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Decisione

36.2009.135

Danno psichico alla salute. Inabilità lavorativa. Copertura LCA. Perizia. Medico fiduciario. Valutazione degli atti medici

5 luglio 2010Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I vissuti depressivi sono tenuti in secondo piano

rispetto a quelli ansiosi, poiché questi sono probabilmente, nella fase

attuale, più tormentosi, più presenti e immediati. Tuttavia, i sensi di

insufficienza, di impotenza e di pessimismo sono percettibili ed anche ammessi,

cosicché dobbiamo riconoscere la compartecipazione di elementi ansiosi e di

elementi depressivi e formulare la diagnosi di Sindrome mista

ansioso-depressiva, nella quale vi sono anche segnali di attacco di panico

(incompleto) e di agorafobia.

Le parasonnie (paralisi nel sonno) con le

caratteristiche allucinazioni acustiche e, in un secondo tempo, anche visive,

ancorché benigne, fanno pensare ad una certa disposizione della peritanda a

vissuti allucinatori, non di ordine psicotico (non ho rilevato alcun indizio in

tal senso) ma piuttosto di ordine "dissociativo" (nel senso di un

"disturbo dissociativo" affine a amnesie, fughe dissociative ecc.).

Si tratta di disturbi più frequenti in persone traumatizzate nell'infanzia e

provenienti da culture come quella di origine della peritanda - così almeno

risulta dalla mia esperienza.

L'evoluzione, per quanto sinora si è potuto

constatare, non appare favorevole, come d'altronde il Dr. __________ già aveva

ipotizzato nella sua relazione del 10.04.2009. Misure terapeutiche intense, di

ordine psicoterapeutico e di ordine farmacologico, sarebbero indispensabili,

poiché, allo stato attuale delle cose, nulla ancora è irreversibilmente

compromesso e l'età e la condizione famigliare della peritanda imporrebbero di

impegnarsi a fondo per bloccare l'evoluzione infausta. (…)” (doc. XXIV pag.

10-11)

In

risposta ai quesiti posti il dott. __________ ha quindi posto la diagnosi di

sindrome mista ansioso depressiva (ICD – 10 F41.2) medio grave, cui si

aggiungono elementi della sindrome da attacchi di panico con agorafobia e

parasonnia (F51.8). Per il perito la patologia riscontrata giustifica “attualmente

un’inabilità lavorativa completa … e ciò a tempo indeterminato … vi è … il rischio

di una cronicizzazione, alla quale bisogna opporsi con adeguate e tempestive

misure terapeutiche … non … (ancora) …poste in atto”. Per il perito

l’inabilità lavorativa è completa, vale cioè sia riferita alla precedente

attività di operaia svolta presso __________ che per ogni attività lavorativa.

2.7. Come evocato nelle considerazioni di fatto l’assicuratore ha chiesto

al proprio medico psichiatra fiduciario dott. __________ una presa di posizione

sul referto peritale. Lo specialista ha formulato aspra critica al collega.

Egli osserva anzitutto, quo allo status, come non venga descritto alcun segno

deponente per una sintomatologia ansioso-depressiva grave, in particolare non

si sarebbe in presenza di una spinta vitale ridotta (rallentamento

psicomotorio, apatia, abulia, evocazione di idee o progetti autolesivi,

difficoltà dell’attenzione, della concentrazione) o segni di disturbo della

personalità rispettivamente altre comorbidità psichiche di rilevanza clinica

(doc. XXIX pag. 2 in fine). Quo alle lamentele soggettive il dott. __________

osserva come “la descrizione dei sintomi è vaga e confusa. Emerge

essenzialmente un disagio legato al sovraccarico per il suo ruolo di madre e a

generici problemi socio-esistenziali”. Il professionista esamina il lungo e

ponderato lavoro del dott. __________ passando in rassegna gli argomenti

trattati e contesta il rilievo del divorzio dei genitori della peritanda

avvenuto quando la stessa era ormai donna (24 anni), ciò pur avendo il perito

evidenziato, nelle sue lunghe considerazioni, gli aspetti relativi alle

difficoltà della coppia, all’assenza di comunicazione, al ruolo di madre e moglie

ragazzina della madre e di quello di genitore irresponsabile del padre. Per il

dott. __________ AT 1 soffrirebbe solo di difficoltà psicosociali che non “hanno

origini remote” ma legate ad eventi stressanti quali il fatto di diventare

genitore. Lo psichiatra incaricato dall’assicuratore contesta quindi la

diagnosi posta dal collega ribadendo come “i

disturbi psichici della sig.ra AT 1 siano stati scatenati da un elemento

stressante chiaramente identificabile legato non alla gravidanza di per sé, ma

piuttosto ad un cambiamento specifico di una fase di sviluppo, come quella di

divenire genitore, in associazione ad altri elementi citati nel mio rapporto

peritale, come la necessità di accudire il padre (problema che nel frattempo si

è risolto), il soggettivo sovraccarico e la mancanza di aiuto nella cura dei

figli (a quanto pare promesso e poi procrastinato) da parte dei suoceri e della

cognata”. Il dott. __________ nega che le condizioni psicosociali

descritte costituiscano degli elementi stressanti straordinari o

particolarmente traumatici. Non sarebbero inoltre ravvisabili nei processi di

migrazione dei fallimenti a livello di integrazione o difficoltà di adattamento

maggiori. Lo psichiatra incaricato dall’assicuratore ritiene in conclusione che

la diagnosi formulata in precedenza di sindrome da disadattamento sia maggiormente

corretta e la capacità lavorativa dell’assicurata sia data a fronte di un

esigibile sforzo di volontà da parte di AT 1 pur se confrontata con il sovraccarico

psicologico per i cambiamenti dovuti alla maternità. Per il dott. __________ il

disturbo dell’adattamento di tipo “ansioso-depressivo … può limitare per un

periodo circoscritto la resistenza per quanto riguarda il compimento e il tempo

dedicato al lavoro. Secondo l’esperienza clinica e secondo le indicazioni contenute

nel Manuale diagnostico ICD 10 una sindrome da disadattamento supera raramente

i 6 mesi”. Citando dottrina medica lo psichiatra richiama i cosiddetti

vantaggi secondari nel disturbo d’adattamento, ossia la liberazione del

soggetto normale dalle proprie responsabilità e le ricompense date

dall’attenzione e dall’empatia del terapeuta che “possono diventare

ricompense in sé, rafforzando perciò i sintomi”. Per l’estensore la

diagnosi di un disturbo psichiatrico non “giustifica … una diminuzione della

capacità lavorativa …il disturbo psichico deve essere quantificato e si tratta

poi di valutare le conseguenze sociali come pure le prospettive evolutive a

lungo termine dell’esigibilità. In caso di disturbo psichico la sintomatologia

psichiatrica deve essere tanto più marcata quanto i fattori psicosociali e

socioculturali sono importanti … (ed occorre allora) … rendere plausibile e

descrivere esattamente in che modo i disturbi psichici si ripercuotono sulla

capacità e sul funzionamento lavorativo in rapporto ad una determinata

attività”. Sempre d’avviso del dott. __________ la perizia non

evidenzierebbe i limiti funzionali e le conseguenze sulla capacità di

rendimento. Il medico analizza poi ulteriori aspetti (ossia l’assenza di

indicazioni riabilitative ad esempio) criticando la perizia per non averli

esaminati pur non essendo stati richiesti. In conclusione l’esperto ribadisce

il contenuto della sua valutazione del 18 aprile 2009.

2.8. Invitato ad

esprimersi sulle critiche a lui mosse dal collega incaricato dall’assicuratore

il perito ha preso posizione il 19 maggio 2010 (doc. XXXI) indicando lo

strabismo delle valutazioni del fiduciario della cassa il cui rapporto dà “l’impressione

(di essere) a tesi, finalizzato a confermare … le conclusioni cui era pervenuto

nella … precedente valutazione”, frutto di una lettura a stralci. Il dott. __________

si esprime poi sul metodo usato per la redazione dei referti peritali, con

attenzione all’esame clinico oggettivo (“status”) sempre più – a torto secondo

lui – “parametro principe per valutare la capacità di lavoro”, criterio

che però non tiene adeguatamente conto – d’avviso del perito – dell’intera

persona, ma soltanto dei sintomi presentati in un determinato momento, quello

della visita peritale. Per tale motivo il dott. __________ rileva di tenerne

conto “attentamente , senza però farne criterio quasi esclusivo di

valutazione. Allo <status> … deve accostarsi, con adeguata

<dignità>, la raccolta dei dati anamnestici e anche la comunicazione

soggettiva dei disturbi”. Nel merito delle osservazioni del collega

interpellato dall’assicuratore il perito ribadisce il sussistere, e sufficiente

descrizione da parte sua, della presenza di ansia e depressione nella paziente

ancorché non esplicitamente nominata nello “status”. Il perito osserva poi come

il fiduciario riassuma troppo frettolosamente i “disturbi attuali” della

paziente omettendo parte di quanto da lui descritto, in particolare i sintomi

depressivi ed ansiosi. Il dott. __________ conferma poi le indicate “origini

ben più remote” del disagio della peritanda che il dott. __________ “sembra

non capire” rilevando (ed appare qui opportuno riprendere i passaggi nella

loro interezza):

" (…)

Mi sembrava (e mi scuso davvero se questo non è stato il caso) di

avere esposto in modo piuttosto particolareggiato le problematiche biografiche

che, a mio avviso, possono aver costituito un terreno fragile e predisponente.

(…)

Potremmo osservare che in pazienti provenienti

dall'emigrazione disturbi psichici, psicosomatici, invalidità, malattie

croniche sono più frequenti che in soggetti cresciuti nella cultura d'origine,

non separati dai genitori ecc. Il fatto di essere affidati ai nonni è un

rimedio necessario ad una situazione difficile, la quale fortunatamente non in

tutti i casi si rivela patogena ma non per questo è necessariamente insignificante

o innocua.

(…)

Citando la separazione e il divorzio dei genitori

non ho inteso, d'altronde, asserire che questo sia stato un fattore

"traumatico" rilevante; ho inteso piuttosto segnalare come l'assetto

famigliare, già prima della separazione, fosse fragile e non abbia

probabilmente assicurato alla peritanda un "holding" (per citare

Winnicot anch'io) sufficientemente rassicurante.

Va da sé che un "holding" o, come

direbbe un cognitivista, "pattern di attaccamento" foriero di

disturbi nell'età adulta non necessariamente si traduce in sintomi rilevabili

in uno "status" constatato in un dato momento e in una data

situazione. Non per questo esso è irrilevante.

(…)

Considerandi

II Dr. __________ cita poi, in "Valutazione

e conclusione", il fatto che, secondo ICD-10, una sindrome da

disadattamento supera raramente i 6 mesi. E' questo uno dei vari motivi che mi

induce a ritenere che, anche se vi è una relazione cronologica e probabilmente

causale tra gravidanza e comparsa dei sintomi, non siamo ora (più) in presenza

di una sindrome da disadattamento bensì, come da me diagnosticato, di una

sindrome mista ansioso-depressiva, complicata da agorafobia con sindrome da

attacchi di panico e associata a parasonnia.

In queste condizioni, come ho cercato di spiegare

nel mio referto, escludo che la signora AT 1 possa essere considerata abile al

lavoro. Contesto che un'eventuale attenzione terapeutica possa costituire un

tornaconto secondario tale da cronicizzare la patologia e la cura, ma questa

osservazione diventa priva di significato se si pon mente al fatto che, per

motivi economici, una terapia, comunque, non viene praticata.

(…)

…la perizia mi sembra descrivere esaurientemente

uno stato di grave limitazione a tutte le attività (tant’è vero che la

peritanda non è nemmeno più in grado di uscire di casa da sola ed è il

compagno, signor __________, a dover fare la spesa). (…)” (doc. XXXI pag.

2-3-4)

Con

scritto 1/4 giugno 2010 il dott. __________, su invito del Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni tramite l’assicuratore, ha duplicato (doc. 30) alla replica

del perito ribadendo l’importanza dello “status” (circostanza questa comunque

non smentita dal dott. __________ ma semplicemente relativizzata e debitamente

contestualizzata), e ribadendo correttezza del metodo da lui adottato (e

comunque non smentito dal perito). Il dott. __________ ribadisce, nel merito,

che le origini remote dei disturbi evidenziate dal perito giudiziario sarebbero

“troppo speculative e generiche” ed in conclusione della sua duplica

ritiene:

" (…)

Una condizione depressiva e ansiosa si riscontra

spesso in situazioni sociali stressanti. Questi sintomi possono essere

espressione di un adattamento non ottimale della persona alla situazione e non

indicano necessariamente un disturbo psichico. Le situazioni di infelicità e di

scontentezza fanno parte della vita e non sono patologiche. Le persone afflitte

da questi disturbi restano normalmente in grado di esercitare un'attività

lavorativa, purché sul poso di lavoro non siano necessarie particolari capacità

creative o un aumento delle richieste relative alle funzioni cognitive. (…)”

(doc. XXXV/30 pag. 4)

Per

l’esperto la perizia non spiegherebbe poi la gravità della depressione che

permette comunque a AT 1 di adempiere in modo soddisfacente il suo ruolo di

madre.

Al perito

non è più stata chiesta una presa di posizione sullo scritto doc. 30 alla luce

delle argomentazioni contenute nello stesso e dei rilievi della perizia e del

complemento informativo del dott. __________ (doc. XXXI).

2.9

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995.

in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag.

110.

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid.

3b/bb).

Lo stesso

vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Va

ulteriormente rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale

federale, in una caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia

per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza

secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini

probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza

9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007

consid. 2) e che occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente

con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di

principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid.

3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I

814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

Il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009 consid. 7.4).

2.10

Va

evidenziato qui come, sia il dott. __________ che il dott. __________ che hanno

visitato e valutato la signora AT 1 al di fuori della procedura giudiziaria, si

sono trovati concordi nel ritenere – al momento delle loro certificazioni

(aprile 2009) - la diagnosi di lieve disturbo dell'adattamento con ansia e

umore deflesso ma con parere diametralmente diverso quo alla capacità

lavorativa. Essi hanno ricondotto le cause della malattia ai fattori sociali

stressanti più sopra ricapitolati.

Come

esposto dettagliatamente nelle considerazioni che precedono in sede giudiziaria

il giudice delegato ha trasmesso al perito dott. __________ l’incarico con la

richiesta, in primis, di volere accertare compiutamente la patologia di cui è

affetta AT 1. Il perito, contrariamente alla critiche successivamente mossegli

dal fiduciario della cassa, ha svolto un lavoro di accertamento meticoloso,

puntuale, preciso e dettagliato. Egli ha raccolto una minuziosa anamnesi

famigliare dalla quale emergono elementi che depongono certamente per la

costituzione di un terreno fragile e predisponente (per utilizzare le parole

del perito doc. XXXI pag 2) che ha fatto da sostrato alla patologia da lui

diagnosticata. In questo ambito specifico egli ha evidenziato i continui

sradicamenti dalla realtà del profondo sud italiano al contesto tedesco del __________

in cui erano immersi (per ragioni lavorative) i genitori della peritanda, per

poi passare al contesto della città di __________ con la scolarizzazione della

signora AT 1, ed il successivo passaggio all’Italia del nord. L’evidenza di una

prima infanzia passata tra la nonna materna ed una zia chiamata dalla peritanda

mamma. Sempre in questo contesto il dott. __________ ha estremamente ben

evidenziato il ruolo genitoriale di una madre giovane ed immatura con

un’educazione estremamente restrittiva, sposa appena quindicenne, i cui

rapporti con il marito, indifferente, arrogante e privo del necessario senso di

responsabilità verso la famiglia (incapace di tenere un posto di lavoro), non

sarebbero stati buoni (padre padrone, minaccioso), la madre avrebbe sopportato

il padre in un legame che - nonostante i retaggi educativi [evocati dal perito]

e l’assenza del coraggio di lasciare il coniuge – alla fine si è rotto anche giuridicamente.

Il referto evidenzia pure i rapporti esistenti tra la stessa assicurata e la

madre, caratterizzati da profonde divergenze, dalla pretesa immaturità della

madre che non costituirebbe un appoggio. La situazione attuale dei genitori viene

poi descritta come fonte di peggioramento dello stato di AT 1 poiché la stessa “non

riuscirebbe ad infischiarsene”. Il contesto delle origini ben più remote

del disagio della peritanda è stato decisamente ben suffragato dal perito.

La

diagnosi del dott. __________ è frutto di un’analisi attenta che correla tutti

gli elementi raccolti, sia quelli riferibili alle “origini remote” (come gli

psichiatri le hanno chiamate in corso d’istruttoria) sia alle osservazioni

immediate, sia lo status. Il perito ha infatti evidenziato il sussistere,

verosimilmente, di una relazione cronologica e probabilmente causale tra la

gravidanza e la comparsa dei sintomi ma “non siamo ora (più) in presenza di

una sindrome di disadattamento bensì … di una sindrome mista ansioso depressiva,

complicata da agorafobia con sindrome da attacchi di panico e associata a

parasonnia” come evidenzia lo stesso dott. __________ (doc. XXXI pag. 3 in medio). Per giungere a tale conclusione il perito, come riportato in esteso nei passaggi precedenti

(doc. XIV pag. 10), ha considerato gli elementi meritevoli di attenzione

reperiti nell’anamnesi famigliare (pur constatando l’assenza di patologie

psichiatriche importanti o sicuramente ereditate), ha ritenuto un primo

(futuro) elemento nella fragilità di struttura della personalità di AT 1 nelle

relazioni intrafamigliari problematiche sfociate poi nella separazione e nel

divorzio dei genitori e le particolari scelte di nuovi partner da parte degli

stessi, la “parentificazione” della madre che fa pesare sulle spalle

della figlia importanti aspettative e diviene così una “terza figlia”

cui la signora AT 1 deve badare (doc. XIV pag 11 in medio). In questo contesto, rileva il perito, la sintomatologia accumula ai segnali d’ansia

sintomi da attacco di panico, ritiro sociale, paura della piazza (agorafobia)

ossia la paura degli spazi aperti, dei luoghi affollati e della eventuale difficoltà

di trovare una fuga immediata verso un luogo sicuro (di solito la propria

abitazione). L’umore depresso, che non viene contraddetto – come evidenzia bene

il dott. __________ nella sua replica alle pur puntuali osservazioni dello

psichiatra fiduciario incaricato dall’assicuratore – dal fatto che il compagno

di vita della peritanda la descriva come un’ottima madre ed un’ottima compagna,

il senso di inadeguatezza, di incapacità e di colpa giustificano la diagnosi in

uno con le allucinazioni e le conseguenti paralisi da sonno. Il complesso di

sintomi perdura, secondo il perito, da un paio d’anni (pur essendo difficile

una datazione precisa) e va ribadito come la sindrome mista ansioso depressiva

ritenuta trova il suo sostrato in quel terreno predisponente ben descritto dal

perito.

Contrariamente

a quanto ritiene il dott. __________ il perito ha accertato, in ottica medica,

ed ha saputo rendere nel suo referto, tutti gli elementi della patologia da lui

diagnosticata. Gli aspetti depressivi sono stati tenuti da AT 1 in secondo piano rispetto a quelli ansiosi siccome quest’ultimi più “tormentosi, più presenti e

immediati”. Il dott. __________ rileva come l’assicurata si controlli

piuttosto bene, nei colloqui, e presenti buona facciata, resta però la

diagnosi, per il sussistere di elementi ansiosi e di elementi depressivi, nella

quale vi sono anche segnali di panico incompleto e di agorafobia con parasonnie

con allucinazioni acustiche e, successivamente, visive ancorché benigne, non di

natura psicotica ma d’ordine dissociativo.

La

diagnosi non può essere revocata in dubbio dalle critiche mosse dal dott. __________

che, come rettamente evidenzia il perito in sede di replica, opera una critica

fondata solo su parte degli elementi che il dott. __________ ha ritenuto in

sede peritale, tralasciando tutta una serie di fatti e circostanze di sicuro

rilievo.

Anche per

quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa dell’attrice le

argomentazioni peritali sono convincenti. Le stesse trovano riscontro nelle

osservazioni del dott. __________, nella natura della patologia, nel fatto che

la stessa sia sulla via della cronicizzazione – ancorché sia ancora possibile

intervenire per evitare che ciò accada -, negli aspetti di impotenza, di pessimismo,

nell’agorafobia e nella parasonnia di cui soffre AT 1. Questo insieme di

elementi è tale da impedire oggettivamente lo svolgimento di un’attività

lavorativa, specificatamente al di fuori delle mura domestiche, ciò che

permette di comprendere la riserva del perito per una possibile attività di

estetista tra le mura domestiche come AT 1 aveva fatto in un passato ormai

remoto. L’attrice infatti, appena terminata la formazione nel 1999 quale

estetista, aveva lavorato per un po’ in casa propria salvo poi cercare un posto

quale cameriera in Ticino. Una remota possibilità di svolgimento di un’attività

che AT 1 non svolge da una decina d’anni e che, se svolta in casa,

comporterebbe certamente difficoltà per i bambini in tenera età e le esigenze

del compagno e del di lui figlio, non va ulteriormente indagata ed approfondita

siccome non verosimile. In questa sede va ritenuto come l’attrice non sia

capace al lavoro in maniera completa successivamente al 31 maggio 2009 e sino a

data che l’assicuratore vorrà accertare (comunque successiva alla data

d’esecuzione della perizia del dott. __________). La signora AT 1 deve però

porre in atto gli sforzi, non solo morali e fisici ma eventualmente anche

finanziari, per ovviare alla patologia, per guarire o comunque ridurne gli

effetti com’è suo dovere per ridurre il danno. L’attrice deve infatti sforzarsi

affinché la sua patologia non divenga cronica come rammenta il perito nelle sue

conclusioni.

2.11

Alla luce

delle considerazioni che precedono questo Tribunale si allinea integralmente

alle valutazioni peritali, disinteressate, scevre da contraddizioni, complete,

esaustive, specifiche e dettagliate. Sulla scorta delle valutazioni peritali la

petizione va accolta e l’assicuratore condannato al versamento di prestazioni

assicurative come da contratto sino al miglioramento delle condizioni di salute

dell’assicurata rispettivamente sino alla fine del periodo di indennizzazione

se un miglioramento non intervenisse.

AT 1 potrebbe beneficiare

ancora di 541 indennità giornaliere (doc. XIX) per un importo di CHF 89,04 al

giorno (almeno allo stato della fine del diritto riconosciuto

dall’assicuratore; doc. 29). Per tale motivo il valore di causa assomma ad

oltre CHF 48'170. Trattandosi di una causa di carattere pecuniario, sono

pertanto dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia

civile, nei termini e nei modi descritti nel dispositivo, al Tribunale Federale

sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza FINMA una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

A AT 1, rappresentata in questa sede, vanno riconosciute adeguate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta nel senso delle considerazioni esposte.

1.1. Di

conseguenza la convenuta è condannata a versare all’attrice indennità

successivamente al 31 maggio 2009 e sino alla cessazione del diritto

rispettivamente sino a miglioramento dello stato di salute che imponga

sospensione delle prestazioni assicurative.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La convenuta verserà all’attrice, e per essa all’organizzazione che la

rappresenta, l’importo di CHF 1'800.00 a titolo di ripetibili (eventuale IVA inclusa).

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

4. Contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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