36.2009.131
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21 settembre 2009Italiano22 min
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Numero d'incarto:
36.2009.131
Data decisione, Autorità:
21.09.2009, TCA
Titolo:
Istanza sussidio 2009 tardiva.Il ricorrente non era un potenziale beneficiario dei sussidi,perciò non ha ricevuto da UAM il formulario,che quindi doveva chiedere al Comune o a UAM.Il timbro del Comune sul formulario NON è una condizione per ottenere il sussidio.UAM non deve avvisare tutti cittadini
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.131
TB
Lugano
21 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 3 giugno 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1949, coniugato con __________, 1959, il 13 gennaio 2009 (doc. 1) ha spedito
l'apposito formulario per la
richiesta di riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2009, ottenuto il giorno precedente presso la cancelleria del
suo Comune di domicilio (doc. A6).
B. Con
decisione del 30 aprile 2009 (doc. A4) l'Ufficio assicurazione malattia ha negato il diritto alla riduzione
del premio, poiché l'apposita
istanza è stata inoltrata oltre il termine legale del 31 dicembre 2008.
C. Il
reclamo del 21 maggio 2009 (doc. A2) è stato respinto con decisione su reclamo
del 3 giugno 2009 (doc. A1), che ha confermato la tardività della richiesta di
riduzione del premio vista l'assenza
di motivi che giustificassero tale ritardo.
D. Con
ricorso del 21/26 giugno 2009 (doc. I), completato il 12 luglio 2009 (doc. III)
su invito del Giudice delegato, l'assicurato ha evidenziato che nel 2007 ha ricevuto dall'UAM il formulario per la domanda di
sussidio per l'anno 2008,
mentre nel 2008 non ha ricevuto alcunché per l'anno 2009. Accortosi di ciò solo il 23 dicembre 2008, quello stesso
giorno si è attivato presso la cancelleria del suo Comune di domicilio, che tuttavia
era chiusa per ferie natalizie dal 22 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009.
Credendo di dovere essere in possesso di un formulario recante il timbro
comunale, il ricorrente ha così atteso l'apertura degli sportelli comunali per potere inoltrare la sua
richiesta di sussidio. Il ricorrente ha fatto presente che sia il 12 gennaio
2009 sia il successivo aprile, ha contattato telefonicamente l'Ufficio assicurazione malattia per spiegare
l'accaduto ed i funzionari gli
hanno comunicato la prassi riguardo all'invio automatico dei formulari e cosa fare in casi simili.
E. Con
risposta del 23 luglio 2009 (doc. V) l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché le
motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrarle la richiesta di sussidio, per cui non
sarebbe possibile concederlo retroattivamente. L'UAM ha esaminato nel dettaglio ogni lamentela espressa dal
ricorrente.
L'assicurato ha ribadito che il suo ritardo non era dovuto all'ignoranza della legge né ad una negligenza,
bensì alla confusione di non sapere che poteva richiedere l'apposito formulario anche all'UAM, senza attendere l'apertura della cancelleria comunale per
ottenere il formulario con il timbro del Comune (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
3. Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari
di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di
un'istanza scritta. Per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (cpv. 2). Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa (cpv. 3).
L'art. 10 cpv. 1 RLCAMal
prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che
sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali
beneficiari della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2). L'istanza
deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale (cpv. 3).
Per l'art. 11 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza
nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione
di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione
di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso.
4. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2009 è
stata inviata all'UAM il 13
gennaio 2009 (doc. 1).
In virtù dei citati
art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione
della riduzione di premio. L'assicurato,
domiciliato nel nostro Cantone, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la
richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2009 è
di per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2009), ovvero entro il 31 dicembre 2008, quando
l'interessato poteva disporre
dei dati necessari allo scopo.
Nemmeno può tornare
applicabile l'art. 11 cpv. 1
lett. d RLCAMal. Infatti, la situazione concreta del ricorrente non rientra in
una delle casistiche enumerate all'art. 31 RLCAMal.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
5. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
"
(…) Il riconoscimento
di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere
ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre
l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La
pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini
stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un
sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari
e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere
anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale
motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri
coniugi (STCA 25 settembre
2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i
figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come
indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale
elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non
è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è
stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente
(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216).
Insufficienti, ancora,
Fatti
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento
intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un
assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno
stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13
febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15
febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano
aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale
lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non
attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi
prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25
maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da
parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro
in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità
economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per
ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel
mondo del lavoro in un'epoca
di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza
del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e
142), questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente
per l'inoltro delle domande di
sussidio non è un motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una
semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una
situazione economica non florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino
con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di riduzione dei
premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2).
6. In
concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando, tra l'altro, che egli credeva che, come per l'anno precedente, il formulario gli sarebbe
stato trasmesso automaticamente dall'amministrazione.
In
proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari
del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò
avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione
determinante dell'assicurato.
Questa questione è stata chiarita
durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre
2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime: STCA del 3 settembre 2009, inc. 36.2009.92, STCA del 18 giugno 2009, inc. 36.2009.84, STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e
142, STCA del 17 ottobre 2008,
inc. 36.2008.114, STCA del 21
luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
In quell'occasione, il TCA ha accertato che:
"
… il giudice delegato
ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative
alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte
dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza,
ha precisato come:
“ … l'amministrazione proceda (alla) …
trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la
possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente
e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,
può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per
l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di
una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del
destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero
di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel
corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che
nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome
della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di
agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa
e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà
di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno
successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di
formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli
utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco
è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature
della redattrice)
Nel caso concreto, la notifica della
tassazione determinante per il diritto alla riduzione del premio per l'anno
2009, la IC 2006 (doc. 5), contemplava un reddito imponibile di Fr. 11'400.-. Emanata
però il 30 luglio 2008, non è potuta servire all'UAM quale base per determinare
i potenziali beneficiari del sussidio e quindi spedire loro, quell'estate, l'apposito
formulario per la domanda di riduzione del premio per il 2009. Infatti, come
precisato nella risposta di causa, l'amministrazione ha inviato questi formulari
alle persone che ossequiavano i requisiti legali in base alla tassazione 2006 due
settimane prima, ossia il 14 luglio 2008. Ciò significa che a quel momento, ma
sicuramente già prima, l'Ufficio assicurazione malattia doveva essere a
conoscenza dei potenziali beneficiari del sussidio. Come detto, vista l'assenza,
in specie, della decisione fiscale determinante, agli occhi dell'UAM il ricorrente
non risultava essere un probabile avente diritto, motivo per il quale egli non
ha ricevuto automaticamente dall'amministrazione il formulario per la richiesta
del sussidio per l'anno 2009.
Comunque, questo Tribunale evidenzia
che neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale
beneficiario è un motivo per poter chiedere in ritardo la riduzione del premio.
Considerandi
Infatti, con sentenza del
3.
ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 3 settembre 2009 (36.2009.92), STCA del 18 giugno 2009 (36.2009.84), STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113),
il TCA ha respinto il ricorso
di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del
sussidio.
In proposito, il
Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione
di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede. (…)
L’invio
dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente
la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di
ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come
anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22
settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re
B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le
campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di
provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali
in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature
della redattrice).
In proposito, questo
Tribunale osserva che l'amministrazione
cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle
persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del
premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti.
Ora, vero è, che il
ricorrente si è autonomamente attivato proprio presso la cancelleria del suo
Comune di domicilio per recuperare l'apposito formulario di richiesta del sussidio.
Tuttavia, non certo
per colpa sua, la cancelleria è rimasta chiusa per due settimane nel periodo
natalizio/inizio anno, ciò che ha comportato che la prima apertura degli
sportelli è stata il 12 gennaio 2009, ovvero quando l'assicurato vi si è recato per ottenere detto modulo e spedirlo
subito al competente Ufficio.
La circostanza che l'interessato abbia atteso appositamente fino
al 12 gennaio 2009 per disporre del necessario formulario recante espressamente
il timbro del suo Comune di domicilio, non può però essere considerata come un
valido motivo giustificativo. L'apposizione del timbro del Comune non è infatti una condizione indispensabile
per potere pretendere l'aiuto
dello Stato per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia.
Importante, è che una
domanda in tal senso sia inoltrata al competente Ufficio entro il 31 dicembre
dell'anno precedente quello per
il quale viene postulata la riduzione del premio LAMal.
L'assicurato avrebbe quindi potuto e dovuto
contattare l'Ufficio
assicurazione malattia per farsi (eventualmente) trasmettere detto formulario e
rispedirlo ovviamente sempre entro il 31 dicembre 2008. Oppure, avrebbe potuto
recarsi direttamente a Bellinzona.
Il ricorrente, pur
dandosi effettivamente da fare recandosi presso il Comune e trovandone chiusi
gli sportelli, avrebbe dovuto chiedere informazioni direttamente all'autorità cantonale competente in materia di
diritto alla riduzione del premio di Cassa malati, che meglio di tutti avrebbe
potuto consigliarlo su come procedere e non attendere l'inizio del nuovo anno
e, quindi, la scadenza del termine.
D'altronde, di tempo ce n'era a sufficienza, visto che l'UAM trasmette automaticamente i formulari
durante l'estate ed il termine
d'inoltro, come visto, scade
alla fine dell'anno. Peraltro, la
compilazione dell'apposito formulario richiede poco tempo ed è in sé molto
semplice. Di conseguenza, tra il 1° agosto ed il 31 dicembre
il ricorrente avrebbe dovuto accorgersi di non avere ricevuto, come l'anno precedente, l'apposito formulario e quindi avrebbe dovuto informarsi per tempo sul
da farsi.
Va infine rammentato
che, di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione
del premio dell'assicurazione
malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita.
Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la
riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
principio, un obbligo, per l'UAM,
di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità
di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui
giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i
decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito
che danno diritto all'ottenimento
della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.
In questo senso, la
negligenza rispettivamente l'ignoranza
della procedura in materia, non mettono ciò nonostante il ricorrente al
riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del diritto alla riduzione del
premio di cassa malati.
Alla luce di quanto
precede, l'assicurato non può dunque
prevalersi né dell'ignoranza
della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di una confusione, come l'ha definita, che si sarebbe creata a causa
della chiusura natalizia degli sportelli comunali.
Le giustificazioni che
egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute
valide.
7.
Stanti
così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale
in cui versa l'assicurato, non
è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa
malati per l'anno 2009. Il
giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può
scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello del
ricorrente.
Né la mancata tempestiva
trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal
per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008), né tanto meno la circostanza che l'assicurato non sapesse che poteva fare
personalmente tempestiva richiesta all'Ufficio assicurazione malattia per ottenere l'apposito formulario per rinnovare la
richiesta di riduzione del premio di Cassa malati anche se non ha ricevuto
automaticamente il formulario dall'amministrazione, possono giustificare il ritardo con cui è stato
spedito all'UAM l'apposito formulario.
Questi elementi non
sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere
quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva
(art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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