36.2009.114
Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie obbligatoria repinta in quanto la trasmissione del modulo per l'ottenimento dell'aiuto statale è avvenuta tardivamente
14 luglio 2009Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2009.114
Data decisione, Autorità:
14.07.2009, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie obbligatoria repinta in quanto la trasmissione del modulo per l'ottenimento dell'aiuto statale è avvenuta tardivamente
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.114
cs
Lugano
14 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 maggio
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel __________, coniugato, padre di 4 figli, il 23 febbraio 2009 ha
inoltrato all’UAM la richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
per le malattie per il 2009. La domanda è stata respinta, siccome tardiva, il
30 aprile 2009. Il reclamo non ha avuto miglior sorte ed è stato respinto in
data 20 maggio 2009.
B. Contro
la predetta decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto. Il ricorrente ammette
che “purtroppo” la “malgestione dell’incarto è reputabile unicamente
a me stesso”, ma che essendo l’unico membro della famiglia con un reddito,
un eventuale rifiuto del diritto al sussidio lo metterebbe in gravi difficoltà finanziarie
(doc. I). Egli, rinviando alla documentazione agli atti, fa in sostanza valere
di non aver ricevuto il formulario per la richiesta del sussidio,
contrariamente ai due anni precedenti, e di non essere stato informato della
possibilità di domandare il modulo presso il Comune di domicilio.
C. Con
risposta del 19 giugno 2009 l’UAM propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2.Conformemente a quanto disposto dall'art.
23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico
degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime
previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono
definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito
determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non
supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
3. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.
LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’Esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
4. Va
ulteriormente rammentato come giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che
fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto
tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le
modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma
dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria,
l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione
dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di
premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva."
5. In
concreto l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere
l’istanza di richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2008 (art. 28 cpv. 2
LCAMal e art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Egli
lo ha invece spedito solo nel corso del mese di febbraio 2009. La richiesta, di
per sé, è di conseguenza tardiva.
Va
pertanto esaminato se il ritardo è giustificato ai sensi dell’art. 11 cpv. 2
Reg. LCAMal (cfr. consid. 4).
6. Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza
dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato
chiamato a rendere. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato
che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso
assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA
24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo
sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre
2002, inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare
il ritardo. Nel caso dei coniugi X. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato
concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale
non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il
ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha
ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane
età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la
sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6
ottobre 2005 (inc. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista
non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella
sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) il Tribunale ha
considerato che:
"
Ancora va verificato se
il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione
del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In
casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della
decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e
della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni
membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,
come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,
circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la
famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento
dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché
conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la
decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed
inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel
caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo
stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione
nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a
X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e
debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio
X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa
con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata
trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi
come:
"
La mancata trasmissione
dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata
come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza
22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del
modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 (inc. 36.2005.124)
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato
che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
"
(…) la motivazione che
soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza
della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda
ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli
stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo
giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse
stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla
ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a
fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,
sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di
avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di
giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”
Il
TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, 36.2006.16). Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e
spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo
(STCA dell'11 ottobre 2006, 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel
caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.
Nel
caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto
giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata
considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento
sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,
inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che
attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio
2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno
precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di
giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17
gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è
stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una
giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con
notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà
(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
Nella
sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la
grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata all’estero, con
necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la grande prostrazione
seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella
presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:
" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto
precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche
quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non
sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione.
… la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta
un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione
dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle
questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi
necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine d’inoltro,
permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare) suo
successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti.
Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le
preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due
gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi
di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il
ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere
ritenuto.”
In altro e recente giudizio (inc.
36.2008.101 sentenza del 23 settembre 2008) il TCA non ha considerato
giustificato in maniera sufficiente il ritardo nell’inoltro della richiesta di
aiuto sociale conseguente all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte
della moglie ed il completamento di studi superiori da parte del marito, ciò
anche se questi impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei
coniugi e con la cura di un figlio.
7. In
concreto l’insorgente fa innanzitutto valere, a sostegno del suo ritardo, di
non aver ricevuto a casa, contrariamente ai 2 anni passati, il formulario per
la richiesta del sussidio. Dopo una vana attesa, nel corso del mese di febbraio,
ne ha fatto domanda al Comune.
Come
rileva l’UAM in sede di risposta, il mancato ricevimento del formulario è da
ascrivere alla circostanza che al momento dell’invio (avvenuto nel corso del
mese di luglio 2008) la notifica di tassazione 2006 (applicabile di principio
per stabilire il diritto alla riduzione del premio per l’anno 2009, cfr.
Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008), non era ancora stata emessa. In
effetti, la notifica di tassazione 2006 è stata emanata il 3 settembre 2008 da
parte dell’Ufficio di tassazione.
L’insorgente
avrebbe pertanto dovuto fare richiesta del modulo per l’ottenimento dell’aiuto
statale direttamente al proprio Comune di domicilio, come ha poi fatto nel
corso del mese di febbraio 2009.
Va
qui evidenziato come, per costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.
consid. 6), il mancato invio del formulario da parte dell’UAM non è un motivo
giustificante il ritardo nell’inoltro della richiesta. A questo proposito va
rammentata la sentenza del 3 ottobre 2005 (inc. 36.2005.112), dove il TCA ha
stabilito:
“La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche
trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione
della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo.
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio.”
Spettava
pertanto all’assicurato, nel corso del mese di dicembre, quando si è accorto di
non aver ancora ricevuto il modulo di richiesta del sussidio, domandare al
proprio Comune di domicilio il relativo formulario ed inviarlo per tempo. La
circostanza che negli anni passati l’interessato aveva ottenuto direttamente a
casa il modulo per la richiesta del sussidio, avrebbe semmai dovuto imporgli
una maggiore attenzione.
8. L’insorgente
afferma di non aver ricevuto particolari informazioni in merito.
Come
rileva l’UAM in sede di risposta, con sentenza del 23 novembre 2006 (inc.
36.2006.162), il TCA ha già avuto modo di affermare che:
“Per quanto attiene
alla censura ricorsuale secondo cui l’insorgente non sarebbe stato informato
circa la possibilità in generale di chiedere il sussidio, va innanzitutto
rilevato che egli non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di
essersi rivolto ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito alle
sue richieste.
In casu non può,
dunque, essere richiamato il diritto alla protezione della buona fede di cui
all’art. 9 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è
vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei
confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino
non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non
sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 25 ottobre
2005 nella causa K. e B., K 107/05, consid. 3.1.; DTF 127 I 36 consid. 3a, 126
Considerandi
II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid.
2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Non essendo in presenza, in concreto, di informazioni erronee fornite
dalle autorità competenti, la buona fede del ricorrente non può in nessun caso
essere tutelata.
Va poi rammentato che
di principio il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se
l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra
l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni
complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente
(cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini
residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione
avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio
Ufficiale. In particolare le modifiche legislative e i decreti esecutivi con i
quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto
all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio
Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere
fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il
rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).
Di conseguenza
l’assicurato non può prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi
analoghi cfr. STCA del 5 ottobre 2006 nella causa C., 36.2006.157; STCA del 9
dicembre 2002 nella causa D., 36.2002.119, già menzionata al consid. 2.9.).”
9.
L’interessato
fa poi valere come il mancato versamento del sussidio comporti delle gravi
conseguenze finanziarie. A questo proposito, con sentenza del 5 settembre 2007
(inc. 36.2007.105), il TCA ha già avuto modo di affermare che:
“Questo Tribunale ha
già più volte indicato come il giudice deve applicare le norme vigenti e non
può scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31
dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato al
punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un’intera vita crescendo
da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X rammenta,
con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di
beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto
(volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle
recenti sentenze di questo Tribunale citate dall’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel
tempo o ridotto per l’importo (si vedano le sentenze di cui agli inc.
36.2005.177
in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30
novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo
nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato.”
10.
Infine,
all’UAM non può neppure essere imputato un atteggiamento troppo formalistico.
Il TCA, nella sentenza del 25 febbraio 2008 (inc. 36.2007.151) ha infatti già
avuto modo di affermare, tra l’altro, che:
“Per quanto concerne
la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni
godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale
prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro
l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto
federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede
che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il
versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non
debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le
decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile
unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio
del versamento del sussidio.
In concreto la norma
di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va
dunque tutelata.
(…)
In concreto, il testo
della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal,
l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di
competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma
sarebbe inammissibile.”
11.
Non
essendosi inoltre manifestata nessuna delle situazioni previste dall’art. 31
RLCAMal non risultano soddisfatti i presupposti per un’eventuale applicazione
dell’art. 11 lett. d RLCAMal.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione
dell’UAM va confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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