36.2009.136
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13 settembre 2010Italiano29 min
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Numero d'incarto:
36.2009.136
Data decisione, Autorità:
13.09.2010, TCA
Titolo:
Azione di indebito arricchimento da parte di una cassa malati per le indennità perdita di guadango anticipate ad un assicurato, in seguito beneficiario di una rendita d'invalidità, non compensate con rendite arretrate dell'AI. Respinta l'eccezione della prescrizione dell'indebito arricchimento
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 62 cpv. 2 CO
art. 67 CO
art. 135 CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.136
BS/lb
Lugano
13 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 30 giugno
2009 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con progetto
di decisione 11 agosto 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto a CV 1, classe 1943, il
diritto ad un rendita intera dal 1° agosto 2005.
Con
decisione 17 novembre 2006 (cresciuta in giudicato) il citato ufficio le ha erogato
una rendita intera di fr. 2'133.-- mensili con effetto dal 1° novembre 2006. Le
prestazioni arretrate (1° agosto 2005 – 31 ottobre 2006) sono state oggetto di
una separata decisione datata 20 luglio 2007. Con la stessa decisione sono
stati inoltre trattenuti complessivamente fr. 25'596.-- per i seguenti motivi:
" La RI
1, __________ ha presentato una richiesta di compensazione delle prestazioni
anticipate di una somma totale di Fr. 25'732.00 e la __________, __________ Fr.
12'479.35.
Se diversi altri
fornitori di prestazioni hanno presentato domanda di bonifico di pagamenti
retroattivi e se i richiedenti soddisfano le premesse formali, il pagamento
retroattivo va suddiviso tra di loro in proporzione alle prestazioni anticipate
fornite come segue:
Diritto RI 1: Fr.
21'351.70
Diritto __________: Fr.
4'244.30
Dato che la Signora PI
1 non vuole dare il consenso firmato e le assicurazioni non ci hanno fornito
disposizioni legali o contrattuali dalle quali nasce un diritto diretto alla
restituzione nei confronti dell'AVS/AI la somma totale di compensazione di Fr.
25'596.00 viene trattenuta. Questo pagamento reatroattivo sarà versato
direttamente all'assicurata, appena la decisione presente cresce in giudicato."
(cfr. STCA 32.2007.264 del 9 ottobre 2008 consid. 1.1 in doc. O).
Contro la decisione 20 luglio 2007 AT 1 (in seguito: AT 1) ha
interposto ricorso, chiedendone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento
del diritto al versamento diretto da parte dell’Ufficio AI di fr. 21'351.70,
quale compensazione degli anticipi erogati a PI 1.
Con sentenza 9
ottobre 2008, cresciuta in giudicato, questo TCA ha respinto il ricorso di AT 1.
Non prevedendo le norme di regolamento un diritto alla compensazione diretta d’indennità
giornaliere con prestazioni AI e mancando il necessario consenso da parte
dell’assicurata, questa Corte ha confermato la decisione dell’Ufficio AI di non
versarle la rendita arretrata a compensazione delle indennità giornaliere
versate in eccesso (inc. 32.2007.94, doc. O).
1.2. Visto
l’esito della sentenza cantonale, con la presente petizione AT 1 ha chiesto al
TCA la condanna di CV 1 alla restituzione delle indennità giornaliere versate
in eccesso dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006 per complessivi fr. 21'351,70, con
interessi al 5% dal 1° febbraio 2009. Evidenziando come l’assicurata, a seguito
dell’erogazione nel succitato periodo di una rendita d’invalidità, non abbia
diritto alle indicate indennità giornaliere, la cassa malati fonda la propria
pretesa di restituzione sostenendo un indebito arricchimento ai sensi dell’art.
62 CO.
1.3. Con la
risposta di causa CV 1, rappresentata dall’avv. RA 1, chiede la reiezione della
petizione. Invocando avantutto la prescrizione dell’azione di indebito
arricchimento, la convenuta contesta inoltre la pretesa della cassa malati
attrice sostenendo come non vi sia sovraindennizzo. Dei singoli motivi verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Il 1° settembre
2009 la AT 1 ha replicato (VII) e l’assicurata ha duplicato il 21 ottobre 2009 (XIII).
Su richiesta del TCA, la cassa malati attrice ha inoltrato le proprie
osservazioni in merito alla duplica (XV).
1.5. In data 1°
marzo 2010 la scrivente Corte ha chiesto alla AT 1 delucidazioni in merito al
contratto applicabile (XVII), ricevendo risposta il 10 e 16 marzo 2010 (XVIII e
XIXI).
Il 12
aprile 2010 l’assicurata ha preso posizioni in merito all’accertamento svolto
(XXI).
Infine,
il TCA ha svolto degli accertamenti presso la __________, ex datore di lavoro
della convenuta, in merito al riversamento della indennità giornaliere,
ricevendo risposta il 14 giugno e il 16 giugno 2010 (XXIII, XXVII e XXVIII).
Le parti
hanno presentato le loro rispettive osservazioni (XXXI e XXXII).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni
prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta
d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
In ambito
cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (LPTCA).
In
concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità
giornaliera in caso di malattia retto dalla LCA, ossia un ambito di competenza
del TCA.
Nel
merito
Fatti
2.2. Il TCA è
chiamata a stabilire se AT 1 è legittimata oppure no a chiedere a CV 1, a
titolo di indebito arricchimento, la restituzione di fr. 21'351,70 di indennità
giornaliere versate in eccesso dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006 (periodo in
cui l’interessata era alle dipendenze della __________ di __________) a causa
di sovraindennizzo dovuto all’erogazione retroattiva delle rendite AI
concernenti il medesimo periodo, oltre ad interessi al 5% dal 1° febbraio 2009.
2.3. Occorre innanzitutto
esaminare l’eccezione sollevata dalla convenuta.
Ai sensi
dell'art. 62 cpv. 1 CO chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui
patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa luogo alla
restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o
per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (art. 62 cpv. 2
CO).
L'art. 63
cpv. 1 CO prevede che chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne
la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva
debitore.
Per
l'art. 64 CO chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di
cui provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno che
se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di
restituzione.
L'art. 67
cpv. 1 CO prevede che l'azione di indebito arricchimento si prescrive in un
anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo
diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in
cui nacque tale diritto. Trattandosi di un termine di prescrizione non può
essere rilevato d'ufficio, ma deve essere sollevato dalla parte che intende
prevalersene (art. 142 CO; Koller in: Das Schweizerische Obligationenrecht,
Zurigo 2000, pag. 327).
Per l’art. 135 CO la
prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del debito da parte del
debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la
dazione di pegni o fideiussioni (cifra 1), oppure mediante atti di esecuzione,
azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante
insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione
(cifra 2).
Coll’interruzione
incomincia a decorrere una nuova prescrizione (art. 137 cpv. 1 CO). La legge (art. 135 e 138 CO) prevede l'interruzione del termine di
prescrizione tramite il compimento di determinati atti. Gli stessi possono
emanare dal debitore, tra questi vi è il riconoscimento del debito, ciò che può
avvenire sia esplicitamente che per atti concludenti, direttamente da parte del
debitore o da parte di terzi con il consenso del debitore stesso. D'altro lato è
possibile al creditore stesso procedere, per interrompere il termine di
prescrizione, mediante atti esecutivi, con un'azione inoltrata al Tribunale o
negli altri modi espressamente regolati dall'art. 135 cifra 2 CO.
Nell’evenienza concreta, CV
1 sostiene che al più tardi con lo scritto 16 novembre 2006 AT 1 era a
conoscenza della sua chiara intenzione di non voler autorizzare la
compensazione diretta delle rendite AI retroattive con le chieste indennità
giornaliere, motivo per cui in quel momento l’assicuratore ha avuto conoscenza
del (contestato) indebito arricchimento (doc. M). La convenuta evidenzia
inoltre che il ricorso inoltrato il 14 agosto 2007 dall’attrice contro la
decisione 20 luglio 2007 dell’Ufficio AI non può essere considerato quale
valido atto interruttivo del termine di prescrizione ex art. 135 cifra 2 CO. Infine,
la convenuta sostiene che, anche volendo far decorrere il nuovo termine di
prescrizione dall’inoltro del citato ricorso, la prescrizione è tuttavia
intervenuta durante la procedura giudiziaria non avendo il giudice formalmente
sospeso il procedimento e non avendo AT 1 sollecitato l’evasione del gravame entro
l’anno dall’ultimo atto procedurale.
L’attrice
sostiene invece che il termine di prescrizione di un anno decorre dalla crescita
in giudicato della STCA 9 ottobre 2008.
A
ragione.
Infatti,
è solo con la citata sentenza che AT 1 ha avuto la conferma giuridica dell’operato
dell’Ufficio AI (il rifiuto di compensare le rendite arretrate AI con le
indennità giornaliere versate in eccesso), motivo per cui le rimaneva
unicamente la possibilità di chiedere direttamente alla qui convenuta
l’indebito arricchimento. Va al proposito fatto presente che nella STCA
36.2005.64 del 7 febbraio 2006 il termine di prescrizione dell’indebito
arricchimento era stato fatto decorrere a partire dal versamento delle rendite
AI arretrate a parziale compensazione delle indennità giornaliere versate in
eccesso, poiché solo in quel momento l’assicuratore sapeva di chiedere il saldo
direttamente all’assicurato.
Nel caso
in esame va poi ricordato che solo con la decisione 20 luglio 2007 l’Ufficio AI
aveva statuito sulle rendite arretrate (cfr. consid. 1.1), circostanza che,
come verrà detto nel prosieguo, ha portato al (contestato) sovraindennizzo. Inoltre,
come si evince dallo scritto 19 dicembre 2009 della AT 1 alla convenuta, il
pagamento delle rendite arretrate da parte della cassa di compensazione
competente è avvenuto dopo il 30 ottobre 2008 (doc. Q).
Pertanto,
far decorrere il termine di prescrizione al più tardi il 16 novembre 2006 non è
corretto.
Avendo l’assicuratore
inoltrato la presente petizione il 30 giugno 2009, quindi entro l’anno della
crescita in giudicato della STCA 9 ottobre 2008, il (contestato) credito ex
art. 62 CO non è prescritto.
2.4. Altra
questione da derimere è quella relativa al regolamento applicabile.
Nella
STCA 9 ottobre 2008 questo TCA aveva accertato:
"
Come rettamente evidenziato dall’assicurata [CV
1 n.d.r], l’insorgente [AT 1 n.d.r.] ha fatto riferimento alle CGA di un
contratto non applicabile alla fattispecie in esame. In effetti, dalla
documentazione prodotta da RI 1 risulta che la ditta __________ (datrice di
lavoro di PI 1) aveva sì sottoscritto con la __________ un’assicurazione
collettiva indennità giornaliera (polizza no. KTG 104051/003) tuttavia con
durata sino al 31 dicembre 2003 (doc. A). Dall’annuncio di inabilità lavorativa
allestito dal datore di lavoro il 18 marzo 2005 si evince che l’assicurata ha
iniziato il periodo di incapacità al lavoro in data
1° agosto 2004 e che destinatario della notifica
è __________ (doc. C), di cui, come visto, la ricorrente ha acquisito le
attività legate al settore malattia. Ne consegue che nel caso concreto le
disposizioni regolamentari determinanti sono quelle relative dall’assicurazione
collettiva perdita di guadagno de __________ (doc. 9), prodotte dall’assicurata
stessa. Nelle osservazioni 2 ottobre 2007 RI 1 ha del resto ammesso ”l’errato
invio dei giustificativi inerenti il contratto d’assicurazione." (X).
Per
questo motivo, la scrivente Corte aveva ritenuto applicabili le CGA de __________
(in seguito: __________).
Con la
presente petizione AT 1 fonda la propria pretesa di restituzione sul contratto
KTG 104051/003 della __________ e relative CGA in vigore dal 1997, riferimento contrattuale
contestato dalla convenuta. Al riguardo nella replica 1° settembre 2009
l’attrice ha spiegato:
"
Più precisamente, il caso d’inabilità della
signora CV 1 ha preso avvio in data 1° agosto 2004, lo stesso è stato annunciato
a __________ il 18 marzo 2005 (doc).
Sulla base di questi dati, condivisi da
controparte, ne discende che il caso d’inabilità in parola poteva essere
regolato unicamente dal contratto KTG 104051/003 (doc. A) e dalle CGA valide a
partire dal 1° gennaio 1997 di cui a doc. B.
Infatti, la polizza di cui al doc. A ha certo
validità sino al 31 dicembre 2003 sennonchè la polizza seguente è stata
pattuita dalla spettabile __________ a far tempo dal 1° gennaio 2005 (doc. R).
Pertanto, in virtù dell’art. 23 cpv. 2 CGA 1997 (doc. B) ”…Se il contratto non
viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza, esso si
rinnova tacitamente di anno in anno. …”dunque l’argomentazione di parte
convenuta dev’essere disattesa. Ma non solo. Di riflesso, l’insieme delle
osservazioni di parte convenuta di cui a pagina 10 della risposta di causa
circa l’inapplicabilità della polizza no. KTG 104051/003 devono essere
integralmente declinate. (…)" (doc. VII)
Invitato dal
TCA a produrre la polizza n. 8.030.395 de __________, con scritto 10 marzo 2010
l’attrice ha precisato:
" …la
polizza no. 8.030.395 – ora – è tecnicamente impossibile riprodurla. Malgrado
ciò ritengo fondamentale ripuntualizzare la situazione e meglio:
- polizza
KTG 104051/003 di __________ – 21 dicembre 2000. Validità dal 1 gennaio 2001 al
31 dicembre 2003, rinnovata tacitamente nel prosieguo;
- proposta
di rinnovo copertura sottoscritta con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2005
(doc. S) e conseguente presunta conclusione nuova polizza no. 8.030.395
(come indicato con scritto 28 dicembre 2004 – doc. R) in sostituzione della KTG
104051/003;
Perché
“presunta” ? Il rinnovo sarebbe stato validamente effettuato qualora al
momento della stipula non vi fossero stati casi d’inabilità lavorativa in
corso: a questo stadio non è dato di sapere il motivo per il quale il
contraente abbia comunque controfirmato la polizza poiché doveva essere cognito
della circostanza che al momento della firma dell’offerta vi era un caso
d’inabilità lavorativa in corso.
Di
fatto, i dirigenti di “__________” se ne sono accorti e con scritto 10 maggio
2005 (doc. T) hanno reso attento la contraente che “in data 18.03.2005 ci
veniva notificato il caso d’inabilità lavorativa della Signora CV 1 iniziato il
01.08.2004. Visto quanto sopra la nostra offerta del 18.10.2004 non è valida.
In allegato troverete dunque la polizza 8.030.394 allestita sulla base delle
precedenti condizioni assicurative previste dalla polizza KTG 104051”. (doc. XVIII)
Quindi, nonostante
la polizza KTG 104051/003 avesse avuto validità sino al 31 dicembre 2003, la
stessa è stata tacitamente prorogata da __________ per tutto il 2004 in vista di una conclusione di un nuovo contratto (polizza n. 8.030.395) ciò che è avvenuto con
effetto dal 1° gennaio 2005 (doc. R). Del resto, come risulta dallo scritto 10
maggio 2005 al broker assicurativo agente per conto della __________, ex
datrice di lavoro di CV 1, proprio a seguito della mancata notifica del caso
d’inabilità lavorativa della qui convenuta, __________ aveva annullato l’offerta
del 18 ottobre 2004, allegando la polizza 8.030.394 “allestita sulla base
delle precedenti condizioni assicurative previste dalla polizza KTG 104051” (doc. T).
Va poi
rilevato che, rispondendo al TCA, a rettifica del precedente scritto 10 marzo
2010, con lettera 16 marzo 2010 AT 1 ha affermato che il settore assicurazione
collettiva indennità giornaliera della __________ è stato ripreso da __________
a decorrere dal 16 ottobre 2003 e che AT 1 ha acquistato il pacchetto de __________
il 1° gennaio 2005 (doc. XIX). Certo che, come evidenziato dalla convenuta, del
passaggio __________ a __________ non è stato fornito alcun atto giustificativo,
ma ciò risulta da una sentenza del Tribunale federale avente quale oggetto
un’altra controversia giudiziaria in ambito di indennità giornaliera dove AT 1
era coinvolta (cfr. STF 4A_371/2009 del 30 novembre 2009 consid. 4.2.2 ).
In merito
alla cessione del settore malattia di __________ a AT 1 va ricordato che nella
precedente procedura AI l’attrice aveva prodotto la decisione 12 luglio 2005
del Dipartimento federale delle finanze che riguardava appunto la citata cessione
avvenuta il 1° gennaio 2005 (cfr. STCA 9 ottobre 2008 consid. 2.2).
Visto
quanto sopra, risulta che, a seguito del tacito prolungamento nel 2004 della
polizza KTG 104051/03 , fanno stato le GCA 1997. Del resto, tutta la
corrispondenza avuta dalla AT 1 con l’assicurata reca quale causale la succitata
polizza (doc. D, E, G).
Va infine
precisato che se nell’ambito della citata vertenza AI il TCA avesse applicato la
polizza KTG 104051/03, l’esito non sarebbe comunque stato diverso da quanto deciso
con la STCA 9 ottobre 2008. Le GCA 1997 non contengono un diritto al rimborso
senza equivoco nei confronti dell’AI ai sensi dell’art. 85bis OAI, il cui diritto
deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (nel merito cfr.
DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti). Infatti gli art. 7 cifre 1 e 6 delle
CGA 1997 (cfr. il loro tenore nel consid. 2.7) non sono sufficienti per
legittimare una compensazione diretta delle rendite AI arretrate con le
indennità giornaliere non dovute. Non per caso AT 1 numerose volte aveva chiesto
(invano) il consenso di CV 1 alla succitata compensazione, come pure la
sottoscrizione del formulario ufficiale relativo alla “Compensazione dei pagamenti
retroattivi dell’AVS/AI” (doc. E, F, G e M).
2.5. L'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia può essere stipulata nella
Considerandi
forma di un'assicurazione di
somma o di un'assicurazione
contro i danni.
Va quindi esaminato quale tipo di assicurazione
hanno stipulato le parti.
Secondo dottrina e giurisprudenza, è data
un'assicurazione di danno se le parti hanno convenuto che la perdita di
guadagno è un presupposto per l'assegnazione delle prestazioni. L'assicurazione danni mira infatti a
rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni
dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall'assicurato. Prevale dunque il principio
dell'indennizzo e la legge
concede all'assicuratore un
diritto di regresso nei confronti di un eventuale terzo responsabile (art. 72
LCA).
L'assicurazione di somma, invece, permette
l'assegnazione di prestazioni indipendentemente dal fatto che l'evento
assicurato abbia causato un danno in senso giuridico (Honsel/Vogt/ Schnyder, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, pag. 9
segg. N. 29 segg. e giurisprudenza citata). Infatti, essa garantisce una
prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e
non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non
appena l'evento assicurato si
sia verificato (STF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr.
anche, sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione
d’indennità giornaliere in caso di malattie, la sentenza del 16 luglio 2007
nella causa 4A_168/2007 consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
Inoltre, l'assicurato può
cumulare le prestazioni dell'assicurazione
con le pretese di risarcimento nei confronti di un eventuale responsabile (art.
96.
LCA).
Per quanto concerne le assicurazioni sottoposte
alla LCA, il TF, circa l'assicurazione contro la perdita di salario, ha
affermato che un'assicurazione diretta a compensare la perdita effettiva di salario
è un'assicurazione contro i danni e non un'assicurazione di somma e, come tale,
è pertanto soggetta al principio indennitario secondo cui l’assicurazione non
deve procurare un profitto all'avente
diritto, ma deve limitarsi a compensare il danno economico derivantegli dalla
realizzazione del rischio (DTF 104 II 44).
2.6
Nel caso in
esame, l’art. 4 CGA 1997 stabilisce che l’assicuratore copre le conseguenze
economiche in caso di d’incapacità lavorativa, fra l’altro, tramite
un’assicurazione indennità giornaliera di malattia. L’art. 16 cifre 1 e 2 CGA
1997.
dispongono che la prestazione consiste in un indennizzo (indennità
giornaliera), espresso in per cento del salario (salario determinante secondo
l’AVS) o in una somma fissa in franchi. Il diritto alle prestazioni nasce dal
momento in cui sussiste un’incapacità lavorativa pari almeno al 25% per una
durata ininterrotta superiore al periodo di attesa fissato nella polizza. Il
diritto si estingue al più tardi allo spirare della durata convenuta. Le
prestazioni sono calcolate in funzione del grado d’incapacità lavorativa. Se
essa è pari almeno al 25%, si ha diritto alle prestazioni nella misura
corrispondente. Qualora il grado d’incapacità lavorativa sia pari almeno al
662/3, vengono accordate le prestazioni intere.
Dalla
polizza KTG 104051/003 risulta che, in caso di malattia, dopo un periodo di
attesa di due giorni, per un massimo di 728 giorni, l’assicuratore copre il 90%
del salario conteggiabile (doc. A).
Dal
tenore delle condizioni generali menzionate risulta che il diritto
all’indennità giornaliera per perdita di guadagno previsto dalla polizza
assicurativa è subordinato alla circostanza che l’assicurata subisca una
perdita effettiva sul piano economico. L’importo viene calcolato sulla base
dell’ultimo salario percepito.
Interpretate
alla luce del principio dell'affidamento (cfr. art. 18 CO; DTF 122 III 118
consid. 2a pag. 121 e riferimenti; DTF 112 II 245 consid. II/1c pag. 253), la
polizza assicurativa e le condizioni generali possono essere comprese solo nel
senso che il rischio coperto dal contratto è la perdita di guadagno effettiva,
subita a causa di un’incapacità di guadagno causata da una malattia o un
infortunio. Si tratta dunque di un’assicurazione contro i danni ed è quindi soggetta
al principio indennitario secondo cui l’assicurazione non deve procurare un
profitto all'avente diritto, ma
deve limitarsi a compensare il danno economico derivantegli dalla realizzazione
del rischio (cfr. consid. 2.5).
2.7
L’art. 7 cifra
1.
CGA 1997 prevede che se la persona assicurata percepisce delle prestazioni da
istituti assicurativi statali o aziendali o da terzi responsabili, al termine
d’attesa la __________ corrisponde al massimo la differenza fra dette
prestazioni e la prestazione indicata nella polizza. I giorni per cui le
prestazioni vengono ridotte perché concorrono con prestazioni versate da terzi
vengono computati interamente nel calcolo del periodo d’attesa e della durata del
diritto alle prestazioni. Queste disposizioni si applicano anche per istituti
assicurativi esteri dello stesso genere. A norma dell’art. 7 cifra 3 CGA se la
perdita di guadagno è coperta da più assicurazioni, essa viene indennizzata una
sola volta. In questo caso la __________ versa le sue prestazioni nella
proporzione esistente tra l’indennizzo da essa assicurato e la somma degli
indennizzi coperti dall’insieme degli altri assicuratori. Per l’art. 7 cifra 6
CGA la __________corrisponde la prestazione assicurata fintanto che il diritto
a percepire una rendita da un’assicurazione statale o aziendale non è stato
stabilito definitivamente. Al momento in cui inizia tale diritto,
l’assicuratore richiederà che le vengano rimborsate le prestazioni pagate in eccedenza.
2.8
Nel caso in
esame, dal conteggio 23 ottobre 2006 all’Ufficio AI risulta che l’assicuratore
aveva versato alla convenuta dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006 un’indennità
giornaliera di fr. 172.-- per complessivi fr. 62'780.--. Per quel periodo
l’Ufficio AI aveva statuito il diritto a fr. 25'732.-- di rendita (doc. I). Di
conseguenza, ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 CGA, le prestazioni di diritto della
convenuta ammontavano a fr. 37'048.-- (62'780 - 25'732), ne consegue che il
sovraindennizo è pari a fr. 25'732.--. Questo importo era stato notificato
all’Ufficio AI ai fini della compensazione con le rendite arretrate ed è stato riconosciuto
limitatamente a fr. 21'351,70 (cfr. consid. 1.1).
In sede
di risposta di causa la convenuta ammette che AT 1 ha versato all’oramai ex datore
di lavoro (__________) le indennità con l’obbligo di riversare alla dipendente.
Essa rileva tuttavia che la __________ non ha versato tutti gli importi
ricevuti dall’assicuratore. Al riguardo CV 1 ha evidenziato:
"
Prova ne sia lo scritto inviato il 12 febbraio
2007.
dal legale di CV 1 alla __________, con il quale reclamava il rimborso dei
salari dei mesi di novembre e dicembre 2004, pari a Fr. 10'713.- e l’indennità
di malattia del mese di luglio 2006, pari a Fr. 5'332,70 (doc. 4).
A tutela degli interessi della ex dipendente,
vista anche la presente azione, lo scrivente legale ha fatto spiccare in data
11.
agosto 2009 un precetto esecutivo alla __________ per l’importo complessivo
di Fr. 16'045.- (doc. 5).
Per cui, la AT 1 deve innanzitutto dimostrare che
le indennità versate alla __________ sono state a sua volta corrisposte
all’assicurata, ritenuto che per quelle trattenute dal datore di lavoro non può
essere chiesta la restituzione a CV 1 in mancanza di un indebito arricchimento.
(…)” (doc. V pag. 12)
Innanzitutto
occorre evidenziare che ai fini della causa l’asserito non versamento dei
salari di novembre e dicembre 2004 non è rilevante poiché dal punto di vista
temporale essi non hanno alcuna relazione con il periodo in esame.
Dalla fiche
contabile allegata (anni 2003- 2005) e dai conteggi salariali (gennaio –
giugno) del 2006, richiesti alla __________ dal TCA, risulta che nel periodo in
questione (1° agosto 2005 – 30 giugno 2006) la citata ditta aveva riversato a CV
1.
le indennità giornaliere (doc. XXVI/3 e XXVII/1-6).
Nello
scritto 14 giugno 2010 a questa Corte il legale dell’ex datore di lavoro ha
sostenuto che: “nel corso del mese di settembre 2003, la signora CV 1 ha
sottoscritto un contratto di prestito con __________ (Allegato 1).
A
seguito di ciò e su espressa richiesta della dipendente, la datrice di lavoro
ha poi provveduto a trasmettere i salari di novembre e dicembre 2004 (Allegato
2) ed il rimanente del prestito con le indennità giornaliere previste per il
mese di luglio 2006 (Allegato 3)(…).” (doc. XXVI
/1-3).
Con
osservazioni 9 luglio 2010 CV 1, contestando la trattenuta dell’indennità
giornaliera di luglio 2006, ha fra l’altro evidenziato che dal certificato
salariale relativo al mese di giugno 2006 si evince come il saldo del prestito
sia praticamente estinto, contestando altresì le altre pretese indicate dalla __________
nel citato scritto al TCA (doc. XXXII).
Ora, in
queste circostanze l’indebito arricchimento, almeno per il periodo agosto 2005
– giugno 2006, risulta essere palese. La convenuta sapeva inoltre che, a
seguito del versamento retroattivo delle rendite AI, aveva diritto solo ad una
parte delle indennità giornaliere già erogate. Non solo le CGA 1997 (art. 7
cifra 6) lo prevedono, ma anche con scritto 16 novembre 2006 AT 1 aveva fatto
presente al legale di CV 1 un sovraindennizo di fr. 25'732,30 (doc. M).
Non è poi
necessario sapere, in via preliminare, se il datore di lavoro abbia rettamente
fatto valere, a saldo del prestito concluso con la qui convenuta, la
compensazione dell’indennità giornaliera del luglio 2006, circostanza che
sarebbe rilevante per l’accertamento dell’indebito arricchimento per quel mese.
Infatti, da un lato nel petitum l’attrice ha quantificato in fr. 21'351,70 la
richiesta di restituzione delle prestazioni in oggetto, corrispondente all’importo
riconosciuto dall’Ufficio AI. Dall’altro, come visto, per il periodo in
questione il sovraindennizzo complessivo ammonta a fr. 25'732.--. La differenza
di fr. 4'380.—con l’importo fatto valere in queste sede (25'732-21'351,70) é
ampiamente inglobata dalla indennità da restituire per il mese di luglio 2006 (31
x 101 = 3'131).
Visto
quanto sopra, CV 1 ha indebitamente percepito le indennità in parola.
La richiesta
dell’assicuratore che ha versato l’importo per errore (avendo l’attrice creduto
di essere debitrice della prestazione versata alla convenuta poiché al momento
del pagamento dell’indennità non era a conoscenza dell’importo esatto della
rendita AI che avrebbe poi percepito l’interessata; cfr. anche DTF 124 II 570,
consid. 4e, 127 V 252, 128 V 236, SVR 1995 BVG Nr. 27, SZS 1997 pag. 228 seg.) è
pertanto corretta.
Per quel che concerne gli
interessi di mora va fatto riferimento all’ 102. cpv. 1 CO che
prevede che se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora
mediante interpellazione del creditore.
A norma
dell’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o
risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente
fatta il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.
L’art.
104.
cpv. 1 CO prevede che il debitore in mora al pagamento di una somma di
danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno, quand’anche
gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.
Nel caso concreto, con
scritto 19 dicembre 2008 alla convenuta AT 1 ha intimato la restituzione ed il
pagamento di fr. 21'351,70 entro e non oltre il 31 gennaio 2009 (doc. Q). Trattandosi
di una messa in mora ex art. 102 CO, rettamente con la presente petizione
l’attrice ha chiesto un interesse di mora del 5% dal 1° febbraio 2009.
2.9
Con il 1°
gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del
17.
giugno 2005 (LTF).
A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),
la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1
LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni
soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il
valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non
raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile
contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e
dal Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso
per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di
regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile
se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF).
Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti
accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso
in cui l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il
Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un
ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che
"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due
ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo
le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
In concreto, con la petizione l’attrice chiede la
condanna della convenuta al pagamento di un importo di fr. 21'351,70 oltre
interessi al 5% dal 1° febbraio 2009.
Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,
non sono pertanto dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di
contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il
nominativo delle parti in causa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione è accolta.
§ Di conseguenza, CV 1 è condannata a rimborsare a AT 1 l’importo di
fr. 21'351,70 per indennità giornaliere indebitamente
versate, oltre ad interessi del 5% dal 1° febbraio 2009.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente sentenza è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri
casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e 117 LTF).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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