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Decisione

36.2009.128

Domanda sussidio 2009 tardiva. Richiesta della madre dell'istante ad anno inoltrato, siccome convinta che il figlio fosse compreso nella richiesta della famiglia d'origine. Motivo non ritenuto

28 agosto 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

6. In

concreto la domanda di RI 1 è tardiva siccome inoltrata oltre l'inizio

dell'anno di corresponsione del sussidio.

RA

1 ha invocato difficoltà economiche severe ma non ha addotto alcuno dei motivi

sussumibili all'art. 31 Reg. LCAMal più sopra riportato per esteso, eventi che

si sarebbero realizzati nel corso del 2009.

Dagli

atti risulta che la decisione di concessione della rendita al 50% a __________

è del maggio 2008.

Va quindi ritenuta

tardività della domanda di aiuto sociale.

Occorre

allora verificare se il ritardo nella formulazione dell’istanza di riduzione

del premio sia giustificata.

7. Come

indicato l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni

comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste

che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino

(STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione

errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato

per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003

inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli

non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come

indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale

elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre

2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W.

36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116)

l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento

adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui

fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha

considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

Considerandi

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004.

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza

22.

settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

"

L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

… la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora

nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi

od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante

il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

8.

In

concreto RA 1, per conto del figlio RI 1, indica che le cause del ritardo

sarebbero da ricondurre alla convinzione che "RI 1 faceva ancora parte

della famiglia" (doc. 2).

In

merito alla definizione di persona sola si faccia qui riferimento alla sentenza

19.

giugno 2990 in re D. (36.2009.73) ed alla sentenza 18 maggio 2009 in re G.

(36.2009.32).

In

concreto il ricorrente non può essere considerato "figlio" ai

sensi della LCAMal, e ciò anche se - perdurando la sua formazione - i genitori

hanno comunque un obbligo di sostentamento. Per l'art. 27 LCAMal è considerato

figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o affiliato ai sensi

del Codice Civile Svizzero, fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

Successivamente l'assicurato interessato va considerato persona sola. Secondo l'art.

26.

litt. 1 LCAMal la nubile o il celibe d'età superiore ai 18 anni o di età

inferiore se esercitante un'attività lucrativa con i genitori domiciliati fuori

Cantone, va ritenuto persona sola.

Questi

elementi scaturiscono d'altronde in maniera chiara ed evidente dal formulario

stesso usato dalla signora RA 1 il 2 settembre 2008 per domandare il sussidio

in favore del marito, dei figli __________ e __________ nonché per se stessa.

Quel formulario (doc. 4) non indica - correttamente - RI 1 siccome nato prima

del 31.12.1990.

D'altro

canto non può essere ritenuta la malattia di RA 1 per giustificare il ritardo

alla luce del fatto che la signora RA 1 ha correttamente e nei tempi previsti

dalle norme, inoltrato la domanda di sussidio propria e per gli altri membri

della famiglia (al di fuori di RI 1). Va poi evidenziato come Kevin, apprendista

maggiorenne, avrebbe potuto provvedere personalmente alla compilazione della

sua domanda di aiuto sociale. Il ritardo non è dunque, giustificato.

9.

In

concreto quindi la decisione dell’amministrazione è corretta e va qui

confermata. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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