36.2008.91
Affiliazione d'ufficio ad un assicuratore malattie da parte dell'autorità di sorveglianza di un altro Cantone. Contestazione della franchigia applicata e richiesta di disdetta del contratto
25 maggio 2009Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.91
Data decisione, Autorità:
25.05.2009, TCA
Ricorso:
TF,9C_551/2009, 28.07.2009
Titolo:
Affiliazione d'ufficio ad un assicuratore malattie da parte dell'autorità di sorveglianza di un altro Cantone. Contestazione della franchigia applicata e richiesta di disdetta del contratto
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
CAMBIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE
DISDETTA
art. 23 CC
art. 3 LAMAL
art. 5 cpv. 2 LAMAL
art. 7 LAMAL
art. 8 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.91
cs
Lugano
25 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 giugno
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di giugno 2006, RI 1, nato nel __________, è stato affiliato d’ufficio,
dal “__________” del Cantone di __________, presso la Cassa malati CO 1, con
effetto dal 1° luglio 2006 (doc. 7). L’assicuratore ha applicato una franchigia
di fr. 300.
1.2. Il 28 agosto 2007 l’interessato ha scritto all’assicuratore un
e-mail affermando che [verbatim] “je vous serais réconnaissant de tenit
compte, que je sohaite etre assuré pour une franchise maximale dès que
possibile.” (doc. 9). Con scritto del medesimo
giorno ha ribadito di voler beneficiare della “franchise maximale de 1500.-
fr sur mon assurance maladie” (doc. 8). Il giorno seguente RI 1 ha scritto affermando
“que je désire avoir une franchise de 1500.- fr dans mon contrat d’assurance.”
(doc. 10).
1.3. In assenza delle
modifiche richieste, il 24 settembre 2007 l’assicurato ha nuovamente preso
contatto con la __________ rilevando che il 23 ottobre 2006, tramite invio
raccomandato, aveva contestato l’affiliazione d’ufficio presso la CO 1 fatta
dal Canton __________, domandando “di portare subito la franchigia a 1500.-
fr.. Non ho mai ricevuto risposta alla mia raccomandata, e quest’ultima
nega persino di averla ricevuta, non ho mai saputo a chi altri rivolgermi della
CO 1.” (doc. 13).
Il 2
ottobre 2007 l’assicurato si è nuovamente rivolto a CO 1 affermando di essere “appena
venuto a conoscenza che la franchigia massima sarebbe di 2500 fr.- e non 1500.-
come creduto da me fin’ora. Se ciò fosse il caso, le sarei riconoscente di
modificare la mia franchigia in questo senso.” (doc. 14). L’assicuratore ha
risposto affermando di non poter accettare l’aumento della franchigia a fr.
2'500 tramite e-mail (doc. 14).
Il
4 ottobre 2007 l’interessato ha affermato:
“(…)
Volevo comunque informarla che sono stato
iscritto alla CO 1 in via obbligatoria, e che ho preso conoscenza di questa
cosa con tre mesi di ritardo. In una raccomandata del 23.10.06, comunicavo alla
signora __________ di 1) non accettare tale iscrizione, 2)se tale iscrizione
fosse stata effettivamente coercitiva di portarmi cautelativamente alla
franchigia massima che pensavo fosse 1500.-fr ma che scopro ora essere di
2500.-.
Mi preme sottolineare come né lo stato del canton
__________, né la CO 1, si sono preoccupati di verificare, magari con una
raccomandata, se fossi a conoscenza delle decisioni che mi concernevano;
informandomi anche dei miei diritti, e magari rispettandoli; scelta
dell’assicuratore, scelta della franchigia, richiesta dei sussidi.
La franchigia massima la vorrei, sempre che io
debba essere iscritto alla CO 1, dall’inizio del contratto di cui io non ero a
conoscenza.
Mi preme anche sottolineare come sia da un anno
che ho inviato la mia raccomandata, ma come la signora __________ abbia sempre
negato di averla ricevuta, solo con il cambiamento della persona di contatto ho
potuto rilanciare questa mia osservazione.
Tengo comunque ancora una volta a precisare che
comunque nella misura del possibile cercherò di sottrarmi all’affiliazione
coercitiva presso la CO 1.” (doc. 15)
1.4. Chiamato
dalla CO 1 a produrre copia dell’invio raccomandato del 2006, l’interessato ha
affermato:
“purtroppo non trovo la fotocopia dell’originale,
che però devo cercare:
mi permetto di sottolineare che: 1)non ho mai
ricevuto una risposta dalla CO 1 alla raccomandata. 2)la CO 1 non ha mai preso
atto del cambiamento di indirizzo da me notificato a più riprese persino nella
raccomandata in questione; 1.10.06 Canton Ticino, per la CO 1 1.09.07 e,
persino notificato il 10.04.07 dal servizio assicurazione malattia del canton __________.
Quindi per tutto questo periodo non ho più avuto
corrispondenza dalla CO 1 fino all’invio di una raccomandata, spedita erroneamente
sempre a __________ per poi essermi rispedita in Ticino in agosto 2007, e che
quindi fino a tale data ho creduto la mia disinscrizione dalla CO 1 effettiva.”
(doc. 17)
1.5. Il 23
ottobre 2007, in una nota interna, alcuni funzionari della CO 1 hanno scritto:
“Il 1 luglio 2006, il sig. RI 1, è stato
affiliato coercitivo alla nostra cassa malati. Inoltre è stato assicurato con
la variante __________ e con la franchigia minima (infortunio incluso).
Il 23 ottobre 2006 il cliente dice di aver
inviato una lettera raccomandata alla sig.ra __________, dove lui pregava di
non accettare l’affiliazione coercitiva e che inoltre richiedeva la franchigia
di CHF 1'500.00 (il cliente credeva che era la franchigia massima).
Abbiamo richiesto alla sig.ra __________ di inviarci
la lettera raccomandata del sig. RI 1. La sig.ra __________ ci ha comunicato
che lei non ha nessuna lettera (vedi mail della sig.ra __________).
Ho telefonato con la Posta, la Signora __________,
e mi ha confermato che la lettera è stata consegnata il 24.10.2006 alle ore
6.02 alla casella postale __________ a nome della sig.ra __________ __________
(riceveremo la conferma della posta ancora per iscritto).
Ora per il 1 gennaio 2008 abbiamo alzato la
franchigia a CHF 1'500.00 come da richiesta del cliente.
Nel messaggio del 4 ottobre 2007 (scritto nel
Mail Outlook) il cliente è venuto a sapere che la franchigia massima è quella
di CHF 2'500.00. Noi gli abbiamo risposto che la sua richiesta di modificare la
franchigia a CHF 2'500.00 c’è lo deve scrivere nel contatto diretto (sito
protetto). Fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessun messaggio.
Naturalmente il cliente dice, se devo essere
affiliato presso la CO 1 allora richiedo una franchigia di CHF 2'500.00 dal 1
luglio 2006.
In più abbiamo richiesto al cliente di inviarci
una copia della lettera raccomandata del 23 ottobre 2006. Il 9 ottobre 2007 il
cliente ci ha scritto che non trova più la famosa lettera, che però cercava
ancora.” (doc. 18)
In un
ulteriore promemoria del 26 ottobre 2007 una funzionaria della CO 1 ha scritto:
“Ho telefonato con __________), la Signora __________.
Non ci possono inviare nessuna copia di una lettera inviata al sig. RI 1.
Fatti
I dati che loro vedono sono tutte
elettronicamente. In ogni caso la Signora __________ mi ha confermato che il
24.02.2006 il cliente è stato pregato di inviare al Cantone di __________ un
attesto che ha l’ass. LAMal. Il sig. RI 1 non si è mai degnato di inviare una
conferma. Perciò nel mese di giugno 2006 è stato affiliato alla CO 1.
In più la sig.ra __________ mi ha anche
annunciato che il sig. RI 1 ha tentato più di una volta a far richiesta di
sussidi. Però non inviando i documenti richiesti non gli sono mai accordati, a
parte il periodo del 1.7.06-30.09.2006.
Inoltre l’assicurato e arrivato a __________ il
16.2.2006 però non si sa da dove. Nel 2003 lui gia abitava al indirizzo __________.”
(doc. 19)
1.6. Il 5
novembre 2007 l’assicuratore ha scritto a RI 1, rilevando che è stato affiliato
d’ufficio alla CO 1 con effetto dal 1° luglio 2006, che la lettera del 23
ottobre 2006 non è mai pervenuta all’assicuratore e che la richiesta di
innalzare la franchigia deve pervenire entro il 31 dicembre 2007 (doc. 20).
1.7. Il 7
novembre 2007 l’interessato ha trasmesso alla CO 1 copia della ricevuta della
raccomandata del 23 ottobre 2006 ed ha informato l’assicuratore di essere
ritornato in Ticino dal 1° ottobre 2006. Egli ha rilevato inoltre che
l’iscrizione è avvenuta a sua insaputa (doc. 22).
1.8. Il 13 novembre
2007 la Posta ha scritto all’assicuratore a proposito della raccomandata del 23
ottobre 2006, affermando:
“Sie haben uns beauftragt, den Nachweis der
Unterschrift für folgende Sendung zu erbringen:
Art der Sendung: Einschreiben (R)
Barcodenummer: (….)
Absender: RI 1
Der oben gennannte Brief wurde Ihnen am 24. Oktobre
2007 (recte: 2006, cfr. modifica a mano sulla lettera) gegen Unterschrift
zugestellt. In der Beilage erhalten Sie eine Kopie der
gewünschten Unterschrift.” (doc. 24)
1.9. Con
decisione formale del 14 gennaio 2008 la CO 1 ha affermato:
“Il __________), le ha fatto pervenire tramite il __________ – __________)
un’affiliazione d’ufficio valida a partire dal 1° luglio 2006. A partire da
tale data lei è assicurato presso la CO 1 con copertura corrispondente
all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS).
Con la sua lettera e il messaggio di posta elettronica del 28
agosto 2007, lei ci ha chiesto di aumentare la franchigia annuale dell’AOCMS a
CHF 1'500.--. Inoltre con il messaggio di posta elettronica del 29 agosto 2007
ci ha comunicato il trasferimento di domicilio dal Canton __________ al Canton
Ticino, valido dal 1° settembre 2007.
Con il suo messaggio di posta elettronica del 24 settembre 2007 ci
ha comunicato d’aver inviato in data 23 ottobre 2006 una lettera raccomandata
alla CO 1. Il contenuto di questa sua lettera lo ha spiegato nel detto messaggio
di posta elettronica. Il 2 ottobre 2007 abbiamo ricevuto un ulteriore messaggio
di posta elettronica con la sua scelta della massima franchigia annuale
prevista dalla legge in CHF 2'500.-- . In data 4 ottobre 2007 le abbiamo
confermato il cambiamento della franchigia annuale per l’AOCMS valida a partire
dal 01.01.2008.
Inoltre le comunicammo, che in quanto alla sua lettera del 23
ottobre 2006, sono richiesti ulteriori chiarimenti. Il 9 ottobre 2007 le
chiedemmo una copia della lettera del 23 ottobre 2006. Lo stesso giorno lei ci
comunicò che non era più in possesso di tale copia.
Dalle nostre ricerche è emerso che la Posta ha trasmesso questa
lettera alla CO 1, ma che non è mai giunta nel nostro reparto.
Per questa ragione non ne conosciamo il contenuto.
Lei ci ha comunicato per iscritto che non era d’accodo con
l’affiliazione d’ufficio e se l’affiliazione non fosse più eseguibile,
intendeva aumentare la franchigia annuale per l’AOCMS a CHF 1'500.—con validità
a partire dal 01.01.2006.
In data 5 novembre 2007 le comunicammo per iscritto la nostra
presa di posizione in relazione alle summenzionate circostanze di fatto.
Altri suoi messaggi ci sono pervenuto in data 7 e 8 novembre come
pure il 13 e il 19 dicembre 2007, ai quali abbiamo anche risposto.
Inoltre teniamo a precisare che sin dall’inizio dell’assicurazione
lei non ha pagato i suoi premi della cassa malati. E’ stata avviata una
procedura d’ingiunzione.
Motivazione
In data 24 febbraio 2006 lei ha chiesto al __________ una
copertura assicurativa per iscritto concernente la stipulazione dell’AOCMS
presso un assicuratore-malattie di sua scelta. La legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) nell’articolo 3, capoverso 1, prevede che
ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi entro tre mesi
dall’elezione del domicilio in Svizzera a copertura delle cure
medico-sanitarie. Inoltre, in applicazione dell’articolo 6, capoverso 1, i
cantoni devono accertarsi dell’osservanza di questo obbligo d’assicurazione.
L’articolo 2 disciplina che l’ufficio determinato dal Cantone affilia a un
assicuratore-malattie quelle persone che non ottemperano al loro obbligo
d’assicurazione entro il termine prescritto.
I termini per la disdetta sono disciplinati dalla legge. La
disdetta ha validità esclusivamente se tutte le eventuali fatture (dei premi,
partecipazioni ai costi, interessi di mora, spese d’ingiunzione) sono state
saldate e il suo nuovo assicuratore ci comunica al più tardi per il giorno
d’uscita che si assume senza interruzione la copertura assicurativa. La
rispettiva legislazione può consultarla nella Legge federale sull’assicurazione
malattie (LAMal) nell’articolo 7, capoverso 5, e nell’articolo 64a, capoverso
4.
(…)
decisione:
La CO 1 rifiuta l’adeguamento retroattivo a partire dal 01.01.2007
della franchigia annuale per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (AOCMS). Nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, e
tenuto conto della sua comunicazione del 2 ottobre 2007 di modificare la
franchigia annuale, confermiamo che la stessa sarà adeguata dal 1 gennaio 2008
e fissata a CHF 2'500.--. (doc. 29)
1.10. Il 13 febbraio 2008
l’interessato ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione (doc. 33).
1.11. Con decisione su opposizione
del 5 giugno 2008 la CO 1 ha deciso:
“1. Il Signor RI 1 è validamente assicurato per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie presso la CO 1 CO 1.
2. In qualità di assicurato, egli è tenuto per legge al pagamento
mensile del premio assicurativo – tuttora insoluto dal 1° luglio 2006, per un
montante scoperto di CHF 8'002.75 – conditio sine qua non per esercitare il
diritto di recidere il contratto assicurativo e contrarre una nuova copertura
presso un altro assicuratore riconosciuto.
3. La franchigia per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre
2007, confermata dalle polizza assicurative in mano al cliente, resta fissata
in CH 300.- annui. Essa è stata validamente mutata a far stato dal 1° gennaio
2008, e portata a CHF 2'500.-“ (doc. 35)
1.12. RI 1 è tempestivamente insorto
contro la predetta decisione (doc. I). Egli rileva in particolare:
“- febbraio 2003, ritiro il mio domicilio dal Canton __________,
ma fino a febbraio 2006 non deposito i miei atti da nessuna parte, la mia
residenza fisica però è in Ticino.
-
febbraio 2006 invio dal Ticino i miei atti al canton __________, con
domicilio da un amico, __________, e scrivo così al controllo degli abitanti e
all’ufficio tassazione di __________ per illustrare la mia inadempienza. Il
controllo degli abitanti si limita a registrare il mio arrivo, senza poter fare
nulla per gli anni trascorsi, mentre l’ufficio tassazione non ha mai risposto.
-
Vista l’inutilità di questa mia azione, ottobre 2006 richiedo i miei
documenti che finalmente inoltro a __________ (1), scrivendo così all’ufficio
tassazione di __________ che rimedia all’accaduto (cfr. __________).
-
Nel frattempo, luglio 2006, l’ufficio assicurazione malattia del canton __________,
mi iscrive a mia insaputa, tramite suppongo invii ordinari mai ricevuti, __________
dice di avemeli inviati a __________ limitandosi a cancellare l’indirizzo di __________
e sostituendolo con quello di __________. La CO 1 procede alla mia
affiliazione, presumo tramite invii ordinari, mai ricevuti; come sopra.
-
Né __________, né la CO 1 si sono interessati nel accertarsi se io fossi
a conoscenza del mio destino, magari con invii raccomandati, che __________ ha
sempre fatto inoltrare in Ticino. Inoltre non credo sia ancora obbligatorio
informare le autorità o peggio, le assicurazioni dei propri spostamenti
all’interno o all’esterno della confederazione.
-
Tengo a precisare che in questo modo sono pure stati lesi i miei diritti
elementari: essere a conoscenza degli impegni presi nei miei confronti, la
libera scelta dell’assicuratore, la scelta della franchigia, a la richiesta di
sussidi, e come l’assicuratore non abbia adempiuto al suo obbligo di informare
riguardo i miei sopraelencati diritti, ma come si sia limitato sempre ad
elencare i miedi doveri, credendo cosi forse di sostituirsi allo stato.
-
Tengo a precisare come al momento del deposito dei miei atti a __________,
ottobre 2006, mi sia fatto richiamare più volte dal segretario comunale (2),
avendo io dichiarato, essendo all’oscuro di tutto, di non avere una copertura
assicurativa.
-
Ottobre 2006, ricevo dei singoli bollettini di versamento, indirizzati a
__________, ma rispeditimi in Ticino, e intuendo l’accaduto, con raccomandata
(3), rifiuto l’iscrizione alla CO 1, chiedo in via cautelativa la franchigia
massima, che non so se fosse di 1500.- 2500.- fr., comunico il cambiamento di
indirizzo.
-
Non ricevo risposta alcuna dalla CO 1, fino ad agosto 2007, quando con
raccomandata, inviata a __________, ma giunta in Ticino, mi si chiede il
pagamento dei premi assicurativi.
-
Il 10 o il 13 aprile 2007, l’ufficio assicurazione malattia del canton __________,
dietro segnalazione della CO 1 della mia insolvenza, e quindi presumo
dell’annuncio della sospensione della copertura assicurativa, ha pure
comunicato il mio cambiamento di domicilio, ma senza esito alcuno.
(…)
chiedo che siano prese delle sanzioni nei confronti della CO 1, se
previste dalla legge.
-
Nel frattempo giungono i precetti esecutivi,… a casa di mio fratello, via
__________, e non via __________), che non potendoli ritirare si ritrova la
polizia in casa. Non essendo a conoscenza dell’esistenza di questi ultimi,
avendo il domicilio dai miei genitori, questi ultimi si ritrovano la polizia in
casa, per i precetti non ritirati. La mia situazione personale è oramai
conosciuta da mio fratello, sua moglie, i miei genitori, con cui mi devo
giustificare, e scusare per il disturbo e l’ansia causati.
-
Chiedo che siano prese della sanzioni verso il responsabile di quanto
accaduto, se previste dalla legge.
-
Nel frattempo ritrovo la mia raccomandata in una scatola di cartone dove
deposito dispense scaricate da internet come files PDF e poi stampate, la
invio, ma non ne trovo menzione nelle diverse opposizioni alla mia richiesta di
annullamento del contratto assicurativo, cfr. mia raccomandata del 13.02.08,
(9).
-
Chiedo come sopra siano prese sanzioni se previste dalla legge.
(…)
chiedo quindi che venga annullato il contratto assicurativo della CO
1.” (doc. I)
1.13. Con risposta del 20 agosto
2008 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). Da
rilevare che l’assicuratore chiede al Tribunale di “stabilire l’eventuale
equa penalità sotto forma di premio maggiorato, a seguito dell’affiliazione
tardiva.” (doc. III)
1.14. Il 5 settembre 2008 RI 1 ha
scritto al TCA affermando tra l’altro:
“(…)
2- non ho mai ricevuto solleciti che chiedessero la prova della
mia affiliazione presso un assicuratore, nel caso contrario avrei contattato __________
per spiegare la situazione già illustrata: domicilio virtuale al fine di
regolarizzare la mia situazione amministrativa, avrei aspettato il rientro in
Ticino dove i premi sono inferiori del 50%, chiedendo subito una franchigia
massima, cosa che ho fatto in ottobre tramite internet, tramite comparis.ch,
che ha provveduto a inviare la mia richiesta presso l’assicuratore meno caro.
Ma con l’intervento di __________ ho dovuto annullare tutto. __________
potrebbe averli effettivamente ricevuti, ha cancellato l’indirizzo di __________
per sovvrascrivervi quello di __________, non lo nego, ma a me non sono mai
giunti. Non avevo dato particolari istruzioni a __________, mi stava solo
facendo un favore, e io ho pensato che il mio soggiorno virtuale sarebbe
trascorso nell’anonimato più assoluto. Lo stato, vista la mia latitanza, non
avrebbe potuto fare tutto con una raccomandata?, in caso di necessità gliela
avrei rimborsata.
(…)
5.- Non ho mai considerato legittima l’affiliazione alla CO 1, il
cantone e/o la CO 1 avrebbero dovuto inviarmi una raccomandata per accertarsi
che io fossi veramente a conoscenza di ciò che stava succedendo. E’
semplicemente ridicolo affiliare una persona ad un’assicurazione senza che
quest’ultima ne sia a conoscenza. Pur avendo il domicilio in un luogo, non ho l’obbligo
di soggiornarvici 24h al giorno, 365 giorni all’anno, quindi le ragioni per cui
sarei potuto essere all’oscuro di tutto sono molteplici. Dispongo di me stesso
come meglio credo.
6.- Sono costretto a riinteressarmi a questa situazione nel agosto
2007, quando con la ricezione della raccomandata della CO 1 inviata a __________,
ma giunta in Ticino, mi si chiede il pagamento dei premi assicurativi scoperti,
e mi rendo conto di come qualcosa non abbia funzionato, (cfr. cambio di
frequenza delle mie e mails e sistematico contenimento dei costi in via
cautelativa).
(….)
7- Le campagne di informazione decantate da __________ non
esistono, né in Ticino, né ancora meno a __________ (…)” (doc. IX)
1.15. Pendente causa il TCA ha
proceduto a numerosi accertamenti.
1.16. Con lettera del 4 settembre
2008 il Tribunale ha interpellato l’__________, il ricorrente e il __________.
1.17. Il TCA ha chiesto a RI 1:
“con riferimento alla vertenza a margine, le
chiediamo di voler precisare quanto segue.
1. A norma dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona
domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Ciò premesso, le chiediamo di indicarci presso
quale assicuratore era affiliato obbligatoriamente contro le malattie prima di
essere assicurato d’ufficio presso CO 1 dal 1.7.2006, in particolare per il
periodo 1.1.1996 al 30.6.2006.
2. Il 23 ottobre 2007 lei ha inoltrato un ricorso
a questo Tribunale contro la decisione su reclamo dell’UAM che le negava il
diritto al sussidio per il 2007. La causa è stata stralciata dai ruoli il 12
novembre 2007. In quell’occasione l’UAM ha affermato:
“lo scrivente Ufficio rende noto a codesta
Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa
citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali
hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene
all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio
per l'anno 2007.
Nel corso delle prossime settimane la
controparte riceverà una nuova decisione basata sul proprio reddito
determinante (cfr. documento allegato).”
Le è stato concesso il sussidio per il 2007? In
caso di risposta affermativa a quanto è ammontato il premio residuo 2007
(dedotto il sussidio)?
3. Quando era domiciliato nel Canton __________
ha chiesto di poter beneficiare del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione obbligatoria? In caso di risposta affermativa, ha ottenuto
il sussidio? Per quale periodo?
4. Le chiediamo di trasmetterci copia degli
scritti tramite i quali ha annunciato il suo arrivo e la sua partenza dal
Canton __________ e il suo ritorno nel Canton Ticino.
La informiamo che richiameremo i suoi incarti
dall’Ufficio assicurazione malattie del Canton Ticino, dall’Ufficio di
tassazione di __________ e __________.” (doc. VII)
Il ricorrente ha
affermato:
“1.- non sono in grado di indicarle presso quale assicuratore ero
affiliato prima di essere assicurato d’ufficio. La mia “amministrazione” si
limita a titoli di studio conseguiti, ho la tendenza a non conservare nulla che
non mi sembri indispensabile.
2- il sussidio per il 2007 mi è stato concesso, ma non essendomi
ancora pervenuta la tassazione non è stato fissato nessun sussidio.
3- ho richiesto il sussidio in maniera retroattiva, quando ho
subito l’affiliazione coercitiva per i mesi luglio-settembre 2006 inclusi, per
un ammontare totale di 240.-
4- non ho copia degli scritti richiestimi. “(doc. XIII).
1.18. Il TCA ha chiesto all’UAM:
“il nostro Tribunale è chiamato a statuire in
merito all’affiliazione di RI 1, attualmente domiciliato in __________ (e, in
precedenza nel Canton __________) alla Cassa malati CO 1.
RI 1 è già stato oggetto di una procedura innanzi
a questo Tribunale quando ha contestato una vostra decisione su reclamo che
rifiutava l’assegnazione del sussidio 2007. Il TCA ha stralciato la causa dai
ruoli poiché divenuta priva di oggetto in seguito alla modifica della decisione
impugnata da parte vostra (sentenza 12 novembre 2007, inc. 36.2007.165).
Ciò premesso vi chiediamo quanto segue:
1.- RI 1 ha beneficiato del sussidio nel 2007? In
caso di risposta affermativa a quanto ammontava il sussidio mensile e a quale
assicuratore è stato versato?
2.- Siete a conoscenza presso quale assicuratore
era affiliato RI 1 RI 1 prima di essere assicurato d’ufficio dall’autorità di
sorveglianza del Canton __________ presso la CO 1 con effetto dal 1.7.2006?
3.- Vi chiediamo di voler trasmettere a questo
Tribunale l’incarto completo relativo a RI 1 per quanto concerne l’assegnazione
di sussidi negli ultimi anni.
4.- Quale autorità di sorveglianza avete ricevuto
da parte di assicuratori la notifica di affiliazioni o di cambiamenti di
affiliazione per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria di RI 1 nel corso
degli ultimi 12 anni? In caso di risposta affermativa vi chiediamo di volerci
trasmettere la corrispondenza in vostro possesso.
5.- Eventuali osservazioni.” (doc. VI)
L’amministrazione ha
risposto:
“1. Al momento attuale la richiesta di sussidio per l’anno 2007
non è ancora stata evasa da parte nostra. La stessa risulta in sospeso in
attesa di ricevere da parte dell’assicurato copia della notifica di tassazione
2004, come da nostra comunicazione allo stesso con email del 5 dicembre 2007
(cfr. incarto 2007).
2. Il nostro Ufficio non è a conoscenza dell’assicuratore presso
cui RI 1 era affiliato prima di essere assicurato d’ufficio dall’autorità di
sorveglianza nel __________.
3. RI 1 ha richiesto al nostro Ufficio i sussidi per gli anni 2007
e 2008. In allegato vi trasmettiamo gli incarti originali. Per quanto concerne
la pratica relativa all’anno 2008 vi comunichiamo che al momento attuale non è
ancora stata emessa alcuna decisione, in quanto il nostro Ufficio è in attesa
di ricevere copia della notifica di tassazione 2005.
4. In qualità di autorità di sorveglianza non abbiamo ricevuto
alcuna notifica di affiliazione o di cambiamento di assicuratore nel corso
degli ultimi 12 anni.” (doc. XI)
1.19. Il TCA ha chiesto alle
autorità __________:
“le __________ doit statuer dans l’affaire RI 1
contre CO 1 suite à votre décision d’affiliation d’office du mois de juillet
2006 (voir “allegato” 7).
Pour nous permettre de mieux comprendre les
faits, nous Vous prions de répondre aux questions suivantes:
1.- Pendant quelle période RI 1 a été domicilié dans le __________?
2.- Dans le passé, avant le 1.7.2006, RI 1 avait été affilié
auprès d’une autre Caisse-maladie?
3.- RI 1 a bénéficié de réductions de primes en
2006 (ou avant 2006)?
4.- RI 1 Vous a informé du départ pour le Canton du Tessin (quand
Vous-a-t-il informé)?
5.- Nous Vous demandons de nous envoyer une copie de la décision
d’affiliation d’office envoyée à RI 1. La décision a été envoyée par
recommandé? RI 1 a contesté la décision?
6.- Nous vous demandons de nous envoyer une copie
du dossier complet de RI 1 pour les années 2003 et suivant, concernant
l’affiliation d’office et la réduction de primes.” (doc. VII)
Il
__________ ha affermato:
“1. Périodes des séjours de Monsieur RI 1 dans le
canton de __________:
a. Venant d’un lieu inconnu: a séjourné à __________ du 09.10.1980 au
18.11.1991 (départ pour __________ (TI)).
b. Venant
de __________ (TI): a séjourné à __________ du 31.12.1993 au 27.10.1993 (recte:
2003: cfr. doc. XV/16) (dèpart pour __________ (TI)).
c. Venant
de __________ (TI): a séjourné à __________ du 16.02.2006 au 30.09.2006 (départ
pour __________ (TI)).
2. Selon les informations en notre possession,
Monsieur RI 1 n’avait pas d’affiliation auprès d’un assureur LAMal avant le
01.07.2006.
3. Monsieur RI 1 a bénéficié d’une reduction de
primes du 01.07.2006 au 30.09.2006.
4. L’__________ nous a avisé en date du
27.10.2006 du depart rétroactif de Monsieur RI 1 au 30.09.2006.
5. La decision d’affiliation d’office a été
envoyée par courier ordinaire et Monsieur RI 1 ne s’est pas oppose à cette
decision.” (doc. XV)
Da
rilevare che tra gli atti trasmessi dall’autorità __________ vi è una lettera
del 28 settembre 2006 dove l’insorgente ha scritto:
“je viens de prendre connaissance du courrier du 20.06.06, que
vous m’avez envoyé: Je tiens à attirer votre attention sur le fait que je ne
dispose pas d’un revenu regulier, je donne en effet des repetitions de
mathematiques, pour un revenu de 7000.-/8000.- fr annuels, sans payer de loyer
ni à monsieur __________, ni à mes parents domiciliés au Tessin. Je ne peux
simplement pas me permettre les frais occasionnés par la couverture d’une
caisse maladie.” (doc. XV/7)
1.20. Da parte sua l’ufficio di
tassazione, chiamato a trasmettere gli incarti fiscali del ricorrente, ha
affermato che l’assicurato “era domiciliato nel comune di __________ fino al
1994. In seguito ha trasferito il suo domicilio in un altro Cantone, per poi
tornare in Ticino, solo nell’arco del 2006. Di conseguenza non siamo in
possesso di alcun documento relativo agli anni 2001/2002, da lei richiesti.”
(doc. X)
Il 17 dicembre 2008 l’UT
ha comunicato al TCA di aver emanato le tassazioni 2003-2007 ed il 4 febbraio
2007 le tassazioni su reclamo (doc. XIX).
1.21. Il 24 marzo 2009 le parti sono
state sentite innanzi al TCA ed hanno affermato:
“Il Giudice riassume la situazione ed indica come
la decisione di affiliazione del Cantone di __________ non risulti formalmente
contestata e quindi si debba far capo alla stessa.
Dal 1.7.2006 quindi il ricorrente deve essere
ritenuto affiliato a CO 1.
L'assicuratore dà atto della volontà del sig. RI
1 subito manifestata appena avuto conoscenza della situazione di disporre di
una franchigia massima.
Questo desiderio è in particolare stato
manifestato con lo scritto raccomandato andato perso di cui è discussione agli
atti.
Alla luce di questo CO 1 è disposta a rivedere la
sua decisione, alla luce delle nuove informazioni acquisite in questa sede oggi e con l'istruttoria di causa, e
concedere la franchigia massima possibile per legge al sig. RI 1 riconoscendolo
anche come cliente online e posto al beneficio della opzione __________ ossia
l'opzione con cui, prima di ricorrere alle spese di un medico, l'assicurato si
impegna a contattare un servizio specifico della cassa che funge da filtro tra
il medico e l'assicurato.
Dal 1.7.2006 quindi con la copertura infortunio,
il sig. RI 1 è assicurato a CO 1 con franchigia massima e con la riduzione del
premio del servizio online e __________.
Le parti convengono che i premi luglio, agosto
settembre 2006 saranno calcolati sulla base delle tariffe del Canton __________
mentre successivamente vigeranno quelle del Cantone Ticino notoriamente più
basse.
CO 1 rinuncia alle spese di sollecito e richiamo,
mentre il sig. RI 1 non contesta l'assunzione delle spese di assunzione dei
precetti esecutivi.
Le parti danno atto che sulla somma nuovamente
calcolata dovranno poi essere percepiti interessi del 5%.
Dal canto suo il TCA verificherà con l'UAM
l'aspetto relativo al sussidio 2006 ritenuto che per i mesi in cui il domicilio
era a __________ ossia dal luglio a fine settembre 2006 un sussidio è stato
concesso dalle autorità di __________.
Scopo della verifica è accertare per i mesi da
ottobre a dicembre 2006 il tema del sussidio in favore del sig. RI 1.
Le parti danno atto che i premi definiti come
sopra con le massime franchigie e deduzioni possibili e con la maggiorazione
dei costi esecutivi rispettivamente degli interessi, saranno comunque
calcolati, ritenuti i sussidi concessi dal Cantone Ticino al sig. RI 1 per il
2007/2008 (il 2006 è soggetto a verifica).” (doc. XXIV)
1.22. Interpellato in merito, l’UAM
il 30 marzo 2009 ha affermato di aver concesso la riduzione del premio per
l’anno 2007 e per l’anno 2008 (doc. XXVI).
1.23. Il 30 aprile 2009 la CO 1 ha
trasmesso al TCA copia della proposta di accordo con il ricorrente (doc.
XXVIII), rifiutata dall’insorgente (doc. XXX). L’assicuratore ha chiesto al TCA
di decidere senza indugio, prendendo in considerazione la possibilità di
aggiungere una penalità al premio dell’assicurato (doc. XXIX).
Considerandi
2.1
Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’interessato è stato affiliato
correttamente all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, in
caso di risposta affermativa, a quale franchigia ha diritto.
2.2
Non è
oggetto del contendere, invece, l'eventuale supplemento del premio previsto
dall'art. 8 OAMal (e 5 cpv. 2 LAMal) giusta il quale il supplemento di
premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2
della legge, è riscosso per una durata pari ad (sic nel nuovo tenore della
legge) doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque
anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore
stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se
il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato,
l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate
equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
Infatti per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata
emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque
essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid.
1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto la decisione
impugnata non si esprime circa l’eventuale supplemento del premio dovuto
dall’assicurato. Per cui questo Tribunale non può decidere alcunché in merito.
Abbondanzialmente
va comunque evidenziato come competente a decidere in merito è
l'assicuratore, il quale deve esprimersi su questo punto tramite decisione
formale (cfr. STFA del 18 febbraio 2003 nella causa H, K 151/01, pubblicata in
DTF 129 V 159):
“1.
Oggetto del contendere è, in ordine, la
competenza del Cantone a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come
sull'obbligo di versare un supplemento di premio in seguito ad affiliazione
tardiva. Nel merito il ricorrente contesta da un lato la mancata esenzione,
con effetto dal 1° gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla
LAMal, dall'altro il mancato riconoscimento della carenza di colpa in relazione
con un'eventuale affiliazione tardiva.
Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle
assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia
violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere
d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente
inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art.
132.
OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
2.
2.1
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona
domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre
mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni
provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2
l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad
assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L'art. 10
OAMal prevede inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione
circa l'obbligo
d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché
le persone provenienti dall'estero siano informate e i genitori di neonati
siano informati tempestivamente (cpv. 1). L'autorità cantonale competente
decide delle domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la
versione in vigore dal 1° gennaio 1997 in lingua tedesca e francese) e all'art.
6.
cpv. 3 (cpv. 2).
2.2
In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6
cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle
persone che non hanno assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno
assolto
tempestivamente. L'assenza di copertura della
persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché
l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi
un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b,
K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel
caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.
2.3
Alla luce della prassi succitata l'UAM non
poteva quindi statuire
sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla
Cassa malati X con
effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli
affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non
essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti,
secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti
dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione.
Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali
risultano fondate.
2.4
L'insorgente contesta pure la competenza del
Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di
premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione
in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno
dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio
se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi
indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta
oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate
equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per
l'art. 8 OAMal il supplemento di premio è riscosso per una durata pari al
doppio di quella del ritardo d'affiliazione. L'assicuratore stabilisce il
supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.
2.5
Dal tenore delle disposizioni citate emerge
chiaramente che
l'assicuratore è senz'altro competente per
stabilire sia l'ammontare del premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è
del resto contestato.
Né la legge né la relativa ordinanza federale si
esprimono per contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del
pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile.
Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di
affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma
l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio
più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I
114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si deve quindi dedurre che il
legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di
fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche
di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K
97/00; si confronti in tal senso anche Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
pag. 39).
Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità
amministrativa cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a
statuire sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su
questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere
accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno
annullati.
3.
In considerazione delle succitate conclusioni
questa Corte può quindi unicamente pronunciarsi sull'eventuale esenzione
dall'obbligo assicurativo dell'assicurato dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre
1999.
”
A
proposito del supplemento del premio va rilevato che il TFA, con sentenza del
25.
febbraio 2003, pubblicata in DTF 129 V 267 = SVR 2003, KV nr. 24, pag. 91
segg., ha stabilito che la legge non permette la percezione di premi arretrati,
ma impone la fissazione, da parte dell'assicuratore, di un premio superiore a
quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento al premio mensile,
che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a decidere in merito
è l'assicuratore presso cui l'interessato si è affiliato tardivamente e non
l'autorità cantonale.
Il TFA ha
affermato:
"
(…)
3.3
L'art. 5 al. 2 LAMal ne
permet pas la perception de primes arriérées, mais impose la fixation par
l'assureur à l'assuré qui s'est affilié tardivement d'une prime supérieure à
celle de ses autres assurés (Message du Conseil fédéral, loc. cit.). Aussi la
sanction
n'a-t-elle, d'emblée, pas été conçue sous la forme
d'une prime unique exigible à l'affiliation, mais comme un supplément aux
primes mensuelles (EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerische
Bundesverwaltungsrecht, note 49, p. 13), dont la durée de perception
(Erhebungsdauer dans le texte allemand de l'art. 8 al. 1 OAMal) correspond au
double de la durée du retard d'affiliation mais à un taux n'excédant pas 50%.
(…)
La délégation de compétence au Conseil fédéral
prévue par l'art. 5 al. 2 LAMal portant sur la fixation de taux indicatifs
tenant compte, notamment, de la durée du retard, il faut admettre que le
législateur a délégué le soin de régler la question du rapport entre la durée
du retard et celle de la sanction au Conseil fédéral. Aussi n'est-il pas
nécessaire d'examiner si le non-plafonnement de la durée de la sanction
constitue une lacune, proprement dite ou non, de la loi (cf. ATF 122 I 255 consid.
6a, 121 III 225 ss) et si les conditions auxquelles le juge peut combler une
lacune de la loi sont réunies (cfr. ATF 127 V 41 consid. 4b/cc, 123 V 130
consid. 2, 121 III 226, 121 V 176 consid. 4d, 119 V 254 ss consid. 3b et le
références citées). Il suffit, en effet, de constater que l'application de la
norme réglementaire peut aboutir au prononcé de sanctions dont la durée n'est
plus dans un rapport raisonnable avec l'omission fautive qui les justifie -
elles violent, partant, l'exigence constitutionnelle de proportionnalité (art.
36.
al. 3 Cst.) - et que la règle de l'art. 8 al. 1 OAMal ne peut, partant, être
appliquée dans tous les cas sans correctif.
Le cas d'espèce, dans lequel l'obligation
d'assurance a été violée soixante-dix mois durant et où, partant, la sanction
devrait être infligée pendant 132 mois, soit onze ans, est, à cet égard,
exemplaire.
4.3
La perception de (sur)primes d'assurance à
tire de sanction administrative en cas de violation d'une obligation
d'assurance est également prévue dans le domaine de l'assurance-accidents
obligatoire (v. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985,
p. 580).
Conformément à l'art. 95 al. 1 LAA (Primes
spéciales) si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la
CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à
son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit
auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des
primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé
lorsque d'une manière inexcusable l'employeur s'est dérobé à l'obligation
d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la
part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à
dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève
au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus.
L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
La similitude des problématiques réglées (la
sanction en cas de retard d'affiliation) et des solutions données
respectivement par les art. 5 al. 2 LAMal et 95 LAA (une surprime) justifie que
l'on applique par analogie au supplément de prime de la LAMal le délai maximal
de cinq ans applicable à la prime spéciale de l'art. 95 LAA. Ce délai
correspond, du reste, quant à sa durée, à celui de l'art. 94 al. 1 LAA (sur
l'application par analogie de cette disposition dans le domaine de la LAMal, v.
MAURER Krankenversicherungsrecht, pp. 145 s. relatif au paiement des arriérés
de primes dans l'assurance-accidents obligatoire). (…)"
2.3
Secondo
l'art. 3 LAMal
“1
Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare
dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2.
Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone
beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2
capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3.
Può estendere l’obbligo
d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a
quelle che:
a. esercitano un’attività in
Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede
in Svizzera.”
Giusta
l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa
risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro
delle sue relazioni e dei suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in
ambito AVS: DTF 130 V 404; DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata;
DTF 123 III 100).
Perché
possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,
che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di
residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,
dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag.
238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata).
Vi è
residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo
periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti
di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue
relazioni interpersonali.
La
continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di
domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in
tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare
il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi
rapporti con esso (DTF 41 II 51).
L’intenzione
di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle
circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e
dev’essere riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag.
238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata).
Secondo
il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono
i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia
(DTF 88 III 135).
Per
contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono
pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1,
consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono
unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé,
determinanti.
Va,
peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di
rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente
che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle
sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa
stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51).
Infine,
per l’art. 26 CCS la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e
il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una
casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.
2.4
In DTF 125 V
76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le
persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio
dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che
non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata
e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora
valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica
dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli
abitanti
2.5
Va
innanzitutto rilevato che l’assicurato, nato nel __________, domiciliato in
Svizzera e, apparentemente, non affiliato presso un qualsiasi assicuratore
contro le malattie da diverso tempo (cfr. doc. A16: “non ho mai fatto
richiesta scritta, né verbale, presso l’ufficio dell’assicurazione malattia, né
presso qualsiasi altro ufficio o autorità per essere affiliato a un
assicuratore”) è tenuto, ex art. 3 LAMal, ad essere assicurato nel nostro
Paese.
A questo
proposito va rammentata una decisione K 28/02 e 30/02 del 29 gennaio 2003 dove
il Tribunale federale ha affermato:
“Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse.
Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation
d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références).
Les assureurs doivent faire valoir leurs
prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement des
primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64
LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations -
par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions
sur opposition au sens de l'art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à
payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires selon l'art. 80 LP (ATF 126 V 268 sv. consid. 4a et les
références).
5.
Il est constant que M.________, domicilié en
Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 LAMal).
Il ne saurait se soustraire au principe de l'obligation
d'assurance. A cet égard, comme en procédure cantonale, il se prévaut de la
violation d'un certain nombre de normes constitutionnelles. Il invoque en
particulier, la protection de la sphère privée (art. 13 Cst et 8 CEDH), la
liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst. et 9 CEDH), de même que la
liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., en affirmant que la loi est
manifestement contraire à la Constitution fédérale et à la CEDH. Mais son argumentation est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral
des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit
international (art. 191 Cst.).
Le Tribunal fédéral des assurances a certes le
pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit
international, mais il ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Andreas
Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1,
Berne 2000, p. 649, ch. 1835). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a
néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à
la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la
liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique
garantie par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 N° KV 151 p. 119 consid. 3a et les
arrêts cités), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt
D. et P. du 26 juin 2001, K 48/01). On ne voit pas en quoi il en irait
différemment en ce qui concerne les autres droits fondamentaux invoqués par
M.________ à l'appui de ses conclusions.
6.
En conséquence, bien qu'il n'ait plus payé de cotisations à
l'assurance-maladie, M.________ n'a pas cessé d'être soumis à l'obligation
d'assurance, de sorte que, contrairement à ce qu'il semble croire, sa
couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal).
La caisse était donc en droit de poursuivre le prénommé pour le
montant des primes d'avril, mai et juin 2000, demeurées impayées, ainsi que
pour les frais de rappel causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276, not.
277.
consid. 2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117; ch. 16.1 des conditions générales
d'assurance [CGA] d'ASSURA valables dès 1999). A cet égard, l'interprétation
qu'a faite le premier juge de la traduction française de l'arrêt ATF 125 V 276 publiée
dans RAMA 1999 N° KV 88 p. 440 n'est pas conforme à ce qu'a retenu la Cour de
céans. Selon cette jurisprudence, il y a faute de l'assuré, lorsque, par son
comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à
payer ses cotisations.
7.
Dans ce contexte, il n'y a pas de place pour l'application des
règles du Code des obligations sur la conclusion des contrats, de sorte que
l'argumentation développée par M.________ sur la liberté contractuelle est
vaine.” (sottolineature del redattore)
In
concreto, l’insorgente sembra contestare la decisione dell’autorità __________
di affiliarlo presso la CO 1, facendo valere di non essere mai stato informato
dell’obbligo assicurativo, né di aver mai ricevuto la decisione di
affiliazione. Egli tuttavia da una parte ammette di non aver mai avvisato le
autorità __________ della modifica del suo indirizzo, sottraendosi in questo
modo in maniera illecita alla notifica della decisione, che tra l’altro, lo
stesso ricorrente ammette essere stata inviata al suo precedente indirizzo
laddove afferma che il suo amico __________ “dice di avemeli
inviati a __________ limitandosi a cancellare l’indirizzo di __________”
e che il suo amico “potrebbe averli effettivamente ricevuti, ha cancellato
l’indirizzo di __________ per sovvrascrivervi quello di __________, non lo
nego, ma a me non sono mai giunti. Non avevo dato particolari istruzioni a __________,
mi stava solo facendo un favore, e io ho pensato che il mio soggiorno virtuale
sarebbe trascorso nell’anonimato più assoluto.” (sottolineatura del
redattore). Del resto anche in sede di udienza l’interessato non ha contestato le
affermazioni del Giudice ivi riportate e del seguente tenore: “Il Giudice
riassume la situazione ed indica come la decisione di affiliazione del Cantone
di __________ non risulti formalmente contestata e quindi si debba far capo
alla stessa. Dal 1.7.2006 quindi il ricorrente deve essere ritenuto affiliato a
CO 1” (doc. XXIV).
D’altra parte il
ricorrente, obbligato per legge ad assicurarsi in Svizzera (cfr. art. 3 LAMal),
non ha comprovato in nessun modo di essersi affiliato contro le malattie presso
altri assicuratori.
Anzi, l’insorgente può
dirsi fortunato di non essere stato scoperto in precedenza dalle competenti
autorità di vigilanza che avrebbero potuto e dovuto affiliarlo in precedenza.
L’interessato, che, come emerge dagli atti, si trova in una situazione di
grande disordine amministrativo, cerca inutilmente di sfuggire al suo obbligo assicurativo
che la LAMal ha voluto imporre a tutte le persone domiciliate in Svizzera, per
garantire una solidarietà tra tutti gli assicurati (DTF 125 V 76).
Del resto il ricorrente ha
nel frattempo richiesto ed ottenuto i sussidi per il pagamento dei premi della
Cassa malati sia dal Canton __________, per il periodo durante il quale è stato
ivi affiliato, sia dalle autorità cantonali ticinesi per gli anni 2007 e 2008, ai
quali non ha rinunciato, e dimostrando in questo modo di sapersi attivare
laddove vi è necessità di ottenere aiuti dallo Stato.
Non va poi dimenticato che
se l’insorgente non avesse voluto affiliarsi presso la CO 1, nulla gli avrebbe
impedito, negli anni in cui non è stato affiliato presso alcuna Cassa malati,
di chiedere delle offerte ad altri assicuratori e di scegliere quella che più
gli conveniva. Emerge infatti dagli atti che l’interessato ha comunque fatto
capo al sito comparis.ch che si occupa prevalentemente di comparare i premi dei
vari assicuratori presenti sul territorio svizzero. Appare assai sorprendente
che l’insorgente non sapesse dell’obbligo assicurativo, oggetto di ampie
discussioni a livello nazionale, ma conoscesse il sito sul quale trovare le
migliori offerte.
Anche le lamentele
dell’assicurato circa la non perfetta corrispondenza dell’offerta conciliativa
della Cassa con quanto affermato in corso di udienza vanno respinte.
La Cassa ha infatti
offerto all’insorgente la possibilità di pagare l’importo minimo possibile,
venendo incontro alle sue richieste e permettendogli di affiliarsi, addirittura
con effetto retroattivo, all’offerta CO 1 __________, annullando nel contempo
le spese di sollecito e di richiamo e mettendolo in questo modo in una
situazione privilegiata rispetto ad altri assicurati. L’interessato a questo
proposito non può pretendere di poter usufruire dell’assicurazione CO 1 __________
anche nel 2006, ossia addirittura prima che fosse offerta a tutti gli altri
assicurati e di essere messo già nel 2006 a beneficio della franchigia massima
allorché non si è attivato in precedenza per cercarsi un altro assicuratore.
Il ricorrente non può trarre
alcun beneficio dal verbale di udienza del 24 marzo 2009, proprio perché si
trattava semplicemente di un’offerta della Cassa che andava ancora definita nei
dettagli e che, se accolta dall'assicurato, doveva poi ancora essere avallata
dal giudice di merito se il ricorso non fosse stato ritirato.
2.6
Anche per quanto concerne la
richiesta di cambiare assicuratore il ricorrente si trova nel torto.
Infatti, va qui rammentato
che per l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare
assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso
di tre mesi.
L’art. 7 cpv. 2 LAMal
prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con
preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la
validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi
approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi
d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.
A norma dell’art. 7 cpv. 3
LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo
domicilio o cambia posto di lavoro,
l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio
dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.
Giusta l’art. 7 cpv. 4
LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di
un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il rapporto
assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13.
Per l’art. 7 cpv. 5 LAMal
il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato
a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzione della
protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire
all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.
L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata
sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.
Per l’art. 7 cpv. 6 LAMal il precedente assicuratore che impedisce il
cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante,
in particolare la differenza di premio.
A norma dell’art. 7 cpv. 8
LAMal, in caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non
può costringere l’assicurato a disdire
anche le assicurazioni complementari di cui all’articolo 12 stipulate presso di
lui.
Per l’art. 7 cpv. 8 LAMal
l’assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui
all’articolo 12 per il solo motivo che l’assicurato cambia assicuratore per
l’assicurazione sociale malattie.
Con
sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima
Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo
del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento
d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata
può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di
un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore
ricettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso
perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede
lo scioglimento del rapporto assicurativo.
Nel caso
esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998
è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto
assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31
dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.
Per
quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con
sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che
qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta
comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della
protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine
del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel caso
giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato
al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10
gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31
gennaio 1997.
Infine,
l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di
cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di
assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo
che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista
dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo
assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela
illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso
può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5
seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del
danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità
di quello precedente (cons. 5.4).
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,
assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze
della mora.
Per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa
della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare
sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
In concreto, l’assicurato
non ha adempiuto le condizioni previste dagli articoli sopra indicati. Ritenuto
inoltre che si trova in mora, non avendo pagato i premi, ogni sua richiesta di
cambiare assicuratore va respinta.
2.7
L’unico punto sul quale
l’insorgente ha ragione è l’applicazione di una franchigia superiore rispetto a
quella di fr. 300 figurante anche nella polizza del 2007, come del resto ammesso
dall’assicuratore in sede di udienza (doc. XXIV:”L’assicuratore dà atto
della volontà del sig. RI 1 subito manifestata appena avuto conoscenza della
situazione di disporre di una franchigia massima”).
Infatti, l’insorgente ha
comprovato di aver trasmesso per raccomandata un invio ricevuto dalla Cassa il
24.
ottobre 2006 (doc. 24). L’assicurato in sede di ricorso ha prodotto tale
scritto, del seguente tenore: “je rifuse l’inscription à la CO 1 faite par
le service assurance maladie du canton de __________”, “en voie
cautelative je veux la franchise maximale (si l’affiliation était vraiment
obbligatorie)” e “ je vous informe de mon changemente d’adresse: RI 1”
(doc. A3).
L’assicuratore non è invece
stato in grado di stabilire il contenuto della raccomandata.
Ora, l’onere
della prova dell’avvenuta notifica di un atto incombe alla persona che intende
prevalersene (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa
data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal
destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). Questa prova può essere tuttavia
portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità
amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il
principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di
un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1
LAVS). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994
nella causa K. (C 94/94), il Tribunale federale delle assicurazioni ha
riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad
esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in
quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si
vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In quell’occasione il TFA ha affermato:
" Zu prüfen bleibt somit, ob mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit angenommen oder mittels Beweismassnahmen ausgewiesen werden
kann, dass das offenbar nicht mehr auffindbare Original des Formulars für die
Meldung schlechtwetterbedingter Arbeitsausfälle der bei der Verwaltung am 4.
November 1993 eingegangenen Sendung tatsächlich beigelegt worden ist. Dies
hängt wesentlich davon ab, was der damals verschickte Umschlag sonst noch
enthielt.
Wie sich den vom
kantonalen Arbeitsamt bei der Arbeitslosenkasse eingeholten und im vorliegenden
Verfahren zusammen mit der Vernehmlassung beigebrachten Unterlagen entnehmen
lässt, beinhaltete dieser effektiv die auf den Oktober 1993 bezogenen und für
die Abrechnung bei der Arbeitslosenkasse bestimmten Angaben, nämlich – nebst
Lohnabrechnungskopien – die Originale der Formulare "Antrag auf
Schlechtwetterentschädigung", "Abrechnung über die wetterbedingten
Arbeitsausfälle" und "Rapport über die wetterbedingten
Ausfallstunden". Da der Inhalt der Sendung somit beweist, dass sich die
beschwerdeführende Firma am 3. November 1993 gerade wegen der
Schlechtwetterentschädigung für den Monat Oktober 1993 an die Verwaltung
wandte, ist von der Vermutung auszugehen, dass darin auch das Original des
Formulars für die Meldung wetterbedingter Arbeitsausfälle im Oktober 1993
enthalten war. Es verhält sich diesbezüglich nicht wesentlich anders als
bei der Versendung eines Schriftstücks mit eingeschriebener Post, wo die
Rechtsprechung erkannt hat, dass, wer den Aufgabeschein und die zurückbehaltene
Kopie des Schriftstückes vorweisen kann, die Vermutung für sich hat, die
fragliche Eingabe habe sich tatsächlich im eingeschrieben versandten Umschlag
befunden. So kann beispielsweise eine rechtzeitige Beschwerdeeinreichung
als nachgewiesen gelten, wenn eine Postquittung oder ein anderer Empfangsschein
für eine Sendung vorgelegt wird, in der die behauptete Rechtsschrift enthalten
gewesen sein kann. Macht die Behörde in einem solchen Fall einen andern Inhalt
geltend, liegt es grundsätzlich an ihr, hiefür den Nachweis zu erbringen.
Die blosse Erklärung, es erscheine in hohem Grade unwahrscheinlich, dass die
Eingabe in der Kanzlei verloren gegangen sei, genügt dazu nicht (ZAK 1985 S.
130). Da das kantonale Arbeitsamt im vorliegenden Fall nichts vorbringt, das
gegen die sich zunächst zugunsten der beschwerdeführenden Firma auswirkende
Vermutung spricht, ist von der Richtigkeit ihrer Darstellung auszugehen, was
zur Gutheis-sung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.“ (sottolineature del redattore)
In concreto è stato
comprovato che l’insorgente, il 23 ottobre 2006, ha spedito,
tramite raccomandata, uno scritto all’assicuratore.
Poiché
l’insorgente ha prodotto il contenuto della busta, mentre l’assicuratore non è
stato in grado di comprovare alcunché, questo Tribunale, in applicazione della
succitata giurisprudenza, deve concludere che l’assicurato ha trasmesso alla
cassa malati il doc. A3, con il quale ha chiesto l’applicazione della
franchigia massima possibile, ossia fr. 2'500.
Ritenuto
tuttavia che la modifica può avvenire solo per l’anno successivo, l’aumento
della franchigia ha effetto dal 1° gennaio 2007 (cfr. art. 94 OAMal).
In questo
senso la decisione va modificata. Ritenuto inoltre che nel frattempo l’autorità
cantonale ha concesso i sussidi per il pagamento del premio per gli anni 2007 e
2008, anche l’ammontare dovuto dall’assicurato si riduce di conseguenza.
In queste
condizioni, accertato l’obbligo assicurativo dell’insorgente, rilevato che dal
1° gennaio 2007 beneficia della franchigia massima di fr. 2'500 e che nel 2007
e 2008 ha diritto al sussidio, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto
rinviato alla Cassa affinché ricalcoli con precisione il debito del ricorrente,
tenuto conto che quest’ultimo sarà tenuto a pagare, oltre alle spese esecutive
ed agli interessi, anche le spese di sollecito e di richiamo per gli scritti
inviati al suo domicilio a __________.
Per
quanto concerne il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva
previsto dall’art. 8 OAMal, compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento di
premio, come indicato al consid. 2.2, non essendo oggetto di decisione il
Tribunale cantonale non può esprimersi in merito.
Spetterà
alla Cassa, se lo ritiene opportuno, emettere una decisione formale anche su
questo punto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é parzialmente accolto.
La
decisione impugnata, nella misura in cui concerne l’ammontare del debito di RI
1, è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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