36.2009.117
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente non ha spedito il for
11 gennaio 2010Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.117
Data decisione, Autorità:
11.01.2010, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente non ha spedito il formulario TI1 a causa di un'errata informazione ricevuta dal datore di lavoro.Buona fede non tutelata
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
BUONA FEDE
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
REFORMATIO IN PEIUS
RITARDO INGIUSTIFICATO
art. 1A let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 9 COST
art. 6 LAMAL
art. 6a LAMAL
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 1 cpv. 2 OAMAL
art. 2 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 10 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.117
TB
Lugano
11 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 aprile
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1959, cittadino italiano domiciliato a __________ (Italia), attivo
dal 2 giugno 2008 presso il Garage __________ di __________, coniugato e con
una figlia a carico, senza ulteriori attività lavorative (doc. VI/1), da allora
è al beneficio di un permesso "G" CE/AELS per frontalieri. Fino al
2007 era già comunque stato attivo nel Cantone Ticino (doc. VI).
B. Con
decisione del 10 febbraio 2009 (doc. 1) l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio RI 1 presso __________
con effetto dal medesimo giorno, con la precisazione che "trattandosi
di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal), si specifica che a livello
teorico l'obbligo d'assicurazione avrebbe dovuto avere inizio
in data 1° ottobre 2008".
L'amministrazione ha
in sostanza ritenuto che l'interessato non ha fatto uso, nel termine di tre
mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera, previsto dall'Allegato II, Sezione
A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa all'Accordo bilaterale sulla libera
circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea (di seguito ALC),
del diritto di opzione verso il suo Stato di residenza per la copertura
assicurativa delle cure medico-sanitarie. L'UAM ha inoltre constatato che l'interessato ha lasciato trascorrere
infruttuosamente anche il termine del 30 settembre 2008 per sanare la
situazione, "in forza della moratoria/sanatoria stabilita dal Cantone
Ticino, previa indicazione delle Autorità federali in materia",
malgrado fosse stata "avvertita personalmente di quanto sopra con
scritto 12 giugno 2008, a cui è stato allegato il modulo ufficiale TI 1 per la
verifica della copertura d'assicurazione malattie, e in particolare per l'esercizio
del diritto di opzione verso il suo Paese di residenza".
Nell'allegata scheda
per l'assicuratore malattie (doc. 1) è inoltre stato indicato, a proposito del
diritto al sussidio, che "l'interessato deve essere invitato ad
inoltrare richiesta" e che gli "devono essere applicati i
premi della Comunità europea in base all'Italia".
C. Il
24 febbraio 2009 (doc. A2) RI 1, tramite il datore di lavoro, ha presentato
reclamo, facendo valere che "si pensava che fosse per l'assicurazione perdita di Guadagno/malattia
e non ci siamo preoccupati di rispondere in quanto eravamo già A posto.". Ha quindi chiesto di annullare l'affiliazione d'ufficio.
D. Con
decisione su reclamo del 29 aprile 2009 (doc. A3) l'UAM ha rilevato che, in base
al diritto comunitario, vige il principio generale dell'affiliazione nello
Stato in cui è esercitata l'attività lavorativa (lex loci laboris), ma
che per i lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e residenti in Austria,
Germania, Francia ed Italia così come per i familiari residenti in Finlandia,
l'ALC prevede la possibilità di optare per una copertura assicurativa contro le
malattie nello Stato di residenza. L'opzione deve avvenire entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera. L'UAM ha rammentato che, previa indicazione delle Autorità federali,
il Cantone Ticino ha decretato una procedura in sanatoria, con termine fissato
dal Governo al 30 settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure d'opzione. L'operazione è stata impostata allo scopo di sanare tutte le
situazioni irregolari che si sono determinate a far tempo dall'entrata in vigore dell'ALC. Il Governo ha emanato pure un
comunicato stampa al riguardo, le persone inadempienti sono state personalmente
informate il 12 giugno 2008 attraverso una procedura scritta, sono stati
informati tutti i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i
rappresentanti dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata
tramite i mass media. Le consulenze telefoniche fornite dall'UAM stesso sono state 7'700, mentre le
verifiche circa il pronunciamento pregresso dell'opzione sono state 29'000.
Il ricorrente non ha mai
inviato all'amministrazione il
formulario TI 1 per l'esercizio
del diritto d'opzione verso l'Italia, poiché già assicurato in Italia. Tuttavia,
ciò non configura un "caso giustificato" previsto dall'Allegato II all'Accordo bilaterale e l'affiliazione d'ufficio
all'assicurazione malattia deve
essere dunque confermata.
E. Con
ricorso del 4 giugno 2009 (doc. I) RI 1, rappresentato dal Sindacato RA 1 di __________,
è insorto contro la predetta decisione, chiedendo di restare affiliato in
Italia.
Egli afferma che dopo
avere ricevuto il modulo TI 1 da parte dell'Ufficio assicurazione malattia ha consultato il suo datore di lavoro,
il quale l'ha però mal
consigliato e così non ha esercitato il diritto d'opzione verso l'Italia.
Quanto avvenuto non è quindi imputabile a sua colpa. Poiché l'assicurato ha iniziato la sua attività
lavorativa il 2 giugno 2008, ritiene di essere stato in buona fede, non avendo
alcun motivo per non dare seguito all'invio dell'UAM.
F. Il
19 giugno 2009 (doc. III) l'UAM, nella risposta di causa, ha proposto la
reiezione del ricorso.
L'amministrazione ha dapprima ripercorso i
motivi che l'hanno portata all'operazione di sanatoria dell'estate 2008, evidenziando che l'informazione specifica attuata è stata di
portata estesa.
Riguardo alla presunta
errata informazione data dal datore di lavoro al ricorrente, l'autorità cantonale ha rilevato che egli è
tenuto ad informare i suoi dipendenti circa l'obbligo assicurativo in Svizzera (art. 16 cpv. 1 LCAMal).
L'Ufficio assicurazione malattia ha inoltre
osservato che l'incertezza del
datore di lavoro circa il principio dell'affiliazione al luogo di lavoro ed il diritto d'opzione per il ricorrente, potrebbe far nascere
un'eventuale responsabilità del
primo nei confronti del secondo. Tuttavia, anche un errore d'informazione del datore di lavoro non solleverebbe
ancora integralmente l'insorgente
dalle proprie responsabilità, poiché quest'ultimo, dopo avere ricevuto lo scritto del 12 giugno 2008, avrebbe
dovuto prestare maggiore attenzione alla questione ed informarsi debitamente
presso l'autorità cantonale
competente in merito al diritto d'opzione.
Ad ogni buon conto,
avrebbe dovuto in ogni caso optare entro tre mesi per l'uno o per l'altro
sistema assicurativo nazionale.
G. Il
22 giugno 2009 (doc. V) il Giudice delegato ha sottoposto dei quesiti al
ricorrente, a cui ha risposto il 9 luglio 2009 (doc. VI/1).
H. L'amministrazione ha preso atto delle
risposte fornite dall'assicurato
ed ha osservato che non sono emersi elementi nuovi tali da modificare il
giudizio impugnato. Ha tuttavia evidenziato che anche i familiari del
ricorrente, non attivi professionalmente in Italia, sono dunque tenuti ad
affiliarsi alla cassa malati (doc. VIII).
Fatti
I. L'insorgente non ha formulato ulteriori
osservazioni (doc. IX).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Infatti, con sentenze
del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) e del 1° dicembre 2009 (inc. 36.2009.16)
questo Tribunale, nella sua composizione plenaria, ha emanato decisioni di
principio concernenti fattispecie analoghe alla presente ed ha respinto il
ricorso con argomentazioni che saranno riprese in questa sede.
nel merito
Considerandi
2.
Va
preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 95a
cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento
n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,
purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili
anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra
la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio
2008.
relativi all'estensione dell'Accordo
ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i
regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata (lett. a), e la
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2
dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata (lett. b).
L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che
laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri
della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è
applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l'art. 3
LAMal,
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi
o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2.
Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3.
Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi
hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all'estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non
domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:
"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,
menzionati nell'articolo 95a lettera a
della legge;
e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e
sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno
2001.
di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di
libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato
K, menzionati nell'articolo 95a lettera
b della legge;".
L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal
dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di
assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del
diritto internazionale.
Facendo uso della
delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato
l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.
Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (ALC).
In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono
soggetti all'obbligo di assicurazione,
fra le altre categorie, anche:
"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del
relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di
sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della
loro attività lucrativa in tale Stato;
d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del
relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla
normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione
estera contro la disoccupazione;
e. le persone che non hanno diritto a una rendita
svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità
europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo
AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".
3.
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare
il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268
).
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.
Infatti, le decisioni
sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,
STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V
48.
consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12
pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono
pure applicabili ratione personae. L'assicurato è di nazionalità italiana e pertanto cittadino di uno
Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Inoltre, in qualità di
lavoratore autonomo o subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana
e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione
con l'art. 1 lett. a del regolamento
n. 1408/71).
Con sentenza del 20
febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in
Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha affermato:
" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde
nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt
Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die
Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie
gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie
Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".
Quanto al necessario
nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,
ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia
e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:
DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).
4.
L'ALC,
per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento
(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme
relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare
la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia
il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle
regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni
di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto
alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul
territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del
regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in
virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132
V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.
5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),
"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale
con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in
RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation
de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",
Berna 2001, pag. 131 segg.).
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera
le norme generali:
"1. Le persone per cui è applicabile il presente
regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti
salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in
base alle disposizioni del presente titolo.
2.
Con
riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un'attività
subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa
o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio
nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un'attività autonoma
nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d'essere applicabile le
legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la
legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate
alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli
articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola
legislazione.".
L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).
I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono
soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di
essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o
dell'UE che lavorano solo in
uno degli Stati dell'UE non
sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a
meno che siano distaccati.
L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne
delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,
che esercitano un'attività subordinata.
In generale, i
cittadini svizzeri o dell'UE
che esercitano un'attività
salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del
loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del
regolamento n. 1408/71).
Se il salariato non
lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della
sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento
n. 1408/71).
Se lavora per più
datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo
Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Per quanto concerne
gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione
svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non
abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà
alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di regola, i cittadini
svizzeri o dell'UE che esercitano
l'attività indipendente in due
o più Stati dell'UE o in
Svizzera e nell'UE, sono
assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo
Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del
regolamento n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o
dell'UE che esercitano simultaneamente
un'attività indipendente
in Svizzera e un'attività
salariata in uno Stato dell'UE,
sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).
I cittadini svizzeri o
dell'UE che esercitano simultaneamente
un'attività salariata in
Svizzera e un'attività
indipendente in uno Stato dell'UE
sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi
Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua
attività salariata e nell'UE
per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente
in uno Stato dell'Unione Europea.
A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme
particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività
subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),
prevede:
" La persona che esercita simultaneamente un'attività
subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è
soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,
qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,
alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività
subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo
14.
punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o
più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio
esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata
conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa
eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".
A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:
" Due o più Stati membri, le autorità competenti di
detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di
comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate
persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".
In merito alle norme
citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente
l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:
" Le persone coperte dal regolamento sono soggette
esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella
dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per
determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte
analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).
Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le
persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,
i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati
membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.
Una
clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli
assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento
di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo
sussidiario il principio del Paese di residenza.".
La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori
che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o
della Svizzera.
In effetti, nei casi
non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita
sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna
Convenzione, l'assoggettamento
è determinato secondo il diritto svizzero.
A questo proposito, in
merito ai frontalieri l'art. 3
OAMal recita:
" 1 A loro domanda
vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività
lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo
1.
capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero
un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.
2.
Sono considerati familiari il coniuge e i figli che
non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non
hanno ancora compiuto i 25 anni.".
5.
Di
principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo
Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento
contributivo).
Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il
diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea
residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo
di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.
L'art. 89 del
regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione
delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC,
Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del
regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione
obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità
di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):
" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:
(…)
3.
Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione
malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione
malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in
Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche
svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato
competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di
disoccupazione dall'assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e
iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è
assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non
risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,
Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o
di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato
dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non
risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno
Unito.
Per 'familiari' si intendono quelle persone
ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su
richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo
in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi
di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla
lettera a), punto ii), Portogallo.
La
domanda
aa) dev'essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,
la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace
dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti
nello stesso stato.".
I lavoratori
frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per il
regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i
cittadini di Paesi membri dell'UE
possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente
optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di
residenza.
Questa facoltà è
accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
Al riguardo GUYLAINE
RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le
cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise
en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et
romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:
" De la combinaison des dispositions précitées, il
ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle
en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les
membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de
l'assurance maladie.
Cette
obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du
chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du
règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur
demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie
obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture
maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également
pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés
auprès d'une régime français.
En
fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit
en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),
le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en
France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin
2014).
Il
est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes
qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui
bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en
Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent
faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à
courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,
elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.
Ce
délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont
soumises au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour
de travail pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente
pour les frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France
pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer
et vivre en France).".
Questa regola è
comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in
Svizzera.
Se, per esempio, essi
lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa
opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di
residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e
sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed
Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).
La decisione di
aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve
essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto
svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo
sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato
di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso
Stato.
La Svizzera ha
recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,
sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno
Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate
conformemente all'Accordo sulla
libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di
essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante
un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
6.
Va
ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza
dell'obbligo d'assicurazione.
A norma dell'art. 6
cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le
persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
L'art. 6a cpv. 1 LAMal
prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata
in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi
poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).
Per l'art. 6a cpv. 2
LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i
familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in
Norvegia.
Giusta l'art. 6a cpv.
3.
LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone
che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide
inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo
l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).
L'art. 6a cpv. 4 LAMal
prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i
dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.
Per l'art. 10 cpv. 1
OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo
d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti
dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
A norma dell'art. 10
cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai
detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o
di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in
uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
L'art. 10 cpv. 2 OAMal
prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui
all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.
Gli assicuratori
sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione
contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa
l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1
lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).
Per il cpv. 4 delle
Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i
Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano
i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in
merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in
vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste informazioni
valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità
europea.
7.
Nel
caso di specie l'insorgente,
cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliato in Italia ed
esercitante un'attività lucrativa
in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,
assicurato in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del
regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.
a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).
Tuttavia, in
conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC
e dell'Allegato VI al
regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,
quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei
Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa
in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il ricorrente ha il
diritto di optare per il sistema sanitario italiano.
La domanda di
esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere
presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.
Unica eccezione
prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".
8.
In
concreto, l'assicurato ha esercitato
un'attività lucrativa in Svizzera
fino al 2007 e poi ancora dal giugno 2008, da quando è nuovamente al beneficio
di un permesso di lavoro G CE/AELS.
Tuttavia, da quando ha
iniziato a lavorare nel nostro Paese, l'assicurato non ha mai esercitato entro il termine di 3 mesi il
diritto d'opzione a favore del
sistema assicurativo nazionale italiano. Di principio, quindi, il ricorrente ed
i membri della sua famiglia che non esercitano un'attività lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente
all'assicurazione malattia
svizzera.
Eppure, come il
ricorrente, molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente
nel Cantone Ticino non hanno (mai) optato espressamente per il loro assicuratore
sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.
Il 12 febbraio 2008 l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica
questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi
i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale
che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno ottenuto
il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava
il principio dell'assoggettamento
al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.
Con risposta del 13
marzo 2008 l'Ufficio federale
della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,
i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,
dato che non hanno l'abitudine
di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati
automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione
cantonale le necessarie informazioni.
L'amministrazione federale ha sottolineato
l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura
assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli
effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha
aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme
per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa
in pratica dell'affiliazione
stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.
L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.
A questo proposito, il
24.
aprile 2008 l'amministrazione
federale ha affermato tra l'altro
che:
" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un
délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés
correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation
des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la
prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui
étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de
remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la
disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement
à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc
(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril
2008).".
Sulla scorta delle
indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera
personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di
lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.
Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rispettivamente l'8
maggio 2008 l'UFSP, hanno dato
il loro benestare per questa procedura in sanatoria.
Questi scambi
epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008, quando il
Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo
che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre
mesi dall'ottenimento del
permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la
copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento
obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere
un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per
l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il
termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.
Il 12 giugno 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato
al ricorrente – e ad altri 12'630
lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria – una lettera
di spiegazioni riguardante l'assoggettamento
obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli
Accordi bilaterali.
Questo scritto
avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente
compilare l'allegato modulo TI
1.
e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già
indirizzata.
La lettera specificava
inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà
obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non
esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più
possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".
9.
Va
ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato
un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere
posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi
parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di
principio, sono già assicurati.
L'Esecutivo, dopo
avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato
che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere
l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra
protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi
per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior
parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le
esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri
residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono
attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che
disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare
il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la
Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In
quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare
una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente
incontro alle esigenze degli interessati.
Occorre qui comunque
evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore
e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure
ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, DTF 133 V
201).
10.
Dalla documentazione agli atti emerge, inoltre, che l'insorgente non ha esercitato il
diritto d'opzione per il sistema sanitario del Paese di residenza non solo
quando ha iniziato a lavorare la prima volta nel Canton Ticino, ma neppure nell'ambito della procedura in sanatoria del
giugno-settembre 2008 attuata dall'Ufficio assicurazione malattia, ovvero entro il 30 settembre 2008,
che peraltro si è sovrapposta al termine di tre mesi che decorreva dal momento
in cui ha iniziato un'altra
attività lucrativa nel nostro Paese (2 giugno 2008) dopo essere rientrato in
Italia nel 2007.
La conseguenza è
stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato al ricorrente
ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,
l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio
dell'assicurato ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio
assicurazione malattia, in concreto emessa il 10 febbraio 2009 (doc. 1).
L'assicurato sostiene però di avere chiesto
chiarimenti al suo datore di lavoro e che quest'ultimo l'avrebbe mal
consigliato.
11.
Come
ha evidenziato l'UAM stesso
nelle sue prese di posizione, in tale contesto l'autorità cantonale ha
recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e che non avevano optato
per il sistema sanitario nazionale (12'684), una documentazione completa comprensiva
del formulario TI 1, peraltro facilmente compilabile, essendo sufficiente
indicare i propri dati ed apporre una crocetta nella casella “assicurazione
malattie nel Paese di residenza”, di una tabella sinottica indicante gli
obblighi assicurativi dei cittadini di Paesi membri dell'UE, della busta di
trasmissione con indirizzo prestampato e di una lettera accompagnatoria dove
figuravano le conseguenze in caso di mancato invio di questo modulo.
L'amministrazione ha
inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha
informato 11 sindacati (Comedia, FTCA, UNIA, GaraNto, OCST, SEI, SEV, Sit, SSM, SSP/VPOD Lugano e
Bellinzona, Syna) ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera
di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi (AITI),
Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato
agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori (SSIC
TI), Gastroticino).
Complessivamente l'UAM
ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati nell'ambito dell'operazione
di “sanatoria”.
Questa operazione ha
avuto un grande impatto tra i lavoratori frontalieri, poiché ha comportato
7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione
ed ha permesso al 95,8% dei frontalieri di procedere regolarmente all'opzione a
favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza.
Inoltre, il 3 giugno
2008.
il Governo cantonale ha trasmesso ai media cantonali un comunicato stampa
ed il Capo Ufficio dell'UAM, Bruno Cereghetti, ha rilasciato numerose
interviste, anche a giornali italiani, in cui ha informato i lavoratori
frontalieri circa i passi da intraprendere per optare a favore dell'assicurazione
del proprio Paese di residenza.
Secondo lo scritto
dell'UFSP del 24 aprile 2008, la fissazione del termine di grazia al 30
settembre 2008 per l'esercizio del diritto di opzione in casi giustificati,
corrisponde alla soluzione prevista dall'annesso II all'ALC (sezione A, cifra
3, lett. b, punto aa) e si è resa necessaria a causa del fatto che le persone
che erano assicurate in Italia non avevano compreso l'importanza di riempire
correttamente il formulario relativo al diritto d'opzione.
Nella sentenza U 255/03 del 29 marzo 2004,
l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha affermato che gli assicuratori provvedono a che i datori di lavoro
siano sufficientemente informati in merito all'applicazione dell'assicurazione
contro gli infortuni ed i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste
informazioni ai dipendenti. Inoltre, il TF ha rilevato che ad una persona
adulta come il ricorrente può essere richiesto che si ponga delle domande circa
il suo obbligo assicurativo.
Ciò importa a maggior
ragione nel caso concreto dove l'interessato, per potere lavorare, si è recato
in un'altra nazione, nella quale gli aventi diritto di voto sono stati chiamati
in numerose occasioni ad esprimersi sull'ALC, con conseguenti articoli di fondo
sui giornali, accesi dibattiti e numerosi cartelloni pubblicitari che hanno
creato polemiche anche oltre i confini nazionali elvetici.
In conclusione, l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi dato
ampia divulgazione di questa problematica, adempiendo così ai suoi obblighi
legali.
12.
Nulla
cambia la circostanza che l'interessato
sarebbe stato rassicurato rispettivamente mal consigliato in proposito dal suo
datore di lavoro.
In sede di reclamo
(doc. 2), il responsabile del Garage __________ ha infatti dichiarato che pensava
che il formulario TI 1 ricevuto nel giugno 2008 concernesse l'assicurazione perdita di guadagno in caso
di malattia e che quindi non riguardasse il suo dipendente, essendo egli già
assicurato in questo ambito.
Questa dichiarazione non
può tuttavia venire in aiuto al ricorrente, giacché determinante nel caso di
specie è la circostanza che l'Ufficio
assicurazione malattia, competente per informare circa il diritto di opzione,
ha ampiamente divulgato questa problematica tramite numerosi canali. Sarebbe
pertanto spettato all'insorgente
farsi parte attiva per ottenere i necessari chiarimenti in proposito.
Si rileva, al riguardo,
che l'insorgente avrebbe infatti potuto tutelarsi
maggiormente non appena ha ricevuto lo scritto del 12 giugno 2008 dell'Ufficio assicurazione malattia che l'invitava ad esercitare (nuovamente) il
diritto d'opzione entro il 30
settembre 2008.
L'assicurato avrebbe quindi potuto e dovuto
domandarsi il motivo della ricezione di questa comunicazione, visto che credeva
di essere già assicurato per l'assicurazione
perdita di guadagno. Pertanto, avrebbe potuto e dovuto attivarsi ed informarsi
direttamente presso il predetto Ufficio per verificare la sua situazione.
L'autorità competente gli avrebbe spiegato la
necessità di procedere con l'opzione
in favore del sistema assicurativo del suo Paese di residenza oppure per quello
svizzero.
Se si fosse informato
direttamente presso l'amministrazione
cantonale, l'insorgente sarebbe
stato ancora in tempo per esercitare il diritto d'opzione, visto che il termine di sanatoria, parzialmente sovrapposto
a quello normale di tre mesi susseguente all'inizio della sua attività lavorativa, scadeva il 30 settembre 2008.
Questo Tribunale
osserva poi che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone
interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque
sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non
richiedono passi complessi, deve essere alta.
13.
Non
va inoltre dimenticato che la possibilità di optare per l'assicurazione del
proprio Paese di residenza è un'eccezione al principio generale
dell'affiliazione al luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa
dalla Svizzera in particolare ai Paesi confinanti, tra cui l'Italia, membro
fondatore dell'UE ed i cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei
principi generali che reggono il diritto comunitario.
Del resto la facoltà
di opzione, che non è prevista in senso contrario - ovvero per gli svizzeri che
si recano a lavorare in Italia o in un altro Paese confinante -, se esercitata
permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare dei premi notoriamente
elevati che invece i residenti su suolo elvetico, che sono di principio tenuti
ad affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi
senza alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre
all'insorgente una maggiore attenzione.
14.
L'insorgente solleva anche genericamente la
tutela della sua buona fede.
Va rilevato che il principio generale della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così,
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Tuttavia,
secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante
quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di
persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva
riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato
nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II
387.
consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr.,
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto, il ricorrente non
evidenzia però di aver ricevuto informazioni errate da parte dell'autorità
competente, ma solo dal suo datore di lavoro che, evidentemente, non è un'autorità.
Pertanto, manca già di primo acchito un
presupposto per potere tutelare la sua buona fede.
La lamentela sollevata va dunque
respinta.
15.
Stanti
le considerazioni esposte, ne discende che l'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente non è avvenuto entro il
termine legale di tre mesi e che quindi tale situazione non può esonerarlo dall'obbligo di essere affiliato alla cassa malati svizzera fintanto che
lavora in Svizzera.
Neppure le
dichiarazioni di volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano
espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerlo, poiché anch'esse
sono manifestamente tardive.
16.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione
impugnata va confermata.
In sede di
osservazioni l'autorità
cantonale ha affermato che l'assicurazione dovrebbe essere estesa anche ai
familiari del ricorrente visto che né la moglie né la figlia esercitano un'attività lavorativa in Italia o in un altro
Stato CE o AELS (doc. VIII).
Nella fattispecie,
tuttavia, la questione in esame concerne soltanto l'affiliazione del
ricorrente.
Infatti, la decisione
formale del 10 febbraio 2009 ha affiliato alla cassa malati svizzera unicamente
l'insorgente (cfr. punto 1 del dispositivo della decisione) e gli ha ingiunto
di segnalare all'assicuratore eventuali altri familiari (cfr. punto 4 del
Dispositivo
dispositivo della citata decisione).
È solo nel corso dell'istruttoria che è emerso che la moglie dell'assicurato è casalinga in Italia e che egli
ha una figlia a carico in Italia (doc. VI), ciò che comporterebbe l'affiliazione di entrambe alla cassa malati
svizzera.
Va qui rammentato in
proposito che il TCA può, in linea di principio, riformare una
decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di
prendere posizione in merito ed averlo reso attento sulla possibilità di
ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questo Tribunale, tuttavia,
nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad
effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta
unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23
giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;
STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 2 dicembre 2009, 36.2009.26;
STCA del 16 novembre 2009, 36.2009.103; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA
del 23 aprile 2008, 33.2008.3; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32; STCA del
16 agosto 2007, 36.2007.69).
Occorre qui infine
rammentare al ricorrente che può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i
presupposti, del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio
dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a
LAMal, e che è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di
cambiare l'assicuratore presso
cui è stata affiliato d'ufficio
dall'amministrazione cantonale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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