36.2009.116
Ricorso contro imprecisata decisione e richiesta di un "colloquio" con "tecnico" del Tribunale. Ordine di completazione senza seguito. Irricevibilità dell'atto
3 luglio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2009.116
Data decisione, Autorità:
03.07.2009, TCA
Titolo:
Ricorso contro imprecisata decisione e richiesta di un "colloquio" con "tecnico" del Tribunale. Ordine di completazione senza seguito. Irricevibilità dell'atto
CONCLUSIONI
DECRETO COMPLETAZIONE
IRRICEVIBILITÀ
MOTIVAZIONE
RICORSO
art. 3 LPTCA
art. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.116
IR/sc
Lugano
3 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
visto l'atto
senza data (pervenuto il 5 giugno 2009 al Tribunale cantonale delle assicura-zioni,
e consegnato alla posta il giorno precedente) formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 maggio
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
Considerandi
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato,
- che
RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto intestato
"richiesta di colloquio";
-
che con tale atto egli chiede "un colloquio tecnico" con un "incaricato
del Tribunale ..." e ciò "... in merito alle vicende succedutemi
anzitempo";
-
che nessun documento è stato allegato alla richiesta;
-
che l'atto, registrato dal Tribunale quale ricorso per non pregiudicare in
nulla i diritti dell'interessato, non risulta firmato;
-
che, l'8 giugno 2009, il Giudice delegato ha ordinato all'esponente la
completazione del gravame segnalando in particolare che, qualora fosse stata
l'intenzione di RI 1 di "impugnare una decisione emessa su reclamo o su
opposizione", occorreva produrre la decisione impugnata con
argomentazioni e precise conclusioni;
-
che il Giudice delegato ha concesso - a norma dell'art. 4 cpv. 3 LPrTCA - un
termine di 15 giorni per provvedere in merito;
-
che a RI 1, siccome domiciliato all'estero, il decreto di completazione è
stato intimato a mezzo invio raccomandato con avviso di ricezione;
-
che l'atto è pervenuto a RI 1 il 12 giugno 2009 come desumibile
dall'attestazione della posta di __________;
-
che il termine è trascorso infruttuoso;
-
che il Giudice deve quindi dichiarare l'irricevibilità dell'impugnativa non
firmata e senza specifica dell'oggetto contro cui si aggrava. Ciò nonostante
nei confronti di RI 1 sia stata pronunciata una decisione su reclamo da parte
dell'Ufficio assicurazione malattia il 14 maggio 2009 in materia di obbligo
assicurativo LAMal come appurato mediante verifiche presso gli assicuratori
sociali e l'amministrazione;
-
che, nonostante la superficialità dell'agire del ricorrente che neppure si è
degnato di contattare il Tribunale cantonale delle assicurazioni, si prescinde
dal carico di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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