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Decisione

36.2009.124

Rimborso costi per aiuto domestico e aiuto sanitario domiciliare.Il forfait giornaliero va riconosciuto per ogni evento,eccetto se le cure ambulatoriali sono prestate lo stesso giorno.Cassa malati ha

10 settembre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i forfait riconosciuti all'attrice

per l'anno 2008, ella avrebbe

diritto al rimborso di Fr. 2'740.-.

5. Tuttavia,

il TCA osserva l'art. 1 CSA __________ prevede espressamente che questa

copertura riconosce il pagamento fino all'ammontare della somma forfetaria

giornaliera assicurata soltanto – per ciò che qui concerne l'attrice - per i

costi non coperti per assistenza e aiuto domiciliare in caso di cura

ambulatoriale a domicilio.

Ciò significa che la circostanza che le

cure di base infermieristiche prestate da __________ siano già state

riconosciute dalla Cassa malati dell'attrice in virtù della LAMal (art. 7 OPre),

comporta che queste prestazioni non possono più essere prese a carico dall'assicurazione

complementare __________.

Le CSA non permettono infatti un

intervento laddove i costi per i quali si chiede il rimborso sono già stati

assunti totalmente da un altro o dal medesimo assicuratore in virtù di

un'altra copertura, sia essa di base o complementare.

Ora, come ben si può rilevare dalle

fatture presenti agli atti, tutte le prestazioni assistenziali di

carattere infermieristico offerte dal servizio di cure domiciliari sono state fatturate

direttamente all'assicurazione malattia di base secondo LAMal dell'attrice. La

Cassa malati le ha debitamente prese a carico, per intero, come peraltro

affermato dall'assicuratore convenuto (doc. III punto 7).

Di conseguenza, non v'è più spazio per l'assicurazione

complementare __________ di assumersi degli eventuali costi rimanenti.

In questi termini, non è possibile

concedere all'interessata il forfait di Fr. 20.- per gli interventi di assistenza

Considerandi

medica a domicilio.

Diverso è il discorso per i costi

derivanti dall'aiuto domestico. In effetti, essi sono stati interamente

fatturati all'attrice, non essendo riconosciuti dalla LAMal.

È dunque solo per questo tipo di cura

ambulatoriale che l'attrice può pretendere il riconoscimento di un rimborso

fino al raggiungimento del forfait di Fr. 20.- in virtù della copertura __________.

Riguardo al fatto che l'attrice ha

dovuto comunque fare fronte al pagamento delle partecipazioni ai costi per le

cure di carattere medico dispensate a domicilio sebbene esse siano state integralmente

assunte dalla sua Cassa malati di base (doc. A4), occorre ricordare che, giusta

l'art. 64 cpv. 8 LAMAl, le partecipazioni ai costi non possono essere

assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto di assicurazione

privato.

In questo senso, il forfait di Fr. 20.-

non può essere concesso allo scopo di sovvenire alle partecipazioni ai costi

pagati dall'assicurata per le cure d'assistenza medica a domicilio.

6.

Stante

quanto precede, l'attrice ha

unicamente diritto al riconoscimento del forfait pattuito di Fr. 20.- per

ognuna delle 50 volte che il servizio di cure domiciliari le ha prestato un aiuto

domestico durante l'anno 2008.

Sono dunque escluse dal

rimborso le cure assistenziali mediche.

Ritenuto che l'assicuratore ha già riconosciuto e versato

all'attrice la somma di Fr. 1'000.-, il convenuto non le deve più nulla.

La petizione deve dunque

essere respinta.

7.

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente

alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto

in materia di contratto d'assicurazione.

S'impone perciò di

notificare all'autorità di sorveglianza la presente sentenza in forma

elettronica senza i nominativi delle parti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepiscono né tasse né spese e nemmeno si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

4. Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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