36.2008.94
Richiesta del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base respinto poiché il reddito imponibile supera il reddito determinante stabilito dal decreto esecutivo cantonale app
10 settembre 2008Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.94
Data decisione, Autorità:
10.09.2008, TCA
Titolo:
Richiesta del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base respinto poiché il reddito imponibile supera il reddito determinante stabilito dal decreto esecutivo cantonale applicabile nel caso concreto
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CALCOLO AUTONOMO
DIMINUZIONE DEL REDDITO
REDDITO IMPONIBILE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.94
cs
Lugano
10 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 (recte: 9) giugno
2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 maggio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 ha postulato, l’8 novembre 2007, per lui e sua moglie, la concessione del
sussidio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2008
(doc. I).
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito
determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.
C. Contro
la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto, facendo valere di non
ritenere valide le motivazioni dell’autorità cantonale, in particolare per
quanto concerne l’ammontare del reddito, superiore a fr. 32'000, ritenuto
dall’UAM.
L’insorgente
rileva di percepire una pensione di fr. 3'200, oltre a fr. 1'200 che la moglie
riceve per l’assistenza a domicilio della sorella invalida, importo che
tuttavia viene utilizzato per le necessità di quest’ultima. Per quanto concerne
le uscite, il ricorrente rammenta di dover pagare un’ipoteca di fr. 2'200,
oltre alle spese per il mantenimento che, laddove necessario, possono essere
documentate (doc. I).
D. Con
risposta del 21 luglio 2008 l’UAM propone la reiezione del ricorso (doc. V).
Dopo aver ribadito che l’insorgente supera ampiamente i limiti di reddito
fissati dal Decreto esecutivo cantonale del 10 ottobre 2007 per ottenere il
sussidio sulla base della tassazione 2005, l’autorità cantonale ha esaminato
se, in virtù dell’art. 31 Reg. LCAMal, sarebbe possibile procedere con il
calcolo autonomo del reddito, giungendo ad una conclusione negativa.
E.
Pendente causa il TCA ha richiamato la tassazione fiscale 2005 del
ricorrente, dandogliene informazione (doc. VII e seguenti).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
Considerandi
2.
Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge
sull'assicurazione obbligatoria
contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente
Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
In caso di modifica
delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di
regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza K 139/06 del 31
gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).
Nella fattispecie,
dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008 il nuovo regolamento va
posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della
riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di
premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4.
Con
l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento
d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il
reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti
casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi
di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
5.
Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.:
sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004,
inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004
; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante
del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto
con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
(…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre
deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di
attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non
è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con
il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di
trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3
settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale
l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva
conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo
Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la
sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del
14.
settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.
36.2005
-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005
(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del
30.
novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6.
Nel
caso in esame la richiesta di sussidio per il 2008 va innanzitutto esaminata
sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2005, determinante ai fini di
stabilire il diritto all’aiuto statale (cfr. DE del 10 ottobre 2007). Dai dati
fiscali emerge un reddito imponibile di fr. 60’300, da cui un reddito
determinante di fr. 61'000 (art. 30 LCAMal), superiore all’importo limite di
fr. 32'000 che conferisce il diritto al sussidio per le famiglie.
Va qui
rammentato che per costante giurisprudenza, ogni tassazione è presunta conforme
alla realtà. L’amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità
di tassazione.
L'autorità
di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato
a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi
sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione
del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni
sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale (cfr.
STCA del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104+105). Per cui, ritenuto che la
tassazione fiscale 2005 è cresciuta incontestata in giudicato, l’interessato
non può più metterne in dubbio l’esattezza.
In
ragione del fatto che l’insorgente, con il ricorso, ha fatto valere di disporre
unicamente di una rendita di vecchiaia di fr. 3'200, oltre ad un importo di fr.
1'200 che la moglie percepisce per l’assistenza a domicilio della sorella
invalida e del fatto che l’interessato ha indicato di dover far fronte ad un
debito ipotecario di fr. 2'200 mensili oltre ad altre spese di mantenimento, l’UAM
ha accertato se, in conformità dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal, vi è stata una
diminuzione del reddito netto da pensioni, rendite e assegni rispetto al
reddito netto esposto ai fini della tassazione 2005, escluso il reddito della
sostanza.
In
concreto l’interessato afferma di conseguire un reddito mensile di fr. 3'200
con la rendita di vecchiaia AVS, nonché un importo di fr. 1'200, corrispondente
al sussidio per il mantenimento della sorella della moglie. A questo proposito l’insorgente
rileva che l’importo è utilizzato unicamente per le necessità della sorella.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di accertare nell’ambito di procedure
concernenti il calcolo dei contributi AVS, il sussidio per il mantenimento a
domicilio versato alle persone anziane o invalide è considerato quale reddito
in ambito fiscale per i contribuenti che si occupano effettivamente dell’aiuto
di queste persone (cfr. STCA del 24 maggio 2004, inc. 30.2004.10, consid. 1.3,
risposta di causa, nonché STCA del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12). Esso deve
pertanto essere preso in considerazione nel calcolo del reddito netto
conseguito.
Poiché
il reddito netto complessivo (escluso il reddito della sostanza, cfr. art. 31
lett. m Reg. LCAMal) di fr. 52'800 ([3'200 X 12] + [1'200 X 12]) supera il
reddito netto evinto dalla tassazione 2005 di fr. 51'797 (fr. 38'712 + fr.
13'085), non sono adempiute le condizioni poste dall’art. 31 lett. m Reg.
LCAMal per procedere al calcolo autonomo del reddito ed occorre far capo alla
tassazione 2005 che, come visto, non permette il versamento del sussidio.
7.
Va ancora
rilevato come l'autorità amministrativa non possa far capo alla tassazione
riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato
dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente (come ricordato nella
sentenza 4 settembre 2007, inc. 36.2007.118). Nella sentenza 11 ottobre 2004
(36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come
unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato
dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per
una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore
dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v.
inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In
altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003
(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri
rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal)."
Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo
alla decisione di tassazione 2006 anche se più attuale e più favorevole. La
scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere
discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed
imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito)
non permette di fare riferimento – il principio di legalità lo vieta – a dati
diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. Nella sentenza
36.2007.118
questo Tribunale aveva indicato come:
" Come rammentato in precedenza
l’utilizzo di dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla
possibilità per l’ammini-strazione di determinare autonomamente il reddito se
dati precise condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art.
67.
Reg LCAMal [ora art. 31 n.d.r.], in particolare la lettera m, con successiva
applicazione delle relative tabelle di conversione del reddito, tabelle che
andrebbero opportunamente pubblicate da parte dell'amministrazione cantonale).”
8.
L’UAM
ha rilevato che alla richiesta di sussidio è stata allegata copia della
documentazione relativa alla donazione immobiliare dei coniugi ricorrenti ai
loro nipoti, con costituzione del diritto di usufrutto, del 7 aprile 2006.
Come
ha rilevato l’autorità cantonale in sede di risposta, il TCA ha già deciso, con
sentenza del 22 aprile 1999 (inc. 36.1999.17), confermata dalla sentenza dell’8
ottobre 2002 (inc. 36.2002.77) e, da ultimo, dalla sentenza del 6 settembre
2007.
(inc. 36.2007.180), che la sostanza imponibile, anche se derivante da un
diritto di usufrutto, deve essere computata.
In
particolare nella sentenza dell’8 ottobre 2002 il TCA ha affermato:
" A livello fiscale la sostanza gravata da usufrutto
è computata all’usufruttuario (art. 40 LT) e ciò analogamente all’imposta
immobiliare che viene prelevata dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario
(art. 291 LT). Questa soluzione era già praticata dalla LT 1976 sotto l’egida
della quale la giurisprudenza si era così espressa in merito alle norme ed alle
critiche formulate contro di esse:
“ Secondo l'art. 12 LT i
beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono
aggiunti agli elementi imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21
cpv. 5 DIFD stabilisce che il reddito della sostanza gravata da usufrutto è
aggiunto al reddito dell'usufruttuario.
La giurisprudenza di
questa Camera assimila ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 LT il
diritto di abitazione, in quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT 1982,
p. 183; CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.). L'interpretazione data
dalla Camera è d'altronde in sintonia con la chiara ed inequivoca volontà del
legislatore, secondo il quale 'l'enumerazione dei diritti di godimento non deve
considerarsi esauriente, ma comprende tutti i diritti d'uso in senso lato da
imporre a carico del beneficiario', per cui essa 'deve per esempio applicarsi
anche al diritto di abitazione ai sensi dell'art. 776 CC' (cfr. Rapporto della
Commissione speciale del 30 agosto 1976, p. 31 s.; inoltre CDT n. 263 del 6
settembre 1985 in re L.M., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT
1986, p. 491 ss.).
(…)
Ne consegue che
l'imposta cantonale, sia per la sostanza sia per il reddito, viene messa a
carico di chi gode il bene. Tale soluzione, ancorché criticata da parte della
dottrina, con particolare riferimento all'attribuzione dell'intera imposta
sulla sostanza al beneficiario, è stata ripetutamente avallata da questa
Camera, soprattutto per gli innegabili pregi che offre dal profilo della
semplicità e della praticabilità del diritto (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre
1985.
in re L.M., in RTT 1986, p. 491; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, 1. ediz. 1977, p. 80; ASA 19, p. 20) (cfr. CDT n. 133 del
22.
maggio 1989 in re B.B.).
(…)
La medesima soluzione
si impone con riferimento all'imposta federale diretta, ove la sola differenza
è costituita dall'assenza dell'imposta sulla sostanza. Secondo Känzig
(Wehrsteuer, vol. I, Basilea 1982, p. 468), si evince dalla chiara lettera
dell'art. 21 cpv. 5 DIFD dass der Gesetzgeber den vollen Genuss eines
Grundstückes i.S. von Art. 745 ZGB dem Nutzniesser als Einkommen zurechnen
will'; ciò vale sia che l'usufrutto si fondi su norme del diritto di famiglia o
del diritto successorio sia che invece scaturisca da un negozio giuridico a
titolo gratuito tra proprietario dell'immobile ed usufruttuario. Infatti, 'hier gewinnt
die sachenrechtliche Natur dieses Rechtsinstitutes die Oberhand über das der
Nutzniessung zu Grunde liegende obligationenrechtliche Rechtsgeschäft' (Känzig,
op. cit., p. 468 s.).“
(CDT n. 78 del 3 maggio 1993)
Lo scopo del legislatore appare essere quello di imporre il reale
beneficiario della sostanza gravata dal diritto reale limitato.
Quindi l’autorità fiscale ha ritenuto correttamente l’intera sostanza,
al valore di stima, donata da Y, nella partita fiscale della stessa
ricorrente.
2.4
Come rilevato nella sentenza evocata dall’amministrazione in sede
di risposta di causa (ST 22 aprile 1999 nella causa X. inc. 36.1999.17) il TCA
ha ritenuto che:
“ la natura della
sostanza ritenuta in sede fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e
vincolanti sono i dati fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid
4b; DTF 110 V pag. 86 consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.”
considerando nel calcolo per la determinazione del sussidio del
ricorrente X. anche la sostanza (rilevante) relativa a delle quote di
partecipazione detenute in usufrutto dal richiedente il sussidio. Non
diversamente occorre fare in questa sede.”
In
concreto non vi sono motivi per scostarsi dalla costante giurisprudenza di
questo Tribunale.
Va
ancora rammentato che, comunque, con sentenza del 28 febbraio 2008 (inc.
36.2007
) il TCA ha stabilito che la diminuzione del valore locativo non
deve essere considerata nei redditi di cui all’art. 67 lett. m vReg. LCAMal,
ora art. 31 lett. m Reg. LCAMal, e non impone di conseguenza un accertamento
autonomo del reddito da parte dell’UAM, rilevando nel contempo che, invece, “qualora
l’amministrazione debba procedere alla verifica del reddito in maniera
indipendente rispetto ai dati fiscali per il sussistere di una delle ipotesi
dell’art. 67 (oggi 31) del regolamento, nel novero dei redditi di cui
l’assicurato beneficia (per la successiva commutazione a mano delle tabelle)
andrà considerato anche il valore locativo.”
In
queste condizioni, il diritto al sussidio deve essere esaminato in base ai dati
evinti dalla tassazione 2005, che, come visto al consid. 6, non permettono l’assegnazione
dell’aiuto statale poiché il reddito imponibile di fr. 60'300, derivante dalla
somma delle rendite di vecchiaia, del sussidio per il mantenimento della
sorella e del valore locativo e dalla quale sono stati dedotti, tra l’altro,
gli interessi ipotecari e le spese di gestione e manutenzione dell’immobile,
supera il limite di fr. 32'000 figurante nel decreto esecutivo del 10 ottobre
2007.
del Consiglio di Stato.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre
il ricorso va respinto.
9.
In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in
materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1
LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF.
Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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