36.2009.110
Domanda di sussidio 2009 respinta per il superamento dei limiti della tassazione 2006. Non si può far capo ad altro periodo fiscale
10 agosto 2009Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2009.110
Data decisione, Autorità:
10.08.2009, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2009 respinta per il superamento dei limiti della tassazione 2006. Non si può far capo ad altro periodo fiscale
LIMITI
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 35 LCAMAL
art. 36 LCAMAL
art. 37 LCAMAL
art. 38 LCAMAL
art. 44 LCAMAL
art. 45 LCAMAL
art. 46 LCAMAL
art. 48 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.110
ir/lb
Lugano
10 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul
ricorso del 19 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su
reclamo del 29 aprile 2009 emanata da
Ufficio
dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
considerato, in
fatto
Fatti
A. RI
1, docente e titolare di un __________ all’__________, 1980, domiciliata a __________,
nubile, salariata ed assicurata presso __________, ha chiesto, il 17 novembre
2008, mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________,
la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia per il 2009. Con la sua
richiesta l’assicurata ha prodotto all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia la
decisione di tassazione 2006 che, per l’IC, indica un imponibile di CHF
32'600.--.
B.
L’amministrazione ha respinto la domanda per il
superamento dei limiti. RI 1 si è aggravata contro tale provvedimento con reclamo
del 19 febbraio 2009 in cui evidenzia la diminuzione dei suoi redditi nel 2007
e, per quell’anno, un imponibile di CHF 5'900.--. Dopo avere svolto
accertamenti tesi alla verifica di una diminuzione del reddito nel 2009 (doc.
4), con decisione emessa su reclamo il 29 aprile 2009, l’Ufficio
dell’Assicurazione Malattia ha ribadito il rifiuto del sussidio. Dopo avere determinato,
infatti, in CHF 47'000.-- annui il reddito determinante l’amministrazione ha
accertato il superamento del limite di CHF 20'000.-- fissato dalla legge per
l’ottenimento dell’aiuto sociale per le persone sole.
C. RI 1 si è aggravata, contro l’ultimo provvedimento amministrativo,
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto del 19 maggio 2009 in cui
ribadisce il suo diritto al sussidio evidenziando gli importi ritenuti nella
tassazione 2007 (conseguenza della perdita del lavoro), il lavoro svolto presso
il Comune di __________ a ore fino a giugno durante la fine della sua formazione
accademica ed i problemi fisici avuti nel 2008. La ricorrente evidenzia poi
l’aggravante incoerenza dell’amministrazione che dovrebbe fondarsi sulla
tassazione 2007.
Dal canto suo, con motivazioni che – laddove necessario – saranno
riprese in corso di motivazione, l’UAM propone la reiezione dell’impugnativa.
Alla luce delle argomentazioni addotte e delle richieste della ricorrente
il giudice delegato ha indetto un’udienza, alla sola presenza della signora RI
1 il 17 luglio 2009, nel corso della quale è stato accertato un imponibile IC
per il 2006 superiore ai limiti e, dal settembre 2008, attività di docente a __________
(incarico d’insegnamento).
Considerandi
in ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2.
della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.
Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato
e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione
designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro
canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale
ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di
calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
4.
L'amministrazione
fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della
tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla
legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da
tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il reddito
determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che
dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle
ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei
limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17
cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal
prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo
autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
Così, in virtù
dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente
dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell'istanza.".
5.
In
concreto per la determinazione del diritto al sussidio 2009 occorre fare
riferimento alla decisione di tassazione (imposta cantonale) 2006. La decisione
di tassazione 2006 di RI 1 presenta un imponibile IC superiore a CHF 32'000.--
e quindi ampio superamento dei limiti per la concessione dell’aiuto sociale.
Come
ha correttamente ricordato l’UAM nelle osservazioni 17 giugno 2009 non è
possibile – come chiede la ricorrente – fare capo ad una decisione di
tassazione riferita ad un periodo diverso rispetto a quello voluto dal
Consiglio di Stato sulla base del decreto annualmente emesso in base all’art.
49.
LCAMal. L’esecutivo cantonale deve infatti, ogni anno, determinare le basi
di calcolo del sussidio, in particolare fissando “il periodo fiscale per
l’accertamento del reddito e della sostanza imponibile”.
Per
l’anno 2009 il periodo fiscale determinante è il 2006. Una tassazione emessa
per altro periodo non può essere utilizzata, anche se più favorevole alla
persona interessata, in virtù del necessario rispetto della legge. L’art. 49
LCAMal fonda una sufficiente, chiara ed adeguata base legale per questa
determinazione. Violerebbe il principio di legalità e quello della parità di
trattamento l’amministrazione od il giudice che ritenesse una tassazione
diversa da quella determinata dal Consiglio di Stato. In effetti tutti i
richiedenti il sussidio dovrebbero essere trattati in maniera uguale ed il loro
reddito valutato sulla scorta del medesimo parametro (cfr. anche sentenza 11
ottobre 2004 in re E., inc. 36 2004.112).
In
caso di modifica, e meglio di diminuzione, dei redditi – come invocato in
concreto – il giudice non è libero di scegliere altro periodo fiscale per la
determinazione del diritto al sussidio, ma deve procedere – come impone l’art.
31.
LCAMal – ad un accertamento del reddito determinante secondo precise
modalità imposte dal Regolamento d’applicazione della Legge (RegLCAMal).
In
casu la richiesta di RI 1 di applicare la decisione di tassazione IC 2007 non
può essere seguita.
6.
Il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi verificare se, nel caso in
esame, sono dati i presupposti di cui all’art. 31 litt. m. RegLCAMal. Come
risulta dalla documentazione prodotta dai collaboratori dell’UAM – il cui agire
puntuale, corretto e professionale va apprezzato e lodato – RI 1 – da settembre
2008.
– svolge attività di docente con (dal gennaio 2009) un salario di CHF
4'708,25 lordi ossia CHF 4'013,80 netti con diritto alla tredicesima. Il
reddito annuo netto è di CHF 52'179,40. Questa somma è inferiore (anche se di
poco) al reddito netto da attività dipendente conseguita dalla ricorrente ed
esposto nella tassazione 2006 (CHF 52'466.--). Sono dati, in concreto, gli
estremi per la determinazione del reddito in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione.
7.
Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza
del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004
; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito
in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio
soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)"
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata
un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il
rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure
le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato
ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in
cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004
(inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la
deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di
trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente
ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21
settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99),
del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa
del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
A
proposito del valore locativo, nella determinazione del reddito da convertire a
mano delle apposite tabelle, occorre qui riprendere i concetti espressi a più
riprese da questo Tribunale e rammentati nella sentenza del 25 maggio 2009 (in
re Z. 36.2009.68):
"
A giustia ragione l’UAM
ha aggiunto l’importo di … pari al valore locativo e di fr. 200.--, derivante
dal reddito di titoli e capitali …, essendo gli ultimi importiconosciuti che
l’amministrazione ha ripreso dall’ultima tassazione fiscale …" (cfr. la
sentenza del 17 novembre 2008, inc. 36.2008.79).
Il ricorrente contesta la presa a carico del valore locativo.
A torto.
Infatti,
il TCA ha più volte ricordato che questa posta deve essere presa in considerazione
nel calcolo del reddito determinante. Con sentenza del 25 aprile 2008 (inc.
36.2007
), questo Tribunale ha infatti affermato (cfr. anche, da ultimo, la
sentenza del 17 novembre 2008, inc. 36.2008.79):
“In merito al tema del valore locativo di
un immobile, da considerarsi nell’ambito del calcolo autonomo del reddito da
parte dell’amministrazione per la determinazione del diritto al sussidio o
meno, questo Tribunale (sentenza 19 aprile 2007 inc. 36.2007.2) ha evidenziato:
Il tema … del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione
del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato
nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere
risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva
considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori
anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai
genitori."
Il
valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc.
80.06.173
in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in
virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile
quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il
valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per
uso proprio in
forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il
valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:
" Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante
per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in
via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1
n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n.
41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di
autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un
cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore
di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento
all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso
unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso
dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a
determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o
vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle
esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento
all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro
a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante
determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni
ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del
combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1
LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando
con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a
sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al
valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non
quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65
consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la
sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):
" L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo
può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145,
consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato
rappresenta il limite inferiore che è
ancora conforme al principio
costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1
Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui
dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo
conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente
a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è
pronunciata anche in relazione ad
analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e
Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."
Nel
nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore
locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia
stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile
considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica
la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di
Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto
legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo
B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
" il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il
60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire
applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di
stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni
stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai
seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato
imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente
tassato;
per le nuove abitazioni
monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di
regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore
risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza
tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che
si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è
determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti
pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota
per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti
al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione
generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di
stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26
settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11
novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere
secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono
circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente
insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i
metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello
previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali
cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid.
3.
)."
La
Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria
alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni,
secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già
tassato in precedenza.
Il
valore locativo del proprio immobile, soggetto alla percezione delle imposte
sul reddito come descritto nelle considerazioni precedenti, deve essere
considerato nell'ambito dei redditi da commutare. Il testo dell'art. 69, cui
rinvia l'art. 71 RLCAMal è, al proposito, esplicito e tende a ritenere anche il
"reddito netto della sostanza" che, per gli immobili, è costituito
dalle pigioni o dagli affitti e, quando la sostanza immobiliare è goduta
personalmente dall'assicurato, del valore locativo.
Come
indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che va successivamente
commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare
anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque
criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle
pigioni). Questo principio è stato in particolare espresso e ritenuto dal TCA
nella sua composizione a 3 giudici nella sentenza 28 febbraio 2008 (Inc.
36.2007
).
Come
rileva l’UAM in sede di osservazioni e come indicato, secondo costante giurisprudenza
di questo Tribunale le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle
relative agli alimenti ed agli interessi passivi, altre deduzioni non possono essere
considerate (cfr. consid. 4). Del resto le tabelle di conver-sione applicate in
concreto ed elaborate dall’Amministrazione delle contribuzioni, sono allestite
al fine di corrispondere in ma-niera più conforme possibile ad una tassazione
ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Infatti le tabelle di conversione
consi-derano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate (cfr. sentenza del
14.
marzo 2007, inc. 36.2006.250, cfr. anche sentenza del 26 gennaio 2004,
36.2003
).
8.
Alla
luce di quanto precede l’UAM ha calcolato in maniera corretta – ciò che la ricorrente
non ha posto in discussione – il reddito da ultimo percepito. Come indicato al
punto 6 il reddito mensile di RI 1 è, lordo, di CHF 4'708,25 percepito 13
volte. Riportato su 12 mensilità il reddito lordo è di CHF 5'100,60 (4'708,25 x
13:12) che – convertito a mano delle tabelle dà un reddito di CHF 47'397.-- –
cui va aggiunto il reddito da titoli (CHF 51.--) e dal quale vanno dedotti gli
oneri per interessi passivi (CHF 491,55 come indicato nella decisione
impugnata). L’importo dovuto, arrotondato come impone la legge al mille franchi
superiore, è di CHF 47'000.--, superiore ai limiti per la concessione del
sussidio 2009.
9.
Alla luce di quanto precede il ricorso va
respinto. L’argomentazione addotta dalla ricorrente relativa al suo stato di
salute non può essere recepita in questa sede in difetto di rilevanza legale.
Non si percepiscono tasse e spese e non si
attribuiscono ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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