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Decisione

36.2009.116

Ricorso contro imprecisata decisione e richiesta di un "colloquio" con "tecnico" del Tribunale. Ordine di completazione senza seguito. Irricevibilità dell'atto

3 luglio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

36.2009.116

Data decisione, Autorità:

03.07.2009, TCA

Titolo:

Ricorso contro imprecisata decisione e richiesta di un "colloquio" con "tecnico" del Tribunale. Ordine di completazione senza seguito. Irricevibilità dell'atto

CONCLUSIONI

DECRETO COMPLETAZIONE

IRRICEVIBILITÀ

MOTIVAZIONE

RICORSO

art. 3 LPTCA

art. 4 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2009.116

IR/sc

Lugano

3 luglio 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano

Ranzanici

visto l'atto

senza data (pervenuto il 5 giugno 2009 al Tribunale cantonale delle assicura-zioni,

e consegnato alla posta il giorno precedente) formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 14 maggio

2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

Considerandi

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato,

- che

RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto intestato

"richiesta di colloquio";

-

che con tale atto egli chiede "un colloquio tecnico" con un "incaricato

del Tribunale ..." e ciò "... in merito alle vicende succedutemi

anzitempo";

-

che nessun documento è stato allegato alla richiesta;

-

che l'atto, registrato dal Tribunale quale ricorso per non pregiudicare in

nulla i diritti dell'interessato, non risulta firmato;

-

che, l'8 giugno 2009, il Giudice delegato ha ordinato all'esponente la

completazione del gravame segnalando in particolare che, qualora fosse stata

l'intenzione di RI 1 di "impugnare una decisione emessa su reclamo o su

opposizione", occorreva produrre la decisione impugnata con

argomentazioni e precise conclusioni;

-

che il Giudice delegato ha concesso - a norma dell'art. 4 cpv. 3 LPrTCA - un

termine di 15 giorni per provvedere in merito;

-

che a RI 1, siccome domiciliato all'estero, il decreto di completazione è

stato intimato a mezzo invio raccomandato con avviso di ricezione;

-

che l'atto è pervenuto a RI 1 il 12 giugno 2009 come desumibile

dall'attestazione della posta di __________;

-

che il termine è trascorso infruttuoso;

-

che il Giudice deve quindi dichiarare l'irricevibilità dell'impugnativa non

firmata e senza specifica dell'oggetto contro cui si aggrava. Ciò nonostante

nei confronti di RI 1 sia stata pronunciata una decisione su reclamo da parte

dell'Ufficio assicurazione malattia il 14 maggio 2009 in materia di obbligo

assicurativo LAMal come appurato mediante verifiche presso gli assicuratori

sociali e l'amministrazione;

-

che, nonostante la superficialità dell'agire del ricorrente che neppure si è

degnato di contattare il Tribunale cantonale delle assicurazioni, si prescinde

dal carico di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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