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Decisione

36.2009.120

Domanda sussidio 2009 tardiva. Giovane in formazione deve inoltrare una propria domanda indipendente da quella della famgilia d'origine. Il sussidio non è automatico. Ritardo ingiustificato

31 agosto 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame RI 1 è domiciliato in Ticino dove è attivo. Egli avrebbe dovuto,

siccome tassato in via ordinaria, presentare la sua domanda di aiuto sociale

entro fine 2008 come impone l'art. 11 Reg. LCAMal.

La

domanda appare tardiva poiché, palesemente, la richiesta di RI 1 non era compresa

in quella della madre. L'UAM ha prodotto il formulario che concerne __________

e, correttamente, l'assicurata non ha inserito il figlio __________, nato nel

1990, nella sua richiesta limitandosi ad inserire nei "Dati riguardanti

i figli nati dopo il 31.12.1990" solo il figlio __________ (1996).

La

domanda di RI 1 è quindi intempestiva.

Occorre

allora verificare se le motivazioni addotte per giustificare il ritardo siano

sufficienti.

7. Come

indicato l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni

comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste

che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha

considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

Considerandi

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza

22.

settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

"

L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

… la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

8.

In

concreto RI 1 indica il convincimento di automatismo nel sussidio ed il suo

inserimento nella polizza materna.

Si

tratta di argomenti purtroppo insufficienti. In effetti il formulario

riguardante __________ non comprendeva il figlio poiché di rilievo sono solo i

figli nati "dopo il 31.12.1990".

D'altro

canto RI 1 va considerato quale persona sola e non compreso nella famiglia

della madre - ancorché la mamma provveda al suo sostentamento - per quanto riguarda

la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Si

faccia qui riferimento alle sentenze 18 maggio 2009 (inc. 36.2009.32 in re G.)

ed alla sentenza 19 giugno 2009 (inc. 36.2009.73 in re D.) ove si rammenta che

il concetto di figlio è da intendersi in maniera restrittiva rispetto al

diritto civile. È persona sola l'individuo che ha compiuto i 18 anni.

Anche

se la polizza assicurativa della mamma menziona RI 1, siccome apprendista

sostenuto economicamente dalla madre, il ricorrente non ne può dedurre

giustificazione per il suo ritardo.

Neppure

le difficoltà economiche permettono di giustificare il ritardo nella presentazione

dell'istanza di sussidio.

Su

questo punto il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

9.

Solo

nelle more dalla procedura RI 1 ha segnalato la cessazione del servizio

militare a seguito del suo esonero per motivi medici e perdita del lavoro.

Dal canto

suo l'amministrazione ha verificato che il ricorrente, dopo il conseguimento

del certificato di capacità professionale quale impiegato di vendita da luglio,

è alla ricerca di un posto di lavoro.

In

sostanza, d'avviso dell'amministrazione, a far stato dal luglio 2009 "decade

l'obbligo di mantenimento ai sensi del CCS" a carico della madre del ricorrente.

L'amministrazione ne ha dedotto che sono applicabili gli art. 17 e 19 RegLCAMal.

L'amministrazione

ha quindi indicato l'intenzione di notificare al ricorrente una nuova

decisione.

Questo TCA

deve qui ritenere come intempestiva la domanda di sussidio oggetto della

decisione impugnata ed il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.

Infatti per

costanze giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 288; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata

emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007;

DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Il giudice

deve poi rifarsi al complesso fattuale esistente al momento della emanazione

della decisione amministrativa a lui sottoposta.

In concreto

lo scritto 9 luglio 2009 del ricorrente con cui segnala fatti nuovi, recentissimi,

successivi al ricorso ed alla risposta di causa, deve essere trattata come tempestiva

istanza di revisione da parte dell'amministrazione, che come tale l'ha trattata

apparentemente (v. doc. VIII), e che sarà oggetto, dopo gli accertamenti

necessari, di una formale nuova decisione semmai impugnabile da parte di RI 1.

Ne discende

che il ricorso 5 giugno 2009 va respinto mentre l'amministrazione emanerà la

decisione di sua competenza alla luce dei fatti nuovi segnalati.

Non si

percepiscono tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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