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Decisione

36.2009.117

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: ricorrente non ha spedito il for

11 gennaio 2010Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I. L'insorgente non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. IX).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Infatti, con sentenze

del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) e del 1° dicembre 2009 (inc. 36.2009.16)

questo Tribunale, nella sua composizione plenaria, ha emanato decisioni di

principio concernenti fattispecie analoghe alla presente ed ha respinto il

ricorso con argomentazioni che saranno riprese in questa sede.

nel merito

Considerandi

2.

Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a

cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento

n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili

anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio

2008.

relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2

dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (lett. b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che

laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri

della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è

applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3

LAMal,

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2.

Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3.

Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi

hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all'estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,

menzionati nell'articolo 95a lettera a

della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e

sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno

2001.

di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di

libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato

K, menzionati nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal

dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di

assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del

diritto internazionale.

Facendo uso della

delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato

l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°

giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono

soggetti all'obbligo di assicurazione,

fra le altre categorie, anche:

"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di

sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della

loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla

normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione

estera contro la disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita

svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità

europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo

AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".

3.

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268

).

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.

Infatti, le decisioni

sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V

48.

consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

pure applicabili ratione personae. L'assicurato è di nazionalità italiana e pertanto cittadino di uno

Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Inoltre, in qualità di

lavoratore autonomo o subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana

e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione

con l'art. 1 lett. a del regolamento

n. 1408/71).

Con sentenza del 20

febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in

Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde

nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt

Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die

Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie

gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie

Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer

Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates

ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:

DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

4.

L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare

la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto

alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente

regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti

salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in

base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con

riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività

subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di

tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa

o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio

nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma

nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le

legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la

legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate

alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli

articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola

legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono

soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di

essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

dell'UE che lavorano solo in

uno degli Stati dell'UE non

sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a

meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne

delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,

che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o dell'UE

che esercitano un'attività

salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della

sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento

n. 1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo

Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne

gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione

svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non

abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o dell'UE che esercitano

l'attività indipendente in due

o più Stati dell'UE o in

Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo

Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività indipendente

in Svizzera e un'attività

salariata in uno Stato dell'UE,

sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività salariata in

Svizzera e un'attività

indipendente in uno Stato dell'UE

sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività

subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

" La persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione

dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,

alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo

14.

punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata

conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa

eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

In merito alle norme

citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente

l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte

analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).

Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le

persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,

i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati

membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una

clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli

assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento

di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo

sussidiario il principio del Paese di residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera.

In effetti, nei casi

non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita

sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna

Convenzione, l'assoggettamento

è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in

merito ai frontalieri l'art. 3

OAMal recita:

" 1 A loro domanda

vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività

lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo

1.

capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero

un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2.

Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni.".

5.

Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo

di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del

regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione

obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3.

Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione

malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in

Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche

svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato

competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,

Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o

di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato

dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno

Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi

di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace

dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti

nello stesso stato.".

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per il

regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell'UE

possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente

optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di

residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Al riguardo GUYLAINE

RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le

cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise

en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et

romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:

" De la combinaison des dispositions précitées, il

ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle

en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les

membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de

l'assurance maladie.

Cette

obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du

chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du

règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur

demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie

obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture

maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également

pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés

auprès d'une régime français.

En

fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit

en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),

le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en

France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin

2014).

Il

est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes

qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui

bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en

Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent

faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à

courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,

elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.

Ce

délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont

soumises au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour

de travail pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente

pour les frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France

pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer

et vivre en France).".

Questa regola è

comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in

Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa

opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di

residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso

Stato.

La Svizzera ha

recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,

sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di

essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante

un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

6.

Va

ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6

cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal

prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che

risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata

in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la

disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2

LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv.

3.

LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone

che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide

inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo

l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal

prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i

dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1

OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10

cpv. 1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai

detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o

di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in

uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal

prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui

all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori

sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione

contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa

l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1

lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per il cpv. 4 delle

Disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i

Cantoni, in collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano

i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in

merito all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in

vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste informazioni

valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità

europea.

7.

Nel

caso di specie l'insorgente,

cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliato in Italia ed

esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,

assicurato in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del

regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.

a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC

e dell'Allegato VI al

regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,

quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei

Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il ricorrente ha il

diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione

prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".

8.

In

concreto, l'assicurato ha esercitato

un'attività lucrativa in Svizzera

fino al 2007 e poi ancora dal giugno 2008, da quando è nuovamente al beneficio

di un permesso di lavoro G CE/AELS.

Tuttavia, da quando ha

iniziato a lavorare nel nostro Paese, l'assicurato non ha mai esercitato entro il termine di 3 mesi il

diritto d'opzione a favore del

sistema assicurativo nazionale italiano. Di principio, quindi, il ricorrente ed

i membri della sua famiglia che non esercitano un'attività lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente

all'assicurazione malattia

svizzera.

Eppure, come il

ricorrente, molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente

nel Cantone Ticino non hanno (mai) optato espressamente per il loro assicuratore

sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.

Il 12 febbraio 2008 l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica

questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi

i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale

che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno ottenuto

il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava

il principio dell'assoggettamento

al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 l'Ufficio federale

della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,

i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,

dato che non hanno l'abitudine

di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati

automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione

cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato

l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura

assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli

effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha

aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme

per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa

in pratica dell'affiliazione

stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.

A questo proposito, il

24.

aprile 2008 l'amministrazione

federale ha affermato tra l'altro

che:

" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un

délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés

correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation

des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la

prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui

étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de

remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la

disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement

à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc

(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril

2008).".

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera

personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rispettivamente l'8

maggio 2008 l'UFSP, hanno dato

il loro benestare per questa procedura in sanatoria.

Questi scambi

epistolari sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008, quando il

Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo

che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre

mesi dall'ottenimento del

permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la

copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento

obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere

un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per

l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il

termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato

al ricorrente – e ad altri 12'630

lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria – una lettera

di spiegazioni riguardante l'assoggettamento

obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli

Accordi bilaterali.

Questo scritto

avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008

(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente

compilare l'allegato modulo TI

1.

e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già

indirizzata.

La lettera specificava

inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà

obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non

esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più

possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

9.

Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere

posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi

parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di

principio, sono già assicurati.

L'Esecutivo, dopo

avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato

che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere

l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra

protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi

per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior

parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le

esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri

residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono

attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che

disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare

il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la

Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In

quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare

una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente

incontro alle esigenze degli interessati.

Occorre qui comunque

evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore

e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure

ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, DTF 133 V

201).

10.

Dalla documentazione agli atti emerge, inoltre, che l'insorgente non ha esercitato il

diritto d'opzione per il sistema sanitario del Paese di residenza non solo

quando ha iniziato a lavorare la prima volta nel Canton Ticino, ma neppure nell'ambito della procedura in sanatoria del

giugno-settembre 2008 attuata dall'Ufficio assicurazione malattia, ovvero entro il 30 settembre 2008,

che peraltro si è sovrapposta al termine di tre mesi che decorreva dal momento

in cui ha iniziato un'altra

attività lucrativa nel nostro Paese (2 giugno 2008) dopo essere rientrato in

Italia nel 2007.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato al ricorrente

ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,

l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio

dell'assicurato ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio

assicurazione malattia, in concreto emessa il 10 febbraio 2009 (doc. 1).

L'assicurato sostiene però di avere chiesto

chiarimenti al suo datore di lavoro e che quest'ultimo l'avrebbe mal

consigliato.

11.

Come

ha evidenziato l'UAM stesso

nelle sue prese di posizione, in tale contesto l'autorità cantonale ha

recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e che non avevano optato

per il sistema sanitario nazionale (12'684), una documentazione completa comprensiva

del formulario TI 1, peraltro facilmente compilabile, essendo sufficiente

indicare i propri dati ed apporre una crocetta nella casella “assicurazione

malattie nel Paese di residenza”, di una tabella sinottica indicante gli

obblighi assicurativi dei cittadini di Paesi membri dell'UE, della busta di

trasmissione con indirizzo prestampato e di una lettera accompagnatoria dove

figuravano le conseguenze in caso di mancato invio di questo modulo.

L'amministrazione ha

inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha

informato 11 sindacati (Comedia, FTCA, UNIA, GaraNto, OCST, SEI, SEV, Sit, SSM, SSP/VPOD Lugano e

Bellinzona, Syna) ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera

di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi (AITI),

Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato

agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori (SSIC

TI), Gastroticino).

Complessivamente l'UAM

ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati nell'ambito dell'operazione

di “sanatoria”.

Questa operazione ha

avuto un grande impatto tra i lavoratori frontalieri, poiché ha comportato

7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all'avvenuta opzione

ed ha permesso al 95,8% dei frontalieri di procedere regolarmente all'opzione a

favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza.

Inoltre, il 3 giugno

2008.

il Governo cantonale ha trasmesso ai media cantonali un comunicato stampa

ed il Capo Ufficio dell'UAM, Bruno Cereghetti, ha rilasciato numerose

interviste, anche a giornali italiani, in cui ha informato i lavoratori

frontalieri circa i passi da intraprendere per optare a favore dell'assicurazione

del proprio Paese di residenza.

Secondo lo scritto

dell'UFSP del 24 aprile 2008, la fissazione del termine di grazia al 30

settembre 2008 per l'esercizio del diritto di opzione in casi giustificati,

corrisponde alla soluzione prevista dall'annesso II all'ALC (sezione A, cifra

3, lett. b, punto aa) e si è resa necessaria a causa del fatto che le persone

che erano assicurate in Italia non avevano compreso l'importanza di riempire

correttamente il formulario relativo al diritto d'opzione.

Nella sentenza U 255/03 del 29 marzo 2004,

l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato che gli assicuratori provvedono a che i datori di lavoro

siano sufficientemente informati in merito all'applicazione dell'assicurazione

contro gli infortuni ed i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste

informazioni ai dipendenti. Inoltre, il TF ha rilevato che ad una persona

adulta come il ricorrente può essere richiesto che si ponga delle domande circa

il suo obbligo assicurativo.

Ciò importa a maggior

ragione nel caso concreto dove l'interessato, per potere lavorare, si è recato

in un'altra nazione, nella quale gli aventi diritto di voto sono stati chiamati

in numerose occasioni ad esprimersi sull'ALC, con conseguenti articoli di fondo

sui giornali, accesi dibattiti e numerosi cartelloni pubblicitari che hanno

creato polemiche anche oltre i confini nazionali elvetici.

In conclusione, l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi dato

ampia divulgazione di questa problematica, adempiendo così ai suoi obblighi

legali.

12.

Nulla

cambia la circostanza che l'interessato

sarebbe stato rassicurato rispettivamente mal consigliato in proposito dal suo

datore di lavoro.

In sede di reclamo

(doc. 2), il responsabile del Garage __________ ha infatti dichiarato che pensava

che il formulario TI 1 ricevuto nel giugno 2008 concernesse l'assicurazione perdita di guadagno in caso

di malattia e che quindi non riguardasse il suo dipendente, essendo egli già

assicurato in questo ambito.

Questa dichiarazione non

può tuttavia venire in aiuto al ricorrente, giacché determinante nel caso di

specie è la circostanza che l'Ufficio

assicurazione malattia, competente per informare circa il diritto di opzione,

ha ampiamente divulgato questa problematica tramite numerosi canali. Sarebbe

pertanto spettato all'insorgente

farsi parte attiva per ottenere i necessari chiarimenti in proposito.

Si rileva, al riguardo,

che l'insorgente avrebbe infatti potuto tutelarsi

maggiormente non appena ha ricevuto lo scritto del 12 giugno 2008 dell'Ufficio assicurazione malattia che l'invitava ad esercitare (nuovamente) il

diritto d'opzione entro il 30

settembre 2008.

L'assicurato avrebbe quindi potuto e dovuto

domandarsi il motivo della ricezione di questa comunicazione, visto che credeva

di essere già assicurato per l'assicurazione

perdita di guadagno. Pertanto, avrebbe potuto e dovuto attivarsi ed informarsi

direttamente presso il predetto Ufficio per verificare la sua situazione.

L'autorità competente gli avrebbe spiegato la

necessità di procedere con l'opzione

in favore del sistema assicurativo del suo Paese di residenza oppure per quello

svizzero.

Se si fosse informato

direttamente presso l'amministrazione

cantonale, l'insorgente sarebbe

stato ancora in tempo per esercitare il diritto d'opzione, visto che il termine di sanatoria, parzialmente sovrapposto

a quello normale di tre mesi susseguente all'inizio della sua attività lavorativa, scadeva il 30 settembre 2008.

Questo Tribunale

osserva poi che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone

interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque

sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non

richiedono passi complessi, deve essere alta.

13.

Non

va inoltre dimenticato che la possibilità di optare per l'assicurazione del

proprio Paese di residenza è un'eccezione al principio generale

dell'affiliazione al luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa

dalla Svizzera in particolare ai Paesi confinanti, tra cui l'Italia, membro

fondatore dell'UE ed i cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei

principi generali che reggono il diritto comunitario.

Del resto la facoltà

di opzione, che non è prevista in senso contrario - ovvero per gli svizzeri che

si recano a lavorare in Italia o in un altro Paese confinante -, se esercitata

permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare dei premi notoriamente

elevati che invece i residenti su suolo elvetico, che sono di principio tenuti

ad affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi

senza alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre

all'insorgente una maggiore attenzione.

14.

L'insorgente solleva anche genericamente la

tutela della sua buona fede.

Va rilevato che il principio generale della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così,

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II

387.

consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr.,

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto, il ricorrente non

evidenzia però di aver ricevuto informazioni errate da parte dell'autorità

competente, ma solo dal suo datore di lavoro che, evidentemente, non è un'autorità.

Pertanto, manca già di primo acchito un

presupposto per potere tutelare la sua buona fede.

La lamentela sollevata va dunque

respinta.

15.

Stanti

le considerazioni esposte, ne discende che l'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente non è avvenuto entro il

termine legale di tre mesi e che quindi tale situazione non può esonerarlo dall'obbligo di essere affiliato alla cassa malati svizzera fintanto che

lavora in Svizzera.

Neppure le

dichiarazioni di volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano

espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerlo, poiché anch'esse

sono manifestamente tardive.

16.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

In sede di

osservazioni l'autorità

cantonale ha affermato che l'assicurazione dovrebbe essere estesa anche ai

familiari del ricorrente visto che né la moglie né la figlia esercitano un'attività lavorativa in Italia o in un altro

Stato CE o AELS (doc. VIII).

Nella fattispecie,

tuttavia, la questione in esame concerne soltanto l'affiliazione del

ricorrente.

Infatti, la decisione

formale del 10 febbraio 2009 ha affiliato alla cassa malati svizzera unicamente

l'insorgente (cfr. punto 1 del dispositivo della decisione) e gli ha ingiunto

di segnalare all'assicuratore eventuali altri familiari (cfr. punto 4 del

Dispositivo

dispositivo della citata decisione).

È solo nel corso dell'istruttoria che è emerso che la moglie dell'assicurato è casalinga in Italia e che egli

ha una figlia a carico in Italia (doc. VI), ciò che comporterebbe l'affiliazione di entrambe alla cassa malati

svizzera.

Va qui rammentato in

proposito che il TCA può, in linea di principio, riformare una

decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di

prendere posizione in merito ed averlo reso attento sulla possibilità di

ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questo Tribunale, tuttavia,

nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad

effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta

unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23

giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;

STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 2 dicembre 2009, 36.2009.26;

STCA del 16 novembre 2009, 36.2009.103; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA

del 23 aprile 2008, 33.2008.3; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32; STCA del

16 agosto 2007, 36.2007.69).

Occorre qui infine

rammentare al ricorrente che può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i

presupposti, del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio

dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a

LAMal, e che è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di

cambiare l'assicuratore presso

cui è stata affiliato d'ufficio

dall'amministrazione cantonale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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