spazio

per procedere con il rimborso della cura.

Il caso di specie è pertanto

diverso dai due casi citati, nella misura in cui in concreto la terapia è stata

oggetto di valutazione da parte della Commissione delle prestazioni che l’ha

espressamente esclusa dalle cure a carico della LAMal.

Questa fattispecie è

invece analoga ad un altro caso giudicato dal TCA e relativo alla presa a

carico dei costi della brachiterapia (STCA del 9 agosto 2005, inc.

36.2004

), che al momento della decisione era espressamente esclusa

dall’OPre e, a differenza del caso di specie, era comunque ancora in

valutazione e successivamente è stata inserita nei trattamenti a carico

dell’assicurazione obbligatoria. Nel citato giudizio il TCA aveva respinto il

ricorso sulla base della sopra citata giurisprudenza del Tribunale federale che

stabilisce che, di regola, se una prestazione è espressamente esclusa, non può

essere assunta dall’assicurazione obbligatoria di base.

Infatti,

come emerge dalla DTF 129 V 167, “Nachdem nun aber die Lasertherapie durch entsprechende

Aufnahme in den Anhang 1/KLV ab 1. Juli 2002 als noch in Evaluation stehend

bezeichnet worden ist und daher nicht als Pflichtlesitung der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung gilt, ist a fortiori davon auszugehen, dass diese

Behandlungsmethode auch im Zeitpunkt ihrer Durchführung eine umstrittene

Leistung darstellte. Deswegen und weil keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass

die Empfehlung der Eidgenössischen Leistungskommission und der departementale

Entscheid per 1. Juli 2002 sachfremd oder medizinisch unhaltbar und damit

willkürlich wären (E. 3.4 in fine), erübrigen sich dahingehende Abklärungen

nunmehr “.

Come

ha rilevato il TFA in DTF 125 V 21, quali siano le ragioni che hanno spinto la

Commissione a escludere la terapia litigiosa dagli interventi

a carico delle casse malati non è rilevante nella misura in cui, in un campo

dove le questioni mediche sono particolarmente complesse, il giudice non deve

intervenire ed ampliare il contenuto delle liste non avendo le conoscenze

scientifiche per poter decidere autonomamente.

Ciò vale

in particolare quando la Commissione di esperti ha già deciso circa l’obbligo

da parte dell’assicuratore di assumere i costi di una terapia oppure sta

effettuando delle valutazioni.

L’esame

del giudice, quando la materia è regolata da un’ordinanza, si limita al

controllo della costituzionalità e della legalità. Il Consiglio federale e il

Dipartimento federale degli Interni hanno fatto un uso regolare della

competenza loro conferita dalla legge così che non vi è spazio per sostituire

un altro apprezzamento a quello dell’autorità competente che si è fondato

sull’avviso di specialisti.

In queste

condizioni, poiché l’intervento subito dall’insorgente non era a carico

dell’assicurazione malattie al momento della cura la decisione

dell’assicuratore di non assumersi i costi del provvedimento è corretta e

merita tutela.

Infatti,

l’art. 34 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicuratori non possono assumere altri

costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25-33. Nell’ambito

dell’assicurazione sociale la cassa non può rimborsare facoltativamente delle

cure che non sono a carico della LAMal.

La

circostanza che gli assicuratori contro gli infortuni “prendono a carico i

trattamenti laser in maniera più o meno facoltativa” (cfr. risposta Dr.

med. __________, doc. VI) non può essere d’aiuto alla ricorrente. Infatti va

rammentato che con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 il Tribunale federale,

nell’ambito di una vertenza inerente l’assicurazione contro le malattie, nel

caso di un assicurato che invocava un trattamento diverso ricevuto da due ex

colleghi domiciliati in due altri Cantoni, ha affermato:

"

(…)

Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere

riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona

trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una

simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero

eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento

nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia

l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … )

dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro

l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7

pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con

riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis

… ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si

può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere

una simile prassi.” (sottolineatura del redattore)

Con

sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 il Tribunale federale ha ancora rammentato

che:

"

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in

alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un’autorità deroga alla legge e

lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge,

il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch’egli dell’illegalità,

sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un’autorità

esplicitamente riconosca l’illegittimità di una determinata prassi anteriore e

affermi chiaramente di volersi un futuro conformare alla legge, il principio

dell’uguaglianza di trattamento deve cedere il passo quello della legalità,

fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto

intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa

effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7

pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con

riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla

qui opponente il diritto all’uguaglianza nell’illegalità, il primo giudice ha

rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano

frequentato, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo

corso seguito dall’interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta

tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti,

come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la

legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un

singolo caso o in pochi singoli casi – circostanza questa comunque contestata

dall’amministrazione ricorrente – non conferisce di massima all’interessato che

si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch’egli trattato

diversamente da quanto previsto dalla legge.”

Analogamente, nel caso di

specie non essendo resa verosimile la presenza di una prassi contraria ed

illegale da parte della Cassa la censura si rivela infondata.

Non può neppure essere

ritenuta discriminante la circostanza secondo cui la ricorrente non avendo

un’attività lavorativa è assicurata contro gli infortuni tramite la Cassa

malati e non con la LAINF. Da un parte infatti, tutte le persone assicurate

contro gli infortuni tramite l’assicurazione obbligatoria sono trattate allo

stesso modo e dall’altra l’interessata non ha comprovato che gli assicuratori

LAINF rimborsano questo tipo di prestazioni.

Per

quanto concerne la circostanza che l’intervento in esame sia o meno previsto

dal Tarmed (struttura tariffaria unificata valida per tutta la Svizzera

conclusa tra __________ e la __________), trattandosi di una convenzione

tariffale che tuttavia, a differenza della LAMal e delle sue ordinanze, non

costituisce la base legale per decidere circa la presa a carico di un

determinato trattamento, non è rilevante per determinare l’obbligo prestativo

della Cassa (cfr. STCA del 13 giugno 2006, inc. 36.2005.22).

In queste

condizioni, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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