Lexipedia

Decisione

36.2009.106

Domanda di sussidio inoltrata tardivamente. Motivi del rifiuto non ritenuti

5 agosto 2009Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. In concreto la domanda di

sussidio, dichiarata intempestiva, sarebbe stata evasa sulla scorta dei redditi

(e sostanza) emergenti dalla tassazione 2006.

Il

ricorrente, nel 2006, ha avuto un imponibile di CHF 20'200 che, arrotondato ai

mille franchi superiore come impone la legge, porta ad una cifra di CHF 21'000,

superiore ai limiti per la concessione del sussidio. RI 1 è infatti persona

sola senza figli minorenni a carico ed il limite di reddito da ritenere è di

CHF 20'000. Anche se fosse stata tempestiva la richiesta di sussidio del ricorrente

sarebbe stata respinta.

7. Malgrado quanto evidenziato

al punto 6 l'istanza di sussidio 2009, inoltrata nel corso del 2009 stesso,

appare intempestiva come si analizzerà qui di seguito.

Di per sé l’istanza è

tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 11 Reg. LCAMal.

L’assicurato non ha indicato peggioramento del suo reddito nel corso del 2009

come richiede la lett. d. dell'art. 11 Reg. LCAMal.

Poiché

l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2008. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004 il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

"

I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata

la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.

Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni

in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le

circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato.

Qui

la richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2008, ciò non è avvenuto.

8. L’art.

11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi anni. Nei casi giudicati è già stato considerato che

un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso

assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA

24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino

(STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione

errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato

per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003

inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non

sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato

questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento

giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002

il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio

la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua

immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W.

36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116)

l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata

elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato

il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative

della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa

da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo

nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazio-ne

malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

"

L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

… la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante

il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

9. Giova

preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA del 23 giugno 2008

entrata in vigore il 1 ottobre dello scorso anno, che prevede – analogamente

Considerandi

alla LPAmm – la massima d’officio, il principio inquisitorio e quello

dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso si veda, a proposito

della LPAmm: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"

(…) Celui-ci comprend en particulier

l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige

et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220

consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO).

Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de

prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de

preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999

n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait

statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478

consid. 2b; DTA 1998

n° 48, p. 284). (…)."

Si

veda ancora il volume citato di Borghi/Corti, pag. 90.

10.

Per quanto attiene alla notifica

delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in

particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel

corso degli anni un’abbon-dante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come

l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe

all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione

fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 cons. 2a). L’andamento organizzativo di

una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per

provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio

per posta A (RCC 1992 pag. 395 cons. 3c). Questa prova può essere tuttavia

portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità

amministrativa, RCC 1984 pag. 123 cons. 1b), tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il

principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di

un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1

LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata

in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero

avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di

diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata

in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha

precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per

valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione

di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove

è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque

osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato,

il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto

non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata

dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con

riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A

questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella

causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che

colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante

una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono

contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare

valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio

figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate

e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni

del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).

Va

ancora rammentato come, in una sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17

ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il tema era analogo a quello qui

in discussione, è stato evidenziato come:

"

… il giudice delegato ha indetto

un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla

modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.

Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato

come:

“ … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei

formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere

direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del

periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)

… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I

formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede

l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante

contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.

I

formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di

una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo

quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP."

(…)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha

ulteriormente precisato come:

“ … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi

ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono

rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e

trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le

decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice.

Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire

sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina

di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che

perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura

della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se

una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario

2004.

correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per

prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché

venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."

11.

Nel

caso concreto il signor RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda

di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, nel corso del mese di dicembre

2008, senza però avere comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio,

la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio

destinatario relativa all’istanza presentata. Il formulario pervenuto nel febbraio

2009.

all’amministrazione (e che reca la data del 23 febbraio 2009) non presenta

l’etichetta con stampato il nome dell’assicurato ed il numero personale, si tratta

chiaramente, per la presenza del timbro, di uno dei formulari trasmesso

dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia stesso a chi ne fa richiesta. La

circostanza non permette però di ritenere che il formulario eventualmente

trasmesso dall’UAM all’assicurato nel corso dell’estate 2008 (come usualmente

fa l’UAM per le persone che presentano una decisione di tassazione già emessa

per il periodo di riferimento nell’estate che precede l’anno di sussidio, e

recante importi di imponibile cantonale inferiore ai limiti i legge) sia

effettivamente stato inoltrato tempestivamente. Il signor RI 1 non segnala

l’invio per posta raccomandata del formulario e ritiene che l’eventuale

smarrimento dello stesso presso gli uffici della Posta o statali non dovrebbe

avere conseguenze per lui. Come evidenziato recentemente nella sentenza

36.2009.98

in re V.(cons. 9 pag. 12) purtroppo per il ricorrente l’onere

probatorio – come illustrato in precedenza – incombe a lui. Chi ritiene di

avere regolarmente inoltrato un’istanza o un ricorso ad una autorità amministrativa

deve comprovare tale tempestività, come indicato in precedenza, sia mediante

produzione della ricevuta dell’invio per raccomandata od in altro adeguato modo

(ad esempio mediante la produzione di corrispondenza relativa all’oggetto

dell’invio).

Alla

luce di quanto precede RI 1 deve sopportare le conseguenze delle sue omissioni.

Infatti la prova del tempestivo inoltro della domanda incombe alla persona

assicurata ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dalla

stessa, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti. Lo Stato

non può pensare a tutti i potenziali assicurati più di quanto non faccia

trasmettendo loro, per quanto noto alla luce dei dati fiscali disponibili (per

il sussidio 2009 l'UAM non disponeva ancora dei dati fiscali del ricorrente

relativi alla tassazione 2006 siccome emessa il 1° ottobre 2008), i formulari e

ricordando – mediante conferenze stampa e pubblicazioni sul Foglio Ufficiale –

i tempi e le modalità, così come gli estremi per l’ottenimento di un aiuto

sociale significativo. Lo Stato non può (e neppure deve alla luce della

legislazione vigente) individualmente sollecitare gli assicurati in caso di

inadempienza o ritardo.

Il ricorrente non ha provato di avere inoltrato una domanda di

sussidio per l'anno 2009 prima della fine del 2008.

In

concreto quindi la convinzione dell’inoltro (rispettivamente l’abitudine

all’invio tempestivo negli anni precedenti) del formulario all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia entro fine 2008 non permette di avere la certezza

che l’atto sia effettivamente pervenuto al destinatario. Un possibile errore

d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere

sull’amministra-zione. Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità amministrativa

o giudiziaria, come indicato in precedenza, e quando l’atto sia dichiarato non

pervenuto, deve dimostrare in maniera incontestabile l’avvenuto invio mediante

le modalità indicate.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come

trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel febbraio 2009

e deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa

essere considerato giustificato.

12.

In

concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nei casi giudicati il 20

ottobre 2005 (in re Z. inc. TCA 36.2005.114) e 10 novembre 2005 (in re A. inc.

36.2005

), dalla certezza dell’assicurato di avere tempestivamente trasmesso

all’ammini-strazione il documento necessario per l’ottenimento della riduzione

dei premi. Tale convinzione non è sufficiente come indicato. Se il signor RI 1

disponesse della prova dell’invio della richiesta, con successivo smarrimento

da parte dello Stato come rilevato già nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R.

citata, allora si dovrebbe ammettere il ritardo come giustificato. Così, purtroppo,

non è ed il giudice non può scostarsi dalla legge anche a fronte di una

situazione difficile come quella del ricorrente. Giorgio CO 1 avrebbe dovuto

prestare maggiore attenzione alla sua richiesta di aiuto sociale siccome così

importante e significativa.

13.

L’assicurato

ha inoltre indicato di avere avuto due incidenti, l’ultimo del 2008, e di avere

avuto gravi problemi di salute (2 ictus ed un’ischemia cerebrale, secondo

quanto indica nelle sue corrispondenze). Tali problemi hanno certamente avuto

conseguenza di sofferenze ed aumenti nei costi della salute ma il ricorrente

non pretende che siano stati d'ostacolo per l'inoltro tempestivo della sua

richiesta di aiuti sociali che, anzi, indica come tempestivamente inoltrati.

Il

ricorso va respinto senza carico di spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster