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Decisione

36.2009.131

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento

intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un

assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno

stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone

avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio

2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta

scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al

controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro

cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della

procedura ticinese (STCA del 13

febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15

febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano

aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale

lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non

attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25

maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da

parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro

in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità

economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel

mondo del lavoro in un'epoca

di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza

del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e

142), questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente

per l'inoltro delle domande di

sussidio non è un motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una

semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una

situazione economica non florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino

con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di riduzione dei

premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2).

6. In

concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando, tra l'altro, che egli credeva che, come per l'anno precedente, il formulario gli sarebbe

stato trasmesso automaticamente dall'amministrazione.

In

proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari

del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò

avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione

determinante dell'assicurato.

Questa questione è stata chiarita

durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre

2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime: STCA del 3 settembre 2009, inc. 36.2009.92, STCA del 18 giugno 2009, inc. 36.2009.84, STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e

142, STCA del 17 ottobre 2008,

inc. 36.2008.114, STCA del 21

luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).

In quell'occasione, il TCA ha accertato che:

"

… il giudice delegato

ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative

alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte

dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza,

ha precisato come:

“ … l'amministrazione proceda (alla) …

trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la

possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente

e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,

può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per

l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di

una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del

destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero

di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel

corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che

nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome

della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa

e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà

di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature

della redattrice)

Nel caso concreto, la notifica della

tassazione determinante per il diritto alla riduzione del premio per l'anno

2009, la IC 2006 (doc. 5), contemplava un reddito imponibile di Fr. 11'400.-. Emanata

però il 30 luglio 2008, non è potuta servire all'UAM quale base per determinare

i potenziali beneficiari del sussidio e quindi spedire loro, quell'estate, l'apposito

formulario per la domanda di riduzione del premio per il 2009. Infatti, come

precisato nella risposta di causa, l'amministrazione ha inviato questi formulari

alle persone che ossequiavano i requisiti legali in base alla tassazione 2006 due

settimane prima, ossia il 14 luglio 2008. Ciò significa che a quel momento, ma

sicuramente già prima, l'Ufficio assicurazione malattia doveva essere a

conoscenza dei potenziali beneficiari del sussidio. Come detto, vista l'assenza,

in specie, della decisione fiscale determinante, agli occhi dell'UAM il ricorrente

non risultava essere un probabile avente diritto, motivo per il quale egli non

ha ricevuto automaticamente dall'amministrazione il formulario per la richiesta

del sussidio per l'anno 2009.

Comunque, questo Tribunale evidenzia

che neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale

beneficiario è un motivo per poter chiedere in ritardo la riduzione del premio.

Considerandi

Infatti, con sentenza del

3.

ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 3 settembre 2009 (36.2009.92), STCA del 18 giugno 2009 (36.2009.84), STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113),

il TCA ha respinto il ricorso

di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del

sussidio.

In proposito, il

Tribunale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione

di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede. (…)

L’invio

dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente

la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di

ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come

anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22

settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re

B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le

campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di

provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali

in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature

della redattrice).

In proposito, questo

Tribunale osserva che l'amministrazione

cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle

persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del

premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti.

Ora, vero è, che il

ricorrente si è autonomamente attivato proprio presso la cancelleria del suo

Comune di domicilio per recuperare l'apposito formulario di richiesta del sussidio.

Tuttavia, non certo

per colpa sua, la cancelleria è rimasta chiusa per due settimane nel periodo

natalizio/inizio anno, ciò che ha comportato che la prima apertura degli

sportelli è stata il 12 gennaio 2009, ovvero quando l'assicurato vi si è recato per ottenere detto modulo e spedirlo

subito al competente Ufficio.

La circostanza che l'interessato abbia atteso appositamente fino

al 12 gennaio 2009 per disporre del necessario formulario recante espressamente

il timbro del suo Comune di domicilio, non può però essere considerata come un

valido motivo giustificativo. L'apposizione del timbro del Comune non è infatti una condizione indispensabile

per potere pretendere l'aiuto

dello Stato per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia.

Importante, è che una

domanda in tal senso sia inoltrata al competente Ufficio entro il 31 dicembre

dell'anno precedente quello per

il quale viene postulata la riduzione del premio LAMal.

L'assicurato avrebbe quindi potuto e dovuto

contattare l'Ufficio

assicurazione malattia per farsi (eventualmente) trasmettere detto formulario e

rispedirlo ovviamente sempre entro il 31 dicembre 2008. Oppure, avrebbe potuto

recarsi direttamente a Bellinzona.

Il ricorrente, pur

dandosi effettivamente da fare recandosi presso il Comune e trovandone chiusi

gli sportelli, avrebbe dovuto chiedere informazioni direttamente all'autorità cantonale competente in materia di

diritto alla riduzione del premio di Cassa malati, che meglio di tutti avrebbe

potuto consigliarlo su come procedere e non attendere l'inizio del nuovo anno

e, quindi, la scadenza del termine.

D'altronde, di tempo ce n'era a sufficienza, visto che l'UAM trasmette automaticamente i formulari

durante l'estate ed il termine

d'inoltro, come visto, scade

alla fine dell'anno. Peraltro, la

compilazione dell'apposito formulario richiede poco tempo ed è in sé molto

semplice. Di conseguenza, tra il 1° agosto ed il 31 dicembre

il ricorrente avrebbe dovuto accorgersi di non avere ricevuto, come l'anno precedente, l'apposito formulario e quindi avrebbe dovuto informarsi per tempo sul

da farsi.

Va infine rammentato

che, di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione

del premio dell'assicurazione

malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita.

Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la

riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di

principio, un obbligo, per l'UAM,

di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità

di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui

giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i

decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito

che danno diritto all'ottenimento

della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.

In questo senso, la

negligenza rispettivamente l'ignoranza

della procedura in materia, non mettono ciò nonostante il ricorrente al

riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del diritto alla riduzione del

premio di cassa malati.

Alla luce di quanto

precede, l'assicurato non può dunque

prevalersi né dell'ignoranza

della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di una confusione, come l'ha definita, che si sarebbe creata a causa

della chiusura natalizia degli sportelli comunali.

Le giustificazioni che

egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute

valide.

7.

Stanti

così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale

in cui versa l'assicurato, non

è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa

malati per l'anno 2009. Il

giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può

scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello del

ricorrente.

Né la mancata tempestiva

trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal

per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008), né tanto meno la circostanza che l'assicurato non sapesse che poteva fare

personalmente tempestiva richiesta all'Ufficio assicurazione malattia per ottenere l'apposito formulario per rinnovare la

richiesta di riduzione del premio di Cassa malati anche se non ha ricevuto

automaticamente il formulario dall'amministrazione, possono giustificare il ritardo con cui è stato

spedito all'UAM l'apposito formulario.

Questi elementi non

sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere

quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva

(art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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