36.2008.92
Incasso partecipazioni. Spese della Cassa. Nessun interesse può essere preteso
22 ottobre 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2008.92
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Incasso partecipazioni. Spese della Cassa. Nessun interesse può essere preteso
INCASSO
INTERESSI
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
SPESE / ONERI
art. 64 LAMAL
art. 64 let. a LAMAL
art. 105 OAMAL
art. 105 let. a OAMAL
art. 105 let. b OAMAL
art. 105 let. c OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.92
ir/gm
Lugano
22 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 giugno
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. I
coniugi RI 1, con i figli minorenni __________ e __________, sono assicurati
presso CO 1 per le coperture obbligatorie volute dalla LAMal.
Ritenendo i
signori RI 1 in ritardo nel pagamento di "diverse partecipazioni ai costi
di cura (periodo da marzo 2007 ad agosto 2007) per un importo totale di fr.
758.90", CO 1 ne ha sollecitato il pagamento ed ha quindi fatto spiccare
nei confronti di __________ un PE (n° __________) dall'Ufficio Esecuzioni di __________
per detto importo maggiorato dei costi di procedura (spese).
B. Il
debitore ha interposto opposizione all'atto esecutivo e, con decisione formale
del 4 marzo 2008 (doc. 7), l'assicuratore ha confermato l'importo dovuto
(maggiorato questa volta delle spese esecutive e degli interessi) rigettando
l'opposizione interposta al PE citato.
Il 2 aprile
2008 i signori RI 1 si sono opposti alla decisione formale che, il 13 giugno
2008, è stata confermata limitatamente all'importo di CHF 808.90.
C. Con
ricorso pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 9 luglio 2008 RI
1 si aggravano contro il provvedimento segnalando di avere informato CO 1
"di avere delle difficoltà" per problemi legali, economici e di
salute.
In
particolare __________ "non percepisce più niente dal 22 aprile 2008"
ed è malato. I ricorrenti propongono alla Cassa "una compensazione dare –
avere" con pagamento rateale del saldo non avendo altre possibilità con la
sola entrata della rendita AI di __________.
CO 1, dal
canto suo, propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti che, laddove
necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
D. Ai
ricorrenti è stata data la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove.
Il
5 settembre 2008 il giudice delegato ha interpellato l'assicuratore chiedendo la
produzione di specifica documentazione e dettagliate informazioni (doc. III).
L'assicuratore si è espresso in merito il 24 settembre successivo.
Nel
frattempo, con scritto pervenuto il 24 settembre 2008, i signori RI 1 hanno comunicato
al Tribunale di essersi visti notificare altre procedure esecutive, hanno comprovato
le loro difficoltà economiche mediante produzione di estratto UE, ed indicano -
da parte di CO 1 - come tutto sarebbe stato "interrotto" con il rilievo
di grave difficoltà per le cure mediche.
La
signora __________ è stata avvisata della possibilità, se non già esperita, di domandare
prestazioni complementari quale beneficiaria di una rendita AI.
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato
e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati
premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i
costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le
riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU
2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo
l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli
assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora
compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota
percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93
cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli
assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati
possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103
capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500,
1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200,
300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani
adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.
Per
l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,
assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze
della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato
non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione
per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni
finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora
e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo
informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di
vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le
prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma
dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
L'art.
90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi
dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1
OAMal).
Fatti
I
premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un
richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.
Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30
giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1
OAMal).
Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,
l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei
quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti
arretrati (art. 105 b cpv. 2)
Se
l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3).
Conformemente
all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione
dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la
rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo
pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione.
Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il
periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle
prestazioni. La sospensione termina non
appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della
richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai
certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le
disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante
la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non
possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.
Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle
partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione
irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le
condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a
carico dei costi.
Come
rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della
legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se
l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve
informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni
ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima
della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino
a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto
termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute
all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare
l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può
cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7
capoversi 1 e 2 della legge.
4. In
concreto __________ non ha onorato le seguenti partecipazioni dettagliatamente
elencate nel titolo di credito contenuto nel PE 16 gennaio 2008 (doc. 6)
rispettivamente nel doc. 5 e comprovate - pur non essendo come tali contestate
dai ricorrenti - dietro richiesta del giudice delegato con la produzione dei
documenti annessi allo scritto 24 settembre 2008 (doc. XI).
Come indicato i ricorrenti
non contestano tali prestazioni ricevute.
5. Accertata l'entità del debito dei ricorrenti occorre esaminare se
l’insorgente debba inoltre versare gli importi delle spese pretese
dall’assicuratore.
Come
evocato in precedenza e sulla scorta dei principi già ricordati nelle sentenze
citate se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in
misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art.
105 b cpv. 3 OAMal).
6. In
concreto come rammenta CO 1 nello scritto 24 settembre 2008 l'assicuratore è
abilitato dalla condizioni d'assicurazione a percepire spese procedurali.
In
effetti, dal doc. 12 - prodotto a seguito dell'intervento del giudice delegato
- emerge (Regolamento assicurazioni secondo LAMal, art. 14.3) che le spese per
richiami ed esecuzioni sono a carico degli assicurati.
L'importo
richiesto di CHF 758.60 appare già comprensivo delle spese dei richiami (si
veda a titolo d'esempio il doc. 3), spese per richiami che appaiono
proporzionate ed adeguate all'importanza del debito, alla sua struttura ed agli
interventi posti in atto dall'assicuratore. Un'ulteriore spesa di CHF 50 quale
"tassa d'incasso" non appare invece ammissibile poiché sproporzionata
(se aggiunta alle spese di richiamo) e comunque non prevista dal Regolamento
citato (che fa riferimento alle spese per richiami ed a quelle esecutive: PE
ecc. …). Su questo aspetto il ricorso va parzialmente accolto.
7. CO
1 non chiede gli interessi sugli importi pretesi invece nell'indicazione del titolo
di credito del PE.
Sul tema
degli interessi occorre rammentare quanto esposto nella sentenza 36.2007.147
del 3 ottobre 2007:
"
(...)
Infine, circa gli interessi (...), per l'art. 26 cpv.
1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti
ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90
cpv. 2 OAMal).
Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata
in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in
vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione di
interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non
corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto
l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.
(...)"
Ne
discende che, correttamente, CO 1 non ha preteso – con la decisione su opposizione
– interessi sul credito vantato.
Alla luce
di quanto precede il signor __________ è condannato al pagamento dell'importo
complessivo di CHF 758.90 senza interessi. Per tale somma è rigettata
l'opposizione interposta al PE n° __________ dell'UEF di __________.
8. Con
il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata
in vigore.
A
proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova
legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett.
a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1
LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito
del procedimento.
Possono
essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art.
99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di
quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è
necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso
non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la
decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che
venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a
questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal
fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Infine,
l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario
simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella
stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni
applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
1.1. __________,
__________, è condannato al pagamento in
favore
dell'assicuratore sociale CO 1, __________, l'importo di CHF 758.90.
1.2. Per
l'importo di cui sub. 1.1. è rigettata l'opposizione
interposta al PE __________ dell'UE di __________ del 16 gennaio
2008.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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