36.2008.98
Moglie debitrice solidale, siccome convivente con il marito, per i premi non pagati dal consorte
8 settembre 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2008.98
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, TCA
Titolo:
Moglie debitrice solidale, siccome convivente con il marito, per i premi non pagati dal consorte
DEBITORE SOLIDALE
PREMIO
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.98
IR/sc
Lugano
8 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 si è sposata il 27 gennaio 2007 con __________, assicurato per la copertura
obbligatoria delle cure medico sanitarie presso CO 1 (doc. 2 polizza
assicurativa). I coniugi __________ convivono a __________.
__________,
nel corso del 2007, non ha onorato i premi del mese di settembre ed una
partecipazione per spese mediche fatturata il 26 luglio 2007 e relativa a cure
avvenute presso l'Ospedale __________ di __________ dal 22 aprile al 3 maggio e
dal 10 maggio al 23 maggio 2007 (doc. 4). Per questo motivo l'assicuratore lo
ha diffidato (doc. 3) ed ha successivamente promosso l'esecuzione nei suoi
confronti (doc. 5).
La
procedura esecutiva è sfociata in un attestato di carenza beni (doc. 6) ed CO 1
ha chiesto all'UE di __________ una dichiarazione d'insolvenza dettagliata
relativa alla qui ricorrente (doc. 7).
Parallelamente
l'assicuratore, l'8 maggio 2008 (doc. 8), ha chiesto a RI 1, mediante decisione
formale, di procedere al pagamento del debito del marito richiamando il tenore
dell'art. 166 CCS. La signora RI 1 ha indicato la sua impossibilità a
fronteggiare il debito (doc. 9 scritto ad CO 1) opponendosi al procedimento che
è stato parzialmente confermato mediante decisione su opposizione 12 giugno
2008 dell'assicuratore. Con tale provvedimento CO 1 ha imposto alla qui
ricorrente il versamento del solo importo del debito e non delle spese
esecutive, ad esso relative, cagionate del marito.
B. Mediante
ricorso 18 luglio 2008 RI 1 lamenta la sua situazione, evidenzia il suo impegno
per fronteggiare le difficoltà quotidiane, ribadisce la sua impossibilità a
pagare l'importo richiesto ed indica l'abuso, da parte di CO 1, della LEF.
Dal
canto suo l'assicuratore, con risposta di causa dell'8 agosto 2008, dopo avere
ripercorso i fatti ed esposto le sue tesi di diritto, propone la reiezione
dell'impugnativa.
C. Il
Giudice delegato ha acquisito informazioni presso l'USSI (doc. VII) che, con
scritto 19 agosto 2008, ha negato di avere versato prestazioni nel corso
dell'anno 2007 al signor __________. D'altro canto sono state chieste alla
ricorrente alcune informazioni (doc. VII, lettera 18 agosto 2008) cui RI 1 ha
risposto con lettera 30 agosto 2008. Sempre data 30 agosto è pervenuta al TCA
la presa di posizione della ricorrente sulla risposta di causa
dell'assicuratore (doc. X). Non sono state acquisite altre prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
3. Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni deve decidere se RI 1 è debitrice
solidale del __________ per l'importo preteso con la decisione su opposizione.
4. In
diritto va rammentato quanto ritenuto nella sentenza di questo Tribunale 5
marzo 2008 in re G. (36.2007.184) in cui si è ritenuto:
● che, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce
l'ammontare
dei premi dei propri assicurati. Se non previsto
altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi
uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi
differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni
di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano
ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo
fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia
(aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai
costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2
lett. a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004
(cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo
l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli
assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora
compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota
percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93
cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie,
gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli
assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista
nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali
ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani
adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse
per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere
valide in tutto il Cantone;
● che per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se
l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine
supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art.
64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata
depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa
della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare
sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali
che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal
se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e
le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i
costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).
L'art.
90 cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di
regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai
sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a
cpv. 1 OAMal);
● che i premi e le partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non
pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di
una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore
deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1 OAMal);
Se l’assicurato non paga entro il termine
impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al
debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali
pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)
Se l’assicurato
cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un
pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3);
● che conformemente all’art. 105 c OAMal se ha
depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore
sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si
applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo
di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni. La sospensione termina non appena sono stati pagati
Fatti
i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la
procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.
L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul
rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di
beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono
una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico
delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con
premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o
il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli
interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può
convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori
rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi;
● che come rammenta l’art. 105 d OAMal
l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso
4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui
all’articolo 105b capoverso 1. Se l’assicurato in mora disdice il
rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha
alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora
oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di
disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente
pagate prima della scadenza di detto termine. Se le somme in arretrato
conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la
scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che
egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare
assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi
1 e 2 della legge;
(…)
● che, per quanto concerne le spese di
richiamo e diffida, occorre ricordare come con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90
cpv. 5 OAMal, (…) norma sostituita dall'art. 105 b cpv. 3 OAMal introdotto con
effetto al 1° gennaio 2007 (…) che prevedono che se l’assicurato ha causato a
torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo,
l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari,
nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
5. Agli
atti di causa è prodotta copia dell'attestato di carenza beni emesso dal competente
UE nei confronti del marito della ricorrente.
Il
premio preteso e la partecipazione oggetto dell'esecuzione non sono, in quanto
tali, contestati ed anzi appaiono adeguatamente comprovati dalla documentazione
prodotta dall'assicuratore.
Occorre
allora verificare se sia data una responsabilità solidale dei coniugi per
questo debito.
6. Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del
tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in
cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali e nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993
pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC,
relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
Considerandi
2.
Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2.
l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va
osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento
dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento
della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione
malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre
considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.
166.
cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota
815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme
(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella
necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia
o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresen-tato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione
coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti
della famiglia.
Nella sentenza
federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria
giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde
solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal
fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia
la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi
indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.
2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione,
l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita
comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF
119.
V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza
dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il
potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della
responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto
pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche
durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.
149).".
7.
In
concreto appare indiscusso che __________ e RI 1 siano coniugati e conviventi,
la stessa ricorrente lo indica ed attesta nel suo scritto 30 agosto al Tribunale.
Alla
luce di ciò va ammessa, come d'altra parte non contestata in sè, una
solidarietà per il debito derivante dal premio e dalla partecipazione.
Rettamente
CO 1 (in questo senso la sentenza 13 marzo 2008 in 36.2007.162 in re P.) non ha
ritenuto una solidarietà per le spese amministrative e quelle esecutive
sostenute nella procedura esecutiva del marito della ricorrente.
L'ammontare
del debito non è in quanto tale contestato. La natura delle cure di cui ha
beneficiato il signor __________, non è argomento tale da evitare una
solidarietà tra i coniugi. L'importo preteso con la decisione su opposizione
appare dunque correttamente calcolato ed esigibile.
Come
indicato in precedenza una solidarietà tra i coniugi è data per il premio
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie del mese di
settembre 2007 dovute da __________ e per la partecipazione delle spese di cura
intervenute tra l'aprile ed il maggio 2007.
Da
quanto precede l'impugnativa va respinta.
Non
possono infatti (purtroppo) essere qui recepite, ad esclusio-ne della
solidarietà, le difficoltà economiche e l'impegno per alle-vare un figlio.
L'attestato di carenza beni emesso nei confronti di __________ non comporta,
contrariamente all'assunto ricorsuale, attestazione di insolvenza anche della
qui ricorrente.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse di
giustizia e spese e senza riconoscere ripetibili.
8.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF),
applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai
procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in
causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto
pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che
elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1
lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile
il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.
95.
LTF prevede che il ricorrente può far valere la
violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti
costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di
diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari(lett. d), del diritto
intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento. Possono
essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo
la decisione dell'autorità inferiore. Non
sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso
il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione
di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore
litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la
decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di
ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi
sur le Tribunal fédéral, SJ
2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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