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Decisione

36.2009.136

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

2.2. Il TCA è

chiamata a stabilire se AT 1 è legittimata oppure no a chiedere a CV 1, a

titolo di indebito arricchimento, la restituzione di fr. 21'351,70 di indennità

giornaliere versate in eccesso dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006 (periodo in

cui l’interessata era alle dipendenze della __________ di __________) a causa

di sovraindennizzo dovuto all’erogazione retroattiva delle rendite AI

concernenti il medesimo periodo, oltre ad interessi al 5% dal 1° febbraio 2009.

2.3. Occorre innanzitutto

esaminare l’eccezione sollevata dalla convenuta.

Ai sensi

dell'art. 62 cpv. 1 CO chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui

patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa luogo alla

restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o

per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (art. 62 cpv. 2

CO).

L'art. 63

cpv. 1 CO prevede che chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne

la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva

debitore.

Per

l'art. 64 CO chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di

cui provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno che

se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di

restituzione.

L'art. 67

cpv. 1 CO prevede che l'azione di indebito arricchimento si prescrive in un

anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo

diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in

cui nacque tale diritto. Trattandosi di un termine di prescrizione non può

essere rilevato d'ufficio, ma deve essere sollevato dalla parte che intende

prevalersene (art. 142 CO; Koller in: Das Schweizerische Obligationenrecht,

Zurigo 2000, pag. 327).

Per l’art. 135 CO la

prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del debito da parte del

debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la

dazione di pegni o fideiussioni (cifra 1), oppure mediante atti di esecuzione,

azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante

insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione

(cifra 2).

Coll’interruzione

incomincia a decorrere una nuova prescrizione (art. 137 cpv. 1 CO). La legge (art. 135 e 138 CO) prevede l'interruzione del termine di

prescrizione tramite il compimento di determinati atti. Gli stessi possono

emanare dal debitore, tra questi vi è il riconoscimento del debito, ciò che può

avvenire sia esplicitamente che per atti concludenti, direttamente da parte del

debitore o da parte di terzi con il consenso del debitore stesso. D'altro lato è

possibile al creditore stesso procedere, per interrompere il termine di

prescrizione, mediante atti esecutivi, con un'azione inoltrata al Tribunale o

negli altri modi espressamente regolati dall'art. 135 cifra 2 CO.

Nell’evenienza concreta, CV

1 sostiene che al più tardi con lo scritto 16 novembre 2006 AT 1 era a

conoscenza della sua chiara intenzione di non voler autorizzare la

compensazione diretta delle rendite AI retroattive con le chieste indennità

giornaliere, motivo per cui in quel momento l’assicuratore ha avuto conoscenza

del (contestato) indebito arricchimento (doc. M). La convenuta evidenzia

inoltre che il ricorso inoltrato il 14 agosto 2007 dall’attrice contro la

decisione 20 luglio 2007 dell’Ufficio AI non può essere considerato quale

valido atto interruttivo del termine di prescrizione ex art. 135 cifra 2 CO. Infine,

la convenuta sostiene che, anche volendo far decorrere il nuovo termine di

prescrizione dall’inoltro del citato ricorso, la prescrizione è tuttavia

intervenuta durante la procedura giudiziaria non avendo il giudice formalmente

sospeso il procedimento e non avendo AT 1 sollecitato l’evasione del gravame entro

l’anno dall’ultimo atto procedurale.

L’attrice

sostiene invece che il termine di prescrizione di un anno decorre dalla crescita

in giudicato della STCA 9 ottobre 2008.

A

ragione.

Infatti,

è solo con la citata sentenza che AT 1 ha avuto la conferma giuridica dell’operato

dell’Ufficio AI (il rifiuto di compensare le rendite arretrate AI con le

indennità giornaliere versate in eccesso), motivo per cui le rimaneva

unicamente la possibilità di chiedere direttamente alla qui convenuta

l’indebito arricchimento. Va al proposito fatto presente che nella STCA

36.2005.64 del 7 febbraio 2006 il termine di prescrizione dell’indebito

arricchimento era stato fatto decorrere a partire dal versamento delle rendite

AI arretrate a parziale compensazione delle indennità giornaliere versate in

eccesso, poiché solo in quel momento l’assicuratore sapeva di chiedere il saldo

direttamente all’assicurato.

Nel caso

in esame va poi ricordato che solo con la decisione 20 luglio 2007 l’Ufficio AI

aveva statuito sulle rendite arretrate (cfr. consid. 1.1), circostanza che,

come verrà detto nel prosieguo, ha portato al (contestato) sovraindennizzo. Inoltre,

come si evince dallo scritto 19 dicembre 2009 della AT 1 alla convenuta, il

pagamento delle rendite arretrate da parte della cassa di compensazione

competente è avvenuto dopo il 30 ottobre 2008 (doc. Q).

Pertanto,

far decorrere il termine di prescrizione al più tardi il 16 novembre 2006 non è

corretto.

Avendo l’assicuratore

inoltrato la presente petizione il 30 giugno 2009, quindi entro l’anno della

crescita in giudicato della STCA 9 ottobre 2008, il (contestato) credito ex

art. 62 CO non è prescritto.

2.4. Altra

questione da derimere è quella relativa al regolamento applicabile.

Nella

STCA 9 ottobre 2008 questo TCA aveva accertato:

"

Come rettamente evidenziato dall’assicurata [CV

1 n.d.r], l’insorgente [AT 1 n.d.r.] ha fatto riferimento alle CGA di un

contratto non applicabile alla fattispecie in esame. In effetti, dalla

documentazione prodotta da RI 1 risulta che la ditta __________ (datrice di

lavoro di PI 1) aveva sì sottoscritto con la __________ un’assicurazione

collettiva indennità giornaliera (polizza no. KTG 104051/003) tuttavia con

durata sino al 31 dicembre 2003 (doc. A). Dall’annuncio di inabilità lavorativa

allestito dal datore di lavoro il 18 marzo 2005 si evince che l’assicurata ha

iniziato il periodo di incapacità al lavoro in data

1° agosto 2004 e che destinatario della notifica

è __________ (doc. C), di cui, come visto, la ricorrente ha acquisito le

attività legate al settore malattia. Ne consegue che nel caso concreto le

disposizioni regolamentari determinanti sono quelle relative dall’assicurazione

collettiva perdita di guadagno de __________ (doc. 9), prodotte dall’assicurata

stessa. Nelle osservazioni 2 ottobre 2007 RI 1 ha del resto ammesso ”l’errato

invio dei giustificativi inerenti il contratto d’assicurazione." (X).

Per

questo motivo, la scrivente Corte aveva ritenuto applicabili le CGA de __________

(in seguito: __________).

Con la

presente petizione AT 1 fonda la propria pretesa di restituzione sul contratto

KTG 104051/003 della __________ e relative CGA in vigore dal 1997, riferimento contrattuale

contestato dalla convenuta. Al riguardo nella replica 1° settembre 2009

l’attrice ha spiegato:

"

Più precisamente, il caso d’inabilità della

signora CV 1 ha preso avvio in data 1° agosto 2004, lo stesso è stato annunciato

a __________ il 18 marzo 2005 (doc).

Sulla base di questi dati, condivisi da

controparte, ne discende che il caso d’inabilità in parola poteva essere

regolato unicamente dal contratto KTG 104051/003 (doc. A) e dalle CGA valide a

partire dal 1° gennaio 1997 di cui a doc. B.

Infatti, la polizza di cui al doc. A ha certo

validità sino al 31 dicembre 2003 sennonchè la polizza seguente è stata

pattuita dalla spettabile __________ a far tempo dal 1° gennaio 2005 (doc. R).

Pertanto, in virtù dell’art. 23 cpv. 2 CGA 1997 (doc. B) ”…Se il contratto non

viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza, esso si

rinnova tacitamente di anno in anno. …”dunque l’argomentazione di parte

convenuta dev’essere disattesa. Ma non solo. Di riflesso, l’insieme delle

osservazioni di parte convenuta di cui a pagina 10 della risposta di causa

circa l’inapplicabilità della polizza no. KTG 104051/003 devono essere

integralmente declinate. (…)" (doc. VII)

Invitato dal

TCA a produrre la polizza n. 8.030.395 de __________, con scritto 10 marzo 2010

l’attrice ha precisato:

" …la

polizza no. 8.030.395 – ora – è tecnicamente impossibile riprodurla. Malgrado

ciò ritengo fondamentale ripuntualizzare la situazione e meglio:

- polizza

KTG 104051/003 di __________ – 21 dicembre 2000. Validità dal 1 gennaio 2001 al

31 dicembre 2003, rinnovata tacitamente nel prosieguo;

- proposta

di rinnovo copertura sottoscritta con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2005

(doc. S) e conseguente presunta conclusione nuova polizza no. 8.030.395

(come indicato con scritto 28 dicembre 2004 – doc. R) in sostituzione della KTG

104051/003;

Perché

“presunta” ? Il rinnovo sarebbe stato validamente effettuato qualora al

momento della stipula non vi fossero stati casi d’inabilità lavorativa in

corso: a questo stadio non è dato di sapere il motivo per il quale il

contraente abbia comunque controfirmato la polizza poiché doveva essere cognito

della circostanza che al momento della firma dell’offerta vi era un caso

d’inabilità lavorativa in corso.

Di

fatto, i dirigenti di “__________” se ne sono accorti e con scritto 10 maggio

2005 (doc. T) hanno reso attento la contraente che “in data 18.03.2005 ci

veniva notificato il caso d’inabilità lavorativa della Signora CV 1 iniziato il

01.08.2004. Visto quanto sopra la nostra offerta del 18.10.2004 non è valida.

In allegato troverete dunque la polizza 8.030.394 allestita sulla base delle

precedenti condizioni assicurative previste dalla polizza KTG 104051”. (doc. XVIII)

Quindi, nonostante

la polizza KTG 104051/003 avesse avuto validità sino al 31 dicembre 2003, la

stessa è stata tacitamente prorogata da __________ per tutto il 2004 in vista di una conclusione di un nuovo contratto (polizza n. 8.030.395) ciò che è avvenuto con

effetto dal 1° gennaio 2005 (doc. R). Del resto, come risulta dallo scritto 10

maggio 2005 al broker assicurativo agente per conto della __________, ex

datrice di lavoro di CV 1, proprio a seguito della mancata notifica del caso

d’inabilità lavorativa della qui convenuta, __________ aveva annullato l’offerta

del 18 ottobre 2004, allegando la polizza 8.030.394 “allestita sulla base

delle precedenti condizioni assicurative previste dalla polizza KTG 104051” (doc. T).

Va poi

rilevato che, rispondendo al TCA, a rettifica del precedente scritto 10 marzo

2010, con lettera 16 marzo 2010 AT 1 ha affermato che il settore assicurazione

collettiva indennità giornaliera della __________ è stato ripreso da __________

a decorrere dal 16 ottobre 2003 e che AT 1 ha acquistato il pacchetto de __________

il 1° gennaio 2005 (doc. XIX). Certo che, come evidenziato dalla convenuta, del

passaggio __________ a __________ non è stato fornito alcun atto giustificativo,

ma ciò risulta da una sentenza del Tribunale federale avente quale oggetto

un’altra controversia giudiziaria in ambito di indennità giornaliera dove AT 1

era coinvolta (cfr. STF 4A_371/2009 del 30 novembre 2009 consid. 4.2.2 ).

In merito

alla cessione del settore malattia di __________ a AT 1 va ricordato che nella

precedente procedura AI l’attrice aveva prodotto la decisione 12 luglio 2005

del Dipartimento federale delle finanze che riguardava appunto la citata cessione

avvenuta il 1° gennaio 2005 (cfr. STCA 9 ottobre 2008 consid. 2.2).

Visto

quanto sopra, risulta che, a seguito del tacito prolungamento nel 2004 della

polizza KTG 104051/03 , fanno stato le GCA 1997. Del resto, tutta la

corrispondenza avuta dalla AT 1 con l’assicurata reca quale causale la succitata

polizza (doc. D, E, G).

Va infine

precisato che se nell’ambito della citata vertenza AI il TCA avesse applicato la

polizza KTG 104051/03, l’esito non sarebbe comunque stato diverso da quanto deciso

con la STCA 9 ottobre 2008. Le GCA 1997 non contengono un diritto al rimborso

senza equivoco nei confronti dell’AI ai sensi dell’art. 85bis OAI, il cui diritto

deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (nel merito cfr.

DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti). Infatti gli art. 7 cifre 1 e 6 delle

CGA 1997 (cfr. il loro tenore nel consid. 2.7) non sono sufficienti per

legittimare una compensazione diretta delle rendite AI arretrate con le

indennità giornaliere non dovute. Non per caso AT 1 numerose volte aveva chiesto

(invano) il consenso di CV 1 alla succitata compensazione, come pure la

sottoscrizione del formulario ufficiale relativo alla “Compensazione dei pagamenti

retroattivi dell’AVS/AI” (doc. E, F, G e M).

2.5. L'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia può essere stipulata nella

Considerandi

forma di un'assicurazione di

somma o di un'assicurazione

contro i danni.

Va quindi esaminato quale tipo di assicurazione

hanno stipulato le parti.

Secondo dottrina e giurisprudenza, è data

un'assicurazione di danno se le parti hanno convenuto che la perdita di

guadagno è un presupposto per l'assegnazione delle prestazioni. L'assicurazione danni mira infatti a

rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni

dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall'assicurato. Prevale dunque il principio

dell'indennizzo e la legge

concede all'assicuratore un

diritto di regresso nei confronti di un eventuale terzo responsabile (art. 72

LCA).

L'assicurazione di somma, invece, permette

l'assegnazione di prestazioni indipendentemente dal fatto che l'evento

assicurato abbia causato un danno in senso giuridico (Honsel/Vogt/ Schnyder, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, pag. 9

segg. N. 29 segg. e giurisprudenza citata). Infatti, essa garantisce una

prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e

non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non

appena l'evento assicurato si

sia verificato (STF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr.

anche, sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione

d’indennità giornaliere in caso di malattie, la sentenza del 16 luglio 2007

nella causa 4A_168/2007 consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).

Inoltre, l'assicurato può

cumulare le prestazioni dell'assicurazione

con le pretese di risarcimento nei confronti di un eventuale responsabile (art.

96.

LCA).

Per quanto concerne le assicurazioni sottoposte

alla LCA, il TF, circa l'assicurazione contro la perdita di salario, ha

affermato che un'assicurazione diretta a compensare la perdita effettiva di salario

è un'assicurazione contro i danni e non un'assicurazione di somma e, come tale,

è pertanto soggetta al principio indennitario secondo cui l’assicurazione non

deve procurare un profitto all'avente

diritto, ma deve limitarsi a compensare il danno economico derivantegli dalla

realizzazione del rischio (DTF 104 II 44).

2.6

Nel caso in

esame, l’art. 4 CGA 1997 stabilisce che l’assicuratore copre le conseguenze

economiche in caso di d’incapacità lavorativa, fra l’altro, tramite

un’assicurazione indennità giornaliera di malattia. L’art. 16 cifre 1 e 2 CGA

1997.

dispongono che la prestazione consiste in un indennizzo (indennità

giornaliera), espresso in per cento del salario (salario determinante secondo

l’AVS) o in una somma fissa in franchi. Il diritto alle prestazioni nasce dal

momento in cui sussiste un’incapacità lavorativa pari almeno al 25% per una

durata ininterrotta superiore al periodo di attesa fissato nella polizza. Il

diritto si estingue al più tardi allo spirare della durata convenuta. Le

prestazioni sono calcolate in funzione del grado d’incapacità lavorativa. Se

essa è pari almeno al 25%, si ha diritto alle prestazioni nella misura

corrispondente. Qualora il grado d’incapacità lavorativa sia pari almeno al

662/3, vengono accordate le prestazioni intere.

Dalla

polizza KTG 104051/003 risulta che, in caso di malattia, dopo un periodo di

attesa di due giorni, per un massimo di 728 giorni, l’assicuratore copre il 90%

del salario conteggiabile (doc. A).

Dal

tenore delle condizioni generali menzionate risulta che il diritto

all’indennità giornaliera per perdita di guadagno previsto dalla polizza

assicurativa è subordinato alla circostanza che l’assicurata subisca una

perdita effettiva sul piano economico. L’importo viene calcolato sulla base

dell’ultimo salario percepito.

Interpretate

alla luce del principio dell'affidamento (cfr. art. 18 CO; DTF 122 III 118

consid. 2a pag. 121 e riferimenti; DTF 112 II 245 consid. II/1c pag. 253), la

polizza assicurativa e le condizioni generali possono essere comprese solo nel

senso che il rischio coperto dal contratto è la perdita di guadagno effettiva,

subita a causa di un’incapacità di guadagno causata da una malattia o un

infortunio. Si tratta dunque di un’assicurazione contro i danni ed è quindi soggetta

al principio indennitario secondo cui l’assicurazione non deve procurare un

profitto all'avente diritto, ma

deve limitarsi a compensare il danno economico derivantegli dalla realizzazione

del rischio (cfr. consid. 2.5).

2.7

L’art. 7 cifra

1.

CGA 1997 prevede che se la persona assicurata percepisce delle prestazioni da

istituti assicurativi statali o aziendali o da terzi responsabili, al termine

d’attesa la __________ corrisponde al massimo la differenza fra dette

prestazioni e la prestazione indicata nella polizza. I giorni per cui le

prestazioni vengono ridotte perché concorrono con prestazioni versate da terzi

vengono computati interamente nel calcolo del periodo d’attesa e della durata del

diritto alle prestazioni. Queste disposizioni si applicano anche per istituti

assicurativi esteri dello stesso genere. A norma dell’art. 7 cifra 3 CGA se la

perdita di guadagno è coperta da più assicurazioni, essa viene indennizzata una

sola volta. In questo caso la __________ versa le sue prestazioni nella

proporzione esistente tra l’indennizzo da essa assicurato e la somma degli

indennizzi coperti dall’insieme degli altri assicuratori. Per l’art. 7 cifra 6

CGA la __________corrisponde la prestazione assicurata fintanto che il diritto

a percepire una rendita da un’assicurazione statale o aziendale non è stato

stabilito definitivamente. Al momento in cui inizia tale diritto,

l’assicuratore richiederà che le vengano rimborsate le prestazioni pagate in eccedenza.

2.8

Nel caso in

esame, dal conteggio 23 ottobre 2006 all’Ufficio AI risulta che l’assicuratore

aveva versato alla convenuta dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006 un’indennità

giornaliera di fr. 172.-- per complessivi fr. 62'780.--. Per quel periodo

l’Ufficio AI aveva statuito il diritto a fr. 25'732.-- di rendita (doc. I). Di

conseguenza, ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 CGA, le prestazioni di diritto della

convenuta ammontavano a fr. 37'048.-- (62'780 - 25'732), ne consegue che il

sovraindennizo è pari a fr. 25'732.--. Questo importo era stato notificato

all’Ufficio AI ai fini della compensazione con le rendite arretrate ed è stato riconosciuto

limitatamente a fr. 21'351,70 (cfr. consid. 1.1).

In sede

di risposta di causa la convenuta ammette che AT 1 ha versato all’oramai ex datore

di lavoro (__________) le indennità con l’obbligo di riversare alla dipendente.

Essa rileva tuttavia che la __________ non ha versato tutti gli importi

ricevuti dall’assicuratore. Al riguardo CV 1 ha evidenziato:

"

Prova ne sia lo scritto inviato il 12 febbraio

2007.

dal legale di CV 1 alla __________, con il quale reclamava il rimborso dei

salari dei mesi di novembre e dicembre 2004, pari a Fr. 10'713.- e l’indennità

di malattia del mese di luglio 2006, pari a Fr. 5'332,70 (doc. 4).

A tutela degli interessi della ex dipendente,

vista anche la presente azione, lo scrivente legale ha fatto spiccare in data

11.

agosto 2009 un precetto esecutivo alla __________ per l’importo complessivo

di Fr. 16'045.- (doc. 5).

Per cui, la AT 1 deve innanzitutto dimostrare che

le indennità versate alla __________ sono state a sua volta corrisposte

all’assicurata, ritenuto che per quelle trattenute dal datore di lavoro non può

essere chiesta la restituzione a CV 1 in mancanza di un indebito arricchimento.

(…)” (doc. V pag. 12)

Innanzitutto

occorre evidenziare che ai fini della causa l’asserito non versamento dei

salari di novembre e dicembre 2004 non è rilevante poiché dal punto di vista

temporale essi non hanno alcuna relazione con il periodo in esame.

Dalla fiche

contabile allegata (anni 2003- 2005) e dai conteggi salariali (gennaio –

giugno) del 2006, richiesti alla __________ dal TCA, risulta che nel periodo in

questione (1° agosto 2005 – 30 giugno 2006) la citata ditta aveva riversato a CV

1.

le indennità giornaliere (doc. XXVI/3 e XXVII/1-6).

Nello

scritto 14 giugno 2010 a questa Corte il legale dell’ex datore di lavoro ha

sostenuto che: “nel corso del mese di settembre 2003, la signora CV 1 ha

sottoscritto un contratto di prestito con __________ (Allegato 1).

A

seguito di ciò e su espressa richiesta della dipendente, la datrice di lavoro

ha poi provveduto a trasmettere i salari di novembre e dicembre 2004 (Allegato

2) ed il rimanente del prestito con le indennità giornaliere previste per il

mese di luglio 2006 (Allegato 3)(…).” (doc. XXVI

/1-3).

Con

osservazioni 9 luglio 2010 CV 1, contestando la trattenuta dell’indennità

giornaliera di luglio 2006, ha fra l’altro evidenziato che dal certificato

salariale relativo al mese di giugno 2006 si evince come il saldo del prestito

sia praticamente estinto, contestando altresì le altre pretese indicate dalla __________

nel citato scritto al TCA (doc. XXXII).

Ora, in

queste circostanze l’indebito arricchimento, almeno per il periodo agosto 2005

– giugno 2006, risulta essere palese. La convenuta sapeva inoltre che, a

seguito del versamento retroattivo delle rendite AI, aveva diritto solo ad una

parte delle indennità giornaliere già erogate. Non solo le CGA 1997 (art. 7

cifra 6) lo prevedono, ma anche con scritto 16 novembre 2006 AT 1 aveva fatto

presente al legale di CV 1 un sovraindennizo di fr. 25'732,30 (doc. M).

Non è poi

necessario sapere, in via preliminare, se il datore di lavoro abbia rettamente

fatto valere, a saldo del prestito concluso con la qui convenuta, la

compensazione dell’indennità giornaliera del luglio 2006, circostanza che

sarebbe rilevante per l’accertamento dell’indebito arricchimento per quel mese.

Infatti, da un lato nel petitum l’attrice ha quantificato in fr. 21'351,70 la

richiesta di restituzione delle prestazioni in oggetto, corrispondente all’importo

riconosciuto dall’Ufficio AI. Dall’altro, come visto, per il periodo in

questione il sovraindennizzo complessivo ammonta a fr. 25'732.--. La differenza

di fr. 4'380.—con l’importo fatto valere in queste sede (25'732-21'351,70) é

ampiamente inglobata dalla indennità da restituire per il mese di luglio 2006 (31

x 101 = 3'131).

Visto

quanto sopra, CV 1 ha indebitamente percepito le indennità in parola.

La richiesta

dell’assicuratore che ha versato l’importo per errore (avendo l’attrice creduto

di essere debitrice della prestazione versata alla convenuta poiché al momento

del pagamento dell’indennità non era a conoscenza dell’importo esatto della

rendita AI che avrebbe poi percepito l’interessata; cfr. anche DTF 124 II 570,

consid. 4e, 127 V 252, 128 V 236, SVR 1995 BVG Nr. 27, SZS 1997 pag. 228 seg.) è

pertanto corretta.

Per quel che concerne gli

interessi di mora va fatto riferimento all’ 102. cpv. 1 CO che

prevede che se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora

mediante interpellazione del creditore.

A norma

dell’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o

risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente

fatta il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.

L’art.

104.

cpv. 1 CO prevede che il debitore in mora al pagamento di una somma di

danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno, quand’anche

gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

Nel caso concreto, con

scritto 19 dicembre 2008 alla convenuta AT 1 ha intimato la restituzione ed il

pagamento di fr. 21'351,70 entro e non oltre il 31 gennaio 2009 (doc. Q). Trattandosi

di una messa in mora ex art. 102 CO, rettamente con la presente petizione

l’attrice ha chiesto un interesse di mora del 5% dal 1° febbraio 2009.

2.9

Con il 1°

gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del

17.

giugno 2005 (LTF).

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),

la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1

LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni

soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il

valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non

raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile

contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e

dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso

per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di

regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti

delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile

se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF).

Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti

accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso

in cui l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione

del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il

Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso

ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un

ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che

"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due

ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo

le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

In concreto, con la petizione l’attrice chiede la

condanna della convenuta al pagamento di un importo di fr. 21'351,70 oltre

interessi al 5% dal 1° febbraio 2009.

Trattandosi di una causa di carattere pecuniario,

non sono pertanto dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di

contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il

nominativo delle parti in causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è accolta.

§ Di conseguenza, CV 1 è condannata a rimborsare a AT 1 l’importo di

fr. 21'351,70 per indennità giornaliere indebitamente

versate, oltre ad interessi del 5% dal 1° febbraio 2009.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri

casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e 117 LTF).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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