36.2009.101
Sussidio 2009. Pensionamento. Calcolo autonomo. Rifiuto. Sostanza eccessiva. Acquisto immobiliare. Prelievo fondo pensione. Determinazione provvisioria della sostanza dell'UT. Assenza di stima ufficia
5 novembre 2009Italiano59 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2009.101
Data decisione, Autorità:
05.11.2009, TCA
Titolo:
Sussidio 2009. Pensionamento. Calcolo autonomo. Rifiuto. Sostanza eccessiva. Acquisto immobiliare. Prelievo fondo pensione. Determinazione provvisioria della sostanza dell'UT. Assenza di stima ufficiale. Si fa capo alla più recente tassazione con fissazione della sostanza immo. Ricorso accolto
CALCOLO AUTONOMO
NUOVA DECISIONE
PENSIONAMENTO
SOSTANZA IMMOBILIARE
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TASSAZIONE
VALORE LOCATIVO
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 21 LIFD
art. 16 LST
art. 20 LT
art. 17 cpv. 2 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.101
IR/sc
Lugano
5 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 aprile
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato in fatto
A. RI
1, 1943, coniugato, pensionato, domiciliato a __________ ed assicurato presso __________
ha chiesto, con formulario redatto il 28 ottobre 2008 e pervenuto il giorno
successivo all’amministrazione, la concessione della riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2009. La
domanda è stata accompagnata da copia della polizza assicurativa del precedente
anno e dalla decisione di tassazione IC 2006 da cui emergono un reddito di CHF
12'700 ed una sostanza di CHF 240'000 imponibili.
La
domanda è stata respinta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con provvedimento
del 29 dicembre 2008 alla luce della sostanza lorda del ricorrente di valore
superiore ai CHF 600'000, importo che non permette, per legge, la concessione
del sussidio.
Il
reclamo 3 gennaio 2009 del signor RI 1 non ha avuto miglior esito siccome
rigettato con decisione formale del 27 aprile 2009 seguita ad una serie di
accertamenti istruttori cui sarà fatto riferimento in corso di motivazione
laddove necessario. In sostanza l’UAM ha rilevato la cessazione dell’attività
professionale svolta dal ricorrente ed il suo beneficio della pensione e
l’assenza di una decisione di tassazione del signor RI 1 quale pensionato.
Richiamando l’art 31 lett. h RegLCAMal l'amministrazione ha calcolato
autonomamente il reddito da commutare per la determinazione del diritto al
sussidio, fissandolo in CHF 22'000. Alla luce della sostanza rilevata dalla
tassazione 2006, cifrata in CHF 750'501 da parte dell’UT, l’amministrazione ha
comunque respinto il reclamo del signor RI 1.
B. RI
1 ha impugnato il 20 maggio 2009 (doc. I) la decisione amministrativa dinanzi
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni osservando anzitutto come
l’amministrazione abbia sempre concesso, negli anni precedenti, il sussidio per
fronteggiare il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie. Nel suo gravame il ricorrente contesta la determinazione del
valore della sostanza evidenziando come la stessa sia stata fissata in maniera
provvisoria da parte dell’auto-rità fiscale in assenza di un valore di stima
attribuito all’apparta-mento in condominio acquistato da RI 1. Per il
ricorrente la sua sostanza ammonta in realtà a CHF 381'460 e consiste nell’appartamento
acquisito mediante il capitale LPP ritirato al momento del pensionamento e
parte del capitale ricevuto dalla vendita di un immobile della famiglia,
dall’avere depositato su un conto __________ e da altri attivi. Dalla sostanza
indicata vanno dedotti i debiti ipotecari. RI 1 ne deduce che non possa essere fatto
capo alla sostanza ritenuta nella decisione di tassazione 2006, siccome
diminuita e comunque definitivamente determinata in epoca successiva, e
conclude postulando l’annulla-mento della decisione impugnata.
Dal
canto suo l’amministrazione, con sostanziate osservazioni 4 giugno 2009 (doc.
III) che fanno riferimento alla prassi instaurata da questo Tribunale, postula
la reiezione del ricorso. I dettagli della motivazione dell’UAM saranno
ripresi, laddove necessario, in corso di motivazione.
A
RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l’assunzione di specifiche prove, ciò che ha fatto con scritto 15 giugno 2009
(doc. V) mentre l’amministrazio-ne si è espressa in merito con osservazioni del
30 giugno 2009.
C. Il
2 luglio 2009 il giudice delegato ha chiesto l’acquisizione degli incarti
fiscali relativi a RI 1 in particolare concernenti gli anni 2007 e 2008, ciò
alla luce della motivazione addotta dalle parti e del tenore dell’art. 29
LCAMal e dell’art. 31 RegLCAMal. Con sconcertante scritto 15 luglio 2009 della
giurista __________ del Servizio Giuridico della Divisione delle Contribuzioni
ha negato l’accesso agli atti richiesti. Con poca avvedutezza il sevizio ha ricordato
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il tenore dell’art. 183 LT e 110
LIFD con richiamo dell’art. 39 LAID relativi al segreto fiscale e
l’assenza di indicazione di una base legale nella richiesta (come da oltre 20 anni
avveniva costantemente, ritenuta la conoscenza della stessa da parte dei funzionari
preposti e la partecipazione delle parti alla raccolta delle prove davanti al
TCA). La Divisione delle Contribuzioni, o meglio la giurista, ha poi indicato
l’applicazione del principio di proporzionalità ed il conseguente vaglio che
l’amministrazione fiscale può operare a fronte delle richieste di un Tribunale
della Repubblica e Cantone del Ticino (sic!). Lo scritto (doc. X) è farcito di
citazioni (parziali) di dottrina e manca del benché minimo approfondimento
giuridico, delle minime conoscenze specifiche della materia e delle norme
procedurali cantonali nonché della LPGA la cui applicazione è richiamata dalla
LPRTCA.
A
fronte di tale presa di posizione il Giudice delegato ha prontamente reagito
con scritto 17 luglio 2009 (doc. XII) con cui ha posto in dubbio la competenza
della sola giurista per negare ad una autorità giudiziaria un accesso ad atti
fiscali rammentando nel contempo il diretto accesso agli atti fiscali da parte
dell’UAM e la necessità degli atti fiscali in procedure quali quelle in discussione
(come anche la giurista della DDC dovrebbe sapere). All’Ufficio giuridico è
stato rammentato come il contesto della procedura fosse chiaro siccome
richiamato, con il rilievo che:
" (...)
Questo tipo di scritto per le richieste del Tribunale, perlomeno da 9
anni a questa parte, ossia da quando sono giudice delegato per questa materia,
è sempre stato considerato sufficiente, adeguato, proporzionato e completo. La
sua comunicazione ... non spiega il perché di un cambio di prassi, nel luglio
del 2009, se non facendo riferimento a norme e dottrina da tempo esistenti.
(...)
E’ poi indubbio che il Tribunale delle Assicurazioni agisca a seguito
di ricorsi o petizioni degli assicurati, le richieste hanno sempre indicato,
come quella oggetto del Suo scritto, il numero dell’incarto del TCA ed il nome
delle parti interessate nonché l’oggetto della procedura. Ovviamente il TCA applica
le norme della LPrTCA.
Le norme procedurali applicabili impongono al Giudice un agire sollecito
(riprendendo i termini della LPGA) e l’accertamento d’ufficio dei fatti con
l’acquisizione delle prove da parte del Tribunale. Il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, tramite il Giudice delegato, deve acquisire non solo le prove
offerte che ritiene utili ma anche quelle che autonomamente considera rilevanti
(in altri termini la Corte di diritto sociale del Tribunale d’Appello applica
il principio inquisitorio e non quello attitatorio).
(...)
Quanto alla questione della proporzionalità e della facoltà che si riserva
il fisco di soppesare gli "interessi pubblici e privati in questione"
(arrogandosi così il fisco il diritto di vagliare un ordine del Tribunale
secondo principi d'opportunità), a fronte della richiesta di un Tribunale che
agisce in virtù di basi legali procedurali e nell’interesse delle parti e della
giustizia in applicazione del principio inquisitorio, non credo occorra
spendere tempo. Evidenzio anzitutto che l’art. 183 cpv. 2 LT non indica un
potere d’apprezzamento dell’autorità preposta e titolare del segreto fiscale
come Lei sostiene. Rammento solo che la LPrTCA contiene sufficiente base legale
e, comunque, prima ancora che rinviare alla LPAmm (veda l’art. 18) richiama –
quale diritto sussidiario applicabile - la LPGA (Legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali) il cui art. 32 prevede che le autorità
giudiziarie e quelle amministrative della Confederazione e dei Cantoni,
oltre a quelle dei Comuni e dei Circoli, debbano comunicare gratuitamente, a
richiesta scritta e motivata, gli elementi necessari per determinare il diritto
a prestazioni sociali. Questo diritto procedurale cantonale suppletorio ha richiamato
l’attenzione di alcuni autorevoli autori, tra cui il dott. __________, Presidente
della CDT, che – nel volume edito da Yersin e Noël: Impôt fédéral direct.
Commentare de la loi sul l’impôt fédéral direct, Helbling & Lichtenhahn,
Basilea, 2008, a pagina 1122, rammenta quali siano le eccezioni al segreto
fiscale (veda in particolare le considerazioni al n. 15) con richiamo esplicito
della LPGA. Lo stesso Jean-Frédéric Maraia, nel volume che Lei cita ma qualche
pagina più avanti (pag. 276), rammenta l’obbligo di fornire, da parte
dell’autorità fiscale, informazioni a norma dell’art. 32 LPGA specificando
che tali basi legali “autorisent la levée du secret fiscal aussi bien sur le
plan du droit fédéral que cantonal”, l’autore giunge persino a ritenere
doverose le segnalazioni spontanee alle autorità preposte all’applicazione
delle leggi relative alle assicurazioni sociali. Di medesimo avviso anche Yves
Noël nel volume edito dal prof. Bellanger e dal prof. Tanquerel,
dell’Università di Ginevra, pubblicato da Schulthess nel 2005, intitolato
“L’entraide amministrative”. A pagina 114 / 115 l’autore osserva: “Qu’en est-il
du transfert d’informations dans l’autre sens, soit du fisc au profit de
l’autorité non fiscale? … les personnes chargées de l’application des lois
fiscales ne peuvent communiquer des informations à des tiers que si le droit
fédéral ou le droit cantonal le prévoit expressément. … Ce n’est donc pas, en
règle générale, dans les lois fiscales qu l’on trouvera la définition des cas
dans lesquels la transmission d’un renseignement fiscal est autoriseé, mais
dans les lois topiques pour l’application desquelles cette communication est
utile».
Inutile rammentarle che anche Yves Noël richiama le leggi relative
alle assicurazioni sociali e la LPGA all’art. 32. Ribadisco qui che già la
LPrTCA contiene una norma di diritto cantonale ampiamente sufficiente per la
trasmissione di quanto richiesto da parte del Tribunale.
Osservo poi che (su tale aspetto la sua lettera non cita giurisprudenza
o dottrina) l’art. 183 cpv. 2 LT come l'art. 110 LFID non fa alcun riferimento
ad un potere d’apprezzamento dell'autorità fiscale, in casi come quello oggetto
della mia richiesta all’UT.
Grave sarebbe se l'autorità di un Tribunale potesse essere bloccata
dal potere di apprezzamento di un funzionario dello Stato. Il soppesare gli
interessi pubblici e privati come lei invoca, non è compito Suo nè di altri
funzionari della Divisione. Se la parte interessata alla procedura che conduco
non condividesse il mio ordine di acquisizione probatoria potrebbe, semmai,
impugnare il mio provvedimento davanti all'autorità giudiziaria superiore
competente. (...)"
(Doc. XII)
D. Con
ulteriore e separato atto il giudice delegato ha ordinato formalmente la trasmissione
della documentazione fiscale rilevante ai fini del giudizio (doc. XIII del 17
luglio 2009) assortendo l’ordi-na con la comminatoria di cui all’art 292 CPS e
con obbligo di trasmettere gli atti “entro e non oltre 10 giorni” dalla
ricezione dell’ordine formale. Telefonicamente il responsabile della DDT si è
scusato con il giudice delegato per l’improvvido scritto del suo ufficio
giuridico e gli atti fiscali sono pervenuti nei termini al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni. RI 1, con scritto 20 luglio 2009 quale “cittadino di
questo Cantone … e Consigliere Comunale“ ha manifestato la sua preoccupazione
per l’atteggiamento dell’autorità fiscale.
Agli
atti della procedura sono stati ulteriormente acquisiti un estratto del
registro fondiario definitivo di __________ relativo alla quota di PPP
acquisita dal signor RI 1 e da sua moglie in ragione di ½ ciascuno. Il giudice
delegato ho comunicato alle parti (con scritto del 5 agosto 2009, doc. XX) che:
" (...)
Gli incarti acquisiti presso l’UT (dichiarazioni fiscali 2007 e 2008)
indiziano in effetti la diminuzione (estratto conto privato 31.12.2007 e
31.12.2008, estratto conto __________ 31.12.2007 e 31.12.2008). Per quanto
attiene la sostanza immobiliare, la tassazione 2006 indica un valore di CHF
100'276.- - mentre nelle dichiarazioni fiscali 2007 e 2008, sulla scorta della
nuova stima (doc. O) relativa all’apparta-mento acquistato il signor RI 1
indica un valore di CHF 217'917.-- (pari a CHF 5'447'944.- -[valore stima
immobile] x 40 : 1000).
Per quanto desumibile dal sistema d’informazione fondiario del Cantone
Ticino i signori __________ (RI 1 e __________) hanno acquistato il 12
settembre 2006 il Foglio PPP __________ del fondo base 1195 RF __________ oltre
a 1/11 (in realtà 1/22 RI 1 e 1/22 __________) del Foglio PPP __________ sempre
del fondo base RF __________ [quota di PPP di 11/1000].
In sostanza dunque il valore di stima della proprietà immobiliare dei
signori __________ dovrebbe assommare a CHF 223'367,75 importo cui vanno aggiunti
gli altri attivi non immobiliari.
Il versamento del fondo pensionistico appare essere stato utilizzato
dai signori __________ per l’acquisto immobiliare. (...)" (Doc. XX)
Le
parti hanno avuto possibilità di esprimersi in merito ed il giudice delegato ha
chiesto alla Capo Ufficio dell’UT __________, nei limiti temporali compatibili
con le esigenze dell’Ufficio, la trasmissione delle decisioni di tassazione
2007 rispettivamente 2008 una volta emesse (doc. XXI del 5 agosto 2009). RI 1
ha prodotto adeguata documentazione il 7 agosto 2009 (doc. XXII) mentre l’UAM
si è espresso il 21 agosto 2009 (doc. XXIV).
Fatti
I
funzionari dell’UT __________, sempre collaborativi nel rispetto delle norme procedurali,
hanno trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni le decisioni di
tassazione dei signori __________ concernenti gli anni 2007 e 2008 da cui emerge,
per il 2007, una sostanza lorda di CHF 392'532 mentre per il 2008 la sostanza
lorda ritenuta per la IC assomma a CHF 381'457.
Le
parti sono state ulteriormente invitate a prendere posizione in merito
all’interlocutorio scritto del giudice delegato di data 3 settembre 2009 con
cui veniva segnalato come:
" (...)
La sostanza netta per l'IC è di CHF 32'000 mentre la sostanza lorda
ammontava a CHF 392'532 nel 2007 e CHF 381'457 nel 2008 importi che risultano
decisamente inferiori a quelli ritenuti nella decisione di tassazione 2006.
Per quanto comprensibile - invito semmai l'UAM a svolgere le verifiche
che riterrà necessarie - la tassazione 2006 ha considerato l'importo lordo di
CHF 750'501 alla luce dell'investimento eseguito per l'immobile il cui acquisto
sembra avvenuto solo in parte con mezzi propri del ricorrente." (Doc.
XXVI)
L’amministrazione
ha chiesto una proroga del termine per esprimersi in merito (lettera 10
settembre 2009, doc. XXVII), dal canto suo RI 1 si è espresso il 24 settembre
2009. Con osservazioni del 12 ottobre 2009 l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia, alla luce dell’evoluzione dei fatti e dell’emanazione delle nuove
decisioni di tassazioni dell’UT __________, ha preso posizione in merito alle
richieste del giudice delegato in maniera dettagliata evidenziando in particolare
come:
" (...)
La competente autorità fiscale ha emesso in data 02.09.2009 le decisioni
di tassazione 2007 e 2008. In ragione di quanto precede, il valore di della sostanza
da considerare per definire il diritto alla riduzione di premio per l'anno 2009
è ora quello della tassazione 2008, trattandosi dell'ultima tassazione
cresciuta in giudicato (dalle informazioni in possesso della convenuta non
risulta infatti che avverso la decisione di tassazione IC 2008 l'insorgente
abbia inoltrato reclamo).
Dalla tassazione in oggetto risulta una sostanza lorda IC pari a fr.
381'457.- (cifra 30) e una sostanza imponibile IC ammontante a fr. 21'000.-
(cifra 34).
In considerazione di quanto sopra occorre rilevare, in particolare,
come il valore della sostanza lorda al 31.12.2008 non superi il limite di fr.
600'000.- stabilito all'art. 29 cpv. 2 lett. a) LCAMal.
Per tale motivo la pratica 2009 può essere ora decisa sulla base del
reddito lordo accertato per l'anno 2009, a cui, dopo la relativa conversione in
reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali di conversione, conformemente
alla giurisprudenza di questo TCA dovranno essere aggiunti il valore locativo
ed il reddito da titoli e capitali esposti nella tassazione 2008 e dal quale
dovranno essere dedotti gli interessi ipotecari a carico del ricorrente.
(...)" (Doc. XXXI)
Dopo
avere effettuato il necessario calcolo l’amministrazione giunge a ritenere un
reddito lordo mensile di CHF 2'893,75 che, convertito a mano delle apposite
tabelle, diviene un ipotetico reddito imponibile annuo di CHF 24'397 cui va
aggiunto il valore locativo, il reddito da capitali (CHF 31) e dedotti gli
interessi passivi sugli oneri ipotecari. L’UAM ha quindi considerato il valore
locativo emergente dalla tassazione 2008 (ma non ha invece ritenuto la
deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili) cifrandolo in
CHF 13'962 ed ha dedotto l’importo degli interessi passivi fissati in CHF
10'500, fissando così il reddito di riferimento in CHF 28'000, cifra che dà
diritto al sussidio siccome inferiore ai CHF 32'000 indicati dalla legge.
L’amministrazione
ha quindi postulato l’accoglimento del gravame con il rinvio degli atti per una
nuova decisione.
Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito (scritto 15
ottobre 2009, doc. XXXII) con termine scadente il 26 ottobre 2009.
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.
LCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 v. Reg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
Il
Consiglio di Stato ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili
abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3
settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo
nel Reg. LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza
del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112
e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del
3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc.
36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente
convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite
dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata
un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il
rimborso del debito per i prestiti di studio contratti con il Cantone e
neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto
è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc.
36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione
aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza
del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece
possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere
deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è
stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc.
36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005
(inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a
composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6. Come
rammentato nella sentenza di principio 36.2008.134 del 17 dicembre 2008 e
confermata nella sentenza 36.2008.163 del 4 febbraio 2009, l’art. 29 cpv. 2
LCAMal è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, con effetto retroattivo
all’inizio del medesimo anno, con lo scopo di portare dei correttivi nel
sistema di concessione dei sussidi alla luce dell’indirizzo fornito dal
legislatore federale all’art. 65 LAMal.
Come
evocato dalle sentenze citate la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata
il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre
2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4 dicembre
2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974) è
stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007,
pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di referendum l’11
febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202 dell’11gennaio 2008 (“Leggi
e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del
termine di referendum [l’entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione
sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con
l’indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Nella sua prassi
il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ammesso l’applicabilità della
nuova norma anche per i sussidi relativi all’anno 2008.
Come
indicato obiettivo della modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal è di evitare che
persone con redditi lordi elevati oppure detentori di sostanza cospicua possano
comunque rientrare nei parametri per l’ottenimento della riduzione di premio
LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse (su questi aspetti TCA 4 febbraio
2009 inc. 36.2008.163). Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il Consiglio
di Stato ha evidenziato come:
" 9.1.2. Sintesi delle misure proposte
La proposta in oggetto si prefigge di determinare i criteri di esclusione
dal diritto alla riduzione di premio LAMal, ancorché formalmente l'assicurato
rientra nei parametri di reddito determinante che ne danno il diritto, in caso
di:
a) assicurati che possiedono una
sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--,
o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;
b) persone sole, il cui "totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della
notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr.
60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di
riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in
dettaglio al titolo 3.];
c) famiglie, il cui "totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica
di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.--
(senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.--
cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadaun. In
questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che
prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per
i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai
"redditi medi".
In pratica sono stabiliti parametri di sostanza lorda e di sostanza
imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contribuiti
ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINP (dato desumibile alla cifra 9 della
notifica di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio
decade di principio.
Le situazioni di cui sopra – in particolare alle lett. a) e b)/c) –
non sono da intendere cumulativamente: basta che una sola di queste si
verifichi e automaticamente decade la possibilità di accesso a ogni riduzione
di premio LAMal.
(…)
9.1.4. Considerazioni
circa il criterio di esclusione per sostanza elevata
Attualmente a livello nazionale solo due Cantoni prevedono la possibilità
di esclusione dalla riduzione di premio in ragione di un fattore di sostanza
lorda elevato: si tratta di Berna e Friborgo.
In entrambi i casi il valore limite di sostanza lorda è fissato a 1
milione di franchi.
Per quanto attiene ai criteri di sostanza imponibile, il
paragone a livello nazionale appare meno significativo, in quanto dipende dalle
regole tributarie vigenti in loco.
Si citano qui gli esempi di Zurigo e di Uri, dove i parametri di esclusione
per sostanza imponibile sono di fr. 300'000.-- (ZH), rispettivamente fr.
400'000.--(UR).
Il criterio di esclusione per sostanza
lorda elevata sarà il primo, in ordine gerarchico, dei criteri straordinari di
esclusione dalla riduzione di premio LAMal.
Bisogna però considerare che il grosso
delle esclusioni avverrà comunque in base al criterio del reddito.
Scopo principale del criterio “sostanza
elevata” – sia di sostanza lorda che di sostanza imponibile –
diventerà quello di “norma di salvaguardia”, nel senso che non consentirà
l’accesso alla riduzione di premio a quei casi particolari che, pur avendo un
reddito netto entro i limiti stabiliti, sono proprietari di una sostanza
importante.
Le parametrizzazioni relative alla sostanza lorda e alla sostanza imponibile
sono state impostate a partire da una base comune e sono congiunte.
Da valutazioni effettuate, tenuto conto in particolare dei valori di
stima attuali, nonché del fattore "indebitamento personale medio", i
parametri di esclusione per sostanza elevata sono definiti come segue:
- sostanza lorda: fr. 600'000.--;
- sostanza imponibile: fr. 400'000.--."
Nel
rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha
affermato:
" 3.5 Esclusione alla riduzione di premio
LAMal
Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi
ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un
imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una
misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura
di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni
di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione
economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano
figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il
discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in
formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti
anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione
sono i seguenti:
I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione
applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile
supera fr. 400'000.--;
Considerandi
II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base
della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole,
intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo
aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];
III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base
della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre
figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è
data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al
disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del
premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in
formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".
Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente
decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal.
Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8
milioni."
Da
quanto precede emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di
non concedere, per principio, la riduzione del premio agli assicurati che
dispongono di sostanze o redditi lordi elevati e che grazie alle deduzioni
fiscali ammesse rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto
statale.
Per
la determinazione della sostanza, a fronte di una mutazione (diminuzione) successiva
alla tassazione di riferimento occorre rifarsi all'ultima decisione di tassazione
disponibile, l'amministrazione ed il giudice non potendo sostituirsi al
tassatore.
Nella
sentenza citata il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha fatto capo all'ultima
tassazione disponibile dell’assicurato ricorrente (TCA 36.2008.163 cons. 2.6.
pag 9), in quel caso (sussidio 2008) la tassazione 2007. Il Tribunale ha
infatti considerato come:
" In concreto dall’ultima tassazione disponibile al
momento dell’ema-nazione della decisione su reclamo (2007), che determina il
limite temporale entro il quale occorre porsi per valutare la legalità della
decisione su reclamo impugnata, emerge una sostanza … “
7.
In
concreto RI 1 ha domandato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2009. In assenza di una tassazione cui fare
riferimento, alla luce del fatto che RI 1 è stato posto recentemente al
beneficio della pensione, e che per i nuovi redditi da pensionato non era
ancora stato tassato, l’UAM ha determinato autonomamente il reddito del ricorrente
escludendo comunque il diritto al sussidio in virtù del superamento dei limiti
fissati dalla legge per quanto attiene alla sostanza. In effetti, a seguito
dell’acquisto immobiliare effettuato nel corso del 2006 da parte di RI 1 e
della moglie __________, il competente UT ha determinato il valore della
sostanza in più di 750'000 poiché il condominio all’interno del quale il ricorrente
ha acquistato il suo appartamento, non era ancora stato stimato alla luce della
nuova LSti. Occorre qui rilevare come il comportamento dell’amministrazione sia
stato corretto. Nel momento in cui la decisione è caduta infatti, l’UAM non
disponeva ancora della decisione di tassazione relativa ai periodi successivi
al 2006 da cui era desumibile una significativa diminuzione del valore della sostanza
al di sotto dei limiti che precludono la concessione del sussidio. Va
evidenziato qui come tale diminuzione – poi accertata nelle tassazioni
successive – sia consistita nella nuova stima effettuata dall’Ufficio
competente.
Si
può qui ritenere come la sostanza considerata nella decisione di tassazione del
2006.
non fosse correttamente accertata da parte delle autorità fiscali.
Nelle
more della procedura, accertata in maniera adeguata la reale sostanza del ricorrente
e della moglie, l’amministrazione ha ammesso la necessità di accoglimento del
ricorso con il successivo rinvio degli atti per una nuova decisione.
Correttamente
l’UAM ha evidenziato come in concreto si debba procedere ad una nuova
determinazione del reddito conseguito dal ricorrente alla luce dell’art. 31
litt. h Reg LCAMal per la cessazione definitiva della attività lucrativa ed ammesso
il sussistere degli estremi della diminuzione della sostanza (art. 31 litt. o
Reg LCAMal) tali da imporre la determinazione della sostanza sulla scorta –
come impone la giurisprudenza di questo Tribunale – dell’ultima e più recente decisione
di tassazione.
8.
Come
più volte evocato nella giurisprudenza di questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (in merito si veda la sentenza citata dall’amministrazione del 26
gennaio 2004 inc. 36.2003.116) quando sia accertata
l'esistenza di uno dei motivi di cui all'art. 31 RLCAMal, l'UAM deve procedere
alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito che va poi raffrontato con
i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al
sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo
reddito accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l'utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente
convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite
dall'amministrazione competente in materia fiscale, che considerano le normali
deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile,
pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto
in cui vengono applicate. Come evocato in precedenza le
uniche deduzioni dal reddito lordo possibili sono quelle attinenti agli
alimenti versati in virtù del diritto di famiglia ed eventuali interessi
passivi ipotecari, altre deduzioni non possono essere ammesse siccome
specificatamente comprese nella conversione del reddito fissato dalle tabelle.
In altri termini non è possibile considerare le spese di trasferta per il luogo
di lavoro, una doppia economia domestica imposta dal lavoro, deduzioni per
abiti da lavoro od altre che l’autorità fiscale normalmente ammette nell’ambito
della determinazione del reddito del lavoro. Correttamente l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha ricordato che, in virtù della giurisprudenza, al
reddito convertito a mano delle apposite tabelle vanno aggiunti i redditi da
capitale, al loro valore effettivo senza deduzione, ed il valore locativo. Su
questo ultimo aspetto va rammentato che il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni si è espresso con diverse recenti sentenze (36.2007.172 del 16 aprile
2008; 36.2007.138 del 25 aprile 2008 e 36.2008.79 del 17 novembre 2008).
In
una sentenza 36.2006.52 del 13 giugno 2006, emanata dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni nella sua composizione a tre giudici, è stato evidenziato,
nell’ambito dell’accertamento di un reddito da parte dell’amministrazione
destinato ad essere convertito a mano delle apposite tabelle al fine di
verificare i presupposti della concessione dell’aiuto sociale, come:
" Il Reg. LCAMal fa obbligo ... all'assicurato di
fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni,
"altro" reddito ... anche il reddito in natura o d'altra fonte.”
Il TCA
si è chiesto se, nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 31 litt. m RLCAMal,
il concetto di reddito dovesse essere interpretato in maniera estensiva e dovesse
contemplare anche il reddito da valore locativo.
In
merito al tema del valore locativo di un immobile questo Tribunale, nella
sentenza 19 aprile 2007 inc. 36.2007.2, ha evidenziato:
"
Il tema pone la
questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione
del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato
nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere
risolto in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva
considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori
anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori."
Il
valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc.
80.06.173
in RtiD I-2007 N. 2 t pag. 591 seg.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett.
b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale),
è imponibile qua-le reddito della sostanza immobiliare. Oggetto
dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il
contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà
o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD
precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali
usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
La
sentenza cantonale citata ricordava inoltre che:
"
Il riferimento alle
condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il
valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo
conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di
locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I
152.
= ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito
che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire
nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale
diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della
soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in
RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva,
dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale
dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale
ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di
coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in
abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una
famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al
contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva
dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per
ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella
secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’impo-sta sul reddito il valore
locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e
dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle
modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual
latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il
valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7
cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli
8.
cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145
consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della
CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):
" L’Alta Corte ha
stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF
124.
I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore
di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio
costituzionale dell’ugua-glianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF
125.
I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese,
secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere
effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme
alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati
incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad
analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e
Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)"
Nel
nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore
locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della
previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato
delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il
valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di
Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno
2000.
relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la
concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo
B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
"
il legislatore ticinese ha codificato il
principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di
mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato
che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione –
differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima
ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione
delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari
e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito
in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli
anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri
elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde,
di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima
nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore
risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla
stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il
valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le
opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi
entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per
abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato
tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati
nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per
locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto
prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore
si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore
fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime
entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di
stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr.
CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT
N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea
di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo
parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate,
per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono
circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente
insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso
che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore
locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle
stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo
2006, consid. 3.1)."
La
Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria
alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo
cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in
precedenza.
Nella
sentenza pubblicata in RTiD 2008 II no. 3 (del 9 maggio 2008 inc. 80.2007.173)
la CDT ha precisato la sua giurisprudenza riferita al valore locativo ed alla
sua determinazione con una sentenza di tutto rilievo con cui ha rinviato gli
atti ad un UT affinché provvedesse a nuova determinazione di detto valore, rilevando
come:
" Nel marzo 2007, … la Divisione delle contribuzioni
ha adottato una nuova circolare (n. 15/2006), applicabile al periodo fiscale
2006, che prescrive che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e
plurifamiliari, appartamenti in condominio e case a schiera sia stabilito in base
ai seguenti criteri:
in mancanza di un valore di mercato di riferimento, il valore locativo
da tassare corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato
dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima
ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata
alla decisione sulla stima);
qualora l’applicazione del valore di reddito (90%) dovesse portare a
risultati manifestamente insostenibili occorrerà operare le opportune
correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i
limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello
stesso genere;
in tali casi il valore locativo dovrà essere determinato tenendo equamente
conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o
ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per
mq abitabile).
A partire dal periodo fiscale 2007, poi, è stato introdotto l’art. 2
cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposi-zione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007 (RL 10.2.2.1.1),
secondo cui il valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di
mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima
posizione. Lo stesso decreto precisa poi, all’art. 2 cpv. 2, che, in mancanza
di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso corrisponde di regola
al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione
di stima.
(…)
Come afferma l’art. 1 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare del 13 novembre 1996 (RL 10.2.9.1), l’accertamento ufficiale di
stima concerne «i valori della sostanza immobiliare». L’art. 32 cpv. 1 Lst
precisa poi che l’autorità (cioè l’Ufficio stima; cfr. art. 16 cpv. 1 del
Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare del 19 dicembre 1997 [RL 10.2.9.1.1]), tramite il Municipio,
comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o edificati (contenenti
i dati d’accertamento e di valutazione) a tutti i contribuenti interessati,
unitamente all’avvi-so di pubblicazione.
Dalla semplice lettura delle disposizioni menzionate si evince chiaramente
che oggetto della decisione dell’Ufficio stima è solo il valore di stima
ufficiale degli immobili e non anche il valore locativo degli stessi.
Una conferma si ritrova del resto nei materiali legislativi che si riferiscono
all’adozione della normativa in discussione. Il messaggio del Consiglio di
Stato n. 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare così definisce lo «scopo
dell’accertamento del valore immobiliare»:
L’estimo immobiliare ai fini dell’imposizione fiscale è del resto previsto
da tutte le leggi cantonali e dev’essere effettuato onde poter valutare
l’entità del patrimonio dei soggetti fiscali (persone fisiche e giuridiche).
Secondo la nuova legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) la stima
serve quindi da base di riferimento per:
– l’imposta sulla sostanza delle
persone fisiche (art. 42 LT),
– l’imposta immobiliare a favore del
Comune (art. 293 LT);
– l’imposta immobiliare delle
persone giuridiche (art. 97 LT);
– l’imposta
minima delle società di capitale e cooperative (art. 90 LT);
– l’imposta di successione e
donazione (art. 158 LT).
Come si vede, nessun accenno è fatto all’imposta sul reddito delle
persone fisiche.
È ben vero che la stessa legge sulla stima ufficiale menziona anche il
valore di reddito fra i fattori che concorrono all’accertamento del valore di
stima.
Secondo l’art. 16 cpv. 1 Lst, è considerato valore venale di un fondo
il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera
contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire
sulla singola contrattazione non vengono considerate. L’art. 16 cpv. 2 Lst puntualizza
quindi che il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto
del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita
dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst).
Per quanto attiene più specificamente al valore di reddito, l’art. 18
Lst spiega che esso si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento
dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene
conto dei valori di mercato (cpv. 1).
Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette
del fondo da parte del proprietario o dell’eventuale usufruttuario, il valore
di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati
secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi
analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (cpv. 2). Infine, la
legge aggiunge che, ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito
dichiarato e quello presunto, l’autorità di stima può adeguare il reddito
accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (cpv. 3).
Dal tenore degli articoli citati appare evidente che il valore di reddito
viene accertato esclusivamente ai fini del calcolo del valore di stima
dell’immobile; inoltre, che il valore di reddito è costituito dalla capitalizzazione
del reddito lordo.
Quanto precede è già sufficiente ad escludere che il Canton Ticino
rientri nel novero dei cantoni in cui «i valori locativi delle case unifamiliari
(siano) stati accertati individualmente nell’ultima valutazione ufficiale degli
immobili», secondo le considerazioni espresse dall’AFC nelle sue direttive. Ciò
presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse
espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma
anche del valore locativo dell’immobile.
La riprova si ha andando ad esaminare la normativa in vigore in altri
cantoni, che hanno adottato tale metodo di calcolo del valore locativo.
(…)
La circostanza che dalla decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare
anche il valore di reddito non significa affatto che essa accerti anche il
valore locativo dell’immobile.
A tale proposito, va ricordato che l’autorità di cosa giudicata non si
estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
Pertanto, i considerandi, che rivestono la qualità di semplici motivi, non
partecipano dell’autorità di cosa giudicata, diversamente dagli elementi
imponibili (reddito imponibile e utile netto, sostanza e capitale imponibile),
dall’aliquota d’imposta e dal suo ammontare (cfr. art. 131 cpv. 1 LIFD e 205
cpv. 1 LT; RDAF 2001 II p. 261 consid. 1b/bb,2A.192/2000; ASA 37 p. 67 e
giurisprudenza e dottrina citate; CDT n. 80.2002.00051 del 19 dicembre 2002 in
RDAT I-2003 n. 15t; inoltre: Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG,
Zurigo, 2003, n. 13 agli artt. 147-153 LIFD, p. 1089; Vallender, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea/Ginevra/Monaco, 2002, n. 4 agli artt. 51-53 LAID, pp. 810-811).
Applicando lo stesso criterio alle decisioni in materia di stima ufficiale,
si constata che il dispositivo è costituito dall’accertamento, sulla prima pagina
della stessa, del «valore globale di stima», che sotto è suddiviso fra i
diversi edifici e terreni. La decisione stessa è accompagnata da una «scheda di
calcolo della stima», che contiene i dettagli relativi al valore metrico ed al
valore di reddito, come pure alla loro ponderazione ed alla ripartizione fra i
singoli subalterni del valore di stima così ottenuto. La decisione è poi completata
con l’indicazione dei rimedi giuridici a disposizione del contribuente che
voglia contestarla.
Ne consegue che la decisione di stima, una volta che sia passata in
giudicato, vincola l’autorità di tassazione e il contribuente per quanto
attiene alla valutazione della sostanza immobiliare ai fini delle già citate
imposte (imposta sulla sostanza, imposte immobiliari cantonale e comunale,
imposta minima e imposte di successione e donazione). Infatti, la legge
tributaria rinvia esplicitamente, nella definizione delle modalità di calcolo
di tali imposte, al «valore di stima ufficiale» (cfr. p. es. art. 42 cpv. 1
LT). La legge tributaria non contiene per contro alcun riferimento al «valore
locativo ufficiale» o al «valore di reddito ufficiale», a proposito delle
modalità di calcolo dell’imposta sul reddito degli immobili.
Non può pertanto essere condivisa l’opinione espressa dalla Divisione
delle contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso, quando argomenta che il
contribuente ha la «possibilità di impugnare nei termini legali la decisione di
stima di cui il valore di reddito è una componente importante». Per le ragioni
che si sono già ampiamente illustrate, il valore di reddito sarà pure una
«componente importante» del calcolo del valore di stima, ma è appunto solo una
«componente», cioè un elemento che concorre a giustificare il calcolo del
valore di stima ufficiale, il quale è il solo oggetto del dispositivo della decisione
dell’Ufficio stima. (...)
Deve dunque essere escluso che nel Canton Ticino i valori locativi
siano «accertati individualmente» nella procedura di stima ufficiale degli
immobili. Il solo accertamento individuale che viene intrapreso nell’ambito
dell’apposita procedura ufficiale concerne il valore di stima degli immobili.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione delle contribuzioni,
nelle osservazioni al ricorso, questa Camera non ha mai avallato la prassi
codificata nella circolare n. 15/2006. In due sentenze, che si riferivano
ancora alla circolare 15/2005 e nelle quali non si trattava pertanto di
pronunciarsi direttamente sulla legittimità del metodo di calcolo basato sul
valore di reddito (CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9
marzo 2007), aveva affermato che quest’ultimo presenta senz’altro interessanti
vantaggi, per il fatto che si fonda su un importo che può essere direttamente
ricavato dalla decisione sulla stima ufficiale, notificata a suo tempo ai
singoli proprietari immobiliari, senza richiedere ulteriori calcoli. Aveva poi
però aggiunto che, dall’altra parte, si tratta di un valore che non è stato
oggetto di una decisione separata e che quindi potrebbe anche non essere stato
contestato dal proprietario, per il fatto di essere stato considerato come un
mero dato parziale su cui si basava il calcolo della stima ufficiale.
Alla luce di quanto precede, appare chiaro che il Canton Ticino non ha
adottato la procedura di accertamento del valore locativo consistente nella
ripresa delle stime cantonali del valore locativo, per il semplice fatto che
come detto non esiste una stima ufficiale dei valori locativi, nell’ambito di
una procedura ufficiale, indipendente da quella di tassazione.
Ci si potrebbe tuttavia ancora domandare se l’accertamento del valore
di reddito, contenuto nella decisione di stima ufficiale, non possa essere riesaminato,
nell’ambito di una procedura di reclamo prima e di ricorso poi, se il
contribuente impugna la decisione di tassazione. Si potrebbe cioè immaginare
che, non impugnata nei termini previsti dalla legge sulla stima ufficiale, la
relativa decisione passi in giudicato limitatamente all’accertamento del valore
di stima in sé; per quanto attiene invece al valore locativo, i rimedi
giuridici per contestarlo sarebbero cioè quelli previsti per impugnare la
tassazione dell’imposta sul reddito.
(…)
Una simile argomentazione sembra suggerita anche dalla Divisione delle
contribuzioni, laddove, nelle osservazioni al ricorso, pretende che «in ogni
caso è pur sempre salvaguardata la possibilità di impugnare la notifica di
tassazione indicando paragoni con oggetti analoghi affittati a terzi». Secondo
l’autorità fiscale, il contribuente che intenda contestare il valore locativo,
ricavato dalla decisione di stima ufficiale dell’immobile, potrebbe cioè dimostrare
che tale valore non corrisponde a quello effettivo.
In primo luogo, un simile ragionamento snaturerebbe il metodo di
calcolo del valore locativo che secondo la stessa autorità di tassazione
sarebbe in vigore. Infatti, se il valore di reddito ricavato dalla decisione
relativa all’accertamento del valore di stima dell’immobile si deve applicare
ai fini del calcolo del valore locativo, non si vede perché poi si dovrebbe
ammettere che il contribuente possa rimettere in discussione quanto accertato
con una decisione passata in giudicato. O la decisione sulla stima ufficiale
concerne anche il valore locativo, ed allora una volta passata in giudicato
diviene vincolante, oppure non si occupa del valore locativo, ed allora non
compete certamente al contribuente la prova dell’inadeguatezza del valore così
accertato.
In secondo luogo, la pretesa che sia il contribuente a «indicare paragoni
con oggetti analoghi affittati a terzi» disattende palesemente le norme che
disciplinano l’onere probatorio. Va infatti ricordato, a questo proposito, che
in applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, nella
procedura tributaria l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità
di tassazione compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o
diminuiscono il debito fiscale (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2008,
vol. I, tomo 2b, n. 28 ad art. 130 LIFD, p. 341 e giurisprudenza citata). Nel
caso del valore locativo si tratta per definizione di intraprendere una
valutazione; nell’interesse della parità di trattamento di tutti i contribuenti,
tuttavia, tale valutazione dev’essere intrapresa secondo criteri chiari e
oggettivi, suscettibili di verifica da parte del contribuente. Non è certamente
compatibile con i principi che disciplinano l’onere della prova la pretesa che
si pretenda dal contribuente la dimostrazione dell’inadeguatezza di un valore
indicato dall’autorità di tassazione; tanto più che tale valore è semplicemente
ricavato da una decisione che concerne un altro oggetto e che neppure spiega le
modalità con cui il valore di reddito è stato definito.
(…)
Nel Canton Ticino, invece, la stima ufficiale è di competenza dell’Uf-ficio
stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito agli uffici
circondariali di tassazione. Anche i rimedi giuridici non si identificano:
mentre le decisioni di stima possono essere impugnate con reclamo all’Ufficio
stima (art. 34 Lst) e poi con ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 37
Lst), le decisioni di tassazione sono suscettibili di reclamo allo stesso
ufficio (art. 206 LT) e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 227
LT).
Tale particolarità imporrebbe di stabilire quale sia l’autorità competente
in materia di reclamo e di ricorso per le contestazioni relative al valore
locativo. Se si attribuisse poi la competenza all’Ufficio di tassazione prima
ed alla Camera di diritto tributario poi, si dovrebbe far sì che tali autorità
possano richiamare gli atti relativi alla procedura di stima dall’Ufficio
stima. (…)
Un ulteriore problema dovrebbe poi essere risolto, se si attribuisse
all’autorità di tassazione ed al giudice tributario la competenza a pronunciarsi
sui reclami e sui ricorsi in merito al valore locativo. La decisione di stima
dovrebbe in ogni caso contenere una spiegazione in merito alle modalità di
calcolo di quest’ultimo, indicando perlomeno quali criteri siano stati adottati
per definirlo.
Secondo costante giurisprudenza, una decisione risulta sufficientemente
motivata se la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto
della sua portata e di poterla se del caso impugnare con cognizione di causa.
In quest’ottica è sufficiente che l’autorità esponga, almeno brevemente, i
motivi che l’hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro
(DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
Nel caso delle decisioni dell’Ufficio stima, mancano come già rilevato
motivazioni che si riferiscano specificamente al valore locativo. In
particolare, non spiegano quali siano i criteri di calcolo adottati (unità-locali,
quote a stanza, case unifamiliari-tipo, per riprendere le varianti proposte
dalle direttive dell’AFC), non indicano le pigioni di riferimento della
località interessata, non giustificano in quale misura si sia tenuto conto
delle condizioni particolari dell’immobile (vetustà, finiture, posizione) ecc.
Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano ad indicare il reddito (presunto o
dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne
deriva.
Ne consegue che tali decisioni non adempiono i requisiti di motivazione
necessari a mettere i contribuenti in condizione di impugnarle con cognizione
di causa. (…)
Non vi sono pertanto neppure le condizioni perché la decisione di
stima possa essere impugnata, per quanto attiene all’accertamento del valore locativo,
con reclamo contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito dinanzi
all’Ufficio circondariale di tassazione.
In tale prospettiva, sono irrilevanti anche i dati che emergono dalla
«tabella di confronto con alcuni oggetti simili già imposti nella zona», in
relazione alla quale del resto la Divisione delle contribuzioni ha chiesto alla
Camera di non trasmetterla ai ricorrenti in quanto protetta dal segreto
fiscale. (…)
Le considerazioni che precedono impongono di concludere che la Camera
di diritto tributario non è in condizione di potersi pronunciare sul merito
della questione della commisurazione del valore locativo dell’abitazione dei ricorrenti.
La decisione dell’Ufficio di tassazione si fonda infatti su un accertamento
del valore locativo, che presenta vizi di forma insormontabili."
9.
Come
indicato, questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità
dal reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione, prima della sua
conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi
degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al
reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004
(confermata nei giudizi 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129
del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005).
Ne
discende che, in caso di applicazione dell’art. 31 RLCAMal, alla luce in
particolare della giurisprudenza citata per la determinazione del reddito da
convertire, occorre considerare tutti i redditi conseguiti - valore locativo
compreso - mentre in deduzione sono ammessi solo alimenti versati ed interessi
passivi.
Il
TCA ha ritenuto che una diminuzione del reddito locativo non comporta applicazione
degli estremi dell'art. 31 litt. m RegLCAMal, infatti:
" la diminuzione di tale elemento del reddito
ritenuto in sede fiscale non deve essere considerato nell'ambito della norma e
non impone un accertamento autonomo da parte dell'UAM.
Resta invece fermo il fatto che, qualora l'amministrazione debba
procedere alla verifica del reddito in maniera indipendente rispetto ai dati
fiscali per il sussistere di una delle ipotesi dell'art. 67 (oggi 31) del
regolamento, nel novero dei redditi di cui l'assicurato beneficia (per la
successiva commutazione a mano delle tabelle) andrà considerato anche il valore
locativo."
10.
Alla
luce di quanto precede l'UAM ha correttamente anticipato di dovere commutare il
reddito pensionistico e da lavoro del ricorrente e quindi aggiungervi il
reddito dei titoli ed il valore locativo.
Nell’ambito
della sentenza citata e riportata nonché nelle altre sul medesimo tema non è mai
stata analizzata la deduzione di legge prevista dalla LT e relativa alle spese
di gestione ed amministrazione degli immobili. La LT prevede infatti la
possibilità per il proprietario immobiliare di dedurre forfetariamente il 15 rispettivamente
il 25%, a dipendenza del periodo di edificazione dell'immobile, del valore
locativo. Il proprietario può dedurre le spese effettive di manutenzione e
gestione degli immobili attenendosi però, per un determinato periodo, allo
stesso metodo e non potendo passare dalla deduzione delle spese reali a quella
forfetaria. Come indicato nelle precedenti decisioni con oggetto il valore
locativo il tema della deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli
immobili non ha trovato, per contingenze che qui non occorre esaminare,
approfondimento.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non deve qui risolvere il tema a sapere
se dal valore locativo debbano essere dedotte le spese, perlomeno nella forma
della deduzione forfetaria, prima del cumulo al reddito convertito per la
fissazione del reddito determinante per l’accertamento del diritto al sussidio.
In effetti, nel concreto caso, il signor RI 1, a mano del calcolo effettuato dall'amministrazione,
anche con il pieno valore locativo, ha diritto al sussidio contrariamente a
quanto prevedeva la decisione iniziale.
Ne
discende che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all’UAM per la quantificazione del sussidio da riconoscere ai signori __________.
Il
ricorso va quindi accolto nel senso delle considerazioni esposte e la decisione
annullata con il rinvio degli atti all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia per
una nuova decisione. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili
siccome il ricorrente non è patrocinato.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto. La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per una
nuova decisione.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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