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Decisione

36.2008.92

Incasso partecipazioni. Spese della Cassa. Nessun interesse può essere preteso

22 ottobre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30

giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1

OAMal).

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,

l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei

quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti

arretrati (art. 105 b cpv. 2)

Se

l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3).

Conformemente

all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la

rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo

pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione.

Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il

periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle

prestazioni. La sospensione termina non

appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della

richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai

certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le

disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante

la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non

possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.

Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle

partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione

irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le

condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a

carico dei costi.

Come

rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della

legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se

l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve

informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute

all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare

l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può

cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7

capoversi 1 e 2 della legge.

4. In

concreto __________ non ha onorato le seguenti partecipazioni dettagliatamente

elencate nel titolo di credito contenuto nel PE 16 gennaio 2008 (doc. 6)

rispettivamente nel doc. 5 e comprovate - pur non essendo come tali contestate

dai ricorrenti - dietro richiesta del giudice delegato con la produzione dei

documenti annessi allo scritto 24 settembre 2008 (doc. XI).

Come indicato i ricorrenti

non contestano tali prestazioni ricevute.

5. Accertata l'entità del debito dei ricorrenti occorre esaminare se

l’insorgente debba inoltre versare gli importi delle spese pretese

dall’assicuratore.

Come

evocato in precedenza e sulla scorta dei principi già ricordati nelle sentenze

citate se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in

misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art.

105 b cpv. 3 OAMal).

6. In

concreto come rammenta CO 1 nello scritto 24 settembre 2008 l'assicuratore è

abilitato dalla condizioni d'assicurazione a percepire spese procedurali.

In

effetti, dal doc. 12 - prodotto a seguito dell'intervento del giudice delegato

- emerge (Regolamento assicurazioni secondo LAMal, art. 14.3) che le spese per

richiami ed esecuzioni sono a carico degli assicurati.

L'importo

richiesto di CHF 758.60 appare già comprensivo delle spese dei richiami (si

veda a titolo d'esempio il doc. 3), spese per richiami che appaiono

proporzionate ed adeguate all'importanza del debito, alla sua struttura ed agli

interventi posti in atto dall'assicuratore. Un'ulteriore spesa di CHF 50 quale

"tassa d'incasso" non appare invece ammissibile poiché sproporzionata

(se aggiunta alle spese di richiamo) e comunque non prevista dal Regolamento

citato (che fa riferimento alle spese per richiami ed a quelle esecutive: PE

ecc. …). Su questo aspetto il ricorso va parzialmente accolto.

7. CO

1 non chiede gli interessi sugli importi pretesi invece nell'indicazione del titolo

di credito del PE.

Sul tema

degli interessi occorre rammentare quanto esposto nella sentenza 36.2007.147

del 3 ottobre 2007:

"

(...)

Infine, circa gli interessi (...), per l'art. 26 cpv.

1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti

ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90

cpv. 2 OAMal).

Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata

in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in

vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione di

interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non

corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto

l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.

(...)"

Ne

discende che, correttamente, CO 1 non ha preteso – con la decisione su opposizione

– interessi sul credito vantato.

Alla luce

di quanto precede il signor __________ è condannato al pagamento dell'importo

complessivo di CHF 758.90 senza interessi. Per tale somma è rigettata

l'opposizione interposta al PE n° __________ dell'UEF di __________.

8. Con

il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata

in vigore.

A

proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova

legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett.

a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1

LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito

del procedimento.

Possono

essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la

decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art.

99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di

quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è

necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso

non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che

venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal

fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

Infine,

l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario

simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella

stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni

applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. __________,

__________, è condannato al pagamento in

favore

dell'assicuratore sociale CO 1, __________, l'importo di CHF 758.90.

1.2. Per

l'importo di cui sub. 1.1. è rigettata l'opposizione

interposta al PE __________ dell'UE di __________ del 16 gennaio

2008.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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