36.2008.95
Richiesta di riconoscimento di Fr. 20.- al giorno per l'aiuto domiciliare. Interpretazione dei contratti. Determinazione delle CGA applicabili. CSA del 2001 prevedono che sin dall'inizio della prescri
6 novembre 2008Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.95
Data decisione, Autorità:
06.11.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di riconoscimento di Fr. 20.- al giorno per l'aiuto domiciliare. Interpretazione dei contratti. Determinazione delle CGA applicabili. CSA del 2001 prevedono che sin dall'inizio della prescrizione medica l'assicurato debba necessitare di cure,ma non che esse siano effettivamente dispensate
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 18 CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.95
TB
Lugano
6 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 luglio 2008
di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Da
tempo AT 1, 1918, è affiliata presso CV 1 per diverse coperture complementari
e, nel 2008, per la __________ assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni
speciali e per la __________ assicurazione per cure di lunga durata.
Per gli anni 2005
(doc. A1), 2006 (doc. A2) e 2007 (doc. A3) l'assicurata, mostrando i relativi certificati del suo medico curante
(docc. B2 e 21), ha chiesto ed ottenuto, a dipendenza dell'assicurazione integrativa per cure di lunga
durata, la prestazione massima di Fr. 20.- al giorno per un periodo illimitato per
l'aiuto domestico ricevuto dal
Servizio cure a domicilio __________ (__________).
B. Il
26 ottobre 2007 (doc. 6) l'assicuratore
ha avvisato AT 1 che in futuro avrebbe applicato rigorosamente quanto previsto
contrattualmente e dalle Condizioni generali d'assicurazione e Condizioni __________ d'assicurazione __________, spiegandone i contenuti e rilevando che,
nel suo caso, questi requisiti non erano dati (data l'assistenza nelle faccende domestiche, mancavano però le cure
infermieristiche secondo LAMal prestate da servizi spitex o da infermieri
indipendenti). Pertanto, avrebbe eccezionalmente continuato a versare le
prestazioni __________ solo fino al 31 dicembre 2007.
Il rifiuto di
concederle per il 2008 il contributo di Fr. 20.- al giorno è stato ribadito con
lo scritto del 20 dicembre 2007 (doc. 9).
Nel 2008 l'assicurata ha trasmesso ad CV 1 le fatture
di __________ per cure infermieristiche ed aiuto domiciliare prestate da
gennaio a marzo 2008 (docc. 10-13). Il 21 maggio 2008 (doc. 15) ed il 5 giugno
2008 (doc. A4) l'assicuratore
non le ha riconosciuto il diritto a prestazioni per l'aiuto domestico, siccome ella faceva capo a prestazioni spitex (solo)
da gennaio 2008 e quindi non era trascorso il termine d'attesa di 720 giorni.
C. Con
petizione del 9 luglio 2008 (doc. I) AT 1 si è rivolta al Tribunale cantonale
delle assicurazioni evidenziando di essere affiliata ad CV 1 da più di 50 anni,
di avere subito la frattura della tibia e del perone destro nel 2002 e del
femore destro nel 2004, ciò che ha comportato che si muove solo con il bastone
e deve essere accompagnata per uscire e per fare la spesa. Per questo motivo,
dal 2005 ha ricevuto il contributo giornaliero di Fr. 20.- della copertura __________
per quando si rivolgeva a __________, benché per le cure infermieristiche si
facesse assistere privatamente assumendosene i costi. Tuttavia, per il 2008 l'assicuratore non le ha più riconosciuto
questa prestazione, poiché sia non faceva capo anche a cure infermieristiche sia
non era trascorso il termine d'attesa
di 720 giorni. Per l'aiuto
domiciliare che riceve nel 2008, l'attrice chiede dunque il riconoscimento della prestazione giornaliera
di Fr. 20.-.
D. La
risposta del 14 agosto 2008 (doc. III) dell'assicuratore porta sull'inadempimento delle condizioni cumulative previste dalle Condizioni __________
d'assicurazione __________,
laddove nel 2008 l'attrice
beneficia sì di prestazioni infermieristiche, ma solo da inizio anno, perciò il
termine contrattuale d'attesa
di 720 giorni non è rispettato per poterle riconoscere il diritto al contributo
di Fr. 20.- al giorno per l'aiuto
domestico nel 2008, che peraltro le è stato indebitamente versato nel (2006 e) 2007,
siccome non aveva beneficiato anche di cure infermieristiche.
L'attrice ha prodotto ulteriori mezzi di
prova, sui quali l'assicuratore
ha potuto prendere posizione (docc. V-XIII).
Il TCA ha compiuto un accertamento (docc. XV e
XVIIbis), dando poi modo alle parti di esprimersi in proposito (docc. XVII e XIX).
considerato in diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. La
polizza assicurativa LCA del 16 novembre 2007 (doc. 1) dell'attrice sostituisce la precedente ed è
valida dal 1° gennaio 2008. Essa include, oltre all'assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali __________,
l'assicurazione per cure di
lunga durata __________.
Le Condizioni Generali
d'Assicurazione (doc. 3)
valgono per le assicurazioni __________. Secondo l'art. 1 di queste CGA, i dettagli sulle varie prestazioni dei singoli
prodotti assicurativi e le eventuali deroghe a queste CGA si trovano nelle
Condizioni __________ d'Assicurazione
(CSA).
Per quanto concerne la
questione in esame, fa stato la copertura __________, a cui si applicano, come
indica la polizza assicurativa stessa (doc. 1), le Condizioni Generali d'Assicurazione nell'edizione 2008 e le Condizioni __________ d'Assicurazione del 2001, che il TCA ha richiamato dall'assicuratore
(doc. XIVbis), siccome agli atti sono state prodotte le CSA del 2008 (doc. 5).
Questa assicurazione
complementare offre la copertura assicurativa per le malattie croniche o per le
conseguenze croniche d'infortunio
fino all'ammontare della somma forfetaria
giornaliera assicurata per i costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di
cura stazionaria, così come per i costi non coperti per assistenza e aiuto
domiciliare in caso di cura ambulatoriale a domicilio (art. 1 CSA).
Giusta l'art. 2 CSA, le prestazioni assicurate si
basano sulla somma forfetaria giornaliera e sul termine d'attesa convenuti.
Secondo l'art. 3 CSA, una fornitura di prestazioni
presuppone sia la necessità regolare di prestazioni della cura di base e di
trattamento dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sia la necessità di cure ai sensi
dell'art. 4.
In virtù dell'art. 4 CSA, la necessità di cure sussiste
quando la persona assicurata, a causa di un danno alla salute, deve ricorrere
più volte a settimana all'aiuto
di terzi per attività della vita quotidiana, ad esempio l'assunzione di cibo, l'igiene del corpo o la mobilità, e inoltre
necessita di sostegno per le faccende di casa.
Per l'art. 5 CSA, le prestazioni vengono corrisposte
per i costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria, così
come per costi comprovati non coperti per assistenza e aiuto domiciliare in
caso di cura ambulatoriale a casa fino all'ammontare della somma forfetaria giornaliera come complemento alle
prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'art. 7 CSA, relativo alla cura
ambulatoriale, si suddivide in assistenza (medica) a domicilio (art. 7.1) ed in
aiuto domiciliare (art. 7.2). Esiste un diritto a prestazioni se sono
soddisfatte le condizioni di prestazioni ai sensi dell'art. 3, se il trattamento è necessario dal profilo medico e se la
cura ambulatoriale a casa avviene tramite un'organizzazione di cura medico-sanitaria e assistenza a domicilio riconosciuta
ai sensi della LAMal o tramite infermiere oppure infermieri o tramite servizi d'assistenza.
Per quanto concerne l'assistenza a domicilio (art. 7.1), se è necessario l'intervento di un'infermiera
o di un infermiere professionista a pagamento, le somme forfetarie giornaliere
vengono corrisposte nell'ambito
delle prestazioni assicurate. È riconosciuta persona che assiste gli ammalati a
domicilio anche chi presta le cure necessarie quotidianamente alla persona
assicurata e pertanto subisce in modo documentabile una perdita di guadagno nella
sua attività professionale.
Per soggiorno in case
di cura e in istituzioni simili sono escluse le prestazioni per assistenza a domicilio.
In merito all'aiuto domiciliare (art. 7.2), se è necessario l'intervento di un aiuto domiciliare a pagamento, le somme forfetarie
giornaliere vengono corrisposte nell'ambito delle prestazioni assicurate. È considerata persona
autorizzata a prestare aiuto domiciliare chi, per professione propria o per un'organizzazione, si occupa dell'economia domestica per conto dell'assicurato.
È riconosciuta quale
persona autorizzata a prestare aiuto domiciliare chi si occupa dell'economia domestica per conto di una persona
assicurata ammalata e pertanto subisce in modo documentabile una perdita di
guadagno nella sua vita professionale.
Per soggiorno in case
di cura e in istituzioni simili sono escluse le prestazioni per aiuto domiciliare.
In caso di assistenza
a domicilio e aiuto domiciliare prescritti contemporaneamente, viene
corrisposta al massimo la somma forfetaria giornaliera assicurata (art. 7.3).
In virtù dell'art. 8 CSA, l'obbligo a prestazioni inizia alla fine del termine d'attesa concordato, a partire dal quale
vengono dimostrate le condizioni per la corresponsione di prestazioni ai sensi
dell'art. 3.
Per l'inizio del termine d'attesa è determinante la prescrizione
medica.
Nel caso di
corresponsione delle prestazioni, il termine d'attesa viene calcolato per ogni caso. In caso di ricadute entro 12
mesi cade il termine d'attesa.
In merito alla loro durata
(art. 9 CSA), le prestazioni assicurate vengono corrisposte per un periodo
indeterminato se esiste un'indicazione
medica durevole. La persona assicurata deve inoltrare un certificato medico
ogni 6 mesi.
La polizza dell'attrice contempla un termine d'attesa di 720 giorni ed un contributo
giornaliero (prestazione) di Fr. 20.-.
Per sapere se l'assicuratore debba riconoscere all'attrice il rimborso del costo dell'aiuto domiciliare a cui ha fatto capo anche
nel 2008, occorre interpretare le norme esposte.
3. Per costante giurisprudenza, al contratto d'assicurazione si applicano
Fatti
i principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge
speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1
LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice
civile (DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto
di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne formano
parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in
primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la
"vera e concorde volontà dei contraenti", se del caso in modo
empirico, basandosi su indizi (art 18 cpv. 1 CO). Se non gli è possibile stabilire
tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso
la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le
parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà
(principio dell'affidamento: DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122; DTF
126 III 119 consid. 2a pag. 120; DTF 122 III 118 consid. 2a).
Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del
contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno
caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF
125 III 305 consid. 2b pag. 308). Sarebbe infatti errato attribuire
un'importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari:
dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma
che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi
d'interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima
vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre
circostanze possono lasciar intendere che l'espressione verbale non restituisca
pienamente il senso dell'accordo concluso (DTF 128 III 212 consid. 2b/bb pag. 215, consid. 3c pag. 221; DTF 127 III 444 consid. 1b; Christine
Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation
d'un texte clair, in: SJ 2002 I pag. 155). Sussidiariamente,
all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed
alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio "in
dubio contra stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore
di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a).
L'art. 33 in fine LCA ne è un'espressione (DTF 115 II 264 consid. 5a pag. 269).
Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti
discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente
prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in
assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio
venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; DTF 118 II 342 consid. 1a pag.
344).
4. Questo
Tribunale osserva innanzitutto che l'art. 3 CSA __________ esige l'adempimento di due condizioni cumulative: per potere beneficiare
delle prestazioni previste da questa copertura complementare, l'assicurato deve necessitare da un lato in
modo regolare di prestazioni della cura di base e di trattamento previsti dalla
LAMal e d'altro lato più
volte alla settimana dell'aiuto di terzi per attività della vita quotidiana come
mangiare, lavarsi, muoversi e per le faccende di casa.
Esiste poi un diritto
a prestazioni per le cure ambulatoriali se le citate condizioni sono realizzate,
se il trattamento è necessario dal profilo medico e se la cura ambulatoriale a
casa avviene tramite un'organizzazione
di cura medico-sanitaria e assistenza a domicilio riconosciuta dalla LAMal
(art. 7 CSA __________).
Il summenzionato art. 8 CSA __________
disciplina l'inizio del diritto alle prestazioni, stabilendo che per poter
pretendere dall'assicuratore malattia il rimborso di prestazioni di aiuto
domiciliare, occorre che vi sia una prescrizione medica in tal senso, la quale
fissa l'inizio della decorrenza del termine d'attesa convenuto dall'assicurato.
Giunto a scadenza questo termine (in specie: di 720 giorni), sorge l'obbligo a
prestazioni da parte dell'assicuratore, ma a condizione che a partire da questo
termine siano dimostrate le condizioni per la corresponsione di prestazioni di
cui al citato art. 3 CSA.
Nella versione francese, l'art. 8 CSA __________
ha il seguente tenore:
" L’obligation de verser des prestations débute après
l’écoulement du délai d’attente convenu, pendant lequel ont été réunies les
conditions donnant droit aux prestations, conformément au cfr. 3.".
Nella versione tedesca di queste CSA,
" Die Leistungspflicht beginnt nach Ablauf der
vereinbarten Wartefrist, von der an die Leistungsvoraussetzungen gemäss Ziff. 3
nachgewiesen sind.".
Non basta, quindi, la semplice
indicazione medica di dovere beneficiare di una cura ambulatoriale – sia essa
assistenza (medica) a domicilio oppure aiuto domiciliare – per potere avere
diritto al contributo forfetario convenuto (in concreto: Fr. 20.- al giorno).
Occorre ancora da un lato che sia trascorso il periodo d'attesa, d'altro lato
che sin dall'inizio della decorrenza di questo termine sia comprovato l'adempimento
delle condizioni previste dall'art. 3 CSA, che rinvia a sua volta all'art. 4 CSA.
La ratio di
Considerandi
questa norma, che non limita nel tempo il diritto a ricevere le prestazioni
assicurate se esiste un'indicazione
medica durevole (art. 9 CSA __________), sottintende che per potere ricevere il
contributo giornaliero fissato contrattualmente, sin dall'inizio della
prescrizione medica e quindi della decorrenza del termine d'attesa l'assicurato deve presentare delle condizioni di salute tali da
necessitare di cure infermieristiche e dell'aiuto di terze persone per mangiare, lavarsi, muoversi e per
riordinare la casa.
Non si intende, però, a differenza di quanto esplicitato dalle nuove CSA
__________ in vigore dal 1° gennaio 2008 (doc. 5), che la prestazione di cura
prescritta dal medico, che fa decorrere il noto termine d'attesa, sia anche "effettivamente
dispensata" durante questo lasso di tempo (art. 8 CSA __________
2008).
Questa importante differenza
di contenuto dell'art. 8 CSA fa
sì che per valutare nel caso concreto il diritto dell'attrice di beneficiare di prestazioni derivanti da questa copertura
assicurativa ci si debba fondare sulle CSA __________ del 2001, che fanno stato
nella fattispecie. Quindi, occorre verificare, d'avviso di questo Tribunale, se, nel momento per il quale l'assicurato chiede l'intervento dell'assicuratore,
siano realizzate le condizioni previste dall'art. 3 CSA e non anche se le prestazioni di cura prescritte dal
medico siano state effettivamente beneficiate durante il periodo d'attesa come
esatto dalle nuove CSA __________ del 2008.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il TCA ha chiesto all'attrice
di produrre l'attestazione
medica secondo cui ella necessita sin dal 2005 - o da un periodo successivo - di
prestazioni di cura di base e di trattamento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. XV).
La questione, poi, se
l'attrice ne abbia
effettivamente usufruito durante il termine d'attesa, come visto, non deve essere esaminata. Ciò che conta,
infatti, è unicamente sapere se durante il periodo, posteriore al
termine d'attesa, per il
quale ella chiede il riconoscimento del contributo di Fr. 20.- al giorno, tutte
le condizioni previste dall'art.
3.
e dall'art. 7 CSA __________
del 2001 siano adempiute. Non importa, quindi, se durante il periodo d'attesa dette premesse non si siano
realizzate.
Questo Tribunale
evidenzia innanzitutto che il certificato rilasciato il 16 ottobre 2008 (doc. XVIIbis)
dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, su invito del TCA, attesta che nel 2005, nel 2006 e nel
2007.
l'attrice ha avuto bisogno
di regolari cure di base e di trattamenti previsti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. In
particolare, ella necessitava dell'aiuto infermieristico previsto dall'art. 7 OPre, come pure di un aiuto per le faccende di casa ed
economia domestica in genere.
Ciò stante, dovendo porsi
nel 2008 proprio per verificare il diritto dell'attrice a prestazioni di cura ambulatoriale (anche) nel 2008, la
condizione della scadenza del termine d'attesa di due anni è adempiuta, essendo infatti decorsi, dalla
prescrizione medica del 2005, i 720 giorni previsti contrattualmente (art. 8
CSA __________ 2001).
Siccome l'obbligo a prestazioni inizia alla fine di
questo termine d'attesa,
occorre ora esaminare se sono soddisfatte, nel 2008, le premesse
contemplate dall'art. 7 CSA in
connessione con l'art. 3 CSA, per
potere pretendere il riconoscimento del forfait pattuito.
Il questionario sull'aiuto domiciliare del 2 aprile 2007 (doc.
B2), compilato dal medico curante dell'attrice, attesta la necessità di un aiuto domiciliare ad interim
a causa della grave spondilartrosi e dell'esito della frattura del femore destro avvenuto nel 2004 e del
ginocchio destro nel 2002. Questi impedimenti ostacolano l'assicurata, che vive da sola, nel disbrigo
dei lavori domestici, per fare il bucato, cucinare, fare la spesa, eseguire
lavori fisici pesanti, per fare le pulizie, per fare il bagno e curare il
proprio corpo, poiché la rendono inabile all'80% a causa dei dolori e della limitazione della mobilità. Il medico
ha quindi fatto richiesta per un aiuto domiciliare di due ore due volte alla
settimana, in cui la cura ambulatoriale a casa, ossia tanto l'assistenza medica a domicilio quanto l'aiuto domiciliare nel senso di aiuto per l'economia domestica, avviene da parte di __________,
ossia un'organizzazione di cura
medico-sanitaria e di assistenza a domicilio riconosciuta.
Inoltre, nel recente
certificato del 16 ottobre 2008, il dr. med. __________ ha attestato che AT 1
ha bisogno di regolari prestazioni di cura di base e di trattamenti infermieristici
ex art. 7 OPre. Poi, l'aiuto
domiciliare richiesto per le attività quotidiane e per le faccende di casa è
necessario dal profilo medico viste l'età dell'attrice e
le sue precarie condizioni di salute.
Stanti così le cose,
tutte le condizioni contrattuali contemplate dall'art. 7 CSA __________ sono date affinché dal 1° gennaio 2008 e per
un periodo di tempo indeterminato, fermo restando l'esistenza di un'indicazione
medica durevole che deve essere accertata mediante certificato medico ogni sei
mesi (art. 9 CSA __________), l'attrice abbia diritto al riconoscimento della somma forfetaria di
Fr. 20.- al giorno pattuita in caso di cure di lunga durata.
Infine, siccome il
medico curante ha prescritto contemporaneamente tanto l'assistenza medica quanto l'aiuto domiciliare, in virtù dell'art. 7.3 CSA l'attrice
potrà beneficiare soltanto una sola volta dell'importo forfetario giornaliero assicurato e non pretendere l'ammontare di Fr. 20.- per ognuna delle due cure
ricevute.
La petizione va
pertanto accolta, nel senso che l'assicuratore deve riconoscere all'attrice, nei limiti prescritti dall'art. 9 CSA __________, l'indennità giornaliera di Fr. 20.- ogni qualvolta ella fa(rà) capo a
cure ambulatoriali ex art. 7 CSA __________.
All'attrice, malgrado vincente in causa, siccome
non patrocinata non vanno concesse indennità per ripetibili.
6.
Nella
commisurazione del valore di causa, esso è rappresentato dalla pretesa di
versamento di Fr. 20.- per ogni giorno in cui l'attrice usufruisce
nel 2008 delle cure ambulatoriali sotto forma di
assistenza medica a domicilio e di aiuto domiciliare.
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in
materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità
di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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