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Decisione

36.2009.101

Sussidio 2009. Pensionamento. Calcolo autonomo. Rifiuto. Sostanza eccessiva. Acquisto immobiliare. Prelievo fondo pensione. Determinazione provvisioria della sostanza dell'UT. Assenza di stima ufficia

5 novembre 2009Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I

funzionari dell’UT __________, sempre collaborativi nel rispetto delle norme procedurali,

hanno trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni le decisioni di

tassazione dei signori __________ concernenti gli anni 2007 e 2008 da cui emerge,

per il 2007, una sostanza lorda di CHF 392'532 mentre per il 2008 la sostanza

lorda ritenuta per la IC assomma a CHF 381'457.

Le

parti sono state ulteriormente invitate a prendere posizione in merito

all’interlocutorio scritto del giudice delegato di data 3 settembre 2009 con

cui veniva segnalato come:

" (...)

La sostanza netta per l'IC è di CHF 32'000 mentre la sostanza lorda

ammontava a CHF 392'532 nel 2007 e CHF 381'457 nel 2008 importi che risultano

decisamente inferiori a quelli ritenuti nella decisione di tassazione 2006.

Per quanto comprensibile - invito semmai l'UAM a svolgere le verifiche

che riterrà necessarie - la tassazione 2006 ha considerato l'importo lordo di

CHF 750'501 alla luce dell'investimento eseguito per l'immobile il cui acquisto

sembra avvenuto solo in parte con mezzi propri del ricorrente." (Doc.

XXVI)

L’amministrazione

ha chiesto una proroga del termine per esprimersi in merito (lettera 10

settembre 2009, doc. XXVII), dal canto suo RI 1 si è espresso il 24 settembre

2009. Con osservazioni del 12 ottobre 2009 l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia, alla luce dell’evoluzione dei fatti e dell’emanazione delle nuove

decisioni di tassazioni dell’UT __________, ha preso posizione in merito alle

richieste del giudice delegato in maniera dettagliata evidenziando in particolare

come:

" (...)

La competente autorità fiscale ha emesso in data 02.09.2009 le decisioni

di tassazione 2007 e 2008. In ragione di quanto precede, il valore di della sostanza

da considerare per definire il diritto alla riduzione di premio per l'anno 2009

è ora quello della tassazione 2008, trattandosi dell'ultima tassazione

cresciuta in giudicato (dalle informazioni in possesso della convenuta non

risulta infatti che avverso la decisione di tassazione IC 2008 l'insorgente

abbia inoltrato reclamo).

Dalla tassazione in oggetto risulta una sostanza lorda IC pari a fr.

381'457.- (cifra 30) e una sostanza imponibile IC ammontante a fr. 21'000.-

(cifra 34).

In considerazione di quanto sopra occorre rilevare, in particolare,

come il valore della sostanza lorda al 31.12.2008 non superi il limite di fr.

600'000.- stabilito all'art. 29 cpv. 2 lett. a) LCAMal.

Per tale motivo la pratica 2009 può essere ora decisa sulla base del

reddito lordo accertato per l'anno 2009, a cui, dopo la relativa conversione in

reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali di conversione, conformemente

alla giurisprudenza di questo TCA dovranno essere aggiunti il valore locativo

ed il reddito da titoli e capitali esposti nella tassazione 2008 e dal quale

dovranno essere dedotti gli interessi ipotecari a carico del ricorrente.

(...)" (Doc. XXXI)

Dopo

avere effettuato il necessario calcolo l’amministrazione giunge a ritenere un

reddito lordo mensile di CHF 2'893,75 che, convertito a mano delle apposite

tabelle, diviene un ipotetico reddito imponibile annuo di CHF 24'397 cui va

aggiunto il valore locativo, il reddito da capitali (CHF 31) e dedotti gli

interessi passivi sugli oneri ipotecari. L’UAM ha quindi considerato il valore

locativo emergente dalla tassazione 2008 (ma non ha invece ritenuto la

deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili) cifrandolo in

CHF 13'962 ed ha dedotto l’importo degli interessi passivi fissati in CHF

10'500, fissando così il reddito di riferimento in CHF 28'000, cifra che dà

diritto al sussidio siccome inferiore ai CHF 32'000 indicati dalla legge.

L’amministrazione

ha quindi postulato l’accoglimento del gravame con il rinvio degli atti per una

nuova decisione.

Al

ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito (scritto 15

ottobre 2009, doc. XXXII) con termine scadente il 26 ottobre 2009.

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

nel

merito

3. Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni

economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie

il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il

cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se

l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.

600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone

sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella

tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di

riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali

registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.

90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;

per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per

l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare

autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i

presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per

l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.

Il

periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,

44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i

membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

4. Di

principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e

dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e

meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito

determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il

reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal

regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato

l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione

(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a

partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.

LCAMal) nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle

persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale

ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli

dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 v. Reg.

LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente

dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del

reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o) diminuzione importante dei valori

di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia

comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie

proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei

parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato

al momento dell’istanza.”

Il

Consiglio di Stato ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili

abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte

dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in

particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3

settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo

nel Reg. LCAMal il nuovo

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o

cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo

sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi

fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

5. Il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza

del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112

e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del

3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc.

36.2006.7) e si è così espresso:

"

2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata

l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.

LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento

di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario

procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito

imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente

convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite

dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione

considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del

reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa

natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni

ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti

ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.

36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre

spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente

riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il

TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione

per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.

Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata

un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il

rimborso del debito per i prestiti di studio contratti con il Cantone e

neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto

è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc.

36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione

aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza

del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece

possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere

deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è

stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc.

36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005

(inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a

composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

6. Come

rammentato nella sentenza di principio 36.2008.134 del 17 dicembre 2008 e

confermata nella sentenza 36.2008.163 del 4 febbraio 2009, l’art. 29 cpv. 2

LCAMal è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, con effetto retroattivo

all’inizio del medesimo anno, con lo scopo di portare dei correttivi nel

sistema di concessione dei sussidi alla luce dell’indirizzo fornito dal

legislatore federale all’art. 65 LAMal.

Come

evocato dalle sentenze citate la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata

il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre

2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4 dicembre

2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974) è

stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007,

pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di referendum l’11

febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202 dell’11gennaio 2008 (“Leggi

e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del

termine di referendum [l’entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione

sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con

l’indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Nella sua prassi

il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ammesso l’applicabilità della

nuova norma anche per i sussidi relativi all’anno 2008.

Come

indicato obiettivo della modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal è di evitare che

persone con redditi lordi elevati oppure detentori di sostanza cospicua possano

comunque rientrare nei parametri per l’ottenimento della riduzione di premio

LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse (su questi aspetti TCA 4 febbraio

2009 inc. 36.2008.163). Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il Consiglio

di Stato ha evidenziato come:

" 9.1.2. Sintesi delle misure proposte

La proposta in oggetto si prefigge di determinare i criteri di esclusione

dal diritto alla riduzione di premio LAMal, ancorché formalmente l'assicurato

rientra nei parametri di reddito determinante che ne danno il diritto, in caso

di:

a) assicurati che possiedono una

sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--,

o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

b) persone sole, il cui "totale

dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della

notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr.

60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di

riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in

dettaglio al titolo 3.];

c) famiglie, il cui "totale dei

redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica

di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.--

(senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.--

cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadaun. In

questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che

prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per

i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai

"redditi medi".

In pratica sono stabiliti parametri di sostanza lorda e di sostanza

imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contribuiti

ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINP (dato desumibile alla cifra 9 della

notifica di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio

decade di principio.

Le situazioni di cui sopra – in particolare alle lett. a) e b)/c) –

non sono da intendere cumulativamente: basta che una sola di queste si

verifichi e automaticamente decade la possibilità di accesso a ogni riduzione

di premio LAMal.

(…)

9.1.4. Considerazioni

circa il criterio di esclusione per sostanza elevata

Attualmente a livello nazionale solo due Cantoni prevedono la possibilità

di esclusione dalla riduzione di premio in ragione di un fattore di sostanza

lorda elevato: si tratta di Berna e Friborgo.

In entrambi i casi il valore limite di sostanza lorda è fissato a 1

milione di franchi.

Per quanto attiene ai criteri di sostanza imponibile, il

paragone a livello nazionale appare meno significativo, in quanto dipende dalle

regole tributarie vigenti in loco.

Si citano qui gli esempi di Zurigo e di Uri, dove i parametri di esclusione

per sostanza imponibile sono di fr. 300'000.-- (ZH), rispettivamente fr.

400'000.--(UR).

Il criterio di esclusione per sostanza

lorda elevata sarà il primo, in ordine gerarchico, dei criteri straordinari di

esclusione dalla riduzione di premio LAMal.

Bisogna però considerare che il grosso

delle esclusioni avverrà comunque in base al criterio del reddito.

Scopo principale del criterio “sostanza

elevata” – sia di sostanza lorda che di sostanza imponibile –

diventerà quello di “norma di salvaguardia”, nel senso che non consentirà

l’accesso alla riduzione di premio a quei casi particolari che, pur avendo un

reddito netto entro i limiti stabiliti, sono proprietari di una sostanza

importante.

Le parametrizzazioni relative alla sostanza lorda e alla sostanza imponibile

sono state impostate a partire da una base comune e sono congiunte.

Da valutazioni effettuate, tenuto conto in particolare dei valori di

stima attuali, nonché del fattore "indebitamento personale medio", i

parametri di esclusione per sostanza elevata sono definiti come segue:

- sostanza lorda: fr. 600'000.--;

- sostanza imponibile: fr. 400'000.--."

Nel

rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha

affermato:

" 3.5 Esclusione alla riduzione di premio

LAMal

Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi

ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un

imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una

misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura

di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni

di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione

economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano

figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il

discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in

formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti

anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione

sono i seguenti:

I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione

applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile

supera fr. 400'000.--;

Considerandi

II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base

della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole,

intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo

aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];

III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base

della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre

figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è

data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al

disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del

premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in

formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".

Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente

decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal.

Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8

milioni."

Da

quanto precede emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di

non concedere, per principio, la riduzione del premio agli assicurati che

dispongono di sostanze o redditi lordi elevati e che grazie alle deduzioni

fiscali ammesse rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto

statale.

Per

la determinazione della sostanza, a fronte di una mutazione (diminuzione) successiva

alla tassazione di riferimento occorre rifarsi all'ultima decisione di tassazione

disponibile, l'amministrazione ed il giudice non potendo sostituirsi al

tassatore.

Nella

sentenza citata il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha fatto capo all'ultima

tassazione disponibile dell’assicurato ricorrente (TCA 36.2008.163 cons. 2.6.

pag 9), in quel caso (sussidio 2008) la tassazione 2007. Il Tribunale ha

infatti considerato come:

" In concreto dall’ultima tassazione disponibile al

momento dell’ema-nazione della decisione su reclamo (2007), che determina il

limite temporale entro il quale occorre porsi per valutare la legalità della

decisione su reclamo impugnata, emerge una sostanza … “

7.

In

concreto RI 1 ha domandato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie per il 2009. In assenza di una tassazione cui fare

riferimento, alla luce del fatto che RI 1 è stato posto recentemente al

beneficio della pensione, e che per i nuovi redditi da pensionato non era

ancora stato tassato, l’UAM ha determinato autonomamente il reddito del ricorrente

escludendo comunque il diritto al sussidio in virtù del superamento dei limiti

fissati dalla legge per quanto attiene alla sostanza. In effetti, a seguito

dell’acquisto immobiliare effettuato nel corso del 2006 da parte di RI 1 e

della moglie __________, il competente UT ha determinato il valore della

sostanza in più di 750'000 poiché il condominio all’interno del quale il ricorrente

ha acquistato il suo appartamento, non era ancora stato stimato alla luce della

nuova LSti. Occorre qui rilevare come il comportamento dell’amministrazione sia

stato corretto. Nel momento in cui la decisione è caduta infatti, l’UAM non

disponeva ancora della decisione di tassazione relativa ai periodi successivi

al 2006 da cui era desumibile una significativa diminuzione del valore della sostanza

al di sotto dei limiti che precludono la concessione del sussidio. Va

evidenziato qui come tale diminuzione – poi accertata nelle tassazioni

successive – sia consistita nella nuova stima effettuata dall’Ufficio

competente.

Si

può qui ritenere come la sostanza considerata nella decisione di tassazione del

2006.

non fosse correttamente accertata da parte delle autorità fiscali.

Nelle

more della procedura, accertata in maniera adeguata la reale sostanza del ricorrente

e della moglie, l’amministrazione ha ammesso la necessità di accoglimento del

ricorso con il successivo rinvio degli atti per una nuova decisione.

Correttamente

l’UAM ha evidenziato come in concreto si debba procedere ad una nuova

determinazione del reddito conseguito dal ricorrente alla luce dell’art. 31

litt. h Reg LCAMal per la cessazione definitiva della attività lucrativa ed ammesso

il sussistere degli estremi della diminuzione della sostanza (art. 31 litt. o

Reg LCAMal) tali da imporre la determinazione della sostanza sulla scorta –

come impone la giurisprudenza di questo Tribunale – dell’ultima e più recente decisione

di tassazione.

8.

Come

più volte evocato nella giurisprudenza di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (in merito si veda la sentenza citata dall’amministrazione del 26

gennaio 2004 inc. 36.2003.116) quando sia accertata

l'esistenza di uno dei motivi di cui all'art. 31 RLCAMal, l'UAM deve procedere

alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito che va poi raffrontato con

i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al

sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo

reddito accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l'utilizzo di

tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente

convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite

dall'amministrazione competente in materia fiscale, che considerano le normali

deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile,

pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto

in cui vengono applicate. Come evocato in precedenza le

uniche deduzioni dal reddito lordo possibili sono quelle attinenti agli

alimenti versati in virtù del diritto di famiglia ed eventuali interessi

passivi ipotecari, altre deduzioni non possono essere ammesse siccome

specificatamente comprese nella conversione del reddito fissato dalle tabelle.

In altri termini non è possibile considerare le spese di trasferta per il luogo

di lavoro, una doppia economia domestica imposta dal lavoro, deduzioni per

abiti da lavoro od altre che l’autorità fiscale normalmente ammette nell’ambito

della determinazione del reddito del lavoro. Correttamente l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia ha ricordato che, in virtù della giurisprudenza, al

reddito convertito a mano delle apposite tabelle vanno aggiunti i redditi da

capitale, al loro valore effettivo senza deduzione, ed il valore locativo. Su

questo ultimo aspetto va rammentato che il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni si è espresso con diverse recenti sentenze (36.2007.172 del 16 aprile

2008; 36.2007.138 del 25 aprile 2008 e 36.2008.79 del 17 novembre 2008).

In

una sentenza 36.2006.52 del 13 giugno 2006, emanata dal Tribunale cantonale

delle assicurazioni nella sua composizione a tre giudici, è stato evidenziato,

nell’ambito dell’accertamento di un reddito da parte dell’amministrazione

destinato ad essere convertito a mano delle apposite tabelle al fine di

verificare i presupposti della concessione dell’aiuto sociale, come:

" Il Reg. LCAMal fa obbligo ... all'assicurato di

fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni,

"altro" reddito ... anche il reddito in natura o d'altra fonte.”

Il TCA

si è chiesto se, nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 31 litt. m RLCAMal,

il concetto di reddito dovesse essere interpretato in maniera estensiva e dovesse

contemplare anche il reddito da valore locativo.

In

merito al tema del valore locativo di un immobile questo Tribunale, nella

sentenza 19 aprile 2007 inc. 36.2007.2, ha evidenziato:

"

Il tema pone la

questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione

del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato

nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere

risolto in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva

considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori

anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori."

Il

valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di

diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc.

80.06.173

in RtiD I-2007 N. 2 t pag. 591 seg.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett.

b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale),

è imponibile qua-le reddito della sostanza immobiliare. Oggetto

dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il

contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà

o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD

precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali

usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

La

sentenza cantonale citata ricordava inoltre che:

"

Il riferimento alle

condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il

valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo

conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di

locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I

152.

= ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF

52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito

che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire

nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale

diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della

soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in

RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva,

dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale

dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale

ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di

coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in

abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una

famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al

contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva

dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per

ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella

secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"

La

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’impo-sta sul reddito il valore

locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e

dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle

modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual

latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il

valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7

cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli

8.

cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145

consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della

CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):

" L’Alta Corte ha

stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF

124.

I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore

di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio

costituzionale dell’ugua-glianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF

125.

I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese,

secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere

effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme

alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati

incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad

analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e

Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)"

Nel

nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore

locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della

previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato

delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il

valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di

Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno

2000.

relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la

concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo

B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:

"

il legislatore ticinese ha codificato il

principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di

mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato

che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione –

differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima

ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione

delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari

e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito

in base ai seguenti criteri:

per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli

anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;

per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri

elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde,

di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima

nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore

risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla

stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il

valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le

opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi

entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per

abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato

tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati

nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per

locale o per mq abitabile).

Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto

prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore

si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:

- 5%, se la stima è entrata in vigore

fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;

- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.

Nei comuni con revisione generale delle stime

entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di

stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.

Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr.

CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT

N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea

di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo

parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate,

per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono

circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente

insostenibile la stima ufficiale.

Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso

che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore

locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle

stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo

2006, consid. 3.1)."

La

Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria

alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo

cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in

precedenza.

Nella

sentenza pubblicata in RTiD 2008 II no. 3 (del 9 maggio 2008 inc. 80.2007.173)

la CDT ha precisato la sua giurisprudenza riferita al valore locativo ed alla

sua determinazione con una sentenza di tutto rilievo con cui ha rinviato gli

atti ad un UT affinché provvedesse a nuova determinazione di detto valore, rilevando

come:

" Nel marzo 2007, … la Divisione delle contribuzioni

ha adottato una nuova circolare (n. 15/2006), applicabile al periodo fiscale

2006, che prescrive che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e

plurifamiliari, appartamenti in condominio e case a schiera sia stabilito in base

ai seguenti criteri:

in mancanza di un valore di mercato di riferimento, il valore locativo

da tassare corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato

dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima

ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata

alla decisione sulla stima);

qualora l’applicazione del valore di reddito (90%) dovesse portare a

risultati manifestamente insostenibili occorrerà operare le opportune

correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i

limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello

stesso genere;

in tali casi il valore locativo dovrà essere determinato tenendo equamente

conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o

ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per

mq abitabile).

A partire dal periodo fiscale 2007, poi, è stato introdotto l’art. 2

cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposi-zione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007 (RL 10.2.2.1.1),

secondo cui il valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di

mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima

posizione. Lo stesso decreto precisa poi, all’art. 2 cpv. 2, che, in mancanza

di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso corrisponde di regola

al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione

di stima.

(…)

Come afferma l’art. 1 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare del 13 novembre 1996 (RL 10.2.9.1), l’accertamento ufficiale di

stima concerne «i valori della sostanza immobiliare». L’art. 32 cpv. 1 Lst

precisa poi che l’autorità (cioè l’Ufficio stima; cfr. art. 16 cpv. 1 del

Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare del 19 dicembre 1997 [RL 10.2.9.1.1]), tramite il Municipio,

comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o edificati (contenenti

i dati d’accertamento e di valutazione) a tutti i contribuenti interessati,

unitamente all’avvi-so di pubblicazione.

Dalla semplice lettura delle disposizioni menzionate si evince chiaramente

che oggetto della decisione dell’Ufficio stima è solo il valore di stima

ufficiale degli immobili e non anche il valore locativo degli stessi.

Una conferma si ritrova del resto nei materiali legislativi che si riferiscono

all’adozione della normativa in discussione. Il messaggio del Consiglio di

Stato n. 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla

stima ufficiale della sostanza immobiliare così definisce lo «scopo

dell’accertamento del valore immobiliare»:

L’estimo immobiliare ai fini dell’imposizione fiscale è del resto previsto

da tutte le leggi cantonali e dev’essere effettuato onde poter valutare

l’entità del patrimonio dei soggetti fiscali (persone fisiche e giuridiche).

Secondo la nuova legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) la stima

serve quindi da base di riferimento per:

– l’imposta sulla sostanza delle

persone fisiche (art. 42 LT),

– l’imposta immobiliare a favore del

Comune (art. 293 LT);

– l’imposta immobiliare delle

persone giuridiche (art. 97 LT);

– l’imposta

minima delle società di capitale e cooperative (art. 90 LT);

– l’imposta di successione e

donazione (art. 158 LT).

Come si vede, nessun accenno è fatto all’imposta sul reddito delle

persone fisiche.

È ben vero che la stessa legge sulla stima ufficiale menziona anche il

valore di reddito fra i fattori che concorrono all’accertamento del valore di

stima.

Secondo l’art. 16 cpv. 1 Lst, è considerato valore venale di un fondo

il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera

contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire

sulla singola contrattazione non vengono considerate. L’art. 16 cpv. 2 Lst puntualizza

quindi che il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto

del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita

dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst).

Per quanto attiene più specificamente al valore di reddito, l’art. 18

Lst spiega che esso si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento

dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene

conto dei valori di mercato (cpv. 1).

Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette

del fondo da parte del proprietario o dell’eventuale usufruttuario, il valore

di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati

secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi

analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (cpv. 2). Infine, la

legge aggiunge che, ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito

dichiarato e quello presunto, l’autorità di stima può adeguare il reddito

accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (cpv. 3).

Dal tenore degli articoli citati appare evidente che il valore di reddito

viene accertato esclusivamente ai fini del calcolo del valore di stima

dell’immobile; inoltre, che il valore di reddito è costituito dalla capitalizzazione

del reddito lordo.

Quanto precede è già sufficiente ad escludere che il Canton Ticino

rientri nel novero dei cantoni in cui «i valori locativi delle case unifamiliari

(siano) stati accertati individualmente nell’ultima valutazione ufficiale degli

immobili», secondo le considerazioni espresse dall’AFC nelle sue direttive. Ciò

presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse

espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma

anche del valore locativo dell’immobile.

La riprova si ha andando ad esaminare la normativa in vigore in altri

cantoni, che hanno adottato tale metodo di calcolo del valore locativo.

(…)

La circostanza che dalla decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare

anche il valore di reddito non significa affatto che essa accerti anche il

valore locativo dell’immobile.

A tale proposito, va ricordato che l’autorità di cosa giudicata non si

estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.

Pertanto, i considerandi, che rivestono la qualità di semplici motivi, non

partecipano dell’autorità di cosa giudicata, diversamente dagli elementi

imponibili (reddito imponibile e utile netto, sostanza e capitale imponibile),

dall’aliquota d’imposta e dal suo ammontare (cfr. art. 131 cpv. 1 LIFD e 205

cpv. 1 LT; RDAF 2001 II p. 261 consid. 1b/bb,2A.192/2000; ASA 37 p. 67 e

giurisprudenza e dottrina citate; CDT n. 80.2002.00051 del 19 dicembre 2002 in

RDAT I-2003 n. 15t; inoltre: Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG,

Zurigo, 2003, n. 13 agli artt. 147-153 LIFD, p. 1089; Vallender, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea/Ginevra/Monaco, 2002, n. 4 agli artt. 51-53 LAID, pp. 810-811).

Applicando lo stesso criterio alle decisioni in materia di stima ufficiale,

si constata che il dispositivo è costituito dall’accertamento, sulla prima pagina

della stessa, del «valore globale di stima», che sotto è suddiviso fra i

diversi edifici e terreni. La decisione stessa è accompagnata da una «scheda di

calcolo della stima», che contiene i dettagli relativi al valore metrico ed al

valore di reddito, come pure alla loro ponderazione ed alla ripartizione fra i

singoli subalterni del valore di stima così ottenuto. La decisione è poi completata

con l’indicazione dei rimedi giuridici a disposizione del contribuente che

voglia contestarla.

Ne consegue che la decisione di stima, una volta che sia passata in

giudicato, vincola l’autorità di tassazione e il contribuente per quanto

attiene alla valutazione della sostanza immobiliare ai fini delle già citate

imposte (imposta sulla sostanza, imposte immobiliari cantonale e comunale,

imposta minima e imposte di successione e donazione). Infatti, la legge

tributaria rinvia esplicitamente, nella definizione delle modalità di calcolo

di tali imposte, al «valore di stima ufficiale» (cfr. p. es. art. 42 cpv. 1

LT). La legge tributaria non contiene per contro alcun riferimento al «valore

locativo ufficiale» o al «valore di reddito ufficiale», a proposito delle

modalità di calcolo dell’imposta sul reddito degli immobili.

Non può pertanto essere condivisa l’opinione espressa dalla Divisione

delle contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso, quando argomenta che il

contribuente ha la «possibilità di impugnare nei termini legali la decisione di

stima di cui il valore di reddito è una componente importante». Per le ragioni

che si sono già ampiamente illustrate, il valore di reddito sarà pure una

«componente importante» del calcolo del valore di stima, ma è appunto solo una

«componente», cioè un elemento che concorre a giustificare il calcolo del

valore di stima ufficiale, il quale è il solo oggetto del dispositivo della decisione

dell’Ufficio stima. (...)

Deve dunque essere escluso che nel Canton Ticino i valori locativi

siano «accertati individualmente» nella procedura di stima ufficiale degli

immobili. Il solo accertamento individuale che viene intrapreso nell’ambito

dell’apposita procedura ufficiale concerne il valore di stima degli immobili.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione delle contribuzioni,

nelle osservazioni al ricorso, questa Camera non ha mai avallato la prassi

codificata nella circolare n. 15/2006. In due sentenze, che si riferivano

ancora alla circolare 15/2005 e nelle quali non si trattava pertanto di

pronunciarsi direttamente sulla legittimità del metodo di calcolo basato sul

valore di reddito (CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9

marzo 2007), aveva affermato che quest’ultimo presenta senz’altro interessanti

vantaggi, per il fatto che si fonda su un importo che può essere direttamente

ricavato dalla decisione sulla stima ufficiale, notificata a suo tempo ai

singoli proprietari immobiliari, senza richiedere ulteriori calcoli. Aveva poi

però aggiunto che, dall’altra parte, si tratta di un valore che non è stato

oggetto di una decisione separata e che quindi potrebbe anche non essere stato

contestato dal proprietario, per il fatto di essere stato considerato come un

mero dato parziale su cui si basava il calcolo della stima ufficiale.

Alla luce di quanto precede, appare chiaro che il Canton Ticino non ha

adottato la procedura di accertamento del valore locativo consistente nella

ripresa delle stime cantonali del valore locativo, per il semplice fatto che

come detto non esiste una stima ufficiale dei valori locativi, nell’ambito di

una procedura ufficiale, indipendente da quella di tassazione.

Ci si potrebbe tuttavia ancora domandare se l’accertamento del valore

di reddito, contenuto nella decisione di stima ufficiale, non possa essere riesaminato,

nell’ambito di una procedura di reclamo prima e di ricorso poi, se il

contribuente impugna la decisione di tassazione. Si potrebbe cioè immaginare

che, non impugnata nei termini previsti dalla legge sulla stima ufficiale, la

relativa decisione passi in giudicato limitatamente all’accertamento del valore

di stima in sé; per quanto attiene invece al valore locativo, i rimedi

giuridici per contestarlo sarebbero cioè quelli previsti per impugnare la

tassazione dell’imposta sul reddito.

(…)

Una simile argomentazione sembra suggerita anche dalla Divisione delle

contribuzioni, laddove, nelle osservazioni al ricorso, pretende che «in ogni

caso è pur sempre salvaguardata la possibilità di impugnare la notifica di

tassazione indicando paragoni con oggetti analoghi affittati a terzi». Secondo

l’autorità fiscale, il contribuente che intenda contestare il valore locativo,

ricavato dalla decisione di stima ufficiale dell’immobile, potrebbe cioè dimostrare

che tale valore non corrisponde a quello effettivo.

In primo luogo, un simile ragionamento snaturerebbe il metodo di

calcolo del valore locativo che secondo la stessa autorità di tassazione

sarebbe in vigore. Infatti, se il valore di reddito ricavato dalla decisione

relativa all’accertamento del valore di stima dell’immobile si deve applicare

ai fini del calcolo del valore locativo, non si vede perché poi si dovrebbe

ammettere che il contribuente possa rimettere in discussione quanto accertato

con una decisione passata in giudicato. O la decisione sulla stima ufficiale

concerne anche il valore locativo, ed allora una volta passata in giudicato

diviene vincolante, oppure non si occupa del valore locativo, ed allora non

compete certamente al contribuente la prova dell’inadeguatezza del valore così

accertato.

In secondo luogo, la pretesa che sia il contribuente a «indicare paragoni

con oggetti analoghi affittati a terzi» disattende palesemente le norme che

disciplinano l’onere probatorio. Va infatti ricordato, a questo proposito, che

in applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, nella

procedura tributaria l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità

di tassazione compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o

diminuiscono il debito fiscale (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2008,

vol. I, tomo 2b, n. 28 ad art. 130 LIFD, p. 341 e giurisprudenza citata). Nel

caso del valore locativo si tratta per definizione di intraprendere una

valutazione; nell’interesse della parità di trattamento di tutti i contribuenti,

tuttavia, tale valutazione dev’essere intrapresa secondo criteri chiari e

oggettivi, suscettibili di verifica da parte del contribuente. Non è certamente

compatibile con i principi che disciplinano l’onere della prova la pretesa che

si pretenda dal contribuente la dimostrazione dell’inadeguatezza di un valore

indicato dall’autorità di tassazione; tanto più che tale valore è semplicemente

ricavato da una decisione che concerne un altro oggetto e che neppure spiega le

modalità con cui il valore di reddito è stato definito.

(…)

Nel Canton Ticino, invece, la stima ufficiale è di competenza dell’Uf-ficio

stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito agli uffici

circondariali di tassazione. Anche i rimedi giuridici non si identificano:

mentre le decisioni di stima possono essere impugnate con reclamo all’Ufficio

stima (art. 34 Lst) e poi con ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 37

Lst), le decisioni di tassazione sono suscettibili di reclamo allo stesso

ufficio (art. 206 LT) e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 227

LT).

Tale particolarità imporrebbe di stabilire quale sia l’autorità competente

in materia di reclamo e di ricorso per le contestazioni relative al valore

locativo. Se si attribuisse poi la competenza all’Ufficio di tassazione prima

ed alla Camera di diritto tributario poi, si dovrebbe far sì che tali autorità

possano richiamare gli atti relativi alla procedura di stima dall’Ufficio

stima. (…)

Un ulteriore problema dovrebbe poi essere risolto, se si attribuisse

all’autorità di tassazione ed al giudice tributario la competenza a pronunciarsi

sui reclami e sui ricorsi in merito al valore locativo. La decisione di stima

dovrebbe in ogni caso contenere una spiegazione in merito alle modalità di

calcolo di quest’ultimo, indicando perlomeno quali criteri siano stati adottati

per definirlo.

Secondo costante giurisprudenza, una decisione risulta sufficientemente

motivata se la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto

della sua portata e di poterla se del caso impugnare con cognizione di causa.

In quest’ottica è sufficiente che l’autorità esponga, almeno brevemente, i

motivi che l’hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro

(DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

Nel caso delle decisioni dell’Ufficio stima, mancano come già rilevato

motivazioni che si riferiscano specificamente al valore locativo. In

particolare, non spiegano quali siano i criteri di calcolo adottati (unità-locali,

quote a stanza, case unifamiliari-tipo, per riprendere le varianti proposte

dalle direttive dell’AFC), non indicano le pigioni di riferimento della

località interessata, non giustificano in quale misura si sia tenuto conto

delle condizioni particolari dell’immobile (vetustà, finiture, posizione) ecc.

Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano ad indicare il reddito (presunto o

dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne

deriva.

Ne consegue che tali decisioni non adempiono i requisiti di motivazione

necessari a mettere i contribuenti in condizione di impugnarle con cognizione

di causa. (…)

Non vi sono pertanto neppure le condizioni perché la decisione di

stima possa essere impugnata, per quanto attiene all’accertamento del valore locativo,

con reclamo contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito dinanzi

all’Ufficio circondariale di tassazione.

In tale prospettiva, sono irrilevanti anche i dati che emergono dalla

«tabella di confronto con alcuni oggetti simili già imposti nella zona», in

relazione alla quale del resto la Divisione delle contribuzioni ha chiesto alla

Camera di non trasmetterla ai ricorrenti in quanto protetta dal segreto

fiscale. (…)

Le considerazioni che precedono impongono di concludere che la Camera

di diritto tributario non è in condizione di potersi pronunciare sul merito

della questione della commisurazione del valore locativo dell’abitazione dei ricorrenti.

La decisione dell’Ufficio di tassazione si fonda infatti su un accertamento

del valore locativo, che presenta vizi di forma insormontabili."

9.

Come

indicato, questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità

dal reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione, prima della sua

conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi

degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al

reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004

(confermata nei giudizi 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129

del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005).

Ne

discende che, in caso di applicazione dell’art. 31 RLCAMal, alla luce in

particolare della giurisprudenza citata per la determinazione del reddito da

convertire, occorre considerare tutti i redditi conseguiti - valore locativo

compreso - mentre in deduzione sono ammessi solo alimenti versati ed interessi

passivi.

Il

TCA ha ritenuto che una diminuzione del reddito locativo non comporta applicazione

degli estremi dell'art. 31 litt. m RegLCAMal, infatti:

" la diminuzione di tale elemento del reddito

ritenuto in sede fiscale non deve essere considerato nell'ambito della norma e

non impone un accertamento autonomo da parte dell'UAM.

Resta invece fermo il fatto che, qualora l'amministrazione debba

procedere alla verifica del reddito in maniera indipendente rispetto ai dati

fiscali per il sussistere di una delle ipotesi dell'art. 67 (oggi 31) del

regolamento, nel novero dei redditi di cui l'assicurato beneficia (per la

successiva commutazione a mano delle tabelle) andrà considerato anche il valore

locativo."

10.

Alla

luce di quanto precede l'UAM ha correttamente anticipato di dovere commutare il

reddito pensionistico e da lavoro del ricorrente e quindi aggiungervi il

reddito dei titoli ed il valore locativo.

Nell’ambito

della sentenza citata e riportata nonché nelle altre sul medesimo tema non è mai

stata analizzata la deduzione di legge prevista dalla LT e relativa alle spese

di gestione ed amministrazione degli immobili. La LT prevede infatti la

possibilità per il proprietario immobiliare di dedurre forfetariamente il 15 rispettivamente

il 25%, a dipendenza del periodo di edificazione dell'immobile, del valore

locativo. Il proprietario può dedurre le spese effettive di manutenzione e

gestione degli immobili attenendosi però, per un determinato periodo, allo

stesso metodo e non potendo passare dalla deduzione delle spese reali a quella

forfetaria. Come indicato nelle precedenti decisioni con oggetto il valore

locativo il tema della deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli

immobili non ha trovato, per contingenze che qui non occorre esaminare,

approfondimento.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non deve qui risolvere il tema a sapere

se dal valore locativo debbano essere dedotte le spese, perlomeno nella forma

della deduzione forfetaria, prima del cumulo al reddito convertito per la

fissazione del reddito determinante per l’accertamento del diritto al sussidio.

In effetti, nel concreto caso, il signor RI 1, a mano del calcolo effettuato dall'amministrazione,

anche con il pieno valore locativo, ha diritto al sussidio contrariamente a

quanto prevedeva la decisione iniziale.

Ne

discende che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’UAM per la quantificazione del sussidio da riconoscere ai signori __________.

Il

ricorso va quindi accolto nel senso delle considerazioni esposte e la decisione

annullata con il rinvio degli atti all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia per

una nuova decisione. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili

siccome il ricorrente non è patrocinato.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto. La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per una

nuova decisione.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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