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Decisione

36.2008.98

Moglie debitrice solidale, siccome convivente con il marito, per i premi non pagati dal consorte

8 settembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la

procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul

rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di

beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono

una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico

delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con

premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o

il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli

interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può

convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori

rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi;

● che come rammenta l’art. 105 d OAMal

l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso

4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all’articolo 105b capoverso 1. Se l’assicurato in mora disdice il

rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha

alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora

oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di

disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente

pagate prima della scadenza di detto termine. Se le somme in arretrato

conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la

scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che

egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare

assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi

1 e 2 della legge;

(…)

● che, per quanto concerne le spese di

richiamo e diffida, occorre ricordare come con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90

cpv. 5 OAMal, (…) norma sostituita dall'art. 105 b cpv. 3 OAMal introdotto con

effetto al 1° gennaio 2007 (…) che prevedono che se l’assicurato ha causato a

torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo,

l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari,

nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.

5. Agli

atti di causa è prodotta copia dell'attestato di carenza beni emesso dal competente

UE nei confronti del marito della ricorrente.

Il

premio preteso e la partecipazione oggetto dell'esecuzione non sono, in quanto

tali, contestati ed anzi appaiono adeguatamente comprovati dalla documentazione

prodotta dall'assicuratore.

Occorre

allora verificare se sia data una responsabilità solidale dei coniugi per

questo debito.

6. Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali e nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC,

relativo al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

Considerandi

2.

Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l’unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2.

l’affare non consente una dilazione e

l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,

assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se

stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo

riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

A questo proposito, va

osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento

dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento

della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione

malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.

166.

cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota

815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme

(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha

precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella

necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia

o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la

copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui

gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché

ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente

rappresen-tato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale

per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione

coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti

della famiglia.

Nella sentenza

federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria

giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde

solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal

fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.

2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

In quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta

l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF

119.

V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza

dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il

potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della

responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto

pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche

durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.

149).".

7.

In

concreto appare indiscusso che __________ e RI 1 siano coniugati e conviventi,

la stessa ricorrente lo indica ed attesta nel suo scritto 30 agosto al Tribunale.

Alla

luce di ciò va ammessa, come d'altra parte non contestata in sè, una

solidarietà per il debito derivante dal premio e dalla partecipazione.

Rettamente

CO 1 (in questo senso la sentenza 13 marzo 2008 in 36.2007.162 in re P.) non ha

ritenuto una solidarietà per le spese amministrative e quelle esecutive

sostenute nella procedura esecutiva del marito della ricorrente.

L'ammontare

del debito non è in quanto tale contestato. La natura delle cure di cui ha

beneficiato il signor __________, non è argomento tale da evitare una

solidarietà tra i coniugi. L'importo preteso con la decisione su opposizione

appare dunque correttamente calcolato ed esigibile.

Come

indicato in precedenza una solidarietà tra i coniugi è data per il premio

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie del mese di

settembre 2007 dovute da __________ e per la partecipazione delle spese di cura

intervenute tra l'aprile ed il maggio 2007.

Da

quanto precede l'impugnativa va respinta.

Non

possono infatti (purtroppo) essere qui recepite, ad esclusio-ne della

solidarietà, le difficoltà economiche e l'impegno per alle-vare un figlio.

L'attestato di carenza beni emesso nei confronti di __________ non comporta,

contrariamente all'assunto ricorsuale, attestazione di insolvenza anche della

qui ricorrente.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse di

giustizia e spese e senza riconoscere ripetibili.

8.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF),

applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai

procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in

causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto

pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che

elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1

lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile

il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.

95.

LTF prevede che il ricorrente può far valere la

violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti

costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di

diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari­(lett. d), del diritto

intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo

manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante

per l'esito del procedimento. Possono

essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo

la decisione dell'autorità inferiore. Non

sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso

il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione

di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore

litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di

ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi

sur le Tribunal fédéral, SJ

2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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