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Decisione

36.2008.97

Sussidio 2008. Domanda tardiva. Tardività dovuta alla mancata trasmissione dei formulari. Giustificazione insufficiente

10 settembre 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel

Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per

le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione

di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del 2008,

nei primi giorni del mese di gennaio (il formulario è pervenuto all’amministrazione

l’8 gennaio 2008). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il

termine previsto dalle norme citate. Come noto determinante per il calcolo del

sussidio 2008 è la tassazione 2005, che l’assicurata, tassata in via ordinaria,

aveva a sua disposizione dal 7 novembre 2007 (anche in assenza della tassazione

la ricorrente avrebbe comunque potuto inoltrare la sua istanza segnalando

semplicemente l’assen-za della tassazione siccome non ancora emessa). In

sostanza dall’emanazione della decisione di tassazione la ricorrente ha avuto a

disposizione 54 giorni per inoltrare un semplice formulario che non comportava

difficoltà significative o la consulenza di professionisti. I formulari sono

depositati presso le Cancellerie comunali verso la metà del mese di settembre,

una semplice telefonata alla Cancelleria di __________ avrebbe permesso alla

ricorrente di acquisire quindi il formulario necessario. In altri termini RI 1

poteva trasmettere all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia la domanda di sussidio

anche in assenza di una tassazione rispettivamente di una tassazione

definitiva, a maggior ragione avendola ottenuta il 7 novembre 2007 disponeva di

tutto il tempo per inoltrare la sua domanda di aiuto sociale.

Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria quindi, in virtù dell’art. 11 lett. a

Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Come

ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica

dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato

la previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il

31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame

delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le

circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il

ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre

2007. Questo termine non è stato rispettato. Alla luce di ciò occorre

verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e

giustificato.

7. L’art.

11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il

Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo

nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata

dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più

sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.

X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri

termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che

comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati)

… all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque –

nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione

formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata

notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non

costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la

buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata,

a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta

dell’aiuto sociale, si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione

del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella

sede.

(…)

L’invio dei formulari a

chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione

ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio

in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che

precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.

36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati

l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative

che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato

che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

(…) la motivazione

che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato

alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute

sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito

di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede

poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata

considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento

sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,

inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente

il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo

ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

Nella

sentenza del 16 agosto 2007 in re P. (36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata

con la grave malattia di due strette congiunte di cui una domiciliata

all’estero con necessità di impegnativi viaggi, congiunte poi mancate, e la

grande prostrazione di tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo

nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto

precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione.

… la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta

un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione

dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle

questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi necessariamente

declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine d’inoltro, permette

(rispettivamente impone all’amministrazione di domandare) suo successivo

completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni

e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due gravi lutti nel

giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con

necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il ritardo … nel chiedere

il sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto.”

8. Va ulteriormente rammentato - a proposito della

lamentela della parte ricorrente relativa alla mancata informazione e del presunto

cambio di prassi - che, di principio, il sussidio dell’assicurazio-ne malattia

viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se

l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i

beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del

premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal). Non esiste invece, di

regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti

in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in

forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In

particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il

Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento

della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini

per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, possono

essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in

particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Occorre

ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali

beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal). Tuttavia ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione

la tassazione determinante dell’assicu-rato. Come evidenziato in precedenza il

mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario non è

comunque un motivo per poter chiedere il sussidio in ritardo.

9. Va ancora evidenziato come la parte

ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi

rivolta ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue

richieste. Perciò un’eventuale violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, non può trovare

conferma. Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea

è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei

confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino

non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non

sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a,

126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291

consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza

si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità competenti;

pertanto, il principio della buona fede non è stato violato.

10. Per tornare all’obbligo di informazione che incombe all’ammini-strazione,

obbligo che la ricorrente ritiene violato in concreto per un preteso cambio di

prassi, va rammentato che l'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per

l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di

fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il

diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un

parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta,

che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in

particolare STFA del 14 settem-bre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del

28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E.

Imhof – Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS

2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315

seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné

et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances

sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U.

Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag.

318-321).

L'entrata in vigore

dell'art. 27 LPGA ha di conseguenza di molto ridimensionato il principio,

precedentemente in vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza

della legge per ricavarne dei vantaggi. R. Spira ("Du droit d'être

renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531)

sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata.

(Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag.

319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg.

(210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31

gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P.S., H 407/99; DTF 124 V 220). A determinate condizioni la mancata informazione

da parte dell’autorità competente, di regola, viene ora assimilata ad

un’informazione errata. La prassi del Tribunale Federale è stata riassunta

nella sentenza 36.2005.226 del 14 agosto 2006 dove (cons. 2.5.) è stato rammentato

che:

" Il

Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005

nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04,

pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento,

in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. …In

un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra

Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27

LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già

all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto

informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio

2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003

socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine

quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003)

era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata

a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti. L’Alta Corte ha in particolare

rilevato:

"(…)

4.1

Gemäss Art. 27 des - im vorliegenden Fall anwendbaren – Bundesgesetzes über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 sind

die Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen

verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten

Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Jede Person hat

Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über ihre Rechte und

Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen gegenüber die

Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. Für Beratungen,

die aufwendige Nachforschungen erfordern, kann der Bundesrat die Erhebung von

Gebühren vorsehen und den Gebührentarif festlegen (Abs. 2). Stellt ein Versicherungsträger

fest, dass eine versicherte Person oder ihre Angehörigen Leistungen anderer

Sozialversicherungen beanspruchen können, so gibt er ihnen unverzüglich davon

Kenntnis (Abs. 3).

(…)

Wo

die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG statuierten Beratungspflicht in

generell-abstrakter Weise zu ziehen sind, braucht vorliegend nicht entschieden

zu werden. Aufgrund des Wortlautes ("Jede Person hat Anspruch auf [...]

Beratung über ihre Rechte und Pflichten."; "Chacun a le droit d'être

conseillé [...] sur ses droits et obligations."; "Ognuno ha diritto

[...] alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.") sowie des

Sinnes und Zwecks der Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, welches zum Eintritt

einer den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden

Rechtsfolge führt) steht mit Blick auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt

fest, dass es auf jeden Fall zum Kern der Beratungspflicht gehört, die

versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Situation

(vorliegend: andauernde arbeitgeberähnliche Stellung) den Leistungsanspruch

gefährden kann.

(…)

Unterbleibt

eine Auskunft entgegen gesetzlicher Vorschrift oder obwohl sie nach den im

Einzelfall gegebenen Umständen geboten war, hat die Rechtsprechung dies der

Erteilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt (BGE 124 V 221, 113 V 71

Erw. 2, 112 V 120 Erw. 3b; ARV 2003 S. 127 Erw. 3b, 2002 S. 115 Erw. 2c, 2000

S. 98 Erw. 2b; vgl. auch Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung

für das Sozialversicherungsrecht, in: ZSR NF 111 [1992] II S. 299 ff., S. 412

f.). Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, welcher den Bürger in

seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche

Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen

Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung

und Doktrin ist dies der Fall, 1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation

mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat; 2. wenn sie für die Erteilung

der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die

Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte; 3. wenn die

Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte; 4.

wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen

hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können und 5. wenn die

gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE

127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223; zu Art. 4

Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a

mit Hinweisen). In analoger Anwendung dieser Grundsätze (wobei die dritte

Voraussetzung diesfalls lautet: wenn die Person den Inhalt der unterbliebenen

Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so selbstverständlich war, dass sie mit

einer anderen Auskunft nicht hätte rechnen müssen) wurde in Fällen

unterbliebener Auskunftserteilung unter anderem entschieden, dass es einer

versicherten Person nicht zum Nachteil gereichen darf, wenn die Verwaltung sie

nicht auf die Pflicht, sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten

Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zur Arbeitsvermittlung

zu melden und die Kontrollvorschriften zu erfüllen, hinweist (Urteil A. vom 13.

August 2003, C 113/02) oder wenn ihr das Arbeitsamt entgegen gesetzlicher

Vorschrift anlässlich der Anmeldung keine Stempelkarte abgibt, weil dies einer

unterbliebenen mündlichen Belehrung gleichkommt (nicht veröffentlichtes Urteil

Z. vom 21. August 1995, C 94/95).

Es

sind keine Gründe ersichtlich, diese Gleichstellung von pflichtwidrig

unterbliebener Beratung und unrichtiger Auskunftserteilung nach der Kodifizierung

einer umfassenden Beratungspflicht im ATSG aufzugeben, dies um so weniger als

diese Folgen einer Verletzung der Beratungspflicht in den Sitzungen der

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 8. Mai (Protokoll S. 9)

und 11./12. September 1995 (Protokoll S. 12) diskutiert worden sind. Im Übrigen

wird auch in der Lehre die Auffassung vertreten, dass eine ungenügende oder

fehlende Wahrnehmung der Beratungspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG einer

falsch erteilten Auskunft des Versicherungsträgers gleichkommt und dieser in

Nachachtung des Vertrauensprinzips hiefür einzustehen hat (Kieser, Kommentar,

Rz 17 zu Art. 27 [S. 320]; Edgar Imhof/Christian Zünd, a.a.O., S. 317;

Freivogel, a.a.O., S. 96; zu aArt. 16 KVG: Eugster, a.a.O., Rz 406 und Fn

1031). Dies hat das Eidgenössische Versicherungsgericht soeben im Urteil F. vom

14. September 2005 (C 192/04)

festgehalten."

(STFA

del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05)

Per

contro in una sentenza del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA

si è chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo

ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività

indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del

secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La

Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite

un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio

del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un

impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente.

Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque

raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che

implicava un elemento di durata. L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro,

in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione

da maggio 2003. L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre

2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione

professionale dell’assicurato. Pertanto in quel caso non si trattava di un

comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente

esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per

l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere

su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni. Quest’ultima sentenza si distingue dalla DTF 131 V 472

e dalla STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05. Nelle due sentenze appena menzionate l’art.

27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso, al momento dell’iscrizione

in disoccupazione, da parte dell’autorità, ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e

dell’URC e della Cassa nella sentenza del 28 ottobre 2005, C 157/05, circa il

fatto che un determinato comportamento futuro o comunque modificabile

comprometteva il diritto a prestazioni della disoccupazione poteva essere dato

e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato se attuare il proprio progetto o

invece mantenere una determinata situazione. Nel caso deciso con sentenza del

21 dicembre 2005, C 9/05, per contro, al momento dell’iscrizione la Cassa non

era al corrente di alcuni elementi, per cui non avrebbe potuto in ogni caso

rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva. Infatti l’Ufficio del

lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a degli accertamenti per

poter decidere in merito al suo diritto alle indennità di disoccupazione.

L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento si è basato su un

periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare seguito all’obbligo di

fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per l’assicurato un eventuale

avviso era a quel momento irrilevante, non potendo più modificare la situazione

a cui era confrontato nei mesi precedenti la decisione. Su questi aspetti, cfr.

la STCA del 20 marzo 2006 nella causa A., inc. 38.2005.90, in ambito LADI e

STCA del 22 maggio 2006 nella causa L., inc. 30.2006.11, in materia di LAVS.”

Non va comunque dimenticato come questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni abbia più volte evidenziato come l’obbligo di informazione del

Cantone agli assicurati sostanzialmente demandato all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia venga svolto in maniera regolare e soddisfacente da

parte dell’autorità. In generale i mass media riportano informazioni rilasciate

dall'amministrazione, il sito internet del Cantone, facilmente raggiungibile,

appare soddisfacente su questo aspetto, ed in genere informazione è data al pubblico

mediante pubblicazioni sul FUCT. All’amministrazione non può essere

rimproverata alcuna mancanza in concreto, i termini per la domanda di aiuto

sociale sono stati debitamente pubblicati, come gli estremi finanziari per

l’ottenimento del sussidio. D’altra parte è circostanza notoria in Ticino che i

formulari per la domanda di riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie siano ottenibili presso le cancellerie

comunali o trasmessi dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali (Ufficio

dell'Assicurazione Malattia) stesso a Bellinzona.

11. In

concreto va ritenuto che, alla luce degli obblighi derivanti dalla LAMal e

quelli iscritti nella LPGA, l’amministrazione cantonale ha adottato un

atteggiamento confacente alle norme di legge. Si ripete che le pubblicazioni e

le relative informazioni sono rese adeguatamente accessibili al pubblico. Anche

a livello individuale la ricorrente non può muovere rimprovero alcuno

all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia siccome non vi è stato diretto contatto

con l’amministrazione (se solo la ricorrente avesse contattato gli sportelli

UAM, anche semplicemente telefonicamente, avrebbe facilmente ottenuto le

informazioni utili per la sua domanda e per ottenere un esemplare del

formulario necessario. D’altro canto all’amministrazione non può essere mosso

il rimprovero di avere cambiato prassi senza debita e preventiva necessaria informazione

agli assicurati, in specie alla ricorrente. Infatti, come evidenziano le osservazioni,

non vi è stato – sui punti in discussione qui – alcuna modifica legislativa ed

alcun cambio di prassi. La ricorrente, che in precedenza riceveva automaticamente

il formulario come da lei osservato, non ha ricevuto quanto atteso nel corso

del 2007 non per un cambio di prassi dell’amministrazione ma unicamente perché

non ne erano date le premesse in assenza dell’emanazione della tassazione 2005

e dell’indicazione dei limiti in essa contenuti. Nella procedura sfociata nella

sentenza 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.85 in re C.) il giudice delegato ha

indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative

alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte

dell’amministrazione. Il responsabile del servizio, intervenuto all’udienza, ha

precisato come:

" …

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari (per) la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali

della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante

scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente

nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari

vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e

indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene

inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni

utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo.

È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del

cambiamento del cognome della persona interessata. I formulari così trasmessi

tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano

normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione

temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi

far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla

richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente

richiesti dai potenziali beneficiari. Procediamo quindi con due blocchi

sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione

agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo

blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

Quindi

solo in presenza di dati fiscali accertati è possibile all’amministrazione trasmettere

alle persone interessate il modulo di richiesta. Già si è rilevato come la trasmissione

del modulo alla persona non avente diritto al sussidio non permette a questa di

vedere salvaguardata la sua buona fede. D’altra parte la non trasmissione a

persona potenzialmente avente diritto non fa nascere pretese di riconoscimento

tardivo all’assicurato.

In

conclusione quindi l’amministrazione non ha cambiato prassi e l’assenza di trasmissione

di moduli alla parte ricorrente non permette a questa di vantare diritti particolari.

12. La

parte ricorrente non può trarre nessuna utile giustificazione per il ritardo,

purtroppo di pochi giorni, dalla malattia di sua madre e della necessità di

recarsi spesso nel Cantone di __________ per accudirla. Basti qui il

riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale (si veda oltre alla

giurisprudenza citata anche la sentenza 28 luglio 2008 in re F. 36.2008.80). La

malattia della mamma e la necessità di spostamenti anche frequenti non possono

essere ritenuti sufficiente giustificazione alla luce della semplicità della

procedura di domanda dell’aiuto sociale, dell’assenza di formalità, e dei

lunghi tempi a disposizione degli assicurati. In concreto la parte ricorrente

aveva a disposizione tutto il tempo necessario poiché non era necessaria la

trasmissione della copia della decisione di tassazione (che poteva essere

prodotta una volta emanata dal competente Ufficio di Tassazione). Non solo. Dal

7 novembre al 31 dicembre 2007 RI 1 poteva facilmente chiedere l’invio del

formulario alla sua cancelleria comunale e quindi riempirlo nel volgere di

pochi minuti spedendolo al destinatario. L’argomento sollevato non giustifica

il ritardo.

13. Alla

luce di quanti precede il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e

spese siccome la domanda di sussidio è tardiva ed il ritardo non è

giustificato. Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si

attribuiscono ripetibili.

In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),

in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia

di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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