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36.2009.122

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2009Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente

dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente esigibili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

5. Per

l'art. 3.4 delle Condizioni

Generali d'Assicurazione (CGA) per

l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera __________ secondo la

LAMal, nell'edizione del 1°

gennaio 2007 (doc. 1), è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica,

di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Secondo l'art. 3.5 CGA, è considerata incapacità al

guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato

del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

È considerata

invalidità l'incapacità al

guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art.

3.6 CGA).

A norma dell'art. 13.1 CGA, l'indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d'incapacità al lavoro di almeno il 25%, in

proporzione al grado d'incapacità

al lavoro stessa.

In virtù dell'art. 14.3 CGA, le persone assicurate devono

intraprendere tutto ciò che è atto a favorire la guarigione ed evitare tutto

che la ritardi. In particolare, devono attenersi alle prescrizioni del medico e

del personale sanitario.

Inoltre, la persona

assicurata che nella sua professione abituale resta completamente o

parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo duraturo, è tenuta ad

impiegare la sua eventuale capacità di guadagno residua anche se ciò esige un

cambio della professione. L'assicuratore

esorta la persona assicurata al cambio di professione e la rende attenta sulle

sanzioni previste dal paragrafo 15 (art. 14.5 CGA).

Infine, in caso d'incapacità al lavoro parziale viene

corrisposta un'indennità

giornaliera ridotta per la durata indicata nella polizza. La copertura

assicurativa per la capacità al lavoro residua permane (art. 18.3 CGA).

6. Circa

l'incapacità lavorativa del ricorrente, va osservato come i medici che l'hanno avuto in cura, in particolare la dottoressa

__________, medico chirurgo di __________, l'abbia certificata il 31 gennaio 2008 (doc. 6) dopo un ricovero ospedaliero

dal 21 al 30 gennaio 2008 (doc. 4), diagnosticando un IMA (infarto del miocardio

anteriore) vascolarizzato ed attestando inizialmente 30 giorni di cure e riposo.

Nell'apposito certificato medico dell'assicuratore sull'incapacità al lavoro compilato il 28 febbraio 2008 (doc. 13), il

curante ha diagnosticato un recente IMA anteriore trattato con trombolisi efficace

e PTCA su IVA ostiale-prossimale, funzione sistolica del ventricolo sinistro

ridotta. Soggettivamente, l'assicurato

si sentiva spossato ed aveva la sensazione di un peso sullo sterno. La prognosi

era di 30 giorni ed era accompagnata dalla necessità di esperire ulteriori

accertamenti.

Il 27 marzo 2008 (doc.

14) la dottoressa – ed altri medici - hanno certificato che dal 31 marzo 2008 l'insorgente riprendeva l'attività lavorativa al 25%, mentre dal 24

aprile 2008 al 50% (docc. 17, 18, 20, 23, 26, 29, 30, 33).

Dal foglio per l'indennità giornaliera risulta che ancora al

6 febbraio 2009 l'inabilità

lavorativa era certificata al 50% (doc. 36).

Il certificato del 1°

giugno 2009 (doc. 38) del medico chirurgo __________ di __________ attesta la

medesima diagnosi posta dalla predetta collega e specifica che l'attività lavorativa dell'assicurato prosegue al 50% per ulteriori 60

giorni.

Il rapporto medico

dell'8 agosto 2008 (doc. 27)

allestito dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e cardiologia,

interpellato in qualità di medico fiduciario dalla Cassa malati, si basa sulla

documentazione messa a sua disposizione, sull'anamnesi, sull'esame

clinico e sugli esami strumentali che lo stesso specialista ha eseguito. Questo

parere contempla l'anamnesi

patologica remota, l'anamnesi cardiologica,

l'anamnesi personale e sociale,

l'affezione attuale, i fattori

di rischio cardiovascolare, la terapia medica in atto, lo status, gli esiti

dell'ECG, della cicloergometria

e dell'ecocardiogramma, la

diagnosi e la valutazione e procedere.

La diagnosi è di

cardiopatia ischemica con infarto miocardio anteriore trattato con trombolisi

efficace in data 21 gennaio 2008; coronaropatia monovasale con subocclusione

dell'arteria discendente

anteriore in zona ostiale-prossimale, occlusione di IVA dei settali o di

settale (dopo biforcazione con diagonale/IVA gemella); esiti di PTCA con posa di stent a livello medio (Vision 3.0 x 23 a 11 Atm) e stenting diretto a livello

ostiale-prossimale (Vision 3.0 x 10 a 17 Atm) in data 21 gennaio 2008; esiti di

re-PTCA con pallone 3,5 x 10 NC intrastent a 16 Atm di IVA ostiale-prossimale

con buon risultato finale in data 23 gennaio 2008; frazione di eiezione

medio-gravemente depressa (EF 39%), NYHA II; fattori di rischio

cardiovascolare: pregresso abuso nicotinico, familiarità, ipercolesterolemia,

sovrappeso; esiti di intervento di ernia inguinale destra nel 1984; esiti di

intervento alla spalla sinistra per calcificazione della cuffia rotatoria nel

2002.

Nella sua valutazione,

il medico di fiducia della Cassa malati ha esposto lo status clinico del

ricorrente ed ha consigliato di eseguire periodici controlli cardiologici e di

proseguire la terapia medica in atto. Si è inoltre pronunciato sulla sua capacità

lavorativa, ritenendolo abile al lavoro nella misura del 100% in attività

fisiche da leggere a medie. Per un'attività fisica pesante, invece, lo

specialista ha ritenuto l'assicurato inabile al lavoro al 100%, non

intravedendo possibilità terapeutiche atte a migliorare il suo grado di

capacità lavorativa. Riguardo all'attività di pittore svolta dal ricorrente,

poiché nel mansionario sono previste attività fisiche impegnative, quali il

trasporto di recipienti di pittura di 25 kg, il risanamento del beton, il

posizionamento della rete, l'effettuare facciate di plastica e lucidare lo

stucco veneziano, come tali esse non sono dunque più proponibili. Visto che l'insorgente

lavora da oltre 20 anni presso il medesimo datore di lavoro, il medico fiduciario

ha suggerito di valutare se esiste nella stessa ditta la possibilità di un impiego

conforme alle citate limitazioni ed eventualmente annunciarsi all'assicurazione

invalidità.

7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli

atti, ritiene che la valutazione del medico di fiducia della Cassa malati che

si è espresso l'estate scorsa in

merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, la Cassa malati ha

affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna e cardiologia. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente ed

ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata

poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un

referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito,

soffermandosi sullo status clinico del paziente, sul risultato delle analisi

eseguite, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa

sia nell'attività precedente

sia in altre.

Dal canto suo, il

ricorrente si è limitato a produrre numerosi certificati medici, praticamente

identici l'uno con l'altro, in cui la dottoressa __________

attestava unicamente la diagnosi, il grado d'inabilità lavorativa nella precedente attività di pittore ed il

periodo di giorni di riposo.

Neppure con l'opposizione rispettivamente con il ricorso l'insorgente ha saputo giustificare, a mano

di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici

effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello

individuato dal medico di fiducia della Cassa malati e che quindi egli sarebbe (totalmente

o parzialmente) inabile al lavoro anche in attività fisiche da leggere a medie.

Nonostante il medico

fiduciario abbia attestato un'inabilità

lavorativa totale in attività pesanti, va evidenziato come l'assicurato abbia continuato a svolgere la

sua attività di imbianchino (che comporta attività pesanti) al 50%. Appare dunque

assai pretestuoso, seppure a titolo "prudenziale" come indicato nel

ricorso, contestare la determinazione della capacità lavorativa del 100% in

attività fisiche da leggere a medie. Peraltro l'insorgente non ha comprovato, mediante specifica documentazione

medica, che non sarebbe in grado di svolgere attività leggere nella misura del

100%, ciò che appare alquanto dubbioso alla luce del fatto che esercita a tempo

pieno, seppure con un rendimento del 50%, il lavoro di pittore che richiede comunque

un certo impegno fisico.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF

9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5

gennaio 2007, consid. 2), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

9. Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere

i risultati a cui è giunto il medico fiduciario della Cassa malati, specialista

in medicina interna e cardiologia, che ha sia incontrato personalmente l'assicurato sia preso visione

di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.

Le conclusioni di

questo esperto possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche,

convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.

Vanno così pienamente

condivise le sue considerazioni, che nell'agosto 2008 ha ben valutato le capacità di lavoro presentate dal

ricorrente ed ha stabilito che da quel momento la capacità lavorativa dell'assicurato era nulla nella

precedente attività di pittore qualora eseguisse dei lavori pesanti, mentre era

del 100% in altre attività medio-leggere.

10. Nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009).

Si tratta dunque ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dal ricorrente.

Accertata quindi dal

medico fiduciario una capacità lavorativa del 100% in attività da leggere a

medie, nella decisione del 9 ottobre 2008 la Cassa malati ha utilizzato il

consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il

danno alla salute quale pittore (reddito da valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari

statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado del 26%.

La Cassa malati ha

ritenuto un salario da valido nella precedente attività pari a Fr. 63'973.- all'anno, mentre in altre attività adeguate non qualificate come quelle nel

settore industriale, per esempio nell'ambito di un'attività

di controllo di produzione, portineria/sorveglianza degli accessi, magazziniere

con pezzi dal peso leggero a medio oppure in un ambiente automatizzato, l'ha fissato in Fr. 59'198.-. Questo importo è poi stato diminuito

del 20% per la situazione personale, per giungere ad un reddito di riferimento

di Fr. 47'358.-.

La susseguente perdita

di guadagno è stata calcolata nel 26% ed essendo superiore al limite del 25%

per la concessione di prestazioni (art. 13.1 CGA), la Cassa malati ha stabilito

di continuare a versare all'assicurato

delle indennità giornaliere nella misura del 26% dal 9 febbraio 2009, ossia al

termine dei quattro mesi di tempo concessigli in cui il ricorrente avrebbe

dovuto cercare un'attività

lucrativa confacente al suo stato fisico attuale.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di febbraio 2009.

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003

Considerandi

IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del

9.

agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003

consid. 4.2, I 475/01).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra

le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; STCA del 1° settembre 2004,

36.2003

; fra le ultime: STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117).

11.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

contestato in sede di ricorso, la Cassa malati l'ha quantificato in Fr. 63'973.-.

Nella notifica di

malattia compilata il 22 gennaio 2008 (doc. 2), il datore di lavoro del

ricorrente ha indicato in Fr. 63'973.- il reddito annuo dell'assicurato per un'attività

del 100%.

In seguito, con lo

scritto dell'8 aprile 2008

(doc. 3) il datore di lavoro ha avvertito CO 1 che dal 1° aprile 2008 il

salario dell'assicurato aveva

subìto un adeguamento di Fr. 88.- al mese, per giungere a Fr. 5'009.- che, per tredici mensilità (doc. D),

dà un reddito annuo di Fr. 65'117.-.

Il questionario per l'inabilità lavorativa compilato dall'assicurato medesimo il 22 settembre 2008

(doc. 44) indica in Fr. 5'209,45

lo stipendio lordo mensile prima della malattia.

In specie, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe

ricevere delle indennità per perdita di guadagno (febbraio 2009), va ritenuto il

salario annuo lordo da sano di Fr. 65'117.- (Fr. 5'009.-

al mese) come figura nei conteggi di retribuzione per gennaio 2009-maggio 2009 per

un'attività al 100%. La cifra di Fr. 5'209,45 indicata dal ricorrente include

anche l'assegno per i figli di Fr. 200.-. Tuttavia, l'indennità di famiglia che il datore di

lavoro versa al dipendente non può essere inglobata nel salario lordo dell'assicurato, non essendo strettamente legata

all'attività che egli svolgeva,

ma unicamente al suo statuto familiare.

12.

Per

quanto concerne invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come

una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

13.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora

rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza

ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il

Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06

del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con

sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007).

14.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde

a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Riportando questo dato

su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 7/8-2009, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32

per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino a porsi al momento in cui

l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per perdita di guadagno (DTF 126

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario lordo

medio ammontante nel 2007 a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32

x 1,6 : 100], cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique,

7/8-2009, pag. 91) ed a Fr. 61'347,35

nell'anno 2008 (Fr. 60'144,47 + [Fr. 60'144,47 x 2 : 100], cfr. tabella B

10.2

in: La Vie économique, 7/8-2009, pag. 91).

Tuttavia,

il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali ("Nominallohnindex")

per il 2009 non è ancora disponibile (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in: La Vie économique, 7/8-2009, pag. 91).

Occorre

perciò riferirsi al valore più recente esistente, certo parziale, ma comunque

indicativo, che è rappresentato dalla variazione percentuale

dei salari in termini nominali fra il

primo trimestre del 2008 ed il primo trimestre del 2009, quindi secondo un

tasso evolutivo del 2% (Evoluzione dei salari - stima

trimestrale in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

Tenuto

dunque conto del rincaro applicabile al 2009, il salario annuo ipotetico

da invalido ascrivibile all'assicurato ammonta a Fr.

62'574,29 (Fr. 61'347,35 + [Fr. 61'347,35 x 2 : 100]).

Questo dato si

riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 41,7 ore alla settimana. Occorre dunque adeguarlo all'anno in esame.

In

tal caso, in assenza di specifiche cifre, il TCA ritiene opportuno per il 2009

rifarsi al montante d'ore vigente nel 2008. Riportando così quest'ultima cifra su un orario medio di lavoro settimanale di 41,6 ore computabili nel

2008.

(cfr., per questo aspetto, STFA

del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 7/8-2009, pag. 90), il salario

lordo medio ammonta per l'anno 2009 a Fr. 62'424,23

(Fr. 62'574,29: 41,7 x 41,6), rispettivamente

a Fr. 5'202.- mensili (Fr. 62'424,23 : 12 mesi), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18

febbraio 1999, U 274/98, consid. 3a).

L'assicurato, quale pittore presso la ditta __________

di __________, avrebbe guadagnato da sano nel 2009 un salario annuo di Fr. 65'117.- (cfr.

consid. 11) per un'occupazione

a tempo pieno, corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 5'426,40 al mese (Fr. 65'117.- : 12 mesi).

Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all'invalidità,

sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta nel 2009 da un uomo al 100% per

41,6 ore alla settimana nel settore delle costruzioni, livello di esigenze 4,

per la quale si ha infatti un reddito mensile medio lordo di Fr. 5'504.- (Tabella

TA1 2006, punto 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4 per 40 ore di

lavoro: Fr. 5'007.- [salario

mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 60'084.-.

Questa somma va poi ancora aggiornata al 2009 in funzione del rincaro dell'1,6% per il 2007, del 2% per il 2008 ed

ancora del 2% per l'anno 2009,

per ottenere un salario annuo di Fr. 63'511,57. Riportato poi su 41,6 ore/settimana per un tempo di lavoro

medio - ipotetico - esigibile nel 2009 nello specifico settore delle

costruzioni (tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique,

7/8-2009, pag. 90; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1), si ottiene

un importo di Fr. 66'052.- (Fr. 63'511,57 : 40 x 41,6) rispettivamente di Fr. 5'504.- (Fr. 66'052.- : 12 mesi), quindi superiore

al reddito da valido conseguito dall'assicurato alle medesime condizioni).

Al riguardo, il

ricorrente ha chiesto di tenere conto di un reddito statistico più elevato, poiché,

a suo dire, un lavoratore qualificato, anche se non in possesso di un certificato

di fine tirocinio, rientra nel livello di qualifica 2 e quindi la differenza di

reddito tra i salari nazionali e quelli conseguiti nel Cantone Ticino va fatta

con il valore previsto nella Tabella TA1 per le categorie 1+2. Di conseguenza,

il reddito statistico da invalido di Fr. 59'198.- andrebbe ridotto della corrispondente percentuale, ossia del

20%.

Questa richiesta va manifestamente

respinta. Infatti, oltre a non essere in possesso di uno specifico certificato

di studio attinente alla professione che svolge, l'assicurato non ha dimostrato di essere qualificato come persona in

possesso di conoscenze professionali e specializzate (livello di esigenze 3) e

men che meno di esercitare un lavoro particolarmente esigente e difficile

(livello di qualifica 1) né un lavoro indipendente e molto qualificato (livello

di esigenze 2). Il fatto che svolge da 20 anni la stessa attività, peraltro per

il medesimo datore di lavoro, e che sia retribuito perfino in maniera superiore

a quanto prevede il contratto collettivo di lavoro nel ramo della pittura per

il salario di base dei lavoratori qualificati con certificato di

capacità e tre anni di esperienza (doc. E), non vuole ancora dire che siano

date le premesse giuridiche per riconoscergli un livello di esigenze 3. Non ci sono

in concreto motivi sufficienti per non classificarlo nel livello di qualifica

4, che per contro più si avvicina al suo salario attuale.

Ora, vista la

suesposta differenza di salario, qualora, già prima dell'insorgenza del danno

alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei

salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad

esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che

non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una

retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso

negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da

invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla

media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio

realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

Questo tema è stato di

recente definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente

settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore

alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli

altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto

(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente

alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali.".

Nel caso in

discussione, il salario che il ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo

pieno nel 2009 presso lo stesso datore di lavoro è inferiore dell'1,41% ([Fr.

66'052.- – Fr. 65'117.-] x 100 : Fr. 66'052.-) a quello statistico

svizzero di quel preciso settore professionale.

Pertanto, poiché la

differenza fra i due salari non è di almeno il 5% come di recente stabilito

dall'Alta Corte, non sono realizzati

i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che

il ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2009 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U 8/07).

Di conseguenza, il

reddito statistico lordo medio nazionale da invalido relativo all'anno 2009 rimane fissato a Fr. 62'424,23.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza, la Cassa

malati ha applicato una riduzione del 20% per l'età, gli anni di servizio e lo

stato di salute.

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1964 (e quindi non anziano), la sua

nazionalità (italiana), gli anni in cui ha esercitato la medesima professione

(20) e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella

misura del 100% ferme restando determinate limitazioni funzionali (solo

attività fisiche da leggere a medie), seppure essa appaia generosa, il TCA non ritiene di sostituire il proprio apprezzamento a quello della

Cassa malati nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro

i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalido di Fr. 62'424,23 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre

attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 20% per circostanze

personali, nell'anno 2009 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 49'939,38 (Fr. 62'424,23 – [Fr. 62'424,23 x 20 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 65'117.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla

salute) nell'anno 2009 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 23,30% ([Fr. 65'117.- - Fr. 49'939,38] : Fr. 65'117.- x 100), che deve essere arrotondata al 23% (DTF

130.

V 121).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2009 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2009 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di

salute, risulta essere del 24% e quindi inferiore al grado del 25% richiesto

dalle CGA (art. 13.1).

In queste circostanze,

dal 9 febbraio 2009 la Cassa malati non dovrebbe più versare alcunché al

ricorrente a titolo di indennità giornaliera per malattia.

In tale evenienza,

sarebbero dati gli estremi per una reformatio

in pejus della decisione impugnata.

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo

avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso

attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA;

art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, tuttavia,

nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad

effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta

unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23

giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;

STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 4 marzo 2009,

33.2008

; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).

Pertanto, la decisione

impugnata va confermata, ovvero dal 9 febbraio 2009 la Cassa malati verserà al

ricorrente delle indennità giornaliere nella misura del 26% del suo diritto, ed

il ricorso deve dunque essere respinto.

15.

L'assicurato

ha chiesto più volte di essere sentito ai sensi dell'art. 17 LPTCA (doc. I).

L'audizione richiesta può essere

rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza

federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.

6.

n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009;

STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47;

cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c e riferimenti).

In concreto, il TCA, che dispone del

potere di indagare d'ufficio e di applicare d'ufficio il diritto, in virtù dell'art.

17.

cpv. 2 LPTCA rinuncia a sentire il ricorrente. Infatti, l'interessato ha

potuto ampiamente esprimersi e presentare documentazione sia dinanzi al TCA che in precedenza, facendo valere in più

occasioni le sue argomentazioni. Pertanto, una sua audizione non modificherebbe

l'esito del ricorso, ma sarebbe anzi superflua (STF I 472/06) dato

che, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, la pretesa di

beneficiare di indennità giornaliere nella misura del 40% è manifestamente infondata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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