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Decisione

36.2009.132

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha validamente

18 marzo 2010Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I. Questo

Tribunale ha acquisito della documentazione raccolta nell'ambito di un'altra

procedura concernente l'affiliazione

d'ufficio alla cassa malati

svizzera di frontalieri che non hanno optato per il sistema sanitario italiano

entro il termine del 30 settembre 2008 fissato con la procedura di sanatoria

avviata dall'UAM con scritto

del 12 giugno 2008, inviato sia ai frontalieri sia ai datori di lavoro nel

Cantone Ticino (docc. XI-XIV).

Questi atti sono stati

messi a disposizione sia dell'UAM

(doc. XVI) sia dell'insorgente,

con l'avvertimento a quest'ultimo, il 24 agosto 2009 (doc. XVIII), che

l'istruttoria era conclusa.

Il rappresentante dell'insorgente ha visionato questi atti il 26 agosto

2009 (doc. XVIII), ma non ha formulato osservazioni.

L. Pronunciandosi

il 24 agosto 2009 (doc. XIX) sulla replica del 16 luglio 2009 dell'assicurato, l'amministrazione cantonale si è riconfermata nella risposta di causa,

sottolineando che un invio raccomandato costituisce la prova in assoluto della

notifica di una decisione amministrativa, indipendentemente dallo Stato in cui

detta decisione è stata inviata. Pertanto, il non ritiro di un invio

raccomandato, con relativo ritorno dell'atto originale al mittente, deve essere considerato come avvenuta

intimazione.

Il ricorrente non si è espresso in proposito

(doc. XX).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del

21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Infatti, con sentenze

del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.18) e del 1° dicembre 2009 (inc. 36.2009.16)

questo Tribunale, nella sua composizione plenaria, ha emanato decisioni di

principio concernenti fattispecie analoghe alla presente ed ha respinto il

ricorso con argomentazioni che saranno riprese in questa sede.

Considerandi

2.

Occorre

innanzitutto verificare se questo Tribunale possa entrare nel merito del ricorso

pronunciandosi sull'invio del

modulo TI 1.

Infatti, l'autorità amministrativa ha proposto l'irricevibilità del ricorso siccome intempestivo,

dato che ha validamente inviato la decisione su reclamo all'assicurato, in Italia, il 27 aprile 2009.

Ritenuto che il non ritiro

di un invio raccomandato, e quindi il relativo ritorno al mittente, comporta

che l'atto originale deve essere

considerato come correttamente intimato allo scadere dei sette giorni di giacenza,

indubbiamente il ricorso dell'assicurato,

formulato (soltanto) il 26 giugno 2009, è tardivo, essendo stato inoltrato ben

oltre il termine legale di 30 giorni dall'intimazione dell'atto

impugnato.

L'insorgente ha invece in proposito rilevato

di non avere mai ricevuto la raccomandata dell'UAM al suo domicilio, come peraltro comprovato dall'autorità cantonale medesima con la

produzione della busta d'intimazione

della decisione su reclamo del 27 aprile 2009, ritornata al mittente (doc. 6). Inoltre,

da un accertamento eseguito presso l'Ufficio postale di __________, il ricorrente ha saputo che la

raccomandata svizzera è stata in giacenza in Italia per trenta giorni e che,

alla scadenza di questo termine, quindi il 6 giugno 2009, è stata ritornata al

mittente ticinese.

Tuttavia, visto che

non ha nemmeno ricevuto l'avviso

di ritiro della raccomandata da parte delle Poste Italiane (doc. Q), l'assicurato sostiene di avere preso

conoscenza di tale decisione solo il 28 maggio 2009, quando la sua datrice di

lavoro ne ha ottenuto dall'UAM

- dopo averne fatto esplicita richiesta (docc. C e Q) – una copia per fax (doc.

B).

In questo senso, il

termine ricorsuale di trenta giorni deve decorrere da tale momento e non dalla

notifica del 27 aprile 2009, poiché le regole sulla giacenza di sette giorni di

un invio raccomandato non ritirato sono specifiche alla Svizzera e non si

applicano dunque per gli invii all'estero.

Ora, dall'esame della busta d'intimazione della decisione su reclamo risulta che l'invio raccomandato del 27 aprile 2009 è giunto

all'Ufficio postale di __________

il 6 maggio 2009 (cfr. timbro postale sul retro della busta). Inoltre, sul

fronte v'è un'iscrizione a mano del seguente tenore:

"Al mittente x compiuta giacenza" e l'indirizzo del ricorrente nella finestra della busta è stato cancellato.

Infine, c'è un timbro di ricezione

da parte dell'Ufficio assicurazione

malattia al 22 giugno 2009 (doc. 6).

Ciò stante,

sembrerebbe, effettivamente, che il tempo di giacenza della raccomandata in

Italia sia di 30 giorni, allo scadere del quale l'invio raccomandato viene rispedito al mittente. In concreto, dunque,

l'invio del 27 aprile 2009 è

giunto all'Ufficio postale del

domicilio del ricorrente il 6 maggio 2009 ed ivi è rimasto fino al 6 giugno

2009, quando è stato rispedito al mittente svizzero, il quale l'ha ricevuto di ritorno il 22 giugno 2009.

D'avviso di questo Tribunale, la questione della verifica della

tempestività del ricorso può comunque rimanere qui irrisolta.

Infatti, anche volendo

considerare come tempestivo il ricorso del 26 giugno 2009 – facendo coincidere

l'inizio della decorrenza del

termine di ricorso con l'effettiva

presa di conoscenza del contenuto della decisione su reclamo avvenuta il 28 maggio

2009.

- ed entrando quindi nel merito pronunciandosi sulla mancata ricezione, da

parte dell'Ufficio

assicurazione malattia, del formulario TI 1 relativo all'esercizio del diritto d'opzione per il sistema sanitario italiano

spedito il 14 luglio 2008 dalla datrice di lavoro dell'assicurato, l'esito

del ricorso non muterebbe.

Il TCA può dunque entrare nel merito del ricorso.

nel merito

3.

Va

preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 95a

cpv. 1 LAMal, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento

n. 1408/71 ed in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 dal regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della LAMal, sono applicabili

anche: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio

2008.

relativi all'estensione dell'Accordo

ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II ed i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (lett. a), e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2

dell'allegato K ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (lett. b).

L'art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che

laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell'espressione «Stati membri

della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati ai quali è

applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l'art. 3

LAMal,

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi

o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2.

Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3.

Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi

hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all'estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non

domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:

"d. le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II,

menzionati nell'articolo 95a lettera a

della legge;

e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e

sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno

2001.

di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di

libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato

K, menzionati nell'articolo 95a lettera

b della legge;".

L'art. 3 cpv. 2 e 3

LAMal dà facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di

assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del

diritto internazionale.

Facendo uso della

delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha così emanato

l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°

giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 OAMal, non sono

soggetti all'obbligo di assicurazione,

fra le altre categorie, anche:

"c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di

sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della

loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del

relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla

normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione

estera contro la disoccupazione;

e. le persone che non hanno diritto a una rendita

svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità

europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo

AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".

4.

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 146 seg. consid. 3, DTF 128 V 315 con riferimenti).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268

).

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71.

Infatti, le decisioni

sono state emanate nel 2009 e concernono l'affiliazione all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V

48.

consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

pure applicabili ratione personae.

L'assicurato è di nazionalità italiana e

pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratore autonomo o subordinato, è stato soggetto alla legislazione italiana

e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione

con l'art. 1 lett. a del regolamento

n. 1408/71).

Con sentenza del 20

febbraio 2004 (H 197/03) concernente una cittadina germanica che beneficiava in

Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde

nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt Rentenleistungen

für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die Koordinierungsverordnungen

sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie gelten für die Beschwerdeführerin

ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie Arbeitnehmerin war, für welche die

Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten, und

Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr.

1408/71). (…).".

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:

DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

5.

L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare

la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni

di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto

alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul

territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in

virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132

V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.

5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in

RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente

regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti

salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in

base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con

riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività

subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di

tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa

o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio

nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma

nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le

legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la

legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate

alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli

articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui

territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola

legislazione.".

L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del regolamento n. 1408/71).

I cittadini dell'UE che lavorano solo in Svizzera sono

soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno di

essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

dell'UE che lavorano solo in

uno degli Stati dell'UE non

sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a

meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 concerne

delle norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi,

che esercitano un'attività subordinata.

In generale, i

cittadini svizzeri o dell'UE

che esercitano un'attività

salariata in due o più Stati dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non

lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della

sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento

n. 1408/71).

Se lavora per più

datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo

Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne

gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione

svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n. 1408/71), a meno che non

abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola, i cittadini

svizzeri o dell'UE che

esercitano l'attività indipendente

in due o più Stati dell'UE o in

Svizzera e nell'UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo

Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività indipendente

in Svizzera e un'attività

salariata in uno Stato dell'UE,

sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).

I cittadini svizzeri o

dell'UE che esercitano simultaneamente

un'attività salariata in

Svizzera e un'attività

indipendente in uno Stato dell'UE

sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno Stato dell'Unione Europea.

A questo proposito, l'art. 14quater del regolamento n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività

subordinata ed un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

" La persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione

dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,

alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo

14.

punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o

più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata

conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa

eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.".

A norma dell'art. 17 del regolamento n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.".

In merito alle norme

citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente

l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per

determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte

analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).

Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le

persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera,

i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati

membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.

Una

clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli

assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento

di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo

sussidiario il principio del Paese di residenza.".

La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 regolamento n. 1408/71) non si applica ai lavoratori

che non sono cittadini dell'UE, dell'AELS o

della Svizzera.

In effetti, nei casi

non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita

sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se invece non esiste alcuna

Convenzione, l'assoggettamento

è determinato secondo il diritto svizzero.

A questo proposito, in

merito ai frontalieri l'art. 3

OAMal recita:

" 1 A loro domanda

vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività

lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo

1.

capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero

un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

2.

Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni.".

6.

Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il

diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo

di residenza e l'assicurazione dello Stato in cui lavorano.

L'art. 89 del

regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI del

regolamento n. 1408/71 diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione

obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità

di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46):

" o) nell'allegato VI [http://www.admin.ch/ch/i/rs/i8/0.831.109.268.1.it.pdf] è aggiunto il testo seguente:

(…)

3.

Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione

malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in

Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche

svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato

competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo,

Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii) o

di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato

dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non

risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno

Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi

di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi successivi

all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la

richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace dall'inizio

dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti

nello stesso stato.".

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell'UE

possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente

optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di

residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

Al riguardo GUYLAINE

RIONDEL BESSON, "Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le

cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise

en oeuvre et conséquences pour les assurés", in: Cahier genevois et

romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 seg., ricorda che:

" De la combinaison des dispositions précitées, il

ressort, qu'en principe, les travailleurs exerçant une activité professionnelle

en Suisse, les titulaires d'une pension ou d'une rente suisse ainsi que les

membres de leur famille sont obligatoirement assurés auprès du régime suisse de

l'assurance maladie.

Cette

obligation connaît cependant des exceptions. Conformément à la lettre b) du

chapitre 3 sous «Suisse» de l'annexe VI du

règlement 1408/71, ces personnes peuvent faire usage d'un droit d'option: sur

demande de leur part, elles peuvent être exemptées de l'assurance maladie

obligatoire en Suisse si elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture

maladie équivalente en France. Cette demande vaut pur l'assuré mais également

pour les membres de sa famille non actifs et donc non obligatoirement assurés

auprès d'une régime français.

En

fonction de ce droit d'option, l'assuré peut être couvert soit en Suisse soit

en France. Il a le choix entre le régime fédéral d'assurance maladie (LAMal),

le régime de base de la sécurité sociale (CMU), l'assurance maladie privée en

France (cette dernière possibilité sera toutefois fermée le 1er juin

2014).

Il

est important de rappeler, qu'au regard du droit communautaire, les personnes

qui résident en France et qui travaillent en Suisse ainsi que celles qui

bénéficient d'une rente du régime suisse doivent en principe s'assurer en

Suisse (la règle). Pour cette raison, si elles ne le souhaitent pas, elles doivent

faire état de leur droit d'option dans un délai de trois mois qui commence à

courir à partir de l'obligation d'assurance (l'exception). Passé ce délai,

elles devront obligatoirement entrer dans le régime suisse d'assurance maladie.

Ce

délai de trois mois doit s'exercer à partir du jour où les personnes sont

soumises au régime obligatoire d'assurance maladie suisse (1er jour

de travail pour les frontaliers, 1er jour de versement de la rente

pour les frontaliers rentiers, 1er jour d'installation en France

pour le résidents en Suisse, au bénéfice d'une rente suisse qui viennent s'installer

et vivre en France).".

Questa regola è

comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in

Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera sia in uno degli Stati UE che prevedono questa

opzione, questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di

residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30. La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per i familiari residenti in quello stesso

Stato.

La Svizzera ha

recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell'art. 2 cpv. 6 OAMal, infatti, a domanda,

sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone ed al relativo allegato II e dimostrino di

essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante

un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

7.

Va

ancora rammentato che per l'art. 6 cpv. 1 LAMal, i Cantoni provvedono all'osservanza

dell'obbligo d'assicurazione.

A norma dell'art. 6

cpv. 2 LAMal, l'autorità designata dal Cantone affilia ad un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente.

L'art. 6a cpv. 1 LAMal

prevede che i Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione le persone che

risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata

in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della

Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi

poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la

disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono

una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per l'art. 6a cpv. 2

LAMal, l'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i

familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia.

Giusta l'art. 6a cpv.

3.

LAMal, l'autorità designata dal Cantone assegna ad un assicuratore le persone

che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide

inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo

l'articolo 18 capoverso 2bis e 2ter (relativo all'istituzione comune LAMal).

L'art. 6a cpv. 4 LAMal

prevede che gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i

dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Per l'art. 10 cpv. 1

OAMal, i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti

dall'estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

A norma dell'art. 10 cpv.

1bis OAMal, le informazioni sull'obbligo d'assicurazione destinate ai detentori

di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o di un

permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L'art. 10 cpv. 2 OAMal

prevede che l'autorità cantonale competente decide delle domande di cui

all'articolo 2 capoversi 3-5 e all'articolo 6 capoverso 3.

Gli assicuratori

sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell'assicurazione

contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d'informare circa

l'obbligo d'assicurazione delle persone di cui all'articolo 6a capoverso 1

lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per il cpv. 4 delle Disposizioni

finali della modificazione del 22 maggio 2002 dell'OAMal i Cantoni, in

collaborazione con l'UFAS e con i datori di lavoro competenti, informano i

frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle Comunità europea in merito

all'obbligo d'assicurazione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo

sulla libera circolazione delle persone. Queste informazioni valgono parimenti

per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea.

8.

Nel

caso di specie l'insorgente,

cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliato in Italia ed

esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è, di principio,

assicurato in Svizzera contro le malattie (art. 13 par. 2 punto a del

regolamento n. 1408/71: principio della lex loci laboris e cifra 3 lett.

a punto i dell'Allegato II dell'ALC rispettivamente dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71).

Tuttavia, in

conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato II all'ALC

e dell'Allegato VI al

regolamento n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b,

quale cittadina di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei

Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa

in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero il ricorrente ha il

diritto di optare per il sistema sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere

presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.

Unica eccezione

prevista dai due citati Allegati è la presenza di "casi giustificati".

9.

In

concreto, l'assicurato esercita

un'attività lucrativa in Svizzera

dal 1985 ed è al beneficio di un permesso di lavoro G CE/AELS.

In generale, per i

frontalieri già attivi in Svizzera antecedentemente l'entrata in vigore dell'ALC, il termine di 3 mesi per fare valere il diritto di opzione decorreva

dal 1° giugno 2002.

Per quanto attiene al ricorrente, questo termine è quindi scaduto

infruttuoso.

Infatti, dall'entrata in vigore degli Accordi e del

relativo regolamento n. 1408/71, l'assicurato non ha validamente esercitato il diritto d'opzione a favore del sistema assicurativo

nazionale italiano. Di principio, quindi, il ricorrente ed i membri della sua famiglia

che non esercitano un'attività

lucrativa sono automaticamente assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera.

Eppure, come il

ricorrente, molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente

nel Cantone Ticino non hanno (mai) optato espressamente per il loro assicuratore

sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.

Il 12 febbraio 2008 l'UAM ha quindi segnalato all'Ufficio federale della sanità pubblica

questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi

i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale

che lo stesso Ufficio assicurazione malattia, al momento in cui hanno ottenuto

il permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava

il principio dell'assoggettamento

al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 l'Ufficio federale

della sanità pubblica ha riconosciuto che la procedura adottata dall'ALC è difficile da concretizzare. Inoltre,

i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero,

dato che non hanno l'abitudine

di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati

automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione

cantonale le necessarie informazioni.

L'amministrazione federale ha sottolineato

l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura

assicurativa in caso di malattia, in Svizzera o in Italia, e per evitare gli

effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha

aderito alle richieste ticinesi, considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme

per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa

in pratica dell'affiliazione

stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.

L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva segnalata.

A questo proposito, il

24.

aprile 2008 l'amministrazione

federale ha affermato tra l'altro

che:

" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d'un

délai extraordinaire pour l'exercice du droit d'option dans des cas justifiés

correspond à la solution prévue par l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation

des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d'espèce, la

prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui

étaient assurées en Italie n'ont vraisemblablement pas compris l'importance de

remplir correctement le formulaire relatif au droit d'option. Conformément à la

disposition susmentionnée, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement

à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc

(et non ex nunc, comme vous l'indiquez dans votre lettre du 2 avril

2008).".

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha quindi allestito una lettera

personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, che sono stati sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rispettivamente l'8

maggio 2008 l'UFSP, hanno dato

il loro benestare per questa procedura in sanatoria.

Questi scambi epistolari

sono stati innanzitutto concretizzati il 3 giugno 2008, quando il Consiglio di

Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo che siccome un

gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre mesi dall'ottenimento del permesso G, esercitato il

diritto d'opzione per il

proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la copertura in virtù del

sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento obbligatorio

al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere un periodo

supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per l'eventuale

esercizio del diritto d'opzione.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per

esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato

alla ricorrente – e ad altri 12'630 lavoratori frontalieri toccati da questa procedura in sanatoria

– una lettera di spiegazioni riguardante l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le

malattie in virtù degli Accordi bilaterali.

Questo scritto

avvisava poi ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008

(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente

compilare l'allegato modulo TI

1.

e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già

indirizzata.

La lettera specificava

inoltre, in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà

obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non

esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più

possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

10.

Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un'interpellanza (n. 09.3596), chiedendo al Consiglio federale di prendere

posizione sull'obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi

parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di

principio, sono già assicurati (doc. XV).

L'Esecutivo, dopo

avere esposto brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato

che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere

l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra

protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi

per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior

parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le

esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri

residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono

attualmente in corso trattative per adeguare l'allegato II dell'ALC che

disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è quella di conservare

il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l'attuazione, la

Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In

quest'ambito l'Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare

una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente

incontro alle esigenze degli interessati.

Occorre qui comunque

evidenziare che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore

e non può anticipare eventuali cambiamenti, che del resto non sono neppure

ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr., in tal senso, DTF 133 V

201).

11.

Dalla documentazione agli atti emerge inoltre che l'insorgente non ha esercitato il

diritto d'opzione per il sistema sanitario del Paese di residenza neppure nell'ambito della procedura in sanatoria del

giugno-settembre 2008 attuata dall'Ufficio assicurazione malattia, ovvero entro il 30 settembre 2008.

La conseguenza è

stata, come anticipato nello scritto del 12 giugno 2008 inviato al ricorrente

ed a tutti i frontalieri che non avevano ancora optato per il loro sistema sanitario,

l'emanazione della decisione di affiliazione d'ufficio

dell'assicurata ad una cassa malati svizzera da parte dell'Ufficio

assicurazione malattia, in concreto emessa il 3 febbraio 2009 (doc. I).

L'assicurato sostiene però di avere

esercitato tempestivamente questo diritto, avendo compilato il 1° luglio 2008 e

spedito già il 14 luglio successivo il modulo TI 1 all'Ufficio assicurazione malattia tramite la sua datrice di lavoro,

insieme a tanti altri formulari relativi ad altri dipendenti della stessa

ditta, i quali hanno optato per rimanere affiliati al sistema assicurativo

italiano.

L'autorità competente, per contro, nega di

averlo ricevuto nell'estate

2008, mentre ne ha ricevuto un altro il 13 gennaio 2009, tuttavia compilato il

9.

gennaio precedente.

12.

Alla

luce di queste considerazioni, occorre dunque accertare se effettivamente il ricorrente

rispettivamente la sua datrice di lavoro abbiano spedito questo modulo nel luglio

2008.

all'allora Ufficio assicurazione malattia.

13.

Giova

preliminarmente infatti rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;

DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova (DTF 122 I 100 consid. 3b). L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Con sentenza del 18

settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:

"

(…) Celui-ci comprend en

particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela

peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature

du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2;

VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art.

274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation

de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de

preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999

n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.

478.

consid. 2b; DTA 1998 n°

48, p. 284). (…)."

In senso analogo, Borghi/Corti,

op. cit. pag. 90.

14.

Per

quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel

corso degli anni un'abbondante giurisprudenza.

Occorre anzitutto

rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di

una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC

1992.

pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il

tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa,

RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del

TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della

verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per

salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22

febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle

assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività

dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza

(ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili

casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle

assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.

1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata

(DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali,

ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione

di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio

della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa

seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando

il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la

notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una

critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,

cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag.

1091-1092).

A questo proposito va

rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado

di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti

ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

Nella sentenza del 14

dicembre 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato

che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della

mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva

data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,

occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione

con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente

spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare

da altri indizi o dall'assieme delle circostanze (DTF 101 Ia 8 consid. 1; STFA

B 109/05 del 27 gennaio 2006, consid. 2.4), quali la mancata protesta da parte

di una persona che riceve richiami (DTF 105 III 46 consid. 3; citata STFA B 109/05;

STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

15.

Nel

caso concreto, l'assicurato

rileva di avere inoltrato tempestivamente, ossia il 14 luglio 2008, il suo

modulo TI 1 all'Ufficio assicurazione

malattia per l'esercizio del diritto

d'opzione del sistema sanitario.

Più precisamente, la sua datrice di lavoro si è occupata di questo invio,

spedendo il formulario dell'insorgente

insieme ai formulari di altri suoi dipendenti, giunti, essi, all'UAM.

Per sua stessa

(implicita) ammissione, essa ha però spedito questo formulario per posta

semplice, quindi per posta A o B e non per raccomandata.

La questione del

preteso invio tempestivo all'UAM,

da parte del ricorrente, del modulo TI 1, va risolta alla luce della

consolidata giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86; fra le ultime: STCA del 21 luglio 2008, inc.

36.2008

+53+54; STCA del 5 agosto 2009, inc. 36.2009.106; STCA del 19 ottobre 2009, inc. 36.2009.141; STCA del 9 novembre 2009, inc. 36.2009.171; STCA del 23 novembre 2009, 36.2009.77; STCA del 23 novembre 2009, 36.2009.81; STCA del 25 novembre 2009, 36.2009.71; STCA del 30 novembre 2009, 36.2009.23, STCA del 2 dicembre 2009, 36.2009.26; STCA del 14 dicembre 2009, 36.2009.28).

Pertanto, chi inoltra

un'istanza od un ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando

l'atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l'avvenuto invio sia

mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, sia con la produzione

di corrispondenza con l'Ufficio

destinatario dell'invio

relativa all'oggetto dell'istanza stessa, che attesti quindi che l'amministrazione ha ricevuto una precedente

comunicazione da parte dell'assicurato.

In questo contesto, la

prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato medesimo ed in caso

di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio come

alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.

16.

Nella

fattispecie, per comprovare l'avvenuto

invio all'autorità cantonale,

il ricorrente ha affermato quanto segue (doc. I punto 3.2 pagg. 3 e 4):

" Nella fattispecie, un attento esame dell'insieme delle circostanze non può che condurre a ritenere come data la

prova dell'avvenuta trasmissione all'IAS, da parte della datrice di lavoro __________, del formulario doc.

F con il quale il ricorrente ha esercitato il proprio diritto d'opzione in favore dell'assicurazione malattia nel suo Paese d'origine.

La

presenza nell'incarto di una copia del formulario (doc.

F) e della lettera accompagnatoria doc. H, che presa come tale non basterebbe

a comprovarne l'invio, assurge a prova tenuto conto del

mittente della stessa, ovvero la ditta __________.

In

effetti, __________ è un'affermata impresa fondata nel lontano 1958,

leader mondiale nel proprio settore (), con rappresentanze in tutto il mondo

(cfr. www.__________.ch e www.__________.com) che ha addirittura ottenuto le severe

certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 (cfr. doc. M e N).

In

seno a __________ vigono quindi severe norme di qualità, che si riflettono non

solo nella produzione, ma pure nella gestione e, meglio, nell'amministrazione dell'azienda.

Considerato

quanto precede, vi è la certezza quasi matematica che quando in un dossier di __________

figurano copie di lettere e documenti inviati, questi sono stati effettivamente

spediti, come avvenuto per il formulario doc. F. Ciò a maggior ragione

se si considera l'importanza data dalla datrice di lavoro del

qui ricorrente alla questione dell'affiliazione all'assicurazione malattia. (…).".

Ora, senza intenzione

alcuna di mettere in dubbio la serietà – non solo professionale - della ditta

datrice di lavoro del ricorrente, occorre comunque rilevare che, dal profilo

giuridico, quanto evidenziato dall'assicurato non è tuttavia sufficiente a comprovare che egli –

o chi per esso - abbia effettivamente spedito il formulario TI 1 il 14 luglio

2008.

In effetti, dagli atti

a disposizione non vi sono né ricevute postali della spedizione per

raccomandata, né specifica corrispondenza con l'amministrazione che indichi che le parti già avevano avuto dei

contatti riguardo alla questione dell'affiliazione alla cassa malati svizzera e che quindi ciò lasci presumere

che l'assicurato era

intenzionato a spedire il modulo TI 1 con l'opzione per l'Italia.

Si può infatti unicamente

evocare che dalla documentazione agli atti risulta che il 16 febbraio 2009,

quindi successivamente alla ricezione della decisione formale di affiliazione

d'ufficio del 3 febbraio 2009,

la datrice di lavoro ha telefonato alla competente autorità cantonale, dicendo

che l'originale del modulo TI 1

concernente il ricorrente era archiviato in ditta, firmato dall'interessato il 1° luglio 2008 (doc. 2).

Un altro contatto è

avvenuto con l'Ufficio

assicurazione malattia il 24 febbraio 2009. Sul reclamo del 19 febbraio 2009

(doc. 3) un funzionario dell'UAM

ha scritto che "24.2.09 Ha tel. datore x info, spiegato che la

decisione verrà emessa nelle pross. settimane.".

Questi contatti non

sono tuttavia d'aiuto all'insorgente, essendo avvenuti dopo la

ricezione della decisione d'affiliazione

d'ufficio e quindi non provano

che vi fosse una reale intenzione da parte dell'interessato di dare seguito alla procedura di sanatoria spedendo

effettivamente questo formulario all'autorità competente.

Il fatto di possedere

la copia del formulario inviato non consente comunque ancora di dimostrare,

come noto, che tale documento sia stato effettivamente spedito e ricevuto dall'UAM.

Inoltre, un possibile

errore d'impostazione da parte

dell'assicurato, di consegna

della Posta od altro, non possono essere fatti ricadere sull'amministrazione.

Va ribadito che,

contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, spetta al mittente dell'invio, se per posta semplice come in

specie, comprovarne l'avvenuta

spedizione e non al destinatario di comprovare di non averlo ricevuto (doc. I

punto 1 pag. 3).

Occorre inoltre

evidenziare che il formulario TI 1 che il ricorrente sostiene di avere spedito

all'UAM il 14 luglio 2008,

datato 1° luglio 2008, non è quello che l'amministrazione ha spedito a tutti i frontalieri soggetti alla procedura

di sanatoria del giugno 2008. Si tratta, invece, come ha ben rilevato l'autorità cantonale, ed a non averne dubbio,

di un vecchio esemplare di formulario TI 1 in cui fanno difetto diverse indicazioni

e che l'interessato ha reperito

autonomamente altrove.

Comunque, ciò non

significa che l'esercizio del

diritto d'opzione mediante un

altro formulario rispetto a quello inviato d'ufficio dall'amministrazione

non sia valido, ma unicamente che questa circostanza fa nascere qualche dubbio

sull'effettivo invio, il 14

luglio 2008, del modulo TI 1.

Significativa, al

riguardo, è anche la circostanza che il 13 gennaio 2009

è giunto all'Ufficio assicurazione malattia un formulario TI 1, firmato il 9

gennaio 2009 e spedito per posta B in pari data con busta personalizzata della

datrice di lavoro del ricorrente. Questo modulo, più recente del precedente, corrisponde

integralmente a quello utilizzato dall'autorità cantonale nella procedura di

sanatoria, se non che in calce allo stesso non figura la scritta "Il

presente modulo è da ritornare obbligatoriamente entro 3 mesi al

seguente indirizzo" e nemmeno la piccola dicitura in verticale in

basso a destra "san 06/2008".

L'insorgente non ha

spiegato il motivo per cui ha (ri)inviato questo (secondo) modulo all'UAM. Determinante

è ritenere che se, come egli sostiene, aveva già optato per il sistema

sanitario italiano il 1° luglio 2008 rispettivamente il 14 luglio 2008, non v'era

più necessità alcuna di rioptare una seconda volta nel gennaio 2009, non essendovi

(apparentemente) stata un'interruzione lavorativa in Svizzera.

D'altronde, a quel

momento l'assicurato non aveva ancora ricevuto la decisione di affiliazione d'ufficio

del 3 febbraio 2009, quindi non poteva immaginare che il suo (primo) modulo TI

1.

non fosse giunto a buon fine, ovvero che fosse stato ricevuto dall'autorità

cantonale, già nell'estate 2008.

Alla luce di ciò,

appare sostenibile concludere che nel plico degli invii del 14 luglio 2008

effettuato dalla datrice di lavoro dell'insorgente non vi fosse anche il formulario

TI 1 di quest'ultimo e che quindi con l'invio di un altro (secondo) formulario

TI 1 ad inizio 2009 egli abbia in realtà voluto ovviare alla sua precedente dimenticanza.

In queste circostanze,

in mancanza di prove concrete attestanti l'invio del modulo TI 1 all'amministrazione nell'ambito della procedura in sanatoria - la

spedizione mediante posta semplice non permette, occorre ribadirlo, di

ammettere con la necessaria certezza l'avvenuto invio del formulario TI1 il 14 luglio 2008, vista l'assenza

della ricevuta postale della spedizione per raccomandata o di specifica

corrispondenza relativa alla documentazione in discussione -, non si può

desumere il rispetto dei termini per l'inoltro del modulo e quindi l'interessato deve sopportare le conseguenze delle sue omissioni.

Pertanto, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non

deve ritenere come validamente trasmessi all'autorità competente né il formulario TI 1 con l'opzione per l'Italia che il ricorrente ha compilato il 1° luglio 2008, né quello

del 9 gennaio 2009, tardivo.

Ne discende che l'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente non

è avvenuto entro il termine legale di tre mesi e che quindi tale situazione non

può esonerarlo dall'obbligo di essere affiliato alla

cassa malati svizzera fintanto che lavora in Svizzera.

Neppure le

dichiarazioni di volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano

espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerlo, poiché anch'esse

sono manifestamente tardive.

17.

Non

va inoltre dimenticato che la possibilità di optare per l'assicurazione del

proprio Paese di residenza è un'eccezione al principio generale

dell'affiliazione al luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa

dalla Svizzera in particolare ai Paesi confinanti, tra cui l'Italia, membro

fondatore dell'UE ed i cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei

principi generali che reggono il diritto comunitario.

Del resto la facoltà

di opzione, che non è prevista in senso contrario - ovvero per gli svizzeri che

si recano a lavorare in Italia o in un altro Paese confinante -, se esercitata

permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare dei premi notoriamente

elevati che invece i residenti su suolo elvetico, che sono di principio tenuti

ad affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi

senza alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre

all'insorgente una maggiore attenzione.

18.

L'insorgente solleva anche la tutela della

sua buona fede.

Egli afferma che tanto

la sua datrice di lavoro quanto egli stesso potevano fare affidamento sul fatto

che, qualora l'UAM non avesse

ricevuto il formulario firmato dal ricorrente, l'amministrazione avrebbe contattato __________ per segnalare la questione,

visto che l'autorità cantonale dispone(va)

di tutti i nominativi dei dipendenti frontalieri attivi presso la ditta e che

quindi, in applicazione del predetto principio, avrebbe potuto e dovuto avvertirla

che uno dei suoi collaboratori non aveva ancora optato.

Va rilevato che il principio generale della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così,

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II

387.

consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr.,

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto, il ricorrente non

evidenzia di aver ricevuto informazioni errate ma, anzi, di non averne

ricevute, nel senso che, a suo dire, l'UAM avrebbe dovuto avvertirlo rispettivamente

avvertire la sua datrice di lavoro che non tutti i suoi dipendenti frontalieri

avevano optato entro il termine del 30 settembre 2008.

Ora, a prescindere dal fatto che questa

incombenza non può manifestamente essere attribuita all'autorità cantonale come

erroneamente ritiene il ricorrente, visto che spetta ai frontalieri medesimi attivarsi

ed esercitare il loro diritto d'opzione verso uno o l'altro sistema

assicurativo nazionale, va ulteriormente evidenziato che comunque manca già di

primo acchito un presupposto per potere tutelare la sua buona fede, non avendo

infatti l'amministrazione fornito alcuna errata informazione agli interessati.

In questo senso, la lamentela esposta

va pertanto respinta.

19.

L'assicurato

ha sollevato infine l'esistenza

di un formalismo eccessivo quale componente del diniego di giustizia, vietato

dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed.

(doc. I punto 5 pag. 5).

Va qui rammentato che

gli art. 9 e 29 Cost. fed. prevedono che ognuno ha diritto d'essere trattato

senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi

dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative,

ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato

entro un termine ragionevole.

In DTF 127 I 131, il

TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende

Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale

Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse

gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des

materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das

Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I

166.

E. 3a S. 170 mit Hinweisen).“.

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177, che „Überspitzter

Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt

vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne

dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften

mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte

Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in

unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang

prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche

Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten.

Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch.

Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der

Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum

blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in

unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34

Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung:

BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“.

Il principio della

proporzionalità esige che le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a

raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si

scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3

Cost. fed., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441

consid. 3b).

Nella fattispecie

l'amministrazione, che avrebbe potuto affiliare d'ufficio l'interessato tre

mesi dopo l'inizio dell'obbligo assicurativo nel corso del 2002 con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali

e quindi dell'obbligo di

affiliazione all'assicurazione

malattia del luogo in cui l'assicurato

lavora, si è invece attivata su più fronti ed in modo eterogeneo, riuscendo ad

ottenere dalle autorità federali la possibilità di concedere una sanatoria a

tutti quei frontalieri che non hanno optato entro il termine di tre mesi previsto

dall'ALC e provvedendo così successivamente ad informare ampiamente tutti i

lavoratori frontalieri toccati da questa misura.

Inoltre, l'UAM ha

applicato un termine più volte prorogato (nel 2002 e nel 2003) e per di più concordato

con le autorità federali.

Chiedere

all'interessato di rispettare perlomeno l'ultimo termine assegnato (30 settembre

2008) non vìola di certo il principio della proporzionalità ed il divieto del

formalismo eccessivo, né tanto meno crea un diniego di giustizia.

Per contro, esonerare

il ricorrente dall'obbligo d'affiliazione alla cassa malati violerebbe

il principio di uguaglianza di trattamento nei confronti di altri lavoratori

frontalieri dipendenti attivi nel nostro Paese che, o perché non hanno mai optato

per il sistema italiano o perché l'hanno fatto ma tardivamente come nel caso in oggetto, sono stati

giustamente affiliati d'ufficio

all'assicurazione malattia

svizzera (per una casistica non esaustiva in questo senso, cfr. consid. 1 e 15).

20.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

Occorre qui ancora

rammentare al ricorrente che può chiedere all'UAM di beneficiare, se dati i

presupposti, del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio

dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal

e che è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di cambiare l'assicuratore presso cui è stato affiliato

dall'UAM.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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