36.2009.106
Domanda di sussidio inoltrata tardivamente. Motivi del rifiuto non ritenuti
5 agosto 2009Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2009.106
Data decisione, Autorità:
05.08.2009, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio inoltrata tardivamente. Motivi del rifiuto non ritenuti
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.106
IR/sc
Lugano
5 agosto 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 maggio 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1940, domiciliato a __________, divorziato, assicurato presso la __________,
ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie per il 2009 a mano di un formulario, ottenuto direttamente
presso l'Ufficio assicurazione malattia, datato 23 febbraio 2009.
A
sostanziale giustificazione della trasmissione della richiesta ad anno iniziato
RI 1 ha indicato l'aggravamento del suo stato di salute, l'assenza di
prestazioni complementari, l'invio regolare ogni anno della domanda di
riduzione del premio.
B. L'istanza
non è stata accolta siccome tardiva ed il reclamo 16 aprile 2009 non ha avuto
miglior sorte siccome respinto con decisione 5 maggio 2009.
Avverso
quest'ultimo provvedimento RI 1 insorge al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(ricorso del 18 maggio 2009) indicando di avere presentato istanza di riduzione
del premio nel dicembre 2008 con possibilità che l'istanza sia andata "smarrita
o alla Posta o da parte dello Stato, o da un impiegato vostro ...".
Richiamando
la giurisprudenza indicata dall'UAM nel provvedimento impugnato RI 1 ritiene
che il suo caso differisca da quelli segnalati. RI 1 evoca poi i due gravi incidenti
capitatigli ed i danni alla salute causati da ischemie cerebrali.
Dal
canto suo l'amministrazione propone - con osservazioni del 15 giugno 2009 - di
respingere il ricorso con argomentazioni precise e puntuali cui si farà
riferimento in corso di motivazione (doc. III).
A
RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l'acquisizione di ulteriori prove (doc. IV).
Il giudice
delegato ha acquisito dall'UT di __________ copia della decisione di tassazione
(IC) 2006 del ricorrente da cui si desume un reddito imponibile di CHF 20'200 e
quindi superiore al limite per le persone sole per ottenere il sussidio come
esaminato nelle considerazioni di diritto.
Il 13
luglio 2009 RI 1 ha preso posizione in merito alla risposta di causa (doc. X)
in cui ribadisce i fatti e conferma la responsabilità dell'amministrazione per
l'eventuale smarrimento della domanda di aiuto sociale che il ricorrente
asserisce di avere inoltrato prima della fine del 2008. Nel suo allegato RI 1
rivendica inoltre diritti con riferimento ai sussidi 2007 e 2008, che non sono
comunque oggetto della decisione impugnata e non possono essere esaminati dal
Tribunale.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.
LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la
riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di
sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni
oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. In concreto la domanda di
sussidio, dichiarata intempestiva, sarebbe stata evasa sulla scorta dei redditi
(e sostanza) emergenti dalla tassazione 2006.
Il
ricorrente, nel 2006, ha avuto un imponibile di CHF 20'200 che, arrotondato ai
mille franchi superiore come impone la legge, porta ad una cifra di CHF 21'000,
superiore ai limiti per la concessione del sussidio. RI 1 è infatti persona
sola senza figli minorenni a carico ed il limite di reddito da ritenere è di
CHF 20'000. Anche se fosse stata tempestiva la richiesta di sussidio del ricorrente
sarebbe stata respinta.
7. Malgrado quanto evidenziato
al punto 6 l'istanza di sussidio 2009, inoltrata nel corso del 2009 stesso,
appare intempestiva come si analizzerà qui di seguito.
Di per sé l’istanza è
tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 11 Reg. LCAMal.
L’assicurato non ha indicato peggioramento del suo reddito nel corso del 2009
come richiede la lett. d. dell'art. 11 Reg. LCAMal.
Poiché
l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg.
LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2008. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004 il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la previgente regolamentazione:
"
I sussidi individuali
devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata
la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.
Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni
in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le
circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato.
Qui
la richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2008, ciò non è avvenuto.
8. L’art.
11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi anni. Nei casi giudicati è già stato considerato che
un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso
assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA
24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino
(STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato
per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003
inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non
sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato
questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento
giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002
il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W.
36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116)
l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata
elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato
il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
"
Ancora va verificato se
il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione
del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In
casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
"
La mancata trasmissione
dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata
come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative
della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa
da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo
nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazio-ne
malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:
"
L’adozione di modalità
diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni
errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte
dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
"
… la motivazione che
soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza
della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda
ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli
stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante
il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente
prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora
l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato
smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da
considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non
recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
9. Giova
preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA del 23 giugno 2008
entrata in vigore il 1 ottobre dello scorso anno, che prevede – analogamente
Considerandi
alla LPAmm – la massima d’officio, il principio inquisitorio e quello
dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso si veda, a proposito
della LPAmm: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
"
(…) Celui-ci comprend en particulier
l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220
consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO).
Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478
consid. 2b; DTA 1998
n° 48, p. 284). (…)."
Si
veda ancora il volume citato di Borghi/Corti, pag. 90.
10.
Per quanto attiene alla notifica
delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in
particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel
corso degli anni un’abbon-dante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione
fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 cons. 2a). L’andamento organizzativo di
una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per
provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio
per posta A (RCC 1992 pag. 395 cons. 3c). Questa prova può essere tuttavia
portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità
amministrativa, RCC 1984 pag. 123 cons. 1b), tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il
principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di
un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1
LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata
in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero
avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di
diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata
in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha
precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per
valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione
di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove
è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque
osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato,
il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto
non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata
dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con
riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A
questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella
causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che
colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante
una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono
contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare
valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio
figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate
e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni
del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).
Va
ancora rammentato come, in una sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17
ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il tema era analogo a quello qui
in discussione, è stato evidenziato come:
"
… il giudice delegato ha indetto
un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla
modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.
Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato
come:
“ … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei
formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere
direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del
periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)
… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I
formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede
l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante
contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.
I
formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di
una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per
permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i
formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono
essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo
quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il
NIP."
(…)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha
ulteriormente precisato come:
“ … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi
ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono
rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e
trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le
decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice.
Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute
copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire
sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina
di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che
perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura
della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio
assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.
Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del
servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre
le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio
pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai
collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se
una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario
2004.
correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per
prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché
venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."
11.
Nel
caso concreto il signor RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda
di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, nel corso del mese di dicembre
2008, senza però avere comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio,
la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio
destinatario relativa all’istanza presentata. Il formulario pervenuto nel febbraio
2009.
all’amministrazione (e che reca la data del 23 febbraio 2009) non presenta
l’etichetta con stampato il nome dell’assicurato ed il numero personale, si tratta
chiaramente, per la presenza del timbro, di uno dei formulari trasmesso
dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia stesso a chi ne fa richiesta. La
circostanza non permette però di ritenere che il formulario eventualmente
trasmesso dall’UAM all’assicurato nel corso dell’estate 2008 (come usualmente
fa l’UAM per le persone che presentano una decisione di tassazione già emessa
per il periodo di riferimento nell’estate che precede l’anno di sussidio, e
recante importi di imponibile cantonale inferiore ai limiti i legge) sia
effettivamente stato inoltrato tempestivamente. Il signor RI 1 non segnala
l’invio per posta raccomandata del formulario e ritiene che l’eventuale
smarrimento dello stesso presso gli uffici della Posta o statali non dovrebbe
avere conseguenze per lui. Come evidenziato recentemente nella sentenza
36.2009.98
in re V.(cons. 9 pag. 12) purtroppo per il ricorrente l’onere
probatorio – come illustrato in precedenza – incombe a lui. Chi ritiene di
avere regolarmente inoltrato un’istanza o un ricorso ad una autorità amministrativa
deve comprovare tale tempestività, come indicato in precedenza, sia mediante
produzione della ricevuta dell’invio per raccomandata od in altro adeguato modo
(ad esempio mediante la produzione di corrispondenza relativa all’oggetto
dell’invio).
Alla
luce di quanto precede RI 1 deve sopportare le conseguenze delle sue omissioni.
Infatti la prova del tempestivo inoltro della domanda incombe alla persona
assicurata ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dalla
stessa, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti. Lo Stato
non può pensare a tutti i potenziali assicurati più di quanto non faccia
trasmettendo loro, per quanto noto alla luce dei dati fiscali disponibili (per
il sussidio 2009 l'UAM non disponeva ancora dei dati fiscali del ricorrente
relativi alla tassazione 2006 siccome emessa il 1° ottobre 2008), i formulari e
ricordando – mediante conferenze stampa e pubblicazioni sul Foglio Ufficiale –
i tempi e le modalità, così come gli estremi per l’ottenimento di un aiuto
sociale significativo. Lo Stato non può (e neppure deve alla luce della
legislazione vigente) individualmente sollecitare gli assicurati in caso di
inadempienza o ritardo.
Il ricorrente non ha provato di avere inoltrato una domanda di
sussidio per l'anno 2009 prima della fine del 2008.
In
concreto quindi la convinzione dell’inoltro (rispettivamente l’abitudine
all’invio tempestivo negli anni precedenti) del formulario all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia entro fine 2008 non permette di avere la certezza
che l’atto sia effettivamente pervenuto al destinatario. Un possibile errore
d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere
sull’amministra-zione. Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità amministrativa
o giudiziaria, come indicato in precedenza, e quando l’atto sia dichiarato non
pervenuto, deve dimostrare in maniera incontestabile l’avvenuto invio mediante
le modalità indicate.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come
trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel febbraio 2009
e deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa
essere considerato giustificato.
12.
In
concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nei casi giudicati il 20
ottobre 2005 (in re Z. inc. TCA 36.2005.114) e 10 novembre 2005 (in re A. inc.
36.2005
), dalla certezza dell’assicurato di avere tempestivamente trasmesso
all’ammini-strazione il documento necessario per l’ottenimento della riduzione
dei premi. Tale convinzione non è sufficiente come indicato. Se il signor RI 1
disponesse della prova dell’invio della richiesta, con successivo smarrimento
da parte dello Stato come rilevato già nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R.
citata, allora si dovrebbe ammettere il ritardo come giustificato. Così, purtroppo,
non è ed il giudice non può scostarsi dalla legge anche a fronte di una
situazione difficile come quella del ricorrente. Giorgio CO 1 avrebbe dovuto
prestare maggiore attenzione alla sua richiesta di aiuto sociale siccome così
importante e significativa.
13.
L’assicurato
ha inoltre indicato di avere avuto due incidenti, l’ultimo del 2008, e di avere
avuto gravi problemi di salute (2 ictus ed un’ischemia cerebrale, secondo
quanto indica nelle sue corrispondenze). Tali problemi hanno certamente avuto
conseguenza di sofferenze ed aumenti nei costi della salute ma il ricorrente
non pretende che siano stati d'ostacolo per l'inoltro tempestivo della sua
richiesta di aiuti sociali che, anzi, indica come tempestivamente inoltrati.
Il
ricorso va respinto senza carico di spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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