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Decisione

36.2009.133

Petizione per prestazioni in virtù delle complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure. Prescrizione

5 ottobre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT

1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con petizione 30

giugno 2009 segnalando di essere stata assicurata contro le malattie presso la CV

1 dal 1979 al 2005, ed indicando di avere accumulato ritardi nei pagamenti

delle delle complementari e di avere chiesto a CV 1, nel 2000, "una

dilazione dei miei pagamenti", ciò che l'assicuratore non ha concesso.

Sempre

nel 2000 AT 1 ha subito un "intervento chirurgico d'urgenza

presso la Clinica __________" e, alla luce di ritardi nei pagamenti

delle coperture complementari, CV 1 ha rifiutato di rimborsare più di quanto

non fosse a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

AT

1 indica di non avere potuto, prima dell'intervento e vista l'urgenza, chiarire

la sua situazione e nessuno l'avrebbe informata "che potevo essere curata…in

camera comune".

Terminata

la formazione professionale che aveva causato la temporanea difficoltà

economica l'assicurata ha onorato la Clinica, i curanti ed ha soluto gli

arretrati, interessi e spese compresi, dovuti a CV 1.

La

signora AT 1 chiede al Tribunale cantonale delle assicurazioni la condanna di CV

1 al pagamento "dell'importo dovuto a tutt'oggi".

La

fattura 17 febbraio 2000 prodotta con il ricorso fa stato di un ricovero dal 13

al 18 gennaio 2000 con esposizione di un importo complessivo di CHF 4'973,85.

Di tale somma CV 1 ha riconosciuto (doc. A7) CHF 2'319,95 "corrispondente

alla parte per la camera comune" somma versata all'assicurata il 22

maggio 2000.

B. A

seguito di una richiesta del giudice delegato la signora AT 1 ha precisato che

all'importo preteso, pari a CHF 2'653,90 (ossia CHF 4'973,85 ./. 2'319,95),

"si potrebbe aggiungere la differenza delle complementari delle

prestazioni dei medici" ed ancora "eventualmente gli interessi

maturati in questo periodo".

C. Con

risposta 24 agosto 2009 CV 1 precisa di avere, a seguito del ricovero 13 gennaio

2000 della signora AT 1, "emesso una garanzia…(che)…precisava

<unicamente assicurazione camera comune>". CV 1 ricorda quindi

il rimborso parziale dell'importo preteso e lettera 9 marzo 2005 con cui

l'assicurata chiedeva il rimborso del saldo. Scritto cui CV 1 ha risposto il 12

aprile 2005 negando la pretesa.

Solamente

il 30 giugno 2009 AT 1 si è rivolta al Tribunale. Per CV 1 le pretese dell'assicurata

sono quindi prescritte. L'assicuratore osserva infatti che, in concreto, è

applicabile la LCA il cui art. 46 prevede - fatto salvo un termine

convenzionale più lungo (art. 98) - un termine biennale di prescrizione. Tale disposizione

è ripresa nella CGA che reggono il contratto. La prescrizione sarebbe

intervenuta in assenza di atti interruttivi (art. 135 CO).

D. Ad

AT 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere

l'assunzione di specifiche prove. Con lettera 4 settembre 2009 l'assicurata

indica di non essere stata messa al corrente della sospensione delle

prestazioni ed osserva come la sospensione fosse momentanea. AT 1 rammenta poi

di avere più volte chiesto il rimborso senza successo.

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.

Secondo

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le

malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e

l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La

LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in

particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta

l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese

d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle

assicurazioni complementari all’assicu-razione sociale malattie, i Cantoni

prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta

d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

In

ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative

alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate

da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal

TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti

al TCA (Lptca).

In

concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto relativo al

rimborso di spese d'ospedalizzazione in reparto privato o semi privato retto

dalla LCA e praticato da un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai

sensi della LAMal. E' quindi data la competenza in materia a questo Tribunale.

nel

merito

3.

Prima

di esaminare, semmai, la fondatezza delle pretese di AT 1 il Tribunale deve

analizzare se, come ritiene CV 1, le stesse non siano cadute in prescrizione.

4.

Le

condizioni generali d'assicurazione (CGA) prodotte da CV 1 (doc. 9) regolano il

tema della prescrizione rinviando implicitamente al contenuto dell'art. 46 LCA.

In sostanza è prevista la prescrizione trascorsi due anni dal fatto che fa

nascere l'obbligo di prestazione. Dal canto suo l'art. 46 LCA prevede:

"

(…)

1I crediti derivanti dal contratto di assicurazione

si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione.

L’articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è riservato.

2.

Sono nulli i patti che assoggettano il credito

verso l’assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane

ferma la disposizione dell’articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente

legge."

Questa

norma è imperativa. Carré, in Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna

2000, pag. 319, ricorda:

"

Force obligatoire

Les prescriptions de cet art. ne peuvent pas être modifiées conventionellement

au détriment du preneur ou de l'ayant droit, selon l'art. 98 LCA. Elle est

impérative pour toutes les branches d'assurances, sous réserve de celle de

l'assurance-transport: cf. plus bas (Tciv. BS RBA V n° 209/219). Elle n'est

cependant pas d'ordre public, ni d'ailleurs contraire aux moeurs, si le droit

étranger, applicable au contrat, y déroge (CJ GE RBA X n° 50; Tciv. BS RBA V n°

209/219 all.).

Ainsi, les parties peuvent valablement convenir d'un délai de prescription,

ou de déchéance, plus long que le délai légal (ATF 74 II 97 all., JdT 1948 I

592, RBA X n° 49; ATF 60 II 445 all., JdT 1935 I 208, rés. SJ 1935 p. 349, RBA

VII n° 182).

La jurisprudence a écarté la théorie selon laquelle l'art. 46 LCA aurait

été rangé par inadvertance dans les dispositions relativement impératives de la

loi, et non dans celles, qui sont absolument impératives au sens de l'art. 97 LCA (ATF 48 II 284, JdT 1923 I 162,

RBA V n° 213; CCC FR RBA XIII n° 56).

Un autre délai, plus court, de prescription, ou de péremption (cf.

ci-après), peut en effet être stipulé en matière d'assurance-transport

(…)."

5.

La prescrizione liberatoria (Verjährung) è sostanzialmente l'estinzione

dell'obbligo causata dall'inazione delle parti durante un certo lasso di tempo.

Il diritto in sé sussiste, secondo la dottrina (P. Engel Traité des

obligations en droit Suisse, 2. ed. Staempfli, Berna 1997 pag.

796), ma lo stesso non può più essere fatto valere nell'ottica dell'interesse

pubblico, siccome la sicurezza del diritto e la pace sociale esigono che si

possa invocare una pretesa durante un determinato lasso di tempo. L'interesse

pubblico che soggiace alla prescrizione non è però assoluto, in effetti la

prescrizione liberatoria non spegne in maniera assoluta il diritto del

creditore. Se il debitore non la invoca il giudice non può farlo al suo posto.

In

sostanza dunque il trascorrere del tempo, che rende incerto il diritto, fa sì

che la pretesa creditoria non sia più esigibile se invocata la prescrizione da

parte del debitore.

Solamente

una pretesa esigibile può essere prescrittibile ed affinché la prescrizione

possa essere validamente fatta valere è necessario che il termine fissato dalla

legge sia spirato.

La

legge (art. 135 e 138 CO) prevede l'interruzione del termine di prescrizione

tramite il compimento di determinati atti. Gli stessi possono emanare dal

debitore, tra questi vi è il riconoscimento del debito, ciò che può avvenire

sia esplicitamente che per atti concludenti, direttamente da parte del debitore

o da parte di terzi con il consenso del debitore stesso. D'altro lato è possibile

al creditore stesso procedere, per interrompere il termine di prescrizione,

mediante atti esecutivi, con un'azione inoltrata al Tribunale o negli altri

modi espressamente regolati dall'art. 135 cifra 2 CO.

6.

In

concreto ciò che ha fatto nascere l'obbligazione di CV 1 - obbligo comunque contestato

dall'assicuratore - è il ricovero presso la Clinica __________ tra il 13 ed il

18.

gennaio 2000.

Va

qui ritenuto che il 18 gennaio 2000 ha cominciato a decorrere il termine della

prescrizione. Nulla cambierebbe comunque se si volesse ritenere il termine

della fatturazione delle prestazioni a CV 1 (17.02.2000) da parte della clinica

rispettivamente il momento del conteggio di CV 1 (maggio 2000).

Agli

atti, a parte una lettera 9 marzo 2005 di AT 1 con la richiesta di "rivedere

il mio incarto e di versare la somma a me dovuta…", non vi sono atti

esecutivi o giudiziari tali da interrompere la prescrizione. Lo scritto 9 marzo

2005.

non adempie i presupposti di legge per validamente interrompere la

prescrizione comunque già subentrata a quel momento.

Non

si dimentichi infatti la breve durata di 2 anni delle prescrizione voluta con

l'art. 46 LCA. Non solo. Successivamente alla lettera 9 marzo 2005 (ed alla

risposta 12 aprile 2005 di CV 1) gli atti non contemplano nessun atto sino alla

petizione 30 giugno 2009. Anche in questo caso sono trascorsi oltre 4 anni. Complessivamente

dal ricovero e dall'intervento chirurgico subito sino al primo atto

interruttivo della prescrizione sono trascorsi oltre 9 anni. Questo giudice

deve constatare quindi come la prescrizione sia subentrata e la pretesa di AT 1

non possa più essere fatta valere siccome prescritta.

La

petizione va pertanto respinta senza carico di tasse di giustizia e spese e

senza riconoscimento di ripetibili.

Secondo l'art. 49

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità

di sorveglianza (FINMA dal 1° gennaio 2009) una copia di tutte le sentenze

concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente

sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice. Il valore di

causa in discussione è di CHF 2'653,90 ciò che ha influenza sulle possibilità di

ricorso così come esposto al punto 3 del dispositivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

del petizione 30 giugno 2009 di AT 1, __________,

è

respinta.

2. Non

si prelevano tasse di giustizia e spese e non si allocano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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