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Decisione

36.2008.91

Affiliazione d'ufficio ad un assicuratore malattie da parte dell'autorità di sorveglianza di un altro Cantone. Contestazione della franchigia applicata e richiesta di disdetta del contratto

25 maggio 2009Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I dati che loro vedono sono tutte

elettronicamente. In ogni caso la Signora __________ mi ha confermato che il

24.02.2006 il cliente è stato pregato di inviare al Cantone di __________ un

attesto che ha l’ass. LAMal. Il sig. RI 1 non si è mai degnato di inviare una

conferma. Perciò nel mese di giugno 2006 è stato affiliato alla CO 1.

In più la sig.ra __________ mi ha anche

annunciato che il sig. RI 1 ha tentato più di una volta a far richiesta di

sussidi. Però non inviando i documenti richiesti non gli sono mai accordati, a

parte il periodo del 1.7.06-30.09.2006.

Inoltre l’assicurato e arrivato a __________ il

16.2.2006 però non si sa da dove. Nel 2003 lui gia abitava al indirizzo __________.”

(doc. 19)

1.6. Il 5

novembre 2007 l’assicuratore ha scritto a RI 1, rilevando che è stato affiliato

d’ufficio alla CO 1 con effetto dal 1° luglio 2006, che la lettera del 23

ottobre 2006 non è mai pervenuta all’assicuratore e che la richiesta di

innalzare la franchigia deve pervenire entro il 31 dicembre 2007 (doc. 20).

1.7. Il 7

novembre 2007 l’interessato ha trasmesso alla CO 1 copia della ricevuta della

raccomandata del 23 ottobre 2006 ed ha informato l’assicuratore di essere

ritornato in Ticino dal 1° ottobre 2006. Egli ha rilevato inoltre che

l’iscrizione è avvenuta a sua insaputa (doc. 22).

1.8. Il 13 novembre

2007 la Posta ha scritto all’assicuratore a proposito della raccomandata del 23

ottobre 2006, affermando:

“Sie haben uns beauftragt, den Nachweis der

Unterschrift für folgende Sendung zu erbringen:

Art der Sendung: Einschreiben (R)

Barcodenummer: (….)

Absender: RI 1

Der oben gennannte Brief wurde Ihnen am 24. Oktobre

2007 (recte: 2006, cfr. modifica a mano sulla lettera) gegen Unterschrift

zugestellt. In der Beilage erhalten Sie eine Kopie der

gewünschten Unterschrift.” (doc. 24)

1.9. Con

decisione formale del 14 gennaio 2008 la CO 1 ha affermato:

“Il __________), le ha fatto pervenire tramite il __________ – __________)

un’affiliazione d’ufficio valida a partire dal 1° luglio 2006. A partire da

tale data lei è assicurato presso la CO 1 con copertura corrispondente

all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS).

Con la sua lettera e il messaggio di posta elettronica del 28

agosto 2007, lei ci ha chiesto di aumentare la franchigia annuale dell’AOCMS a

CHF 1'500.--. Inoltre con il messaggio di posta elettronica del 29 agosto 2007

ci ha comunicato il trasferimento di domicilio dal Canton __________ al Canton

Ticino, valido dal 1° settembre 2007.

Con il suo messaggio di posta elettronica del 24 settembre 2007 ci

ha comunicato d’aver inviato in data 23 ottobre 2006 una lettera raccomandata

alla CO 1. Il contenuto di questa sua lettera lo ha spiegato nel detto messaggio

di posta elettronica. Il 2 ottobre 2007 abbiamo ricevuto un ulteriore messaggio

di posta elettronica con la sua scelta della massima franchigia annuale

prevista dalla legge in CHF 2'500.-- . In data 4 ottobre 2007 le abbiamo

confermato il cambiamento della franchigia annuale per l’AOCMS valida a partire

dal 01.01.2008.

Inoltre le comunicammo, che in quanto alla sua lettera del 23

ottobre 2006, sono richiesti ulteriori chiarimenti. Il 9 ottobre 2007 le

chiedemmo una copia della lettera del 23 ottobre 2006. Lo stesso giorno lei ci

comunicò che non era più in possesso di tale copia.

Dalle nostre ricerche è emerso che la Posta ha trasmesso questa

lettera alla CO 1, ma che non è mai giunta nel nostro reparto.

Per questa ragione non ne conosciamo il contenuto.

Lei ci ha comunicato per iscritto che non era d’accodo con

l’affiliazione d’ufficio e se l’affiliazione non fosse più eseguibile,

intendeva aumentare la franchigia annuale per l’AOCMS a CHF 1'500.—con validità

a partire dal 01.01.2006.

In data 5 novembre 2007 le comunicammo per iscritto la nostra

presa di posizione in relazione alle summenzionate circostanze di fatto.

Altri suoi messaggi ci sono pervenuto in data 7 e 8 novembre come

pure il 13 e il 19 dicembre 2007, ai quali abbiamo anche risposto.

Inoltre teniamo a precisare che sin dall’inizio dell’assicurazione

lei non ha pagato i suoi premi della cassa malati. E’ stata avviata una

procedura d’ingiunzione.

Motivazione

In data 24 febbraio 2006 lei ha chiesto al __________ una

copertura assicurativa per iscritto concernente la stipulazione dell’AOCMS

presso un assicuratore-malattie di sua scelta. La legge federale

sull’assicurazione malattie (LAMal) nell’articolo 3, capoverso 1, prevede che

ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi entro tre mesi

dall’elezione del domicilio in Svizzera a copertura delle cure

medico-sanitarie. Inoltre, in applicazione dell’articolo 6, capoverso 1, i

cantoni devono accertarsi dell’osservanza di questo obbligo d’assicurazione.

L’articolo 2 disciplina che l’ufficio determinato dal Cantone affilia a un

assicuratore-malattie quelle persone che non ottemperano al loro obbligo

d’assicurazione entro il termine prescritto.

I termini per la disdetta sono disciplinati dalla legge. La

disdetta ha validità esclusivamente se tutte le eventuali fatture (dei premi,

partecipazioni ai costi, interessi di mora, spese d’ingiunzione) sono state

saldate e il suo nuovo assicuratore ci comunica al più tardi per il giorno

d’uscita che si assume senza interruzione la copertura assicurativa. La

rispettiva legislazione può consultarla nella Legge federale sull’assicurazione

malattie (LAMal) nell’articolo 7, capoverso 5, e nell’articolo 64a, capoverso

4.

(…)

decisione:

La CO 1 rifiuta l’adeguamento retroattivo a partire dal 01.01.2007

della franchigia annuale per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (AOCMS). Nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, e

tenuto conto della sua comunicazione del 2 ottobre 2007 di modificare la

franchigia annuale, confermiamo che la stessa sarà adeguata dal 1 gennaio 2008

e fissata a CHF 2'500.--. (doc. 29)

1.10. Il 13 febbraio 2008

l’interessato ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione (doc. 33).

1.11. Con decisione su opposizione

del 5 giugno 2008 la CO 1 ha deciso:

“1. Il Signor RI 1 è validamente assicurato per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie presso la CO 1 CO 1.

2. In qualità di assicurato, egli è tenuto per legge al pagamento

mensile del premio assicurativo – tuttora insoluto dal 1° luglio 2006, per un

montante scoperto di CHF 8'002.75 – conditio sine qua non per esercitare il

diritto di recidere il contratto assicurativo e contrarre una nuova copertura

presso un altro assicuratore riconosciuto.

3. La franchigia per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre

2007, confermata dalle polizza assicurative in mano al cliente, resta fissata

in CH 300.- annui. Essa è stata validamente mutata a far stato dal 1° gennaio

2008, e portata a CHF 2'500.-“ (doc. 35)

1.12. RI 1 è tempestivamente insorto

contro la predetta decisione (doc. I). Egli rileva in particolare:

“- febbraio 2003, ritiro il mio domicilio dal Canton __________,

ma fino a febbraio 2006 non deposito i miei atti da nessuna parte, la mia

residenza fisica però è in Ticino.

-

febbraio 2006 invio dal Ticino i miei atti al canton __________, con

domicilio da un amico, __________, e scrivo così al controllo degli abitanti e

all’ufficio tassazione di __________ per illustrare la mia inadempienza. Il

controllo degli abitanti si limita a registrare il mio arrivo, senza poter fare

nulla per gli anni trascorsi, mentre l’ufficio tassazione non ha mai risposto.

-

Vista l’inutilità di questa mia azione, ottobre 2006 richiedo i miei

documenti che finalmente inoltro a __________ (1), scrivendo così all’ufficio

tassazione di __________ che rimedia all’accaduto (cfr. __________).

-

Nel frattempo, luglio 2006, l’ufficio assicurazione malattia del canton __________,

mi iscrive a mia insaputa, tramite suppongo invii ordinari mai ricevuti, __________

dice di avemeli inviati a __________ limitandosi a cancellare l’indirizzo di __________

e sostituendolo con quello di __________. La CO 1 procede alla mia

affiliazione, presumo tramite invii ordinari, mai ricevuti; come sopra.

-

Né __________, né la CO 1 si sono interessati nel accertarsi se io fossi

a conoscenza del mio destino, magari con invii raccomandati, che __________ ha

sempre fatto inoltrare in Ticino. Inoltre non credo sia ancora obbligatorio

informare le autorità o peggio, le assicurazioni dei propri spostamenti

all’interno o all’esterno della confederazione.

-

Tengo a precisare che in questo modo sono pure stati lesi i miei diritti

elementari: essere a conoscenza degli impegni presi nei miei confronti, la

libera scelta dell’assicuratore, la scelta della franchigia, a la richiesta di

sussidi, e come l’assicuratore non abbia adempiuto al suo obbligo di informare

riguardo i miei sopraelencati diritti, ma come si sia limitato sempre ad

elencare i miedi doveri, credendo cosi forse di sostituirsi allo stato.

-

Tengo a precisare come al momento del deposito dei miei atti a __________,

ottobre 2006, mi sia fatto richiamare più volte dal segretario comunale (2),

avendo io dichiarato, essendo all’oscuro di tutto, di non avere una copertura

assicurativa.

-

Ottobre 2006, ricevo dei singoli bollettini di versamento, indirizzati a

__________, ma rispeditimi in Ticino, e intuendo l’accaduto, con raccomandata

(3), rifiuto l’iscrizione alla CO 1, chiedo in via cautelativa la franchigia

massima, che non so se fosse di 1500.- 2500.- fr., comunico il cambiamento di

indirizzo.

-

Non ricevo risposta alcuna dalla CO 1, fino ad agosto 2007, quando con

raccomandata, inviata a __________, ma giunta in Ticino, mi si chiede il

pagamento dei premi assicurativi.

-

Il 10 o il 13 aprile 2007, l’ufficio assicurazione malattia del canton __________,

dietro segnalazione della CO 1 della mia insolvenza, e quindi presumo

dell’annuncio della sospensione della copertura assicurativa, ha pure

comunicato il mio cambiamento di domicilio, ma senza esito alcuno.

(…)

chiedo che siano prese delle sanzioni nei confronti della CO 1, se

previste dalla legge.

-

Nel frattempo giungono i precetti esecutivi,… a casa di mio fratello, via

__________, e non via __________), che non potendoli ritirare si ritrova la

polizia in casa. Non essendo a conoscenza dell’esistenza di questi ultimi,

avendo il domicilio dai miei genitori, questi ultimi si ritrovano la polizia in

casa, per i precetti non ritirati. La mia situazione personale è oramai

conosciuta da mio fratello, sua moglie, i miei genitori, con cui mi devo

giustificare, e scusare per il disturbo e l’ansia causati.

-

Chiedo che siano prese della sanzioni verso il responsabile di quanto

accaduto, se previste dalla legge.

-

Nel frattempo ritrovo la mia raccomandata in una scatola di cartone dove

deposito dispense scaricate da internet come files PDF e poi stampate, la

invio, ma non ne trovo menzione nelle diverse opposizioni alla mia richiesta di

annullamento del contratto assicurativo, cfr. mia raccomandata del 13.02.08,

(9).

-

Chiedo come sopra siano prese sanzioni se previste dalla legge.

(…)

chiedo quindi che venga annullato il contratto assicurativo della CO

1.” (doc. I)

1.13. Con risposta del 20 agosto

2008 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). Da

rilevare che l’assicuratore chiede al Tribunale di “stabilire l’eventuale

equa penalità sotto forma di premio maggiorato, a seguito dell’affiliazione

tardiva.” (doc. III)

1.14. Il 5 settembre 2008 RI 1 ha

scritto al TCA affermando tra l’altro:

“(…)

2- non ho mai ricevuto solleciti che chiedessero la prova della

mia affiliazione presso un assicuratore, nel caso contrario avrei contattato __________

per spiegare la situazione già illustrata: domicilio virtuale al fine di

regolarizzare la mia situazione amministrativa, avrei aspettato il rientro in

Ticino dove i premi sono inferiori del 50%, chiedendo subito una franchigia

massima, cosa che ho fatto in ottobre tramite internet, tramite comparis.ch,

che ha provveduto a inviare la mia richiesta presso l’assicuratore meno caro.

Ma con l’intervento di __________ ho dovuto annullare tutto. __________

potrebbe averli effettivamente ricevuti, ha cancellato l’indirizzo di __________

per sovvrascrivervi quello di __________, non lo nego, ma a me non sono mai

giunti. Non avevo dato particolari istruzioni a __________, mi stava solo

facendo un favore, e io ho pensato che il mio soggiorno virtuale sarebbe

trascorso nell’anonimato più assoluto. Lo stato, vista la mia latitanza, non

avrebbe potuto fare tutto con una raccomandata?, in caso di necessità gliela

avrei rimborsata.

(…)

5.- Non ho mai considerato legittima l’affiliazione alla CO 1, il

cantone e/o la CO 1 avrebbero dovuto inviarmi una raccomandata per accertarsi

che io fossi veramente a conoscenza di ciò che stava succedendo. E’

semplicemente ridicolo affiliare una persona ad un’assicurazione senza che

quest’ultima ne sia a conoscenza. Pur avendo il domicilio in un luogo, non ho l’obbligo

di soggiornarvici 24h al giorno, 365 giorni all’anno, quindi le ragioni per cui

sarei potuto essere all’oscuro di tutto sono molteplici. Dispongo di me stesso

come meglio credo.

6.- Sono costretto a riinteressarmi a questa situazione nel agosto

2007, quando con la ricezione della raccomandata della CO 1 inviata a __________,

ma giunta in Ticino, mi si chiede il pagamento dei premi assicurativi scoperti,

e mi rendo conto di come qualcosa non abbia funzionato, (cfr. cambio di

frequenza delle mie e mails e sistematico contenimento dei costi in via

cautelativa).

(….)

7- Le campagne di informazione decantate da __________ non

esistono, né in Ticino, né ancora meno a __________ (…)” (doc. IX)

1.15. Pendente causa il TCA ha

proceduto a numerosi accertamenti.

1.16. Con lettera del 4 settembre

2008 il Tribunale ha interpellato l’__________, il ricorrente e il __________.

1.17. Il TCA ha chiesto a RI 1:

“con riferimento alla vertenza a margine, le

chiediamo di voler precisare quanto segue.

1. A norma dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona

domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio

rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Ciò premesso, le chiediamo di indicarci presso

quale assicuratore era affiliato obbligatoriamente contro le malattie prima di

essere assicurato d’ufficio presso CO 1 dal 1.7.2006, in particolare per il

periodo 1.1.1996 al 30.6.2006.

2. Il 23 ottobre 2007 lei ha inoltrato un ricorso

a questo Tribunale contro la decisione su reclamo dell’UAM che le negava il

diritto al sussidio per il 2007. La causa è stata stralciata dai ruoli il 12

novembre 2007. In quell’occasione l’UAM ha affermato:

“lo scrivente Ufficio rende noto a codesta

Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa

citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali

hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene

all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio

per l'anno 2007.

Nel corso delle prossime settimane la

controparte riceverà una nuova decisione basata sul proprio reddito

determinante (cfr. documento allegato).”

Le è stato concesso il sussidio per il 2007? In

caso di risposta affermativa a quanto è ammontato il premio residuo 2007

(dedotto il sussidio)?

3. Quando era domiciliato nel Canton __________

ha chiesto di poter beneficiare del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione obbligatoria? In caso di risposta affermativa, ha ottenuto

il sussidio? Per quale periodo?

4. Le chiediamo di trasmetterci copia degli

scritti tramite i quali ha annunciato il suo arrivo e la sua partenza dal

Canton __________ e il suo ritorno nel Canton Ticino.

La informiamo che richiameremo i suoi incarti

dall’Ufficio assicurazione malattie del Canton Ticino, dall’Ufficio di

tassazione di __________ e __________.” (doc. VII)

Il ricorrente ha

affermato:

“1.- non sono in grado di indicarle presso quale assicuratore ero

affiliato prima di essere assicurato d’ufficio. La mia “amministrazione” si

limita a titoli di studio conseguiti, ho la tendenza a non conservare nulla che

non mi sembri indispensabile.

2- il sussidio per il 2007 mi è stato concesso, ma non essendomi

ancora pervenuta la tassazione non è stato fissato nessun sussidio.

3- ho richiesto il sussidio in maniera retroattiva, quando ho

subito l’affiliazione coercitiva per i mesi luglio-settembre 2006 inclusi, per

un ammontare totale di 240.-

4- non ho copia degli scritti richiestimi. “(doc. XIII).

1.18. Il TCA ha chiesto all’UAM:

“il nostro Tribunale è chiamato a statuire in

merito all’affiliazione di RI 1, attualmente domiciliato in __________ (e, in

precedenza nel Canton __________) alla Cassa malati CO 1.

RI 1 è già stato oggetto di una procedura innanzi

a questo Tribunale quando ha contestato una vostra decisione su reclamo che

rifiutava l’assegnazione del sussidio 2007. Il TCA ha stralciato la causa dai

ruoli poiché divenuta priva di oggetto in seguito alla modifica della decisione

impugnata da parte vostra (sentenza 12 novembre 2007, inc. 36.2007.165).

Ciò premesso vi chiediamo quanto segue:

1.- RI 1 ha beneficiato del sussidio nel 2007? In

caso di risposta affermativa a quanto ammontava il sussidio mensile e a quale

assicuratore è stato versato?

2.- Siete a conoscenza presso quale assicuratore

era affiliato RI 1 RI 1 prima di essere assicurato d’ufficio dall’autorità di

sorveglianza del Canton __________ presso la CO 1 con effetto dal 1.7.2006?

3.- Vi chiediamo di voler trasmettere a questo

Tribunale l’incarto completo relativo a RI 1 per quanto concerne l’assegnazione

di sussidi negli ultimi anni.

4.- Quale autorità di sorveglianza avete ricevuto

da parte di assicuratori la notifica di affiliazioni o di cambiamenti di

affiliazione per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria di RI 1 nel corso

degli ultimi 12 anni? In caso di risposta affermativa vi chiediamo di volerci

trasmettere la corrispondenza in vostro possesso.

5.- Eventuali osservazioni.” (doc. VI)

L’amministrazione ha

risposto:

“1. Al momento attuale la richiesta di sussidio per l’anno 2007

non è ancora stata evasa da parte nostra. La stessa risulta in sospeso in

attesa di ricevere da parte dell’assicurato copia della notifica di tassazione

2004, come da nostra comunicazione allo stesso con email del 5 dicembre 2007

(cfr. incarto 2007).

2. Il nostro Ufficio non è a conoscenza dell’assicuratore presso

cui RI 1 era affiliato prima di essere assicurato d’ufficio dall’autorità di

sorveglianza nel __________.

3. RI 1 ha richiesto al nostro Ufficio i sussidi per gli anni 2007

e 2008. In allegato vi trasmettiamo gli incarti originali. Per quanto concerne

la pratica relativa all’anno 2008 vi comunichiamo che al momento attuale non è

ancora stata emessa alcuna decisione, in quanto il nostro Ufficio è in attesa

di ricevere copia della notifica di tassazione 2005.

4. In qualità di autorità di sorveglianza non abbiamo ricevuto

alcuna notifica di affiliazione o di cambiamento di assicuratore nel corso

degli ultimi 12 anni.” (doc. XI)

1.19. Il TCA ha chiesto alle

autorità __________:

“le __________ doit statuer dans l’affaire RI 1

contre CO 1 suite à votre décision d’affiliation d’office du mois de juillet

2006 (voir “allegato” 7).

Pour nous permettre de mieux comprendre les

faits, nous Vous prions de répondre aux questions suivantes:

1.- Pendant quelle période RI 1 a été domicilié dans le __________?

2.- Dans le passé, avant le 1.7.2006, RI 1 avait été affilié

auprès d’une autre Caisse-maladie?

3.- RI 1 a bénéficié de réductions de primes en

2006 (ou avant 2006)?

4.- RI 1 Vous a informé du départ pour le Canton du Tessin (quand

Vous-a-t-il informé)?

5.- Nous Vous demandons de nous envoyer une copie de la décision

d’affiliation d’office envoyée à RI 1. La décision a été envoyée par

recommandé? RI 1 a contesté la décision?

6.- Nous vous demandons de nous envoyer une copie

du dossier complet de RI 1 pour les années 2003 et suivant, concernant

l’affiliation d’office et la réduction de primes.” (doc. VII)

Il

__________ ha affermato:

“1. Périodes des séjours de Monsieur RI 1 dans le

canton de __________:

a. Venant d’un lieu inconnu: a séjourné à __________ du 09.10.1980 au

18.11.1991 (départ pour __________ (TI)).

b. Venant

de __________ (TI): a séjourné à __________ du 31.12.1993 au 27.10.1993 (recte:

2003: cfr. doc. XV/16) (dèpart pour __________ (TI)).

c. Venant

de __________ (TI): a séjourné à __________ du 16.02.2006 au 30.09.2006 (départ

pour __________ (TI)).

2. Selon les informations en notre possession,

Monsieur RI 1 n’avait pas d’affiliation auprès d’un assureur LAMal avant le

01.07.2006.

3. Monsieur RI 1 a bénéficié d’une reduction de

primes du 01.07.2006 au 30.09.2006.

4. L’__________ nous a avisé en date du

27.10.2006 du depart rétroactif de Monsieur RI 1 au 30.09.2006.

5. La decision d’affiliation d’office a été

envoyée par courier ordinaire et Monsieur RI 1 ne s’est pas oppose à cette

decision.” (doc. XV)

Da

rilevare che tra gli atti trasmessi dall’autorità __________ vi è una lettera

del 28 settembre 2006 dove l’insorgente ha scritto:

“je viens de prendre connaissance du courrier du 20.06.06, que

vous m’avez envoyé: Je tiens à attirer votre attention sur le fait que je ne

dispose pas d’un revenu regulier, je donne en effet des repetitions de

mathematiques, pour un revenu de 7000.-/8000.- fr annuels, sans payer de loyer

ni à monsieur __________, ni à mes parents domiciliés au Tessin. Je ne peux

simplement pas me permettre les frais occasionnés par la couverture d’une

caisse maladie.” (doc. XV/7)

1.20. Da parte sua l’ufficio di

tassazione, chiamato a trasmettere gli incarti fiscali del ricorrente, ha

affermato che l’assicurato “era domiciliato nel comune di __________ fino al

1994. In seguito ha trasferito il suo domicilio in un altro Cantone, per poi

tornare in Ticino, solo nell’arco del 2006. Di conseguenza non siamo in

possesso di alcun documento relativo agli anni 2001/2002, da lei richiesti.”

(doc. X)

Il 17 dicembre 2008 l’UT

ha comunicato al TCA di aver emanato le tassazioni 2003-2007 ed il 4 febbraio

2007 le tassazioni su reclamo (doc. XIX).

1.21. Il 24 marzo 2009 le parti sono

state sentite innanzi al TCA ed hanno affermato:

“Il Giudice riassume la situazione ed indica come

la decisione di affiliazione del Cantone di __________ non risulti formalmente

contestata e quindi si debba far capo alla stessa.

Dal 1.7.2006 quindi il ricorrente deve essere

ritenuto affiliato a CO 1.

L'assicuratore dà atto della volontà del sig. RI

1 subito manifestata appena avuto conoscenza della situazione di disporre di

una franchigia massima.

Questo desiderio è in particolare stato

manifestato con lo scritto raccomandato andato perso di cui è discussione agli

atti.

Alla luce di questo CO 1 è disposta a rivedere la

sua decisione, alla luce delle nuove informazioni acquisite in questa sede oggi e con l'istruttoria di causa, e

concedere la franchigia massima possibile per legge al sig. RI 1 riconoscendolo

anche come cliente online e posto al beneficio della opzione __________ ossia

l'opzione con cui, prima di ricorrere alle spese di un medico, l'assicurato si

impegna a contattare un servizio specifico della cassa che funge da filtro tra

il medico e l'assicurato.

Dal 1.7.2006 quindi con la copertura infortunio,

il sig. RI 1 è assicurato a CO 1 con franchigia massima e con la riduzione del

premio del servizio online e __________.

Le parti convengono che i premi luglio, agosto

settembre 2006 saranno calcolati sulla base delle tariffe del Canton __________

mentre successivamente vigeranno quelle del Cantone Ticino notoriamente più

basse.

CO 1 rinuncia alle spese di sollecito e richiamo,

mentre il sig. RI 1 non contesta l'assunzione delle spese di assunzione dei

precetti esecutivi.

Le parti danno atto che sulla somma nuovamente

calcolata dovranno poi essere percepiti interessi del 5%.

Dal canto suo il TCA verificherà con l'UAM

l'aspetto relativo al sussidio 2006 ritenuto che per i mesi in cui il domicilio

era a __________ ossia dal luglio a fine settembre 2006 un sussidio è stato

concesso dalle autorità di __________.

Scopo della verifica è accertare per i mesi da

ottobre a dicembre 2006 il tema del sussidio in favore del sig. RI 1.

Le parti danno atto che i premi definiti come

sopra con le massime franchigie e deduzioni possibili e con la maggiorazione

dei costi esecutivi rispettivamente degli interessi, saranno comunque

calcolati, ritenuti i sussidi concessi dal Cantone Ticino al sig. RI 1 per il

2007/2008 (il 2006 è soggetto a verifica).” (doc. XXIV)

1.22. Interpellato in merito, l’UAM

il 30 marzo 2009 ha affermato di aver concesso la riduzione del premio per

l’anno 2007 e per l’anno 2008 (doc. XXVI).

1.23. Il 30 aprile 2009 la CO 1 ha

trasmesso al TCA copia della proposta di accordo con il ricorrente (doc.

XXVIII), rifiutata dall’insorgente (doc. XXX). L’assicuratore ha chiesto al TCA

di decidere senza indugio, prendendo in considerazione la possibilità di

aggiungere una penalità al premio dell’assicurato (doc. XXIX).

Considerandi

2.1

Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’interessato è stato affiliato

correttamente all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, in

caso di risposta affermativa, a quale franchigia ha diritto.

2.2

Non è

oggetto del contendere, invece, l'eventuale supplemento del premio previsto

dall'art. 8 OAMal (e 5 cpv. 2 LAMal) giusta il quale il supplemento di

premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2

della legge, è riscosso per una durata pari ad (sic nel nuovo tenore della

legge) doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque

anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore

stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se

il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato,

l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate

equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

Infatti per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata

emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque

essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio

2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid.

1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto la decisione

impugnata non si esprime circa l’eventuale supplemento del premio dovuto

dall’assicurato. Per cui questo Tribunale non può decidere alcunché in merito.

Abbondanzialmente

va comunque evidenziato come competente a decidere in merito è

l'assicuratore, il quale deve esprimersi su questo punto tramite decisione

formale (cfr. STFA del 18 febbraio 2003 nella causa H, K 151/01, pubblicata in

DTF 129 V 159):

“1.

Oggetto del contendere è, in ordine, la

competenza del Cantone a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come

sull'obbligo di versare un supplemento di premio in seguito ad affiliazione

tardiva. Nel merito il ricorrente contesta da un lato la mancata esenzione,

con effetto dal 1° gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla

LAMal, dall'altro il mancato riconoscimento della carenza di colpa in relazione

con un'eventuale affiliazione tardiva.

Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il

rifiuto di prestazioni

assicurative, il Tribunale federale delle

assicurazioni deve limitarsi ad

esaminare se il giudizio di primo grado abbia

violato il diritto federale,

compreso l'eccesso o l'abuso del potere

d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente

inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art.

132.

OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.

2.1

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona

domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre

mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni

provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2

l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad

assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L'art. 10

OAMal prevede inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione

circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché

le persone provenienti dall'estero siano informate e i genitori di neonati

siano informati tempestivamente (cpv. 1). L'autorità cantonale competente

decide delle domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la

versione in vigore dal 1° gennaio 1997 in lingua tedesca e francese) e all'art.

6.

cpv. 3 (cpv. 2).

2.2

In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6

cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle

persone che non hanno assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno

assolto

tempestivamente. L'assenza di copertura della

persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché

l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi

un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b,

K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel

caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.

2.3

Alla luce della prassi succitata l'UAM non

poteva quindi statuire

sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla

Cassa malati X con

effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli

affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non

essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti,

secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti

dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione.

Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali

risultano fondate.

2.4

L'insorgente contesta pure la competenza del

Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di

premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione

in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno

dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio

se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi

indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza

dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta

oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate

equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per

l'art. 8 OAMal il supplemento di premio è riscosso per una durata pari al

doppio di quella del ritardo d'affiliazione. L'assicuratore stabilisce il

supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.

2.5

Dal tenore delle disposizioni citate emerge

chiaramente che

l'assicuratore è senz'altro competente per

stabilire sia l'ammontare del premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è

del resto contestato.

Né la legge né la relativa ordinanza federale si

esprimono per contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del

pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile.

Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di

affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma

l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio

più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I

114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si deve quindi dedurre che il

legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di

fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche

di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K

97/00; si confronti in tal senso anche Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,

pag. 39).

Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità

amministrativa cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a

statuire sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su

questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere

accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno

annullati.

3.

In considerazione delle succitate conclusioni

questa Corte può quindi unicamente pronunciarsi sull'eventuale esenzione

dall'obbligo assicurativo dell'assicurato dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre

1999.

A

proposito del supplemento del premio va rilevato che il TFA, con sentenza del

25.

febbraio 2003, pubblicata in DTF 129 V 267 = SVR 2003, KV nr. 24, pag. 91

segg., ha stabilito che la legge non permette la percezione di premi arretrati,

ma impone la fissazione, da parte dell'assicuratore, di un premio superiore a

quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento al premio mensile,

che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a decidere in merito

è l'assicuratore presso cui l'interessato si è affiliato tardivamente e non

l'autorità cantonale.

Il TFA ha

affermato:

"

(…)

3.3

L'art. 5 al. 2 LAMal ne

permet pas la perception de primes arriérées, mais impose la fixation par

l'assureur à l'assuré qui s'est affilié tardivement d'une prime supérieure à

celle de ses autres assurés (Message du Conseil fédéral, loc. cit.). Aussi la

sanction

n'a-t-elle, d'emblée, pas été conçue sous la forme

d'une prime unique exigible à l'affiliation, mais comme un supplément aux

primes mensuelles (EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerische

Bundesverwaltungsrecht, note 49, p. 13), dont la durée de perception

(Erhebungsdauer dans le texte allemand de l'art. 8 al. 1 OAMal) correspond au

double de la durée du retard d'affiliation mais à un taux n'excédant pas 50%.

(…)

La délégation de compétence au Conseil fédéral

prévue par l'art. 5 al. 2 LAMal portant sur la fixation de taux indicatifs

tenant compte, notamment, de la durée du retard, il faut admettre que le

législateur a délégué le soin de régler la question du rapport entre la durée

du retard et celle de la sanction au Conseil fédéral. Aussi n'est-il pas

nécessaire d'examiner si le non-plafonnement de la durée de la sanction

constitue une lacune, proprement dite ou non, de la loi (cf. ATF 122 I 255 consid.

6a, 121 III 225 ss) et si les conditions auxquelles le juge peut combler une

lacune de la loi sont réunies (cfr. ATF 127 V 41 consid. 4b/cc, 123 V 130

consid. 2, 121 III 226, 121 V 176 consid. 4d, 119 V 254 ss consid. 3b et le

références citées). Il suffit, en effet, de constater que l'application de la

norme réglementaire peut aboutir au prononcé de sanctions dont la durée n'est

plus dans un rapport raisonnable avec l'omission fautive qui les justifie -

elles violent, partant, l'exigence constitutionnelle de proportionnalité (art.

36.

al. 3 Cst.) - et que la règle de l'art. 8 al. 1 OAMal ne peut, partant, être

appliquée dans tous les cas sans correctif.

Le cas d'espèce, dans lequel l'obligation

d'assurance a été violée soixante-dix mois durant et où, partant, la sanction

devrait être infligée pendant 132 mois, soit onze ans, est, à cet égard,

exemplaire.

4.3

La perception de (sur)primes d'assurance à

tire de sanction administrative en cas de violation d'une obligation

d'assurance est également prévue dans le domaine de l'assurance-accidents

obligatoire (v. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985,

p. 580).

Conformément à l'art. 95 al. 1 LAA (Primes

spéciales) si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la

CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à

son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit

auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des

primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé

lorsque d'une manière inexcusable l'employeur s'est dérobé à l'obligation

d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la

part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à

dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève

au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus.

L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.

La similitude des problématiques réglées (la

sanction en cas de retard d'affiliation) et des solutions données

respectivement par les art. 5 al. 2 LAMal et 95 LAA (une surprime) justifie que

l'on applique par analogie au supplément de prime de la LAMal le délai maximal

de cinq ans applicable à la prime spéciale de l'art. 95 LAA. Ce délai

correspond, du reste, quant à sa durée, à celui de l'art. 94 al. 1 LAA (sur

l'application par analogie de cette disposition dans le domaine de la LAMal, v.

MAURER Krankenversicherungsrecht, pp. 145 s. relatif au paiement des arriérés

de primes dans l'assurance-accidents obligatoire). (…)"

2.3

Secondo

l'art. 3 LAMal

“1

Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare

dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2.

Il Consiglio federale può

prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone

beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2

capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3.

Può estendere l’obbligo

d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a

quelle che:

a. esercitano un’attività in

Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede

in Svizzera.”

Giusta

l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa

risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro

delle sue relazioni e dei suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in

ambito AVS: DTF 130 V 404; DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata;

DTF 123 III 100).

Perché

possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,

che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di

residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,

dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag.

238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata).

Vi è

residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo

periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti

di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue

relazioni interpersonali.

La

continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di

domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in

tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare

il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi

rapporti con esso (DTF 41 II 51).

L’intenzione

di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle

circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e

dev’essere riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag.

238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata).

Secondo

il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono

i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia

(DTF 88 III 135).

Per

contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono

pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1,

consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono

unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé,

determinanti.

Va,

peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di

rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente

che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle

sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa

stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51).

Infine,

per l’art. 26 CCS la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e

il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una

casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.

2.4

In DTF 125 V

76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le

persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio

dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che

non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata

e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora

valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica

dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli

abitanti

2.5

Va

innanzitutto rilevato che l’assicurato, nato nel __________, domiciliato in

Svizzera e, apparentemente, non affiliato presso un qualsiasi assicuratore

contro le malattie da diverso tempo (cfr. doc. A16: “non ho mai fatto

richiesta scritta, né verbale, presso l’ufficio dell’assicurazione malattia, né

presso qualsiasi altro ufficio o autorità per essere affiliato a un

assicuratore”) è tenuto, ex art. 3 LAMal, ad essere assicurato nel nostro

Paese.

A questo

proposito va rammentata una decisione K 28/02 e 30/02 del 29 gennaio 2003 dove

il Tribunale federale ha affermato:

“Un des buts principaux de la LAMal est de rendre

l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse.

Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation

d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références).

Les assureurs doivent faire valoir leurs

prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement des

primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64

LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations -

par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions

sur opposition au sens de l'art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à

payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements

exécutoires selon l'art. 80 LP (ATF 126 V 268 sv. consid. 4a et les

références).

5.

Il est constant que M.________, domicilié en

Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 LAMal).

Il ne saurait se soustraire au principe de l'obligation

d'assurance. A cet égard, comme en procédure cantonale, il se prévaut de la

violation d'un certain nombre de normes constitutionnelles. Il invoque en

particulier, la protection de la sphère privée (art. 13 Cst et 8 CEDH), la

liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst. et 9 CEDH), de même que la

liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., en affirmant que la loi est

manifestement contraire à la Constitution fédérale et à la CEDH. Mais son argumentation est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral

des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit

international (art. 191 Cst.).

Le Tribunal fédéral des assurances a certes le

pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit

international, mais il ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Andreas

Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1,

Berne 2000, p. 649, ch. 1835). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a

néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à

la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la

liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique

garantie par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 N° KV 151 p. 119 consid. 3a et les

arrêts cités), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt

D. et P. du 26 juin 2001, K 48/01). On ne voit pas en quoi il en irait

différemment en ce qui concerne les autres droits fondamentaux invoqués par

M.________ à l'appui de ses conclusions.

6.

En conséquence, bien qu'il n'ait plus payé de cotisations à

l'assurance-maladie, M.________ n'a pas cessé d'être soumis à l'obligation

d'assurance, de sorte que, contrairement à ce qu'il semble croire, sa

couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal).

La caisse était donc en droit de poursuivre le prénommé pour le

montant des primes d'avril, mai et juin 2000, demeurées impayées, ainsi que

pour les frais de rappel causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276, not.

277.

consid. 2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117; ch. 16.1 des conditions générales

d'assurance [CGA] d'ASSURA valables dès 1999). A cet égard, l'interprétation

qu'a faite le premier juge de la traduction française de l'arrêt ATF 125 V 276 publiée

dans RAMA 1999 N° KV 88 p. 440 n'est pas conforme à ce qu'a retenu la Cour de

céans. Selon cette jurisprudence, il y a faute de l'assuré, lorsque, par son

comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à

payer ses cotisations.

7.

Dans ce contexte, il n'y a pas de place pour l'application des

règles du Code des obligations sur la conclusion des contrats, de sorte que

l'argumentation développée par M.________ sur la liberté contractuelle est

vaine.” (sottolineature del redattore)

In

concreto, l’insorgente sembra contestare la decisione dell’autorità __________

di affiliarlo presso la CO 1, facendo valere di non essere mai stato informato

dell’obbligo assicurativo, né di aver mai ricevuto la decisione di

affiliazione. Egli tuttavia da una parte ammette di non aver mai avvisato le

autorità __________ della modifica del suo indirizzo, sottraendosi in questo

modo in maniera illecita alla notifica della decisione, che tra l’altro, lo

stesso ricorrente ammette essere stata inviata al suo precedente indirizzo

laddove afferma che il suo amico __________ “dice di avemeli

inviati a __________ limitandosi a cancellare l’indirizzo di __________”

e che il suo amico “potrebbe averli effettivamente ricevuti, ha cancellato

l’indirizzo di __________ per sovvrascrivervi quello di __________, non lo

nego, ma a me non sono mai giunti. Non avevo dato particolari istruzioni a __________,

mi stava solo facendo un favore, e io ho pensato che il mio soggiorno virtuale

sarebbe trascorso nell’anonimato più assoluto.” (sottolineatura del

redattore). Del resto anche in sede di udienza l’interessato non ha contestato le

affermazioni del Giudice ivi riportate e del seguente tenore: “Il Giudice

riassume la situazione ed indica come la decisione di affiliazione del Cantone

di __________ non risulti formalmente contestata e quindi si debba far capo

alla stessa. Dal 1.7.2006 quindi il ricorrente deve essere ritenuto affiliato a

CO 1” (doc. XXIV).

D’altra parte il

ricorrente, obbligato per legge ad assicurarsi in Svizzera (cfr. art. 3 LAMal),

non ha comprovato in nessun modo di essersi affiliato contro le malattie presso

altri assicuratori.

Anzi, l’insorgente può

dirsi fortunato di non essere stato scoperto in precedenza dalle competenti

autorità di vigilanza che avrebbero potuto e dovuto affiliarlo in precedenza.

L’interessato, che, come emerge dagli atti, si trova in una situazione di

grande disordine amministrativo, cerca inutilmente di sfuggire al suo obbligo assicurativo

che la LAMal ha voluto imporre a tutte le persone domiciliate in Svizzera, per

garantire una solidarietà tra tutti gli assicurati (DTF 125 V 76).

Del resto il ricorrente ha

nel frattempo richiesto ed ottenuto i sussidi per il pagamento dei premi della

Cassa malati sia dal Canton __________, per il periodo durante il quale è stato

ivi affiliato, sia dalle autorità cantonali ticinesi per gli anni 2007 e 2008, ai

quali non ha rinunciato, e dimostrando in questo modo di sapersi attivare

laddove vi è necessità di ottenere aiuti dallo Stato.

Non va poi dimenticato che

se l’insorgente non avesse voluto affiliarsi presso la CO 1, nulla gli avrebbe

impedito, negli anni in cui non è stato affiliato presso alcuna Cassa malati,

di chiedere delle offerte ad altri assicuratori e di scegliere quella che più

gli conveniva. Emerge infatti dagli atti che l’interessato ha comunque fatto

capo al sito comparis.ch che si occupa prevalentemente di comparare i premi dei

vari assicuratori presenti sul territorio svizzero. Appare assai sorprendente

che l’insorgente non sapesse dell’obbligo assicurativo, oggetto di ampie

discussioni a livello nazionale, ma conoscesse il sito sul quale trovare le

migliori offerte.

Anche le lamentele

dell’assicurato circa la non perfetta corrispondenza dell’offerta conciliativa

della Cassa con quanto affermato in corso di udienza vanno respinte.

La Cassa ha infatti

offerto all’insorgente la possibilità di pagare l’importo minimo possibile,

venendo incontro alle sue richieste e permettendogli di affiliarsi, addirittura

con effetto retroattivo, all’offerta CO 1 __________, annullando nel contempo

le spese di sollecito e di richiamo e mettendolo in questo modo in una

situazione privilegiata rispetto ad altri assicurati. L’interessato a questo

proposito non può pretendere di poter usufruire dell’assicurazione CO 1 __________

anche nel 2006, ossia addirittura prima che fosse offerta a tutti gli altri

assicurati e di essere messo già nel 2006 a beneficio della franchigia massima

allorché non si è attivato in precedenza per cercarsi un altro assicuratore.

Il ricorrente non può trarre

alcun beneficio dal verbale di udienza del 24 marzo 2009, proprio perché si

trattava semplicemente di un’offerta della Cassa che andava ancora definita nei

dettagli e che, se accolta dall'assicurato, doveva poi ancora essere avallata

dal giudice di merito se il ricorso non fosse stato ritirato.

2.6

Anche per quanto concerne la

richiesta di cambiare assicuratore il ricorrente si trova nel torto.

Infatti, va qui rammentato

che per l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare

assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso

di tre mesi.

L’art. 7 cpv. 2 LAMal

prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con

preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la

validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi

approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi

d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

A norma dell’art. 7 cpv. 3

LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo

domicilio o cambia posto di lavoro,

l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio

dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.

Giusta l’art. 7 cpv. 4

LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di

un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il rapporto

assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13.

Per l’art. 7 cpv. 5 LAMal

il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato

a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzione della

protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire

all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata

sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

Per l’art. 7 cpv. 6 LAMal il precedente assicuratore che impedisce il

cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante,

in particolare la differenza di premio.

A norma dell’art. 7 cpv. 8

LAMal, in caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non

può costringere l’assicurato a disdire

anche le assicurazioni complementari di cui all’articolo 12 stipulate presso di

lui.

Per l’art. 7 cpv. 8 LAMal

l’assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui

all’articolo 12 per il solo motivo che l’assicurato cambia assicuratore per

l’assicurazione sociale malattie.

Con

sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima

Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo

del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento

d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata

può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di

un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore

ricettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso

perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede

lo scioglimento del rapporto assicurativo.

Nel caso

esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998

è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto

assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31

dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

Per

quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con

sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che

qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta

comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della

protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine

del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel caso

giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato

al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10

gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31

gennaio 1997.

Infine,

l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di

cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di

assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo

che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista

dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo

assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela

illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso

può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5

seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del

danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità

di quello precedente (cons. 5.4).

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai

costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,

assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze

della mora.

Per

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è

già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,

l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi

e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa

della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare

sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni

cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

In concreto, l’assicurato

non ha adempiuto le condizioni previste dagli articoli sopra indicati. Ritenuto

inoltre che si trova in mora, non avendo pagato i premi, ogni sua richiesta di

cambiare assicuratore va respinta.

2.7

L’unico punto sul quale

l’insorgente ha ragione è l’applicazione di una franchigia superiore rispetto a

quella di fr. 300 figurante anche nella polizza del 2007, come del resto ammesso

dall’assicuratore in sede di udienza (doc. XXIV:”L’assicuratore dà atto

della volontà del sig. RI 1 subito manifestata appena avuto conoscenza della

situazione di disporre di una franchigia massima”).

Infatti, l’insorgente ha

comprovato di aver trasmesso per raccomandata un invio ricevuto dalla Cassa il

24.

ottobre 2006 (doc. 24). L’assicurato in sede di ricorso ha prodotto tale

scritto, del seguente tenore: “je rifuse l’inscription à la CO 1 faite par

le service assurance maladie du canton de __________”, “en voie

cautelative je veux la franchise maximale (si l’affiliation était vraiment

obbligatorie)” e “ je vous informe de mon changemente d’adresse: RI 1”

(doc. A3).

L’assicuratore non è invece

stato in grado di stabilire il contenuto della raccomandata.

Ora, l’onere

della prova dell’avvenuta notifica di un atto incombe alla persona che intende

prevalersene (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa

data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal

destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). Questa prova può essere tuttavia

portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità

amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il

principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di

un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1

LAVS). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994

nella causa K. (C 94/94), il Tribunale federale delle assicurazioni ha

riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad

esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in

quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si

vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In quell’occasione il TFA ha affermato:

" Zu prüfen bleibt somit, ob mit hinreichender

Wahrscheinlichkeit angenommen oder mittels Beweismassnahmen ausgewiesen werden

kann, dass das offenbar nicht mehr auffindbare Original des Formulars für die

Meldung schlechtwetterbedingter Arbeitsausfälle der bei der Verwaltung am 4.

November 1993 eingegangenen Sendung tatsächlich beigelegt worden ist. Dies

hängt wesentlich davon ab, was der damals verschickte Umschlag sonst noch

enthielt.

Wie sich den vom

kantonalen Arbeitsamt bei der Arbeitslosenkasse eingeholten und im vorliegenden

Verfahren zusammen mit der Vernehmlassung beigebrachten Unterlagen entnehmen

lässt, beinhaltete dieser effektiv die auf den Oktober 1993 bezogenen und für

die Abrechnung bei der Arbeitslosenkasse bestimmten Angaben, nämlich – nebst

Lohnabrechnungskopien – die Originale der Formulare "Antrag auf

Schlechtwetterentschädigung", "Abrechnung über die wetterbedingten

Arbeitsausfälle" und "Rapport über die wetterbedingten

Ausfallstunden". Da der Inhalt der Sendung somit beweist, dass sich die

beschwerdeführende Firma am 3. November 1993 gerade wegen der

Schlechtwetterentschädigung für den Monat Oktober 1993 an die Verwaltung

wandte, ist von der Vermutung auszugehen, dass darin auch das Original des

Formulars für die Meldung wetterbedingter Arbeitsausfälle im Oktober 1993

enthalten war. Es verhält sich diesbezüglich nicht wesentlich anders als

bei der Versendung eines Schriftstücks mit eingeschriebener Post, wo die

Rechtsprechung erkannt hat, dass, wer den Aufgabeschein und die zurückbehaltene

Kopie des Schriftstückes vorweisen kann, die Vermutung für sich hat, die

fragliche Eingabe habe sich tatsächlich im eingeschrieben versandten Umschlag

befunden. So kann beispielsweise eine rechtzeitige Beschwerdeeinreichung

als nachgewiesen gelten, wenn eine Postquittung oder ein anderer Empfangsschein

für eine Sendung vorgelegt wird, in der die behauptete Rechtsschrift enthalten

gewesen sein kann. Macht die Behörde in einem solchen Fall einen andern Inhalt

geltend, liegt es grundsätzlich an ihr, hiefür den Nachweis zu erbringen.

Die blosse Erklärung, es erscheine in hohem Grade unwahrscheinlich, dass die

Eingabe in der Kanzlei verloren gegangen sei, genügt dazu nicht (ZAK 1985 S.

130). Da das kantonale Arbeitsamt im vorliegenden Fall nichts vorbringt, das

gegen die sich zunächst zugunsten der beschwerdeführenden Firma auswirkende

Vermutung spricht, ist von der Richtigkeit ihrer Darstellung auszugehen, was

zur Gutheis-sung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.“ (sottolineature del redattore)

In concreto è stato

comprovato che l’insorgente, il 23 ottobre 2006, ha spedito,

tramite raccomandata, uno scritto all’assicuratore.

Poiché

l’insorgente ha prodotto il contenuto della busta, mentre l’assicuratore non è

stato in grado di comprovare alcunché, questo Tribunale, in applicazione della

succitata giurisprudenza, deve concludere che l’assicurato ha trasmesso alla

cassa malati il doc. A3, con il quale ha chiesto l’applicazione della

franchigia massima possibile, ossia fr. 2'500.

Ritenuto

tuttavia che la modifica può avvenire solo per l’anno successivo, l’aumento

della franchigia ha effetto dal 1° gennaio 2007 (cfr. art. 94 OAMal).

In questo

senso la decisione va modificata. Ritenuto inoltre che nel frattempo l’autorità

cantonale ha concesso i sussidi per il pagamento del premio per gli anni 2007 e

2008, anche l’ammontare dovuto dall’assicurato si riduce di conseguenza.

In queste

condizioni, accertato l’obbligo assicurativo dell’insorgente, rilevato che dal

1° gennaio 2007 beneficia della franchigia massima di fr. 2'500 e che nel 2007

e 2008 ha diritto al sussidio, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto

rinviato alla Cassa affinché ricalcoli con precisione il debito del ricorrente,

tenuto conto che quest’ultimo sarà tenuto a pagare, oltre alle spese esecutive

ed agli interessi, anche le spese di sollecito e di richiamo per gli scritti

inviati al suo domicilio a __________.

Per

quanto concerne il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva

previsto dall’art. 8 OAMal, compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento di

premio, come indicato al consid. 2.2, non essendo oggetto di decisione il

Tribunale cantonale non può esprimersi in merito.

Spetterà

alla Cassa, se lo ritiene opportuno, emettere una decisione formale anche su

questo punto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é parzialmente accolto.

La

decisione impugnata, nella misura in cui concerne l’ammontare del debito di RI

1, è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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