36.2009.1
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27 aprile 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2009.1
Data decisione, Autorità:
27.04.2009, TCA
Titolo:
Richiesta del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria respinta dall'autorità cantonale sulla base degli elementi fiscali risultanti dalla prima tassazione emessa dopo il decesso del marito dell'istante. Conferma della giurisprudenza
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CALCOLO AUTONOMO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 31 let. d LCAMAL
art. 31 let. b RLCAMAL
art. 31 let. c RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.1
cs
Lugano
27 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2009
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 dicembre
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel __________, ha postulato, il 7 agosto 2008, la concessione del sussidio
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 2009 (doc.
1).
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante,
calcolato, in seguito alla modifica del suo stato civile (vedova), sulla base
dell’ultima tassazione fiscale disponibile (30.10.2007-31.12.2007), non rientra
nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.
C. Contro
la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorta. La ricorrente chiede di
far capo alla tassazione 2006, come previsto dal decreto esecutivo del 14 ottobre
2008 del Consiglio di Stato, rileva di essere vedova, di non ricevere alcuna
rendita, né alcun aiuto sociale e di trovarsi di conseguenza in una difficile situazione
finanziaria (doc. I).
D. Tramite
risposta del 27 gennaio 2009 l’UAM propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
E. Pendente
causa il TCA ha richiamato le tassazioni 2006 e 2007 della ricorrente e, dopo
averla resa edotta circa le risultanze delle notifiche, le ha assegnato un
termine per prendere posizione in merito (doc. X).
F. Il
6 marzo 2009 il TCA ha informato l’UAM che nella tassazione 2006 la ricorrente
ha indicato di essere separata e che gli elementi di reddito (e le deduzioni)
della relativa tassazione concernono solo l’insorgente (doc. XIV).
G. Con
osservazioni del 30 marzo 2009 l’UAM ribadisce la sua presa di posizione con
argomenti di dettaglio che verranno ripresi laddove necessario.
H. L’8
aprile 2009 l’insorgente ha affermato che “nel 2006 ero di fatto separata
dal marito in quanto lui aveva spostato il suo domicilio in __________, ma
legalmente sono stata sposata fino al momento della sua morte avvenuta il
29.10.2007. Erroneamente chi mi ha compilato il formulario delle imposte, ritenuto
che il marito viveva all’estero, ha comunicato che ero separata, cosa non vera.”
(doc. XIX)
in
diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2.
Conformemente a quanto disposto dall'art.
23.
LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico
degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime
previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono
definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito
determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non
supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
3.
Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal)
nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal),
prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo
il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
4.
Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza
del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004
; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata
un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il
rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure
le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato
ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in
cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004
(inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la
deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di
trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente
ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21
settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99),
del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa
del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
5.
Nel
caso concreto la richiesta di sussidio per il 2009 andrebbe, di principio, esaminata
alla luce della tassazione 2006, come prevede l’art. 1 lett. a) del Decreto
esecutivo del 14 ottobre 2008 concernente le basi di calcolo per l’applicazione
delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2009.
Tuttavia,
dal 29 ottobre 2007 la ricorrente è vedova. In seguito al decesso del coniuge
l’Ufficio di tassazione di __________, il 18 giugno 2008, ha emesso la notifica
di tassazione 30.10.2007-31.12.2007.
Per
cui l’UAM non ha preso in considerazione la tassazione 2006, trattandosi di un
periodo in cui l’insorgente era coniugata. Il diritto al sussidio è stato
pertanto stabilito procedendo all’accertamento del reddito al di fuori della
tassazione (2006) applicabile (art. 31 lett. d LCAMal e 31 lett. b Reg.
LCAMal).
In
concreto, l’UAM, ha fatto capo alla tassazione per il periodo
30.10
-31.12.2007, in applicazione della giurisprudenza di questo Tribunale
sviluppata con sentenza del 24 settembre 2004 (inc. 36.2004.68), quando il TCA
ha ritenuto possibile utilizzare la tassazione 2003, in luogo della tassazione 2001/2002
per il sussidio del 2004, trattandosi della prima tassazione emessa quale
nucleo familiare a seguito di matrimonio. In quel caso il TCA ha affermato che:
"
2.4
Nel caso
concreto in corso di istruttoria l'UT X. ha emanato, per la prima volta e
riferendosi al 2003, una decisione di tassazione relativa alla famiglia del
ricorrente.
Non torna quindi più applicabile l'art. 67 litt. c Reg. LCAMal ma
l'amministrazione, ritenendo sostanzialmente l'inizio dell'assoggettamento
fiscale del nucleo famigliare dato dal matrimonio, propone rettamente di far
capo alla tassazione emessa nel 2003 con la conseguenza che i presupposti per
l'accoglimento del ricorso non sono dati.
Riserva va fatta per il reclamo pendente contro la tassazione che, se
accolto nei limiti indicati dall'amministrazione nell'ultima presa di
posizione, permetterà di domandare la revisione del sussidio a norma dell'art.
48.
RegLCAMal.
2.5
Alla luce di quanto precede, visto come l'importo ritenuto in
sede di tassazione cui occorre fare riferimento, assomma a 47'000.- arrotondati
al mille franchi superiore, e rilevato come tale importo contempli già le ampie
deduzioni per i figli volute con la nuova LT i parametri per la concessione del
sussidio non sono dati.”
Già
nella tassazione 2006 gli elementi di reddito e le deduzioni concernevano la sola
insorgente, essendo il marito domiciliato all’estero, in __________ (cfr. anche
la notifica di arrivo presso il Comune di __________ del 31 luglio 2007 dove in
calce figura: “tasse separate” e “marito domiciliato all’estero”
[doc. 8]).
La
sostanziale differenza tra la tassazione 2006 e la tassazione
30.10
-31.12.2007 è dovuta all’aggiunta di un importo di fr. 15'000 alla
voce “altri redditi”, che tuttavia figura anche nella tassazione per il periodo
1.1
-29.10.2007, quando l’insorgente non era ancora vedova.
Nella
tassazione 2006 l’UT ha registrato l’insorgente come coniugata ed in seguito al
decesso del marito ha emesso una tassazione per il periodo d’assoggettamento
30.10
-31.12.2007. La situazione in concreto è diversa da quella esaminata
nella sentenza del 30 aprile 2008 (inc. 36.2008.20), da questo Tribunale, a
proposito dell’applicazione dell’art. 31 lett. c Reg. LCAMal ad un’assicurata
che dopo essere stata separata di fatto, ha divorziato.
In
quel caso si trattava di applicare le due ipotesi dell'art. 31 cpv. 1 litt. c
RegLCAMal che la norma pone in alternativa per procedere all'accertamento
autonomo del reddito. In concreto la separazione dei coniugi (o perlomeno delle
tassazioni) trae seco delle conseguenze diverse rispetto a quelle che la
vedovanza causa. Il legislatore ha considerato tali diverse conseguenze (si
pensi all'intervento dell'assicuratore sociale per il versamento di rendita vedovile)
fissando due distinti casi di accertamento del reddito in maniera autonoma in
caso di separazione ed in caso di decesso del coniuge o del partner registrato
(art. 31 litt. b RegLCAMal)
In
concreto, l’unica sostanziale divergenza tra la tassazione 2006 e la tassazione
per il periodo 30.10.2007-31.12.2007 deriva dall’aggiunta di un importo di fr.
15'000 alla voce altri redditi, che figura comunque anche nella tassazione
relativa al periodo di assoggettamento 1.1.2007-29.10.2007 e potrebbe non essere
inerente la modifica dello stato civile.
Lo
scopo della norma è di permettere alla persona assicurata, che si vede confrontata
con un mutamento significativo nello stato civile, mutamento che potrebbe avere
conseguenze d'ordine economico ed imporre aiuto statale per il pagamento del
premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di vedersi
accertare il nuovo reddito.
Nella
sentenza del 30 aprile 2008 (inc. 36.2008.20), l’elemento posto alla base
dell’accertamento autonomo del reddito determinante da parte dell’UAM sulla
scorta dell’art. 31 lett. b RLCAMal era in sostanza il medesimo che si
presentava due volte nel tempo: ad una separazione in atto è seguito un
divorzio. Il TCA ha avuto modo di ritenere la:
"
ratio legis dell'art. 31 lett. c RLCAMal concerne il cambiamento
della situazione economica dell'assicurato
che subentra a seguito di un divorzio, di un matrimonio, di una separazione o
di uno scioglimento dell'unione registrata, che potrebbe portare
a migliorare o a peggiorare le condizioni dell'assicurato.
L'elemento posto alla base del diritto all'accertamento autonomo del reddito determinante da
parte dell'UAM sulla scorta dell'art. 31 lett. c
RLCAMal non va dunque compreso in senso stretto, ovvero non è il mero
cambiamento di stato civile. Il mutamento di stato civile considerato dalla
norma non ha una valenza formale ma sostanziale."
In
concreto va evidenziato come la ricorrente sia già stata oggetto di una nuova decisione
di tassazione che considera il suo status di vedova. La nuova tassazione attesta
un miglioramento di cui si deve tener conto.
La
nuova situazione economica, accertata dall'UT competente, va qui ritenuta per
la determinazione del diritto al sussidio. Questa tassazione, per l'importo
determinante per l'aliquota fissato in CHF 23'500.-, è tale da impedire la
concessione del sussidio.
Il
ricorso va di conseguenza respinto senza carico di tasse e spese. La decisione
impugnata è confermata __________.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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