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Decisione

36.2009.138

Esonero dall'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera accordato alla moglie di un ex funzionario della Comunità europea poiché l'assicurazione estera prevede prestazioni equivalenti a quell

5 marzo 2010Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni:

visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia,

analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le

protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi,

poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di

analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami

di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano

tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano

comportato l’applicazione dell’articolo 73."

Per l’art. 72 cpv.

3 del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A):

" Se

l’importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la

metà dello stipendio base mensile del funzionario o della pensione versata,

l’autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto

conto della situazione di famiglia dell’interessato, in base alla

regolamentazione prevista nel paragrafo 1."

2.8. Sulla base di quanto sopra il

TCA ha chiesto a __________ quanto segue:

"

1. A quanto ammonta il trattamento di base

dell’affiliato?

Considerandi

2.

Il rimborso complementare pari al 100% della spesa che resta a

carico dell’interessato se l’importo delle spese mediche che restano a suo

carico nel corso degli ultimi 12 mesi superano del 50% il trattamento base

dell’affiliato, corrisponde, nel preciso caso di specie, al “rimborso

speciale” cui fa riferimento l’art. 72.3 del regolamento citato? Questo

rimborso al 100% è garantito illimitatamente nel tempo, anche in futuro o a

precise condizioni (quali?) esso potrebbe essere revocato?

3.

Quanto figura nell’attestato del 26 giugno 2009, significa che

l’interessato, se ad esempio percepisce una pensione di fr. 12'000 all’anno

(fr. 1'000 al mese), si vedrà sicuramente rimborsato il 100% delle spese

mediche se esse superano fr. 6'000 all’anno? Ad esempio: se in un anno le spese

mediche ammontano a fr. 50'000 e l’assicuratore versa l’85% dell’importo

fatturato, ossia fr. 42'500, restano scoperti ancora fr. 7'500. L’assicuratore

verserà ancora fr. 1’500 (7'500 – 6’000)?

4.

Con “rimborso complementare pari al 100% della spesa che resta

a carico” (doc. E in fine) s’intendono le spese di trattamento ambulatoriale,

ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio (e maternità)

come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un

ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera? Oppure parte

delle spese appena elencate non sono comprese nel rimborso integrale in caso di

superamento del 50% del trattamento base dell’affiliato a carico

dell’interessato nel corso di 12 mesi?

5.

Eventuali osservazioni.” (doc. VI)

Il 21 settembre 2009 __________

ha affermato:

" 1.

(…)

Il trattamento di base del Signor __________ ammonta a 5.851 Euro.

2.

(…)

Si, il rimborso complementare pari al 100% delle spesa che resta a

carico dell’interessato se l’importo delle spese mediche che restano a suo

carico nel corso degli ultimi 12 mesi superano del 50% il trattamento di base

dell’affiliato, corrisponde nel preciso caso di specie al “rimborso speciale”

cui fa riferimento l’art. 72.3 del regolamento citato. Si, questo rimborso al

100% è garantito illimitatamente nel tempo, anche in futuro. Esso non potrà

essere revocato ed è un diritto congiunto alla copertura prevista dall’articolo

72.

dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (regolamento CEE,

Euratom, CECA n° 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968).

3.

(…)

Il riferimento per il calcolo del rimborso speciale è il

trattamento di base mensile e non quello annuale. Quanto figura nell’attestato

del 26 giugno 2009, significa che se ad esempio percepisce una pensione di fr.

12.000

all’anno (fr. 1.000 al mese), si vedrà sicuramente rimborsato il 100%

delle spese mediche se esse superano fr. 500 nel corso di 12 mesi. Ad esempio,

se in un anno le spese mediche ammontano a fr. 50.000 e l’assicuratore versa

l’85% dell’importo fatturato, ossia fr. 42.500, restano scoperti ancora fr.

7.500

L’assicuratore verserà ancora fr. 7.000 (7.500 – 500).

4.

(…)

Si, con “rimborso complementare pari al 100% della spesa che resta

a carico” s’intendono le spese di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e

semiospedaliero in caso di malattia, infortunio (e maternità) come pure quelle

legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di

una struttura semiospedaliera in Svizzera." (doc. IX)

Chiamata a presentare

osservazioni scritte in merito l’autorità cantonale da una parte ha ribadito che

per la maggior parte delle prestazioni esiste un plafonamento e che i costi

annui devono superare CHF 22'536.45 oppure CHF 30'048.50 a dipendenza del tasso

di copertura applicato (80% oppure 85%). Inoltre l’UAM rileva che con il

plafonamento della presa a carico delle prestazioni, è legittimo ritenere che

similari importi sono raggiunti, e superati, in situazioni rarissime; in ogni

caso per stati di malattia da molto gravi a gravissimi. Per cui la __________,

sempre secondo l’autorità cantonale, si avvicina ad un’assicurazione per grandi

rischi. Infine, la risposta 3 illustra in pratica il concetto di franchigia in

base al reddito dell’assicurato, ciò che contrasta con l’ordinamento giuridico

elvetico e con il principio della protezione tariffale.

Sulla base di queste

osservazioni il TCA il 6 ottobre 2009 ha chiesto a __________ quanto segue:

"

Entro il medesimo termine le chiediamo di voler

precisare se il trattamento di base di Euro 5.951 di cui beneficia __________ è

il trattamento mensile oppure annuale e se “il rimborso complementare pari

al 100% della spesa che resta a carico” è illimitato verso l’alto, in

qualsiasi caso, oppure se anch’esso è soggetto al plafonamento.

Ad esempio per gli interventi chirurgici della

categoria A1 è previsto, in caso di rimborso all’85%, un plafonamento di Euro

535.

(pag. 20 della decisione della Commissione che porta la fissazione delle

disposizioni generali d’esecuzione relative al rimborso delle spese mediche).

Nel caso di __________, se sono adempiute le

condizioni figuranti nella risposta 3 dello scritto del 21 settembre 2009 di __________

(__________), l’assicuratore estero paga comunque tutto l’intervento chirurgico

anche se in Svizzera costa, ad esempio, Euro 1000 oppure paga al massimo

(tranne l’eccezione dell’intervento che presenta una difficoltà eccezionale

dove è possibile passare alla categoria superiore) l’ammontare di Euro 535?

La risposta al precedente quesito vale in

generale per tutte le poste soggette a plafonamento secondo la decisione della

Commissione che porta la fissazione delle disposizioni generali d’esecuzione

relative al rimborso delle spese mediche? In altre parole, una volta superato

il limite a carico dell’assicurato (cfr. risposta 3 dello scritto del 21

settembre 2009), vi è una protezione tariffale totale nei confronti dei

ricorrenti?” (doc. XII)

Con

scritto del 13 ottobre 2009 __________ ha affermato:

"

1.

(…)

Il trattamento di base del Signor __________

ammonta a 5.951 Euro mensili. E’ la metà di questo importo (e non la sua

moltiplicazione per 12 mensilità) a fare stato per il calcolo del rimborso

complementare di entrambi i coniugi ex art. 72.3 del Regolamento. Il rimborso

complementare pari al 100% della spesa che resta a carico in applicazione delle

Disposizioni Generali d’Esecuzione del __________ non è limitato verso l’alto e

non è soggetto a plafonamento.

2.

(…)

Il riferimento per il calcolo del rimborso

speciale ed a quanto già precisato nella precedente comunicazione del 21

settembre 2009, punto 3, il trattamento di base di riferimento è quello

mensile. Per i coniugi __________ esso ammonta a 5.951 Euro. Se in un periodo

di dodici mesi, l’importo che resta a carico degli assicurati supera la somma

di 2.975.50 Euro, il __________ paga il 100% della somma eccedente restante a

carico. Nel caso esemplificato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni –

Tribunale d’appello di Lugano, l’importo non rimborsato per un intervento

chirurgico di categoria A1 sarà in un primo tempo rimborsato per un ammontare

di 535 Euro. In seguito, se in un periodo di dodici mesi, la somma restante a

carico dei coniugi __________ supererà la somma di 2.975,50 Euro, sarà versato

il rimborso complementare pari al 100% di tutte le spese rimaste a loro carico

per quel periodo che eccedono detta somma di 2.975,50 Euro. In queste

condizioni, anche un intervento chirurgico di categoria A1 che in Svizzera

costasse 1000 Euro sarebbe rimborsato al 100% e senza alcun plafond.

3.

(…)

Si conferma che vi è una protezione tariffale

totale nei confronti degli affiliati. Tuttavia, il rimborso complementare non è

accordato per le prestazioni legate allo stato di dipendenza (soggiorno in casa

di riposo per anziani, prestazioni di badanti a domicilio e soggiorni in centri

di disintossicazione per tossicodipendenti). Inoltre, sono esclusi dal rimborso

i costi considerati eccessivi che corrispondono alla parte delle spese che

supera sensibilmente i prezzi normali praticati nel paese in cui le prestazioni

sono effettuate.

In merito alla presa di posizione del 2 ottobre

2009.

dell’UAM, tengo a sottolineare che il __________ è un regime che ha una

copertura mondiale e che garantisce il 100% del rimborso in caso di malattia

grave (tubercolosi, poliomelite, cancro, malattie mentali ed altre malattie di

gravità comparabile). Il rimborso è limitato all’85% per le prestazioni mediche

legate alle altre malattie ed all’80% per le prestazioni paramediche con una

protezione tariffale totale e possibilità, anche in questi casi, di una

copertura complementare del 100% in base all’art. 72.3 dello Statuto. In nulla

l’__________ può essere assimilato ad un’assicurazione contro i grandi rischi.

Si tratta di un’assicurazione sociale di vasta portata che assicura il rimborso

delle spese mediche sostenute dai propri affiliati garantendo loro il diritto

alla libera scelta delle prestazioni in tutti i Paesi del Mondo sia nell’ambito

della sanità pubblica che in quella privata.” (doc. L)

Con

osservazioni del 30 ottobre 2009 (cfr. consid. 1.9), l’UAM ha sollevato

ulteriori obiezioni.

2.9

Alla luce delle attestazioni

e delle risposte di __________, __________, __________, l’equivalenza della

copertura assicurativa tra il __________ e la LAMal è manifestamente data. La __________

copre infatti sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,

ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come

pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale

pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera, illimitatamente nel

tempo e senza alcun plafonamento.

Il funzionario UE ha

evidenziato che la __________ rimborsa le spese mediche intervenute per ragioni

di malattia, maternità e infortuni così come le spese di ricovero in clinica

fino all’85% nei limiti della regolamentazione ma che ai sensi dell’art. 72.3

del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) , se l’importo delle spese mediche

che restano a carico dell’affiliato nel corso di 12 mesi superano del 50% il

trattamento base mensile dell’affiliato, vi è un rimborso complementare pari al

100% della spesa che resta a suo carico (doc. E).

Come visto, ai sensi

dell’art. 72.3 del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) se l’importo delle

spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello

stipendio base mensile del funzionario o della pensione versata, l’autorità che

ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della

situazione di famiglia dell’interessato, in base alla regolamentazione prevista

nel paragrafo 1.

Interpellato in merito il

funzionario dell’UE ha confermato che il rimborso complementare pari al 100%

della spesa che resta a carico dell’interessato se l’importo delle spese

mediche che restano a suo cario nel corso degli ultimi 12 mesi superano del 50%

il trattamento di base dell’affiliato, corrisponde al “rimborso speciale”

dell’art. 72.3 del regolamento citato.

Egli ha inoltre attestato

che “questo rimborso al 100% è garantito illimitatamente nel tempo, anche

in futuro. Esso non potrà essere revocato ed è un diritto congiunto

alla copertura prevista dall’articolo 72 dello statuto dei funzionari delle

Comunità europee” (doc. IX/Bis, sottolineatura del redattore).

__________ ha inoltre

precisato che il riferimento per il calcolo del rimborso speciale è il

trattamento di base mensile e non quello annuale e che se, per ipotesi di

lavoro, l’interessato percepisce fr. 12'000 all’anno, si vedrà pagare il 100%

delle spese mediche se superano fr. 500 nel corso dell’anno. Per cui, se in un

anno le spese mediche ammontano a fr. 50'000, l’assicuratore versa innanzitutto

l’85% dell’importo fatturato, ossia fr. 42'500 e dei restanti fr. 7'500,

rimborserà ancora fr. 7'000 (7'500 – 500).

Il funzionario dell’UE ha

pure evidenziato che con “rimborso complementare al 100% della spesa che resta

a carico” s’intendono le spese di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e

semiospedaliero in caso di malattia, infortunio (e maternità) come pure quelle

legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di

una struttura semiospedaliera in Svizzera (doc.IX/Bis).

Il TCA, viste le

perplessità dell’UAM circa l’equivalenza della copertura estera con la LAMal,

in particolare circa eventuali plafonamenti o limitazioni verso l’alto, ha

nuovamente interpellato __________, il quale ha precisato che il trattamento di

__________ è di Euro 5'591 mensili e la metà di questo importo fa stato per il

calcolo del rimborso complementare di cui all’art. 72.3 del regolamento n. 31

(C.E.E.) 11 (C.E.E.A) e il rimborso complementare pari al 100% della spesa che

resta a carico non è “limitato verso l’alto e non è soggetto a plafonamento”

(doc. L, sottolineature del redattore).

Egli ha pure evidenziato

che se in un periodo di dodici mesi, l’importo che resta a carico dei coniugi __________

supera la somma di 2'975.50 Euro (metà del trattamento mensile), l’assicuratore

paga il 100% della somma eccedente restante a carico ed ha confermato che vi è

una protezione tariffale totale nei confronti degli affiliati. Egli ha

unicamente evidenziato come il rimborso complementare non concerne le

prestazioni legate allo stato di dipendenza (soggiorno in casa di riposo per

anziani, prestazioni di badanti a domicilio e soggiorni in centri di

disintossicazione per tossicodipendenti) e che sono esclusi i costi considerati

eccessivi che corrispondono alla parte delle spese che supera sensibilmente i

prezzi normali praticati nel paese in cui le prestazioni sono effettuate.

Come rileva il funzionario

UE, il __________ è un regime che ha una copertura mondiale e garantisce il

100% del rimborso in caso di malattia grave (tubercolosi, poliomielite, cancro,

malattie mentali ed altre malattie di gravità comparabile), l’85% per le

prestazioni mediche legate ad altre malattie e all’80% per prestazioni

paramediche con una protezione tariffale totale e la possibilità di una

copertura complementare al 100% in base all’art. 72.3 dello Statuto.

La __________ non può

pertanto essere assimilata ad un’assicurazione contro i grandi rischi come

ritiene invece l’UAM.

Per quanto concerne la

differenza circa l’ammontare annuo dell’importo a carico della ricorrente

secondo la __________ (al massimo 2'975,50 Euro, cfr. doc. L) e l’ammontare

complessivo che dovrebbe pagare l’insorgente se assicurata alla LAMal (fr.

1'000: ossia fr. 300 di franchigia e fr. 700 di partecipazione ai costi), va

evidenziato come il TF ha già avuto modo di stabilire che in presenza di

differenze corrispondenti all'importo della partecipazione ai costi prevista

per legge, l'equivalenza è comunque considerata salvaguardata (Gebhard Eugster,

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore],

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a

ed., no. 34 pag. 411).

Non può infatti essere

preteso che gli assicuratori esteri conoscano il medesimo importo della LAMal

circa la partecipazione ai costi e le franchigie. Delle differenze minime sono

intrinseche al sistema stesso.

Nel preciso caso di specie

l’importo massimo annuo a carico della ricorrente ammonta a 2'975.50 Euro, che

con il decesso del marito e la conseguente diminuzione della rendita a favore

dell’insorgente si è ridotto ulteriormente (cfr. doc. XVII, Fr. 2'667.95).

Certo, secondo

costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del

caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In concreto tuttavia sia

tenendo conto della pensione prima del decesso del marito che dopo la sua

morte, la differenza deve essere ancora considerata minima e non può mettere in

discussione l’equivalenza della copertura assicurativa.

L’UAM ritiene tuttavia che

l’assicurazione estera si fonda sul concetto di partecipazione ai costi in base

alla forza economica dell’assicurato, ciò che sfavorisce i redditi medio alti e

o alti ed afferma che “dibattiti di questa natura sono del resto in corso

anche nel nostro Paese, dove il modello legato alla partecipazione in base al

reddito – o meglio alla forza economica generale – dell’assicurato è oggetto di

discussioni” e rileva che questi dibattimenti “allo stadio attuale non

hanno posto in discussione il principio della protezione tariffale ai sensi

della ratio legis.” Per l’UAM la protezione tariffale sarebbe riconosciuta

solo se i costi si rivelano elevati.

Va qui innanzitutto

rilevato che il dibattito in Svizzera concerne la partecipazione al

finanziamento dei premi in base al reddito e non all’ammontare della

partecipazione ai costi e della franchigia in base alla forza economica

dell’assicurato.

Inoltre, come rileva lo

stesso UAM ad essere sfavorite, nel caso concreto, sono semmai le fasce più

forti della popolazione, che hanno tuttavia i mezzi finanziari per far fronte

alle spese della malattia. Per cui, anche nel caso di specie la solidarietà tra

tutti gli assicurati è data, nel senso che più la pensione percepita è alta,

meno l’assicuratore interviene nel coprire i costi di malattia, ciò che

permette di versare importi maggiori ai pensionati con prestazioni più basse.

Non va poi dimenticato che

determinante è la situazione concreta del singolo assicurato che chiede

l’esenzione. Ora, nel caso di specie, dopo il decesso del marito, la ricorrente

ha un importo massimo annuo a suo carico di circa fr. 2'668 all’anno, ossia non

molto distante dalla franchigia massima prevista dalla LAMal e senza dover

aggiungere i fr. 700 di partecipazione ai costi dell’assicurazione elvetica.

Contrariamente a quanto sostiene l’UAM con le osservazioni del 13 novembre

2009, difficilmente la situazione economica della ricorrente in futuro potrebbe

migliorare.

Infine non incombe

all’autorità cantonale esaminare il sistema di finanziamento estero nei singoli

dettagli per stabilire quale sia il migliore in assoluto per tutte le persone

ivi assicurate. L’UAM deve invece limitarsi ad esaminare se la copertura cui

beneficia la singola persona è equivalente a quella della LAMal e meglio se copre

sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e

semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure quelle

legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di

una struttura semiospedaliera in Svizzera. Del resto l’amministrazione non deve

neppure prendere in considerazione tutte le ipotesi che potrebbero accadere nel

futuro. Infatti, come sopra ricordato, determinante, di massima, è lo stato di

fatto al momento in cui la decisione amministrativa impugnata è stata presa.

Eventuali modifiche potranno semmai essere fatte valere nell’ambito di una

procedura di revisione.

Ciò è il caso in concreto.

L’interessata percepisce una pensione che le permette, nel preciso caso di

specie, di beneficiare di prestazioni equivalenti a quelle previste dalla

LAMal.

L’assicuratore estero ha

infatti espressamente attestato che vi è una copertura integrale, senza limiti

e senza plafonamento, una volta superato il limite della metà del trattamento mensile

e che la protezione tariffale assoluta in tutta la Svizzera è data.

A questo proposito, si

rivelano infondati anche i timori circa un mancato pagamento di eventuali

ospedalizzazioni extracantonali per il motivo che sono esclusi dal rimborso

dell’assicuratore estero i costi considerati eccessivi che corrispondono alla

parte di spese che supera sensibilmente i prezzi normali praticati nel Paese in

cui le prestazioni sono effettuate. Ciò che, secondo l’UAM, sarebbe il caso per

certe degenze in ospedali __________ e __________.

Dagli atti e meglio dalle

attestazioni del funzionario UE che ha più volte garantito una protezione

tariffale illimitata nel tempo, senza plafonamento, emerge invero piuttosto il

contrario.

Questo Tribunale rileva

del resto che la ricorrente, nata nel __________, domiciliata dapprima in Paesi

dell’Unione Europea ed in seguito nel Canton __________ per 5 anni non fa

valere di aver avuto problemi in passato circa rimborsi di prestazioni da parte

del suo assicuratore estero.

Alla luce di quanto sopra

esposto, ritenuta l’equivalenza della copertura dell’assicurazione estera con

quella elvetica, la decisione impugnata, nella misura in cui concerne RI 1, va

annullata e alla ricorrente va concesso l’esonero dall’obbligo assicurativo in

Svizzera.

Alla ricorrente

vanno assegnate congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

di RI 1 è accolto.

§ La

decisione impugnata, nella misura in cui concerne RI 1, è annullata e l’insorgente

è esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà a RI 1

fr.

2’000.-- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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